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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/11/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 727 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF - nata il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via San Francesco di Paola n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina De Biase - CF
– pec - ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1 presso il di lei studio legale, giusta procura alle liti in atti, e sig. - CF Controparte_1
- nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Malacrinò n. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. LI ZO – CF – pec: C.F._4
- ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale, giusta Email_2 procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 10/10/2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 08/10/2025 - che I signori e , in data 02/06/2012, Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio concordatario in Lamezia Terme, come da atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune quale atto n.22, P. 2 s. a Uff. 1 anno 2012, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
Dalla loro unione in matrimonio nascevano le figlie, ancora minori, Persona_1
in data 27/02/2014 in Lamezia Terme, in data 07/12/2018 in Lamezia Terme;
[...] Persona_2 2
La famiglia fissava la propria residente anagrafica presso la casa di proprietà della sig.ra Persona_3
, quale madre della sig.ra sita in Lamezia Terme, in Viale San Francesco di Paola n.
[...] Parte_1
5; Nonostante il matrimonio nascesse sotto i migliori auspici, nel tempo si caratterizzava da contrasti e liti con conseguente compromissione del normale e sereno svolgimento della vita familiare. Conseguentemente presentavano ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi dinnanzi al Tribunale di Lamezia
Terme che veniva omologata con Decreto di omologazione n. cronol. 1034/2022 del 04/02/2022 RG n.
1385/2021. Disponibilità reddituali e patrimoniali dei coniugi Il sig svolge attività lavorativa Controparte_1 alle dipendenze del P.M. Logistica S.r.l. con la qualifica di Corriere percependo stipendio mensile di € 1.720,00
(diconsi € millesettecentoventi/00), circa ed è in affitto presso l'immobile sito in Lamezia Terme, in Via
Michelangelo Buonarroti n. 24, 88046, Lamezia Terme (CZ) e per cui paga un canone mensile di € 400,00, e per il quale ha disposto il proprio domicilio. Ed inoltre è proprietario dell'autovettura modello Hyundai IX35 tg
FA705HS, nonché, della moto Honda X- ADV 750, tg FK57495; La sig.ra , non presta alcuna Parte_1 attività lavorativa, difatti, attualmente è in possesso dell'Assegno di Inclusione “AdI”, ed è proprietaria dell'autovettura Fiat Panda tg DJ500XJ; inoltre, la sig.r è residente assieme alle figlie minori, presso Pt_1
Viale San Francesco di Paola n. 5 di Lamezia Terme, dove sono collocate in modo prevalente;
Decreto omologazione n. cronol. 1034/2022 del 04/02/2022 RG n. 1385/2021 Nel predetto Decreto omologazione n. cronol. 1034/2022 del 04/02/2022 RG n. 1385/2021 veniva omologato quanto richiesto nel ricorso per separazione consensuale, ovvero:” 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3. I coniugi avranno l'affido condiviso delle figli Persona_1
e , che coabiteranno stabilmente con la madre sig.ra , presso l'attuale casa Persona_2 Parte_1 coniugale sita a Lamezia Terme, Viale San Francesco Di Paola n. 5, 88046 (CZ);
4. Il sig. , Controparte_1 avrà comunque la facoltà di visitare e tenere con sé le figlie, previo avviso telefonico e nei giorni stabiliti come da accordo, nei seguenti giorni e/o periodi: a) il fine settimana, in forma alternata, di ogni due settimane;
b) un giorno feriale alla settimana da concordare con il coniuge se possibile;
c) per il periodo estivo da concordare in coincidenza con le ferie dei genitori;
d) alternativamente nei giorni durante le festività Natalizie ed il capodanno, ad anni alterni;
e) alternativamente per le ferie Pasquali;
f) i coniugi, tuttavia, convengono espressamente che il sig. potrà incontrare le figlie e , Controparte_1 Persona_1 Persona_2 anche in altri giorni ove le stesse ne facciano esplicita richiesta compatibilmente con i loro impegni scolastici e con gli impegni assunti da entrambi i genitori;
5. il sig si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie un assegno mensile e/o bonifico bancario, Parte_1 di complessivi € 500,00 (cinquecento/00), da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT di rivalutazione monetaria e/o da consegnare o inviare entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% degli assegni riconosciuti in busta paga al sig. per i figli minori;
6. Ambedue i coniugi contribuiranno, inoltre, nella Controparte_1 misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie delle figlie e , Persona_1 Persona_2 intendendosi per straordinarie le spese mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale) e scolastiche. I coniugi, pertanto, ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, accordandosi tempestivamente tra di loro per ogni decisione. Tutte le spese straordinarie dovranno, comunque sia, preventivamente concordarsi tra i genitori e successivamente documentarsi ai fini del relativo diritto di rimborso;
7. Che la casa coniugale sita a Lamezia Terme Viale San Francesco di Paola n. 5 88046, di proprietà della sig.r Persona_3 3
, quale madre della sig.ra , viene da subito assegnata alla stessa sig.ra Per_1 Parte_1 Parte_1
, che vi abiterà con le figli , unitamente con tutti i beni mobili che
[...] Persona_1 Persona_2
l'arredano e la corredano, come dimora stabile;
8. I coniugi, inoltre, salvo quanto previsto sub 7), dichiarano di rinunciare espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa economica nei confronti dell'altro. Tale rinuncia è da intendersi anche in relazione ad eventuali somme e/o cespiti eventualmente ed in futuro rientranti nelle rispettive disponibilità;
9. I Sigg. e si impegnano a portarsi reciproco Parte_1 Controparte_1 rispetto ed a mantenere il riserbo sulla loro vita matrimoniale”. I sigg. e in seguito Pt_1 CP_1 all'intervenuta separazione sono sempre vissuti separati e non vi è alcuna possibilità e reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione materiale e spirituale degli stessi.
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto alle seguenti e concordate condizioni:
1. COLLOCAMENTO E AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Le minor resteranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. La signora che sta frequentando un Pt_1 corso di operatore amministrativo segretariale con conclusione prevista a fine ottobre 2025, ha espresso la sua preferenza per un futuro impiego come segretaria scolastica o collaboratrice scolastica nella regione del
Piemonte. Il sig ha acconsentito a un eventuale trasferimento delle minor CP_1 Persona_1 [...]
in tale regione, qualora la sig.ra dovesse ricevere un'offerta di lavoro. La sig.ra e Per_2 Pt_1 Pt_1 il sig. , convengono che, in virtù dell'affidamento condiviso delle minori e CP_1 Persona_1 [...]
, le modalità di incontro, visita e permanenza delle stesse presso ciascun genitore saranno stabilite Per_2 di volta in volta, in modo flessibile e concordato, tenendo in debita considerazione le esigenze lavorative, i turni e la disponibilità di entrambi. La medesima disciplina si applicherà alla determinazione dei periodi di vacanza. In caso di trasferimento della sig.ra in altra regione, i genitori si impegnano a Parte_1 rinegoziare le modalità di esercizio del diritto di visita e permanenza, avendo come primario obiettivo il superiore interesse delle figlie minori. Le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie minori, relative all'educazione, alla istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà alle figlie con sé, almeno fino a quando non raggiungeranno la maggiore età.
Sempre di comune accordo e sentita la volontà delle figlie, i genitori decideranno con chi dei due gli stessi trascorreranno le varie festività rispettando, per quanto possibile, una rotazione negli anni, almeno fino al raggiungimento della maggiore età. In caso di trasferimento della signora in altra regione, le Parte_1 parti si impegnano a rinegoziare le modalità di esercizio del diritto di visita e permanenza, avendo come primario obiettivo il superiore interesse delle minori. I genitori si impegnano ed obbligano a non esporre sia direttamente che indirettamente le figlie a conflitti o litigi nonché a facilitare l'accesso dell'altra figura genitoriale evitando di denigrare e criticare davanti alle stesse l'altro genitore al fine di preservare e tutelare il benessere psicofisico delle figlie minori stesse.
