CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 02/04/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4806/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Milano - Via Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM PAGAMENTO n. 06820249021014345 TARI 2010
- INTIM PAGAMENTO n. 06820249021014345 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110366581968000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110446906674000 TARI 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1458/2025 depositato il
08/04/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 dichiara di impugnare l'avviso di intimazione n. 06820249021014345/000 limitatamente alle cartelle n. 06820110366581968000 e n. 06820110446906674000 chiedendo che la Corte di Giustizia Tributaria adita voglia dichiararne l'invalidità. Eccepisce la Violazione dell'art. 2948, c. 1 n. 4 e art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 : prescrizione delle somme relative alla TARI 2010 e 2011 affermando che i tributi locali, le sanzioni amministrative, gli interessi e gli accessori si prescrivono in 5 anni.
L'intimazione di pagamento è stata notificata il 28 maggio 2024 e nella stessa viene indicato che le somme intimate si basano sulle seguenti cartelle di pagamento: Cartella n. 06820110366581968000, notificata il
27/10/2012; Cartella n. 06820110446906674000, notificata il 13/09/2014. Eccepisce la omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento eventualmente emessi dal Comune di Milano.
Lamenta poi la violazione dell'art. 7, c. 1 L. 212/2000 e dell'art. 3, L. 241/1990: l'intimazione di pagamento
è nulla in quanto non vengono allegate le relative cartelle di pagamento impugnate. Afferma poi di non essere tenuto al pagamento della TARI per le annualità 2010 e 2011 in quanto ha provveduto al pagamento delle somme dovute a suo tempo e pertanto quanto richiesto costituisce una doppia imposizione o la ripresa a tassazione in relazione a immobili dove all'epoca il ricorrente non viveva.
Conclude chidedeno annullarsi l'avviso impugnato limitatamente alle due cartelle n. 06820110366581968000
e n. 06820110446906674000 per le motivazioni esposte in ricorso, con vittoria di spese.
Il Comune di Milano non si costituiva.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo in via preliminare ed assorbente,
l'Inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92, stante la presenza di atti successivi mai regolarmente impugnati valevoli anche in punto prescrizione.
Afferma di non essere in grado di produrre copia delel cartelle, ma solo del ruolo e che la notifica sarebbe stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore con il c.d. rito “degli irreperibili” di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante:
a) deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
b) affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale.
Contesta le eccezioni del contribuente in punto mancanza di motivazione e mancata allegazione di copia delle cartelle di pagamento impugnate. Quanto alle contestazioni avversarie nel merito relative alla illegittimità ed infondatezza della pretesa erariale azionata eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo competente l'Ente creditore- Comune di Milano.
Parte ricorrente depositava poi memoria di replica e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la motivazione della decisione è redatta ai sensi dell'art. 16-bis, co. 9, d.l. n. 179/2012 in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
Il Comune di Milano -Ente creditore -non si è costituito e non sono stati depositati gli atti impositivi a fondamento della pretesa iazionata. L'Agente della Riscossione afferma di non essere in possesso delle cartelle impugnate costituenti gli atti prodromici.
Quanto alle presunte notifiche effettuate dalla Riscossione, si rileva che il ricorrente produce certificato storico di anagrafe dal quale emerge che lo stesso dal 31/10/2007 al 27/10/2019 era residente in [...]nella Indirizzo_1. In relazione ad entrambe le cartelle -non depositate in giudizio - in quanto l'Ufficio ha dichiarato di non averne copia, l'Ufficio ha depositato:
- quanto alla cartella di pagamento n. 06820110366581968000 nessuna relata ma una “attestazione di affissione” dalla quale non si evince alcuna ricerca e motivazione dell'adozione della procedura degli irreperibili;
-quanto alla cartella di pagamento n. 06820110446906674000 viene prodotta una “attestazione di affissione” dalla quale non si evince alcuna ricerca e motivazione dell'adozione della procedura degli irreperibili e una relata dalla quale non si evince alcun elemento che consenta di ricollegarla alla cartella contestata.
Si richiama un nutrito orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale la notificazione ai sensi del succitato art. 60, lett. e), è valida soltanto se non sia effettivamente possibile reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, malgrado le ricerche del messo notificatore, sempre che queste, secondo giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, siano state sufficienti.
“La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell' art. 60, lett. e), del d.P.
R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale”. Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 33616 del 15 novembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di
Cassazione .
La procedura degli irreperibili appare pertanto inspiegabile nel caso in oggetto poichè il ricorrente è un avvocato che esercita in Milano ed è iscritto all'Ordine degli avvocati di Milano.
Ritiene la Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento in difetto della prova dell'esistenza delle cartelle di pagamento e risultando le notifiche prodotte dall'Ufficio del tutto irrituali.
