Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/04/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 9085/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 9085/2023 promossa da:
, nato a [...] il Parte_1
22.6.1958, C.F. , rappresentato e difeso dal Prof. C.F._1
Avv. Vincenzo Vitale, presso cui è elettivamente domiciliato, come da procura speciale depositata unitamente all'atto di citazione,
- parte attrice contro
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Mancini, C.F._2 presso cui è elettivamente domiciliato, come da procura speciale depositata unitamente alla comparsa di risposta,
- convenuto nonché contro
Controparte_2
- convenuto contumace
pagina 1 di 11
Per parte attrice:
“accertare e dichiarare la sussistenza di tutti gli elementi integrativi dell'illecito e la responsabilità egli odierni convenuti;
per l'effetto, condannare ex artt. 2043 e 2059 c.c. gli odierni convenuti al risarcimento del danno in favore del dott. commisurando per Parte_1
ciascuno il grado di responsabilità in ragione delle diverse condotte, per complessivi € 50.000,00 o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi”.
Per parte convenuta:
“ in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dal Dottor nei Parte_1
confronti del Dott. per tutti i motivi esposti negli atti Controparte_1 difensivi e, per l'effetto, di rigettare la predetta domanda, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio;
sempre in via principale, di accertare
e dichiarare la responsabilità processuale aggravata del Dottor
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti del Parte_1
Dott. e, di conseguenza, di condannarlo al risarcimento Controparte_1
dei danni nei confronti dell'odierno convenuto nella somma che verrà ritenute di giustizia”.
pagina 2 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott.
[...]
conveniva in giudizio il dott. e il dott. Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento del danno non Controparte_2
patrimoniale derivante da diffamazione subita in conseguenza di alcuni post pubblicati dai convenuti sulla piattaforma social “Twitter”.
In particolare, l'attore esponeva:
- di essere medico specialista in Odontostomatologia e Protesi Dentaria, iscritto alla Scuola di Specialità in Igiene e Medicina Preventiva della stessa
Università, studioso di epidemiologia, microbiologia e virologia, vincitore per due volte consecutive di una borsa di studio universitaria;
- che, durante tutto il periodo pandemico, in qualità di medico volontario contro il Covid-19, (i) aveva fornito assistenza medica alla popolazione, guarendo oltre seimila pazienti Covid-19; (ii) aveva partecipato a numerosi comitati internazionali di Medici anti-Covid nonché a varie Tavole rotonde e Congressi scientifici sul Covid-19; (iii) aveva fondato l'International
Covid Summit nonché dell'associazione no profit “Covid Healer”; (iv) aveva fatto parte del Comitato Scientifico di Terapia Domiciliare Covid-19, di , incaricato di redigere un protocollo di cura efficace;
(v) CP_3
aveva inoltre partecipato, come relatore, a una Tavola Rotonda scientifica sulla terapia Covid-19, insieme al Prof. Direttore Persona_1 dell'Istituto Mario Negri, e al Prof. dello stesso Istituto;
Persona_2
- che, a differenza di altri sanitari, aveva ritenuto di trattare numerosi pazienti con terapie diversificate, non collimanti con quelle ufficialmente proposte per la gestione della pandemia, comunque garantendo la guarigione dal Covid-19 di tutti i pazienti avuti in cura;
pagina 3 di 11 - che l'allontanamento dalle indicazioni e dai protocolli prescritti per la gestione dei pazienti Covid-19 lo aveva esposto a conflitti con altri medici e a un procedimento disciplinare, terminato in primo grado con la sospensione dall'albo;
- di esser stato oggetto di una serie di pubblicazioni diffuse in rete diffamatorie da parte degli odierni convenuti a causa delle proprie opinioni medico-scientifiche manifestate con riferimento alle terapie contro il Covid,
- che, in particolare, il Prof. pubblicava, sulla piattaforma Controparte_2
social “Twitter”, in data 16.5.2023, il seguente post: “Con l'elogio fatto all'Europarlamento da parte di uno dei fenomeni della galassia #novax al dentista che gioca a fare il virologo (con pessimi risultati), si è toccato il fondo del fanatismo antiscientifico dell'era #Covid. Anche il giornale che enfatizza la notizia ha raggiunto un obiettivo: il punto più basso del giornalismo italiano sul #Covid”;
- che, in data 8.6.2023, il Prof. pubblicava un altro con il Controparte_2
seguente contenuto: “Anche l'autoproclamatosi esperto di Covid, idrossiclorichina e ivermectina #Stramezzi è stato sospeso dall' Come faranno ora i pazienti? Possono andare a Controparte_4
farsi curare a Casirate d'Adda al raduno delle #streghe”;
- che, sempre lo stesso 8.6.2023, il Prof. caricava un video su CP_2
Twitter in cui affermava: “mi giunge notizia che la dottoressa è Per_3
stata radiata dall'Ordine dei medici di Torino e che il dottor è Parte_1
stato sospeso. Giustizia è fatta! Io credo che di ciarlatani ne abbiamo avuti veramente troppi. Questa è la dimostrazione che chi è contro i vaccini, tutti
i vaccini, ivi compreso quello del Covid, non può e non deve fare il medico
e quindi bene ha fatto l'Ordine dei medici di Torino a radiare la Per_3
pagina 4 di 11 bene han fatto altri Ordini a prendere provvedimenti. Mi auguro sia l'inizio di una lunga serie di provvedimenti contro chi ha fatto dell'anti-scienza il proprio credo. Noi dobbiamo dire alla gente che dobbiamo sempre andare dalla parte della scienza, senza seguire millantatori o persone che hanno seguito il credo dell'antiscienza, dell'insulto e della violenza nei confronti dei colleghi e spero che questo sia solo l'inizio di una lunga serie di provvedimenti”;
- che, il giorno seguente, 9.6.2023, il Prof. pubblicava su Twitter il CP_2
seguente post: “Siete pronti al festival della violenza verbale e non solo?