2. CASA CONIUGALE 4
La prole avrà la residenza abituale, attualmente presso la casa materna con collocamento prevalente presso la madre, sita in Lamezia Terme, Viale San Francesco di Paola n. 5, 88046. Il sig. acconsente CP_1 espressamente a un eventuale trasferimento delle minori, e conseguente cambio di residenza, qualora la signor ricevesse una proposta di impiego in altra regione. Parte_1
3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE
L'Assegno di mantenimento da parte del sig per le figli Controparte_1 Persona_1 Persona_2 viene complessivamente stabilito in euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) mensili oltre rivalutazione Istat come per legge. Pertanto, il sig. , a mezzo bonifico su Postepay/conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
, da versarsi in via anticipata, corrisponderà la suddetta somma entro il giorno venti di ogni Parte_1 mese. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, preventivamente concordate tra le parti, saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori. Per la distinzione tra spese rientranti nel mantenimento ordinario e quelle rientranti nelle spese straordinarie si fa rinvio per la regolamentazione alle Linee Guida del
CNF già portate a conoscenza dei ricorrenti e qui da intendersi richiamate espressamente.
I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio del passaporto e per l'espatrio delle figlie minori ove occorra.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 04/11/2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 09/10/2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando separatamente, in data 10/10/2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio che a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, una volta preso atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 21/10/2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione. 5
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme (CZ) ed in data 02/06/2012, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegata in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 04/02/2022 in forma figurata nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1385/2021 RG e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 04/02/2022; data di deposito del presente ricorso;
08/10/2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 04/11/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro dichiaratamente del tutto identiche a quelle di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli ancora minori, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 21/10/2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 727 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
- nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina De Biase - CF – pec C.F._2
- ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio legale, Email_1 6
giusta procura alle liti in atti, e sig. - CF - nato il [...] Controparte_1 C.F._3
a Lamezia Terme ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
LI ZO – CF – pec: - ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il di lei studio legale, giusta procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme (CZ) ed in data 02/06/2012, alle seguenti e concordate condizioni:
1. COLLOCAMENTO E AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Le minor resteranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. La signora che sta frequentando un Pt_1 corso di operatore amministrativo segretariale con conclusione prevista a fine ottobre 2025, ha espresso la sua preferenza per un futuro impiego come segretaria scolastica o collaboratrice scolastica nella regione del
Piemonte. Il sig ha acconsentito a un eventuale trasferimento delle minor CP_1 Persona_1 [...]
in tale regione, qualora la sig.ra dovesse ricevere un'offerta di lavoro. La sig.ra e Per_2 Pt_1 Pt_1 il sig. , convengono che, in virtù dell'affidamento condiviso delle minori e CP_1 Persona_1 [...]
, le modalità di incontro, visita e permanenza delle stesse presso ciascun genitore saranno stabilite Per_2 di volta in volta, in modo flessibile e concordato, tenendo in debita considerazione le esigenze lavorative, i turni e la disponibilità di entrambi. La medesima disciplina si applicherà alla determinazione dei periodi di vacanza. In caso di trasferimento della sig.ra in altra regione, i genitori si impegnano a Parte_1 rinegoziare le modalità di esercizio del diritto di visita e permanenza, avendo come primario obiettivo il superiore interesse delle figlie minori. Le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie minori, relative all'educazione, alla istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà alle figlie con sé, almeno fino a quando non raggiungeranno la maggiore età.
Sempre di comune accordo e sentita la volontà delle figlie, i genitori decideranno con chi dei due gli stessi trascorreranno le varie festività rispettando, per quanto possibile, una rotazione negli anni, almeno fino al raggiungimento della maggiore età. In caso di trasferimento della signora in altra regione, le Parte_1 parti si impegnano a rinegoziare le modalità di esercizio del diritto di visita e permanenza, avendo come primario obiettivo il superiore interesse delle minori. I genitori si impegnano ed obbligano a non esporre sia direttamente che indirettamente le figlie a conflitti o litigi nonché a facilitare l'accesso dell'altra figura genitoriale evitando di denigrare e criticare davanti alle stesse l'altro genitore al fine di preservare e tutelare il benessere psicofisico delle figlie minori stesse.
2. CASA CONIUGALE
La prole avrà la residenza abituale, attualmente presso la casa materna con collocamento prevalente presso la madre, sita in Lamezia Terme, Viale San Francesco di Paola n. 5, 88046. Il sig. acconsente CP_1 7
espressamente a un eventuale trasferimento delle minori, e conseguente cambio di residenza, qualora la signor ricevesse una proposta di impiego in altra regione. Parte_1
3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE
L'Assegno di mantenimento da parte del sig per le figli Controparte_1 Persona_1 Persona_2 viene complessivamente stabilito in euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) mensili oltre rivalutazione Istat come per legge. Pertanto, il sig. , a mezzo bonifico su Postepay/conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
, da versarsi in via anticipata, corrisponderà la suddetta somma entro il giorno venti di ogni Parte_1 mese. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, preventivamente concordate tra le parti, saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori. Per la distinzione tra spese rientranti nel mantenimento ordinario e quelle rientranti nelle spese straordinarie si fa rinvio per la regolamentazione alle Linee Guida del
CNF già portate a conoscenza dei ricorrenti e qui da intendersi richiamate espressamente.
I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio del passaporto e per l'espatrio delle figlie minori ove occorra.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) ed ivi trascritto nei relativo registri dello stato civile – atto n.
22, parte II, serie A, uff. 1, anno 2012 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 04/11/2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 727 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF - nata il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via San Francesco di Paola n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina De Biase - CF
– pec - ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1 presso il di lei studio legale, giusta procura alle liti in atti, e sig. - CF Controparte_1
- nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Malacrinò n. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. LI ZO – CF – pec: C.F._4
- ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale, giusta Email_2 procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 10/10/2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 08/10/2025 - che I signori e , in data 02/06/2012, Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio concordatario in Lamezia Terme, come da atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune quale atto n.22, P. 2 s. a Uff. 1 anno 2012, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
Dalla loro unione in matrimonio nascevano le figlie, ancora minori, Persona_1
in data 27/02/2014 in Lamezia Terme, in data 07/12/2018 in Lamezia Terme;
[...] Persona_2 2
La famiglia fissava la propria residente anagrafica presso la casa di proprietà della sig.ra Persona_3
, quale madre della sig.ra sita in Lamezia Terme, in Viale San Francesco di Paola n.
[...] Parte_1
5; Nonostante il matrimonio nascesse sotto i migliori auspici, nel tempo si caratterizzava da contrasti e liti con conseguente compromissione del normale e sereno svolgimento della vita familiare. Conseguentemente presentavano ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi dinnanzi al Tribunale di Lamezia
Terme che veniva omologata con Decreto di omologazione n. cronol. 1034/2022 del 04/02/2022 RG n.
