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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.447/2024 R.G.A., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, sezione lavoro n.549/2024, pubblicata il giorno 12/06/2024, promossa con ricorso depositato telematicamente in data 18.7.2024 da:
P. Iva – C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C.
“ dell'Avv. Rosario Salonia, che la rappresenta e difende come da procura Email_1 in atti;
- appellante
CONTRO
( ), ( e CP_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. F. Stangherlin ed Controparte_4 C.F._3 elettivamente domiciliati come da procura in atti;
- appellati
OGGETTO: risarcimento danni;
posta in decisione all'udienza collegiale del 27 novembre 2025, udita la relazione;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e pedissequo decreto, e e CP_2 Controparte_3 CP_4
, adivano il Tribunale di Bologna per sentirsi riconosciuti tutti i danni patrimoniali e non derivanti
[...] dalla morte dello stretto congiunto derivante da malattia tumorale absesto correlata.
In punto di fatto, quanto alle circostanze di rilievo ai fini decisori, i ricorrenti deducevano che il de Cont cuius aveva lavorato per “ – di seguito: ritualmente Persona_1 Controparte_1 evocata in giudizio:
- dal 16.6.1970: quale falegname dal '70 al '71;
- dal '71 all'88: quale aggiustatore meccanico;
- dal '90 al '92: quale addetto acquisti dal '90 al '92; con la precisazione che dal 1985 al 1990 aveva fruito di permessi ininterrotti avendo ricoperto incarichi politici presso il Comune di Casalecchio di Reno
- dal '93 al 30.5.1999 (data di pensionamento): quale Capo tecnico della squadra addetti alla manutenzione delle sale montate.
Proseguivano nell'affermare che, dal dicembre 2019, il compianto stretto congiunto, cominciava a manifestare problemi di salute tant'è che, a seguito di accertamenti medici iniziati nel febbraio 2020, il 13 marzo 2020 gli veniva diagnosticato un “mesiotelioma maligno bifasico” alla pleura, che ne cagionava la morte il 9 maggio 2020; peraltro l' riconosceva la natura professionale di tale patologia con CP_6 riferimento al periodo '70-'83, procedendo quindi all'erogazione della relativa rendita in favore della moglie superstite.
Tanto premesso (dedotto comunque che anteriormente al rapporto di lavoro con le Ferrovie dello
Stato, aveva svolto attività: dal '62 al '64 presso le Officine Minganti di Bologna;
dal '64 al '66 Pt_1 come addetto costruzione macchine elettromedicali presso la “Battaglia & Rangoni”; dal '66 al '69 come addetto costruzioni componenti per macchine pastifici presso le Officine Meccaniche Zamboni;
dal '69 al
'70 come costruttore di stampi industriali presso l' “Officina Italmeccanica Bandi”) ed assunto che durante il rapporto con le Ferrovie dello Stato, quantomeno sino al 1985, il predetto era stato esposto – direttamente o indirettamente - ad amianto, e (moglie e figlia del de cuius) e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
(nipote) adivano il Tribunale di Bologna per sentirsi riconosciuti tutti i danni patrimoniali e non derivanti dalla morte dello stretto congiunto derivante da malattia tumorale da absesto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di prime cure – in funzione di giudice del lavoro - in accoglimento delle domande formulate in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c., istruita la causa con documenti,
l'escussione di testi e lo svolgimento di TU, riteneva provato che nel corso del rapporto con Pt_1
Ferrovie dello Stato - in particolare nel periodo in cui era stato impiegato presso l'Officina Grandi
Riparazioni (OGR) di Bologna - era stato esposto a fibre di amianto in misura rilevante senza che il datore di lavoro avesse approntato misure idonee;
perciò, richiamata quanto al nesso causale la relazione depositata Cont dal TU nominato nel corso del giudizio, condannava al risarcimento danni per la morte causata da mesotelioma nei termini che seguono:
“dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere,
a titolo di danno non patrimoniale subito da ciascuno dei ricorrenti iure proprio le seguenti somme: euro 282.660,00 a favore di CP_2
2 euro 178.345,00 a favore di Controparte_3 euro 181.710,00 in favore di oltre accessori, dalla mora al saldo effettivo;
Controparte_4 dichiara tenuta e condanna, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere, ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis, euro
90.000,00, oltre accessori, dalla mora al saldo effettivo;
dichiara tenuta e condanna, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di danno morale terminale la somma di € 45.000,00 oltre accessori, calcolati dalla mora fino al momento dell'effettivo pagamento;
dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere in favore dei ricorrenti, la somma di € 1.176,00 a titolo di rimborso spese della consulenza tecnica di parte, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in €
24.592,00 per compensi, € 843,00 per C.U., oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico della resistente le spese della C.T.U. già liquidate con separato decreto”.
Proponeva tempestivo appello la società soccombente formulando 4 motivi di appello, come di seguito riassumibili:
I motivo: si deduce la mancanza di prova dell'esposizione ad amianto, l'insussistenza nesso causale e comunque l'errata valutazione delle prove, ribadendo argomenti già svolti in I grado quali: i. la limitata esposizione temporale all'amianto da parte del lavoratore, da circoscriversi a meno di 5 anni;
in particolare si deduce la carenza di prove sul punto giacché le testimonianze dei colleghi non avrebbero confermato l'attività di coibentazione/scoibentazione ed il contatto diretto con materiali contenenti amianto;
ii.
l'inefficacia causale tra la dedotta esposizione e la malattia rivelatasi letale, nel senso che le attività svolte dal (pulizia e manutenzione sale montate) non avrebbero avuto alcuna corrispondenza con le CP_3 lavorazioni pericolose individuate dal TU (ossia carteggiatura reostati, coibentazione condotte, etc.); iii. la rilevanza dell'esposizione precedente, non considerata dal Giudice, ribadendosi sul punto che aveva CP_3 lavorato oltre 7 anni (1962-1970) nel settore metalmeccanico presso varie officine bolognesi (settore che occupa il secondo posto per casi di mesotelioma secondo il VI Rapporto RENAM);
II motivo: si deduce l'erroneità nel riconoscimento della responsabilità ex art. 2087 c.c., esponendo
(in sintesi) che la pericolosità dell'amianto fu riconosciuta dalla comunità scientifica solo negli anni '90 tant'è che la normativa dell'epoca - il D.Lgs. 277/1991 - fu la prima normativa specifica sull'amianto, a cui seguiva la Legge 257/1992 che aveva bandito l'amianto solo dal 1994, mentre la normativa precedente – integrata dal
DPR 303/1956 – era del tutto inadeguata, aveva contenuto generico e non faceva riferimento specifico all'amianto; precisava che, cionondimeno, le Ferrovie dello Stato avevano tenuto una condotta virtuosa in quanto aveva adottato misure precauzionali anticipando la normativa già dal 1966 (con misure contro l'aspirazione polveri, dal 1975 con il divieto uso crocidolite;
dal 1979 per adozione di organizzazione con ambienti separati per scoibentazione, dagli anni '80 con rilevamenti ambientali, sorveglianza medica,
Protocollo con per bonifica rotabili); tanto premesso, si deduceva come erroneamente il Giudice CP_7 avesse ignorato le testimonianze rilevanti sul punto, laddove confermavano l'adozione di DPI (dispositivi di protezione individuale) e come, comunque, avrebbe dovuto rilevare l'inefficacia di tali dispositivi, alla luce di quanto peraltro riconosciuto anche dal TU laddove assumeva che i dispositivi disponibili negli anni '70-
'80 non sarebbero stati idonei a prevenire l'inalazione di fibre infinitesimali di amianto;
III motivo: si deduce l'erroneità della sentenza ove riconosce il risarcimento danni azionati iure
3 hereditatis a , nipote del de cuius, ove solo , quale vedova, e , Controparte_4 CP_2 Controparte_3 figlia, potevano vantare diritti, ciascuna pro quota legittima, sulle somme liquidate a titolo di danno azionato iure hereditatis;
IV motivo: si deduce l'erronea quantificazione delle somme liquidate a titolo risarcitorio iure hereditatis, lamentandosi duplicazione di poste risarcitorie;
V motivo: si lamenta l'erroneità della sentenza laddove nella quantificazione del danno iure proprio da perdita parentale, in violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. ed ex art. 112 c.p.c.
Tanto premesso, è stata richiesta la riforma integrale della sentenza col favore delle spese processuali e, in via subordinata, si instava quantomeno per la rideterminazione degli importi.
Gli appellati si costituivano, puntualmente contestando tutti i motivi addotti in sede di gravame, atto di cui si chiedeva il rigetto, col favore delle spese di lite.
All'udienza celebrata in data 27/11/2025, le parti – così come legittimate (cfr. valida procura speciale quanto alla parte appellante) - avallando la proposta formulata dalla Corte all'udienza del
23/10/2025, hanno conciliato la controversia sottoscrivendo verbale di conciliazione all'uopo predisposto.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, la Corte d'Appello dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione della conciliazione giacché la sottoscrizione in udienza di relativo verbale ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Le spese del grado sono integralmente compensate, come da regolamentazione dalle parti concordata nel verbale di conciliazione.
Infine, attesa la natura della presente pronuncia, si rileva che non trova applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr.
Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.549/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il giorno 12/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione;
2) compensa le spese del grado tra le parti.
Bologna, 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.447/2024 R.G.A., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, sezione lavoro n.549/2024, pubblicata il giorno 12/06/2024, promossa con ricorso depositato telematicamente in data 18.7.2024 da:
P. Iva – C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C.
“ dell'Avv. Rosario Salonia, che la rappresenta e difende come da procura Email_1 in atti;
- appellante
CONTRO
( ), ( e CP_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. F. Stangherlin ed Controparte_4 C.F._3 elettivamente domiciliati come da procura in atti;
- appellati
OGGETTO: risarcimento danni;
posta in decisione all'udienza collegiale del 27 novembre 2025, udita la relazione;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e pedissequo decreto, e e CP_2 Controparte_3 CP_4
, adivano il Tribunale di Bologna per sentirsi riconosciuti tutti i danni patrimoniali e non derivanti
[...] dalla morte dello stretto congiunto derivante da malattia tumorale absesto correlata.
In punto di fatto, quanto alle circostanze di rilievo ai fini decisori, i ricorrenti deducevano che il de Cont cuius aveva lavorato per “ – di seguito: ritualmente Persona_1 Controparte_1 evocata in giudizio:
- dal 16.6.1970: quale falegname dal '70 al '71;
- dal '71 all'88: quale aggiustatore meccanico;
- dal '90 al '92: quale addetto acquisti dal '90 al '92; con la precisazione che dal 1985 al 1990 aveva fruito di permessi ininterrotti avendo ricoperto incarichi politici presso il Comune di Casalecchio di Reno
- dal '93 al 30.5.1999 (data di pensionamento): quale Capo tecnico della squadra addetti alla manutenzione delle sale montate.
Proseguivano nell'affermare che, dal dicembre 2019, il compianto stretto congiunto, cominciava a manifestare problemi di salute tant'è che, a seguito di accertamenti medici iniziati nel febbraio 2020, il 13 marzo 2020 gli veniva diagnosticato un “mesiotelioma maligno bifasico” alla pleura, che ne cagionava la morte il 9 maggio 2020; peraltro l' riconosceva la natura professionale di tale patologia con CP_6 riferimento al periodo '70-'83, procedendo quindi all'erogazione della relativa rendita in favore della moglie superstite.
Tanto premesso (dedotto comunque che anteriormente al rapporto di lavoro con le Ferrovie dello
Stato, aveva svolto attività: dal '62 al '64 presso le Officine Minganti di Bologna;
dal '64 al '66 Pt_1 come addetto costruzione macchine elettromedicali presso la “Battaglia & Rangoni”; dal '66 al '69 come addetto costruzioni componenti per macchine pastifici presso le Officine Meccaniche Zamboni;
dal '69 al
'70 come costruttore di stampi industriali presso l' “Officina Italmeccanica Bandi”) ed assunto che durante il rapporto con le Ferrovie dello Stato, quantomeno sino al 1985, il predetto era stato esposto – direttamente o indirettamente - ad amianto, e (moglie e figlia del de cuius) e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
(nipote) adivano il Tribunale di Bologna per sentirsi riconosciuti tutti i danni patrimoniali e non derivanti dalla morte dello stretto congiunto derivante da malattia tumorale da absesto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di prime cure – in funzione di giudice del lavoro - in accoglimento delle domande formulate in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c., istruita la causa con documenti,
l'escussione di testi e lo svolgimento di TU, riteneva provato che nel corso del rapporto con Pt_1
Ferrovie dello Stato - in particolare nel periodo in cui era stato impiegato presso l'Officina Grandi
Riparazioni (OGR) di Bologna - era stato esposto a fibre di amianto in misura rilevante senza che il datore di lavoro avesse approntato misure idonee;
perciò, richiamata quanto al nesso causale la relazione depositata Cont dal TU nominato nel corso del giudizio, condannava al risarcimento danni per la morte causata da mesotelioma nei termini che seguono:
“dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere,
a titolo di danno non patrimoniale subito da ciascuno dei ricorrenti iure proprio le seguenti somme: euro 282.660,00 a favore di CP_2
2 euro 178.345,00 a favore di Controparte_3 euro 181.710,00 in favore di oltre accessori, dalla mora al saldo effettivo;
Controparte_4 dichiara tenuta e condanna, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere, ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis, euro
90.000,00, oltre accessori, dalla mora al saldo effettivo;
dichiara tenuta e condanna, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di danno morale terminale la somma di € 45.000,00 oltre accessori, calcolati dalla mora fino al momento dell'effettivo pagamento;
dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere in favore dei ricorrenti, la somma di € 1.176,00 a titolo di rimborso spese della consulenza tecnica di parte, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in €
24.592,00 per compensi, € 843,00 per C.U., oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico della resistente le spese della C.T.U. già liquidate con separato decreto”.
