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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 4466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4466 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 278/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 278/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CILLO Parte_1 C.F._1 TI TT contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 BORCA LUIGI e dell'avv. AGOSTINO MARA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Controparte_2 P.IVA_1 IA TE CHIAMATA
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE
ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento del Dott. e per Controparte_1
l'effetto
PRONUNCIARE la risoluzione del contratto condannando l'attore alla restituzione dell'importo pari ad € 16.250,00 versato dalla signora;
Parte_1
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità del Dott. per il Controparte_1 nefasto esito dell'intervento e per la mancata comunicazione alla paziente di ogni informazione utile alla valida formazione del consenso all'intervento praticato e
CONDANNARE il convenuto e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 534,00 o la diversa somma accertanda in corso di causa
pagina 1 di 19 CONDANNARE il convenuto e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno morale e biologico, in ogni sua componente, patito dall'attrice, quantificato in € 93.921,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa”.
Conclusioni per il convenuto : Controparte_1
Voglia l'adito Tribunale di Torino;
Reietta ogni diversa istanza, eccezione e difesa;
previa, occorrendo, l'ammissione degli infradedotti capitoli di prova, formulati con il deposito della seconda memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. vecchio rito, qui di seguito ritrascritti, preceduti dalla locuzione vero che:
1Vero che il 24.04.2019 la ricorrente si recava presso lo studio del dott. per richiedere CP_1 informazione in merito ad una mastopessi con protesi per una asimmetria dei seni ed una eventuale liposuzione.
2Vero che in quella sede venivano prestate tutte le informazioni sull'intervento e i postumi dell'intervento in modo dettagliato e preciso come in uso nello studio del dott. CP_1
3Vero che è consuetudine per il dott. informare i propri pazienti sia attraverso delle spiegazioni CP_1 orali, in sede di colloquio e visita, sia consegnare tutta l'informativa affinchè possa essere vagliata con estrema attenzione dai pazienti, e restare a loro disposizione in caso di dubbio.
4Vero che la madre della sig.ra telefonicamente lamentava il comportamento irrispettoso Pt_1 della figlia verso quanto consigliato dal dott. usciva di continuo, guidava, fumava, assumeva CP_1 sostanze alcoliche.
5Vero che la convocata alle visite di controllo, ha chiesto più volte lo slittamento delle stesse Pt_1 per svariati motivi.
6Vero che la dopo l'8 gennaio termine di guarigione era molto contenta e ha effettuato Pt_1 diversi interventi di medicina estetica.
A teste si indica, per tutti i capitoli di prova, la Sig. ra , residente in [...], con Testimone_1 domicilio in C.so Galileo Ferraris n. 136 Torino, presso lo studio del Dott. . Controparte_1
Previa opposizione delle istanze di parte attrice per le ragioni specificate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. vecchio rito, con eventuale ammissione a prova contraria sui capitoli ammessi a parte attrice, con il teste indicato a prova contraria;
In via preliminare:
Per la Domanda di garanzia e manleva per chiamata nel procedimento di Controparte_3
Rappresentanza e Sede Legale per l'Italia in Milano, Via Clerici n. 14, in persona del suo
[...] legale rappresentante pro tempore, PEC: P.IVA e C.F. , Email_1 P.IVA_1
Data iscrizione Registro Imprese 13/06/2019, Numero REA MI-2562338, Provvedimento autorizzazione ISVAP n. 2595 del 14/03/2008, Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 n.1.00165, Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI), e la pagina 2 di 19 conseguente costituzione in giudizio della stessa, tenere manlevato il dott. , Controparte_1 nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea;
Nel merito, in via principale:
Respingere ogni domanda formulata dalla ricorrente nei confronti del dott. Controparte_1 siccome infondata in fatto e diritto;
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA”.
Conclusioni per la terza chiamata
“In via principale
- previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente Compagnia in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
- respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi del dottor in quanto non provata CP_1 nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dall'Assicurato nei confronti della concludente Compagnia, con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi del chiamante, dottor limitare l'esposizione della Concludente Compagnia ai soli CP_1 danni denegatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile al dottor con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal CP_1 vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa, involontariamente dallo stesso cagionati a terzi, in relazione all'attività professionale indicata in polizza ed, in ogni caso, nei limiti del massimale indicato nonché alle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, con ogni più ampia riserva anche per la fase di merito.
Con compensazione delle spese di lite.
In via istruttoria
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e argomentare nonché articolare mezzi istruttori ex art. 183 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 19 Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra evocava in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Torino, il dott. chiedendo accertarsi l'inadempimento Controparte_1 contrattuale da questi posto in essere, con conseguente pronuncia della risoluzione del contratto d'opera professionale intercorrente tra le parti e condanna del convenuto alla restituzione dell'importo pari ad € 16.250,00, versato a titolo di compenso per l'errata prestazione ricevuta. Chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'intervento di chirurgia estetica eseguito dal convenuto e per la mancata comunicazione di ogni informazione utile alla valida formazione del consenso all'intervento praticato, quantificando in € 93.921,00, o diversa somma accertanda, il danno morale e biologico e in € 534,00 il danno patrimoniale. In particolare, l'attrice deduceva:
- di essersi rivolta al convenuto per la correzione di alcuni inestetismi del corpo conseguenti ad una notevole perdita di peso;
- che il convenuto, a seguito di una prima visita effettuata, l'aveva informata che per la risoluzione dei problemi evidenziati era necessario effettuare una mastopessi con protesi e, contestualmente, un intervento di liposuzione;
- che nessuna informazione veniva resa dal convenuto in merito alla natura dell'intervento da eseguire, sui possibili o probabili risultati conseguibili e sulle implicazioni verificabili;
- che il prezzo concordato per l'intervento ammontava ad € 16.250,00 e di averlo pagato tramite acconto dell'importo di € 3.000,00 in data 07.09.2019 e saldo corrispondente ad € 13.250,00 il 10.10.2019 (cfr. doc. 1 e 2 attorei);
- che in data 19.10.2019 era stata ricoverata presso la clinica Sedes Sapientiae sita in Torino, via Bidone 2;
- che, in sede di intervento, il convenuto non aveva fornito alcuna spiegazione relativa all'atto chirurgico, ai rischi dell'intervento, alle tecniche da utilizzare e al risultato che ne sarebbe scaturito;
- di essere stata dimessa il 20.10.2019, giorno successivo all'intervento, con prescrizione di antibiotici e indicazione di un primo controllo dopo tre giorni presso lo studio medico del professionista per la rimozione del drenaggio e il rinnovamento delle medicazioni;
- che, nonostante l'invio di messaggi con i quali aveva lamentato la fuoriuscita di siero dalla ferita sinistra, dal convenuto provenivano soltanto rassicurazioni verbali, senza alcun invito ad eseguire un controllo immediato e con l'indicazione di proseguire nell'assunzione dell'antibiotico già prescritto;
- che le era stata praticata una nuova suturazione al seno sinistro, presso lo studio del convenuto, in data 11.11.2019;
- che alla data del 22.11.2019, dopo un mese dall'intervento, il proprio medico di base aveva riscontrato la presenza di “ferite non chiuse, presenza di fuoriuscita di siero”;
pagina 4 di 19 - che il convenuto aveva eseguito sulla paziente una nuova medicazione sia nel pomeriggio del 22.11.2019, che in data 27.11.2019, continuando a prescrivere l'assunzione orale del medesimo antibiotico;
- di essersi, quindi, rivolta al dott. , specialista in chirurgia, il quale aveva riscontrato: “a) Per_1
Disassamento sul piano orizzontale delle due areole, b) perdita di sostanza cm. 1x1,5 dell'EO sn. nel quadrante inf. interno, c) rosario distrofico di esito di punti staccati, nel P tratto verticale della cicatrice con partenza dalla EO . Con edema circostante e secrezione, d) presenza “pig ear” a livello esterno sn ed interno dx delle cicatrici sottomammarie, e) presenza a distanza di ormai 16 giorni di alcuni punti residui periEOri. A livello cosce, bilateralmente, esiti a voluminoso festone di liposuzione (…)” (cfr. doc. 5 attoreo);
- che, a distanza di due anni, a postumi totalmente stabilizzati, il consulente dott. aveva Per_2 ravvisato: asimmetria dei seni, differenza di forma delle areole mammarie, antiestetici esiti cicatriziali negli emisferi inferiori in conseguenza di complicanze infettive, esiti cicatriziali al di sopra dei solchi sottomammari, trattamento chirurgico alle cosce eseguito solo in parte.
L'attrice concludeva dunque con l'evidenziare come il trattamento chirurgico eseguito dal dott.
[...] non aveva migliorato il lieve inestetismo di cui soffriva, ma anzi aveva cagionato Controparte_1 un grave peggioramento del proprio aspetto estetico. Si costituiva in giudizio che, contestato ogni addebito e negata qualsivoglia Controparte_1 responsabilità, chiedeva al giudice ed otteneva di essere autorizzato alla chiamata della propria assicurazione Controparte_4 Costituendosi in causa, la chiedeva di respingersi le richieste avanzate nei Controparte_2 confronti della Compagnia e del dott. in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto, con conseguente assorbimento della domanda di manleva formulata dall'assicurato. All'udienza del 14.09.2022 la difesa del medico convenuto contestava le deduzioni attoree relative alla non conformità dei propri documenti 1 e 2 relativi al consenso informato sottoscritto dall'attrice e inserito in cartella clinica. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva disposto l'espletamento di CTU medico-collegiale, depositata in data 6.12.2023 e con successiva ordinanza venivano richiesti chiarimenti, depositati in data 22.2.2024. Previa precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 29.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 I co. c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****** A) Sulle domande attoree. L'azione attorea ha quale oggetto l'accertamento dell'inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con il convenuto dott. e, per l'effetto, la Controparte_1 risoluzione contrattuale e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'inadempimento, oltre che alla restituzione degli importi corrisposti per le prestazioni professionali non esattamente adempiute. La domanda diretta ad accertare l'inadempimento di parte convenuta, in relazione all'obbligazione avente ad oggetto la prestazione sanitaria, e ad ottenere, conseguentemente, la pronuncia di risoluzione del contratto deve essere ricondotta nell'ambito di operatività degli artt. 1218 e 1453 c.c.
pagina 5 di 19 Ai sensi dell'art. 1453 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. La risoluzione del contratto si configura quale rimedio a vizi funzionali del sinallagma, per l'ipotesi in cui l'inadempimento della prestazione dedotta in contratto ne impedisca la realizzazione della funzione economico-individuale. Ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto è, quindi, necessario che l'inadempimento di una delle parti assuma carattere di gravità, da intendersi in relazione al complesso degli interessi perseguiti, al cui soddisfacimento è funzionale la stipula dell'accordo negoziale. L'esperimento dell'azione di risoluzione lascia impregiudicata la tutela risarcitoria per il caso di inadempimento del contratto. Tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui origina poi la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio. La lesione dell'interesse regolato dalla fonte contrattuale qualifica l'ingiustizia del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione: la rilevanza dell'interesse leso dall'adempimento non è affidata alla valutazione di sussistenza di un interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c., ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (cfr. Cass. 28991/2019). Con riferimento al riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale, l'orientamento formatosi a partire dalla pronuncia della Suprema Corte SS.UU. 13533/2001 citata, ritenendo superata la distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato, sosteneva che la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia e imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno-evento. Tuttavia, nell'ipotesi di prestazione d'opera del professionista sanitario, se si considera che l'interesse corrispondente alla prestazione (coincidente con l'interesse alla diligente esecuzione della prestazione di cura) è solo strumentale all'interesse primario del creditore (alla tutela della salute), causalità e imputazione per inadempimento si distinguono sul piano funzionale, oltre che strutturale, poiché il danno evento consta non nella lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma nella lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. Pertanto, secondo il più recente orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza, il paziente che intenda far valere la responsabilità del professionista sanitario per danni derivanti dal trattamento terapeutico inadeguato deve, infatti, dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, consistenti nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove patologie, oltre al nesso di derivazione causale della lesione patita rispetto alla condotta inadempiente del professionista sanitario, secondo le regole della causalità materiale (artt. 40 e 41 c.p.). Afferma sul punto Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/202026907/2020: “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il
pagina 6 di 19 suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile” (cfr. , nello stesso senso, fra le altre, la recente Cass. sez. 3 -, ordinanza n. 27142 del 21/10/2024). Pertanto, una volta adempiuto da parte attrice siffatto onere probatorio, incombe sul professionista sanitario dare prova dell'esatto adempimento della prestazione medica, ovvero che il peggioramento delle condizioni soggettive o il danno alla salute siano dipesi da eventi del tutto estranei al comune decorso, imprevedibili e dunque non prevenibili;
e che non sussisterebbe per tali ragioni alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577 e, recentemente, Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 24073 del 13/10/2017).
****** Premesso quanto sopra, la costituzione del rapporto contrattuale tra le parti e la volontà manifestata dall'attrice al medico curante di sottoporsi a interventi finalizzati alla correzione di specifici inestetismi corporei – in particolare, la presenza di una differenza di volume tra i due seni accompagnata da rilassamento cutaneo, nonché l'eccesso di pelle nella regione interna delle cosce – risultano circostanze pacificamente accertate in atti. La condizione di fumatrice dell'attrice, almeno fino al momento dell'intervento chirurgico, risulta incontestata e comprovata dalla scheda anamnestica dalla stessa sottoscritta in data 29.04.2019 e prodotta sub. doc. 1 dal medico convenuto. Si osserva, inoltre, che né la vicenda clinica né il percorso terapeutico cui l'attrice è stata sottoposta sono stati oggetto di specifica contestazione, trovando comunque riscontro nella documentazione medica depositata in giudizio, la quale ha consentito ai consulenti tecnici d'ufficio di ricostruire in maniera dettagliata e analitica la situazione clinica della paziente.
La consulenza tecnica espletata ha accertato:
- in merito all'intervento di mastopessi :“La paziente in data 19.10.2019 è stata sottoposta, presso la di Torino, ad intervento di mastopessi bilaterale con Controparte_5 inserimento contemporaneo di protesi bilaterali. L'intervento è stato effettuato con tecnica tradizionale di mastopessi a peduncolo superiore, con simultanea lieve riduzione della ghiandola mammaria della mammella sx, che risultava di dimensioni maggiori rispetto alla controlaterale. Venivano poi inserite due protesi di diverse dimensioni (420 cc a dx e 360 cc a sx). Suture per piani delle ferite chirurgiche con punti riassorbibili. Drenaggi in aspirazione. Medicazione” (cfr. pag. 9 ).
La paziente lamenta “asimmetria dei seni (quello di dx risulta più basso di 3 cm), disallineamento delle areole con differenza di forma (quella di dx è più rotonda) e deturpanti conseguenze cicatriziali” (cfr. pag. 9). Sul primo punto, a fronte anche delle osservazioni attoree, il Collegio ha risposto “dall'e.o.: all'esame clinico della paziente di evinceva: modesta asimmetria di volume tra le due mammelle parafisiologica. Non necessita di correzione chirurgica (pag. 17)”. Per il resto, il Collegio ha ritenuto che: “una corretta pianificazione pre-operatoria con disegno delle branche orizzontali in prossimità del solco inframammario avrebbe evitato la presenza di una cicatrice orizzontale posizionata troppo in posizione cefalica (…)”. (cfr. pag. 11).
pagina 7 di 19 Per il rilievo in sede di osservazioni attoree della mancata risposta in merito al disallineamento delle areole, il Collegio ha richiamato il punto 7 (cfr. pag. 13 rel.), rilevando che l'EO sx rientra nella revisione cicatriziale con adeguamento di forma più circolare. E ancora che: “per quanto per quanto riguarda gli esiti cicatriziali mammari, con diastasi e pigmentazione delle stesse, esse sono dovute a una deiscenza delle ferite chirurgiche, con guarigione per seconda intenzione, da considerare quale complicanza prevedibile ma non prevenibile (…) mentre le cicatrici lineari posizionate prossimalmente al solco inframammario sono ascrivibili a responsabilità in capo all'operatore” (cfr. pag. 8). Con particolare riferimento alle complicanze prevedibili ma non prevenibili il collegio ha precisato: “La letteratura scientifica riporta una percentuale di complicanze cicatriziali nelle mastopessi additive del 3-5% . Uno studio retrospettivo su 2183 pazienti operati per mastopessi additiva riporta una percentuale di complicanze generali relativamente ai tessuti del 26,1% in pazienti fumatori, rispetto allo 0, 9% dei non fumatori. In particolare, i fumatori (F) avrebbero una incidenza del 6,3% sulle problematiche cicatriziali (contro i 2,06% dei non fumatori - NF); del 4,5 % di problemi di guarigione delle ferite tra i F (0,69 NF); del 1,8% di asimmetria mammaria tra i F (0,69 % NF); del 2,7% sulla asimmetria EOre i F (0,59 % NF); un'incidenza di necrosi parziale dello 0,9% tra i F (0,19% tra i NF). Dunque, le complicanze lamentate dalla paziente rientrano in quella percentuale di problematiche legate a un habitus errato da parte della paziente stessa. L'unica anomalia non ascrivibile al tabagismo è il posizionamento della branca orizzontale cicatriziale della T invertita in posizione troppo cefalica (2 cm a dx e 2,5 cm a sx rispettivamente) rispetto al solco inframammario originale (…)” ed ha ribadito che “tale erroneo posizionamento è ascrivibile a una errata pianificazione preoperatoria con un disegno delle branche orizzontali della T invertita, non correttamente posizionate in prossimità del solco. Mentre per gli altri esiti cicatriziali bilaterali, la diastasi delle stesse sono dovute a una deiscenza delle ferite chirurgiche, con guarigione per seconda intenzione. Una prolungata infiammazione da ritardata cicatrizzazione, associata a non adeguata copertura mediante schermo totale delle cicatrici, ha portato a pigmentazione delle stesse per iperproduzione melaninica”. (cfr. pag. 10) Il Collegio, chiamato a chiarimenti, in ordine al riferito “habitus errato” della paziente, ha ribadito quanto affermato nella consulenza tecnica depositata ed ha richiamato i dati scientifici volti a comprovare la sussistenza di possibili complicanze cicatriziali nella mastopessi additiva legate al tabagismo, quale condizione idonea a provocare un “aumento di incidenza del ritardo della guarigione delle ferite, dell'asimmetria mammaria e della necrosi cutanea parziale”. Ha, dunque, ricondotto gli esiti negativi relativi all'aspetto delle cicatrici “con alta probabilità” ad un “comportamento errato da parte della paziente stessa (fumatrice)” (cfr. memoria integrativa del 21.02.2024). Nemmeno l'eventualità – peraltro non pacifica - che la paziente abbia potuto smettere di fumare dalla data dell'intervento risulta avere rilievo posto che “la sospensione del fumo all'atto dell'intervento non azzera le possibili complicanze legate al tabagismo prolungato nel tempo ( CA et al One stage augmentation mastopexy: a retrospective ten year review of 2183 Tes_2
pagina 8 di 19 consecutive cases Aesth. Surg. Journ. 39,12, 1352-1367, 2019) (cfr. memoria integrativa del 21.02.2024).
- In merito all'intervento di liposuzione della faccia mediale delle cosce: “ l'associazione di un lifting mediale delle cosce, con cicatrice solo orizzontale – a livello della piega inguinale - sarebbe stata la procedura migliore per cercare di migliorare l'aspetto della regione in oggetto” (cfr. pag 7 relazione peritale) in quanto “La letteratura scientifica riporta come gold standard il lifting della regione mediale delle cosce sempre associato alla lipoaspirazione della medesima regione al fine di risolvere la lassità cutanea. La sola lipoaspirazione della regione dell'interno cosce deve essere limitata alla presenza di accumulo di adipe localizzato, senza rilassamenti cutanei” (cfr. pagg. 10-11). È pertanto da ascrivere a responsabilità dell'operatore “l'intervento di liposuzione interno cosce non correlato da plastica della cute” (cfr. pag. 8). Conclude quindi il collegio con il ritenere che, allo stato, permane: “un rilassamento cutaneo con irregolarità del profilo bilateralmente dovuto alla mancata associazione di un lifting delle cosce (…) ascrivibile a responsabilità in capo all'operatore” (cfr. pag. 12).
- che entrambi gli interventi non comportavano la risoluzione di problematiche di particolare difficoltà (cfr. pag. 11).
- Riguardo ai postumi accertati imputabili a responsabilità dell'operatore: “Tali inestetismi determinano postumi di invalidità permanente valutabili, in riferimento alle Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico- , Controparte_6 in un 10% (dieci per cento). Per quanto riguarda l'inabilità temporanea le stessa è stata assorbita dalla regolare evoluzione dell'intervento” (cfr. pag. 12).