1385/2021. Disponibilità reddituali e patrimoniali dei coniugi Il sig svolge attività lavorativa Controparte_1 alle dipendenze del P.M. Logistica S.r.l. con la qualifica di Corriere percependo stipendio mensile di € 1.720,00
(diconsi € millesettecentoventi/00), circa ed è in affitto presso l'immobile sito in Lamezia Terme, in Via
Michelangelo Buonarroti n. 24, 88046, Lamezia Terme (CZ) e per cui paga un canone mensile di € 400,00, e per il quale ha disposto il proprio domicilio. Ed inoltre è proprietario dell'autovettura modello Hyundai IX35 tg
FA705HS, nonché, della moto Honda X- ADV 750, tg FK57495; La sig.ra , non presta alcuna Parte_1 attività lavorativa, difatti, attualmente è in possesso dell'Assegno di Inclusione “AdI”, ed è proprietaria dell'autovettura Fiat Panda tg DJ500XJ; inoltre, la sig.r è residente assieme alle figlie minori, presso Pt_1
Viale San Francesco di Paola n. 5 di Lamezia Terme, dove sono collocate in modo prevalente;
Decreto omologazione n. cronol. 1034/2022 del 04/02/2022 RG n. 1385/2021 Nel predetto Decreto omologazione n. cronol. 1034/2022 del 04/02/2022 RG n. 1385/2021 veniva omologato quanto richiesto nel ricorso per separazione consensuale, ovvero:” 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3. I coniugi avranno l'affido condiviso delle figli Persona_1
e , che coabiteranno stabilmente con la madre sig.ra , presso l'attuale casa Persona_2 Parte_1 coniugale sita a Lamezia Terme, Viale San Francesco Di Paola n. 5, 88046 (CZ);
4. Il sig. , Controparte_1 avrà comunque la facoltà di visitare e tenere con sé le figlie, previo avviso telefonico e nei giorni stabiliti come da accordo, nei seguenti giorni e/o periodi: a) il fine settimana, in forma alternata, di ogni due settimane;
b) un giorno feriale alla settimana da concordare con il coniuge se possibile;
c) per il periodo estivo da concordare in coincidenza con le ferie dei genitori;
d) alternativamente nei giorni durante le festività Natalizie ed il capodanno, ad anni alterni;
e) alternativamente per le ferie Pasquali;
f) i coniugi, tuttavia, convengono espressamente che il sig. potrà incontrare le figlie e , Controparte_1 Persona_1 Persona_2 anche in altri giorni ove le stesse ne facciano esplicita richiesta compatibilmente con i loro impegni scolastici e con gli impegni assunti da entrambi i genitori;
5. il sig si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie un assegno mensile e/o bonifico bancario, Parte_1 di complessivi € 500,00 (cinquecento/00), da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT di rivalutazione monetaria e/o da consegnare o inviare entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% degli assegni riconosciuti in busta paga al sig. per i figli minori;
6. Ambedue i coniugi contribuiranno, inoltre, nella Controparte_1 misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie delle figlie e , Persona_1 Persona_2 intendendosi per straordinarie le spese mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale) e scolastiche. I coniugi, pertanto, ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, accordandosi tempestivamente tra di loro per ogni decisione. Tutte le spese straordinarie dovranno, comunque sia, preventivamente concordarsi tra i genitori e successivamente documentarsi ai fini del relativo diritto di rimborso;
7. Che la casa coniugale sita a Lamezia Terme Viale San Francesco di Paola n. 5 88046, di proprietà della sig.r Persona_3 3
, quale madre della sig.ra , viene da subito assegnata alla stessa sig.ra Per_1 Parte_1 Parte_1
, che vi abiterà con le figli , unitamente con tutti i beni mobili che
[...] Persona_1 Persona_2
l'arredano e la corredano, come dimora stabile;
8. I coniugi, inoltre, salvo quanto previsto sub 7), dichiarano di rinunciare espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa economica nei confronti dell'altro. Tale rinuncia è da intendersi anche in relazione ad eventuali somme e/o cespiti eventualmente ed in futuro rientranti nelle rispettive disponibilità;
9. I Sigg. e si impegnano a portarsi reciproco Parte_1 Controparte_1 rispetto ed a mantenere il riserbo sulla loro vita matrimoniale”. I sigg. e in seguito Pt_1 CP_1 all'intervenuta separazione sono sempre vissuti separati e non vi è alcuna possibilità e reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione materiale e spirituale degli stessi.
