CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 152/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 152/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 26.4.2024 e iscritto a ruolo il 6.5.2024, da con sede in Napoli alla via dei Mille, 16, in persona Parte_1 dell'Amministratore legale rapp.te p.t., sig.ra , nata a [...] il Parte_2
15/3/1955, rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello e su foglio separato, dagli avv.ti Catello Miranda e Maria Di Foggia, con i quali è elettivamente domiciliata in Lettere (NA) alla via n. Depugliano, 14;
- appellante -
contro
, in persona del Sindaco in carica pro tempore Controparte_1 CP_2 di seguito anche solo il , con sede in Martignacco (UD) alla via della Libertà CP_1
n. 1, rappresentato e difeso, giusta determina comunale n. 246 del 5 giugno 2024, dagli avvocati Gianni Zgagliardich del Foro di Trieste, Francesco Quaranta del Foro di
Trieste e dall'avvocato Alberto Lodolo del Foro di Udine, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del primo predetto difensore , giusta Email_1 procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
-appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n.7/2024 dd. 8.1.2024, pubblicata l'8.1.2024, notificata il 26.3.2024, nella causa n. 3212/2021 R.G.
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante, come in note scritte depositate il 18.1.2025:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dello spiegato gravame annullare e/o riformare la sentenza gravata e, per l'effetto
- Accertare e dichiarare, in relazione agli accadimenti ed alle circostanze denunciate nonché in ragione delle riserve iscritte in contabilità dall'istante Impresa appaltatrice, la sussistenza di gravi e reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali a causa di difetti ed omissioni negli atti di predisposizione dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato inter partes nonché agli obblighi di cooperazione imposti alla Stazione
Appaltante convenuta con conseguente declaratoria della risoluzione contrattuale in danno di essa Stazione appaltante;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che sussisteva il diritto dell'impresa ad una rinegoziazione del contratto di appalto, con ridefinizione del relativo programma negoziale per misura delle prestazioni, tempi dell'adempimento, le garanzie, clausole penali e tutto quanto occorrente al riequilibro delle reciproche prestazioni ovvero, in subordine, ferme ed impregiudicate le richieste indennitarie, la sussistenza degli estremi per la declaratoria di risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità ex art. 1466 c.c., II° comma;
- Accertare e dichiarare, in conseguenza del riconoscimento della fondatezza ed in accoglimento delle riserve avanzate dall'Impresa appaltatrice nel corso del rapporto, il diritto dell'impresa alla liquidazione delle somme rivendicate con le riserve iscritte in contabilità e come in premessa determinate;
- Riformare, in ogni caso, la sentenza gravata nella parte in cui, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale del appellato, condanna l'appellante al CP_1 pagamento di somme a titolo di penali, risultando i lavori sospesi per ordine della S.A.;
- in via subordinata, e nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, riformare la sentenza gravata nella parte in cui dichiara la cessata materia del contendere in ordine alle riserve n. 3 e 4 e, pertanto, dichiarare dovute all'impresa gli importi riconosciuti, con conseguente compensazione con gli importi eventualmente riconosciuti al a titolo di penali;
CP_1
Vinte spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Per parte appellata, come in note scritte depositate il 17.1.2025:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, a conferma integrale dell'impugnata sentenza, rigettare il proposto appello perché inammissibile, improponibile e comunque integralmente infondato, con vittoria di spese di lite in misura massima anche per il secondo grado di giudizio.
FATTI DI CAUSA
pag. 2/29 Premesse documentali Parte
1.1. In data 9.7.2020 (di seguito anche solo ha sottoscritto Parte_1 un contratto di appalto con il Comune di per lavori di adeguamento CP_1 sismico della palestra del centro scolastico di Martignacco (UD).
1.2. In data 27.7.2020 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori, con termine contrattuale di 360 giorni (scadenza contrattuale prevista per il 21.7.2021).
1.3. Il 16.12.2020 è stato emesso, senza riserve, il primo SAL, riferito a lavorazioni fino al 10.12.2020.
1.4. Il 2.2.2021 il DL ha contestato all'impresa un ritardo nei lavori e chiedeva un nuovo cronoprogramma.
1.5. Il 15.2.2021 CLP ha riscontrato la richiesta del DL con lettera (doc.8 fascicolo di primo grado del che riconosceva i ritardi e ne attribuiva la causa a “andamento CP_1 meteorologico sfavorevole” prospettando uno slittamento di 50 giorni del termine finale
– slittamento non approvato dal DL. Parte
1.6. Il 19.2.2021 ha comunicato che sette operai su otto erano risultati positivi al
OV -19 (doc.9 – produzione di primo grado del . CP_1
1.7. Il 7.6.2021 CLP ha iscritto sette riserve in calce al 2° SAL, relativo ai lavori fino al
4.6.2021, e il 24.6.2021 ha notificato al un atto di diffida ad Controparte_1 adottare misure necessarie ai lavori e per ricondurre ad equità il rapporto contrattuale, principalmente a seguito di conseguenze della pandemia da Covid-19, oltre che di asserite carenze ed errori progettuali.
1.8. In data 22.6.2021, la Direzione Lavori ha trasmesso all'appaltatore una perizia di variante con solo parziale accoglimento delle richieste dell'impresa, limitatamente ai maggiori oneri di sicurezza per l'emergenza Covid-19, per un importo di € 27.800,00.
1.9. Con verbale del 21.7.2021 la DL ha riconosciuto una sospensione di 76 giorni per avversità atmosferiche, distribuite in un periodo dall'1.8.2020 al 21.7.2021 (doc.20 Parte della produzione di primo grado di con nuova scadenza contrattuale al 5.10.2021. Parte
1.10. Il 22.7.2021 ha comunicato la sospensione dei lavori a far data dal 31.7.2021. Parte
1.11. l'11.8.2021 ha proposto un nuovo cronoprogramma con termine lavori al
27.5.2022 (doc.18 della produzione di primo grado del non accettato dalla CP_1 stazione appaltante.
Il procedimento di primo grado
Parte
2.1. Con atto di citazione notificato il 20.9.2021 ha convenuto in giudizio, avanti al
Tribunale di Udine, il : Controparte_1
- per ottenere il pagamento degli importi richiesti con le riserve appostate al 2° SAL;
- per vedersi riconosciuto il diritto alla proroga del termine di ultimazione dei lavori;
pag. 3/29 - per sentir accertare l'inadempimento della stazione appaltante rispetto agli obblighi contrattuali e di legge e vedersi risarcire i danni conseguenti a tali inadempimenti;
- nonché per sentir accertare il suo diritto ad una rinegoziazione delle condizioni contrattuali o, in difetto, la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
2.2. A fondamento delle domande formulate, l'attrice ha sostenuto, in sintesi:
- che l'esecuzione del contratto era stata condizionata dal sopravvenire della pandemia da Covid-19, che aveva determinato un imprevisto aumento di vari costi;
- che vi erano stati anche numerosi errori progettuali che avevano reso dubbia la stessa
“cantierabilità” dell'opera;
- che i maggiori oneri sostenuti avevano formato oggetto delle sette riserve apposte al secondo SAL.
3. Resistendo in giudizio, il ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1 attoree e, in via riconvenzionale, la condanna dell'appaltatrice:
- a restituire le anticipazioni versatele, nella parte eccedente il valore delle opere realizzate fino alla sospensione dei lavori, ammontanti a € 304.167,51;
- al pagamento delle penali per il ritardo accumulato, quantificate in €.148.392,54;
- al rimborso dei maggiori oneri da sostenere per il completamento dell'opera, pari a
€.580.242,30;
- e al risarcimento di ulteriori danni, equitativamente valutati in €.100.000,00.
La sentenza di primo grado
4. La causa è stata istruita, oltre che con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'assunzione di quattro testimoni e a mezzo di due C.T.U., affidate all'ing.
. Persona_1
5. Nel corso del procedimento, con determina dd. 1.8.2022, il Controparte_1 ha disposto la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'impresa. E' quindi sorto un ulteriore contenzioso civile tra le parti, avanti al Tribunale di Udine, sulla legittimità della risoluzione contrattuale e il risarcimento dei danni o l'indennizzo per ingiustificato arricchimento, nell'ambito del quale, il si è costituito Controparte_1 proponendo ulteriori domande riconvenzionali. Detto contenzioso è stato successivamente definito con sentenza n 380/2024, attualmente impugnata avanti a questa Corte.
6. Con sentenza n.7/2024, pubblicata l'8.1.2024, il Tribunale di Udine ha definito in primo grado il presente procedimento, così statuendo: Parte
- ha dichiarato non ammissibili le conclusioni come modificate da in sede di comparsa conclusionale;
pag. 4/29 - ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle riserve n.3 e n.4 (“mancata contabilizzazione costi della sicurezza per OV-19” e “adeguamento costi materie prime facciata”), essendo state accolte le richieste di CLP dalla stazione appaltante;
- ha riconosciuto fondate le riserve di CLP n.2 (mancata stima dei costi relativi all'uso dei ponteggi, rientranti tra gli oneri di sicurezza che non sono suscettibili di ribasso d'asta), e n.7 (danni conseguenti a minore produttività determinata dai rallentamenti imposti dalla emergenza sanitaria e dalle misure adottate per contrastarla e oneri vari sostenuti in dipendenza di tale rallentamento: costi della manodopera rimasta inutilizzata, mancato utilizzo dei mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere, costi fissi di cantiere, costi di prolungamento delle assicurazioni e delle fideiussioni e per le spese generali, nonché il danno da perdita delle chance di acquisire ulteriori commesse), accertando che il di conseguenza, era debitore, verso Controparte_1
l'impresa, di ulteriori €.31.243,69; Parte
- ha accolto una domanda riconvenzionale del accertando che era CP_1 debitrice, nei confronti della stazione appaltante, di €.152.982,461, a titolo di penale contrattuale da ritardo;
Parte
- ha rigettato tutte le ulteriori domande sia di sia del;
Controparte_1 Parte
- ha compensato parzialmente i reciproci crediti, condannando a pagare l'importo capitale di €.121.738,77 al , oltre interessi legali dal 2.2.2022 al Controparte_1 saldo;
Parte
- ha compensato per ½ le spese di lite, condannando, per il resto, Parte
- ha posto le spese di CTU per 3/4 a carico di e, per il resto, del
[...]
. CP_1
L'atto di appello di Parte_1 Parte
7. Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.4.2024, ha impugnato la suindicata sentenza del Tribunale di Udine formulando, in sintesi le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante, per violazione di obblighi contrattuali (riserve e carenze progettuali) e di cooperazione;
2) accertare e dichiarare che sussisteva il diritto dell'impresa ad una rinegoziazione del contratto di appalto, per riequilibrare le prestazioni delle parti (misura delle prestazioni, 1 L'importo è determinato nella misura massima consentita dal contratto (art.6 del contratto e art.17 del capitolato speciale), essendo calcolabile in misura dello 0,5 per mille dell'importo contrattuale al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva, al giorno, con il tetto del 10% dell'importo contrattuale. Lo 0,5 per mille giornaliero sarebbe pari ad €.764,91, e il 10% del contratto risulterebbe di €. 152.982,46. pag. 5/29 tempi dell'adempimento, garanzie, clausole penali) ovvero, in subordine, la sussistenza degli estremi per la declaratoria di risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità ex art. 1466 c.c., II° comma;
3) accertare e dichiarare, in conseguenza del riconoscimento della fondatezza ed in accoglimento delle riserve, il diritto dell'impresa alla liquidazione delle somme di denaro ivi rivendicate;
4) rigettare la domanda di controparte di condanna al pagamento della penale per il ritardo;
5) in via subordinata, revocata la declaratoria di cessata materia del contendere, in ordine alle riserve n. 3 e 4, dichiarare dovuti all'impresa, per intero, i maggiori importi richiesti a tale titolo, con conseguente compensazione con gli importi eventualmente riconosciuti al a titolo di penali. CP_1
8. Con il primo motivo di appello l'attrice ha contestato la motivazione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità ex artt. 1467 e 1664 II° co. c..c.
Secondo l'appellante il Tribunale di Udine avrebbe erroneamente escluso tale fattispecie, in quanto:
- l'epidemia da Covid-19, integrando, al tempo stesso, una causa di forza maggiore giustificatrice di eventuali inadempimenti contrattuali e un evento naturale, sarebbe sussumibile nella fattispecie invocata (art.1664 co.2 c.p.c.);
- l'aumento dei costi delle materie prime e la difficoltà di reperimento delle stesse, a causa della pandemia, erano fatti notori e accertati dai decreti del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili citati in atti processuali;
- al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (9.7.2020), pur essendo già scoppiata la pandemia, non ne erano ancora note tutte le conseguenze sull'economia;
- la stessa amministrazione convenuta ha invocato le conseguenze della pandemia per giustificare il ritardo con il quale ha trattato il successivo procedimento di risoluzione del contratto di appalto;
- per i medesimi motivi (conseguenze negative del Covid) la stazione appaltante aveva riconosciuto (parzialmente) fondate le riserve nn. 3 e 4, e il CTU, in corso di causa, le riserve nn. 2 e 7; Parte
- successivamente all'affidamento dei lavori all'impresa subentrata a il Comune di ha riconosciuto alla nuova appaltatrice, a titolo di adeguamento dei prezzi CP_1 ex DL 50/2022, l'importo di €.210.610,00, solo sui lavori di cui al primo SAL.
Tutto ciò dimostrerebbe, secondo l'appellante, la fondatezza delle richieste di rinegoziazione a suo tempo formulate dall'impresa e, in questa sede, della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
pag. 6/29 Parte
9. Con il secondo motivo di appello, la difesa di ha contestato: il rigetto (parziale) delle riserve iscritte in contabilità, il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale ex art.1453 c.c. per l'inadempimento del all'obbligo di porre in gara un progetto CP_1 cantierabile (errori progettuali) e, infine, per il diniego di rinegoziazione dei termini contrattuali.
9.1. Avrebbe errato il Tribunale nel ritenere ostativa all'accoglimento delle riserve la natura “a corpo” del contratto di appalto tra le parti. Tale natura non escluderebbe in radice la possibilità di revisione dei prezzi. Parte
9.2. In termini generali la difesa di ha censurato l'approccio del CTU, poi fatto proprio dal giudice, laddove ha negato, o dato poca, rilevanza ai difetti progettuali, correggendoli o integrandone le lacune con i contenuti del computo metrico e di altri atti. Al contrario, per espressa previsione di contratto (art.2) e per giurisprudenza (Cass. civ.
7.6.2012 n. 9246) il computo metrico, a differenza dei progetti esecutivi o dei grafici di dettaglio, non farebbe parte del contratto e non potrebbe, quindi, essere invocato per colmare lacune progettuali.
9.3.1. L'appellante ha esaminato, in primo luogo, la riserva n.2 (maggior somma di
€.27.618,19 per maggiori costi per oneri della sicurezza – ponteggi ed affini nella realizzazione del corpo spogliatoi della palestra, per un periodo di 6 mesi):
- il CTU ha riconosciuto la fondatezza della riserva, ma ne ha limitato l'ammontare a soli €.13.021,45, pari al periodo di 60 giorni pertinenti di sospensione dei lavori per maltempo;
- il giudice ha recepito le conclusioni del CTU, sul presupposto che solo una parte del maggior tempo di permanenza dei ponteggi ricadeva nel periodo in cui, secondo il cronoprogramma, avrebbe dovuto realizzarsi il corpo spogliatoi, il resto, quindi, sarebbe dovuto al ritardo accumulato dall'impresa nell'esecuzione dei lavori;
- secondo l'appellante, il maggior termine era, invece, dovuto in quanto: la DL non aveva sollecitato il montaggio dei ponteggi suppletivi fino al 2.2.2021 e, in seguito, aveva accettato il nuovo cronoprogramma di 75 giorni senza sollevare obiezioni;
a ciò andavano aggiunti i 25 giorni di ritardo per i contagi da pandemia (dal 19.2 al
15.3.2021) e i 50 giorni di sospensione per maltempo riconosciuti dalla stazione appaltante.
9.3.2. Con riguardo, poi, alla riserva n.7 (€.142.138,83 a titolo di maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori e per il rallentamento produttivo per effetto dell'emergenza sanitaria epidemiologica), l'appellante ha evidenziato che:
- il CTU aveva riconosciuto come dovuti solo 25 giorni lavorativi (19.2 – 16.3.2021), pari al periodo di assenza dal cantiere delle maestranze per contagio Covid, escluso, invece, l'ulteriore periodo;
pag. 7/29 - l'errore del CTU sarebbe stato di non ritenere provate circostanze integranti fatti notori, quali: le limitazioni agli spostamenti territoriali durante la pandemia e la difficoltà di reperimento delle materie prime;
- il medesimo errore avrebbe commesso il giudice di primo grado;
- i materiali difficili da reperire erano individuati nei decreti ministeriali (del MIMS) per l'emergenza, le cui norme erano state citate in atti dall'odierna appellante e le maggiori spettanze riguarderebbero l'intero periodo tra il primo e il secondo SAL.
9.3.3. Viene poi esaminata la riserva n.5, con la quale l'impresa ha richiesto i maggiori oneri (€.30.000,00) per costi suppletivi per prove sui materiali in sito e per l'uso di mezzi speciali di sollevamento.
Secondo l'appellante avrebbe errato il giudice di primo grado nel ritenere:
- che si trattasse di un'opzione esecutiva dell'impresa, adottata per risparmiare sui costi del trasporto franco cantiere: in realtà era stata una scelta obbligata dall'impossibilità di reperire sul mercato le capriate di dimensioni volute e di trasportarle all'interno del cantiere, e, comunque, condivisa con il DL (il che sarebbe stato confermato dai testi escussi e in particolare dal geom. ); Testimone_1
- che l'onere del trasporto straordinario fosse compreso nei prezzi di contratto, e ha riportato, a tal fine, una specifica voce relativa alla quantità in acciaio per carpenteria tratta dall'analisi dei prezzi (art.M.30.400.1) raffrontandola con la voce relative nell'elenco prezzi di contratto (art.M.30.057).
9.3.4. Con la riserva n.6, parzialmente collegata alla precedente, l'impresa aveva chiesto maggiori oneri (€.55.700,63) per l'andamento anomalo dei lavori e il rallentamento produttivo delle opere di carpenteria metallica nel corpo palestra.
Il CTU ha ritenuto trattarsi di questione legata ad una scelta esecutiva autonoma dell'impresa e il giudice di primo grado ha ritenuto non provato, sul punto, l'accordo con la DL.
Al contrario, secondo l'appellante, vi sarebbe la testimonianza del geom. Tes_1 all'udienza del 14/7/2022, che, interrogato sul capo 23 della memoria ex art.183 VI co.
c.p.c. di parte attrice, aveva dichiarato:
“La lunghezza delle capriate non consentiva il trasporto su un bilico ordinario e il loro trasporto con un trasporto eccezionale era più oneroso della saldatura in loco;
a differenza di quando le saldature vengono fatte in officina, è necessario creare dei paraventi e le saldature vanno fatte alla presenza costante dei certificatori, atteso che le condizioni ambientali possono pregiudicare le saldature. I certificatori hanno poi rilasciato idonee certificazioni, come richiesto dalla Direzione lavori, che ha anche assistito in cantiere a parte delle saldature.”.
pag. 8/29 Nello stesso senso andrebbero anche le dichiarazioni testimoniali del DL ing. Tes_2 secondo il quale aveva riferito:
“Le capriate metalliche di 24 metri sono state trasportate in cantiere in due parti e saldate in cantiere alla presenza dei verificatori dell'ente certificatore IIS;
avrebbero dovuto essere costruite ed assemblate in stabilimento, ma l'impresa ha richiesto di poterle assemblare in cantiere ed è stata autorizzata a determinate condizioni, ovvero che le saldature venissero eseguite da personale qualificato sotto la supervisione di un ente qualificato, come in effetti è avvenuto”.
9.4.1. Venendo ora al tema dei cd. difetti progettuali, va esaminata, anzitutto, la questione relativa alla mancata previsione del ponteggio per il montaggio delle pareti in pannelli sandwich del corpo palestra e degli spogliatoi nel progetto esecutivo.
Secondo il Tribunale, che ha seguito, sul punto, le valutazioni del CTU, si tratterebbe di un tema attinente il piano di sicurezza, e il coordinatore per la sicurezza aveva previsto la possibilità di utilizzo di una piattaforma aerea in alternativa ai ponteggi.
Secondo l'appellante, invece, vi sarebbe una “sottostima” delle dimensioni dei cd. pannelli sandwich, e l'opzione per la piattaforma aerea, poi, presupponeva altri accorgimenti non previsti (pista livellata come piano d'appoggio) comportanti comunque maggiori costi e ore di lavoro.
Ha inoltre lamentato, più in generale, il maggior onere “conseguente alla ridotta valutazione dei ponteggi, necessari sui soli lati esterni, necessari al montaggio dei pannelli di tamponamento (quindi circa mq 1.132,00) e di tutte le altre opere previste in copertura, quali grondaie, pluviali, scossaline, serramenti esterni.” (atto di appello pag.36).
9.4.2. Ulteriore difetto sarebbe la mancata previsione, negli elaborati progettuali, del massetto autolivellante di sottofondo della pavimentazione in gomma nella palestrina al
1° piano.
Il giudice ha ritenuto che la lacuna fosse efficacemente colmata dalla previsione di una specifica lavorazione nel progetto esecutivo, individuata dal CTU nell'elenco prezzi e nel computo metrico.
L'appellante ha obiettato che il Computo metrico non sarebbe utilizzabile come valida integrazione del contratto e dei progetti.
9.4.3. Ulteriore difetto sarebbe la mancata previsione, nel progetto esecutivo, di barriera a vapore nella palazzina spogliatoi.
Il giudice ha ritenuto abbia ovviato, a tale carenza, una specifica descrizione della lavorazione nel progetto esecutivo, rimandando alla CTU.
pag. 9/29 L'appellante ha obiettato l'inidoneità dei richiami tecnici del CTU: l'elaborato tav.
2.2.14 sarebbe generico e non esaustivo e la voce di costo indicata riguarderebbe una lavorazione diversa.
9.4.4. Ulteriore difetto sarebbe la mancata previsione di un parapetto della scala esterna di emergenza.
Il giudice, aderendo ai rilievi del CTU, ha evidenziato che in elaborati strutturali e architettonici (per i primi, tav. n. 2.3.10-01, e per i secondi, tav. n.
2.2.6 e tav. 2.2.19 – particolare d.36), vi sarebbero illustrazioni e dettagli più che sufficienti.
L'appellante, al contrario, riportando in sintesi il contenuto dei tre elaborati citati, ha insistito nel ritenere insufficienti le indicazioni, in quanto:
“- Tav. 2.2.10-particolare d.36: in linea generale la tavola 2.2.10 consiste nell'abaco dei serramenti. Il dettaglio d.36 risulta presente sulla tavola grafica 2.2.19 ove semplicemente viene rappresentato, ma non dimensionato, un profilo metallico relativo all'aggancio della struttura metallica portante della scala al supporto murario del corpo spogliatoi;
- Tav. 2.3.10-01 elaborato strutturale, indica un rettangolo a linea sottile con scritta parapetto”. Non è identificato il tipo di materiale (acciaio, vetro, ecc.), la tipologia dei singoli montanti (se verticali) o traversi (se orizzontali) o grigliato (maglia), oltre ai particolari costruttivi nei punti di ancoraggio tra il parapetto e la scala stessa.”.
9.4.5. Ulteriore difetto sarebbe l'omessa indicazione dei costi dei trasporti eccezionali
(coincidente con la riserva n.5):
- il giudice ha ritenuto che il costo dei trasporti fosse compreso nell'elenco prezzi del contratto;
- l'appellante ha contestato ribadendo le stesse difese di cui alla riserva n.5.
9.4.6. Ulteriore difetto sarebbe l'omessa indicazione del tipo di collegamento tra elementi principali (giunzioni bullonate e/o saldate con tipologia e materiali da utilizzare per le saldature).
Il giudice ha respinto la domanda rammentando che il progetto strutturale delle capriate di copertura, nella sua versione approvata dall'apposita Commissione regionale competente, non prevedeva giunti di costruzione, dei quali, pertanto, non ricorreva alcuna necessità di definizione.
L'appellante non pare abbia sollevato rilievi specifici al riguardo.
9.4.7. Ulteriore difetto sarebbe l'omessa indicazione del sistema di collegamento dei pannelli sandwich di copertura della palestra con la sottostante struttura in ferro.
Il giudice ha ritenuto colmata la carenza con la tavola 2.2.12 del progetto, che contiene un dettaglio che illustra la vite che collega, in corrispondenza del colmo, il pannello sandwich con il sottostante arcareccio. Ha anche aggiunto che la lamentata mancanza di indicazioni di dettaglio (“del diametro della vite, la tipologia (zincata o non), eventuali
pag. 10/29 cappellotti di chiusura, guarnizioni, ecc. ecc.”) non potrebbe incidere sui tempi di realizzazione o di approvvigionamento.
L'appellante ha contestato tale ultima considerazione, senza però aggiungere ulteriori specifiche argomentazioni e limitandosi a ribadirne la significatività se “sommata con le ulteriori carenze denunciate”.
9.4.8. Ulteriore difetto sarebbe relativo a misura e tipologia della rete elettrosaldata e degli infissi.
Sul primo punto il Tribunale ha rilevato che la problematica era stata risolta utilizzando pannelli di spessore leggermente maggiore (5 mm invece di 4 mm) di peso e costo equivalenti. Nulla di specifico ha dedotto, in sede di impugnazione, sul punto,
l'appellante.
Quanto agli infissi, tra il computo metrico e l'abaco, secondo il CTU e l'impresa, ha prevalso la previsione dell'abaco e, per la decisione impugnata, nessun difetto vi sarebbe, trattandosi di contrato a corpo.
9.4.9. Ulteriori difetti, oggetto dei capitoli di prova per testi (da 7 a 12 e 18, 19 e 14) sarebbero stati ritenuti sussistenti, ma non tali da essere definibili errori progettuali o da influire sulla cantierabilità del progetto.
9.5. Su tali ultimi temi l'appellante ha contestato, in termini più generali, la qualificazione di errore progettuale rilevante adottata dal Tribunale.
Richiamato il testo dell'art.10.10 del d.l.vo 50/20162, l'appellante ha ricondotto le problematiche in esame a: “mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti” e a “violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.”.
La cantierabilità del progetto dovrebbe poi intendersi sussistente solo laddove il progetto non necessiti di continui stravolgimenti e non, come ritenuto dal giudice, come mera eseguibilità dell'opera.
9.6. Ha contestato, poi, in termini generali, l'appellante, che potessero rilevare dichiarazioni (a precisazione o chiarimento) rese in sede di gara dalla Stazione appaltante, essendo l'impresa appaltatrice tenuta, nella formulazione della propria offerta, solo agli elaborati progettuali e non al computo metrico o a chiarimenti resi dalla stazione appaltante.
pag. 11/29 Ha lamentato, ancora, che nel considerare tutti i difetti emersi in fase di progettazione, non si sia tenuto conto del maggior tempo che, conseguentemente, è stato necessario impiegare per l'esecuzione dell'opera appaltata.
9.7. Ha contestato, ancora, l'appellante, l'affermazione del giudice di primo grado secondo la quale: “E' in ogni caso assorbente la considerazione che, trattandosi di appalto a corpo, la maggiore onerosità delle modifiche operate rispetto alle previsioni poste alla base delle determinazione del corrispettivo (computo metrico ed elenco prezzi) poteva trovare ristoro solamente alle condizioni previste dall'art. 1664 c.c. Al di fuori di tali condizioni, va ribadito che ogni possibile doglianza dell'appaltatore relativa alla esecuzione del contratto va proposta nelle forme delle riserve apposte alla contabilità dell'appalto, come peraltro la società attrice ha fatto in relazione alle contestazioni di cui si è detto in precedenza.”.
Ha sostenuto l'appellante che presupposto di operatività del principio enunciato in sentenza sarebbe la corretta rappresentazione di tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, proprio ciò che era mancato nel caso di specie.
9.8. Ha infine, sul punto, contestato l'appellante che non fosse giustificata la Parte sospensione dei lavori disposta da Tutte le problematiche fatte oggetto di riserve e le conseguenze della pandemia erano senz'altro tali, per gravità, da integrare il requisito della proporzione tra il pericolo/danno e la reazione, a giustificazione dell'eccezione di inadempimento.
Parte 10. Con il terzo motivo di appello ha contrastato la sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto della domanda di rinegoziazione del contratto per durata e compenso.
Secondo l'appellante il giudice avrebbe errato, anzitutto nel ritenere che non sussista un diritto coercibile alla rinegoziazione del contratto, al di fuori delle specifiche ipotesi di legge.
Ha richiamato, in proposito, citazioni di dottrina e giurisprudenza di merito (Trib.
Roma, sez. VI, 27.8.2020).
Ha anche rammentato che tale diritto troverebbe fonte nei principi generali di buona fede ed equità nell'adempimento dell'obbligazione e di buona fede nell'interpretazione del contratto. Parte 11. Con il quarto motivo di appello ha impugnato la statuizione di condanna al pagamento di penale per il ritardo.
Secondo l'appellante, avendo il risolto il contratto di appalto, sarebbe preclusa CP_1
l'applicazione giudiziaria delle penali in forza della norma di cui all'art.108 d.l.vo
50/2016.
pag. 12/29 In secondo luogo, ha evidenziato che la stazione appaltante aveva sospeso i lavori per
76 giorni, con verbale del DL trasmesso il 10.9.2021, sicchè l'originaria scadenza del
21.7.2021, doveva intendersi protratta al 5.10.2021.
Alla sospensione dei lavori non era mai seguito un ordine di ripresa.
Gli ulteriori atti, infatti, erano stati:
- il 27.1.2022: la contestazione di addebiti da parte del all'impresa; CP_1
- l'11.2.2022: le controdeduzioni dell'impresa,
- l'1.8.2022: la determina di risoluzione del contratto.
Da ultimo, l'appellante ha invocato la norma emergenziale prevista dall'art. 91 DL 18/2020, volta a escludere l'applicazione di penali in casi simili, per motivi legati all'emergenza pandemica da OV - 193.
Parte 12. Con il quinto motivo di appello ha impugnato la declaratoria di cessata materia del contendere relativamente alle riserve nn. 3 e 4.
Ha allegato l'appellante che il pur avendo riconosciuto come dovuti, a detto CP_1 titolo, rispettivamente, gli importi di €. 7.066,31 e di €. 47.965,00, non li aveva erogati, né aveva provato il relativo effettivo pagamento. Tali allegazioni in contestazione erano state esposte dall'appellante in comparsa conclusionale e memoria di replica di primo grado.
Le difese del in grado di appello Controparte_1
13. Con memoria depositata il 26.7.2024 si è costituito il Controparte_1 chiedendo il rigetto integrale dell'appello e non riproponendo domande riconvenzionali.
14. Ha riepilogato l'andamento del rapporto contrattuale, evidenziando, tra l'altro, che già in data 2.2.2021 il DL aveva trasmesso all'impresa una contestazione di ritardi, con sollecito al relativo recupero. Il successivo nuovo cronoprogramma, trasmesso dall'impresa il 15.2.2021, contenente una sospensione dei lavori di 50 giorni, non era stato approvato dal CP_1
pag. 13/29 In data 19.2.2021 l'impresa aveva comunicato la positività al OV -19 di quasi tutte le maestranze, e, un mese dopo, il 15.3.2021, aveva comunicato, dall'indomani, la ripresa dei lavori.
Riferiva, inoltre, che con PEC del 22.7.2021 il RUP, in relazione all'atto stragiudiziale inviato dall'impresa il 24.6.2021, a seguito di abbandono del cantiere, di fatto, dall'1.7.2021, aveva intimato l'immediata ripresa dei lavori.
15. Relativamente al primo motivo d'impugnazione (rigetto della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1664 co.2 c.c.) ha rimarcato che la fattispecie invocata non si attaglia al caso di specie, sia perché riferibile a cause geologiche o similari, sia perché applicabile solamente a sopravvenienze non prevedibili Parte al momento della stipula del contratto. aveva sottoscritto il contratto in data
9.7.2020 5 mesi dopo il manifestarsi della pandemia e 8 mesi dopo l'aggiudicazione, ed aveva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori (27.7.2020) e il primo SAL
(16.12.2020) senza apporre riserve. A ciò provvedendo solo in calce al secondo SAL
(9.6.2021), dopo avere già accumulato un grave ritardo nei lavori.
16. Relativamente al tema della cessata materia del contendere sulle riserve nn. 3 e 4, ha Parte allegato di avere riconosciuto, con determina n.18 del 20.1.2022, a il calcolo della compensazione dei prezzi dei materiali di costruzione ex art.1 septies del DL 73/2021, conv. in legge n.106/20214, disponendone il pagamento in misura di €.47.092,45. Ha richiamato la produzione della relativa fattura (doc.24 della produzione di primo grado)
e ha prodotto ulteriore documento attestante il pagamento (doc.9: quietanza da giornale di cassa con dati del bonifico bancario dd. 22.2.2022). 4 Art.
1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
pag. 14/29 17. Per il resto con indicazioni puntuali che, per economia processuale, non occorre qui riassumere, l'appellato ha contestato gli ulteriori motivi di appello, sostanzialmente aderendo ad argomentazioni e decisioni del giudice di primo grado, con la specificazione che il contratto era stato risolto, ex art.108 co.3 D.L.vo 50/2016, e che controparte, fin dall'1.7.2021, aveva unilateralmente abbandonato il cantiere.
18. Con ordinanza dd. 17.9.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo impugnato, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c.
19. Le parti hanno depositato le prescritte memorie e, all'udienza del 18.3.2025, hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
20. L'appello è prevalentemente infondato, per i motivi di seguito esposti.
21. Preliminarmente all'esame degli specifici motivi, per ordine nell'esposizione, giova Parte evidenziare che il contratto di appalto sottoscritto da è datato 9.7.2020. A tale data, com'è noto, erano già trascorsi oltre 4 mesi dall'esplosione conclamata della pandemia da OV-19, si erano già susseguiti diversi provvedimenti legislativi e amministrativi emergenziali, contenenti sia limitazioni al commercio e alla libertà di movimento delle persone (tra gli altri i D.L. nn.6 e 19 del 2020), sia aiuti alle famiglie e alle attività economiche (DL n. 18 e 34 del 2020). Parte Altrettanto pacifico è il dato costituito dal fatto che dopo avere sottoscritto il contratto di appalto, nulla ha eccepito in occasione del primo SAL di dicembre 2020 e ha sollevato rilievi, dopo il ricevimento di una prima contestazione di ritardi, solamente a poco più di un mese dalla scadenza finale del contratto.
22. Seguendo l'ordine dei motivi di appello, va esaminata la questione del diritto alla rinegoziazione, oggetto del terzo motivo ma presupposta anche dal primo e, in parte, dal secondo motivo. Parte Sostiene che i fatti sopravvenuti, e, principalmente, le restrizioni alla circolazione di persone e merci, come pure gli aumenti del costo delle materie prime, conseguenze della pandemia da OV 19, avrebbero fatto sorgere, a proprio vantaggio, un vero e proprio diritto alla rinegoziazione del contratto, in modo da riequilibrare le prestazioni e ripristinare un corretto sinallagma contrattuale.
