Ordinanza cautelare 5 agosto 2020
Ordinanza collegiale 8 luglio 2024
Ordinanza collegiale 8 luglio 2024
Ordinanza collegiale 4 marzo 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/06/2025, n. 12221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12221 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12221/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02024/2020 REG.RIC.
N. 05164/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2024 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Bauccio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 5164 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Bauccio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2024 del 2020:
del decreto n. -OMISSIS- del Ministro dell’Interno, adottato in data 2 dicembre 2019 e successivamente notificato in data 31 gennaio 2020 nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti;
quanto al ricorso n. 5164 del 2020:
del decreto n. -OMISSIS- del Ministro dell’Interno, adottato in data 28 gennaio 2020 e successivamente notificato in data 23 aprile 2020;
del decreto n. -OMISSIS- del Ministro dell’Interno, adottato in data 28 gennaio 2020 e successivamente notificato in data 23 aprile 2020;
del decreto n.-OMISSIS- del Ministro dell’Interno, adottato in data 28 gennaio 2020 e successivamente notificato in data 23 aprile 2020 nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 6 marzo 2020 veniva impugnato il decreto n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2019, successivamente notificato in data 31 gennaio 2020, con cui il Ministro dell’Interno ha denegato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana formulata dal Sig. -OMISSIS-
In data 30 giugno 2020 venivano impugnati i decreti n. -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS- del 28 gennaio 2020, successivamente notificati in data 23 aprile 2020, con cui il Ministro dell’Interno ha denegato le istanze di concessione della cittadinanza italiana formulate dalla Sig.ra-OMISSIS-, dalla Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-e dal Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-
Al riguardo venivano formulati i comuni motivi di ricorso di seguito indicati: “ 1) Violazione di legge ed eccesso di potere, sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione; 2) Eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione in merito all’inserimento del ricorrente nella società italiana; 3) Violazione di legge, omessa comunicazione del preavviso di diniego ”.
Con atti depositati nelle date 2 aprile e 9 luglio 2020 si costituiva, rispettivamente nel giudizio instaurato dal Sig. -OMISSIS- e in quello instaurato dalla Sig.ra-OMISSIS-, il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. 13715/2024, pubblicata in data 8 luglio 2024, questo Tribunale ha richiesto al Ministero dell’Interno una relazione di chiarimenti avente ad oggetto “ la documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis) a tutela delle fonti di informazione, nonché al fine di non pregiudicare l’attività di intelligence, ogni altra misura ritenuta al tal fine opportuna, ovvero una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la determinazione di non trasmettere i medesimi atti ”.
In esecuzione del predetto adempimento istruttorio il Ministero dell’Interno, in data 25 novembre 2024, depositava la relazione con classifica di segretezza (atto riservato), alla quale ha avuto ritualmente accesso il difensore di parte ricorrente.
Con ordinanza n. 4642 del 4 marzo 2025 questo Tribunale, in ragione della connessione tra i ricorsi NRG. 2024/2020 e NRG 5164/2020, ne disponeva la riunione.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 giugno 2025 le cause riunite venivano trattenute in decisione.
DIRITTO
I provvedimenti impugnati vengono censurati in ragione dei vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere da cui sarebbero affetti sotto i plurimi profili della mancata osservanza del preavviso di rigetto, della carenza istruttoria e insufficienza di motivazione.
Le doglianze sono immeritevoli di positiva valutazione.
In particolare l’Amministrazione resistente ha denegato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana formulata dal Sig. -OMISSIS- in ragione di un potenziale pericolo per la sicurezza della Repubblica correlato alla persona del ricorrente ed emerso nell’ambito dell’istruttoria dall’informativa acquisita dagli organi del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
In via conseguenziale il resistente Dicastero ha denegato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla Sig.ra-OMISSIS-, coniuge di -OMISSIS-, nonché quelle presentate dai Sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, figli di -OMISSIS-, per le medesime motivazioni poste a fondamento del primo diniego unitamente alla ragione per cui i rapporti di coniugio e di filiazione con un soggetto potenzialmente pericoloso per la sicurezza della Repubblica costituiscono una circostanza di per se stessa ostativa alla concessione dello status civitatis in quanto il legale stabile potrebbe indurre gli istanti ad agevolare, anche solo per ragioni affettive, comportamenti pericolosi per la sicurezza della Repubblica.
Ebbene, le circostanze che hanno indotto il Ministero dell’Interno a denegare le istanze di concessione della cittadinanza italiana per cui è causa, ovvero la possibile pericolosità per la sicurezza della Repubblica del Sig. -OMISSIS-, sono emerse dalla relazione istruttoria riservata pervenuta dagli organismi di intelligence .
Al riguardo, non può condividersi la tesi della difesa di parte ricorrente secondo cui il richiamo alle risultanze dell’attività informativa non consentirebbe di ritenere assolto l’obbligo motivazionale per TI .
Se è vero, infatti, che la regola generale in ordine alla c.d. motivazione per TI è dettata dall’art. 3, comma 3, della legge n. 241/90 (“ se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama ”), v’è tuttavia da richiamare l’orientamento giurisprudenziale ( ex multis Cons. St. sent. n. 6720/2021), condiviso da questo Collegio, secondo cui superiori esigenze di tutela della sicurezza dello Stato possono determinare un depotenziamento dell’obbligo motivazionale, di allegazione ovvero accessibilità dell’atto richiamato nella motivazione per TI .
In tal senso è stato affermato che “ il parametro della "motivazione sufficiente" non ha carattere rigido né assoluto, ma si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi, pubblici e privati, coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall'Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati: sì da legittimare un assolvimento "attenuato" dell'obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, da parte dell'Amministrazione, quando una più ampia disclosure, già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell'Amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi (Cons. Stato, Sez. III 29-03-2019, n. 2102) ”(Cons. St. sent. n. 6720/2021).
La superiore esigenza di tutela della sicurezza della Repubblica, correlata alla necessità di evitare la conoscenza di informazioni che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento dell’attività di repressione e prevenzione di gravi reati contro la personalità dello Stato, legittima pertanto la motivazione del provvedimento impugnato che àncora il diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza ad un potenziale pericolo per la sicurezza dello Stato per l’appunto emerso nell’ambito della relazione istruttoria acquisita dagli organi di intelligence .
Tanto più che, nel caso di specie, a seguito della richiesta istruttoria formulata da questo Tribunale sono emersi elementi esplicativi sulla base dei quali, ragionevolmente, è stata negata la cittadinanza italiana per motivi di sicurezza della Repubblica, essendo risultati in ambito investigativo contatti tra il Sig.-OMISSIS- e un soggetto ritenuto pericoloso per la sicurezza dello Stato.
Non può conseguentemente condividersi, per le ragioni innanzi prospettate, né la censura relativa al difetto di motivazione né quella relativa alla violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90, avendo quest’ultima norma la finalità di garantire un contraddittorio procedimentale che, nel caso di specie, non avrebbe potuto estrinsecarsi in ragione della segretezza delle risultanze istruttorie poste a fondamento del provvedimento di rigetto.
Con il secondo motivo di ricorso il provvedimento impugnato viene censurato sotto il profilo del difetto di istruttoria in quanto il Ministero dell’Interno si sarebbe limitato a recepire la relazione degli organismi del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica senza approfondire gli elementi offerti dagli istanti a dimostrazione del proprio grado di integrazione nella società italiana.
Neanche tale doglianza è, invero, meritevole di positiva valutazione in quanto dirimente, ai fini del diniego, si è rivelato il potenziale pericolo per la sicurezza dello Stato rappresentato dalla persona del -OMISSIS-, non essendo conseguentemente l’Amministrazione incorsa in nessuna carenza istruttoria per aver valutato la ricorrenza del ridetto pericolo in base a circostanze puntuali e determinate, ultroneo risultando, in definitiva, ogni ulteriore accertamento in ordine all’asserita integrazione dei ricorrenti.
In tal senso, infatti, la giurisprudenza in materia ha costantemente affermato che “ ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (Cons. St. sent. n. 4684/2023).
Quanto alla legittimità dei dinieghi opposti alla Sig.ra-OMISSIS- e ai figli di quest’ultima e del Sig. -OMISSIS-, oltre alle motivazioni di cui innanzi, deve ritenersi - in adesione ad un orientamento consolidato di questo Tribunale - tutt’altro che irragionevole la circostanza ostativa della pericolosità derivata dai rapporti di coniugio e di filiazione, essendovi il concreto rischio che la Sig.ra-OMISSIS- e i suoi figli, proprio in ragione dell’ affectio coniugalis e dell’ affectio filialis , possano agevolare condotte pericolose per la sicurezza dello Stato laddove le stesse dovessero essere realizzate.
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni i ricorsi vanno, dunque, respinti in quanto infondati.
Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO