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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAURINI GIACOMINO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 368/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 019 2025 00014514 67 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro una cartella di pagamento notificatagli dall'ADER di Bergamo in data 14.03.2025 dell'importo totale di euro 1.379,72.
Il ricorso eccepisce la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, per omessa allegazione degli atti prodromici, per violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e per intervenuta decadenza dell'attività di riscossione.
L'ADER di Bergamo costituitasi regolarmente eccepisce quanto segue.
1) Esprime la propria carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda le motivazioni dell'atto impugnato.
2) Afferma che la norma non impone l'allegazione alla cartella di pagamento degli atti richiamati in essa.
3) Sostiene la regolarità dell'attività di competenza dell'ente di riscossione.
4) Dichiara la carenza di legittimazione passiva per qualsiasi altra contestazione riguardante la fase precedente all'emissione della cartella.
L'Agenzia delle Entrate di Napoli, a sua volta costituitasi nella sua qualità di ente impositore, circa il merito della ripresa fiscale segnala di avere rettificato le detrazioni relative ai familiari a carico del ricorrente e che, pertanto, l'importo della cartella risulta giuridicamente dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice respinge il ricorso per i motivi che seguono.
Va premesso che la cartella di pagamento si configura come un atto vincolato e il rispetto di quanto indicato nel modello legale previsto dall'art. 25 del DPR n. 602/73 la rende perfetta e non contestabile.
Nel caso in esame la cartella è stata redatta in conformità a quanto richiesto dalla citata norma dal che consegue il rigetto dell'eccezione connessa a un'eventuale carenza di motivazione.
Pure il termine decadenziale risulta rispettato nel caso in esame, considerato che l'art. 25 del DPR n.
602/73 prevede espressamente che “ la cartella di pagamento, da parte del concessionario della riscossione, sia notificata, sempre a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973”.
L'eccepita violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale risulta anch'essa priva di fondamento, tenuto conto che per la fattispecie in esame non è previsto alcun contraddittorio preventivo.
Passando, quindi, al merito della richiesta tributaria, il Giudice rileva che la cartella di pagamento in esame è stata emessa in sede di controllo formale relativamente all'anno d'imposta 2020 in rettifica alle detrazioni relative ai familiari a carico. Più precisamente tali detrazioni sono state riconosciute in misura ridotta in quanto il familiare del ricorrente con Codice fiscale CF_1 risulta dalla banca dati dell'Agenzia a carico per l'anno 2020 di altro soggetto avente Codice fiscale CF_2.
Una volta determinata la natura della ripresa fiscale, era preciso onere del ricorrente documentare, nel caso di sussistenza, il diritto alla detrazione fiscale per familiare a carico così come riportata nella dichiarazione presentata per l'anno 2020. L'omessa considerazione nella stesura del ricorso di questo decisivo aspetto da parte del ricorrente ne determina inevitabilmente il rigetto.
SPESE PROCESSUALI
Il Giudice, valutato il limitato ammontare della controversia, condanna parte soccombente al pagamento di spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate di Napoli per l'importo di euro 100,00 e a favore dell'ADER di Bergamo per l'importo a sua volta di euro 100,00.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 100,00 a favore dell'Agenzia Entrate di Napoli ed euro 100,00 a favore di ADER.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAURINI GIACOMINO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 368/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 019 2025 00014514 67 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro una cartella di pagamento notificatagli dall'ADER di Bergamo in data 14.03.2025 dell'importo totale di euro 1.379,72.
Il ricorso eccepisce la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, per omessa allegazione degli atti prodromici, per violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e per intervenuta decadenza dell'attività di riscossione.
L'ADER di Bergamo costituitasi regolarmente eccepisce quanto segue.
1) Esprime la propria carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda le motivazioni dell'atto impugnato.
2) Afferma che la norma non impone l'allegazione alla cartella di pagamento degli atti richiamati in essa.
3) Sostiene la regolarità dell'attività di competenza dell'ente di riscossione.
4) Dichiara la carenza di legittimazione passiva per qualsiasi altra contestazione riguardante la fase precedente all'emissione della cartella.
L'Agenzia delle Entrate di Napoli, a sua volta costituitasi nella sua qualità di ente impositore, circa il merito della ripresa fiscale segnala di avere rettificato le detrazioni relative ai familiari a carico del ricorrente e che, pertanto, l'importo della cartella risulta giuridicamente dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice respinge il ricorso per i motivi che seguono.
Va premesso che la cartella di pagamento si configura come un atto vincolato e il rispetto di quanto indicato nel modello legale previsto dall'art. 25 del DPR n. 602/73 la rende perfetta e non contestabile.
Nel caso in esame la cartella è stata redatta in conformità a quanto richiesto dalla citata norma dal che consegue il rigetto dell'eccezione connessa a un'eventuale carenza di motivazione.
Pure il termine decadenziale risulta rispettato nel caso in esame, considerato che l'art. 25 del DPR n.
602/73 prevede espressamente che “ la cartella di pagamento, da parte del concessionario della riscossione, sia notificata, sempre a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973”.
L'eccepita violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale risulta anch'essa priva di fondamento, tenuto conto che per la fattispecie in esame non è previsto alcun contraddittorio preventivo.
Passando, quindi, al merito della richiesta tributaria, il Giudice rileva che la cartella di pagamento in esame è stata emessa in sede di controllo formale relativamente all'anno d'imposta 2020 in rettifica alle detrazioni relative ai familiari a carico. Più precisamente tali detrazioni sono state riconosciute in misura ridotta in quanto il familiare del ricorrente con Codice fiscale CF_1 risulta dalla banca dati dell'Agenzia a carico per l'anno 2020 di altro soggetto avente Codice fiscale CF_2.
Una volta determinata la natura della ripresa fiscale, era preciso onere del ricorrente documentare, nel caso di sussistenza, il diritto alla detrazione fiscale per familiare a carico così come riportata nella dichiarazione presentata per l'anno 2020. L'omessa considerazione nella stesura del ricorso di questo decisivo aspetto da parte del ricorrente ne determina inevitabilmente il rigetto.
SPESE PROCESSUALI
Il Giudice, valutato il limitato ammontare della controversia, condanna parte soccombente al pagamento di spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate di Napoli per l'importo di euro 100,00 e a favore dell'ADER di Bergamo per l'importo a sua volta di euro 100,00.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 100,00 a favore dell'Agenzia Entrate di Napoli ed euro 100,00 a favore di ADER.