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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/05/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 161/2025 introdotta con ricorso depositato in data 12.02.2025 da
(C.F.: ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
ON (RM) e residente in [...] e CP_1
(C.F.: ) nata il [...] a [...] e C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Irene Cataldi, del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.02.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- le parti dichiaravano di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di
Ascoli Piceno in data 06.08.2022, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune dell'anno 2022, Parte 2, Serie A, n. 67;
- all'atto del matrimonio i coniugi avevano scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dalla loro unione non erano nati figli;
- la convivenza era divenuta intollerabile per incompatibilità di carattere e i coniugi erano addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente;
- entrambi i coniugi lavoravano: il sig. svolgeva la professione di Primo Parte_1
Assistente Operatore a chiamata e la sig.ra svolgeva la professione di CP_1
Assistente alla Poltrona, con contratto a tempo indeterminato;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione consensuale degli stessi, alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto, essendo liberi di fissare la propria residenza ovunque e dovunque credano;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento;
- l'abitazione in comproprietà sita ad Ascoli Piceno in Via Adige n. 3 e residenza familiare, di comune accordo, sarà messa in vendita entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
- fino a quando il predetto immobile non sarà venduto, la sig.ra CP_1
acconsente a che il marito continui ad abitarvi, senza autorizzarlo a locarlo a terzi o ad ospitarvi estranei;
- con i proventi della vendita verrà estinto il mutuo gravante sulla abitazione familiare contratto con atto a rogito del 17.04.2019 Rep. n. 7871, Racc. Parte_2 di iniziali € 20.000,00 del Monte dei Paschi di Siena - Compass Banca Spa, acceso in data 04.04.2022 a nome con scadenza ad aprile 2028, ma richiesto CP_1
per sostenere le spese del matrimonio;
- qualora dalla vendita della abitazione familiare non dovesse derivare una somma sufficiente al pagamento di entrambe le esposizioni debitorie indicate al precedente punto 5, si dovrà privilegiare prima il pagamento del muto e, solo dopo l'estinzione di questo, il pagamento della parte di finanziamento residuo. L'eventuale restante somma debitoria sarà equamente suddivisa al 50% a carico di entrambe le parti;
- il prestito di € 22.745,32 acceso da in data 02.03.2023 per Parte_1
l'acquisto della autovettura JEEP Modello Compass 1.6 targata FZ886LR allo stesso intestata, rimane totalmente a carico di quest'ultimo, pur in presenza della garanzia prestata dalla sig.ra che si impegna e CP_1 Parte_1
obbliga a non far escutere, rispondendo personalmente di qualsiasi richiesta di pagamento avanzata alla sig.ra da terzi a tale titolo. CP_1
- per il periodo necessario alla vendita della casa familiare, gravando le spese del mutuo e del finanziamento in modo disuguale fra le parti, il sig. Parte_1
si impegna ed obbliga a versare alla sig.ra la somma di € 80,00 al mese. CP_1
- i coniugi dichiarano che non vi sono altri rapporti economici pendenti fra gli stessi.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 23.04.2024 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono e condizioni per una pronuncia di separazione personale. Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, in assenza di figli da salvaguardare.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
- manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30/5/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5960 con la Intesa San Paolo Spa, di iniziali € 58.200,00, nonché il finanziamento
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 161/2025 introdotta con ricorso depositato in data 12.02.2025 da
(C.F.: ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
ON (RM) e residente in [...] e CP_1
(C.F.: ) nata il [...] a [...] e C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Irene Cataldi, del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.02.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- le parti dichiaravano di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di
Ascoli Piceno in data 06.08.2022, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune dell'anno 2022, Parte 2, Serie A, n. 67;
- all'atto del matrimonio i coniugi avevano scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dalla loro unione non erano nati figli;
- la convivenza era divenuta intollerabile per incompatibilità di carattere e i coniugi erano addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente;
- entrambi i coniugi lavoravano: il sig. svolgeva la professione di Primo Parte_1
Assistente Operatore a chiamata e la sig.ra svolgeva la professione di CP_1
Assistente alla Poltrona, con contratto a tempo indeterminato;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione consensuale degli stessi, alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto, essendo liberi di fissare la propria residenza ovunque e dovunque credano;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento;
- l'abitazione in comproprietà sita ad Ascoli Piceno in Via Adige n. 3 e residenza familiare, di comune accordo, sarà messa in vendita entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
- fino a quando il predetto immobile non sarà venduto, la sig.ra CP_1
acconsente a che il marito continui ad abitarvi, senza autorizzarlo a locarlo a terzi o ad ospitarvi estranei;
- con i proventi della vendita verrà estinto il mutuo gravante sulla abitazione familiare contratto con atto a rogito del 17.04.2019 Rep. n. 7871, Racc. Parte_2 di iniziali € 20.000,00 del Monte dei Paschi di Siena - Compass Banca Spa, acceso in data 04.04.2022 a nome con scadenza ad aprile 2028, ma richiesto CP_1
per sostenere le spese del matrimonio;
- qualora dalla vendita della abitazione familiare non dovesse derivare una somma sufficiente al pagamento di entrambe le esposizioni debitorie indicate al precedente punto 5, si dovrà privilegiare prima il pagamento del muto e, solo dopo l'estinzione di questo, il pagamento della parte di finanziamento residuo. L'eventuale restante somma debitoria sarà equamente suddivisa al 50% a carico di entrambe le parti;
- il prestito di € 22.745,32 acceso da in data 02.03.2023 per Parte_1
l'acquisto della autovettura JEEP Modello Compass 1.6 targata FZ886LR allo stesso intestata, rimane totalmente a carico di quest'ultimo, pur in presenza della garanzia prestata dalla sig.ra che si impegna e CP_1 Parte_1
obbliga a non far escutere, rispondendo personalmente di qualsiasi richiesta di pagamento avanzata alla sig.ra da terzi a tale titolo. CP_1
- per il periodo necessario alla vendita della casa familiare, gravando le spese del mutuo e del finanziamento in modo disuguale fra le parti, il sig. Parte_1
si impegna ed obbliga a versare alla sig.ra la somma di € 80,00 al mese. CP_1
- i coniugi dichiarano che non vi sono altri rapporti economici pendenti fra gli stessi.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 23.04.2024 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono e condizioni per una pronuncia di separazione personale. Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, in assenza di figli da salvaguardare.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
- manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30/5/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5960 con la Intesa San Paolo Spa, di iniziali € 58.200,00, nonché il finanziamento