Attualmente il diritto alla rinegoziazione è previsto dal nuovo codice degli appalti pubblici (artt. 95 e 120 co.8 del d.l.vo n. 36/2023), ma si tratta di norma non applicabile pag. 15/29 al caso di specie, in base alla disciplina transitoria del testo di legge6, e, non a caso, generalmente descritta, tra i commentatori, come una delle più importanti novità introdotte nell'ordinamento di settore.
In precedenza, la giurisprudenza più autorevole (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19433 del
18/12/2003 (Rv. 569058 - 017) aveva escluso l'esistenza di un tale diritto, e il legislatore era già intervenuto delimitando l'ambito di possibili revisioni dei termini contrattuali, in presenza di requisiti ben precisi, tra i quali che la “necessità di modifica (fosse) determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore” (art.106 del D.L.vo 50/2016).
In ogni caso, al mese di luglio 2020, come anticipato, né le restrizioni alla circolazione né l'andamento anomalo dei mercati di materie prime per l'edilizia, potevano più dirsi eventi imprevedibili.
Ne consegue l'infondatezza della prospettazione di parte appellante sul punto e, per i medesimi motivi, anche della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, e ciò, oltre che per i motivi già indicati dal giudice di primo grado, non efficacemente contrastati dall'appellante, anche per la tranciante circostanza che la PA ebbe a riconoscere, prima della risoluzione del contratto, sia un congruo lasso di tempo di maggior durata dei tempi per le lavorazioni, sia, su disposizione di legge sopravvenuta, integrazioni economiche legate alla pandemia (compensazione dei prezzi per i materiali da costruzione ex art.
1-septies del D.L. 73/2021 conv. in legge
106/2021).
Né può trarsi un argomento decisivo in senso opposto dal fatto che, mesi dopo la Parte sospensione dei lavori da parte di e dopo la risoluzione del contratto di appalto, affidando i lavori residui all'impresa subentrante, il abbia Controparte_1 riconosciuto ulteriori competenze economiche alla nuova appaltatrice, essendo, la situazione, sia dal punto di vista giuridico, sia in fatto, ben differente da quella nella quale si trovava l'odierna appellante.
rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.”. 6 Articolo 229 - Entrata in vigore
“1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”. 7 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19433 del 18/12/2003 (Rv. 569058 - 01)
“Nel procedimento di licitazione privata per l'appalto di opere pubbliche, le condizioni generali e speciali di contratto, stabilite dal bando di gara ed indicate nella lettera di invito, non possono essere modificate (nè in senso sfavorevole, ne' in senso favorevole all'aggiudicatario) dopo l'aggiudicazione.”.
pag. 16/29 23. Devono, a questo punto, essere esaminati i rilievi sollevati dall'appellante sulle Parte riserve che la difesa di in questa sede, ha posto a fondamento sia di domande risarcitorie sia della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
24. Iniziando da tale seconda domanda, s'impone una prima considerazione Parte complessiva: delle 7 riserve iscritte e poi azionate da ben 4 (due dalla stessa PA ante causam e due dal giudice di primo grado), sono state, in tutto o in parte, riconosciute fondate, una, la riserva n.1, è stata respinta dal giudice di primo grado e non ha formato oggetto di appello, e, per il resto, la PA ha riconosciuto all'impresa 72 giorni di sospensione dei lavori per maltempo. Pare difficile, anche solo ad una valutazione globale e sommaria, qualificare l'eventuale residuo contenuto delle riserve come talmente grave da condurre alla risoluzione del contratto.
25. Proseguendo nella motivazione secondo l'ordine seguito dall'appellante, va esaminata la riserva n.2 (maggior somma di €.27.618,19 per maggiori costi per oneri della sicurezza – ponteggi ed affini nella realizzazione del corpo spogliatoi della palestra, per un periodo di 6 mesi).
L'appellante lamenta che sia stata riconosciuta la fondatezza della riserva solo per 60 giorni, invece dei chiesti 6 mesi.
Le argomentazioni dell'appellante non convincono e la decisione impugnata merita conferma.
Ciò che mancava nel progetto esecutivo era la previsione dell'onere dei ponteggi del solo corpo spogliatoi della palestra.
In base al cronoprogramma contrattuale, rileva il CTU, la durata complessiva delle opere strutturali appaltate era di 60 giorni naturali consecutivi, comprensivi sia del corpo spogliatoi che del corpo palestra.
L'installazione dei ponteggi è iniziata il 15.1.2021, come risulta dal giornale dei lavori.
E' corretto riconoscere il maggior costo in esame, limitatamente al tempo previsto per la lavorazione, salvo prolungamenti incolpevoli delle lavorazioni.
Nel periodo di 60 giorni intercorrente dal 15.1.2021, vi erano stati 20 giorni di sospensione per avverse condizioni metereologiche.
Ma di tali 20 giorni in più il CTU, correttamente, non ha tenuto conto, perché il termine contrattuale per le lavorazioni era previsto per entrambi i corpi di fabbrica e non solo per quello degli spogliatoi. Opera, quindi, una sorta di compensazione impropria tra i giorni di sospensione per maltempo e il minore termine contrattuale riferito al solo corpo spogliatoi.
Inoltre, poiché l'inizio effettivo delle lavorazioni, il 15.1.2021, era in ritardo rispetto ai tempi contrattuali (che prevedevano tale inizio 40 giorni dopo la consegna dei lavori – avvenuta il 27.7.2020), non sarebbe corretto tenere conto dell'ulteriore sospensione per pag. 17/29 periodo di malattia degli operai che, ove l'impresa fosse stata adempiente, non avrebbe interessato la lavorazione in esame.
Né sarebbe in alcun modo giustificato tenere conto di sospensioni per motivi metereologici relativi a periodi diversi da quelli già considerati.
26. Analoga sorte ha l'impugnazione relativa alla riserva n.7 (€.142.138,83 a titolo di maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori e rallentamento produttivo a causa dell'emergenza sanitaria epidemiologica).
Il giudice ha riconosciuto fondata la pretesa limitatamente ad un periodo di 25 giorni lavorativi (19.2 – 16.3.2021), pari all'assenza dal cantiere delle maestranze per contagio Parte Covid. E' stato escluso, invece, il maggior periodo chiesto da dalla consegna dei lavori (27.7.2020) al SAL n.2 (4.6.2021).
La decisione del Tribunale è corretta, sia perché l'impresa aveva sottoscritto il primo
SAL senza riserve, sia perché le allegazioni offerte, in concreto, a giustificazione della maggiore richiesta, erano specifiche solo con riguardo al contagio dei lavoratori, e sia perché le restrizioni alla libera circolazione delle persone, che potrebbero essere comprese nel notorio, non erano, come visto fin dall'inizio, imprevedibili, ma, al contrario, altamente probabili, al momento della stipula del contratto.
Quanto ai materiali di difficile reperimento, il necessario requisito della specificità delle allegazioni non può certo essere integrato dal richiamo ad atti normativi del Governo di contenuto generale, come i decreti ministeriali citati dall'appellante.
27. Parimenti da confermare è la sentenza appellata con riferimento alla riserva n.5, con la quale l'impresa ha chiesto i maggiori oneri (€.30.000,00) per costi suppletivi per prove sui materiali in sito e per l'uso di mezzi speciali di sollevamento.
Il giudice ha ritenuto infondata la richiesta, sia perché si trattava di scelta esecutiva adottata dall'impresa, verosimilmente per risparmiare su costi di trasporto, sia perché l'onere del trasporto era ricompreso nei prezzi contrattuali.
28.1. L'appellante ha obiettato, quanto al primo aspetto, l'esito dell'esame testimoniale del geom. (direttore tecnico della . Testimone_1 Parte_1
Il brano riportato della citata testimonianza, però, non rappresenta che si sia trattato di variante approvata dalla DL e con riconoscimento di maggiori oneri.
A fronte della domanda capitolata al n.22 (“Vero che tutte le capriate metalliche principali di lunghezza ml 24,00 ciascuna sono state trasportate in cantiere in 2 parti
(complessivamente n. 12 semicapriate) e gli assemblamenti effettuati con saldature in opera, in presenza continua di supervisori dell'Ente Certificatore IIS - Istituto Italiano della Saldatura, con rilascio delle certificazioni WPQR;
”), il teste ha risposto:
“La lunghezza delle capriate non consentiva il trasporto su un bilico ordinario e il loro trasporto con un trasporto eccezionale era più oneroso della saldatura in loco;
a
pag. 18/29 differenza di quando le saldature vengono fatte in officina, è necessario creare dei paraventi e le saldature vanno fatte alla presenza costante dei certificatori, atteso che le condizioni ambientali possono pregiudicare le saldature. I certificatori hanno poi rilasciato idonee certificazioni, come richiesto dalla Direzione lavori, che ha anche assistito in cantiere a parte delle saldature.”.
Ne risulta, da un lato, confermato un risparmio nei costi per l'impresa (“il movimento delle capriate con trasporto eccezionale era più oneroso della saldatura in loco”) e, dall'altro, l'assenza di un giudizio di stretta necessità della soluzione adottata (“la lunghezza delle capriate non consentiva il trasporto su un bilico ordinario”, non in termini assoluti) peraltro neppure collegabile al contenuto della domanda.
Neppure giovano a parte appellante le dichiarazioni del DL ing. pure citate Tes_2 nell'atto di impugnazione, secondo le quali:
“Le capriate metalliche di 24 metri sono state trasportate in cantiere in due parti e saldate in cantiere alla presenza dei verificatori dell'ente certificatore IIS;
avrebbero dovuto essere costruite ed assemblate in stabilimento, ma l'impresa ha richiesto di poterle assemblare in cantiere ed è stata autorizzata a determinate condizioni, ovvero che le saldature venissero eseguite da personale qualificato sotto la supervisione di un ente qualificato, come in effetti è avvenuto”.
Da tali dichiarazioni, infatti, da un lato si evince che la proposta della diversa lavorazione proveniva dall'impresa, e, dall'altro, non si evince, che l'autorizzazione ricevuta fosse in deroga alla disciplina contrattuale che regolava le eventuali variazioni di prezzo.
28.2. Relativamente alle voci di prezzo, poi, l'allegazione del CTU non può dirsi smentita dai rilievi dell'appellante.
Scrive il CTU (a pag.10 della prima relazione):
“Inoltre, dall'elenco dei prezzi di contratto (doc. n. 27 di Convenuta), si evince che le strutture metalliche sono compensate dall'art. M.30.057 che, tra altri, prevede l'inclusione degli oneri per “i trasporti, …., innalzamento, tiro in alto,….”, invece rivendicati a parte, quindi impropriamente, dall'Appaltatore.”.
Dallo stesso atto di appello (pag. 31) si ricava la correttezza della comprensione, tra i costi di cui alla voce M.30.057, di quelli indicati dal CTU, e, trattandosi di voce a corpo, nulla rileva che tale voce manchi nell'ulteriore capitolo dell'analisi dei prezzi
M.30.400.1, pure riportato in atto di appello – trattandosi, come testualmente scritto anche dall'appellante -, di analisi dei prezzi per le quantità di acciaio per carpenteria.
In altri termini, non stupisce l'assenza di menzione dell'onere di trasporto o di sollevamento in un atto tecnico destinato a conteggiare il materiale da acquistare.
pag. 19/29 29. Passando all'esame dell'impugnazione relativa alla riserva n.6, va rammentato che si tratta di richiesta di maggiori oneri (€.55.700,63) per l'andamento anomalo dei lavori e il rallentamento produttivo delle opere di carpenteria metallica nel corpo palestra.
In pratica si lamenta la mancata definizione progettuale del nodo di congiunzione tra gli elementi strutturali componenti le capriate di copertura del corpo palestra, di lunghezza pari a mt.24, superiore a quella “commerciale” (di m.12).
Il CTU ha correttamente rilevato che non può costituire errore la mancata previsione di un componente che non era indicato come necessario nel progetto approvato.
Le già riportate testimonianze nulla dicono sull'impossibilità di realizzare la lavorazione come previsto nel progetto originario, né possono sostituire l'approvazione di una variante che, sola, avrebbe potuto legittimare l'impresa a pretendere maggiori compensi.
30.Vanno a questo punto esaminati quelli che l'appellante definisce “errori progettuali”, non senza premettere che non può definirsi tale – né ai fini della risoluzione del contratto né a quelli dell'adozione di una variante – la carenza che sia integrabile in modo sufficientemente determinato da altro atto contrattuale che l'impresa era tenuta a considerare o ha dichiarato di aver tenuto in conto. Ciò perché le dichiarazioni formali rese nella fase di scelta del contraente non sono affermazioni prive di valore giuridico, ma integrano, a seconda, dichiarazioni di scienza vincolanti direttamente o, indirettamente, attraverso il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
In tal senso va tenuta in conto la dichiarazione dell'impresa, nella propria offerta economica, di “aver controllato le voci e le quantità riportate nei computi metrici estimativi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile”.
Altra premessa sugli errori progettuali e utilizzabilità del computo metrico estimativo attiene all'esatta interpretazione dell'art.2 del contratto di appalto, che, per comodità si riporta:
“Art. 2 – Capitolato Speciale d'Appalto
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e delle relazioni, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
pag. 20/29
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.”.
L'appellante ha interpretato le apparentemente perentorie affermazioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo per desumerne che eventuali carenze o imprecisioni del progetto esecutivo non potrebbero essere corrette o colmate con il riferimento al computo metrico estimativo, ma tale deduzione non convince.
Va rammentato che, in generale, negli appalti pubblici, data la complessità delle relative previsioni, sono presenti una pluralità di testi, negoziali e tecnici, dei quali occorre tenere conto in una lettura integrata, per una corretta interpretazione degli obblighi e delle prestazioni richieste.
L'estraneità al contratto di cui parla l'articolo appena citato, con riferimento al computo metrico estimativo e alle quantità di lavorazioni negli atti progettuali non può certo essere intesa quale assoluta irrilevanza di tali dati a qualsiasi fine, ma dev'essere intesa nel senso dell'assoluta prevalenza del capitolato speciale d'appalto, delle tavole grafiche progettuali e delle relazioni.
Non a caso la norma in esame è dedicata all'individuazione del valore del capitolato speciale d'appalto.
E non a caso, nel prosieguo del contratto, vi sono ulteriori riferimenti all'utilizzabilità del computo metrico estimativo, quale, ad esempio, nell'art.9.2, per il riscontro utile alla contabilizzazione dei lavori.
D'altro canto, è noto che “computo metrico estimativo computo metrico ed elenco prezzi definiscono la qualità e la quantità delle lavorazioni occorrenti per la realizzazione dell'opera, così come descritta nel progetto esecutivo, ed i relativi costi, ai fini della formulazione di un preventivo da porre a fondamento della delibera di approvazione della spesa nonché della determinazione del prezzo da porre a base della gara per
l'aggiudicazione dell'appalto;” (Cass. Sez. 1-, Ordinanza n. 25800 del 05/09/2023 (Rv.
668957 - 02).
Si tratta, quindi, di documento tecnico che si presume perfettamente noto all'impresa appaltatrice, che lo ha utilizzato per formulare l'offerta poi risultata vincitrice, e che, quindi, pur se escluso dal novero degli atti contrattualmente vincolanti, solo in violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto, può essere del tutto ignorato – anche solo quale supporto integrativo-interpretativo - una volta sottoscritto il contratto di appalto.
Tanto più che, trattandosi di contratto “a corpo” l'esclusione del computo metrico estimativo dal novero degli atti vincolanti potrebbe ascriversi a coerenza nell'ambito pag. 21/29 delle regole di determinazione del compenso (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9246 del
07/06/2012 (Rv. 623157 - 01)8.
31.1. Ha evidenziato, quindi, l'appellante, quale errore progettuale, la mancata previsione del ponteggio per il montaggio delle pareti in pannelli sandwich del corpo palestra e degli spogliatoi nel progetto esecutivo.
In realtà, come già evidenziato dal Tribunale, tale previsione era comunque presente negli atti dell'appalto, e, in particolare, nel piano di sicurezza e coordinamento
(cap.
9.1.VI - REALIZZAZIONE OPERE EDILI INTERNE ED ESTERNE) e non può essere, quindi, definita carenza progettuale. Il coordinatore per la sicurezza, in particolare, aveva previsto: “l'utilizzo di PLE e/o trabattelli e movimentazione dei materiali con autogrù o . In alternativa l'Impresa potrà provvedere Pt_3 all'allestimento di un ponteggio che dovrà essere realizzato da personale qualificato seguendo le modalità specificate nel PiMUS” e, in altro punto del piano, per la lavorazione in esame, l'impiego, per la durata di 6 mesi, di una piattaforma aerea a pantografo (voce S.
1.01.8.3.c).
E che i piani di sicurezza facciano parte integrante della normativa contrattuale vincolante è espressamente previsto dall'art.23.1 lett. e) del contratto stesso.
32.2. Per quanto già detto va escluso che integri carenza progettuale rilevante la mancata previsione, nel progetto, del massetto autolivellante di sottofondo della pavimentazione in gomma nella palestrina al 1° piano, posto che, in sua vece, come evidenziato dal Ctu, è stata prevista altra lavorazione (“caldana di ripartizione in getto di calcestruzzo confezionato con almeno 250 kg/mc. di cemento R 325” di cui alle voci
D.55.290.1, D.55.290.2 e D.55.290.4) specificamente valorizzata nel computo metrico estimativo (elab. N. 10.2 – voci progressive 40, 41 e 42), e, soprattutto, meglio atta, rispetto a quella proposta dalla difesa di CLP, a “garantire la ripartizione dei carichi di esercizio insistenti sulla pavimentazione in gomma.” (seconda relazione del CTU, pag.
16).
