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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10000/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Luigi TE C.F._1
Mercantini 5 10121 Torino presso lo studio dell'avv. DIONISIO GIOVANNI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA ASILO N. 5 12100 CP_1 C.F._2
CUNEO presso lo studio dell'avv. ti MONTICONE CRISTIANO e che lo Controparte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note congiunte del 18/12/2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito civile in TE CP_1
Diano Marina il 19/07/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Diano Marina (atto n. 11 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: , a Torino, il 19/09/2009. Persona_1
pagina 1 di 4 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
11/4/2024.
Con ricorso depositato il 04/06/2024 ha chiesto a questo Tribunale di TE pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Ha domandato di disporsi l'affidamento condiviso,
l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, disporsi un calendario di visite padre-figlio, un contributo al mantenimento del minore e nessun assegno di mantenimento in favore della convenuta, con vittoria delle spese.
Con memoria depositata il 21/10/2024 si è costituita e ha aderito alla domanda di CP_1 scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Ha contestato le ricostruzioni fattuali di parte ricorrente e ha pertanto domandato di confermarsi le condizioni statuite in separazione relativamente all'affidamento, all'assegnazione della casa coniugale e al diritto di visita padre-figlio, nonché ha domandato un contributo al mantenimento del minore in misura maggiore rispetto a quella proposta da parte ricorrente oltre ad un assegno divorzile in suo favore, con vittoria delle spese.
All'udienza del 20/11/2024 comparivano i rispettivi difensori, i quali rappresentavano la volontà delle parti di addivenire ad un divorzio congiunto, pertanto, il Giudice relatore assegnava un termine per il deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una pronuncia sullo status passata in giudicato.
Si dà atto, invece, che la sentenza di separazione personale definitiva è oggetto di gravame, innanzi alla Corte d'Appello di Torino.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e TE
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
pagina 2 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Diano Marina di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1. Affida il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Persona_1 anagrafica presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riferite al minore.
2. Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Baldissero Torinese, Strada del Toetto n. 11/7, alla SI.ra , con l'uso dell'arredo ivi contenuto. CP_1
3. Conferma il diritto di visita padre-figlio statuito nella sentenza di separazione 2212/2024 del Tribunale di Torino.
4. Il SI. , a far data dal mese successivo alla pubblicazione dell'emananda sentenza, TE corrisponderà a favore della IG.ra un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad CP_1 Per_1 euro 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie riferite al figlio, nel rispetto del protocollo del Tribunale di Torino, da intendersi integralmente richiamato nel presente atto.
DÀ ATTO che:
5. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, a far data dal mese successivo alla pubblicazione dell'emananda sentenza che recepisce il presente accordo, il IG. non sarà TE più onerato del versamento del contributo al mantenimento della moglie, già disposto con la sentenza n.
2212/2024 del Tribunale di Torino.
6. La IG.ra , entro sette giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza, rimetterà la querela e CP_1 le successive integrazioni sporte nei confronti del marito in data 13/09/2020, 21/09/2020 e 5/10/2020 e contestualmente ella dichiara che non le sono noti altri fatti o eventi riferibili al IG. sino TE alla data del deposito delle presenti note. Le parti rinunciano a ogni eventuale facoltà di querela e si impegnano a non presentare denuncia penale per detti fatti, anche se a quella data non conosciuti.
7. La IG.ra rinuncia alla costituzione di parte civile nel sopraindicato procedimento penale CP_1 d'appello e il IG. rinuncia, per quanto a lui possa competere, all'audizione del figlio minore TE
ed altresì a sentire come teste la IG.ra , nel predetto procedimento penale. Per_1 CP_1
8. Le parti dichiarano che, nell'auspicata ipotesi in cui il procedimento penale (RG.TRIB 4627/2021; R.G.N.R. 16948/2020) venga estinto, le spese legali saranno compensate tra le parti.
9. Il IG. si impegna a rinunciare al ricorso in appello depositato in data 03.07.24 (RG. TE
1009/2024), entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza che recepirà il presente accordo, a spese legali compensate. Il IG. si impegna a depositare, in data 18.12.24, istanza di rinvio TE dell'udienza 17.01.25 avanti alla Corte d'Appello e del termine per la costituzione della IG.ra , CP_1 allegando il presente accordo.
10. Le parti dichiarano che, con il deposito delle presenti note, non hanno più nulla a pretendere per nessun titolo o ragione.