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto alle seguenti e concordate condizioni:
1. COLLOCAMENTO E AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Le minor resteranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. La signora che sta frequentando un Pt_1 corso di operatore amministrativo segretariale con conclusione prevista a fine ottobre 2025, ha espresso la sua preferenza per un futuro impiego come segretaria scolastica o collaboratrice scolastica nella regione del
Piemonte. Il sig ha acconsentito a un eventuale trasferimento delle minor CP_1 Persona_1 [...]
in tale regione, qualora la sig.ra dovesse ricevere un'offerta di lavoro. La sig.ra e Per_2 Pt_1 Pt_1 il sig. , convengono che, in virtù dell'affidamento condiviso delle minori e CP_1 Persona_1 [...]
, le modalità di incontro, visita e permanenza delle stesse presso ciascun genitore saranno stabilite Per_2 di volta in volta, in modo flessibile e concordato, tenendo in debita considerazione le esigenze lavorative, i turni e la disponibilità di entrambi. La medesima disciplina si applicherà alla determinazione dei periodi di vacanza. In caso di trasferimento della sig.ra in altra regione, i genitori si impegnano a Parte_1 rinegoziare le modalità di esercizio del diritto di visita e permanenza, avendo come primario obiettivo il superiore interesse delle figlie minori. Le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie minori, relative all'educazione, alla istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà alle figlie con sé, almeno fino a quando non raggiungeranno la maggiore età.
Sempre di comune accordo e sentita la volontà delle figlie, i genitori decideranno con chi dei due gli stessi trascorreranno le varie festività rispettando, per quanto possibile, una rotazione negli anni, almeno fino al raggiungimento della maggiore età. In caso di trasferimento della signora in altra regione, le Parte_1 parti si impegnano a rinegoziare le modalità di esercizio del diritto di visita e permanenza, avendo come primario obiettivo il superiore interesse delle minori. I genitori si impegnano ed obbligano a non esporre sia direttamente che indirettamente le figlie a conflitti o litigi nonché a facilitare l'accesso dell'altra figura genitoriale evitando di denigrare e criticare davanti alle stesse l'altro genitore al fine di preservare e tutelare il benessere psicofisico delle figlie minori stesse.
2. CASA CONIUGALE 4
La prole avrà la residenza abituale, attualmente presso la casa materna con collocamento prevalente presso la madre, sita in Lamezia Terme, Viale San Francesco di Paola n. 5, 88046. Il sig. acconsente CP_1 espressamente a un eventuale trasferimento delle minori, e conseguente cambio di residenza, qualora la signor ricevesse una proposta di impiego in altra regione. Parte_1
3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE
L'Assegno di mantenimento da parte del sig per le figli Controparte_1 Persona_1 Persona_2 viene complessivamente stabilito in euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) mensili oltre rivalutazione Istat come per legge. Pertanto, il sig. , a mezzo bonifico su Postepay/conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
, da versarsi in via anticipata, corrisponderà la suddetta somma entro il giorno venti di ogni Parte_1 mese. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, preventivamente concordate tra le parti, saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori. Per la distinzione tra spese rientranti nel mantenimento ordinario e quelle rientranti nelle spese straordinarie si fa rinvio per la regolamentazione alle Linee Guida del
CNF già portate a conoscenza dei ricorrenti e qui da intendersi richiamate espressamente.