L'opinabilità della controversia e motivi di equità, impongono l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 02/04/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4806/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Milano - Via Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM PAGAMENTO n. 06820249021014345 TARI 2010
- INTIM PAGAMENTO n. 06820249021014345 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110366581968000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110446906674000 TARI 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1458/2025 depositato il
08/04/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 dichiara di impugnare l'avviso di intimazione n. 06820249021014345/000 limitatamente alle cartelle n. 06820110366581968000 e n. 06820110446906674000 chiedendo che la Corte di Giustizia Tributaria adita voglia dichiararne l'invalidità. Eccepisce la Violazione dell'art. 2948, c. 1 n. 4 e art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 : prescrizione delle somme relative alla TARI 2010 e 2011 affermando che i tributi locali, le sanzioni amministrative, gli interessi e gli accessori si prescrivono in 5 anni.
L'intimazione di pagamento è stata notificata il 28 maggio 2024 e nella stessa viene indicato che le somme intimate si basano sulle seguenti cartelle di pagamento: Cartella n. 06820110366581968000, notificata il
27/10/2012; Cartella n. 06820110446906674000, notificata il 13/09/2014. Eccepisce la omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento eventualmente emessi dal Comune di Milano.
Lamenta poi la violazione dell'art. 7, c. 1 L. 212/2000 e dell'art. 3, L. 241/1990: l'intimazione di pagamento
è nulla in quanto non vengono allegate le relative cartelle di pagamento impugnate. Afferma poi di non essere tenuto al pagamento della TARI per le annualità 2010 e 2011 in quanto ha provveduto al pagamento delle somme dovute a suo tempo e pertanto quanto richiesto costituisce una doppia imposizione o la ripresa a tassazione in relazione a immobili dove all'epoca il ricorrente non viveva.
Conclude chidedeno annullarsi l'avviso impugnato limitatamente alle due cartelle n. 06820110366581968000
e n. 06820110446906674000 per le motivazioni esposte in ricorso, con vittoria di spese.
Il Comune di Milano non si costituiva.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo in via preliminare ed assorbente,
l'Inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92, stante la presenza di atti successivi mai regolarmente impugnati valevoli anche in punto prescrizione.
Afferma di non essere in grado di produrre copia delel cartelle, ma solo del ruolo e che la notifica sarebbe stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore con il c.d. rito “degli irreperibili” di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante:
a) deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
b) affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale.
Contesta le eccezioni del contribuente in punto mancanza di motivazione e mancata allegazione di copia delle cartelle di pagamento impugnate. Quanto alle contestazioni avversarie nel merito relative alla illegittimità ed infondatezza della pretesa erariale azionata eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo competente l'Ente creditore- Comune di Milano.
Parte ricorrente depositava poi memoria di replica e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la motivazione della decisione è redatta ai sensi dell'art. 16-bis, co. 9, d.l. n. 179/2012 in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
Il Comune di Milano -Ente creditore -non si è costituito e non sono stati depositati gli atti impositivi a fondamento della pretesa iazionata. L'Agente della Riscossione afferma di non essere in possesso delle cartelle impugnate costituenti gli atti prodromici.
Quanto alle presunte notifiche effettuate dalla Riscossione, si rileva che il ricorrente produce certificato storico di anagrafe dal quale emerge che lo stesso dal 31/10/2007 al 27/10/2019 era residente in [...]nella Indirizzo_1. In relazione ad entrambe le cartelle -non depositate in giudizio - in quanto l'Ufficio ha dichiarato di non averne copia, l'Ufficio ha depositato:
- quanto alla cartella di pagamento n. 06820110366581968000 nessuna relata ma una “attestazione di affissione” dalla quale non si evince alcuna ricerca e motivazione dell'adozione della procedura degli irreperibili;
-quanto alla cartella di pagamento n. 06820110446906674000 viene prodotta una “attestazione di affissione” dalla quale non si evince alcuna ricerca e motivazione dell'adozione della procedura degli irreperibili e una relata dalla quale non si evince alcun elemento che consenta di ricollegarla alla cartella contestata.
Si richiama un nutrito orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale la notificazione ai sensi del succitato art. 60, lett. e), è valida soltanto se non sia effettivamente possibile reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, malgrado le ricerche del messo notificatore, sempre che queste, secondo giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, siano state sufficienti.
“La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell' art. 60, lett. e), del d.P.
R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale”. Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 33616 del 15 novembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di
Cassazione .
La procedura degli irreperibili appare pertanto inspiegabile nel caso in oggetto poichè il ricorrente è un avvocato che esercita in Milano ed è iscritto all'Ordine degli avvocati di Milano.
Ritiene la Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento in difetto della prova dell'esistenza delle cartelle di pagamento e risultando le notifiche prodotte dall'Ufficio del tutto irrituali.
L'opinabilità della controversia e motivi di equità, impongono l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate.