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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4545 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13163/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13163/2022
Oggi all'udienza del 10 novembre 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 13163 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 5 tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F.: elettivamente domiciliata a Palermo in Via Dante n.58/A, presso C.F._1 lo studio legale dell'Avv. Grazia Emanuele (C.F. Pec: CodiceFiscale_2
, dal quale è rappresentata edifesa, giusto mandato in calce al Email_1 presente atto;
- opponente-
Contro
(P. Iva -C.F. ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Unico (C.F. ), con sede legale a Milano in Piazza Controparte_2 C.F._3 della Trivulziana n. 4/A ed elettivamente domiciliata in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21 presso lo studio dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (pec: ed Andrea Email_2
TI (pec: dai quali è rappresentata e difesa, Email_3
Opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Nr 2702/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 24.06.2022 ;
2) Spese compensate tra le parti.
MOTIVI DELA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Nr 2702/2022 Parte_1 pagina 2 di 5 emesso dal Tribunale di Palermo in data 24.06.2022, con il quale , ad istanza di , CP_1
le veniva ingiunto il pagamento della somma € 11.643,28, a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di finanziamento n. 313704810 intrattenuto con la società il Parte_2 cui credito era stato oggetto di cessione da parte della predetta società finanziaria Pt_2
dapprima con NC FI e, successivamente con contratto di cessione del 16 gennaio 2017
[...]
da quest'ultima all'odierna opposta CP_1
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento.
Ancora preliminarmente deve ritenersi il difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta.
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020;
Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass.
n. 15414/2017).
Nella fattispecie , l'opposta al fine di provare la propria legittimazione attiva si è CP_3 limitata ad allegare il contratto di cessione di crediti in blocco intervenuto in data 16.01.2017 tra la predetta e NC FI SP e l'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda CP_1
n. 21 del 18 febbraio 2017, contenente l'avviso della predetta cessione intervenuta .
Orbene, com'è noto, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. al secondo comma prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La NC d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La norma, pertanto, è volta ad agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la NC cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
pagina 3 di 5 Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità (Cass. civ. n. 13954/2006).
Ora, a fronte dell'indirizzo che reputa sufficiente ai fini della prova della cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si reputa preferire il più recente orientamento per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (ex plurimis
Cass. civ. sezione I Ord. N.22167 del 31 luglio 2025; Ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n.
22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Tuttavia, il suo contenuto è inidoneo a provare compiutamente il trasferimento del credito azionato di cui al contratto di finanziamento prodotto in sede monitoria (all 3) in capo a
CP_1
Ed invero, manca del tutto la prova del contenuto e dei crediti ricompresi nella cessione tra e NC FI SP e, comunque, in generale di come quest'ultima ( nella sua Parte_2
qualità di cedente del credito nei confronti di sia divenuta titolare del credito CP_1
ceduto da e , segnatamente del contratto di finanziamento stipulato Parte_2 dall'odierna opponente con di cui al monitorio. Parte_2
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la prova della titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria da essendo a tal fine insufficiente la documentazione CP_4 prodotta e il contenuto informativo dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in relazione al passaggio delle precedenti cessioni, in particolare tra NC FI SP e OM SP , ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di parte opposta .
In conclusione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato, rimanendo assorbita ogni altra questione.
Stante l'esito del giudizio –nel corso del quale si è accertata l'infondatezza della domanda monitoria del credito fondata sul difetto di prova della legittimazione attiva - sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Palermo 10 novembre 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica
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