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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2229/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 451/2022 TRA
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avvocato Marco Martorana del Foro di Lucca, elettivamente domiciliata in Sorrento (NA), al viale Nizza, n. 62, presso lo studio dell'avvocato Antonino Maresca
OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Gragnano, Via San Sebastiano, N.3, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Grammegna, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in Controparte_2 giudizio
OPPOSTA CONTUMACE
********** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6.2.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ripor- tandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 13.4.2023, , ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 459/2023 del 9.3.2023, notificato in data 9.3.2023, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, nei propri confronti (nonché in solido con la , per la somma di euro Controparte_2
5.380,22, oltre interessi moratori e spese. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da che assumeva di Controparte_1 essere creditrice della complessiva somma di euro 5.380,22 per come risultava
1 dalle fatture indicate nel decreto ingiuntivo e dai rispettivi DDT, inerente allo svolgimento del servizio di autotrasporto di generi alimentari (ortaggi), in conto terzi, quale subvettore, su incarico e per conto del vettore contrattuale CP_3
per la committente
[...] Parte_1
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha eccepito, in primo luogo, che parte opposta non avrebbe fornito la prova né dell'effettivo ammontare della pretesa creditoria, né della legittimazione passiva in capo all'opponente, né dei presupposti di fatto e di diritto per considerare sussistente, in capo ad essa, una responsabilità solidale (insieme alla , in virtù dell'art. 7 ter D.lgs. 286 del 2005, Controparte_2 che verrebbe a riconoscere al vettore l'azione diretta per il pagamento dei servizi resi nei confronti del committente ( ). In particolare, l'opponente Parte_1 ha precisato che essa non potrebbe essere considerata come committente del contratto di trasporto, in quanto non rientrerebbe, ex art.2 del D.lgs. 286 del 2005, tra i soggetti qualificabili come committenti. Infatti, l'opponente non avrebbe mai stipulato alcun contratto di trasporto, né avrebbe mai conferito mandato alla per concluderlo in suo nome. Essa si sarebbe solo limitata ad Controparte_2 acquistare da quest'ultima merci e prodotti alimentari (così come emerge dalle fatture emesse nei propri confronti), senza alcun riferimento al corrispettivo per il trasporto della merce. L'estraneità della dai contratti di trasporto stipulati dalla Parte_1 sarebbe confermata dall'accordo quadro stipulato tra le predette Controparte_2 parti, il quale, all'art. 5 denominato “Consegna e Ritiro”, stabiliva che “salvo diverso accordo risultante dai documenti di cui alla precedente clausola n. 2.1., il trasporto dovrà essere effettuato a spese e a cura del fornitore e le merci viagge- ranno “franco destino”. In conclusione, l'opponente ha chiesto revocare il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, accertare che nulla sarebbe dovuto a in via subordinata, Controparte_1 nell' ipotesi in cui fosse ritenuto provato il credito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a , e, per l'effetto, condannare Parte_1 unicamente la al pagamento dell'importo di euro 5.380,22, oltre Controparte_2 le spese. La nel costituirsi ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta Controparte_1 da controparte e ha dedotto che il credito vantato sarebbe pienamente fondato, in quanto provato sia dalle fatture, nonché dalle scritture contabili e dalle bolle di accompagnamento sottoscritte dalle parti contraenti allegate nel giudizio monito- rio: documentazione che non sarebbe stata disconosciuta da parte opponente, la quale, al contrario, non avrebbe anzi provveduto a fornire la prova di circostanze impeditive, modificative e/o estintive del credito. Quest'ultima, infatti, si sarebbe
2 solo limitata a dedurre genericamente il proprio difetto di legittimazione, asserendo di non aver stipulato alcun contratto di trasporto con la senza Controparte_2 provare l'insussistenza della responsabilità solidale. Di conseguenza sarebbe riconosciuta al vettore l'azione diretta per il pagamento del corrispettivo “nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto” (tra cui vi sarebbe anche la , a detta dell'opposta parte della filiera di trasporto), così Parte_1 come emergerebbe dai documenti di trasporto sottoscritti da quest'ultima. In tal caso, sarebbe incontestato che le cose trasportate siano pervenute all'odierna opponente, che le avrebbe ritirate. Per tale ragione, dunque, essa sarebbe obbligata a corrispondere il compenso di trasporto al vettore, a prescindere dalla sussistenza o meno di un contratto di trasporto;
circostanza irrilevante ai fini della responsabi- lità solidale prescritta dal citato disposto normativo. In conclusione, ha chiesto rigettarsi l'opposizione, oltre le spese, con attribuzione. La non si è costituita in giudizio, rimanendo, pertanto, contu- Controparte_2 mace.
