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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/12/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG 141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
AR EL ON Presidente
SC OC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 141/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Gasparroni e dall'Avv. Felice Cicconi appellante
e
Iscr. al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi Controparte_1
C.F. e P.IVA n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti e dall'Avv. Marcello Arbasino appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1225/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 21 dicembre 2023.
L'udienza del 14.10. 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza n. 1225 emessa dal Tribunale di
Teramo in data 21.12.2023, pubblicata nella medesima data, nell'ambito del giudizio n.
4007/19 R.G. svoltosi dinanzi il Tribunale di Teramo, notificata da controparte in data
09.01.2024, e, per l'effetto:
A) accertare e dichiarare l'applicazione di anatocismo, di tassi di interessi ultra-legali, commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni, oneri valute e ogni altra spesa in violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418,1419 c.c. e 117 e 125 bis T.U.B., in relazione al rapporto contratto di conto corrente n. 1101820 con affidamento, in essere con l'Istituto di credito odierno convenuto, banca Controparte_1
B) accertare e dichiarare la presenza di tassi usurari in violazione dell'art. 644 c.p., secondo quanto stabilito ex L. n. 108/96, durante il suddetto rapporto di conto corrente;
C) accertare e dichiarare che le somme illegittimamente addebitate dalla CP_2 nell'ambito del citato rapporto bancario, stante quanto accertato e dichiarato subb. lett. A) e B), durante il rapporto di conto corrente, sono pari alla somma di euro
20.770,83 sino alla data del 30.9.18 (cfr. doc. 2), e/o alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 co. IV c.c. e rivalutazione;
D) accertare e dichiarare il nuovo saldo del conto corrente n. 1101820, rideterminato alla data dell'ultimo estratto di conto corrente depositato in atti di giudizio, previo accredito nel medesimo conto corrente della somma accertata sub lett. C);
E) Disporre, quindi, alla banca convenuta di provvedere, alla data di emanazione della sentenza giudiziale che definisce l'odierno giudizio, all'aggiornamento del saldo di conto corrente come accertato e dichiarato sub. lett. D);
pag. 2/15 F) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio;
nonché del giudizio di primo grado da distrarsi a favore dell'avvocato Felice Cicconi dichiaratosi antistatario”.
Infine, parte appellante richiama le precedenti note di trattazione delle udienze del
14.05.2024 e 08.10.2024 ove ha impugnato e contestato integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'appellata per le ragioni già esposte nell'atto di appello, le cui ragioni non paiono confutate dalle difese avversarie, ed insiste affinché, qualora l'adita Corte non ritenga di condividere l'ordinanza emessa dal G.I. di primo grado, Dott. A. Chiauzzi datata 21.03.2022 secondo la quale la causa poteva essere decisa nel merito “sulla base della sola documentazione prodotta e delle allegazioni di carattere tecnico non oggetto di specifica contestazione”, venga disposta
l'ammissione della CTU richiesta per le ragioni esposte in atti”.
Conclusioni dell'appellata:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.ma Corte adita, rigettata l'istanza di sospensiva,
- Respingere integralmente l'appello, in quanto basato su motivi inammissibili ex art.
342 - 348 bis c.p.c.;
- di conseguenza, confermare integralmente la sentenza n. 1225/2023, emessa dal
Tribunale di Teramo, se del caso anche in forza delle eccezioni svolte in primo grado, rimaste assorbite e riproposte in parte motiva ex art. 346 c.p.c. e così dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione o riaccredito delle somme e comunque prescritta la ripetizione delle rimesse solutorie anteriori al 7 dicembre 2009, respingendo la domanda di rideterminazione delle competenze sino a quella data addebitate.
Con vittoria di spese e compenso del giudizio d'appello””.
FATTO E DIRITTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1225/2023, pubblicata in data 21 dicembre
2023, il Tribunale di Teramo rigettava le domande proposte da con Parte_1 condanna dell'attore a corrispondere alla convenuta l'importo di € Controparte_1
5.077,00 per compensi professionali al difensore, oltre IVA e CAP come per legge. pag. 3/15 1.2 In particolare aveva evocato in giudizio la banca al Parte_1 Controparte_1 fine di sentir accertare e dichiarare, in relazione al rapporto di c/c n. 1101820 con affidamento, stipulato in data 10.01.1997 e ancora in essere, l'applicazione di interessi ultralegali, variati nel corso degli anni in maniera arbitraria, l'addebito di oneri a titolo di commissione di massimo scoperto e altre competenze, come spese tenuta conto e giorni valuta, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista,
l'applicazione in alcuni trimestri di un tasso effettivo superiore al tasso soglia. A fondamento dell'azione aveva allegato le risultanze della relazione effettuata dal proprio consulente di parte, dalle quali emergeva l'illegittimo addebito dell'importo di €
20.770,83 alla data dell'ultimo estratto conto periziato (30.09.2018), in quanto percepito senza valida pattuizione o in violazione di legge. Aveva chiesto, pertanto, di rideterminare il saldo del rapporto bancario alla data dell'ultimo estratto di conto corrente depositato in giudizio, previo accredito nel medesimo conto della somma illegittimamente addebitata dalla banca.
A sostegno della domanda aveva allegato la stipula con la banca (già Controparte_1
, in data 10.01.1997, del contratto di conto corrente bancario n. Controparte_3
1101820, ancora attivo, con affidamento valevole sino a revoca, e di aver sottoposto il rapporto a verifica da parte di esperto di settore, all'esito della quale erano emerse criticità, risultando applicati tassi passivi ultralegali, anatocistici, usurari, oltre che la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e la illegittima applicazione di ulteriori oneri quali commissioni di massimo scoperto e altre competenze.
1.3 Nel costituirsi in giudizio aveva chiesto il rigetto delle Controparte_4 domande contestandone la fondatezza.
1.4 Istruita la causa a mezzo prove documentali, all'udienza del 08.12.2023, precisate le conclusioni, la causa era stata trattenuta in decisione senza assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.5 Preliminarmente il primo giudice riteneva infondata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla banca, essendo prevista al punto 12 delle Condizioni generali di contratto di affidamento (oggetto di modifica di proposta contrattuale datata 25.06.15
pag. 4/15 inviata al correntista e da questi accettata in pari data) la competenza del giudice del foro di residenza o del domicilio elettivo del cliente.