11. Le parti dichiarano che le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/01/2025
pagina 3 di 4 Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10000/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Luigi TE C.F._1
Mercantini 5 10121 Torino presso lo studio dell'avv. DIONISIO GIOVANNI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA ASILO N. 5 12100 CP_1 C.F._2
CUNEO presso lo studio dell'avv. ti MONTICONE CRISTIANO e che lo Controparte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note congiunte del 18/12/2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito civile in TE CP_1
Diano Marina il 19/07/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Diano Marina (atto n. 11 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: , a Torino, il 19/09/2009. Persona_1
pagina 1 di 4 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
11/4/2024.
Con ricorso depositato il 04/06/2024 ha chiesto a questo Tribunale di TE pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Ha domandato di disporsi l'affidamento condiviso,
l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, disporsi un calendario di visite padre-figlio, un contributo al mantenimento del minore e nessun assegno di mantenimento in favore della convenuta, con vittoria delle spese.
Con memoria depositata il 21/10/2024 si è costituita e ha aderito alla domanda di CP_1 scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Ha contestato le ricostruzioni fattuali di parte ricorrente e ha pertanto domandato di confermarsi le condizioni statuite in separazione relativamente all'affidamento, all'assegnazione della casa coniugale e al diritto di visita padre-figlio, nonché ha domandato un contributo al mantenimento del minore in misura maggiore rispetto a quella proposta da parte ricorrente oltre ad un assegno divorzile in suo favore, con vittoria delle spese.
All'udienza del 20/11/2024 comparivano i rispettivi difensori, i quali rappresentavano la volontà delle parti di addivenire ad un divorzio congiunto, pertanto, il Giudice relatore assegnava un termine per il deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una pronuncia sullo status passata in giudicato.
Si dà atto, invece, che la sentenza di separazione personale definitiva è oggetto di gravame, innanzi alla Corte d'Appello di Torino.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e TE
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
pagina 2 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Diano Marina di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1. Affida il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Persona_1 anagrafica presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riferite al minore.
2. Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Baldissero Torinese, Strada del Toetto n. 11/7, alla SI.ra , con l'uso dell'arredo ivi contenuto. CP_1
3. Conferma il diritto di visita padre-figlio statuito nella sentenza di separazione 2212/2024 del Tribunale di Torino.
4. Il SI. , a far data dal mese successivo alla pubblicazione dell'emananda sentenza, TE corrisponderà a favore della IG.ra un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad CP_1 Per_1 euro 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie riferite al figlio, nel rispetto del protocollo del Tribunale di Torino, da intendersi integralmente richiamato nel presente atto.
DÀ ATTO che:
5. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, a far data dal mese successivo alla pubblicazione dell'emananda sentenza che recepisce il presente accordo, il IG. non sarà TE più onerato del versamento del contributo al mantenimento della moglie, già disposto con la sentenza n.
2212/2024 del Tribunale di Torino.
6. La IG.ra , entro sette giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza, rimetterà la querela e CP_1 le successive integrazioni sporte nei confronti del marito in data 13/09/2020, 21/09/2020 e 5/10/2020 e contestualmente ella dichiara che non le sono noti altri fatti o eventi riferibili al IG. sino TE alla data del deposito delle presenti note. Le parti rinunciano a ogni eventuale facoltà di querela e si impegnano a non presentare denuncia penale per detti fatti, anche se a quella data non conosciuti.
7. La IG.ra rinuncia alla costituzione di parte civile nel sopraindicato procedimento penale CP_1 d'appello e il IG. rinuncia, per quanto a lui possa competere, all'audizione del figlio minore TE
ed altresì a sentire come teste la IG.ra , nel predetto procedimento penale. Per_1 CP_1
8. Le parti dichiarano che, nell'auspicata ipotesi in cui il procedimento penale (RG.TRIB 4627/2021; R.G.N.R. 16948/2020) venga estinto, le spese legali saranno compensate tra le parti.
9. Il IG. si impegna a rinunciare al ricorso in appello depositato in data 03.07.24 (RG. TE
1009/2024), entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza che recepirà il presente accordo, a spese legali compensate. Il IG. si impegna a depositare, in data 18.12.24, istanza di rinvio TE dell'udienza 17.01.25 avanti alla Corte d'Appello e del termine per la costituzione della IG.ra , CP_1 allegando il presente accordo.
10. Le parti dichiarano che, con il deposito delle presenti note, non hanno più nulla a pretendere per nessun titolo o ragione.
11. Le parti dichiarano che le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/01/2025
pagina 3 di 4 Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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