- Riguardo alla possibilità di miglioramento dei postumi ed ai relativi costi: “in merito all'intervento di mastopessi additiva: il malposizionamento della cicatrice orizzontale, è suscettibile di miglioramento mediante re-intervento chirurgico di revisione cicatriziale con ridefinizione del solco inframammario. Intervento non eseguibile a onere del SSN. Intervento eseguibile invece in struttura privata, in anestesia locale con sedazione, in regime di day surgery. Costi dell'equipe chirurgico-anestesiologica 4500 euro (quattromilacinquecento) + 1000 euro (mille) di spese riferite a sala operatoria/degenza. Emendabilità del 60-70% In merito all'intervento di liposuzione della faccia mediale delle cosce: la lassità cutanea e l'irregolarità del profilo possono essere migliorate attraverso una procedura di lifting mediale delle cosce. Intervento non eseguibile a onere del SSN Intervento eseguibile invece in struttura privata, in anestesia spinale, in regime di ricovero ordinario. Costi dell'equipe chirurgico- anestesiologica 8000 euro (ottomila) + 2000 euro (duemila) di spese riferite a sala operatoria/degenza. Emendabilità del 60-70%” (cfr. pag. 13);
- che gli esiti degli interventi effettuati non hanno inciso “sullo svolgimento sulla qualità delle ordinarie attività della vita e dei riflessi di ordine soggettivo si è tenuto conto nella valutazione del danno” (cfr. pag. 14)
- Con riferimento al consenso informato: “in merito all'intervento di mastopessi additiva: il consenso informato firmato e sottoscritto dalla paziente risulta privo di un elenco delle potenziali complicanze che un intervento di mastopessi additiva può contemplare”.
pagina 9 di 19 Al consenso è allegato un'informativa sull'intervento di “mastopessi” (senza uso di protesi mammarie), per altro non sottoscritto dalla paziente, e non di “mastopessi additiva” (con uso di protesi mammarie), intervento poi effettivamente svolto. In merito all'intervento di liposuzione della faccia mediale delle cosce, nella SDO non vi è accenno all'intervento chirurgico programmato” (cfr. pag. 14-15).
Da tali conclusioni logicamente e congruamente motivate, ritiene il Tribunale di non doversi discostare richiamando, quindi, i principi consolidati in giurisprudenza secondo cui qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cass. n. 15147/2018).
Devono, poi, essere ritenute superate le eccezioni sollevate dai consulenti di parte terza chiamata e richiamate dal convenuto in memoria di replica, tenuto conto del fatto che le risposte dei consulenti d'ufficio sia in merito alla presenza della cicatrice orizzontale (pacificamente non preesistente) che in merito alle conseguenze dell'intervento di liposuzione della faccia mediale delle cosce sono di per sé conseguenti ad errore professionale non essendo a tal fine necessario conoscere con esattezza lo stato della paziente prima dell'intervento in mancanza di deduzioni sulla pregressa presenza di cicatrici ed essendo incontestato che la liposuzione interno cosce fosse stata effettuata per correggere il rilassamento cutaneo dovuto a recente dimagrimento (cfr. pag 7 relazione peritale). Per il resto, i consulenti del giudice, anche in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, hanno proceduto ad una concreta disamina della specifica situazione clinica della paziente sulla base della documentazione prodotta in giudizio e della letteratura scientifica nazionale e internazionale, dovendosi ritenere esaurienti i chiarimenti forniti e del tutto condivisibili le conclusioni cui la consulenza collegiale è pervenuta (cfr. Cass. n. 282/2009; n. 8355/2007; n. 12080/2000 secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - esaurisce l'obbligo della motivazione mediante l'indicazione delle fonti del suo convincimento: senza necessità che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di fiducia, che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte”:).
******* Le descritte conseguenze degli interventi eseguiti integrano senz'altro, in relazione all'interesse al miglioramento estetico perseguito dalla signora , quell'inadempimento di non scarsa Pt_1 importanza ex art.1455 cod. civ. che costituisce il presupposto per la declaratoria di risoluzione del contratto.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della errata esecuzione dei trattamenti estetici eseguiti dal dott. e dunque del grave inadempimento delle obbligazioni Controparte_1 oggetto di accordo negoziale, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1453 e 1455 cc deve pertanto essere accolta con i conseguenti effetti restitutori dipendenti dalla retroattività della stessa. pagina 10 di 19 È documentalmente provato che parte attrice abbia versato in favore di parte convenuta la complessiva somma di € 16.250,00 (come da ricevuta n. 171/2019 del 07.09.2019 di € 3000 quale acconto, pagamento del 6.9.2019 e la n. 192/2019 del 10.10.2019 di € 13650 quale saldo, pagamento del 9.10.2019), somma che dovrà quindi essere oggetto di restituzione oltre gli interessi legali dai singoli pagamenti al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. fino al giorno precedente alla notifica della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 IV co. c.c. dalla notifica della domanda giudiziale al saldo (cfr. Cass. n. 14285/2025 secondo cui “l'art. 1284, quarto comma, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte”, nello stesso senso, Cass. n. 19063 del 5/7/2023), trattandosi di debito di valuta (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 14289 del 04/06/2018).
******* Il Collegio ha accertato la sussistenza di conseguenze dannose da porsi in nesso di causa con l'operato del dott. che hanno comportato una diminuzione dell'integrità psicofisica Controparte_1 costituente invalidità biologica permanente valutata nella misura 10%. Per la quantificazione, risulta congruo fare riferimento ai criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano (che costituiscono valido parametro valutativo, cfr. tra le molte altre, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020), le cui tabelle, aggiornate al 2024, prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto. Come affermato anche recentemente dalla Corte di cassazione (cfr., fra le altre, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Sez. 3 - , Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018), nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza 235/2014 punto 10.1 e ss.) e dell'intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva la precedente, "danno biologico") ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello morale deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. 8827-8828/2003; Cass. ss.uu. 6572/2006; Corte Cost cost. 233/2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"). Gli stessi principi sono stati riaffermati recentemente con sentenza Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024. Con particolare riferimento alla componente del danno non patrimoniale consistente nel danno morale, vanno richiamati i principi giurisprudenziali secondo cui la dimensione eminentemente soggettiva del pagina 11 di 19 danno morale comporta, come diretta conseguenza, che “la sua esistenza non corrisponda sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato;
da qui la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna l'attenta considerazione, da parte del giudice, della categoria delle 'massime di esperienza'; la massima di esperienza, infatti – diversamente dalla categoria del fatto notorio – non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, e si pone quale regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice”; pertanto “… non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere (ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita), ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito;
del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie;
così, allo stesso modo, un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (cfr. recentemente Sez. 3 - , Ordinanza n. 20661 del 24/07/2024 ). Nel caso di specie, l'attrice, all'età di 23 anni, si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica con la legittima aspirazione di migliorare il proprio aspetto esteriore, confidando nelle competenze professionali del chirurgo e nelle rassicurazioni ricevute circa i risultati attesi. Viceversa, l'intervento è esitato nella presenza di inestetismi di rilevanza tale da determinare una non modesta lesione dell'integrità psicofisica. Non può trascurarsi, nella valutazione del danno, la particolare incidenza che simili conseguenze assumono sul piano personale e relazionale, specie in soggetti giovani, per i quali l'immagine corporea riveste un ruolo centrale nella costruzione dell'identità e nella sfera delle relazioni sociali e affettive. È dunque ragionevole, secondo l'id quod plerumque accidit, ritenere sussistente una sofferenza interiore, qualificabile come componente morale del danno biologico.
Quanto alla voce di danno relativa all'invalidità temporanea, si richiama quanto osservato dal collegio peritale secondo cui: “le stessa è stata assorbita dalla regolare evoluzione dell'intervento” (cfr. pag. 12). Nulla deve, pertanto, essere riconosciuto a tale titolo. pagina 12 di 19 Nel caso in esame, dunque, in applicazione delle Tabelle di Milano nella versione 2024 (dovendosi considerare quella aggiornata al momento della liquidazione) e considerata la percentuale di invalidità nonché l'età della danneggiata al momento dell'evento (23 anni), il danno non patrimoniale di natura permanente deve essere liquidato per un importo corrispondente a € 29.295,00, (la componente del danno dinamico relazionale è pari ad € 23.250,00 mentre la componente morale ammonta ad € 6.045,00). Non si ritiene, invece, di applicare il d.p.r. 12/2025 in quanto, ex art. 5 stesso decreto, “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.” Non è stato specificamente richiesto l'incremento per personalizzazione del danno che, peraltro, non sussiste in quanto presuppone, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21939/2017; Cass., Sez. III, n. 14364 del 7.11.2019; Cass., Sez. III, ord. n. 7513 del 27.03.2018), la specifica allegazione e prova di circostanze peculiari del caso concreto – non sussistenti nel caso di specie - idonee a giustificare conseguenze pregiudizievoli ulteriori e differenti rispetto a quelle ordinariamente insite nella menomazione accertata e già considerate nella liquidazione tabellare unitaria del danno non patrimoniale.
Con riferimento al danno patrimoniale non risultano documentati in atti i costi per visite specialistiche, di cui non può - dunque - essere riconosciuto il rimborso.
******* L'attrice agisce al fine di vedere riconosciuto anche il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione cagionato dalla violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente. Tale diritto è previsto dall'art. 1 della legge 219/2017 secondo cui “
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…omissis ..
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi…”. Il fondamento del consenso informato, da rinvenirsi negli artt. 2, 13 (“la libertà personale è inviolabile”) e 32 (“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”) Cost., pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: diritto all'autodeterminazione ai trattamenti sanitari e diritto alla salute. Il paziente ha, infatti, diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta di accedere alla somministrazione di cure e trattamenti. Specularmente, grava sul medico l'obbligo di pagina 13 di 19 fornire al paziente informazioni quanto più esaustive circa lo stato di salute e le possibili modalità di trattamento dello stato patologico accertato (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019). In tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio professionale dell'attività medico-chirurgica, a fronte dell'allegazione del relativo inadempimento da parte del paziente, il medico è tenuto a provare di avere adempiuto all'obbligazione di avergli fornito un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze (cfr. Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27279 del 16/09/2022). Ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi diverse ipotesi (enumerate dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. tra le altre, in particolare, la recente pronuncia Cass. sez. 3 n. 16633 del 12 giugno 2023), tra le quali quella - pertinente al caso di specie - secondo cui: “(…) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni) (…). Nel caso in esame, va innanzitutto rilevato che agli atti risultano due distinti moduli di consenso informato. Il primo, contenuto nella cartella clinica depositata dall'attrice (doc. 3), è datato al giorno stesso dell'intervento ed è stato sottoscritto dalla paziente, ma risulta del tutto privo di indicazioni specifiche in relazione ai vari punti e, in particolare, circa le prestazioni mediche da eseguire. Il secondo modulo, prodotto dalla parte convenuta (doc. 2), benché sottoscritto dalla paziente nella medesima data dell'intervento, appare invece compilato dal medico e corredato da un prospetto informativo relativo a un intervento di mastopessi. A fronte della specifica contestazione (sulla conformità dei docc. 1 e 2 di parte convenuta rispetto al consenso inserito nella cartella clinica e a quanto sottoscritto dall'attrice) sollevata dall'attrice sin dalla prima udienza e ribadita nelle note depositate in data 29.09.2022 (con le quali si è anche chiesto la produzione dell'originale), parte convenuta non ha fornito l'originale né alcuna prova a sostegno dell'asserita sottoscrizione dei due moduli “in momenti diversi”, allegazione oltretutto inverosimile in ragione della perfetta coincidenza grafica della data e della “firma del paziente”. Il doc. 2 della parte convenuta non riveste, pertanto, valore probatorio e non è stato ammesso il capo 2 delle prove orali poiché generico quanto al contenuto delle informazioni date. In ogni caso, anche il modulo prodotto dal convenuto è stato ritenuto dal Collegio dei consulenti d'ufficio assolutamente inadeguato: “in merito all'intervento di mastopessi additiva: il consenso informato firmato e sottoscritto dalla paziente risulta privo di un elenco delle potenziali complicanze che un intervento di mastopessi additiva può contemplare”. Al consenso è allegato un'informativa sull'intervento di “mastopessi” (senza uso di protesi mammarie), per altro non sottoscritto dalla paziente, e non di “mastopessi additiva” (con uso di protesi mammarie), intervento poi effettivamente svolto. In merito all'intervento di liposuzione della faccia mediale delle cosce, nella SDO non vi è accenno all'intervento chirurgico programmato”. Tanto premesso, considerata la natura non terapeutica né salvavita dell'intervento – finalizzato unicamente al miglioramento dell'aspetto fisico – deve ritersi presumibile che, se l'attrice fosse stata pagina 14 di 19 adeguatamente informata dell'aumento delle potenziali complicanze legate al tabagismo (con tutti gli effetti descritti) e dell'effetto di rilassamento cutaneo con irregolarità del profilo delle cosce (conseguente all'intervento sulle cosce se non accompagnato da lifting non preventivato né programmato), non avrebbe acconsentito a sottoporsi all'atto terapeutico con il rischio, superiore alla media, o comunque concreto (quanto alla situazione delle cosce) di peggiorare la propria condizione. Tale presunzione è coerente con il principio secondo cui, nei trattamenti di chirurgia estetica, l'informazione deve essere particolarmente rigorosa, proprio in ragione dell'assenza di un'urgenza clinica o di una necessità terapeutica (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12830 del 06/06/2014). Pertanto, in difetto di una specifica, chiara e documentata informazione sui possibili esiti sfavorevoli dell'intervento, deve ritenersi leso il diritto della paziente all'autodeterminazione. Quanto alla liquidazione equitativa di tale voce di danno, i criteri orientativi proposti dal Tribunale di Milano, aggiornati al 2024, offrono un valido parametro di riferimento (cfr. Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 2539 del 26/01/2024). Tenuto conto del grado dei postumi e dell'assenza di evidenze per ritenere altri elementi (lesione della libertà di autodeterminazione e sofferenza interiore relativa alla stessa) superiori alla media nonché, altresì, dell'entità della già descritta carenza informativa (quasi totale), si ritiene equo liquidare un importo pari ad € 6000,00 (cfr. pag. 98 tabelle milanesi). Le somme relative al danno non patrimoniale sono dunque da ritenersi già calcolate all'attualità. Non si ritiene di dovere procedere alla liquidazione degli interessi c.d. compensativi. Invero, si è recentemente chiarito che la determinazione degli stessi non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass. n. 22607/2016; Cass. 19063/2023; Cass. 36878/2021); successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e accessori maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, c.c. È dunque onere del creditore, anche in base a criteri presuntivi, dimostrare che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025). Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
pagina 15 di 19 In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali. Nel caso di specie, parte attrice nulla ha richiesto né tantomeno allegato e provato;
deve, pertanto, escludersi la debenza degli interessi compensativi.
****** Ne consegue, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che il danno biologico deve essere complessivamente liquidato in € 29.295,00, (di cui € 23.250,00 per la componente dinamico relazionale e € 6.045,00 per la componente morale), oltre ad € 6.000,00 per il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, somme su cui decorrono gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
B) Sulla domanda di manleva Il convenuto dott. ha chiamato in causa la propria Compagnia assicurativa, al fine di CP_1 essere dalla stessa tenuto integralmente indenne e manlevato nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie. La domanda di manleva promossa nei confronti di è fondata nei limiti Controparte_4 che seguono. Sin dal primo atto difensivo l'assicurazione terza chiamata ha riconosciuto l'operatività della polizza n. IITDMM19A2013000104842 con decorrenza dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, segnalando che, a partire dal 20 maggio 2020, la garanzia assicurativa veniva estesa all'attività di “
[...]
”. Parte_3
È la stessa compagnia assicurativa a rilevare come la polizza di cui si discorre operi in regime claims made con retroattività di anni uno, dunque con decorrenza dal 20 maggio 2019.
Considerato che
le prime richieste risarcitorie sono state avanzate dall'attrice nei confronti del medico a partire dal 3 dicembre 2020, quando questi è stato invitato alla mediazione, l'evento rientra certamente nella copertura temporale della dedotta polizza. All'art. 1.2 (cfr doc. 4 convenuto), rubricato “garanzia” è possibile leggere che: “ La presente garanzia è rivolta a tutelare il Medico Assicurato, tenendolo indenne di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Danni derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento delle attività professionale, unicamente in caso di: a) Responsabilità civile verso i terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento delle attività professionali dichiarate ed indicate nel modulo di proposta (…). Deve escludersi, nel caso di specie, l'applicabilità della clausola di esclusione prevista all'art.
3.2 del contratto di assicurazione, la quale sottrae alla copertura “(…) 2. le richieste di risarcimento basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'assicurato”. Tale clausola si riferisce a quelle ipotesi in cui l'insoddisfazione del paziente derivi esclusivamente dal mancato raggiungimento di un risultato estetico promesso o atteso, senza che sia configurabile un profilo di colpa professionale. Nel caso all'esame, invece, non si è in presenza di una mera divergenza tra l'esito ottenuto e quello auspicato, bensì di un intervento eseguito con modalità gravemente negligenti, tali da aver determinato pagina 16 di 19 una rilevante lesione dell'integrità psicofisica della paziente, quantificata in giudizio nella misura del 10% di danno biologico permanente. Invece, stante il tenore letterale delle condizioni di polizza, la garanzia non opera: “1. Per danni che siano conseguenza dell'inottemperanza a quanto previsto dal capo IV – informazione e consenso – del codice di deontologia Medica limitatamente ai danni da violazione del diritto all'Autodeterminazione”, nonché “22. Per danni derivanti da inadempienze contrattuali (es. restituzione compensi)”. Risultano, quindi, escluse dalla copertura assicurativa le voci di credito relative al risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione e la restituzione dei compensi derivante dalla risoluzione del contratto di prestazione d'opera. Infine, va osservato che in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale ( cfr. tra le altre recentemente, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024). In relazione al caso di specie, va comunque rilevato che, in base all'art.
6.2 delle CGA, “(…) la società non riconosce le spese sostenute dall' per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa Parte_4 designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate dall' ” e che tale Parte_4 clausola è nulla (cfr. Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 21220 del 05/07/2022 secondo cui la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.)
C) Sulle spese processuali. In ragione del principio della soccombenza, si liquidano le spese in favore di in: Parte_1
- € 7.616,00, oltre rimborso forf. spese generali del 15%, Iva e Cpa per compensi, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta e per la quale si richiede la liquidazione (fasi: studio € 1701, introduttiva € 1204, istruttoria € 18060, decisoria € 2905; scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00);
-€ 786 per anticipazioni non imponibili inerenti al contributo unificato e alla marca da bollo. Le spese della CTU medico legale, già liquidate in corso di causa, vanno poste, in via definitiva, a carico del convenuto soccombente Controparte_1
Stante l'operatività della polizza assicurativa per il 60% dell'importo complessivo del credito (€ 29295 su €51545) oggetto della domanda attorea, deve essere dichiarata tenuta Controparte_4
e condannata a tenere indenne e manlevato il convenuto di quanto in questa Controparte_1 sede condannato a rifondere a , per il 60% delle spese processuali e del 60% di quelle Parte_1 inerenti all'espletata CTU. Quanto infine ai rapporti tra convenuto chiamante e la compagnia Controparte_1 assicurativa terza chiamata, il convenuto non ha limitato la propria richiesta di manleva e la compagnia pagina 17 di 19 assicuratrice si è difesa ritenendo di non dovere prestare la garanzia per qualsiasi causale (e non soltanto per quelle relative alla lesione al diritto all'autodeterminazione e alla restituzione del prezzo); pertanto, si ritiene congruo compensare il 40% delle spese processuali della parte convenuta (liquidate in € 7.616,00: fasi: studio € 1701, introduttiva € 1204, istruttoria € 18060, decisoria € 2905; scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), e porre la restante parte - € 4569,60, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA come per legge - a carico della compagnia assicuratrice.
P.Q.M
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda,
1.dichiara risolto per inadempimento il contratto di prestazione d'opera professionale tra
[...]
e avente ad oggetto intervento di chirurgia plastica;
Pt_1 CP_1 Controparte_1
2.condanna alla restituzione a favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 16.250,00, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti - € 3000 in data 6.9.2019, € 13250 in data 9.10.2019 - al saldo al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. fino al giorno precedente alla data di notifica della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 IV co. c.c. dalla data di notifica della domanda giudiziale al saldo;
3.condanna al pagamento in favore di , per Controparte_1 Parte_1 le causali di cui in motivazione, della somma di € 29.295,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di € 6.000,00 per il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. su detti importi dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
4.condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 7.616,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA come per legge, oltre € 786,00 per anticipazioni non imponibili, a titolo di rifusione di spese processuali;
5.pone le spese di CTU medico-legale, come liquidate con decreto del 21.12.2023, definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_1
6.condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 manlevare e tenere indenne - di quanto condannato a Controparte_1 corrispondere all'attrice al capo 3 limitatamente all'importo di € 29.295,00 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- del 60% delle spese processuali e del 60% delle spese della CTU di cui ai precedenti capi 4 e 5;
7.compensato il 40% delle spese processuali, condanna in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di Controparte_1
del restante 60% pari a € 4569,60, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014
[...] nonché CPA ed IVA come per legge. pagina 18 di 19 Torino, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 278/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CILLO Parte_1 C.F._1 TI TT contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 BORCA LUIGI e dell'avv. AGOSTINO MARA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Controparte_2 P.IVA_1 IA TE CHIAMATA
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE
ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento del Dott. e per Controparte_1
l'effetto
PRONUNCIARE la risoluzione del contratto condannando l'attore alla restituzione dell'importo pari ad € 16.250,00 versato dalla signora;
Parte_1
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità del Dott. per il Controparte_1 nefasto esito dell'intervento e per la mancata comunicazione alla paziente di ogni informazione utile alla valida formazione del consenso all'intervento praticato e
CONDANNARE il convenuto e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 534,00 o la diversa somma accertanda in corso di causa
pagina 1 di 19 CONDANNARE il convenuto e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno morale e biologico, in ogni sua componente, patito dall'attrice, quantificato in € 93.921,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa”.