33.3. Parimenti infondata è la lamentata mancata previsione, nel progetto esecutivo, della barriera a vapore nella palazzina spogliatoi.
In realtà, “La realizzazione della barriera a vapore in esame è prescritta nell'elaborato n.
2.2.14 del progetto esecutivo;
il relativo onere è compensato con la voce di E. P. (tav. n.
7) n. 56.5.QX2.01.B, che include anche tale magistero, mentre l'importo complessivo pag. 22/29 della lavorazione è indicato nel c.m.e. (tav. n. 10.1) alla voce progressiva n. 65.”
(seconda relazione del CTU pag. 5).
Gli elaborati grafici del progetto esecutivo fanno parte integrante del contratto a norma dell'art.23.1 c) del contratto e il computo metrico estimativo può ben essere utilizzato quale strumento a supporto, soprattutto per lavorazioni di dettaglio, la cui mancanza, in ogni caso, non assurgerebbe a sufficiente livello di gravità per giustificare risoluzione del contratto o sospensioni dei lavori.
33.4. Ulteriore difetto progettuale, secondo l'appellante, sarebbe la mancata previsione di un parapetto della scala esterna di emergenza (rif. cap.13 – rima relazione del CTU pag.8).
Il giudice, aderendo ai rilievi del CTU, ha evidenziato che la scala esterna in carpenteria metallica è illustrata in elaborati strutturali e architettonici (per i primi, tav. n. 2.3.10-01,
e per i secondi, tav. n.
2.2.6 e tav. 2.2.19 – particolare d.36): vi sarebbero illustrazioni e dettagli più che sufficienti.
L'appellante, al contrario, riportando in sintesi il contenuto dei tre elaborati citati, ha insistito nel ritenere insufficienti le indicazioni, in quanto:
“- Tav. 2.2.10-particolare d.36: in linea generale la tavola 2.2.10 consiste nell'abaco dei serramenti. Il dettaglio d.36 risulta presente sulla tavola grafica 2.2.19 ove semplicemente viene rappresentato, ma non dimensionato, un profilo metallico relativo all'aggancio della struttura metallica portante della scala al supporto murario del corpo spogliatoi;
- Tav. 2.3.10-01 elaborato strutturale, indica un rettangolo a linea sottile con scritta parapetto”. Non è identificato il tipo di materiale (acciaio, vetro, ecc.), la tipologia dei singoli montanti (se verticali) o traversi (se orizzontali) o grigliato (maglia), oltre ai particolari costruttivi nei punti di ancoraggio tra il parapetto e la scala stessa.”.
Il CTU ha, però, in modo del tutto convincente, in sede di repliche alle osservazioni dei
CTP (vedasi seconda relazione del CTU, pagg. 21-22) riportato graficamente la tavola strutturale n.2.3.10-01, intitolata “Particolare parapetto”, dalla quale si evincono
“tipologia dimensioni dei montanti costituenti il parapetto, nonché i particolari del fissaggio dei medesimi alla scala”.
In secondo luogo, il CTU, correggendo un errore sommesso nella prima parte della relazione, ha precisato che le tavole architettoniche utili erano la n.
2.2.6 e la n.2.2.19- particolare d.36 (e non la 2.2.10, presa in considerazione dall'appellante), nelle quali sono indicate “tutte le informazioni di carattere tipologico e dimensionale della scala esterna di emergenza.”.
33.5. Ulteriore difetto progettuale sarebbe l'omessa indicazione dei costi dei trasporti eccezionali (coincidente con la riserva n.5).
pag. 23/29 Il Tribunale ha ritenuto che il costo dei trasporti fosse compreso nell'elenco prezzi del contratto.
L'appellante ha contestato tale esito, ribadendo le stesse difese di cui alla riserva n.5.
Oltre a richiamare quanto già sopra evidenziato al punto 23.2, non può non notarsi che l'elenco dei prezzi unitari, ovvero l'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto fanno pienamente parte della disciplina contrattuale
(art.23.1.d) del contratto).
33.6. Ulteriore difetto progettuale, secondo l'appellante, sarebbe l'omessa indicazione del tipo di collegamento tra elementi principali (giunzioni bullonate e/o saldate con tipologia e materiali da utilizzare per le saldature).
Il giudice ha respinto la domanda rammentando che il progetto strutturale delle capriate di copertura, nella sua versione approvata dall'apposita Commissione regionale competente, non prevedeva giunti di costruzione, dei quali, pertanto, non ricorreva alcuna necessità di definizione.
L'appellante non pare abbia sollevato rilievi specifici su tale punto, avendo concentrato la sua attenzione sull'analisi dei prezzi.
33.7. Ulteriore carenza progettuale sarebbe l'omessa indicazione del sistema di collegamento dei pannelli sandwich di copertura della palestra con la sottostante struttura in ferro.
Il giudice ha ritenuto colmata la carenza con la tavola 2.2.12 del progetto, che contiene un dettaglio che illustra la vite che collega, in corrispondenza del colmo, il pannello sandwich con il sottostante arcareccio. Ha anche aggiunto che la lamentata mancanza di indicazioni di dettaglio (“del diametro della vite, la tipologia (zincata o non), eventuali cappellotti di chiusura, guarnizioni, ecc. ecc.”) non potrebbe incidere sui tempi di realizzazione o di approvvigionamento.
L'appellante ha contestato tale ultima considerazione, senza però aggiungere ulteriori specifiche argomentazioni e limitandosi a ribadirne la significatività se “sommata con le ulteriori carenze denunciate”.
33.8. Ulteriore difetto progettuale sarebbe relativo a misura e tipologia della rete elettrosaldata e degli infissi.
Sul primo punto il Tribunale ha rilevato che la problematica era stata risolta utilizzando pannelli di spessore leggermente maggiore (5 mm invece di 4 mm) di peso e costo equivalenti. Nulla di specifico ha dedotto, in sede di impugnazione, sul punto,
l'appellante.
Quanto agli infissi, tra il computo metrico e l'abaco, secondo il CTU e l'impresa, ha prevalso la previsione dell'abaco e, per la decisione impugnata, nessun difetto vi sarebbe, trattandosi di contratto a corpo.
pag. 24/29 Le ulteriori critiche formulate in sede di appello sono superate da quanto qui ritenuto, in generale sul valore e l'utilizzabilità anche di documenti tecnici non espressamente compresi nella disciplina contrattuale.
Parte 34. Dev'essere, a questo punto, esaminato il quarto motivo di appello, con il quale, ha impugnato la statuizione di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di penale per il ritardo.
34.1. Secondo l'appellante, avendo il risolto il contratto di appalto, sarebbe CP_1 preclusa l'applicazione giudiziaria delle penali in forza della norma di cui all'art.108
d.l.vo 50/2016.
Si tratta di motivo generico e palesemente infondato, attenendo, la clausola penale, al tema del risarcimento dei danni, tema non necessariamente vincolato ad una particolare forma o procedura in caso di risoluzione del contratto di appalto.
34.2. Lamenta, in secondo luogo, l'appellante l'erroneo conteggio dei giorni di ritardo, in quanto:
- il aveva sospeso i lavori per 76 giorni, con verbale del DL Controparte_1 trasmesso il 10.9.2021, sicchè l'originaria scadenza del 21.7.2021, doveva intendersi prorogata al 5.10.2021;
- alla sospensione dei lavori da parte dell'impresa, a fine luglio 2020, non era mai seguito un ordine di ripresa da parte della stazione appaltante;
- il 27.1.2022 il aveva contestato gli addebiti all'impresa; CP_1
- l'11.2.2022 vi erano state le controdeduzioni dell'impresa;
- solamente l'1.8.2022 era stata assunta la determina di risoluzione del contratto.
Il giudice di primo grado ha comminato la penale nella misura massima prevista contratto di €.152.982,46 e, poiché l'importo pro die della stessa era di €.764,91 (lo 0.5 per mille dell'importo contrattuale), se ne ricava, per corrispondenza, un ritardo di più di 200 giorni.
La statuizione del Tribunale, sul punto, merita conferma: iniziando a contare i giorni di ritardo dal 5.10.2021, i 200 giorni (6 mesi circa) si sono perfezionati il 23.4.2022, ben prima, quindi, della risoluzione contrattuale.
Tanto più che alla data del 4.6.2021, poco prima della sospensione dei lavori (fine luglio
2021) l'importo dei lavori eseguiti era di circa €.515.932,93 (valore del secondo SAL) pari a circa un terzo dell'intero importo contrattuale, che, sommato al primo SAL (€.154.145,81) manteneva ben al di sotto del 50% la percentuale di lavorazioni eseguite rispetto a quelle previste. Parte Inoltre, fin dal 22.7.2021 il RUP intimava a la ripresa immediata Controparte_3 dei lavori a mezzo PEC (doc. 16 della produzione del in primo grado). CP_1
pag. 25/29 Ne consegue che vi è prova del grave ritardo accumulato dall'impresa nei lavori e, anche tenendo conto di tutto il periodo di sospensione accordato, risulta dovuto l'intero importo della penale contrattuale.
34.3. Né può trovare applicazione, nel caso di specie, la norma emergenziale prevista dall'art.91 DL 18/20209, per il semplice motivo che tale norma impone solamente di tenere in considerazione l'impatto, su inadempimenti contrattuali e ritardi, delle misure di contenimento per motivi di salute pubblica.
Nel caso di specie, di tali limitazioni entrambe le parti erano già consapevoli prima della sottoscrizione del contratto di appalto e nulla è stato obiettato, né alla consegna dei lavori, né in occasione del primo SAL di dicembre 2021. La mancanza di specificità delle allegazioni sulle conseguenze di tale impatto impedisce, poi, di attribuire a tali aspetti un peso particolare, anche tenuto conto del fatto che, comunque, per l'aumento di taluni prezzi delle materie prime l'impresa è stata comunque indennizzata a norma dell'art.1 septies del D.L. 73/2021, sicchè almeno talune delle conseguenze notoriamente legate all'esecuzione dei contratti in periodo pandemico sono state già compensate con somma di denaro (€.47.092,45).
35. Concludendo sul tema della penale, e operando ex officio a norma dell'art.1384 c.c., ritiene questa Corte l'ammontare della penale comminata manifestamente eccessivo, e quindi da ridurre ad equità, se rapportato all'interesse residuo del creditore all'adempimento. Risulta, infatti, che fin dal 27.1.2022 il DL aveva formalizzato all'impresa le contestazioni prodromiche alla risoluzione del contratto ex art.108 co.3 del D.L.vo 50/2016, mentre la determina di risoluzione è stata emessa solamente l'1.8.2022, dopo circa 6 mesi rispetto alle controdeduzioni dell'impresa. Ne consegue che pare equa una riduzione della penale, di circa 1/3, ad €.100.000,00.
Da ultimo, con il quinto motivo di appello, ha impugnato la Parte_1 declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente alle riserve nn. 3
(mancata contabilizzazione costi della sicurezza per OV-19) e 4 (adeguamento costi materie prime facciata).
pag. 26/29 36.1. Ha allegato, in particolare, l'appellante che il pur avendo riconosciuto CP_1 come dovuti, a detto titolo, importi in denaro prossimi a quelli richiesti, non li aveva, in realtà, erogati, e comunque, non aveva provato il relativo effettivo pagamento.
36.2. Il ha contestato i fatti dedotti nel motivo in esame e, nella Controparte_1 memoria di replica in questo grado, ha evidenziato:
- di avere riconosciuto un importo maggiore a quanto richiesto, con riguardo alla riserva n.3 (dagli atti risulta il riconoscimento di €.7.649,12 – cfr. doc. 16 della produzione di Parte primo grado di perizia di variante dd.21.6.2021);
- di avere riconosciuto, relativamente alla riserva n.4, l'importo di €.47.092.45 con determinazione n.18 del 20 gennaio 2022 (cfr. doc. 23, fascicolo di primo grado),
- che controparte aveva emesso fattura di importo pari a quanto riconosciuto (n.7 PA del
28 gennaio 2022, per €.42.810,95 più IVA al 10% - doc. 24, fasc. di primo grado),
- di avere provato il pagamento, effettuato con bonifico bancario il 22.2.2022, con documento prodotto in sede di appello (doc. 9 del presente grado di giudizio).
Ha lamentato, quindi, la difesa del che l'odierno appellante abbia insistito in CP_1 questa sede per il pagamento di quanto chiesto originariamente (€.7.066,31 +
€.47.965,00).
36.3. Il motivo di appello dev'essere scrutinato alla luce della domanda formulata dall'appellante che, a tale riguardo è la seguente:
“- in via subordinata, e nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, riformare la sentenza gravata nella parte in cui dichiara la cessata materia del contendere in ordine alle riserve n. 3 e 4 e, pertanto, dichiarare dovute all'impresa gli importi riconosciuti, con conseguente compensazione con gli importi eventualmente riconosciuti al a titolo di penali;
”. CP_1 Parte 36.4. Esaminando le allegazioni di in primo grado, e, in particolare, quelle contenute nella memoria ex art.183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata il 23.3.2022, quanto all'importo relativo alla riserva n.4 si legge (a pag.18):
“La richiesta avanzata dalla impresa con la riserva n. 4 è stata soddisfatta dalla Stazione Appaltante, solo grazie a quanto stabilito dall'art. 1 septies del D.L. 73/2021.
Ciò dimostra, in ogni caso, la fondatezza della pretesa azionata che non può ritenersi rinunciata o infondata (anzi) ma acclarata quale dimostrazione delle difficoltà in cui si
è trovata ad operare l'impresa e, semmai, previa declaratoria di fondatezza, passibile di sopravvenuta carenza di interesse.”.
Ne consegue, data l'inequivocità delle espressioni usate, concordi con una declaratoria di carenza sopravvenuta di interesse, la totale infondatezza della domanda sul punto, a prescindere dalla tempestività della produzione documentale circa la prova del pagamento, in grado di appello.
pag. 27/29 L'intervenuta soddisfazione della pretesa è un fatto acquisito quantomeno per mancanza di valida contestazione.
36.5. Con riguardo all'importo pacificamente riconosciuto dal per la riserva CP_1 Parte n.3, invece, la difesa di in primo grado, con la prima memoria utile, ha effettivamente contestato l'intervenuta erogazione o liquidazione:
“La riserva n. 3 attiene - quindi - ai costi per la sicurezza per OV (altri e diversi da quelli rivendicati con la Riserva n. 2).
Controparte riconosce la fondatezza della riserva, ritenendo che i relativi oneri siano stati riconosciuti “in misura addirittura lievemente superiore rispetto a quanto richiesto dall'impresa”.
Omette, però, controparte, di evidenziare che gli importi riconosciuti NON SONO MAI
STATI LIQUIDATI ALL'IMPRESA NE' RIPORTATI NELLA CONTABILITA' DEI
LAVORI AL SAL N. 2.
Con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto da controparte, la riserva non solo non può ritenersi rinunciata ma è palesemente fondata, per espresso riconoscimento di essa Stazione appaltante.”.
36.6. Né successivamente, negli atti delle parti, è dato rinvenirsi ulteriori elementi specifici su tale questione.
Ne consegue, sul punto, la fondatezza dell'appello e la necessità di compensare, dal maggior dovuto da parte dell'impresa, l'ulteriore importo di €.7.649,12 con parziale riduzione del debito finale di parte appellante.
37. L'accoglimento dell'appello in misura molto ridotta rispetto al petitum, come pure la riduzione officiosa della penale, giustificano una compensazione parziale, in misura di 1/4, delle spese di lite del presente grado, con condanna dell'appellante alla rifusione delle residue spese all'appellato, liquidate sulla base del parametro indicato dall'appellante (valore indeterminabile – complessità alta) per valori medi per le tre fasi e minimo per la fase decisionale: €.
2.977 per studio, €.1.911,00 per fase introduttiva, €. 4.326,00 per la fase di trattazione ed €.2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di
€.11.766,00 che, nella misura di ¾ risulta pari a €.8.824,50.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.152/2024 RG, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Udine n. n.7/2024 dd. 8.1.2024, pubblicata l'8.1.2024, e, per l'effetto:
a) in riforma del punto 1) del dispositivo della sentenza appellata:
pag. 28/29 dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla sola riserva n.4 apposta da al 2° SAL del 7.6.2021; Parte_1
b) in riforma del punto 3) del dispositivo della sentenza appellata: dichiara dovuto dal a l'importo Controparte_1 Parte_1 complessivo di €.38.892,81;
c) ad integrazione del punto 5) del dispositivo della sentenza: riduce la penale comminata da €.152.982,46 ad €.100.000,00;
d) in riforma del punto 7) del dispositivo della sentenza appellata: compensa i reciproci crediti e, per l'effetto, condanna , in Parte_1 persona del legale rappresentante, a pagare al , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, la capital somma di €.61.107,19, oltre agli interessi legali dal 2 febbraio 2022 al saldo;
d) compensa tra le parti, in misura di ¼, le spese di lite del presente grado del procedimento e condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1
le spese residue che, nella porzione dovuta (2/4 del totale) Controparte_1 liquida in €.8.824,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 3.6.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 29/29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Art. 106 comma 10 d.l.vo 50/2016 (“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”):
Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3 Art. 91. (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) 1. All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.".
- All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'erogazione dell'anticipazione" inserire le seguenti: ", consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,". 5 Articolo 9 - Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.
“1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la 8 “In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di appalto "a corpo", nel quale il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile, l'eventuale difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico non dà luogo ad un errore di calcolo nel senso di errore materiale rettificabile, ai sensi dell'art. 1430 cod. civ., poiché ciò che conta è solo il prezzo finale che, quando è accettato, è vincolante per l'appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nel computo metrico ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto.”. 9 Art. 91. (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) 1. All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.".
- All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'erogazione dell'anticipazione" inserire le seguenti: ", consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,".
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 152/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 152/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 26.4.2024 e iscritto a ruolo il 6.5.2024, da con sede in Napoli alla via dei Mille, 16, in persona Parte_1 dell'Amministratore legale rapp.te p.t., sig.ra , nata a [...] il Parte_2
15/3/1955, rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello e su foglio separato, dagli avv.ti Catello Miranda e Maria Di Foggia, con i quali è elettivamente domiciliata in Lettere (NA) alla via n. Depugliano, 14;
- appellante -
contro
, in persona del Sindaco in carica pro tempore Controparte_1 CP_2 di seguito anche solo il , con sede in Martignacco (UD) alla via della Libertà CP_1
n. 1, rappresentato e difeso, giusta determina comunale n. 246 del 5 giugno 2024, dagli avvocati Gianni Zgagliardich del Foro di Trieste, Francesco Quaranta del Foro di
Trieste e dall'avvocato Alberto Lodolo del Foro di Udine, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del primo predetto difensore , giusta Email_1 procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
-appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n.7/2024 dd. 8.1.2024, pubblicata l'8.1.2024, notificata il 26.3.2024, nella causa n. 3212/2021 R.G.
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante, come in note scritte depositate il 18.1.2025:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dello spiegato gravame annullare e/o riformare la sentenza gravata e, per l'effetto
- Accertare e dichiarare, in relazione agli accadimenti ed alle circostanze denunciate nonché in ragione delle riserve iscritte in contabilità dall'istante Impresa appaltatrice, la sussistenza di gravi e reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali a causa di difetti ed omissioni negli atti di predisposizione dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato inter partes nonché agli obblighi di cooperazione imposti alla Stazione
Appaltante convenuta con conseguente declaratoria della risoluzione contrattuale in danno di essa Stazione appaltante;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che sussisteva il diritto dell'impresa ad una rinegoziazione del contratto di appalto, con ridefinizione del relativo programma negoziale per misura delle prestazioni, tempi dell'adempimento, le garanzie, clausole penali e tutto quanto occorrente al riequilibro delle reciproche prestazioni ovvero, in subordine, ferme ed impregiudicate le richieste indennitarie, la sussistenza degli estremi per la declaratoria di risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità ex art. 1466 c.c., II° comma;
- Accertare e dichiarare, in conseguenza del riconoscimento della fondatezza ed in accoglimento delle riserve avanzate dall'Impresa appaltatrice nel corso del rapporto, il diritto dell'impresa alla liquidazione delle somme rivendicate con le riserve iscritte in contabilità e come in premessa determinate;
- Riformare, in ogni caso, la sentenza gravata nella parte in cui, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale del appellato, condanna l'appellante al CP_1 pagamento di somme a titolo di penali, risultando i lavori sospesi per ordine della S.A.;
- in via subordinata, e nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, riformare la sentenza gravata nella parte in cui dichiara la cessata materia del contendere in ordine alle riserve n. 3 e 4 e, pertanto, dichiarare dovute all'impresa gli importi riconosciuti, con conseguente compensazione con gli importi eventualmente riconosciuti al a titolo di penali;
CP_1
Vinte spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Per parte appellata, come in note scritte depositate il 17.1.2025:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, a conferma integrale dell'impugnata sentenza, rigettare il proposto appello perché inammissibile, improponibile e comunque integralmente infondato, con vittoria di spese di lite in misura massima anche per il secondo grado di giudizio.
FATTI DI CAUSA
pag. 2/29 Premesse documentali Parte
1.1. In data 9.7.2020 (di seguito anche solo ha sottoscritto Parte_1 un contratto di appalto con il Comune di per lavori di adeguamento CP_1 sismico della palestra del centro scolastico di Martignacco (UD).
1.2. In data 27.7.2020 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori, con termine contrattuale di 360 giorni (scadenza contrattuale prevista per il 21.7.2021).
1.3. Il 16.12.2020 è stato emesso, senza riserve, il primo SAL, riferito a lavorazioni fino al 10.12.2020.
1.4. Il 2.2.2021 il DL ha contestato all'impresa un ritardo nei lavori e chiedeva un nuovo cronoprogramma.
1.5. Il 15.2.2021 CLP ha riscontrato la richiesta del DL con lettera (doc.8 fascicolo di primo grado del che riconosceva i ritardi e ne attribuiva la causa a “andamento CP_1 meteorologico sfavorevole” prospettando uno slittamento di 50 giorni del termine finale
– slittamento non approvato dal DL. Parte
1.6. Il 19.2.2021 ha comunicato che sette operai su otto erano risultati positivi al
OV -19 (doc.9 – produzione di primo grado del . CP_1
1.7. Il 7.6.2021 CLP ha iscritto sette riserve in calce al 2° SAL, relativo ai lavori fino al
4.6.2021, e il 24.6.2021 ha notificato al un atto di diffida ad Controparte_1 adottare misure necessarie ai lavori e per ricondurre ad equità il rapporto contrattuale, principalmente a seguito di conseguenze della pandemia da Covid-19, oltre che di asserite carenze ed errori progettuali.
1.8. In data 22.6.2021, la Direzione Lavori ha trasmesso all'appaltatore una perizia di variante con solo parziale accoglimento delle richieste dell'impresa, limitatamente ai maggiori oneri di sicurezza per l'emergenza Covid-19, per un importo di € 27.800,00.
1.9. Con verbale del 21.7.2021 la DL ha riconosciuto una sospensione di 76 giorni per avversità atmosferiche, distribuite in un periodo dall'1.8.2020 al 21.7.2021 (doc.20 Parte della produzione di primo grado di con nuova scadenza contrattuale al 5.10.2021. Parte
1.10. Il 22.7.2021 ha comunicato la sospensione dei lavori a far data dal 31.7.2021. Parte
1.11. l'11.8.2021 ha proposto un nuovo cronoprogramma con termine lavori al
27.5.2022 (doc.18 della produzione di primo grado del non accettato dalla CP_1 stazione appaltante.
Il procedimento di primo grado
Parte
2.1. Con atto di citazione notificato il 20.9.2021 ha convenuto in giudizio, avanti al
Tribunale di Udine, il : Controparte_1
- per ottenere il pagamento degli importi richiesti con le riserve appostate al 2° SAL;
- per vedersi riconosciuto il diritto alla proroga del termine di ultimazione dei lavori;
pag. 3/29 - per sentir accertare l'inadempimento della stazione appaltante rispetto agli obblighi contrattuali e di legge e vedersi risarcire i danni conseguenti a tali inadempimenti;
- nonché per sentir accertare il suo diritto ad una rinegoziazione delle condizioni contrattuali o, in difetto, la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
2.2. A fondamento delle domande formulate, l'attrice ha sostenuto, in sintesi:
- che l'esecuzione del contratto era stata condizionata dal sopravvenire della pandemia da Covid-19, che aveva determinato un imprevisto aumento di vari costi;
- che vi erano stati anche numerosi errori progettuali che avevano reso dubbia la stessa
“cantierabilità” dell'opera;
- che i maggiori oneri sostenuti avevano formato oggetto delle sette riserve apposte al secondo SAL.
3. Resistendo in giudizio, il ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1 attoree e, in via riconvenzionale, la condanna dell'appaltatrice:
- a restituire le anticipazioni versatele, nella parte eccedente il valore delle opere realizzate fino alla sospensione dei lavori, ammontanti a € 304.167,51;
- al pagamento delle penali per il ritardo accumulato, quantificate in €.148.392,54;
- al rimborso dei maggiori oneri da sostenere per il completamento dell'opera, pari a
€.580.242,30;
- e al risarcimento di ulteriori danni, equitativamente valutati in €.100.000,00.
La sentenza di primo grado
4. La causa è stata istruita, oltre che con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'assunzione di quattro testimoni e a mezzo di due C.T.U., affidate all'ing.
. Persona_1
5. Nel corso del procedimento, con determina dd. 1.8.2022, il Controparte_1 ha disposto la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'impresa. E' quindi sorto un ulteriore contenzioso civile tra le parti, avanti al Tribunale di Udine, sulla legittimità della risoluzione contrattuale e il risarcimento dei danni o l'indennizzo per ingiustificato arricchimento, nell'ambito del quale, il si è costituito Controparte_1 proponendo ulteriori domande riconvenzionali. Detto contenzioso è stato successivamente definito con sentenza n 380/2024, attualmente impugnata avanti a questa Corte.
6. Con sentenza n.7/2024, pubblicata l'8.1.2024, il Tribunale di Udine ha definito in primo grado il presente procedimento, così statuendo: Parte
- ha dichiarato non ammissibili le conclusioni come modificate da in sede di comparsa conclusionale;
pag. 4/29 - ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle riserve n.3 e n.4 (“mancata contabilizzazione costi della sicurezza per OV-19” e “adeguamento costi materie prime facciata”), essendo state accolte le richieste di CLP dalla stazione appaltante;
- ha riconosciuto fondate le riserve di CLP n.2 (mancata stima dei costi relativi all'uso dei ponteggi, rientranti tra gli oneri di sicurezza che non sono suscettibili di ribasso d'asta), e n.7 (danni conseguenti a minore produttività determinata dai rallentamenti imposti dalla emergenza sanitaria e dalle misure adottate per contrastarla e oneri vari sostenuti in dipendenza di tale rallentamento: costi della manodopera rimasta inutilizzata, mancato utilizzo dei mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere, costi fissi di cantiere, costi di prolungamento delle assicurazioni e delle fideiussioni e per le spese generali, nonché il danno da perdita delle chance di acquisire ulteriori commesse), accertando che il di conseguenza, era debitore, verso Controparte_1
l'impresa, di ulteriori €.31.243,69; Parte
- ha accolto una domanda riconvenzionale del accertando che era CP_1 debitrice, nei confronti della stazione appaltante, di €.152.982,461, a titolo di penale contrattuale da ritardo;
Parte
- ha rigettato tutte le ulteriori domande sia di sia del;
Controparte_1 Parte
- ha compensato parzialmente i reciproci crediti, condannando a pagare l'importo capitale di €.121.738,77 al , oltre interessi legali dal 2.2.2022 al Controparte_1 saldo;
Parte
- ha compensato per ½ le spese di lite, condannando, per il resto, Parte
- ha posto le spese di CTU per 3/4 a carico di e, per il resto, del
[...]
. CP_1
L'atto di appello di Parte_1 Parte
7. Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.4.2024, ha impugnato la suindicata sentenza del Tribunale di Udine formulando, in sintesi le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante, per violazione di obblighi contrattuali (riserve e carenze progettuali) e di cooperazione;
2) accertare e dichiarare che sussisteva il diritto dell'impresa ad una rinegoziazione del contratto di appalto, per riequilibrare le prestazioni delle parti (misura delle prestazioni, 1 L'importo è determinato nella misura massima consentita dal contratto (art.6 del contratto e art.17 del capitolato speciale), essendo calcolabile in misura dello 0,5 per mille dell'importo contrattuale al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva, al giorno, con il tetto del 10% dell'importo contrattuale. Lo 0,5 per mille giornaliero sarebbe pari ad €.764,91, e il 10% del contratto risulterebbe di €. 152.982,46. pag. 5/29 tempi dell'adempimento, garanzie, clausole penali) ovvero, in subordine, la sussistenza degli estremi per la declaratoria di risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità ex art. 1466 c.c., II° comma;
3) accertare e dichiarare, in conseguenza del riconoscimento della fondatezza ed in accoglimento delle riserve, il diritto dell'impresa alla liquidazione delle somme di denaro ivi rivendicate;
4) rigettare la domanda di controparte di condanna al pagamento della penale per il ritardo;
5) in via subordinata, revocata la declaratoria di cessata materia del contendere, in ordine alle riserve n. 3 e 4, dichiarare dovuti all'impresa, per intero, i maggiori importi richiesti a tale titolo, con conseguente compensazione con gli importi eventualmente riconosciuti al a titolo di penali. CP_1
8. Con il primo motivo di appello l'attrice ha contestato la motivazione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità ex artt. 1467 e 1664 II° co. c..c.
Secondo l'appellante il Tribunale di Udine avrebbe erroneamente escluso tale fattispecie, in quanto:
- l'epidemia da Covid-19, integrando, al tempo stesso, una causa di forza maggiore giustificatrice di eventuali inadempimenti contrattuali e un evento naturale, sarebbe sussumibile nella fattispecie invocata (art.1664 co.2 c.p.c.);
- l'aumento dei costi delle materie prime e la difficoltà di reperimento delle stesse, a causa della pandemia, erano fatti notori e accertati dai decreti del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili citati in atti processuali;
- al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (9.7.2020), pur essendo già scoppiata la pandemia, non ne erano ancora note tutte le conseguenze sull'economia;
- la stessa amministrazione convenuta ha invocato le conseguenze della pandemia per giustificare il ritardo con il quale ha trattato il successivo procedimento di risoluzione del contratto di appalto;
- per i medesimi motivi (conseguenze negative del Covid) la stazione appaltante aveva riconosciuto (parzialmente) fondate le riserve nn. 3 e 4, e il CTU, in corso di causa, le riserve nn. 2 e 7; Parte
- successivamente all'affidamento dei lavori all'impresa subentrata a il Comune di ha riconosciuto alla nuova appaltatrice, a titolo di adeguamento dei prezzi CP_1 ex DL 50/2022, l'importo di €.210.610,00, solo sui lavori di cui al primo SAL.
Tutto ciò dimostrerebbe, secondo l'appellante, la fondatezza delle richieste di rinegoziazione a suo tempo formulate dall'impresa e, in questa sede, della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
pag. 6/29 Parte
9. Con il secondo motivo di appello, la difesa di ha contestato: il rigetto (parziale) delle riserve iscritte in contabilità, il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale ex art.1453 c.c. per l'inadempimento del all'obbligo di porre in gara un progetto CP_1 cantierabile (errori progettuali) e, infine, per il diniego di rinegoziazione dei termini contrattuali.
9.1. Avrebbe errato il Tribunale nel ritenere ostativa all'accoglimento delle riserve la natura “a corpo” del contratto di appalto tra le parti. Tale natura non escluderebbe in radice la possibilità di revisione dei prezzi. Parte
9.2. In termini generali la difesa di ha censurato l'approccio del CTU, poi fatto proprio dal giudice, laddove ha negato, o dato poca, rilevanza ai difetti progettuali, correggendoli o integrandone le lacune con i contenuti del computo metrico e di altri atti. Al contrario, per espressa previsione di contratto (art.2) e per giurisprudenza (Cass. civ.
7.6.2012 n. 9246) il computo metrico, a differenza dei progetti esecutivi o dei grafici di dettaglio, non farebbe parte del contratto e non potrebbe, quindi, essere invocato per colmare lacune progettuali.
9.3.1. L'appellante ha esaminato, in primo luogo, la riserva n.2 (maggior somma di
€.27.618,19 per maggiori costi per oneri della sicurezza – ponteggi ed affini nella realizzazione del corpo spogliatoi della palestra, per un periodo di 6 mesi):
- il CTU ha riconosciuto la fondatezza della riserva, ma ne ha limitato l'ammontare a soli €.13.021,45, pari al periodo di 60 giorni pertinenti di sospensione dei lavori per maltempo;
- il giudice ha recepito le conclusioni del CTU, sul presupposto che solo una parte del maggior tempo di permanenza dei ponteggi ricadeva nel periodo in cui, secondo il cronoprogramma, avrebbe dovuto realizzarsi il corpo spogliatoi, il resto, quindi, sarebbe dovuto al ritardo accumulato dall'impresa nell'esecuzione dei lavori;
- secondo l'appellante, il maggior termine era, invece, dovuto in quanto: la DL non aveva sollecitato il montaggio dei ponteggi suppletivi fino al 2.2.2021 e, in seguito, aveva accettato il nuovo cronoprogramma di 75 giorni senza sollevare obiezioni;
a ciò andavano aggiunti i 25 giorni di ritardo per i contagi da pandemia (dal 19.2 al
15.3.2021) e i 50 giorni di sospensione per maltempo riconosciuti dalla stazione appaltante.
9.3.2. Con riguardo, poi, alla riserva n.7 (€.142.138,83 a titolo di maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori e per il rallentamento produttivo per effetto dell'emergenza sanitaria epidemiologica), l'appellante ha evidenziato che:
- il CTU aveva riconosciuto come dovuti solo 25 giorni lavorativi (19.2 – 16.3.2021), pari al periodo di assenza dal cantiere delle maestranze per contagio Covid, escluso, invece, l'ulteriore periodo;
pag. 7/29 - l'errore del CTU sarebbe stato di non ritenere provate circostanze integranti fatti notori, quali: le limitazioni agli spostamenti territoriali durante la pandemia e la difficoltà di reperimento delle materie prime;
- il medesimo errore avrebbe commesso il giudice di primo grado;
- i materiali difficili da reperire erano individuati nei decreti ministeriali (del MIMS) per l'emergenza, le cui norme erano state citate in atti dall'odierna appellante e le maggiori spettanze riguarderebbero l'intero periodo tra il primo e il secondo SAL.
9.3.3. Viene poi esaminata la riserva n.5, con la quale l'impresa ha richiesto i maggiori oneri (€.30.000,00) per costi suppletivi per prove sui materiali in sito e per l'uso di mezzi speciali di sollevamento.
Secondo l'appellante avrebbe errato il giudice di primo grado nel ritenere:
- che si trattasse di un'opzione esecutiva dell'impresa, adottata per risparmiare sui costi del trasporto franco cantiere: in realtà era stata una scelta obbligata dall'impossibilità di reperire sul mercato le capriate di dimensioni volute e di trasportarle all'interno del cantiere, e, comunque, condivisa con il DL (il che sarebbe stato confermato dai testi escussi e in particolare dal geom. ); Testimone_1
- che l'onere del trasporto straordinario fosse compreso nei prezzi di contratto, e ha riportato, a tal fine, una specifica voce relativa alla quantità in acciaio per carpenteria tratta dall'analisi dei prezzi (art.M.30.400.1) raffrontandola con la voce relative nell'elenco prezzi di contratto (art.M.30.057).
9.3.4. Con la riserva n.6, parzialmente collegata alla precedente, l'impresa aveva chiesto maggiori oneri (€.55.700,63) per l'andamento anomalo dei lavori e il rallentamento produttivo delle opere di carpenteria metallica nel corpo palestra.
Il CTU ha ritenuto trattarsi di questione legata ad una scelta esecutiva autonoma dell'impresa e il giudice di primo grado ha ritenuto non provato, sul punto, l'accordo con la DL.
Al contrario, secondo l'appellante, vi sarebbe la testimonianza del geom. Tes_1 all'udienza del 14/7/2022, che, interrogato sul capo 23 della memoria ex art.183 VI co.
c.p.c. di parte attrice, aveva dichiarato:
“La lunghezza delle capriate non consentiva il trasporto su un bilico ordinario e il loro trasporto con un trasporto eccezionale era più oneroso della saldatura in loco;
a differenza di quando le saldature vengono fatte in officina, è necessario creare dei paraventi e le saldature vanno fatte alla presenza costante dei certificatori, atteso che le condizioni ambientali possono pregiudicare le saldature. I certificatori hanno poi rilasciato idonee certificazioni, come richiesto dalla Direzione lavori, che ha anche assistito in cantiere a parte delle saldature.”.
pag. 8/29 Nello stesso senso andrebbero anche le dichiarazioni testimoniali del DL ing. Tes_2 secondo il quale aveva riferito:
“Le capriate metalliche di 24 metri sono state trasportate in cantiere in due parti e saldate in cantiere alla presenza dei verificatori dell'ente certificatore IIS;
avrebbero dovuto essere costruite ed assemblate in stabilimento, ma l'impresa ha richiesto di poterle assemblare in cantiere ed è stata autorizzata a determinate condizioni, ovvero che le saldature venissero eseguite da personale qualificato sotto la supervisione di un ente qualificato, come in effetti è avvenuto”.
9.4.1. Venendo ora al tema dei cd. difetti progettuali, va esaminata, anzitutto, la questione relativa alla mancata previsione del ponteggio per il montaggio delle pareti in pannelli sandwich del corpo palestra e degli spogliatoi nel progetto esecutivo.
Secondo il Tribunale, che ha seguito, sul punto, le valutazioni del CTU, si tratterebbe di un tema attinente il piano di sicurezza, e il coordinatore per la sicurezza aveva previsto la possibilità di utilizzo di una piattaforma aerea in alternativa ai ponteggi.
Secondo l'appellante, invece, vi sarebbe una “sottostima” delle dimensioni dei cd. pannelli sandwich, e l'opzione per la piattaforma aerea, poi, presupponeva altri accorgimenti non previsti (pista livellata come piano d'appoggio) comportanti comunque maggiori costi e ore di lavoro.
Ha inoltre lamentato, più in generale, il maggior onere “conseguente alla ridotta valutazione dei ponteggi, necessari sui soli lati esterni, necessari al montaggio dei pannelli di tamponamento (quindi circa mq 1.132,00) e di tutte le altre opere previste in copertura, quali grondaie, pluviali, scossaline, serramenti esterni.” (atto di appello pag.36).
9.4.2. Ulteriore difetto sarebbe la mancata previsione, negli elaborati progettuali, del massetto autolivellante di sottofondo della pavimentazione in gomma nella palestrina al
1° piano.
Il giudice ha ritenuto che la lacuna fosse efficacemente colmata dalla previsione di una specifica lavorazione nel progetto esecutivo, individuata dal CTU nell'elenco prezzi e nel computo metrico.
L'appellante ha obiettato che il Computo metrico non sarebbe utilizzabile come valida integrazione del contratto e dei progetti.
9.4.3. Ulteriore difetto sarebbe la mancata previsione, nel progetto esecutivo, di barriera a vapore nella palazzina spogliatoi.
Il giudice ha ritenuto abbia ovviato, a tale carenza, una specifica descrizione della lavorazione nel progetto esecutivo, rimandando alla CTU.
pag. 9/29 L'appellante ha obiettato l'inidoneità dei richiami tecnici del CTU: l'elaborato tav.
2.2.14 sarebbe generico e non esaustivo e la voce di costo indicata riguarderebbe una lavorazione diversa.
9.4.4. Ulteriore difetto sarebbe la mancata previsione di un parapetto della scala esterna di emergenza.
Il giudice, aderendo ai rilievi del CTU, ha evidenziato che in elaborati strutturali e architettonici (per i primi, tav. n. 2.3.10-01, e per i secondi, tav. n.
2.2.6 e tav. 2.2.19 – particolare d.36), vi sarebbero illustrazioni e dettagli più che sufficienti.
L'appellante, al contrario, riportando in sintesi il contenuto dei tre elaborati citati, ha insistito nel ritenere insufficienti le indicazioni, in quanto:
“- Tav. 2.2.10-particolare d.36: in linea generale la tavola 2.2.10 consiste nell'abaco dei serramenti. Il dettaglio d.36 risulta presente sulla tavola grafica 2.2.19 ove semplicemente viene rappresentato, ma non dimensionato, un profilo metallico relativo all'aggancio della struttura metallica portante della scala al supporto murario del corpo spogliatoi;
- Tav. 2.3.10-01 elaborato strutturale, indica un rettangolo a linea sottile con scritta parapetto”. Non è identificato il tipo di materiale (acciaio, vetro, ecc.), la tipologia dei singoli montanti (se verticali) o traversi (se orizzontali) o grigliato (maglia), oltre ai particolari costruttivi nei punti di ancoraggio tra il parapetto e la scala stessa.”.
9.4.5. Ulteriore difetto sarebbe l'omessa indicazione dei costi dei trasporti eccezionali
(coincidente con la riserva n.5):
- il giudice ha ritenuto che il costo dei trasporti fosse compreso nell'elenco prezzi del contratto;
- l'appellante ha contestato ribadendo le stesse difese di cui alla riserva n.5.
9.4.6. Ulteriore difetto sarebbe l'omessa indicazione del tipo di collegamento tra elementi principali (giunzioni bullonate e/o saldate con tipologia e materiali da utilizzare per le saldature).
Il giudice ha respinto la domanda rammentando che il progetto strutturale delle capriate di copertura, nella sua versione approvata dall'apposita Commissione regionale competente, non prevedeva giunti di costruzione, dei quali, pertanto, non ricorreva alcuna necessità di definizione.
L'appellante non pare abbia sollevato rilievi specifici al riguardo.
9.4.7. Ulteriore difetto sarebbe l'omessa indicazione del sistema di collegamento dei pannelli sandwich di copertura della palestra con la sottostante struttura in ferro.
Il giudice ha ritenuto colmata la carenza con la tavola 2.2.12 del progetto, che contiene un dettaglio che illustra la vite che collega, in corrispondenza del colmo, il pannello sandwich con il sottostante arcareccio. Ha anche aggiunto che la lamentata mancanza di indicazioni di dettaglio (“del diametro della vite, la tipologia (zincata o non), eventuali
pag. 10/29 cappellotti di chiusura, guarnizioni, ecc. ecc.”) non potrebbe incidere sui tempi di realizzazione o di approvvigionamento.
L'appellante ha contestato tale ultima considerazione, senza però aggiungere ulteriori specifiche argomentazioni e limitandosi a ribadirne la significatività se “sommata con le ulteriori carenze denunciate”.
9.4.8. Ulteriore difetto sarebbe relativo a misura e tipologia della rete elettrosaldata e degli infissi.
Sul primo punto il Tribunale ha rilevato che la problematica era stata risolta utilizzando pannelli di spessore leggermente maggiore (5 mm invece di 4 mm) di peso e costo equivalenti. Nulla di specifico ha dedotto, in sede di impugnazione, sul punto,
l'appellante.
Quanto agli infissi, tra il computo metrico e l'abaco, secondo il CTU e l'impresa, ha prevalso la previsione dell'abaco e, per la decisione impugnata, nessun difetto vi sarebbe, trattandosi di contrato a corpo.
9.4.9. Ulteriori difetti, oggetto dei capitoli di prova per testi (da 7 a 12 e 18, 19 e 14) sarebbero stati ritenuti sussistenti, ma non tali da essere definibili errori progettuali o da influire sulla cantierabilità del progetto.
9.5. Su tali ultimi temi l'appellante ha contestato, in termini più generali, la qualificazione di errore progettuale rilevante adottata dal Tribunale.
Richiamato il testo dell'art.10.10 del d.l.vo 50/20162, l'appellante ha ricondotto le problematiche in esame a: “mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti” e a “violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.”.
La cantierabilità del progetto dovrebbe poi intendersi sussistente solo laddove il progetto non necessiti di continui stravolgimenti e non, come ritenuto dal giudice, come mera eseguibilità dell'opera.
9.6. Ha contestato, poi, in termini generali, l'appellante, che potessero rilevare dichiarazioni (a precisazione o chiarimento) rese in sede di gara dalla Stazione appaltante, essendo l'impresa appaltatrice tenuta, nella formulazione della propria offerta, solo agli elaborati progettuali e non al computo metrico o a chiarimenti resi dalla stazione appaltante.
pag. 11/29 Ha lamentato, ancora, che nel considerare tutti i difetti emersi in fase di progettazione, non si sia tenuto conto del maggior tempo che, conseguentemente, è stato necessario impiegare per l'esecuzione dell'opera appaltata.
9.7. Ha contestato, ancora, l'appellante, l'affermazione del giudice di primo grado secondo la quale: “E' in ogni caso assorbente la considerazione che, trattandosi di appalto a corpo, la maggiore onerosità delle modifiche operate rispetto alle previsioni poste alla base delle determinazione del corrispettivo (computo metrico ed elenco prezzi) poteva trovare ristoro solamente alle condizioni previste dall'art. 1664 c.c. Al di fuori di tali condizioni, va ribadito che ogni possibile doglianza dell'appaltatore relativa alla esecuzione del contratto va proposta nelle forme delle riserve apposte alla contabilità dell'appalto, come peraltro la società attrice ha fatto in relazione alle contestazioni di cui si è detto in precedenza.”.
Ha sostenuto l'appellante che presupposto di operatività del principio enunciato in sentenza sarebbe la corretta rappresentazione di tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, proprio ciò che era mancato nel caso di specie.
9.8. Ha infine, sul punto, contestato l'appellante che non fosse giustificata la Parte sospensione dei lavori disposta da Tutte le problematiche fatte oggetto di riserve e le conseguenze della pandemia erano senz'altro tali, per gravità, da integrare il requisito della proporzione tra il pericolo/danno e la reazione, a giustificazione dell'eccezione di inadempimento.
Parte 10. Con il terzo motivo di appello ha contrastato la sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto della domanda di rinegoziazione del contratto per durata e compenso.
Secondo l'appellante il giudice avrebbe errato, anzitutto nel ritenere che non sussista un diritto coercibile alla rinegoziazione del contratto, al di fuori delle specifiche ipotesi di legge.
Ha richiamato, in proposito, citazioni di dottrina e giurisprudenza di merito (Trib.
Roma, sez. VI, 27.8.2020).
Ha anche rammentato che tale diritto troverebbe fonte nei principi generali di buona fede ed equità nell'adempimento dell'obbligazione e di buona fede nell'interpretazione del contratto. Parte 11. Con il quarto motivo di appello ha impugnato la statuizione di condanna al pagamento di penale per il ritardo.
Secondo l'appellante, avendo il risolto il contratto di appalto, sarebbe preclusa CP_1
l'applicazione giudiziaria delle penali in forza della norma di cui all'art.108 d.l.vo
50/2016.
pag. 12/29 In secondo luogo, ha evidenziato che la stazione appaltante aveva sospeso i lavori per
76 giorni, con verbale del DL trasmesso il 10.9.2021, sicchè l'originaria scadenza del
21.7.2021, doveva intendersi protratta al 5.10.2021.
Alla sospensione dei lavori non era mai seguito un ordine di ripresa.
Gli ulteriori atti, infatti, erano stati:
- il 27.1.2022: la contestazione di addebiti da parte del all'impresa; CP_1
- l'11.2.2022: le controdeduzioni dell'impresa,
- l'1.8.2022: la determina di risoluzione del contratto.
Da ultimo, l'appellante ha invocato la norma emergenziale prevista dall'art. 91 DL 18/2020, volta a escludere l'applicazione di penali in casi simili, per motivi legati all'emergenza pandemica da OV - 193.
Parte 12. Con il quinto motivo di appello ha impugnato la declaratoria di cessata materia del contendere relativamente alle riserve nn. 3 e 4.
Ha allegato l'appellante che il pur avendo riconosciuto come dovuti, a detto CP_1 titolo, rispettivamente, gli importi di €. 7.066,31 e di €. 47.965,00, non li aveva erogati, né aveva provato il relativo effettivo pagamento. Tali allegazioni in contestazione erano state esposte dall'appellante in comparsa conclusionale e memoria di replica di primo grado.
Le difese del in grado di appello Controparte_1
13. Con memoria depositata il 26.7.2024 si è costituito il Controparte_1 chiedendo il rigetto integrale dell'appello e non riproponendo domande riconvenzionali.
14. Ha riepilogato l'andamento del rapporto contrattuale, evidenziando, tra l'altro, che già in data 2.2.2021 il DL aveva trasmesso all'impresa una contestazione di ritardi, con sollecito al relativo recupero. Il successivo nuovo cronoprogramma, trasmesso dall'impresa il 15.2.2021, contenente una sospensione dei lavori di 50 giorni, non era stato approvato dal CP_1
pag. 13/29 In data 19.2.2021 l'impresa aveva comunicato la positività al OV -19 di quasi tutte le maestranze, e, un mese dopo, il 15.3.2021, aveva comunicato, dall'indomani, la ripresa dei lavori.
Riferiva, inoltre, che con PEC del 22.7.2021 il RUP, in relazione all'atto stragiudiziale inviato dall'impresa il 24.6.2021, a seguito di abbandono del cantiere, di fatto, dall'1.7.2021, aveva intimato l'immediata ripresa dei lavori.
15. Relativamente al primo motivo d'impugnazione (rigetto della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1664 co.2 c.c.) ha rimarcato che la fattispecie invocata non si attaglia al caso di specie, sia perché riferibile a cause geologiche o similari, sia perché applicabile solamente a sopravvenienze non prevedibili Parte al momento della stipula del contratto. aveva sottoscritto il contratto in data
9.7.2020 5 mesi dopo il manifestarsi della pandemia e 8 mesi dopo l'aggiudicazione, ed aveva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori (27.7.2020) e il primo SAL
(16.12.2020) senza apporre riserve. A ciò provvedendo solo in calce al secondo SAL
(9.6.2021), dopo avere già accumulato un grave ritardo nei lavori.
16. Relativamente al tema della cessata materia del contendere sulle riserve nn. 3 e 4, ha Parte allegato di avere riconosciuto, con determina n.18 del 20.1.2022, a il calcolo della compensazione dei prezzi dei materiali di costruzione ex art.1 septies del DL 73/2021, conv. in legge n.106/20214, disponendone il pagamento in misura di €.47.092,45. Ha richiamato la produzione della relativa fattura (doc.24 della produzione di primo grado)
e ha prodotto ulteriore documento attestante il pagamento (doc.9: quietanza da giornale di cassa con dati del bonifico bancario dd. 22.2.2022). 4 Art.
1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
pag. 14/29 17. Per il resto con indicazioni puntuali che, per economia processuale, non occorre qui riassumere, l'appellato ha contestato gli ulteriori motivi di appello, sostanzialmente aderendo ad argomentazioni e decisioni del giudice di primo grado, con la specificazione che il contratto era stato risolto, ex art.108 co.3 D.L.vo 50/2016, e che controparte, fin dall'1.7.2021, aveva unilateralmente abbandonato il cantiere.
18. Con ordinanza dd. 17.9.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo impugnato, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c.
19. Le parti hanno depositato le prescritte memorie e, all'udienza del 18.3.2025, hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
20. L'appello è prevalentemente infondato, per i motivi di seguito esposti.
21. Preliminarmente all'esame degli specifici motivi, per ordine nell'esposizione, giova Parte evidenziare che il contratto di appalto sottoscritto da è datato 9.7.2020. A tale data, com'è noto, erano già trascorsi oltre 4 mesi dall'esplosione conclamata della pandemia da OV-19, si erano già susseguiti diversi provvedimenti legislativi e amministrativi emergenziali, contenenti sia limitazioni al commercio e alla libertà di movimento delle persone (tra gli altri i D.L. nn.6 e 19 del 2020), sia aiuti alle famiglie e alle attività economiche (DL n. 18 e 34 del 2020). Parte Altrettanto pacifico è il dato costituito dal fatto che dopo avere sottoscritto il contratto di appalto, nulla ha eccepito in occasione del primo SAL di dicembre 2020 e ha sollevato rilievi, dopo il ricevimento di una prima contestazione di ritardi, solamente a poco più di un mese dalla scadenza finale del contratto.
22. Seguendo l'ordine dei motivi di appello, va esaminata la questione del diritto alla rinegoziazione, oggetto del terzo motivo ma presupposta anche dal primo e, in parte, dal secondo motivo. Parte Sostiene che i fatti sopravvenuti, e, principalmente, le restrizioni alla circolazione di persone e merci, come pure gli aumenti del costo delle materie prime, conseguenze della pandemia da OV 19, avrebbero fatto sorgere, a proprio vantaggio, un vero e proprio diritto alla rinegoziazione del contratto, in modo da riequilibrare le prestazioni e ripristinare un corretto sinallagma contrattuale.
Attualmente il diritto alla rinegoziazione è previsto dal nuovo codice degli appalti pubblici (artt. 95 e 120 co.8 del d.l.vo n. 36/2023), ma si tratta di norma non applicabile pag. 15/29 al caso di specie, in base alla disciplina transitoria del testo di legge6, e, non a caso, generalmente descritta, tra i commentatori, come una delle più importanti novità introdotte nell'ordinamento di settore.
In precedenza, la giurisprudenza più autorevole (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19433 del
18/12/2003 (Rv. 569058 - 017) aveva escluso l'esistenza di un tale diritto, e il legislatore era già intervenuto delimitando l'ambito di possibili revisioni dei termini contrattuali, in presenza di requisiti ben precisi, tra i quali che la “necessità di modifica (fosse) determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore” (art.106 del D.L.vo 50/2016).
In ogni caso, al mese di luglio 2020, come anticipato, né le restrizioni alla circolazione né l'andamento anomalo dei mercati di materie prime per l'edilizia, potevano più dirsi eventi imprevedibili.
Ne consegue l'infondatezza della prospettazione di parte appellante sul punto e, per i medesimi motivi, anche della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, e ciò, oltre che per i motivi già indicati dal giudice di primo grado, non efficacemente contrastati dall'appellante, anche per la tranciante circostanza che la PA ebbe a riconoscere, prima della risoluzione del contratto, sia un congruo lasso di tempo di maggior durata dei tempi per le lavorazioni, sia, su disposizione di legge sopravvenuta, integrazioni economiche legate alla pandemia (compensazione dei prezzi per i materiali da costruzione ex art.
1-septies del D.L. 73/2021 conv. in legge
106/2021).
Né può trarsi un argomento decisivo in senso opposto dal fatto che, mesi dopo la Parte sospensione dei lavori da parte di e dopo la risoluzione del contratto di appalto, affidando i lavori residui all'impresa subentrante, il abbia Controparte_1 riconosciuto ulteriori competenze economiche alla nuova appaltatrice, essendo, la situazione, sia dal punto di vista giuridico, sia in fatto, ben differente da quella nella quale si trovava l'odierna appellante.
rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.”. 6 Articolo 229 - Entrata in vigore
“1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”. 7 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19433 del 18/12/2003 (Rv. 569058 - 01)
“Nel procedimento di licitazione privata per l'appalto di opere pubbliche, le condizioni generali e speciali di contratto, stabilite dal bando di gara ed indicate nella lettera di invito, non possono essere modificate (nè in senso sfavorevole, ne' in senso favorevole all'aggiudicatario) dopo l'aggiudicazione.”.
pag. 16/29 23. Devono, a questo punto, essere esaminati i rilievi sollevati dall'appellante sulle Parte riserve che la difesa di in questa sede, ha posto a fondamento sia di domande risarcitorie sia della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
24. Iniziando da tale seconda domanda, s'impone una prima considerazione Parte complessiva: delle 7 riserve iscritte e poi azionate da ben 4 (due dalla stessa PA ante causam e due dal giudice di primo grado), sono state, in tutto o in parte, riconosciute fondate, una, la riserva n.1, è stata respinta dal giudice di primo grado e non ha formato oggetto di appello, e, per il resto, la PA ha riconosciuto all'impresa 72 giorni di sospensione dei lavori per maltempo. Pare difficile, anche solo ad una valutazione globale e sommaria, qualificare l'eventuale residuo contenuto delle riserve come talmente grave da condurre alla risoluzione del contratto.
25. Proseguendo nella motivazione secondo l'ordine seguito dall'appellante, va esaminata la riserva n.2 (maggior somma di €.27.618,19 per maggiori costi per oneri della sicurezza – ponteggi ed affini nella realizzazione del corpo spogliatoi della palestra, per un periodo di 6 mesi).
L'appellante lamenta che sia stata riconosciuta la fondatezza della riserva solo per 60 giorni, invece dei chiesti 6 mesi.
Le argomentazioni dell'appellante non convincono e la decisione impugnata merita conferma.
Ciò che mancava nel progetto esecutivo era la previsione dell'onere dei ponteggi del solo corpo spogliatoi della palestra.
In base al cronoprogramma contrattuale, rileva il CTU, la durata complessiva delle opere strutturali appaltate era di 60 giorni naturali consecutivi, comprensivi sia del corpo spogliatoi che del corpo palestra.
L'installazione dei ponteggi è iniziata il 15.1.2021, come risulta dal giornale dei lavori.
E' corretto riconoscere il maggior costo in esame, limitatamente al tempo previsto per la lavorazione, salvo prolungamenti incolpevoli delle lavorazioni.
Nel periodo di 60 giorni intercorrente dal 15.1.2021, vi erano stati 20 giorni di sospensione per avverse condizioni metereologiche.
Ma di tali 20 giorni in più il CTU, correttamente, non ha tenuto conto, perché il termine contrattuale per le lavorazioni era previsto per entrambi i corpi di fabbrica e non solo per quello degli spogliatoi. Opera, quindi, una sorta di compensazione impropria tra i giorni di sospensione per maltempo e il minore termine contrattuale riferito al solo corpo spogliatoi.
Inoltre, poiché l'inizio effettivo delle lavorazioni, il 15.1.2021, era in ritardo rispetto ai tempi contrattuali (che prevedevano tale inizio 40 giorni dopo la consegna dei lavori – avvenuta il 27.7.2020), non sarebbe corretto tenere conto dell'ulteriore sospensione per pag. 17/29 periodo di malattia degli operai che, ove l'impresa fosse stata adempiente, non avrebbe interessato la lavorazione in esame.
Né sarebbe in alcun modo giustificato tenere conto di sospensioni per motivi metereologici relativi a periodi diversi da quelli già considerati.
26. Analoga sorte ha l'impugnazione relativa alla riserva n.7 (€.142.138,83 a titolo di maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori e rallentamento produttivo a causa dell'emergenza sanitaria epidemiologica).
Il giudice ha riconosciuto fondata la pretesa limitatamente ad un periodo di 25 giorni lavorativi (19.2 – 16.3.2021), pari all'assenza dal cantiere delle maestranze per contagio Parte Covid. E' stato escluso, invece, il maggior periodo chiesto da dalla consegna dei lavori (27.7.2020) al SAL n.2 (4.6.2021).
La decisione del Tribunale è corretta, sia perché l'impresa aveva sottoscritto il primo
SAL senza riserve, sia perché le allegazioni offerte, in concreto, a giustificazione della maggiore richiesta, erano specifiche solo con riguardo al contagio dei lavoratori, e sia perché le restrizioni alla libera circolazione delle persone, che potrebbero essere comprese nel notorio, non erano, come visto fin dall'inizio, imprevedibili, ma, al contrario, altamente probabili, al momento della stipula del contratto.
Quanto ai materiali di difficile reperimento, il necessario requisito della specificità delle allegazioni non può certo essere integrato dal richiamo ad atti normativi del Governo di contenuto generale, come i decreti ministeriali citati dall'appellante.
27. Parimenti da confermare è la sentenza appellata con riferimento alla riserva n.5, con la quale l'impresa ha chiesto i maggiori oneri (€.30.000,00) per costi suppletivi per prove sui materiali in sito e per l'uso di mezzi speciali di sollevamento.
Il giudice ha ritenuto infondata la richiesta, sia perché si trattava di scelta esecutiva adottata dall'impresa, verosimilmente per risparmiare su costi di trasporto, sia perché l'onere del trasporto era ricompreso nei prezzi contrattuali.
28.1. L'appellante ha obiettato, quanto al primo aspetto, l'esito dell'esame testimoniale del geom. (direttore tecnico della . Testimone_1 Parte_1
Il brano riportato della citata testimonianza, però, non rappresenta che si sia trattato di variante approvata dalla DL e con riconoscimento di maggiori oneri.
A fronte della domanda capitolata al n.22 (“Vero che tutte le capriate metalliche principali di lunghezza ml 24,00 ciascuna sono state trasportate in cantiere in 2 parti
(complessivamente n. 12 semicapriate) e gli assemblamenti effettuati con saldature in opera, in presenza continua di supervisori dell'Ente Certificatore IIS - Istituto Italiano della Saldatura, con rilascio delle certificazioni WPQR;
”), il teste ha risposto:
“La lunghezza delle capriate non consentiva il trasporto su un bilico ordinario e il loro trasporto con un trasporto eccezionale era più oneroso della saldatura in loco;
a
pag. 18/29 differenza di quando le saldature vengono fatte in officina, è necessario creare dei paraventi e le saldature vanno fatte alla presenza costante dei certificatori, atteso che le condizioni ambientali possono pregiudicare le saldature. I certificatori hanno poi rilasciato idonee certificazioni, come richiesto dalla Direzione lavori, che ha anche assistito in cantiere a parte delle saldature.”.
Ne risulta, da un lato, confermato un risparmio nei costi per l'impresa (“il movimento delle capriate con trasporto eccezionale era più oneroso della saldatura in loco”) e, dall'altro, l'assenza di un giudizio di stretta necessità della soluzione adottata (“la lunghezza delle capriate non consentiva il trasporto su un bilico ordinario”, non in termini assoluti) peraltro neppure collegabile al contenuto della domanda.
Neppure giovano a parte appellante le dichiarazioni del DL ing. pure citate Tes_2 nell'atto di impugnazione, secondo le quali:
“Le capriate metalliche di 24 metri sono state trasportate in cantiere in due parti e saldate in cantiere alla presenza dei verificatori dell'ente certificatore IIS;
avrebbero dovuto essere costruite ed assemblate in stabilimento, ma l'impresa ha richiesto di poterle assemblare in cantiere ed è stata autorizzata a determinate condizioni, ovvero che le saldature venissero eseguite da personale qualificato sotto la supervisione di un ente qualificato, come in effetti è avvenuto”.
Da tali dichiarazioni, infatti, da un lato si evince che la proposta della diversa lavorazione proveniva dall'impresa, e, dall'altro, non si evince, che l'autorizzazione ricevuta fosse in deroga alla disciplina contrattuale che regolava le eventuali variazioni di prezzo.
28.2. Relativamente alle voci di prezzo, poi, l'allegazione del CTU non può dirsi smentita dai rilievi dell'appellante.
Scrive il CTU (a pag.10 della prima relazione):
“Inoltre, dall'elenco dei prezzi di contratto (doc. n. 27 di Convenuta), si evince che le strutture metalliche sono compensate dall'art. M.30.057 che, tra altri, prevede l'inclusione degli oneri per “i trasporti, …., innalzamento, tiro in alto,….”, invece rivendicati a parte, quindi impropriamente, dall'Appaltatore.”.
Dallo stesso atto di appello (pag. 31) si ricava la correttezza della comprensione, tra i costi di cui alla voce M.30.057, di quelli indicati dal CTU, e, trattandosi di voce a corpo, nulla rileva che tale voce manchi nell'ulteriore capitolo dell'analisi dei prezzi
M.30.400.1, pure riportato in atto di appello – trattandosi, come testualmente scritto anche dall'appellante -, di analisi dei prezzi per le quantità di acciaio per carpenteria.
In altri termini, non stupisce l'assenza di menzione dell'onere di trasporto o di sollevamento in un atto tecnico destinato a conteggiare il materiale da acquistare.
pag. 19/29 29. Passando all'esame dell'impugnazione relativa alla riserva n.6, va rammentato che si tratta di richiesta di maggiori oneri (€.55.700,63) per l'andamento anomalo dei lavori e il rallentamento produttivo delle opere di carpenteria metallica nel corpo palestra.
In pratica si lamenta la mancata definizione progettuale del nodo di congiunzione tra gli elementi strutturali componenti le capriate di copertura del corpo palestra, di lunghezza pari a mt.24, superiore a quella “commerciale” (di m.12).
Il CTU ha correttamente rilevato che non può costituire errore la mancata previsione di un componente che non era indicato come necessario nel progetto approvato.
Le già riportate testimonianze nulla dicono sull'impossibilità di realizzare la lavorazione come previsto nel progetto originario, né possono sostituire l'approvazione di una variante che, sola, avrebbe potuto legittimare l'impresa a pretendere maggiori compensi.
30.Vanno a questo punto esaminati quelli che l'appellante definisce “errori progettuali”, non senza premettere che non può definirsi tale – né ai fini della risoluzione del contratto né a quelli dell'adozione di una variante – la carenza che sia integrabile in modo sufficientemente determinato da altro atto contrattuale che l'impresa era tenuta a considerare o ha dichiarato di aver tenuto in conto. Ciò perché le dichiarazioni formali rese nella fase di scelta del contraente non sono affermazioni prive di valore giuridico, ma integrano, a seconda, dichiarazioni di scienza vincolanti direttamente o, indirettamente, attraverso il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
In tal senso va tenuta in conto la dichiarazione dell'impresa, nella propria offerta economica, di “aver controllato le voci e le quantità riportate nei computi metrici estimativi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile”.
Altra premessa sugli errori progettuali e utilizzabilità del computo metrico estimativo attiene all'esatta interpretazione dell'art.2 del contratto di appalto, che, per comodità si riporta:
“Art. 2 – Capitolato Speciale d'Appalto
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e delle relazioni, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
pag. 20/29
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.”.
L'appellante ha interpretato le apparentemente perentorie affermazioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo per desumerne che eventuali carenze o imprecisioni del progetto esecutivo non potrebbero essere corrette o colmate con il riferimento al computo metrico estimativo, ma tale deduzione non convince.
Va rammentato che, in generale, negli appalti pubblici, data la complessità delle relative previsioni, sono presenti una pluralità di testi, negoziali e tecnici, dei quali occorre tenere conto in una lettura integrata, per una corretta interpretazione degli obblighi e delle prestazioni richieste.
L'estraneità al contratto di cui parla l'articolo appena citato, con riferimento al computo metrico estimativo e alle quantità di lavorazioni negli atti progettuali non può certo essere intesa quale assoluta irrilevanza di tali dati a qualsiasi fine, ma dev'essere intesa nel senso dell'assoluta prevalenza del capitolato speciale d'appalto, delle tavole grafiche progettuali e delle relazioni.
Non a caso la norma in esame è dedicata all'individuazione del valore del capitolato speciale d'appalto.
E non a caso, nel prosieguo del contratto, vi sono ulteriori riferimenti all'utilizzabilità del computo metrico estimativo, quale, ad esempio, nell'art.9.2, per il riscontro utile alla contabilizzazione dei lavori.
D'altro canto, è noto che “computo metrico estimativo computo metrico ed elenco prezzi definiscono la qualità e la quantità delle lavorazioni occorrenti per la realizzazione dell'opera, così come descritta nel progetto esecutivo, ed i relativi costi, ai fini della formulazione di un preventivo da porre a fondamento della delibera di approvazione della spesa nonché della determinazione del prezzo da porre a base della gara per
l'aggiudicazione dell'appalto;” (Cass. Sez. 1-, Ordinanza n. 25800 del 05/09/2023 (Rv.
668957 - 02).
Si tratta, quindi, di documento tecnico che si presume perfettamente noto all'impresa appaltatrice, che lo ha utilizzato per formulare l'offerta poi risultata vincitrice, e che, quindi, pur se escluso dal novero degli atti contrattualmente vincolanti, solo in violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto, può essere del tutto ignorato – anche solo quale supporto integrativo-interpretativo - una volta sottoscritto il contratto di appalto.
Tanto più che, trattandosi di contratto “a corpo” l'esclusione del computo metrico estimativo dal novero degli atti vincolanti potrebbe ascriversi a coerenza nell'ambito pag. 21/29 delle regole di determinazione del compenso (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9246 del
07/06/2012 (Rv. 623157 - 01)8.
31.1. Ha evidenziato, quindi, l'appellante, quale errore progettuale, la mancata previsione del ponteggio per il montaggio delle pareti in pannelli sandwich del corpo palestra e degli spogliatoi nel progetto esecutivo.
In realtà, come già evidenziato dal Tribunale, tale previsione era comunque presente negli atti dell'appalto, e, in particolare, nel piano di sicurezza e coordinamento
(cap.
9.1.VI - REALIZZAZIONE OPERE EDILI INTERNE ED ESTERNE) e non può essere, quindi, definita carenza progettuale. Il coordinatore per la sicurezza, in particolare, aveva previsto: “l'utilizzo di PLE e/o trabattelli e movimentazione dei materiali con autogrù o . In alternativa l'Impresa potrà provvedere Pt_3 all'allestimento di un ponteggio che dovrà essere realizzato da personale qualificato seguendo le modalità specificate nel PiMUS” e, in altro punto del piano, per la lavorazione in esame, l'impiego, per la durata di 6 mesi, di una piattaforma aerea a pantografo (voce S.
1.01.8.3.c).
E che i piani di sicurezza facciano parte integrante della normativa contrattuale vincolante è espressamente previsto dall'art.23.1 lett. e) del contratto stesso.
32.2. Per quanto già detto va escluso che integri carenza progettuale rilevante la mancata previsione, nel progetto, del massetto autolivellante di sottofondo della pavimentazione in gomma nella palestrina al 1° piano, posto che, in sua vece, come evidenziato dal Ctu, è stata prevista altra lavorazione (“caldana di ripartizione in getto di calcestruzzo confezionato con almeno 250 kg/mc. di cemento R 325” di cui alle voci
D.55.290.1, D.55.290.2 e D.55.290.4) specificamente valorizzata nel computo metrico estimativo (elab. N. 10.2 – voci progressive 40, 41 e 42), e, soprattutto, meglio atta, rispetto a quella proposta dalla difesa di CLP, a “garantire la ripartizione dei carichi di esercizio insistenti sulla pavimentazione in gomma.” (seconda relazione del CTU, pag.
16).
33.3. Parimenti infondata è la lamentata mancata previsione, nel progetto esecutivo, della barriera a vapore nella palazzina spogliatoi.
In realtà, “La realizzazione della barriera a vapore in esame è prescritta nell'elaborato n.
2.2.14 del progetto esecutivo;
il relativo onere è compensato con la voce di E. P. (tav. n.
7) n. 56.5.QX2.01.B, che include anche tale magistero, mentre l'importo complessivo pag. 22/29 della lavorazione è indicato nel c.m.e. (tav. n. 10.1) alla voce progressiva n. 65.”
(seconda relazione del CTU pag. 5).
Gli elaborati grafici del progetto esecutivo fanno parte integrante del contratto a norma dell'art.23.1 c) del contratto e il computo metrico estimativo può ben essere utilizzato quale strumento a supporto, soprattutto per lavorazioni di dettaglio, la cui mancanza, in ogni caso, non assurgerebbe a sufficiente livello di gravità per giustificare risoluzione del contratto o sospensioni dei lavori.
33.4. Ulteriore difetto progettuale, secondo l'appellante, sarebbe la mancata previsione di un parapetto della scala esterna di emergenza (rif. cap.13 – rima relazione del CTU pag.8).
Il giudice, aderendo ai rilievi del CTU, ha evidenziato che la scala esterna in carpenteria metallica è illustrata in elaborati strutturali e architettonici (per i primi, tav. n. 2.3.10-01,
e per i secondi, tav. n.
2.2.6 e tav. 2.2.19 – particolare d.36): vi sarebbero illustrazioni e dettagli più che sufficienti.
L'appellante, al contrario, riportando in sintesi il contenuto dei tre elaborati citati, ha insistito nel ritenere insufficienti le indicazioni, in quanto:
“- Tav. 2.2.10-particolare d.36: in linea generale la tavola 2.2.10 consiste nell'abaco dei serramenti. Il dettaglio d.36 risulta presente sulla tavola grafica 2.2.19 ove semplicemente viene rappresentato, ma non dimensionato, un profilo metallico relativo all'aggancio della struttura metallica portante della scala al supporto murario del corpo spogliatoi;
- Tav. 2.3.10-01 elaborato strutturale, indica un rettangolo a linea sottile con scritta parapetto”. Non è identificato il tipo di materiale (acciaio, vetro, ecc.), la tipologia dei singoli montanti (se verticali) o traversi (se orizzontali) o grigliato (maglia), oltre ai particolari costruttivi nei punti di ancoraggio tra il parapetto e la scala stessa.”.
Il CTU ha, però, in modo del tutto convincente, in sede di repliche alle osservazioni dei
CTP (vedasi seconda relazione del CTU, pagg. 21-22) riportato graficamente la tavola strutturale n.2.3.10-01, intitolata “Particolare parapetto”, dalla quale si evincono
“tipologia dimensioni dei montanti costituenti il parapetto, nonché i particolari del fissaggio dei medesimi alla scala”.
In secondo luogo, il CTU, correggendo un errore sommesso nella prima parte della relazione, ha precisato che le tavole architettoniche utili erano la n.
2.2.6 e la n.2.2.19- particolare d.36 (e non la 2.2.10, presa in considerazione dall'appellante), nelle quali sono indicate “tutte le informazioni di carattere tipologico e dimensionale della scala esterna di emergenza.”.
33.5. Ulteriore difetto progettuale sarebbe l'omessa indicazione dei costi dei trasporti eccezionali (coincidente con la riserva n.5).
pag. 23/29 Il Tribunale ha ritenuto che il costo dei trasporti fosse compreso nell'elenco prezzi del contratto.
L'appellante ha contestato tale esito, ribadendo le stesse difese di cui alla riserva n.5.
Oltre a richiamare quanto già sopra evidenziato al punto 23.2, non può non notarsi che l'elenco dei prezzi unitari, ovvero l'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto fanno pienamente parte della disciplina contrattuale
(art.23.1.d) del contratto).
33.6. Ulteriore difetto progettuale, secondo l'appellante, sarebbe l'omessa indicazione del tipo di collegamento tra elementi principali (giunzioni bullonate e/o saldate con tipologia e materiali da utilizzare per le saldature).
Il giudice ha respinto la domanda rammentando che il progetto strutturale delle capriate di copertura, nella sua versione approvata dall'apposita Commissione regionale competente, non prevedeva giunti di costruzione, dei quali, pertanto, non ricorreva alcuna necessità di definizione.
L'appellante non pare abbia sollevato rilievi specifici su tale punto, avendo concentrato la sua attenzione sull'analisi dei prezzi.
33.7. Ulteriore carenza progettuale sarebbe l'omessa indicazione del sistema di collegamento dei pannelli sandwich di copertura della palestra con la sottostante struttura in ferro.
Il giudice ha ritenuto colmata la carenza con la tavola 2.2.12 del progetto, che contiene un dettaglio che illustra la vite che collega, in corrispondenza del colmo, il pannello sandwich con il sottostante arcareccio. Ha anche aggiunto che la lamentata mancanza di indicazioni di dettaglio (“del diametro della vite, la tipologia (zincata o non), eventuali cappellotti di chiusura, guarnizioni, ecc. ecc.”) non potrebbe incidere sui tempi di realizzazione o di approvvigionamento.
L'appellante ha contestato tale ultima considerazione, senza però aggiungere ulteriori specifiche argomentazioni e limitandosi a ribadirne la significatività se “sommata con le ulteriori carenze denunciate”.
33.8. Ulteriore difetto progettuale sarebbe relativo a misura e tipologia della rete elettrosaldata e degli infissi.
Sul primo punto il Tribunale ha rilevato che la problematica era stata risolta utilizzando pannelli di spessore leggermente maggiore (5 mm invece di 4 mm) di peso e costo equivalenti. Nulla di specifico ha dedotto, in sede di impugnazione, sul punto,
l'appellante.
Quanto agli infissi, tra il computo metrico e l'abaco, secondo il CTU e l'impresa, ha prevalso la previsione dell'abaco e, per la decisione impugnata, nessun difetto vi sarebbe, trattandosi di contratto a corpo.
pag. 24/29 Le ulteriori critiche formulate in sede di appello sono superate da quanto qui ritenuto, in generale sul valore e l'utilizzabilità anche di documenti tecnici non espressamente compresi nella disciplina contrattuale.
Parte 34. Dev'essere, a questo punto, esaminato il quarto motivo di appello, con il quale, ha impugnato la statuizione di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di penale per il ritardo.
34.1. Secondo l'appellante, avendo il risolto il contratto di appalto, sarebbe CP_1 preclusa l'applicazione giudiziaria delle penali in forza della norma di cui all'art.108
d.l.vo 50/2016.
Si tratta di motivo generico e palesemente infondato, attenendo, la clausola penale, al tema del risarcimento dei danni, tema non necessariamente vincolato ad una particolare forma o procedura in caso di risoluzione del contratto di appalto.
34.2. Lamenta, in secondo luogo, l'appellante l'erroneo conteggio dei giorni di ritardo, in quanto:
- il aveva sospeso i lavori per 76 giorni, con verbale del DL Controparte_1 trasmesso il 10.9.2021, sicchè l'originaria scadenza del 21.7.2021, doveva intendersi prorogata al 5.10.2021;
- alla sospensione dei lavori da parte dell'impresa, a fine luglio 2020, non era mai seguito un ordine di ripresa da parte della stazione appaltante;
- il 27.1.2022 il aveva contestato gli addebiti all'impresa; CP_1
- l'11.2.2022 vi erano state le controdeduzioni dell'impresa;
- solamente l'1.8.2022 era stata assunta la determina di risoluzione del contratto.
Il giudice di primo grado ha comminato la penale nella misura massima prevista contratto di €.152.982,46 e, poiché l'importo pro die della stessa era di €.764,91 (lo 0.5 per mille dell'importo contrattuale), se ne ricava, per corrispondenza, un ritardo di più di 200 giorni.
La statuizione del Tribunale, sul punto, merita conferma: iniziando a contare i giorni di ritardo dal 5.10.2021, i 200 giorni (6 mesi circa) si sono perfezionati il 23.4.2022, ben prima, quindi, della risoluzione contrattuale.
Tanto più che alla data del 4.6.2021, poco prima della sospensione dei lavori (fine luglio
2021) l'importo dei lavori eseguiti era di circa €.515.932,93 (valore del secondo SAL) pari a circa un terzo dell'intero importo contrattuale, che, sommato al primo SAL (€.154.145,81) manteneva ben al di sotto del 50% la percentuale di lavorazioni eseguite rispetto a quelle previste. Parte Inoltre, fin dal 22.7.2021 il RUP intimava a la ripresa immediata Controparte_3 dei lavori a mezzo PEC (doc. 16 della produzione del in primo grado). CP_1
pag. 25/29 Ne consegue che vi è prova del grave ritardo accumulato dall'impresa nei lavori e, anche tenendo conto di tutto il periodo di sospensione accordato, risulta dovuto l'intero importo della penale contrattuale.
34.3. Né può trovare applicazione, nel caso di specie, la norma emergenziale prevista dall'art.91 DL 18/20209, per il semplice motivo che tale norma impone solamente di tenere in considerazione l'impatto, su inadempimenti contrattuali e ritardi, delle misure di contenimento per motivi di salute pubblica.
Nel caso di specie, di tali limitazioni entrambe le parti erano già consapevoli prima della sottoscrizione del contratto di appalto e nulla è stato obiettato, né alla consegna dei lavori, né in occasione del primo SAL di dicembre 2021. La mancanza di specificità delle allegazioni sulle conseguenze di tale impatto impedisce, poi, di attribuire a tali aspetti un peso particolare, anche tenuto conto del fatto che, comunque, per l'aumento di taluni prezzi delle materie prime l'impresa è stata comunque indennizzata a norma dell'art.1 septies del D.L. 73/2021, sicchè almeno talune delle conseguenze notoriamente legate all'esecuzione dei contratti in periodo pandemico sono state già compensate con somma di denaro (€.47.092,45).
35. Concludendo sul tema della penale, e operando ex officio a norma dell'art.1384 c.c., ritiene questa Corte l'ammontare della penale comminata manifestamente eccessivo, e quindi da ridurre ad equità, se rapportato all'interesse residuo del creditore all'adempimento. Risulta, infatti, che fin dal 27.1.2022 il DL aveva formalizzato all'impresa le contestazioni prodromiche alla risoluzione del contratto ex art.108 co.3 del D.L.vo 50/2016, mentre la determina di risoluzione è stata emessa solamente l'1.8.2022, dopo circa 6 mesi rispetto alle controdeduzioni dell'impresa. Ne consegue che pare equa una riduzione della penale, di circa 1/3, ad €.100.000,00.
Da ultimo, con il quinto motivo di appello, ha impugnato la Parte_1 declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente alle riserve nn. 3
(mancata contabilizzazione costi della sicurezza per OV-19) e 4 (adeguamento costi materie prime facciata).
pag. 26/29 36.1. Ha allegato, in particolare, l'appellante che il pur avendo riconosciuto CP_1 come dovuti, a detto titolo, importi in denaro prossimi a quelli richiesti, non li aveva, in realtà, erogati, e comunque, non aveva provato il relativo effettivo pagamento.
36.2. Il ha contestato i fatti dedotti nel motivo in esame e, nella Controparte_1 memoria di replica in questo grado, ha evidenziato:
- di avere riconosciuto un importo maggiore a quanto richiesto, con riguardo alla riserva n.3 (dagli atti risulta il riconoscimento di €.7.649,12 – cfr. doc. 16 della produzione di Parte primo grado di perizia di variante dd.21.6.2021);
- di avere riconosciuto, relativamente alla riserva n.4, l'importo di €.47.092.45 con determinazione n.18 del 20 gennaio 2022 (cfr. doc. 23, fascicolo di primo grado),
- che controparte aveva emesso fattura di importo pari a quanto riconosciuto (n.7 PA del
28 gennaio 2022, per €.42.810,95 più IVA al 10% - doc. 24, fasc. di primo grado),
- di avere provato il pagamento, effettuato con bonifico bancario il 22.2.2022, con documento prodotto in sede di appello (doc. 9 del presente grado di giudizio).
Ha lamentato, quindi, la difesa del che l'odierno appellante abbia insistito in CP_1 questa sede per il pagamento di quanto chiesto originariamente (€.7.066,31 +
€.47.965,00).
36.3. Il motivo di appello dev'essere scrutinato alla luce della domanda formulata dall'appellante che, a tale riguardo è la seguente:
“- in via subordinata, e nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, riformare la sentenza gravata nella parte in cui dichiara la cessata materia del contendere in ordine alle riserve n. 3 e 4 e, pertanto, dichiarare dovute all'impresa gli importi riconosciuti, con conseguente compensazione con gli importi eventualmente riconosciuti al a titolo di penali;
”. CP_1 Parte 36.4. Esaminando le allegazioni di in primo grado, e, in particolare, quelle contenute nella memoria ex art.183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata il 23.3.2022, quanto all'importo relativo alla riserva n.4 si legge (a pag.18):
“La richiesta avanzata dalla impresa con la riserva n. 4 è stata soddisfatta dalla Stazione Appaltante, solo grazie a quanto stabilito dall'art. 1 septies del D.L. 73/2021.
Ciò dimostra, in ogni caso, la fondatezza della pretesa azionata che non può ritenersi rinunciata o infondata (anzi) ma acclarata quale dimostrazione delle difficoltà in cui si
è trovata ad operare l'impresa e, semmai, previa declaratoria di fondatezza, passibile di sopravvenuta carenza di interesse.”.
Ne consegue, data l'inequivocità delle espressioni usate, concordi con una declaratoria di carenza sopravvenuta di interesse, la totale infondatezza della domanda sul punto, a prescindere dalla tempestività della produzione documentale circa la prova del pagamento, in grado di appello.
pag. 27/29 L'intervenuta soddisfazione della pretesa è un fatto acquisito quantomeno per mancanza di valida contestazione.
36.5. Con riguardo all'importo pacificamente riconosciuto dal per la riserva CP_1 Parte n.3, invece, la difesa di in primo grado, con la prima memoria utile, ha effettivamente contestato l'intervenuta erogazione o liquidazione:
“La riserva n. 3 attiene - quindi - ai costi per la sicurezza per OV (altri e diversi da quelli rivendicati con la Riserva n. 2).
Controparte riconosce la fondatezza della riserva, ritenendo che i relativi oneri siano stati riconosciuti “in misura addirittura lievemente superiore rispetto a quanto richiesto dall'impresa”.
Omette, però, controparte, di evidenziare che gli importi riconosciuti NON SONO MAI
STATI LIQUIDATI ALL'IMPRESA NE' RIPORTATI NELLA CONTABILITA' DEI
LAVORI AL SAL N. 2.
Con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto da controparte, la riserva non solo non può ritenersi rinunciata ma è palesemente fondata, per espresso riconoscimento di essa Stazione appaltante.”.
36.6. Né successivamente, negli atti delle parti, è dato rinvenirsi ulteriori elementi specifici su tale questione.
Ne consegue, sul punto, la fondatezza dell'appello e la necessità di compensare, dal maggior dovuto da parte dell'impresa, l'ulteriore importo di €.7.649,12 con parziale riduzione del debito finale di parte appellante.
37. L'accoglimento dell'appello in misura molto ridotta rispetto al petitum, come pure la riduzione officiosa della penale, giustificano una compensazione parziale, in misura di 1/4, delle spese di lite del presente grado, con condanna dell'appellante alla rifusione delle residue spese all'appellato, liquidate sulla base del parametro indicato dall'appellante (valore indeterminabile – complessità alta) per valori medi per le tre fasi e minimo per la fase decisionale: €.
2.977 per studio, €.1.911,00 per fase introduttiva, €. 4.326,00 per la fase di trattazione ed €.2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di
€.11.766,00 che, nella misura di ¾ risulta pari a €.8.824,50.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.152/2024 RG, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Udine n. n.7/2024 dd. 8.1.2024, pubblicata l'8.1.2024, e, per l'effetto:
a) in riforma del punto 1) del dispositivo della sentenza appellata:
pag. 28/29 dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla sola riserva n.4 apposta da al 2° SAL del 7.6.2021; Parte_1
b) in riforma del punto 3) del dispositivo della sentenza appellata: dichiara dovuto dal a l'importo Controparte_1 Parte_1 complessivo di €.38.892,81;
c) ad integrazione del punto 5) del dispositivo della sentenza: riduce la penale comminata da €.152.982,46 ad €.100.000,00;
d) in riforma del punto 7) del dispositivo della sentenza appellata: compensa i reciproci crediti e, per l'effetto, condanna , in Parte_1 persona del legale rappresentante, a pagare al , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, la capital somma di €.61.107,19, oltre agli interessi legali dal 2 febbraio 2022 al saldo;
d) compensa tra le parti, in misura di ¼, le spese di lite del presente grado del procedimento e condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1
le spese residue che, nella porzione dovuta (2/4 del totale) Controparte_1 liquida in €.8.824,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 3.6.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 29/29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Art. 106 comma 10 d.l.vo 50/2016 (“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”):
Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3 Art. 91. (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) 1. All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.".
- All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'erogazione dell'anticipazione" inserire le seguenti: ", consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,". 5 Articolo 9 - Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.
“1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la 8 “In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di appalto "a corpo", nel quale il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile, l'eventuale difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico non dà luogo ad un errore di calcolo nel senso di errore materiale rettificabile, ai sensi dell'art. 1430 cod. civ., poiché ciò che conta è solo il prezzo finale che, quando è accettato, è vincolante per l'appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nel computo metrico ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto.”. 9 Art. 91. (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) 1. All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.".
- All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'erogazione dell'anticipazione" inserire le seguenti: ", consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,".