Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23509 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23509/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09869/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9869 del 2025, proposto da
IA HR, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Cosma Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff. Scolastico Reg. Lazio, Uff X Ambito Terr. per la Provincia di Viterbo, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza,
della sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Viterbo, Sezione Lavoro n. 62/2024 pubblicata in data 5/02/2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Uff. Scolastico Reg. Lazio e dell’Uff. X Ambito Terr. per la Provincia di Viterbo;
visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Benedetta AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 62/2024 pubblicata in data 5/02/2024, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ accerta e dichiara il diritto di CH HR… al beneficio economico anche solo pro quota di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici e i singoli periodi di servizio a tempo determinato (anche parzialmente) … svolti … e segnatamente CH HR per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 … per l’effetto, disapplicata la legge 107/2015, nonché il DPCM 23.09.2015 nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016, condanna il Ministero a costituire in favore delle parti ricorrenti attualmente di ruolo o comunque inseriti nelle graduatorie per le supplenze, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione delle somme corrispondenti ai suddetti anni di servizio, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa; in favore dei ricorrenti cancellati dalle predette graduatorie condanna il Ministero al risarcimento dei danni da quantificarsi in misura corrispondente a quello della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, oltre interessi legali dalla cancellazione dalle graduatorie e nei limiti della prescrizione decennale da ciò decorrente ”.
2. Afferma la parte ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
3. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
4. Alla camera di consiglio del 17/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con avviso di una possibile pronuncia di inammissibilità del ricorso per omessa notifica del titolo a fini esecutivi presso la sede dell’Amministrazione convenuta.
5. Ciò premesso il ricorso è inammissibile.
6. Nella documentazione in atti, invero, non vi è prova dell’avvenuta notifica della sentenza azionata presso la sede dell’Amministrazione (essendo presenti solo le relate di notifica senza ricevute di accettazione/consegna pec).
Ciò comporta il mancato rispetto della disposizione di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326), ai sensi della quale “1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale questa disposizione si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 751; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 12 luglio 2011, n. 3734; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 giugno 2011, n. 2957; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 25; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 23; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 giugno 2010, n. 16434).
La notifica del titolo, ai fini del rispetto dell’indicato art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, non è un atto processuale, ma un adempimento volto a concedere all’Amministrazione uno spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea, onde evitare l’instaurazione di un procedimento giurisdizionale nel quale è previsto il patrocinio obbligatorio ex lege dell’Avvocatura dello Stato.
La notifica del titolo va, infatti, effettuata all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l’Avvocatura dello Stato, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria e non applicandosi l’art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all’Amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato (Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2654; Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 751).
Lo spatium deliberandi , infatti, per essere utile ed effettivo deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’Amministrazione, non altrimenti sostituibile dalla notifica all’Organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo, cui eventualmente il creditore insoddisfatto dovrà notificare il ricorso per l’ottemperanza nel prosieguo.
Il decorso del termine previsto dall’indicato art. 14 risulta essere condizione di efficacia del titolo esecutivo (Cassazione civile, sez. III, n. 19966/2005; Cassazione civile, Sez. lavoro, Sent. n. 23732 del 17-09-2008; Cassazione civile Sez. III, sent. n. 7360 del 26-03-2009) ed il mancato rispetto di questa disposizione normativa impedisce l’instaurazione di un valido giudizio per l’ottemperanza in assenza del presupposto dell’esecutività del titolo e, in ultima analisi, dell’inottemperanza dell’Amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 12 luglio 2011, n. 3734/2011).
7. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.
8. Stante le specifiche circostanze inerenti al ricorso il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA TA, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta AZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta AZ | NA TA |
IL SEGRETARIO