Conclusioni per il convenuto : Controparte_1
Voglia l'adito Tribunale di Torino;
Reietta ogni diversa istanza, eccezione e difesa;
previa, occorrendo, l'ammissione degli infradedotti capitoli di prova, formulati con il deposito della seconda memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. vecchio rito, qui di seguito ritrascritti, preceduti dalla locuzione vero che:
1Vero che il 24.04.2019 la ricorrente si recava presso lo studio del dott. per richiedere CP_1 informazione in merito ad una mastopessi con protesi per una asimmetria dei seni ed una eventuale liposuzione.
2Vero che in quella sede venivano prestate tutte le informazioni sull'intervento e i postumi dell'intervento in modo dettagliato e preciso come in uso nello studio del dott. CP_1
3Vero che è consuetudine per il dott. informare i propri pazienti sia attraverso delle spiegazioni CP_1 orali, in sede di colloquio e visita, sia consegnare tutta l'informativa affinchè possa essere vagliata con estrema attenzione dai pazienti, e restare a loro disposizione in caso di dubbio.
4Vero che la madre della sig.ra telefonicamente lamentava il comportamento irrispettoso Pt_1 della figlia verso quanto consigliato dal dott. usciva di continuo, guidava, fumava, assumeva CP_1 sostanze alcoliche.
5Vero che la convocata alle visite di controllo, ha chiesto più volte lo slittamento delle stesse Pt_1 per svariati motivi.
6Vero che la dopo l'8 gennaio termine di guarigione era molto contenta e ha effettuato Pt_1 diversi interventi di medicina estetica.
A teste si indica, per tutti i capitoli di prova, la Sig. ra , residente in [...], con Testimone_1 domicilio in C.so Galileo Ferraris n. 136 Torino, presso lo studio del Dott. . Controparte_1
Previa opposizione delle istanze di parte attrice per le ragioni specificate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. vecchio rito, con eventuale ammissione a prova contraria sui capitoli ammessi a parte attrice, con il teste indicato a prova contraria;
In via preliminare:
Per la Domanda di garanzia e manleva per chiamata nel procedimento di Controparte_3
Rappresentanza e Sede Legale per l'Italia in Milano, Via Clerici n. 14, in persona del suo
[...] legale rappresentante pro tempore, PEC: P.IVA e C.F. , Email_1 P.IVA_1
Data iscrizione Registro Imprese 13/06/2019, Numero REA MI-2562338, Provvedimento autorizzazione ISVAP n. 2595 del 14/03/2008, Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 n.1.00165, Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI), e la pagina 2 di 19 conseguente costituzione in giudizio della stessa, tenere manlevato il dott. , Controparte_1 nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea;
Nel merito, in via principale:
Respingere ogni domanda formulata dalla ricorrente nei confronti del dott. Controparte_1 siccome infondata in fatto e diritto;
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA”.
Conclusioni per la terza chiamata
“In via principale
- previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente Compagnia in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
- respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi del dottor in quanto non provata CP_1 nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dall'Assicurato nei confronti della concludente Compagnia, con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi del chiamante, dottor limitare l'esposizione della Concludente Compagnia ai soli CP_1 danni denegatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile al dottor con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal CP_1 vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa, involontariamente dallo stesso cagionati a terzi, in relazione all'attività professionale indicata in polizza ed, in ogni caso, nei limiti del massimale indicato nonché alle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, con ogni più ampia riserva anche per la fase di merito.
Con compensazione delle spese di lite.
In via istruttoria
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e argomentare nonché articolare mezzi istruttori ex art. 183 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 19 Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra evocava in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Torino, il dott. chiedendo accertarsi l'inadempimento Controparte_1 contrattuale da questi posto in essere, con conseguente pronuncia della risoluzione del contratto d'opera professionale intercorrente tra le parti e condanna del convenuto alla restituzione dell'importo pari ad € 16.250,00, versato a titolo di compenso per l'errata prestazione ricevuta. Chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'intervento di chirurgia estetica eseguito dal convenuto e per la mancata comunicazione di ogni informazione utile alla valida formazione del consenso all'intervento praticato, quantificando in € 93.921,00, o diversa somma accertanda, il danno morale e biologico e in € 534,00 il danno patrimoniale. In particolare, l'attrice deduceva:
- di essersi rivolta al convenuto per la correzione di alcuni inestetismi del corpo conseguenti ad una notevole perdita di peso;
- che il convenuto, a seguito di una prima visita effettuata, l'aveva informata che per la risoluzione dei problemi evidenziati era necessario effettuare una mastopessi con protesi e, contestualmente, un intervento di liposuzione;
- che nessuna informazione veniva resa dal convenuto in merito alla natura dell'intervento da eseguire, sui possibili o probabili risultati conseguibili e sulle implicazioni verificabili;
- che il prezzo concordato per l'intervento ammontava ad € 16.250,00 e di averlo pagato tramite acconto dell'importo di € 3.000,00 in data 07.09.2019 e saldo corrispondente ad € 13.250,00 il 10.10.2019 (cfr. doc. 1 e 2 attorei);
- che in data 19.10.2019 era stata ricoverata presso la clinica Sedes Sapientiae sita in Torino, via Bidone 2;
- che, in sede di intervento, il convenuto non aveva fornito alcuna spiegazione relativa all'atto chirurgico, ai rischi dell'intervento, alle tecniche da utilizzare e al risultato che ne sarebbe scaturito;
- di essere stata dimessa il 20.10.2019, giorno successivo all'intervento, con prescrizione di antibiotici e indicazione di un primo controllo dopo tre giorni presso lo studio medico del professionista per la rimozione del drenaggio e il rinnovamento delle medicazioni;
- che, nonostante l'invio di messaggi con i quali aveva lamentato la fuoriuscita di siero dalla ferita sinistra, dal convenuto provenivano soltanto rassicurazioni verbali, senza alcun invito ad eseguire un controllo immediato e con l'indicazione di proseguire nell'assunzione dell'antibiotico già prescritto;
- che le era stata praticata una nuova suturazione al seno sinistro, presso lo studio del convenuto, in data 11.11.2019;
- che alla data del 22.11.2019, dopo un mese dall'intervento, il proprio medico di base aveva riscontrato la presenza di “ferite non chiuse, presenza di fuoriuscita di siero”;
pagina 4 di 19 - che il convenuto aveva eseguito sulla paziente una nuova medicazione sia nel pomeriggio del 22.11.2019, che in data 27.11.2019, continuando a prescrivere l'assunzione orale del medesimo antibiotico;
- di essersi, quindi, rivolta al dott. , specialista in chirurgia, il quale aveva riscontrato: “a) Per_1
Disassamento sul piano orizzontale delle due areole, b) perdita di sostanza cm. 1x1,5 dell'EO sn. nel quadrante inf. interno, c) rosario distrofico di esito di punti staccati, nel P tratto verticale della cicatrice con partenza dalla EO . Con edema circostante e secrezione, d) presenza “pig ear” a livello esterno sn ed interno dx delle cicatrici sottomammarie, e) presenza a distanza di ormai 16 giorni di alcuni punti residui periEOri. A livello cosce, bilateralmente, esiti a voluminoso festone di liposuzione (…)” (cfr. doc. 5 attoreo);
- che, a distanza di due anni, a postumi totalmente stabilizzati, il consulente dott. aveva Per_2 ravvisato: asimmetria dei seni, differenza di forma delle areole mammarie, antiestetici esiti cicatriziali negli emisferi inferiori in conseguenza di complicanze infettive, esiti cicatriziali al di sopra dei solchi sottomammari, trattamento chirurgico alle cosce eseguito solo in parte.
L'attrice concludeva dunque con l'evidenziare come il trattamento chirurgico eseguito dal dott.
[...] non aveva migliorato il lieve inestetismo di cui soffriva, ma anzi aveva cagionato Controparte_1 un grave peggioramento del proprio aspetto estetico. Si costituiva in giudizio che, contestato ogni addebito e negata qualsivoglia Controparte_1 responsabilità, chiedeva al giudice ed otteneva di essere autorizzato alla chiamata della propria assicurazione Controparte_4 Costituendosi in causa, la chiedeva di respingersi le richieste avanzate nei Controparte_2 confronti della Compagnia e del dott. in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto, con conseguente assorbimento della domanda di manleva formulata dall'assicurato. All'udienza del 14.09.2022 la difesa del medico convenuto contestava le deduzioni attoree relative alla non conformità dei propri documenti 1 e 2 relativi al consenso informato sottoscritto dall'attrice e inserito in cartella clinica. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva disposto l'espletamento di CTU medico-collegiale, depositata in data 6.12.2023 e con successiva ordinanza venivano richiesti chiarimenti, depositati in data 22.2.2024. Previa precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 29.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 I co. c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****** A) Sulle domande attoree. L'azione attorea ha quale oggetto l'accertamento dell'inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con il convenuto dott. e, per l'effetto, la Controparte_1 risoluzione contrattuale e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'inadempimento, oltre che alla restituzione degli importi corrisposti per le prestazioni professionali non esattamente adempiute. La domanda diretta ad accertare l'inadempimento di parte convenuta, in relazione all'obbligazione avente ad oggetto la prestazione sanitaria, e ad ottenere, conseguentemente, la pronuncia di risoluzione del contratto deve essere ricondotta nell'ambito di operatività degli artt. 1218 e 1453 c.c.
pagina 5 di 19 Ai sensi dell'art. 1453 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. La risoluzione del contratto si configura quale rimedio a vizi funzionali del sinallagma, per l'ipotesi in cui l'inadempimento della prestazione dedotta in contratto ne impedisca la realizzazione della funzione economico-individuale. Ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto è, quindi, necessario che l'inadempimento di una delle parti assuma carattere di gravità, da intendersi in relazione al complesso degli interessi perseguiti, al cui soddisfacimento è funzionale la stipula dell'accordo negoziale. L'esperimento dell'azione di risoluzione lascia impregiudicata la tutela risarcitoria per il caso di inadempimento del contratto. Tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui origina poi la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio. La lesione dell'interesse regolato dalla fonte contrattuale qualifica l'ingiustizia del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione: la rilevanza dell'interesse leso dall'adempimento non è affidata alla valutazione di sussistenza di un interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c., ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (cfr. Cass. 28991/2019). Con riferimento al riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale, l'orientamento formatosi a partire dalla pronuncia della Suprema Corte SS.UU. 13533/2001 citata, ritenendo superata la distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato, sosteneva che la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia e imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno-evento. Tuttavia, nell'ipotesi di prestazione d'opera del professionista sanitario, se si considera che l'interesse corrispondente alla prestazione (coincidente con l'interesse alla diligente esecuzione della prestazione di cura) è solo strumentale all'interesse primario del creditore (alla tutela della salute), causalità e imputazione per inadempimento si distinguono sul piano funzionale, oltre che strutturale, poiché il danno evento consta non nella lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma nella lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. Pertanto, secondo il più recente orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza, il paziente che intenda far valere la responsabilità del professionista sanitario per danni derivanti dal trattamento terapeutico inadeguato deve, infatti, dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, consistenti nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove patologie, oltre al nesso di derivazione causale della lesione patita rispetto alla condotta inadempiente del professionista sanitario, secondo le regole della causalità materiale (artt. 40 e 41 c.p.). Afferma sul punto Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/202026907/2020: “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il
pagina 6 di 19 suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile” (cfr. , nello stesso senso, fra le altre, la recente Cass. sez. 3 -, ordinanza n. 27142 del 21/10/2024). Pertanto, una volta adempiuto da parte attrice siffatto onere probatorio, incombe sul professionista sanitario dare prova dell'esatto adempimento della prestazione medica, ovvero che il peggioramento delle condizioni soggettive o il danno alla salute siano dipesi da eventi del tutto estranei al comune decorso, imprevedibili e dunque non prevenibili;
e che non sussisterebbe per tali ragioni alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577 e, recentemente, Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 24073 del 13/10/2017).
****** Premesso quanto sopra, la costituzione del rapporto contrattuale tra le parti e la volontà manifestata dall'attrice al medico curante di sottoporsi a interventi finalizzati alla correzione di specifici inestetismi corporei – in particolare, la presenza di una differenza di volume tra i due seni accompagnata da rilassamento cutaneo, nonché l'eccesso di pelle nella regione interna delle cosce – risultano circostanze pacificamente accertate in atti. La condizione di fumatrice dell'attrice, almeno fino al momento dell'intervento chirurgico, risulta incontestata e comprovata dalla scheda anamnestica dalla stessa sottoscritta in data 29.04.2019 e prodotta sub. doc. 1 dal medico convenuto. Si osserva, inoltre, che né la vicenda clinica né il percorso terapeutico cui l'attrice è stata sottoposta sono stati oggetto di specifica contestazione, trovando comunque riscontro nella documentazione medica depositata in giudizio, la quale ha consentito ai consulenti tecnici d'ufficio di ricostruire in maniera dettagliata e analitica la situazione clinica della paziente.
La consulenza tecnica espletata ha accertato:
- in merito all'intervento di mastopessi :“La paziente in data 19.10.2019 è stata sottoposta, presso la di Torino, ad intervento di mastopessi bilaterale con Controparte_5 inserimento contemporaneo di protesi bilaterali. L'intervento è stato effettuato con tecnica tradizionale di mastopessi a peduncolo superiore, con simultanea lieve riduzione della ghiandola mammaria della mammella sx, che risultava di dimensioni maggiori rispetto alla controlaterale. Venivano poi inserite due protesi di diverse dimensioni (420 cc a dx e 360 cc a sx). Suture per piani delle ferite chirurgiche con punti riassorbibili. Drenaggi in aspirazione. Medicazione” (cfr. pag. 9 ).
La paziente lamenta “asimmetria dei seni (quello di dx risulta più basso di 3 cm), disallineamento delle areole con differenza di forma (quella di dx è più rotonda) e deturpanti conseguenze cicatriziali” (cfr. pag. 9). Sul primo punto, a fronte anche delle osservazioni attoree, il Collegio ha risposto “dall'e.o.: all'esame clinico della paziente di evinceva: modesta asimmetria di volume tra le due mammelle parafisiologica. Non necessita di correzione chirurgica (pag. 17)”. Per il resto, il Collegio ha ritenuto che: “una corretta pianificazione pre-operatoria con disegno delle branche orizzontali in prossimità del solco inframammario avrebbe evitato la presenza di una cicatrice orizzontale posizionata troppo in posizione cefalica (…)”. (cfr. pag. 11).
pagina 7 di 19 Per il rilievo in sede di osservazioni attoree della mancata risposta in merito al disallineamento delle areole, il Collegio ha richiamato il punto 7 (cfr. pag. 13 rel.), rilevando che l'EO sx rientra nella revisione cicatriziale con adeguamento di forma più circolare. E ancora che: “per quanto per quanto riguarda gli esiti cicatriziali mammari, con diastasi e pigmentazione delle stesse, esse sono dovute a una deiscenza delle ferite chirurgiche, con guarigione per seconda intenzione, da considerare quale complicanza prevedibile ma non prevenibile (…) mentre le cicatrici lineari posizionate prossimalmente al solco inframammario sono ascrivibili a responsabilità in capo all'operatore” (cfr. pag. 8). Con particolare riferimento alle complicanze prevedibili ma non prevenibili il collegio ha precisato: “La letteratura scientifica riporta una percentuale di complicanze cicatriziali nelle mastopessi additive del 3-5% . Uno studio retrospettivo su 2183 pazienti operati per mastopessi additiva riporta una percentuale di complicanze generali relativamente ai tessuti del 26,1% in pazienti fumatori, rispetto allo 0, 9% dei non fumatori. In particolare, i fumatori (F) avrebbero una incidenza del 6,3% sulle problematiche cicatriziali (contro i 2,06% dei non fumatori - NF); del 4,5 % di problemi di guarigione delle ferite tra i F (0,69 NF); del 1,8% di asimmetria mammaria tra i F (0,69 % NF); del 2,7% sulla asimmetria EOre i F (0,59 % NF); un'incidenza di necrosi parziale dello 0,9% tra i F (0,19% tra i NF). Dunque, le complicanze lamentate dalla paziente rientrano in quella percentuale di problematiche legate a un habitus errato da parte della paziente stessa. L'unica anomalia non ascrivibile al tabagismo è il posizionamento della branca orizzontale cicatriziale della T invertita in posizione troppo cefalica (2 cm a dx e 2,5 cm a sx rispettivamente) rispetto al solco inframammario originale (…)” ed ha ribadito che “tale erroneo posizionamento è ascrivibile a una errata pianificazione preoperatoria con un disegno delle branche orizzontali della T invertita, non correttamente posizionate in prossimità del solco. Mentre per gli altri esiti cicatriziali bilaterali, la diastasi delle stesse sono dovute a una deiscenza delle ferite chirurgiche, con guarigione per seconda intenzione. Una prolungata infiammazione da ritardata cicatrizzazione, associata a non adeguata copertura mediante schermo totale delle cicatrici, ha portato a pigmentazione delle stesse per iperproduzione melaninica”. (cfr. pag. 10) Il Collegio, chiamato a chiarimenti, in ordine al riferito “habitus errato” della paziente, ha ribadito quanto affermato nella consulenza tecnica depositata ed ha richiamato i dati scientifici volti a comprovare la sussistenza di possibili complicanze cicatriziali nella mastopessi additiva legate al tabagismo, quale condizione idonea a provocare un “aumento di incidenza del ritardo della guarigione delle ferite, dell'asimmetria mammaria e della necrosi cutanea parziale”. Ha, dunque, ricondotto gli esiti negativi relativi all'aspetto delle cicatrici “con alta probabilità” ad un “comportamento errato da parte della paziente stessa (fumatrice)” (cfr. memoria integrativa del 21.02.2024). Nemmeno l'eventualità – peraltro non pacifica - che la paziente abbia potuto smettere di fumare dalla data dell'intervento risulta avere rilievo posto che “la sospensione del fumo all'atto dell'intervento non azzera le possibili complicanze legate al tabagismo prolungato nel tempo ( CA et al One stage augmentation mastopexy: a retrospective ten year review of 2183 Tes_2
pagina 8 di 19 consecutive cases Aesth. Surg. Journ. 39,12, 1352-1367, 2019) (cfr. memoria integrativa del 21.02.2024).
- In merito all'intervento di liposuzione della faccia mediale delle cosce: “ l'associazione di un lifting mediale delle cosce, con cicatrice solo orizzontale – a livello della piega inguinale - sarebbe stata la procedura migliore per cercare di migliorare l'aspetto della regione in oggetto” (cfr. pag 7 relazione peritale) in quanto “La letteratura scientifica riporta come gold standard il lifting della regione mediale delle cosce sempre associato alla lipoaspirazione della medesima regione al fine di risolvere la lassità cutanea. La sola lipoaspirazione della regione dell'interno cosce deve essere limitata alla presenza di accumulo di adipe localizzato, senza rilassamenti cutanei” (cfr. pagg. 10-11). È pertanto da ascrivere a responsabilità dell'operatore “l'intervento di liposuzione interno cosce non correlato da plastica della cute” (cfr. pag. 8). Conclude quindi il collegio con il ritenere che, allo stato, permane: “un rilassamento cutaneo con irregolarità del profilo bilateralmente dovuto alla mancata associazione di un lifting delle cosce (…) ascrivibile a responsabilità in capo all'operatore” (cfr. pag. 12).
- che entrambi gli interventi non comportavano la risoluzione di problematiche di particolare difficoltà (cfr. pag. 11).
- Riguardo ai postumi accertati imputabili a responsabilità dell'operatore: “Tali inestetismi determinano postumi di invalidità permanente valutabili, in riferimento alle Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico- , Controparte_6 in un 10% (dieci per cento). Per quanto riguarda l'inabilità temporanea le stessa è stata assorbita dalla regolare evoluzione dell'intervento” (cfr. pag. 12).
- Riguardo alla possibilità di miglioramento dei postumi ed ai relativi costi: “in merito all'intervento di mastopessi additiva: il malposizionamento della cicatrice orizzontale, è suscettibile di miglioramento mediante re-intervento chirurgico di revisione cicatriziale con ridefinizione del solco inframammario. Intervento non eseguibile a onere del SSN. Intervento eseguibile invece in struttura privata, in anestesia locale con sedazione, in regime di day surgery. Costi dell'equipe chirurgico-anestesiologica 4500 euro (quattromilacinquecento) + 1000 euro (mille) di spese riferite a sala operatoria/degenza. Emendabilità del 60-70% In merito all'intervento di liposuzione della faccia mediale delle cosce: la lassità cutanea e l'irregolarità del profilo possono essere migliorate attraverso una procedura di lifting mediale delle cosce. Intervento non eseguibile a onere del SSN Intervento eseguibile invece in struttura privata, in anestesia spinale, in regime di ricovero ordinario. Costi dell'equipe chirurgico- anestesiologica 8000 euro (ottomila) + 2000 euro (duemila) di spese riferite a sala operatoria/degenza. Emendabilità del 60-70%” (cfr. pag. 13);
- che gli esiti degli interventi effettuati non hanno inciso “sullo svolgimento sulla qualità delle ordinarie attività della vita e dei riflessi di ordine soggettivo si è tenuto conto nella valutazione del danno” (cfr. pag. 14)
- Con riferimento al consenso informato: “in merito all'intervento di mastopessi additiva: il consenso informato firmato e sottoscritto dalla paziente risulta privo di un elenco delle potenziali complicanze che un intervento di mastopessi additiva può contemplare”.
pagina 9 di 19 Al consenso è allegato un'informativa sull'intervento di “mastopessi” (senza uso di protesi mammarie), per altro non sottoscritto dalla paziente, e non di “mastopessi additiva” (con uso di protesi mammarie), intervento poi effettivamente svolto. In merito all'intervento di liposuzione della faccia mediale delle cosce, nella SDO non vi è accenno all'intervento chirurgico programmato” (cfr. pag. 14-15).
Da tali conclusioni logicamente e congruamente motivate, ritiene il Tribunale di non doversi discostare richiamando, quindi, i principi consolidati in giurisprudenza secondo cui qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cass. n. 15147/2018).
Devono, poi, essere ritenute superate le eccezioni sollevate dai consulenti di parte terza chiamata e richiamate dal convenuto in memoria di replica, tenuto conto del fatto che le risposte dei consulenti d'ufficio sia in merito alla presenza della cicatrice orizzontale (pacificamente non preesistente) che in merito alle conseguenze dell'intervento di liposuzione della faccia mediale delle cosce sono di per sé conseguenti ad errore professionale non essendo a tal fine necessario conoscere con esattezza lo stato della paziente prima dell'intervento in mancanza di deduzioni sulla pregressa presenza di cicatrici ed essendo incontestato che la liposuzione interno cosce fosse stata effettuata per correggere il rilassamento cutaneo dovuto a recente dimagrimento (cfr. pag 7 relazione peritale). Per il resto, i consulenti del giudice, anche in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, hanno proceduto ad una concreta disamina della specifica situazione clinica della paziente sulla base della documentazione prodotta in giudizio e della letteratura scientifica nazionale e internazionale, dovendosi ritenere esaurienti i chiarimenti forniti e del tutto condivisibili le conclusioni cui la consulenza collegiale è pervenuta (cfr. Cass. n. 282/2009; n. 8355/2007; n. 12080/2000 secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - esaurisce l'obbligo della motivazione mediante l'indicazione delle fonti del suo convincimento: senza necessità che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di fiducia, che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte”:).
******* Le descritte conseguenze degli interventi eseguiti integrano senz'altro, in relazione all'interesse al miglioramento estetico perseguito dalla signora , quell'inadempimento di non scarsa Pt_1 importanza ex art.1455 cod. civ. che costituisce il presupposto per la declaratoria di risoluzione del contratto.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della errata esecuzione dei trattamenti estetici eseguiti dal dott. e dunque del grave inadempimento delle obbligazioni Controparte_1 oggetto di accordo negoziale, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1453 e 1455 cc deve pertanto essere accolta con i conseguenti effetti restitutori dipendenti dalla retroattività della stessa. pagina 10 di 19 È documentalmente provato che parte attrice abbia versato in favore di parte convenuta la complessiva somma di € 16.250,00 (come da ricevuta n. 171/2019 del 07.09.2019 di € 3000 quale acconto, pagamento del 6.9.2019 e la n. 192/2019 del 10.10.2019 di € 13650 quale saldo, pagamento del 9.10.2019), somma che dovrà quindi essere oggetto di restituzione oltre gli interessi legali dai singoli pagamenti al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. fino al giorno precedente alla notifica della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 IV co. c.c. dalla notifica della domanda giudiziale al saldo (cfr. Cass. n. 14285/2025 secondo cui “l'art. 1284, quarto comma, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte”, nello stesso senso, Cass. n. 19063 del 5/7/2023), trattandosi di debito di valuta (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 14289 del 04/06/2018).
******* Il Collegio ha accertato la sussistenza di conseguenze dannose da porsi in nesso di causa con l'operato del dott. che hanno comportato una diminuzione dell'integrità psicofisica Controparte_1 costituente invalidità biologica permanente valutata nella misura 10%. Per la quantificazione, risulta congruo fare riferimento ai criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano (che costituiscono valido parametro valutativo, cfr. tra le molte altre, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020), le cui tabelle, aggiornate al 2024, prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto. Come affermato anche recentemente dalla Corte di cassazione (cfr., fra le altre, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Sez. 3 - , Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018), nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza 235/2014 punto 10.1 e ss.) e dell'intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva la precedente, "danno biologico") ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello morale deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. 8827-8828/2003; Cass. ss.uu. 6572/2006; Corte Cost cost. 233/2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"). Gli stessi principi sono stati riaffermati recentemente con sentenza Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024. Con particolare riferimento alla componente del danno non patrimoniale consistente nel danno morale, vanno richiamati i principi giurisprudenziali secondo cui la dimensione eminentemente soggettiva del pagina 11 di 19 danno morale comporta, come diretta conseguenza, che “la sua esistenza non corrisponda sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato;
da qui la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna l'attenta considerazione, da parte del giudice, della categoria delle 'massime di esperienza'; la massima di esperienza, infatti – diversamente dalla categoria del fatto notorio – non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, e si pone quale regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice”; pertanto “… non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere (ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita), ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito;
del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie;
così, allo stesso modo, un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (cfr. recentemente Sez. 3 - , Ordinanza n. 20661 del 24/07/2024 ). Nel caso di specie, l'attrice, all'età di 23 anni, si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica con la legittima aspirazione di migliorare il proprio aspetto esteriore, confidando nelle competenze professionali del chirurgo e nelle rassicurazioni ricevute circa i risultati attesi. Viceversa, l'intervento è esitato nella presenza di inestetismi di rilevanza tale da determinare una non modesta lesione dell'integrità psicofisica. Non può trascurarsi, nella valutazione del danno, la particolare incidenza che simili conseguenze assumono sul piano personale e relazionale, specie in soggetti giovani, per i quali l'immagine corporea riveste un ruolo centrale nella costruzione dell'identità e nella sfera delle relazioni sociali e affettive. È dunque ragionevole, secondo l'id quod plerumque accidit, ritenere sussistente una sofferenza interiore, qualificabile come componente morale del danno biologico.
Quanto alla voce di danno relativa all'invalidità temporanea, si richiama quanto osservato dal collegio peritale secondo cui: “le stessa è stata assorbita dalla regolare evoluzione dell'intervento” (cfr. pag. 12). Nulla deve, pertanto, essere riconosciuto a tale titolo. pagina 12 di 19 Nel caso in esame, dunque, in applicazione delle Tabelle di Milano nella versione 2024 (dovendosi considerare quella aggiornata al momento della liquidazione) e considerata la percentuale di invalidità nonché l'età della danneggiata al momento dell'evento (23 anni), il danno non patrimoniale di natura permanente deve essere liquidato per un importo corrispondente a € 29.295,00, (la componente del danno dinamico relazionale è pari ad € 23.250,00 mentre la componente morale ammonta ad € 6.045,00). Non si ritiene, invece, di applicare il d.p.r. 12/2025 in quanto, ex art. 5 stesso decreto, “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.” Non è stato specificamente richiesto l'incremento per personalizzazione del danno che, peraltro, non sussiste in quanto presuppone, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21939/2017; Cass., Sez. III, n. 14364 del 7.11.2019; Cass., Sez. III, ord. n. 7513 del 27.03.2018), la specifica allegazione e prova di circostanze peculiari del caso concreto – non sussistenti nel caso di specie - idonee a giustificare conseguenze pregiudizievoli ulteriori e differenti rispetto a quelle ordinariamente insite nella menomazione accertata e già considerate nella liquidazione tabellare unitaria del danno non patrimoniale.
Con riferimento al danno patrimoniale non risultano documentati in atti i costi per visite specialistiche, di cui non può - dunque - essere riconosciuto il rimborso.
******* L'attrice agisce al fine di vedere riconosciuto anche il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione cagionato dalla violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente. Tale diritto è previsto dall'art. 1 della legge 219/2017 secondo cui “
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…omissis ..