Quanto al merito della causa, il Tribunale osservava, in tema di riparto dell'onere della prova, che sul correntista che agisca per l'accertamento del saldo e per la ripetizione dell'indebito incombe l'onere ex art 2697 c.c. di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato e quindi provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di una valida causa debendi o il venir meno di questa attraverso la produzione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito nonché tutti gli estratti conto da cui poter ricavare i movimenti contabili e le relative causali, in quanto solo in tal modo sarebbe possibile dimostrare la natura non dovuta degli addebiti effettuati dalla banca. Nel caso di specie, secondo il primo giudice, l'attore si era limitato a formulare eccezioni generiche, disancorate dal rapporto intercorso con la banca, deducendo un elenco generale ed astratto di invalidità basate sugli orientamenti giurisprudenziali che però non esonerava la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria eccezione o pretesa.
Pertanto, in mancanza di allegazione specifica dell'esistenza di clausole illegittime o dell'illegittimità di specifici addebiti, le eccezioni dell'attore erano da considerarsi inammissibili o comunque non dimostrate, non potendo supplirvi la produzione di una perizia di parte o la richiesta di una CTU dalla natura esplorativa.
La domanda di accertamento formulata dall'attore veniva pertanto rigettata.
Il primo giudice precisava, infine, che la censura sull'usurarietà del tasso di interesse, oltre che genericamente formulata, non era suffragata dalla produzione dei Decreti ministeriali di determinazione del tasso soglia, con conseguente impossibilità per l'organo giudicante di valutarne l'avvenuto superamento e la natura usuraria del tasso di interesse, essendo inapplicabile il principio “iura novit curia” stante la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali.
Il Tribunale, pertanto, rigettava la domanda proposta dall'attore e liquidava le spese di lite secondo la soccombenza.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo ha proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
[...]
pag. 5/15 2.1- “Errata statuizione di genericità, carenza probatoria ed inammissibilità della domanda di accertamento dell'effettivo saldo di conto corrente in ragione dell'illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, oneri e commissioni in assenza di valida pattuizione”.
Attraverso questo motivo di gravame l'appellante contesta la motivazione addotta dal
Tribunale al fine di rigettare la domanda giudiziale, laddove ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in relazione alla domanda di accertamento. Evidenzia a tal fine di aver depositato nel giudizio di primo grado il contratto di conto corrente stipulato il 10 gennaio 1997, con i contratti di affidamento a revoca stipulati contestualmente e gli estratti conto completi, producendo in allegato all'atto introduttivo quelli relativi al periodo dal 30.06.2008 al 30.09.18 e in allegato alla memoria ex art 183 comma VI n. 2
c.p.c quelli dal 31.12.20018 al 30.09.21; inoltre aggiunge di aver depositato una perizia di parte che aveva verificato le poste illegittimamente addebitate e ricalcolato l'effettivo saldo di conto corrente.
Ritiene, pertanto, l'appellante di non essere incorso in alcuna carenza istruttoria, avendo fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento della fondatezza della domanda giudiziale.
Considera errato anche il rilievo operato dal Tribunale circa la genericità delle eccezioni sollevate dal correntista, avendo formulato specifiche deduzioni in merito all'applicazione di tassi di interesse ultralegali, oneri e commissioni, oltre che sulla tematica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dedicando uno specifico paragrafo nell'atto di citazione ai risultati dell'illegittima applicazione di condizioni prive di valida pattuizione e pertanto nulle secondo le norme riportate, indicando la somma determinata a seguito delle verifiche contabili operate dal consulente di parte nella misura di € 20.770,83.
Secondo l'appellante l'esame della documentazione contrattuale prodotta in primo grado (contratto di apertura di c/c e contestuali contratti di affidamento non esaminati dal Tribunale) dimostrerebbe la mancata indicazione di qualsiasi condizione economica applicata al rapporto di conto corrente.
pag. 6/15 Evidenzia che la prova dell'illegittimità degli specifici addebiti è documentale risultando oltre che dall'assenza di pattuizioni sulle condizioni economiche anche dall'esame dell'art. 7 del contratto che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la capitalizzazione annuale di quelli attivi e la produzione di interessi su interessi.
2.2 – “Errata statuizione di genericità della domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati al conto corrente nonché di carenza probatoria ex art 2697 c.c. per mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali di determinazione dei tassi soglia”.
Con questo motivo contesta la motivazione addotta dal Tribunale nel respingere la domanda di accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati sia sotto il profilo della genericità della censura, sia riguardo alla giurisprudenza richiamata dal primo giudice.
Afferma di aver esposto i termini specifici della questione, evidenziando come su quaranta trimestri analizzati dal consulente di parte, ben dieci risultassero affetti da usurarietà per applicazione di un Teg superiore al tasso soglia vigente tempo per tempo facendo riferimento, riguardo agli specifici valori riscontrati, alle tabelle presenti nella relazione di parte effettuata sulla base dell'analisi degli estratti conto depositati in giudizio e con applicazione di una metodologia di calcolo del Teg conforme alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla questione della produzione in giudizio dei decreti ministeriali rileva che il
Tribunale, nel censurarne la mancata produzione, aveva ignorato l'evoluzione giurisprudenziale di merito e di legittimità in punto di obbligatorietà del deposito dei decreti ministeriali riconoscendosi agli stessi la natura di norme giuridiche, con la conseguente applicabilità del principio “iura novit curia” e non quello dispositivo, così da dover essere conosciuti dal giudice ex art. 113 c.p.c.
2.3- “Errata statuizione in ordine alla regolazione delle spese di giudizio”.
pag. 7/15 Per l'appellante all'invocata riforma della sentenza impugnata consegue la riforma della statuizione relativa alle spese di giudizio poste in primo grado a carico dell'attore.
2.4 Chiede, infine, ferma la possibilità di decidere la causa sulla base della sola documentazione prodotta e delle allegazioni di carattere tecnico non contestate, disporsi
CTU per la verifica, sotto il profilo contabile, delle contestazioni formulate.
3.Si è costituita in grado di appello chiedendo l'integrale rigetto del Controparte_1 gravame in quanto inammissibile ex art 342 c.p.c., non avendo l'appellante contestato specificamente ed integralmente le argomentazioni anche implicite del Tribunale di
Teramo, nonché ex art 348 bis c.p.c. in quanto manifestamente infondato, contestando nel merito i motivi di impugnazione.
4. Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente la Corte esclude l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. art 342 c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazioni dettate dalla Suprema Corte
(SS.UU. n. 27199/17, Cass. n. 1935/2020), confermate da ultimo dalla sentenza delle
SS.UU n. 4853/2023 che ha escluso che “l'atto di gravame debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
4.2 Va disattesa, altresì, l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante la modifica legislativa intervenuta con il D. lgs 149/2022 che ha previsto l'abrogazione dell'art. 348 bis c.p.c. entrata in vigore per le controversie proposte a partire dal 28.02.2023, sicché essendo stato proposto l'appello successivamente a tale data, non trova applicazione la fattispecie invocata.
4.3 Quanto al primo motivo di gravame, relativo all'onere probatorio che l'appellante ritiene di aver assolto attraverso la produzione in primo grado del contratto di conto corrente del 10.01.1997 e dei contratti di affidamento contestualmente stipulati, nonché con la produzione degli estratti conto dal 30.06.08 al 30.09.2018 e dal 31.12.18 al
30.09.21, occorre innanzitutto premettere, considerato il principio dispositivo su cui si pag. 8/15 fonda il processo civile ex artt. 2967 c.c. e 115 c.p.c., che la parte che intenda far valere in giudizio un diritto ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di domanda di accertamento negativo del saldo, come nel presente giudizio,
l'onere probatorio che incombe sul correntista è di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento;
per cui in caso sia il cliente della banca ad agire per l'accertamento negativo a rettifica del saldo contabile, incombe sul medesimo l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa dedotta in giudizio.
Ciò significa che, nel denunciare le nullità della varie clausole contrattuali, al correntista spetta l'onere di allegare in maniera dettagliata le clausole negoziali di cui sostiene la nullità e di fornire specifica indicazione del modo e della misura in cui quelle voci di indebito siano state illegittimamente computate, traducendosi in un vizio di allegazione una doglianza del tutto generica, consistente in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto del rapporto bancario oggetto di causa
Nei contratti bancari vige il principio generale per cui chi agisce in giudizio non può limitarsi ad una generica contestazione dovendo precisare le operazioni e le clausole contrattuali ritenute illegittime, gli addebiti non dovuti, assolvendo ad un preciso onere di specificazione sia riguardo all'an che al quantum debatur, non potendo limitarsi ad un generico disconoscimento delle operazioni a debito annotate dalla banca senza alcun riferimento concreto al contratto intercorso fra le parti, attraverso una elencazione di invalidità prive di allegazioni specifiche in ordine all'esistenza di clausole illegittime e alla non debenza di specifiche voci addebitate dalla banca
Tra gli oneri probatori in capo al correntista vi è in primis quello della produzione in giudizio del contratto contestato, e ciò al fine di dimostrare le pattuizioni illegittime e la mancanza o nullità delle pattuizioni relative a costi e condizioni applicate dalla banca in assenza di valido accordo, in quanto è attraverso tale documento che si dimostra la mancanza nel contratto della pattuizione degli interessi o la nullità di essa;
a ciò si aggiunga l'onere di fornire prova documentale della consistenza storica e contabile del rapporto dovendosi allegare e provare le singole poste ritenute indebite e produrre gli estratti conto, avendo chiarito al riguardo la Suprema Corte ( Cass n. 1763/2024) come anche in caso di carenza di alcuni estratti conto, allorquando il correntista lamenti pag. 9/15 l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo, sia possibile ricostruire l'andamento del rapporto.
4.3.1 Nell'ipotesi in esame dagli atti di causa è emerso che l'attore in primo grado, odierno appellante, ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente, e quindi il titolo dedotto in lite, unitamente ad una serie incompleta, a partire dal 2008, degli estratti conto, lamentando la mancata pattuizione delle condizioni economiche. A tale censura consegue l'onere della banca di contestare efficacemente l'allegazione della controparte producendo la documentazione asserita come carente: nel caso di specie l'istituto convenuto ha provveduto a depositare le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente sottoscritte dal cliente.
Non può, invece, ritenersi assolto l'onere probatorio da parte dell'attore mediante il riferimento alla consulenza di parte depositata in primo grado, considerando che, secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 5362/25) “ la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023). E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. 34450/2022 (per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”) e Cass. 2063/2010 (per cui la consulenza di parte “costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”; conformi Cass. ord. 9483/2021, Cass. 20821/2006, Cass.
6432/2002 e Cass. 5151/1998), non essendo tenuto il Giudice, ove di contrario avviso, ad analizzare e confutare il contenuto della perizia di parte quando il proprio convincimento si basi su considerazioni del tutto incompatibili con la stessa.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie la perizia in questione, oltre a proporre in maniera generica censure senza precisi e puntuali riferimenti rispetto alle criticità riscontrate, risulta elaborata mediante l'adozione di criteri ermeneutici e di calcolo pag. 10/15 contrastanti con le Istruzioni della Banca d'Italia e con la giurisprudenza di legittimità, come meglio verrà illustrato nell'esame del successivo motivo di gravame, non sussistendo pertanto le condizioni per il ricorso alla CTU, avendo chiarito la Suprema
Corte (ex multis Cass. n 19631/20, SS.UU. 3086/22, Cass. 26048/23) come la consulenza d'ufficio non possa essere utilizzata per colmare lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provate, dovendo essere utilizzata per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa e avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Dall'esame della documentazione in atti, come integrata dalla banca convenuta, è possibile procedere alla verifica delle censure mosse dall'appellante con la precisazione che la decisione al riguardo va riferita alla verifica dell'esistenza di clausole illegittime, vertendosi in tema di azione di accertamento del saldo del conto corrente ancora in essere e non di ripetizione di indebito.
4.3.2 Come evidenziato, la censura in merito alla mancata pattuizione delle condizioni contrattuali risulta superata dall'avvenuta produzione dal parte della nel corso CP_2 del giudizio di primo grado, del documento denominato Foglio informativo analitico del
10.01.97, ove sono riportate le condizioni economiche applicate al rapporto, quali tassi di interesse, commissioni, spese e giorni di valuta.
4.3.3 Il perimetro dell'indagine va circoscritto, in ragione dei principi sopra enunciati, alle questioni oggetto di specifica contestazione in ordine all'esistenza di clausole illegittime e alla illegittimità delle singole voci addebitate dalla banca, e dunque alle censure su capitalizzazione e usurarietà degli interessi.
4.4 Quanto all'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, va evidenziato che nel rapporto oggetto di causa, stipulato anteriormente alla ELibera CICR del 2000, era prevista una capitalizzazione asimmetrica ( art. 7 del contratto;
Condizioni economiche), con diversa periodicità tra interessi attivi (annuale) e interessi passivi
(liquidazione trimestrale) e pertanto, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell' art. 25, comma 3, D.L.vo n. 342 del 1999, tali clausole anatocistiche sono risultate radicalmente nulle.
pag. 11/15 In relazione al periodo successivo alla CICR del 2000, che prevedeva la legittimità della capitalizzazione degli interessi purché prevista con pari periodicità, le banche si sono generalmente uniformate applicando un tale tipo di anatocismo simmetrico, pubblicando le relative variazioni sulla Gazzetta Ufficiale, comunicandole ai clienti o facendo sottoscrivere e approvare dalla clientela una nuova clausola.
Al riguardo si ricorda che secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema
Corte (Cass. n. 9140/2020, Cass 29420/20) “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 del d.lvo 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicchè in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”; precisando la Suprema Corte (Cass. n. 17634/21) come l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla delibera
CICR, pubblicato anche sulla G.U. “ non risultasse sufficiente ad assicurare , neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi
l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del
d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il pag. 12/15 ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica” (nel medesimo senso, di recente Cass. Ord. n. 5575 del 2025).
Pertanto, per munire un contratto di conto corrente concluso prima della delibera CICR del 2000 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessaria una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi in condizioni di reciprocità.
Nel caso di specie, mancando una specifica pattuizione della modifica contrattuale in ordine all'applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca, deve ritenersi che non possa applicarsi alcuna capitalizzazione dall'apertura del conto, non risultando all'uopo sufficiente l'avviso dell'adeguamento alla delibera CICR pubblicato in G.U. n.
146 del 24.06.2000 depositato dall'appellato.
Pertanto, deve considerarsi nulla la pattuizione della capitalizzazione senza pari reciprocità contenuta nel contratto del 1997 e del tutto mancante ogni pattuizione al riguardo per il periodo successivo alla delibera CICR del 09.02.2000, con conseguente impossibilità per la banca di esigere interessi anatocistici in mancanza di una pattuizione in tal senso.
Tale consolidato orientamento della Suprema Corte ha trovato conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28215/2024) nel senso di escludere” la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di quest' ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”
(conf. Cass. n. 5575 del 2025).
4.5 Infondate risultano, invece, le censure relative alla presunta usurarietà dei tassi, rilevando la Corte come l'appellante non abbia assolto all'onere probatorio che incombe pag. 13/15 sulla parte che adduca un tale vizio. In particolare, si deve ritenere che la parte che deduca la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla l. n. 108/1996, abbia l'onere di allegare e indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cosiddetto soglia (Cass. n. 2311/2018, Cass. n.
8883/20), ed inoltre che la verifica vada condotta nei limiti delle censure sollevate che devono fondarsi su riferimenti normativi e giurisprudenziali corretti, attraverso l'indicazione dell'entità dei tassi che si assumono applicati dalla banca e di quelli soglia, con la precisazione che alla genericità e al difetto di prova non può supplire la CTU.
A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass
n. 8883/2020, Cass n 29240/21 e precedenti pronunce), non è necessario che la parte supporti la deduzione di nullità producendo i decreti ministeriali che hanno fissato i tassi soglia (non dovendo il giudice dare rilievo, ai fini della prova dell'illecita pattuizione e applicazione di interessi usurari, alla mancata produzione dei decreti ministeriali potendo acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla PA o l'acquisizione di una CTU tecnico-contabile), non risultando condivisibile sotto questo aspetto la decisione del primo giudice.
Nel caso di specie il nel sostenere l'usurarietà dei tassi, ha fatto riferimento alla Pt_1 consulenza di parte elaborata sulla base di criteri ermeneutici e di calcolo contrastanti con le Istruzioni della Banca d'Italia e con la giurisprudenza di legittimità, ancorando la verifica del superamento del tasso soglia non al momento della pattuizione, bensì facendo riferimento al tasso soglia vigente tempo per tempo.
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia rileva, tuttavia, solo l'usura pattizia, dovendosene valutare la sussistenza solo al momento dell'accordo, mentre non può condividersi il richiamo alla cosiddetta usura sopravvenuta, la cui configurabilità è esclusa anche per il contratto di apertura di credito, estendendosi anche a quest'ultima categoria il principio di diritto stabilito dalle SS.UU n. 24675/17, con a precisazione che anche ove concordata nell'esercizio dello ius variandi si configura un'ipotesi di usura originaria.
Nel caso di specie il contratto di conto corrente oggetto di causa risulta stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore della L. 108/96 e la prima rilevazione del tasso pag. 14/15 soglia TEGM risale all'1 settembre 1997, ove per le aperture di credito fino a lire
10.000.000 il tasso era pari al 15,90%, mentre oltre lire 10.000.000 era pari al 13,12%, per cui essendo il tasso di interesse pattuito dalle parti nelle condizioni economiche pari al 8,50%, ne va esclusa l'usurarietà.
Pertanto, in conclusione, ritenuta assorbita ogni altra questione e superflui ai fini della decisione i richiesti approfondimenti istruttori, l'appello risulta parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
5. La parziale riforma della sentenza impugnata ed il parziale e limitato accoglimento dell'originaria azione di accertamento proposta dal comportano che le spese di Pt_1 lite dei due gradi di giudizio vadano compensate fra le parti per i tre quarti e poste per il restante quarto a carico dell'appellata-convenuta in primo grado, con distrazione delle spese di primo grado in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1225/2023 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 21.12.2023, la
Corte d'Appello così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti, per tre quarti, le spese di lite dei due gradi di giudizio che, liquidate in primo grado in euro 264,00 per esborsi e in euro 10.860,00 per compensi, e in secondo grado in euro 382,50 per esborsi e in euro 8.470,00 per compensi, per entrambi oltre IVA e CPA come per legge, pone per un quarto a carico di con Controparte_1 distrazione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Consigliere rel. est. Presidente
SC OC AR EL ON
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
AR EL ON Presidente
SC OC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 141/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Gasparroni e dall'Avv. Felice Cicconi appellante
e
Iscr. al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi Controparte_1
C.F. e P.IVA n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti e dall'Avv. Marcello Arbasino appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1225/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 21 dicembre 2023.
L'udienza del 14.10. 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza n. 1225 emessa dal Tribunale di
Teramo in data 21.12.2023, pubblicata nella medesima data, nell'ambito del giudizio n.
4007/19 R.G. svoltosi dinanzi il Tribunale di Teramo, notificata da controparte in data
09.01.2024, e, per l'effetto:
A) accertare e dichiarare l'applicazione di anatocismo, di tassi di interessi ultra-legali, commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni, oneri valute e ogni altra spesa in violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418,1419 c.c. e 117 e 125 bis T.U.B., in relazione al rapporto contratto di conto corrente n. 1101820 con affidamento, in essere con l'Istituto di credito odierno convenuto, banca Controparte_1
B) accertare e dichiarare la presenza di tassi usurari in violazione dell'art. 644 c.p., secondo quanto stabilito ex L. n. 108/96, durante il suddetto rapporto di conto corrente;
C) accertare e dichiarare che le somme illegittimamente addebitate dalla CP_2 nell'ambito del citato rapporto bancario, stante quanto accertato e dichiarato subb. lett. A) e B), durante il rapporto di conto corrente, sono pari alla somma di euro
20.770,83 sino alla data del 30.9.18 (cfr. doc. 2), e/o alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 co. IV c.c. e rivalutazione;
D) accertare e dichiarare il nuovo saldo del conto corrente n. 1101820, rideterminato alla data dell'ultimo estratto di conto corrente depositato in atti di giudizio, previo accredito nel medesimo conto corrente della somma accertata sub lett. C);
E) Disporre, quindi, alla banca convenuta di provvedere, alla data di emanazione della sentenza giudiziale che definisce l'odierno giudizio, all'aggiornamento del saldo di conto corrente come accertato e dichiarato sub. lett. D);
pag. 2/15 F) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio;
nonché del giudizio di primo grado da distrarsi a favore dell'avvocato Felice Cicconi dichiaratosi antistatario”.
Infine, parte appellante richiama le precedenti note di trattazione delle udienze del
14.05.2024 e 08.10.2024 ove ha impugnato e contestato integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'appellata per le ragioni già esposte nell'atto di appello, le cui ragioni non paiono confutate dalle difese avversarie, ed insiste affinché, qualora l'adita Corte non ritenga di condividere l'ordinanza emessa dal G.I. di primo grado, Dott. A. Chiauzzi datata 21.03.2022 secondo la quale la causa poteva essere decisa nel merito “sulla base della sola documentazione prodotta e delle allegazioni di carattere tecnico non oggetto di specifica contestazione”, venga disposta
l'ammissione della CTU richiesta per le ragioni esposte in atti”.
Conclusioni dell'appellata:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.ma Corte adita, rigettata l'istanza di sospensiva,
- Respingere integralmente l'appello, in quanto basato su motivi inammissibili ex art.
342 - 348 bis c.p.c.;
- di conseguenza, confermare integralmente la sentenza n. 1225/2023, emessa dal
Tribunale di Teramo, se del caso anche in forza delle eccezioni svolte in primo grado, rimaste assorbite e riproposte in parte motiva ex art. 346 c.p.c. e così dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione o riaccredito delle somme e comunque prescritta la ripetizione delle rimesse solutorie anteriori al 7 dicembre 2009, respingendo la domanda di rideterminazione delle competenze sino a quella data addebitate.
Con vittoria di spese e compenso del giudizio d'appello””.
FATTO E DIRITTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1225/2023, pubblicata in data 21 dicembre
2023, il Tribunale di Teramo rigettava le domande proposte da con Parte_1 condanna dell'attore a corrispondere alla convenuta l'importo di € Controparte_1
5.077,00 per compensi professionali al difensore, oltre IVA e CAP come per legge. pag. 3/15 1.2 In particolare aveva evocato in giudizio la banca al Parte_1 Controparte_1 fine di sentir accertare e dichiarare, in relazione al rapporto di c/c n. 1101820 con affidamento, stipulato in data 10.01.1997 e ancora in essere, l'applicazione di interessi ultralegali, variati nel corso degli anni in maniera arbitraria, l'addebito di oneri a titolo di commissione di massimo scoperto e altre competenze, come spese tenuta conto e giorni valuta, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista,
l'applicazione in alcuni trimestri di un tasso effettivo superiore al tasso soglia. A fondamento dell'azione aveva allegato le risultanze della relazione effettuata dal proprio consulente di parte, dalle quali emergeva l'illegittimo addebito dell'importo di €
20.770,83 alla data dell'ultimo estratto conto periziato (30.09.2018), in quanto percepito senza valida pattuizione o in violazione di legge. Aveva chiesto, pertanto, di rideterminare il saldo del rapporto bancario alla data dell'ultimo estratto di conto corrente depositato in giudizio, previo accredito nel medesimo conto della somma illegittimamente addebitata dalla banca.
A sostegno della domanda aveva allegato la stipula con la banca (già Controparte_1
, in data 10.01.1997, del contratto di conto corrente bancario n. Controparte_3
1101820, ancora attivo, con affidamento valevole sino a revoca, e di aver sottoposto il rapporto a verifica da parte di esperto di settore, all'esito della quale erano emerse criticità, risultando applicati tassi passivi ultralegali, anatocistici, usurari, oltre che la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e la illegittima applicazione di ulteriori oneri quali commissioni di massimo scoperto e altre competenze.
1.3 Nel costituirsi in giudizio aveva chiesto il rigetto delle Controparte_4 domande contestandone la fondatezza.
1.4 Istruita la causa a mezzo prove documentali, all'udienza del 08.12.2023, precisate le conclusioni, la causa era stata trattenuta in decisione senza assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.5 Preliminarmente il primo giudice riteneva infondata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla banca, essendo prevista al punto 12 delle Condizioni generali di contratto di affidamento (oggetto di modifica di proposta contrattuale datata 25.06.15
pag. 4/15 inviata al correntista e da questi accettata in pari data) la competenza del giudice del foro di residenza o del domicilio elettivo del cliente.
Quanto al merito della causa, il Tribunale osservava, in tema di riparto dell'onere della prova, che sul correntista che agisca per l'accertamento del saldo e per la ripetizione dell'indebito incombe l'onere ex art 2697 c.c. di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato e quindi provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di una valida causa debendi o il venir meno di questa attraverso la produzione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito nonché tutti gli estratti conto da cui poter ricavare i movimenti contabili e le relative causali, in quanto solo in tal modo sarebbe possibile dimostrare la natura non dovuta degli addebiti effettuati dalla banca. Nel caso di specie, secondo il primo giudice, l'attore si era limitato a formulare eccezioni generiche, disancorate dal rapporto intercorso con la banca, deducendo un elenco generale ed astratto di invalidità basate sugli orientamenti giurisprudenziali che però non esonerava la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria eccezione o pretesa.
Pertanto, in mancanza di allegazione specifica dell'esistenza di clausole illegittime o dell'illegittimità di specifici addebiti, le eccezioni dell'attore erano da considerarsi inammissibili o comunque non dimostrate, non potendo supplirvi la produzione di una perizia di parte o la richiesta di una CTU dalla natura esplorativa.
La domanda di accertamento formulata dall'attore veniva pertanto rigettata.
Il primo giudice precisava, infine, che la censura sull'usurarietà del tasso di interesse, oltre che genericamente formulata, non era suffragata dalla produzione dei Decreti ministeriali di determinazione del tasso soglia, con conseguente impossibilità per l'organo giudicante di valutarne l'avvenuto superamento e la natura usuraria del tasso di interesse, essendo inapplicabile il principio “iura novit curia” stante la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali.
Il Tribunale, pertanto, rigettava la domanda proposta dall'attore e liquidava le spese di lite secondo la soccombenza.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo ha proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
[...]
pag. 5/15 2.1- “Errata statuizione di genericità, carenza probatoria ed inammissibilità della domanda di accertamento dell'effettivo saldo di conto corrente in ragione dell'illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, oneri e commissioni in assenza di valida pattuizione”.
Attraverso questo motivo di gravame l'appellante contesta la motivazione addotta dal
Tribunale al fine di rigettare la domanda giudiziale, laddove ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in relazione alla domanda di accertamento. Evidenzia a tal fine di aver depositato nel giudizio di primo grado il contratto di conto corrente stipulato il 10 gennaio 1997, con i contratti di affidamento a revoca stipulati contestualmente e gli estratti conto completi, producendo in allegato all'atto introduttivo quelli relativi al periodo dal 30.06.2008 al 30.09.18 e in allegato alla memoria ex art 183 comma VI n. 2
c.p.c quelli dal 31.12.20018 al 30.09.21; inoltre aggiunge di aver depositato una perizia di parte che aveva verificato le poste illegittimamente addebitate e ricalcolato l'effettivo saldo di conto corrente.
Ritiene, pertanto, l'appellante di non essere incorso in alcuna carenza istruttoria, avendo fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento della fondatezza della domanda giudiziale.
Considera errato anche il rilievo operato dal Tribunale circa la genericità delle eccezioni sollevate dal correntista, avendo formulato specifiche deduzioni in merito all'applicazione di tassi di interesse ultralegali, oneri e commissioni, oltre che sulla tematica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dedicando uno specifico paragrafo nell'atto di citazione ai risultati dell'illegittima applicazione di condizioni prive di valida pattuizione e pertanto nulle secondo le norme riportate, indicando la somma determinata a seguito delle verifiche contabili operate dal consulente di parte nella misura di € 20.770,83.
Secondo l'appellante l'esame della documentazione contrattuale prodotta in primo grado (contratto di apertura di c/c e contestuali contratti di affidamento non esaminati dal Tribunale) dimostrerebbe la mancata indicazione di qualsiasi condizione economica applicata al rapporto di conto corrente.
pag. 6/15 Evidenzia che la prova dell'illegittimità degli specifici addebiti è documentale risultando oltre che dall'assenza di pattuizioni sulle condizioni economiche anche dall'esame dell'art. 7 del contratto che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la capitalizzazione annuale di quelli attivi e la produzione di interessi su interessi.
2.2 – “Errata statuizione di genericità della domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati al conto corrente nonché di carenza probatoria ex art 2697 c.c. per mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali di determinazione dei tassi soglia”.
Con questo motivo contesta la motivazione addotta dal Tribunale nel respingere la domanda di accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati sia sotto il profilo della genericità della censura, sia riguardo alla giurisprudenza richiamata dal primo giudice.
Afferma di aver esposto i termini specifici della questione, evidenziando come su quaranta trimestri analizzati dal consulente di parte, ben dieci risultassero affetti da usurarietà per applicazione di un Teg superiore al tasso soglia vigente tempo per tempo facendo riferimento, riguardo agli specifici valori riscontrati, alle tabelle presenti nella relazione di parte effettuata sulla base dell'analisi degli estratti conto depositati in giudizio e con applicazione di una metodologia di calcolo del Teg conforme alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla questione della produzione in giudizio dei decreti ministeriali rileva che il
Tribunale, nel censurarne la mancata produzione, aveva ignorato l'evoluzione giurisprudenziale di merito e di legittimità in punto di obbligatorietà del deposito dei decreti ministeriali riconoscendosi agli stessi la natura di norme giuridiche, con la conseguente applicabilità del principio “iura novit curia” e non quello dispositivo, così da dover essere conosciuti dal giudice ex art. 113 c.p.c.
2.3- “Errata statuizione in ordine alla regolazione delle spese di giudizio”.
pag. 7/15 Per l'appellante all'invocata riforma della sentenza impugnata consegue la riforma della statuizione relativa alle spese di giudizio poste in primo grado a carico dell'attore.
2.4 Chiede, infine, ferma la possibilità di decidere la causa sulla base della sola documentazione prodotta e delle allegazioni di carattere tecnico non contestate, disporsi
CTU per la verifica, sotto il profilo contabile, delle contestazioni formulate.
3.Si è costituita in grado di appello chiedendo l'integrale rigetto del Controparte_1 gravame in quanto inammissibile ex art 342 c.p.c., non avendo l'appellante contestato specificamente ed integralmente le argomentazioni anche implicite del Tribunale di
Teramo, nonché ex art 348 bis c.p.c. in quanto manifestamente infondato, contestando nel merito i motivi di impugnazione.
4. Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente la Corte esclude l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. art 342 c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazioni dettate dalla Suprema Corte
(SS.UU. n. 27199/17, Cass. n. 1935/2020), confermate da ultimo dalla sentenza delle
SS.UU n. 4853/2023 che ha escluso che “l'atto di gravame debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
4.2 Va disattesa, altresì, l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante la modifica legislativa intervenuta con il D. lgs 149/2022 che ha previsto l'abrogazione dell'art. 348 bis c.p.c. entrata in vigore per le controversie proposte a partire dal 28.02.2023, sicché essendo stato proposto l'appello successivamente a tale data, non trova applicazione la fattispecie invocata.
4.3 Quanto al primo motivo di gravame, relativo all'onere probatorio che l'appellante ritiene di aver assolto attraverso la produzione in primo grado del contratto di conto corrente del 10.01.1997 e dei contratti di affidamento contestualmente stipulati, nonché con la produzione degli estratti conto dal 30.06.08 al 30.09.2018 e dal 31.12.18 al
30.09.21, occorre innanzitutto premettere, considerato il principio dispositivo su cui si pag. 8/15 fonda il processo civile ex artt. 2967 c.c. e 115 c.p.c., che la parte che intenda far valere in giudizio un diritto ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di domanda di accertamento negativo del saldo, come nel presente giudizio,
l'onere probatorio che incombe sul correntista è di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento;
per cui in caso sia il cliente della banca ad agire per l'accertamento negativo a rettifica del saldo contabile, incombe sul medesimo l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa dedotta in giudizio.
Ciò significa che, nel denunciare le nullità della varie clausole contrattuali, al correntista spetta l'onere di allegare in maniera dettagliata le clausole negoziali di cui sostiene la nullità e di fornire specifica indicazione del modo e della misura in cui quelle voci di indebito siano state illegittimamente computate, traducendosi in un vizio di allegazione una doglianza del tutto generica, consistente in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto del rapporto bancario oggetto di causa
Nei contratti bancari vige il principio generale per cui chi agisce in giudizio non può limitarsi ad una generica contestazione dovendo precisare le operazioni e le clausole contrattuali ritenute illegittime, gli addebiti non dovuti, assolvendo ad un preciso onere di specificazione sia riguardo all'an che al quantum debatur, non potendo limitarsi ad un generico disconoscimento delle operazioni a debito annotate dalla banca senza alcun riferimento concreto al contratto intercorso fra le parti, attraverso una elencazione di invalidità prive di allegazioni specifiche in ordine all'esistenza di clausole illegittime e alla non debenza di specifiche voci addebitate dalla banca
Tra gli oneri probatori in capo al correntista vi è in primis quello della produzione in giudizio del contratto contestato, e ciò al fine di dimostrare le pattuizioni illegittime e la mancanza o nullità delle pattuizioni relative a costi e condizioni applicate dalla banca in assenza di valido accordo, in quanto è attraverso tale documento che si dimostra la mancanza nel contratto della pattuizione degli interessi o la nullità di essa;
a ciò si aggiunga l'onere di fornire prova documentale della consistenza storica e contabile del rapporto dovendosi allegare e provare le singole poste ritenute indebite e produrre gli estratti conto, avendo chiarito al riguardo la Suprema Corte ( Cass n. 1763/2024) come anche in caso di carenza di alcuni estratti conto, allorquando il correntista lamenti pag. 9/15 l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo, sia possibile ricostruire l'andamento del rapporto.
4.3.1 Nell'ipotesi in esame dagli atti di causa è emerso che l'attore in primo grado, odierno appellante, ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente, e quindi il titolo dedotto in lite, unitamente ad una serie incompleta, a partire dal 2008, degli estratti conto, lamentando la mancata pattuizione delle condizioni economiche. A tale censura consegue l'onere della banca di contestare efficacemente l'allegazione della controparte producendo la documentazione asserita come carente: nel caso di specie l'istituto convenuto ha provveduto a depositare le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente sottoscritte dal cliente.
Non può, invece, ritenersi assolto l'onere probatorio da parte dell'attore mediante il riferimento alla consulenza di parte depositata in primo grado, considerando che, secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 5362/25) “ la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023). E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. 34450/2022 (per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”) e Cass. 2063/2010 (per cui la consulenza di parte “costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”; conformi Cass. ord. 9483/2021, Cass. 20821/2006, Cass.
6432/2002 e Cass. 5151/1998), non essendo tenuto il Giudice, ove di contrario avviso, ad analizzare e confutare il contenuto della perizia di parte quando il proprio convincimento si basi su considerazioni del tutto incompatibili con la stessa.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie la perizia in questione, oltre a proporre in maniera generica censure senza precisi e puntuali riferimenti rispetto alle criticità riscontrate, risulta elaborata mediante l'adozione di criteri ermeneutici e di calcolo pag. 10/15 contrastanti con le Istruzioni della Banca d'Italia e con la giurisprudenza di legittimità, come meglio verrà illustrato nell'esame del successivo motivo di gravame, non sussistendo pertanto le condizioni per il ricorso alla CTU, avendo chiarito la Suprema
Corte (ex multis Cass. n 19631/20, SS.UU. 3086/22, Cass. 26048/23) come la consulenza d'ufficio non possa essere utilizzata per colmare lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provate, dovendo essere utilizzata per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa e avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Dall'esame della documentazione in atti, come integrata dalla banca convenuta, è possibile procedere alla verifica delle censure mosse dall'appellante con la precisazione che la decisione al riguardo va riferita alla verifica dell'esistenza di clausole illegittime, vertendosi in tema di azione di accertamento del saldo del conto corrente ancora in essere e non di ripetizione di indebito.
4.3.2 Come evidenziato, la censura in merito alla mancata pattuizione delle condizioni contrattuali risulta superata dall'avvenuta produzione dal parte della nel corso CP_2 del giudizio di primo grado, del documento denominato Foglio informativo analitico del
10.01.97, ove sono riportate le condizioni economiche applicate al rapporto, quali tassi di interesse, commissioni, spese e giorni di valuta.
4.3.3 Il perimetro dell'indagine va circoscritto, in ragione dei principi sopra enunciati, alle questioni oggetto di specifica contestazione in ordine all'esistenza di clausole illegittime e alla illegittimità delle singole voci addebitate dalla banca, e dunque alle censure su capitalizzazione e usurarietà degli interessi.
4.4 Quanto all'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, va evidenziato che nel rapporto oggetto di causa, stipulato anteriormente alla ELibera CICR del 2000, era prevista una capitalizzazione asimmetrica ( art. 7 del contratto;
Condizioni economiche), con diversa periodicità tra interessi attivi (annuale) e interessi passivi
(liquidazione trimestrale) e pertanto, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell' art. 25, comma 3, D.L.vo n. 342 del 1999, tali clausole anatocistiche sono risultate radicalmente nulle.
pag. 11/15 In relazione al periodo successivo alla CICR del 2000, che prevedeva la legittimità della capitalizzazione degli interessi purché prevista con pari periodicità, le banche si sono generalmente uniformate applicando un tale tipo di anatocismo simmetrico, pubblicando le relative variazioni sulla Gazzetta Ufficiale, comunicandole ai clienti o facendo sottoscrivere e approvare dalla clientela una nuova clausola.
Al riguardo si ricorda che secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema
Corte (Cass. n. 9140/2020, Cass 29420/20) “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 del d.lvo 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicchè in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”; precisando la Suprema Corte (Cass. n. 17634/21) come l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla delibera
CICR, pubblicato anche sulla G.U. “ non risultasse sufficiente ad assicurare , neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi
l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del
d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il pag. 12/15 ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica” (nel medesimo senso, di recente Cass. Ord. n. 5575 del 2025).
Pertanto, per munire un contratto di conto corrente concluso prima della delibera CICR del 2000 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessaria una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi in condizioni di reciprocità.
Nel caso di specie, mancando una specifica pattuizione della modifica contrattuale in ordine all'applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca, deve ritenersi che non possa applicarsi alcuna capitalizzazione dall'apertura del conto, non risultando all'uopo sufficiente l'avviso dell'adeguamento alla delibera CICR pubblicato in G.U. n.
146 del 24.06.2000 depositato dall'appellato.
Pertanto, deve considerarsi nulla la pattuizione della capitalizzazione senza pari reciprocità contenuta nel contratto del 1997 e del tutto mancante ogni pattuizione al riguardo per il periodo successivo alla delibera CICR del 09.02.2000, con conseguente impossibilità per la banca di esigere interessi anatocistici in mancanza di una pattuizione in tal senso.
Tale consolidato orientamento della Suprema Corte ha trovato conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28215/2024) nel senso di escludere” la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di quest' ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”
(conf. Cass. n. 5575 del 2025).
4.5 Infondate risultano, invece, le censure relative alla presunta usurarietà dei tassi, rilevando la Corte come l'appellante non abbia assolto all'onere probatorio che incombe pag. 13/15 sulla parte che adduca un tale vizio. In particolare, si deve ritenere che la parte che deduca la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla l. n. 108/1996, abbia l'onere di allegare e indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cosiddetto soglia (Cass. n. 2311/2018, Cass. n.
8883/20), ed inoltre che la verifica vada condotta nei limiti delle censure sollevate che devono fondarsi su riferimenti normativi e giurisprudenziali corretti, attraverso l'indicazione dell'entità dei tassi che si assumono applicati dalla banca e di quelli soglia, con la precisazione che alla genericità e al difetto di prova non può supplire la CTU.
A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass
n. 8883/2020, Cass n 29240/21 e precedenti pronunce), non è necessario che la parte supporti la deduzione di nullità producendo i decreti ministeriali che hanno fissato i tassi soglia (non dovendo il giudice dare rilievo, ai fini della prova dell'illecita pattuizione e applicazione di interessi usurari, alla mancata produzione dei decreti ministeriali potendo acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla PA o l'acquisizione di una CTU tecnico-contabile), non risultando condivisibile sotto questo aspetto la decisione del primo giudice.
Nel caso di specie il nel sostenere l'usurarietà dei tassi, ha fatto riferimento alla Pt_1 consulenza di parte elaborata sulla base di criteri ermeneutici e di calcolo contrastanti con le Istruzioni della Banca d'Italia e con la giurisprudenza di legittimità, ancorando la verifica del superamento del tasso soglia non al momento della pattuizione, bensì facendo riferimento al tasso soglia vigente tempo per tempo.
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia rileva, tuttavia, solo l'usura pattizia, dovendosene valutare la sussistenza solo al momento dell'accordo, mentre non può condividersi il richiamo alla cosiddetta usura sopravvenuta, la cui configurabilità è esclusa anche per il contratto di apertura di credito, estendendosi anche a quest'ultima categoria il principio di diritto stabilito dalle SS.UU n. 24675/17, con a precisazione che anche ove concordata nell'esercizio dello ius variandi si configura un'ipotesi di usura originaria.
Nel caso di specie il contratto di conto corrente oggetto di causa risulta stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore della L. 108/96 e la prima rilevazione del tasso pag. 14/15 soglia TEGM risale all'1 settembre 1997, ove per le aperture di credito fino a lire
10.000.000 il tasso era pari al 15,90%, mentre oltre lire 10.000.000 era pari al 13,12%, per cui essendo il tasso di interesse pattuito dalle parti nelle condizioni economiche pari al 8,50%, ne va esclusa l'usurarietà.
Pertanto, in conclusione, ritenuta assorbita ogni altra questione e superflui ai fini della decisione i richiesti approfondimenti istruttori, l'appello risulta parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
5. La parziale riforma della sentenza impugnata ed il parziale e limitato accoglimento dell'originaria azione di accertamento proposta dal comportano che le spese di Pt_1 lite dei due gradi di giudizio vadano compensate fra le parti per i tre quarti e poste per il restante quarto a carico dell'appellata-convenuta in primo grado, con distrazione delle spese di primo grado in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1225/2023 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 21.12.2023, la
Corte d'Appello così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti, per tre quarti, le spese di lite dei due gradi di giudizio che, liquidate in primo grado in euro 264,00 per esborsi e in euro 10.860,00 per compensi, e in secondo grado in euro 382,50 per esborsi e in euro 8.470,00 per compensi, per entrambi oltre IVA e CPA come per legge, pone per un quarto a carico di con Controparte_1 distrazione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Consigliere rel. est. Presidente
SC OC AR EL ON
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