I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio del passaporto e per l'espatrio delle figlie minori ove occorra.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 04/11/2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 09/10/2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando separatamente, in data 10/10/2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio che a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, una volta preso atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 21/10/2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione. 5
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme (CZ) ed in data 02/06/2012, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegata in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 04/02/2022 in forma figurata nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1385/2021 RG e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 04/02/2022; data di deposito del presente ricorso;
08/10/2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 04/11/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro dichiaratamente del tutto identiche a quelle di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli ancora minori, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 21/10/2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 727 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
- nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina De Biase - CF – pec C.F._2
- ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio legale, Email_1 6
giusta procura alle liti in atti, e sig. - CF - nato il [...] Controparte_1 C.F._3
a Lamezia Terme ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
LI ZO – CF – pec: - ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il di lei studio legale, giusta procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme (CZ) ed in data 02/06/2012, alle seguenti e concordate condizioni:
1. COLLOCAMENTO E AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Le minor resteranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. La signora che sta frequentando un Pt_1 corso di operatore amministrativo segretariale con conclusione prevista a fine ottobre 2025, ha espresso la sua preferenza per un futuro impiego come segretaria scolastica o collaboratrice scolastica nella regione del
Piemonte. Il sig ha acconsentito a un eventuale trasferimento delle minor CP_1 Persona_1 [...]
in tale regione, qualora la sig.ra dovesse ricevere un'offerta di lavoro. La sig.ra e Per_2 Pt_1 Pt_1 il sig. , convengono che, in virtù dell'affidamento condiviso delle minori e CP_1 Persona_1 [...]
, le modalità di incontro, visita e permanenza delle stesse presso ciascun genitore saranno stabilite Per_2 di volta in volta, in modo flessibile e concordato, tenendo in debita considerazione le esigenze lavorative, i turni e la disponibilità di entrambi. La medesima disciplina si applicherà alla determinazione dei periodi di vacanza. In caso di trasferimento della sig.ra in altra regione, i genitori si impegnano a Parte_1 rinegoziare le modalità di esercizio del diritto di visita e permanenza, avendo come primario obiettivo il superiore interesse delle figlie minori. Le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie minori, relative all'educazione, alla istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà alle figlie con sé, almeno fino a quando non raggiungeranno la maggiore età.
Sempre di comune accordo e sentita la volontà delle figlie, i genitori decideranno con chi dei due gli stessi trascorreranno le varie festività rispettando, per quanto possibile, una rotazione negli anni, almeno fino al raggiungimento della maggiore età. In caso di trasferimento della signora in altra regione, le Parte_1 parti si impegnano a rinegoziare le modalità di esercizio del diritto di visita e permanenza, avendo come primario obiettivo il superiore interesse delle minori. I genitori si impegnano ed obbligano a non esporre sia direttamente che indirettamente le figlie a conflitti o litigi nonché a facilitare l'accesso dell'altra figura genitoriale evitando di denigrare e criticare davanti alle stesse l'altro genitore al fine di preservare e tutelare il benessere psicofisico delle figlie minori stesse.
2. CASA CONIUGALE
La prole avrà la residenza abituale, attualmente presso la casa materna con collocamento prevalente presso la madre, sita in Lamezia Terme, Viale San Francesco di Paola n. 5, 88046. Il sig. acconsente CP_1 7
espressamente a un eventuale trasferimento delle minori, e conseguente cambio di residenza, qualora la signor ricevesse una proposta di impiego in altra regione. Parte_1
3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE
L'Assegno di mantenimento da parte del sig per le figli Controparte_1 Persona_1 Persona_2 viene complessivamente stabilito in euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) mensili oltre rivalutazione Istat come per legge. Pertanto, il sig. , a mezzo bonifico su Postepay/conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
, da versarsi in via anticipata, corrisponderà la suddetta somma entro il giorno venti di ogni Parte_1 mese. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, preventivamente concordate tra le parti, saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori. Per la distinzione tra spese rientranti nel mantenimento ordinario e quelle rientranti nelle spese straordinarie si fa rinvio per la regolamentazione alle Linee Guida del
CNF già portate a conoscenza dei ricorrenti e qui da intendersi richiamate espressamente.
I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio del passaporto e per l'espatrio delle figlie minori ove occorra.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) ed ivi trascritto nei relativo registri dello stato civile – atto n.
22, parte II, serie A, uff. 1, anno 2012 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 04/11/2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)