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi…”. Il fondamento del consenso informato, da rinvenirsi negli artt. 2, 13 (“la libertà personale è inviolabile”) e 32 (“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”) Cost., pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: diritto all'autodeterminazione ai trattamenti sanitari e diritto alla salute. Il paziente ha, infatti, diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta di accedere alla somministrazione di cure e trattamenti. Specularmente, grava sul medico l'obbligo di pagina 13 di 19 fornire al paziente informazioni quanto più esaustive circa lo stato di salute e le possibili modalità di trattamento dello stato patologico accertato (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019). In tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio professionale dell'attività medico-chirurgica, a fronte dell'allegazione del relativo inadempimento da parte del paziente, il medico è tenuto a provare di avere adempiuto all'obbligazione di avergli fornito un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze (cfr. Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27279 del 16/09/2022). Ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi diverse ipotesi (enumerate dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. tra le altre, in particolare, la recente pronuncia Cass. sez. 3 n. 16633 del 12 giugno 2023), tra le quali quella - pertinente al caso di specie - secondo cui: “(…) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni) (…). Nel caso in esame, va innanzitutto rilevato che agli atti risultano due distinti moduli di consenso informato. Il primo, contenuto nella cartella clinica depositata dall'attrice (doc. 3), è datato al giorno stesso dell'intervento ed è stato sottoscritto dalla paziente, ma risulta del tutto privo di indicazioni specifiche in relazione ai vari punti e, in particolare, circa le prestazioni mediche da eseguire. Il secondo modulo, prodotto dalla parte convenuta (doc. 2), benché sottoscritto dalla paziente nella medesima data dell'intervento, appare invece compilato dal medico e corredato da un prospetto informativo relativo a un intervento di mastopessi. A fronte della specifica contestazione (sulla conformità dei docc. 1 e 2 di parte convenuta rispetto al consenso inserito nella cartella clinica e a quanto sottoscritto dall'attrice) sollevata dall'attrice sin dalla prima udienza e ribadita nelle note depositate in data 29.09.2022 (con le quali si è anche chiesto la produzione dell'originale), parte convenuta non ha fornito l'originale né alcuna prova a sostegno dell'asserita sottoscrizione dei due moduli “in momenti diversi”, allegazione oltretutto inverosimile in ragione della perfetta coincidenza grafica della data e della “firma del paziente”. Il doc. 2 della parte convenuta non riveste, pertanto, valore probatorio e non è stato ammesso il capo 2 delle prove orali poiché generico quanto al contenuto delle informazioni date. In ogni caso, anche il modulo prodotto dal convenuto è stato ritenuto dal Collegio dei consulenti d'ufficio assolutamente inadeguato: “in merito all'intervento di mastopessi additiva: il consenso informato firmato e sottoscritto dalla paziente risulta privo di un elenco delle potenziali complicanze che un intervento di mastopessi additiva può contemplare”. Al consenso è allegato un'informativa sull'intervento di “mastopessi” (senza uso di protesi mammarie), per altro non sottoscritto dalla paziente, e non di “mastopessi additiva” (con uso di protesi mammarie), intervento poi effettivamente svolto. In merito all'intervento di liposuzione della faccia mediale delle cosce, nella SDO non vi è accenno all'intervento chirurgico programmato”. Tanto premesso, considerata la natura non terapeutica né salvavita dell'intervento – finalizzato unicamente al miglioramento dell'aspetto fisico – deve ritersi presumibile che, se l'attrice fosse stata pagina 14 di 19 adeguatamente informata dell'aumento delle potenziali complicanze legate al tabagismo (con tutti gli effetti descritti) e dell'effetto di rilassamento cutaneo con irregolarità del profilo delle cosce (conseguente all'intervento sulle cosce se non accompagnato da lifting non preventivato né programmato), non avrebbe acconsentito a sottoporsi all'atto terapeutico con il rischio, superiore alla media, o comunque concreto (quanto alla situazione delle cosce) di peggiorare la propria condizione. Tale presunzione è coerente con il principio secondo cui, nei trattamenti di chirurgia estetica, l'informazione deve essere particolarmente rigorosa, proprio in ragione dell'assenza di un'urgenza clinica o di una necessità terapeutica (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12830 del 06/06/2014). Pertanto, in difetto di una specifica, chiara e documentata informazione sui possibili esiti sfavorevoli dell'intervento, deve ritenersi leso il diritto della paziente all'autodeterminazione. Quanto alla liquidazione equitativa di tale voce di danno, i criteri orientativi proposti dal Tribunale di Milano, aggiornati al 2024, offrono un valido parametro di riferimento (cfr. Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 2539 del 26/01/2024). Tenuto conto del grado dei postumi e dell'assenza di evidenze per ritenere altri elementi (lesione della libertà di autodeterminazione e sofferenza interiore relativa alla stessa) superiori alla media nonché, altresì, dell'entità della già descritta carenza informativa (quasi totale), si ritiene equo liquidare un importo pari ad € 6000,00 (cfr. pag. 98 tabelle milanesi). Le somme relative al danno non patrimoniale sono dunque da ritenersi già calcolate all'attualità. Non si ritiene di dovere procedere alla liquidazione degli interessi c.d. compensativi. Invero, si è recentemente chiarito che la determinazione degli stessi non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass. n. 22607/2016; Cass. 19063/2023; Cass. 36878/2021); successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e accessori maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, c.c. È dunque onere del creditore, anche in base a criteri presuntivi, dimostrare che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025). Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
pagina 15 di 19 In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali. Nel caso di specie, parte attrice nulla ha richiesto né tantomeno allegato e provato;
deve, pertanto, escludersi la debenza degli interessi compensativi.
****** Ne consegue, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che il danno biologico deve essere complessivamente liquidato in € 29.295,00, (di cui € 23.250,00 per la componente dinamico relazionale e € 6.045,00 per la componente morale), oltre ad € 6.000,00 per il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, somme su cui decorrono gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
B) Sulla domanda di manleva Il convenuto dott. ha chiamato in causa la propria Compagnia assicurativa, al fine di CP_1 essere dalla stessa tenuto integralmente indenne e manlevato nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie. La domanda di manleva promossa nei confronti di è fondata nei limiti Controparte_4 che seguono. Sin dal primo atto difensivo l'assicurazione terza chiamata ha riconosciuto l'operatività della polizza n. IITDMM19A2013000104842 con decorrenza dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, segnalando che, a partire dal 20 maggio 2020, la garanzia assicurativa veniva estesa all'attività di “
[...]
”. Parte_3
È la stessa compagnia assicurativa a rilevare come la polizza di cui si discorre operi in regime claims made con retroattività di anni uno, dunque con decorrenza dal 20 maggio 2019.
Considerato che
le prime richieste risarcitorie sono state avanzate dall'attrice nei confronti del medico a partire dal 3 dicembre 2020, quando questi è stato invitato alla mediazione, l'evento rientra certamente nella copertura temporale della dedotta polizza. All'art. 1.2 (cfr doc. 4 convenuto), rubricato “garanzia” è possibile leggere che: “ La presente garanzia è rivolta a tutelare il Medico Assicurato, tenendolo indenne di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Danni derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento delle attività professionale, unicamente in caso di: a) Responsabilità civile verso i terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento delle attività professionali dichiarate ed indicate nel modulo di proposta (…). Deve escludersi, nel caso di specie, l'applicabilità della clausola di esclusione prevista all'art.
3.2 del contratto di assicurazione, la quale sottrae alla copertura “(…) 2. le richieste di risarcimento basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'assicurato”. Tale clausola si riferisce a quelle ipotesi in cui l'insoddisfazione del paziente derivi esclusivamente dal mancato raggiungimento di un risultato estetico promesso o atteso, senza che sia configurabile un profilo di colpa professionale. Nel caso all'esame, invece, non si è in presenza di una mera divergenza tra l'esito ottenuto e quello auspicato, bensì di un intervento eseguito con modalità gravemente negligenti, tali da aver determinato pagina 16 di 19 una rilevante lesione dell'integrità psicofisica della paziente, quantificata in giudizio nella misura del 10% di danno biologico permanente. Invece, stante il tenore letterale delle condizioni di polizza, la garanzia non opera: “1. Per danni che siano conseguenza dell'inottemperanza a quanto previsto dal capo IV – informazione e consenso – del codice di deontologia Medica limitatamente ai danni da violazione del diritto all'Autodeterminazione”, nonché “22. Per danni derivanti da inadempienze contrattuali (es. restituzione compensi)”. Risultano, quindi, escluse dalla copertura assicurativa le voci di credito relative al risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione e la restituzione dei compensi derivante dalla risoluzione del contratto di prestazione d'opera. Infine, va osservato che in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale ( cfr. tra le altre recentemente, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024). In relazione al caso di specie, va comunque rilevato che, in base all'art.
6.2 delle CGA, “(…) la società non riconosce le spese sostenute dall' per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa Parte_4 designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate dall' ” e che tale Parte_4 clausola è nulla (cfr. Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 21220 del 05/07/2022 secondo cui la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.)
C) Sulle spese processuali. In ragione del principio della soccombenza, si liquidano le spese in favore di in: Parte_1
- € 7.616,00, oltre rimborso forf. spese generali del 15%, Iva e Cpa per compensi, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta e per la quale si richiede la liquidazione (fasi: studio € 1701, introduttiva € 1204, istruttoria € 18060, decisoria € 2905; scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00);
-€ 786 per anticipazioni non imponibili inerenti al contributo unificato e alla marca da bollo. Le spese della CTU medico legale, già liquidate in corso di causa, vanno poste, in via definitiva, a carico del convenuto soccombente Controparte_1
Stante l'operatività della polizza assicurativa per il 60% dell'importo complessivo del credito (€ 29295 su €51545) oggetto della domanda attorea, deve essere dichiarata tenuta Controparte_4
e condannata a tenere indenne e manlevato il convenuto di quanto in questa Controparte_1 sede condannato a rifondere a , per il 60% delle spese processuali e del 60% di quelle Parte_1 inerenti all'espletata CTU. Quanto infine ai rapporti tra convenuto chiamante e la compagnia Controparte_1 assicurativa terza chiamata, il convenuto non ha limitato la propria richiesta di manleva e la compagnia pagina 17 di 19 assicuratrice si è difesa ritenendo di non dovere prestare la garanzia per qualsiasi causale (e non soltanto per quelle relative alla lesione al diritto all'autodeterminazione e alla restituzione del prezzo); pertanto, si ritiene congruo compensare il 40% delle spese processuali della parte convenuta (liquidate in € 7.616,00: fasi: studio € 1701, introduttiva € 1204, istruttoria € 18060, decisoria € 2905; scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), e porre la restante parte - € 4569,60, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA come per legge - a carico della compagnia assicuratrice.
P.Q.M
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda,
1.dichiara risolto per inadempimento il contratto di prestazione d'opera professionale tra
[...]
e avente ad oggetto intervento di chirurgia plastica;
Pt_1 CP_1 Controparte_1
2.condanna alla restituzione a favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 16.250,00, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti - € 3000 in data 6.9.2019, € 13250 in data 9.10.2019 - al saldo al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. fino al giorno precedente alla data di notifica della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 IV co. c.c. dalla data di notifica della domanda giudiziale al saldo;
3.condanna al pagamento in favore di , per Controparte_1 Parte_1 le causali di cui in motivazione, della somma di € 29.295,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di € 6.000,00 per il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. su detti importi dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
4.condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 7.616,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA come per legge, oltre € 786,00 per anticipazioni non imponibili, a titolo di rifusione di spese processuali;
5.pone le spese di CTU medico-legale, come liquidate con decreto del 21.12.2023, definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_1
6.condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 manlevare e tenere indenne - di quanto condannato a Controparte_1 corrispondere all'attrice al capo 3 limitatamente all'importo di € 29.295,00 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- del 60% delle spese processuali e del 60% delle spese della CTU di cui ai precedenti capi 4 e 5;
7.compensato il 40% delle spese processuali, condanna in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di Controparte_1
del restante 60% pari a € 4569,60, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014
[...] nonché CPA ed IVA come per legge. pagina 18 di 19 Torino, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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