Proponeva tempestivo appello la società soccombente formulando 4 motivi di appello, come di seguito riassumibili:
I motivo: si deduce la mancanza di prova dell'esposizione ad amianto, l'insussistenza nesso causale e comunque l'errata valutazione delle prove, ribadendo argomenti già svolti in I grado quali: i. la limitata esposizione temporale all'amianto da parte del lavoratore, da circoscriversi a meno di 5 anni;
in particolare si deduce la carenza di prove sul punto giacché le testimonianze dei colleghi non avrebbero confermato l'attività di coibentazione/scoibentazione ed il contatto diretto con materiali contenenti amianto;
ii.
l'inefficacia causale tra la dedotta esposizione e la malattia rivelatasi letale, nel senso che le attività svolte dal (pulizia e manutenzione sale montate) non avrebbero avuto alcuna corrispondenza con le CP_3 lavorazioni pericolose individuate dal TU (ossia carteggiatura reostati, coibentazione condotte, etc.); iii. la rilevanza dell'esposizione precedente, non considerata dal Giudice, ribadendosi sul punto che aveva CP_3 lavorato oltre 7 anni (1962-1970) nel settore metalmeccanico presso varie officine bolognesi (settore che occupa il secondo posto per casi di mesotelioma secondo il VI Rapporto RENAM);
II motivo: si deduce l'erroneità nel riconoscimento della responsabilità ex art. 2087 c.c., esponendo
(in sintesi) che la pericolosità dell'amianto fu riconosciuta dalla comunità scientifica solo negli anni '90 tant'è che la normativa dell'epoca - il D.Lgs. 277/1991 - fu la prima normativa specifica sull'amianto, a cui seguiva la Legge 257/1992 che aveva bandito l'amianto solo dal 1994, mentre la normativa precedente – integrata dal
DPR 303/1956 – era del tutto inadeguata, aveva contenuto generico e non faceva riferimento specifico all'amianto; precisava che, cionondimeno, le Ferrovie dello Stato avevano tenuto una condotta virtuosa in quanto aveva adottato misure precauzionali anticipando la normativa già dal 1966 (con misure contro l'aspirazione polveri, dal 1975 con il divieto uso crocidolite;
dal 1979 per adozione di organizzazione con ambienti separati per scoibentazione, dagli anni '80 con rilevamenti ambientali, sorveglianza medica,
Protocollo con per bonifica rotabili); tanto premesso, si deduceva come erroneamente il Giudice CP_7 avesse ignorato le testimonianze rilevanti sul punto, laddove confermavano l'adozione di DPI (dispositivi di protezione individuale) e come, comunque, avrebbe dovuto rilevare l'inefficacia di tali dispositivi, alla luce di quanto peraltro riconosciuto anche dal TU laddove assumeva che i dispositivi disponibili negli anni '70-
'80 non sarebbero stati idonei a prevenire l'inalazione di fibre infinitesimali di amianto;
III motivo: si deduce l'erroneità della sentenza ove riconosce il risarcimento danni azionati iure
3 hereditatis a , nipote del de cuius, ove solo , quale vedova, e , Controparte_4 CP_2 Controparte_3 figlia, potevano vantare diritti, ciascuna pro quota legittima, sulle somme liquidate a titolo di danno azionato iure hereditatis;
IV motivo: si deduce l'erronea quantificazione delle somme liquidate a titolo risarcitorio iure hereditatis, lamentandosi duplicazione di poste risarcitorie;
V motivo: si lamenta l'erroneità della sentenza laddove nella quantificazione del danno iure proprio da perdita parentale, in violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. ed ex art. 112 c.p.c.
Tanto premesso, è stata richiesta la riforma integrale della sentenza col favore delle spese processuali e, in via subordinata, si instava quantomeno per la rideterminazione degli importi.
Gli appellati si costituivano, puntualmente contestando tutti i motivi addotti in sede di gravame, atto di cui si chiedeva il rigetto, col favore delle spese di lite.
All'udienza celebrata in data 27/11/2025, le parti – così come legittimate (cfr. valida procura speciale quanto alla parte appellante) - avallando la proposta formulata dalla Corte all'udienza del
23/10/2025, hanno conciliato la controversia sottoscrivendo verbale di conciliazione all'uopo predisposto.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, la Corte d'Appello dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione della conciliazione giacché la sottoscrizione in udienza di relativo verbale ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Le spese del grado sono integralmente compensate, come da regolamentazione dalle parti concordata nel verbale di conciliazione.
Infine, attesa la natura della presente pronuncia, si rileva che non trova applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr.
Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.549/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il giorno 12/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione;
2) compensa le spese del grado tra le parti.
Bologna, 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
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