2. Nel merito, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanzia- li, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
3 2.1. La fattispecie in esame risulta sussumibile all'alveo del contratto di trasporto, avendo avuto pacificamente ad oggetto un servizio di autotrasporto di generi alimentari. Difatti, secondo quanto è emerso nel corso del giudizio, alcun dubbio sussiste in merito all'instaurazione di un rapporto contrattuale tra Controparte_3
(fornitrice) e (vettore), nei confronti dell'opponente Controparte_1 [...]
(acquirente). Parte_1
In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta ha Controparte_1 esplicitamente affermato di aver svolto diversi servizi di autotrasporto di generi alimentari (ortaggi), in conto terzi, quale sub vettore, su incarico e per conto del vettore contrattuale circostanze mai smentite dall'opposta, la Controparte_2 sola costituitasi in giudizio. Orbene, in merito alla valutazione circa la fondatezza della pretesa creditoria, va osservato che il credito di cui è lite trae la sua origine da diverse fatture (oggetto di decreto ingiuntivo) riguardanti, appunto, l'acquisto, da parte dell'opponente di diversi beni di consumo.
2.2. L'orientamento prevalente, nell'ambito del contratto di trasporto, tende a considerare il rapporto tra il committente (vettore contrattuale) e il sub-vettore (cd. vettore finale) un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., dove il soggetto terzo è rappresentato dal destinatario della prestazione (ovvero il destinatario del servizio di autotrasporto). Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo.” (cfr. Cass.Civ. n. 11744/2018). Invero, l'art. 1689, comma 2 c.c. afferma che: “il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto”. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che il “trasporto di cose, quando il destinata- rio è persona diversa dal mittente, è un contratto tra mittente e vettore, parti in senso tecnico del contratto, a favore del terzo destinatario. Ma, a differenza del contratto a favore di terzo nel quale i diritti del terzo nascono, ex art. 1411 c.c., quando questi, a partire dal momento della stipulazione del contratto, dichiara di volerne profittare, nel caso di contratto tra mittente e vettore a favore del destinatario, i diritti e gli
4 obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, scaduto il termine in cui le cose sarebbe- ro dovute arrivare (art. 1689 c.c.). Sino a quel momento, il contratto è efficace nei confronti del mittente/stipulante e a questo fanno capo i diritti nei confronti del vettore/promittente. Dopo quel momento sorgono diritti e doveri reciproci tra vettore e destinatario (art. 1689 c.c., comma 2). Il vettore può esigere i crediti dal destinatario al momento della riconsegna e, in primo luogo…, i crediti per il rimborso delle spese e il pagamento del corrispettivo del trasporto. Se il vettore esegue la consegna senza pretendere dal destinatario il pagamento di quanto dovuto per il trasporto, incorre nella perdita dell'azione verso il mittente, salva l'azione verso il destinatario (art. 1692 c.c.)” (Cass. 20/08/2013, n. 19225). La normativa codicistica e la richiamata giurisprudenza di legittimità vanno, poi, raccordate con quanto previsto dall'art. 7 ter del D.lgs. n. 286/2005, in base al quale “Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la presta- zione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il traspor- to, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”. Il vettore di cui all'art. 2 comma 1 lettera b del medesimo testo normativo viene definito come “l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce”. Al comma 1, lettera c del citato articolo si rinviene la definizione di committente che coincide con “l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e
5 svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto”.
2.3. Applicando i richiamati principi normativi e giurisprudenziali al caso di specie, l'opposizione si valuta infondata e va rigettata. Si ritengono dimostrati i fatti costitutivi della pretesa rappresentati dalla esistenza, l'oggetto e l'esecuzione dell'incarico ricevuto dal vettore finale da parte del vettore contrattuale, concernente le prestazioni di trasporto commissionate al secondo da parte del committente nei confronti del quale si propone la domanda. Nessun dubbio sorge, infatti, circa la effettiva esecuzione della prestazione di trasporto e consegna della merce ad opera dell'opposta (sub vettore) in favore della
, per come documentato dall'apposizione della firma e del Parte_1 timbro di questa sui DDT (in atti): circostanza che, incontrovertibilmente, integra la dichiarazione, da parte del terzo, di voler profittare della stipulazione del contratto di sub vezione intercorso tra la e Controparte_2 Controparte_4
quantunque sia indubbio, altresì, che nella specie la
[...] Parte_1
(acquirente-destinatario) e la (fornitore/vettore contrattuale) Controparte_2 abbiano stipulato un Accordo Quadro datato 1.1.2019 (presente in atti), in virtù del quale le parti hanno previsto una disciplina contrattuale alla quale “si confor- meranno nella definizione e compilazione dei singoli contratti di fornitura e/o degli ordini e/o dei documenti di trasporto o di consegna o fatture (ciascuno dei quali lo richiamerà espressamente” (art. 2.1.) e che al successivo art. 5 rubricato “consegna e ritiro”, si legga che “salvo diverso espresso accordo risultante dai documenti di cui alla precedente clausola 2.1. il trasporto dovrà essere effettuato a spese e a cura del fornitore (ovvero la e le merci viaggeranno “franco destino””, il Controparte_2 tribunale non ritiene tale previsione contrattuale né opponibile al sub vettore (che non ha sottoscritto lo stesso), né dotata di portata derogatoria della generale disciplina prescritta dall'art. 7 ter del D.lgs. n. 286/2005. Tale norma, invero, come già posto in luce, espressamente esclude “qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore” evidentemen- te stipulati non da singoli soggetti privati, bensì dalle rispettive organizzazioni associative di categoria (di vettori e di utenti dei servizi di trasporto). Del resto, la finalità dell'art. 7 ter è essenzialmente quella di fornire un particolare strumento di tutela al sub vettore, sottraendolo al rischio dell'insolvenza del primo vettore (e suo interlocutore negoziale). Secondo questa prospettiva, è stato quindi predisposto un regime di solidarietà tra committente e (primo) vettore nei confronti del sub-vettore, il quale consente a quest'ultimo di agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto, con un'azione autonoma che, pertanto, va ad incidere sul patrimonio di un soggetto
6 diverso (committente) da quello con il quale lo stesso ha concluso il contratto di trasporto. La questione riguarda il tema della portata della responsabilità diretta del cliente (acquirente) verso il sub vettore, qualora il vettore, incaricato dapprima dal cliente di svolgere la sua prestazione abbia a sua volta affidato la consegna della merce ad un sub vettore, non provvedendo al pagamento delle sue spettanze. Nella fattispecie, l'opposta ha sostenuto non potersi applicare la citata norma nei propri confronti in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale intercor- so, pacificamente, tra altri soggetti (vettore contrattuale e vettore finale o sub vettore) in quanto sarebbe carente la sua legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento. La doglianza non merita pregio. Difatti, l'azione delineata dall'art. 7 ter, proprio in ragione della sua finalità - essendo stata dettata dall'esigenza di protezione del sub vettore, non legato direttamente (e contrattualmente) al committente - non ha natura contrattuale, con la conseguenza che le contestazioni al riguardo sollevate dalla parte opponente
- relative alla mancanza di un rapporto negoziale con la parte creditrice e, quindi, al suo difetto di legittimazione - non colgono nel segno. Ne deriva che, sebbene esaminando i DDL prodotti in atti, sugli stessi chiaramente si legga la dicitura “porto franco”, che indica la tipologia di spedizione in cui è il venditore ad essere responsabile del pagamento dei costi di spedizione fino al momento in cui la merce arriva a destinazione, sicché l'onere di pagamento delle spese di trasporto ricade indiscutibilmente in capo al fornitore/vettore contrattuale nondimeno, applicando l'art. 7 ter del D.lgs. n. 286/2005, tale Controparte_2 obbligo ricade solidalmente anche in capo alla committente, odierna opponente,
la quale non può, quindi, sottrarsi al pagamento del dovuto in Parte_1 favore dell'opposta Controparte_1
Per le ragioni esposte l'opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione deli parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i parametri minimi e i medi, tenuto conto del valore effettivo della controversia (determinato in applicazione del criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 D.M. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022) - discostandosi per tale ragione dalla nota spese in atti parametrata su un valore eccessivo rispetto al valore reale pari ad euro 5.380,22 -, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in
7 dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 600,00; fase introduttiva, euro 500,00; fase istruttoria: euro 900,00; fase decisoria, euro 1.500,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Ferdinando Grammegna dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 459/2023 emesso il 9.3.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata;
B. condanna la e la in persona dei Parte_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido, al pagamento in favore di
[...]
delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00, per com- Controparte_5 penso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Ferdinando Grammegna dichiaratosi anti- statario. Torre Annunziata, così deciso il 21 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
8
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avvocato Marco Martorana del Foro di Lucca, elettivamente domiciliata in Sorrento (NA), al viale Nizza, n. 62, presso lo studio dell'avvocato Antonino Maresca
OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Gragnano, Via San Sebastiano, N.3, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Grammegna, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in Controparte_2 giudizio
OPPOSTA CONTUMACE
********** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6.2.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ripor- tandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 13.4.2023, , ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 459/2023 del 9.3.2023, notificato in data 9.3.2023, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, nei propri confronti (nonché in solido con la , per la somma di euro Controparte_2
5.380,22, oltre interessi moratori e spese. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da che assumeva di Controparte_1 essere creditrice della complessiva somma di euro 5.380,22 per come risultava
1 dalle fatture indicate nel decreto ingiuntivo e dai rispettivi DDT, inerente allo svolgimento del servizio di autotrasporto di generi alimentari (ortaggi), in conto terzi, quale subvettore, su incarico e per conto del vettore contrattuale CP_3
per la committente
[...] Parte_1
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha eccepito, in primo luogo, che parte opposta non avrebbe fornito la prova né dell'effettivo ammontare della pretesa creditoria, né della legittimazione passiva in capo all'opponente, né dei presupposti di fatto e di diritto per considerare sussistente, in capo ad essa, una responsabilità solidale (insieme alla , in virtù dell'art. 7 ter D.lgs. 286 del 2005, Controparte_2 che verrebbe a riconoscere al vettore l'azione diretta per il pagamento dei servizi resi nei confronti del committente ( ). In particolare, l'opponente Parte_1 ha precisato che essa non potrebbe essere considerata come committente del contratto di trasporto, in quanto non rientrerebbe, ex art.2 del D.lgs. 286 del 2005, tra i soggetti qualificabili come committenti. Infatti, l'opponente non avrebbe mai stipulato alcun contratto di trasporto, né avrebbe mai conferito mandato alla per concluderlo in suo nome. Essa si sarebbe solo limitata ad Controparte_2 acquistare da quest'ultima merci e prodotti alimentari (così come emerge dalle fatture emesse nei propri confronti), senza alcun riferimento al corrispettivo per il trasporto della merce. L'estraneità della dai contratti di trasporto stipulati dalla Parte_1 sarebbe confermata dall'accordo quadro stipulato tra le predette Controparte_2 parti, il quale, all'art. 5 denominato “Consegna e Ritiro”, stabiliva che “salvo diverso accordo risultante dai documenti di cui alla precedente clausola n. 2.1., il trasporto dovrà essere effettuato a spese e a cura del fornitore e le merci viagge- ranno “franco destino”. In conclusione, l'opponente ha chiesto revocare il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, accertare che nulla sarebbe dovuto a in via subordinata, Controparte_1 nell' ipotesi in cui fosse ritenuto provato il credito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a , e, per l'effetto, condannare Parte_1 unicamente la al pagamento dell'importo di euro 5.380,22, oltre Controparte_2 le spese. La nel costituirsi ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta Controparte_1 da controparte e ha dedotto che il credito vantato sarebbe pienamente fondato, in quanto provato sia dalle fatture, nonché dalle scritture contabili e dalle bolle di accompagnamento sottoscritte dalle parti contraenti allegate nel giudizio monito- rio: documentazione che non sarebbe stata disconosciuta da parte opponente, la quale, al contrario, non avrebbe anzi provveduto a fornire la prova di circostanze impeditive, modificative e/o estintive del credito. Quest'ultima, infatti, si sarebbe
2 solo limitata a dedurre genericamente il proprio difetto di legittimazione, asserendo di non aver stipulato alcun contratto di trasporto con la senza Controparte_2 provare l'insussistenza della responsabilità solidale. Di conseguenza sarebbe riconosciuta al vettore l'azione diretta per il pagamento del corrispettivo “nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto” (tra cui vi sarebbe anche la , a detta dell'opposta parte della filiera di trasporto), così Parte_1 come emergerebbe dai documenti di trasporto sottoscritti da quest'ultima. In tal caso, sarebbe incontestato che le cose trasportate siano pervenute all'odierna opponente, che le avrebbe ritirate. Per tale ragione, dunque, essa sarebbe obbligata a corrispondere il compenso di trasporto al vettore, a prescindere dalla sussistenza o meno di un contratto di trasporto;
circostanza irrilevante ai fini della responsabi- lità solidale prescritta dal citato disposto normativo. In conclusione, ha chiesto rigettarsi l'opposizione, oltre le spese, con attribuzione. La non si è costituita in giudizio, rimanendo, pertanto, contu- Controparte_2 mace.
2. Nel merito, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanzia- li, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
3 2.1. La fattispecie in esame risulta sussumibile all'alveo del contratto di trasporto, avendo avuto pacificamente ad oggetto un servizio di autotrasporto di generi alimentari. Difatti, secondo quanto è emerso nel corso del giudizio, alcun dubbio sussiste in merito all'instaurazione di un rapporto contrattuale tra Controparte_3
(fornitrice) e (vettore), nei confronti dell'opponente Controparte_1 [...]
(acquirente). Parte_1
In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta ha Controparte_1 esplicitamente affermato di aver svolto diversi servizi di autotrasporto di generi alimentari (ortaggi), in conto terzi, quale sub vettore, su incarico e per conto del vettore contrattuale circostanze mai smentite dall'opposta, la Controparte_2 sola costituitasi in giudizio. Orbene, in merito alla valutazione circa la fondatezza della pretesa creditoria, va osservato che il credito di cui è lite trae la sua origine da diverse fatture (oggetto di decreto ingiuntivo) riguardanti, appunto, l'acquisto, da parte dell'opponente di diversi beni di consumo.
2.2. L'orientamento prevalente, nell'ambito del contratto di trasporto, tende a considerare il rapporto tra il committente (vettore contrattuale) e il sub-vettore (cd. vettore finale) un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., dove il soggetto terzo è rappresentato dal destinatario della prestazione (ovvero il destinatario del servizio di autotrasporto). Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo.” (cfr. Cass.Civ. n. 11744/2018). Invero, l'art. 1689, comma 2 c.c. afferma che: “il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto”. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che il “trasporto di cose, quando il destinata- rio è persona diversa dal mittente, è un contratto tra mittente e vettore, parti in senso tecnico del contratto, a favore del terzo destinatario. Ma, a differenza del contratto a favore di terzo nel quale i diritti del terzo nascono, ex art. 1411 c.c., quando questi, a partire dal momento della stipulazione del contratto, dichiara di volerne profittare, nel caso di contratto tra mittente e vettore a favore del destinatario, i diritti e gli
4 obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, scaduto il termine in cui le cose sarebbe- ro dovute arrivare (art. 1689 c.c.). Sino a quel momento, il contratto è efficace nei confronti del mittente/stipulante e a questo fanno capo i diritti nei confronti del vettore/promittente. Dopo quel momento sorgono diritti e doveri reciproci tra vettore e destinatario (art. 1689 c.c., comma 2). Il vettore può esigere i crediti dal destinatario al momento della riconsegna e, in primo luogo…, i crediti per il rimborso delle spese e il pagamento del corrispettivo del trasporto. Se il vettore esegue la consegna senza pretendere dal destinatario il pagamento di quanto dovuto per il trasporto, incorre nella perdita dell'azione verso il mittente, salva l'azione verso il destinatario (art. 1692 c.c.)” (Cass. 20/08/2013, n. 19225). La normativa codicistica e la richiamata giurisprudenza di legittimità vanno, poi, raccordate con quanto previsto dall'art. 7 ter del D.lgs. n. 286/2005, in base al quale “Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la presta- zione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il traspor- to, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”. Il vettore di cui all'art. 2 comma 1 lettera b del medesimo testo normativo viene definito come “l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce”. Al comma 1, lettera c del citato articolo si rinviene la definizione di committente che coincide con “l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e
5 svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto”.
2.3. Applicando i richiamati principi normativi e giurisprudenziali al caso di specie, l'opposizione si valuta infondata e va rigettata. Si ritengono dimostrati i fatti costitutivi della pretesa rappresentati dalla esistenza, l'oggetto e l'esecuzione dell'incarico ricevuto dal vettore finale da parte del vettore contrattuale, concernente le prestazioni di trasporto commissionate al secondo da parte del committente nei confronti del quale si propone la domanda. Nessun dubbio sorge, infatti, circa la effettiva esecuzione della prestazione di trasporto e consegna della merce ad opera dell'opposta (sub vettore) in favore della
, per come documentato dall'apposizione della firma e del Parte_1 timbro di questa sui DDT (in atti): circostanza che, incontrovertibilmente, integra la dichiarazione, da parte del terzo, di voler profittare della stipulazione del contratto di sub vezione intercorso tra la e Controparte_2 Controparte_4
quantunque sia indubbio, altresì, che nella specie la
[...] Parte_1
(acquirente-destinatario) e la (fornitore/vettore contrattuale) Controparte_2 abbiano stipulato un Accordo Quadro datato 1.1.2019 (presente in atti), in virtù del quale le parti hanno previsto una disciplina contrattuale alla quale “si confor- meranno nella definizione e compilazione dei singoli contratti di fornitura e/o degli ordini e/o dei documenti di trasporto o di consegna o fatture (ciascuno dei quali lo richiamerà espressamente” (art. 2.1.) e che al successivo art. 5 rubricato “consegna e ritiro”, si legga che “salvo diverso espresso accordo risultante dai documenti di cui alla precedente clausola 2.1. il trasporto dovrà essere effettuato a spese e a cura del fornitore (ovvero la e le merci viaggeranno “franco destino””, il Controparte_2 tribunale non ritiene tale previsione contrattuale né opponibile al sub vettore (che non ha sottoscritto lo stesso), né dotata di portata derogatoria della generale disciplina prescritta dall'art. 7 ter del D.lgs. n. 286/2005. Tale norma, invero, come già posto in luce, espressamente esclude “qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore” evidentemen- te stipulati non da singoli soggetti privati, bensì dalle rispettive organizzazioni associative di categoria (di vettori e di utenti dei servizi di trasporto). Del resto, la finalità dell'art. 7 ter è essenzialmente quella di fornire un particolare strumento di tutela al sub vettore, sottraendolo al rischio dell'insolvenza del primo vettore (e suo interlocutore negoziale). Secondo questa prospettiva, è stato quindi predisposto un regime di solidarietà tra committente e (primo) vettore nei confronti del sub-vettore, il quale consente a quest'ultimo di agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto, con un'azione autonoma che, pertanto, va ad incidere sul patrimonio di un soggetto
6 diverso (committente) da quello con il quale lo stesso ha concluso il contratto di trasporto. La questione riguarda il tema della portata della responsabilità diretta del cliente (acquirente) verso il sub vettore, qualora il vettore, incaricato dapprima dal cliente di svolgere la sua prestazione abbia a sua volta affidato la consegna della merce ad un sub vettore, non provvedendo al pagamento delle sue spettanze. Nella fattispecie, l'opposta ha sostenuto non potersi applicare la citata norma nei propri confronti in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale intercor- so, pacificamente, tra altri soggetti (vettore contrattuale e vettore finale o sub vettore) in quanto sarebbe carente la sua legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento. La doglianza non merita pregio. Difatti, l'azione delineata dall'art. 7 ter, proprio in ragione della sua finalità - essendo stata dettata dall'esigenza di protezione del sub vettore, non legato direttamente (e contrattualmente) al committente - non ha natura contrattuale, con la conseguenza che le contestazioni al riguardo sollevate dalla parte opponente
- relative alla mancanza di un rapporto negoziale con la parte creditrice e, quindi, al suo difetto di legittimazione - non colgono nel segno. Ne deriva che, sebbene esaminando i DDL prodotti in atti, sugli stessi chiaramente si legga la dicitura “porto franco”, che indica la tipologia di spedizione in cui è il venditore ad essere responsabile del pagamento dei costi di spedizione fino al momento in cui la merce arriva a destinazione, sicché l'onere di pagamento delle spese di trasporto ricade indiscutibilmente in capo al fornitore/vettore contrattuale nondimeno, applicando l'art. 7 ter del D.lgs. n. 286/2005, tale Controparte_2 obbligo ricade solidalmente anche in capo alla committente, odierna opponente,
la quale non può, quindi, sottrarsi al pagamento del dovuto in Parte_1 favore dell'opposta Controparte_1
Per le ragioni esposte l'opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione deli parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i parametri minimi e i medi, tenuto conto del valore effettivo della controversia (determinato in applicazione del criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 D.M. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022) - discostandosi per tale ragione dalla nota spese in atti parametrata su un valore eccessivo rispetto al valore reale pari ad euro 5.380,22 -, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in
7 dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 600,00; fase introduttiva, euro 500,00; fase istruttoria: euro 900,00; fase decisoria, euro 1.500,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Ferdinando Grammegna dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 459/2023 emesso il 9.3.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata;
B. condanna la e la in persona dei Parte_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido, al pagamento in favore di
[...]
delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00, per com- Controparte_5 penso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Ferdinando Grammegna dichiaratosi anti- statario. Torre Annunziata, così deciso il 21 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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