Tra poco vedrete profili, nomi e foto dei seguaci della di CP_5
della e di altri populisti e ciarlatani che hanno fatto Parte_1 CP_6 della violenza, dell'insulto e dell'ignoranza la loro ragione di vita. Buona visione.”; peraltro, “taggando” la Polizia di Stato e i Carabinieri, di modo che il post fosse visibile anche sui profili di dette autorità;
- che il dott. invece, aveva pubblicato, in data 31.5.2023, un post CP_1
sul proprio profilo personale di Twitter dal seguente tenore: “Toh… il
(autodefinizione financo generosa, devo dire) mi ha bloccato. Parte_2
Mettere insieme figure di palta una via l'altra deve essere insopportabile anche per chi ha tre dita di pelo (giallo?) sullo stomaco […]”;
- che le obiezioni e le perplessità che l'attore aveva espresso nei confronti della gestione della pandemia mediante vaccinazione, nonché lo stesso procedimento disciplinare cui era stato sottoposto non potevano giustificare le gravi offese pronunziate nei suoi confronti dagli odierni convenuti.
L'attore concludeva chiedendo la condanna dei convenuti, commisurandosi per ciascuno il grado di responsabilità in ragione delle diverse condotte, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti (quantificati in € 50.000,00).
pagina 5 di 11 Con comparsa depositata in data 22.12.2023, si costituiva in giudizio il dott.
il quale contestava la lesività del post pubblicato in data 31.5.2023 CP_1 dell'onore e della reputazione del dott. e, in ogni caso, rilevava Parte_1
che la sua condotta risultava scriminata in quanto il post era stato pubblicato nell'esercizio del diritto costituzionale di critica.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda attorea e per la condanna del dott. per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Parte_1
Il convenuto non si costituiva in giudizio e, vista la regolarità della CP_2
notifica effettuata nei suoi confronti (via p.e.c. all'indirizzo professionale, cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., n. 1615/2025,), ne veniva dichiarata la contumacia con decreto del 3.1.2024.
Fallito il tentativo di conciliazione mediante comparizione personale delle parti, all'udienza del 23.1.2024 la causa veniva rinviata all'udienza ex art. 183 c.p.c. Scambiate le memorie di cui all'art. 171ter c.p.c., con ordinanza del 14.5.2024, rilevato che le parti costituite non avevano formulato istanze per prova orale, la causa era rinviata all'udienza di rimessione della causa in decisione del 26.3.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2. La domanda risarcitoria formulata nei confronti del convenuto CP_1
non è fondata.
Ritiene il Tribunale che debba essere valutato il contesto complessivo nel quale la frase di causa è stata scritta, per quanto concerne sia il contesto sociale sia lo specifico rapporto fra attore e convenuto.
pagina 6 di 11 Dalla documentazione versata in atti emerge che il post del 31.5.2023 del dott. di cui l'attore lamenta la diffamatorietà, rappresenti l'ultimo CP_1
di un acceso scambio di battute che vedeva impegnate entrambe le parti.
Nello specifico, il doc. 1 di parte convenuta, che riporta un precedente scambio del 14 e del 15 maggio 2023, dimostra, da un lato, che il dott.
e il dott. si erano già "citati" in diversi commenti su Parte_1 CP_1
Twitter e, dall'altro, che tra gli stessi fosse in atto una contesa causata dalle opposte visioni sulle terapie per guarire l'infezione da Covid-19.
Come dedotto dalle stesse parti costituite, la disputa si inseriva in un contesto sociale fortemente inciso dai dibattiti sulla pandemia (spesso accesi e connotati da profili di aperto scontro), sull'individuazione dei più opportuni strumenti per combattere il Covid-19 e sull'utilità e sui possibili rischi sottesi ad una vaccinazione di massa.
Esaminando tutti i commenti prodotti, emerge chiaramente come l'accesa conflittualità tra il dott. e il dott. si sia inserita proprio in Parte_1 CP_1
detto contesto sociale, e ne abbia altresì risentito sia nelle modalità pubbliche del dibattito (svoltosi sui social network) sia nelle espressioni di fatto utilizzate da ambo le parti.
Entrambi, infatti, paiono impegnati a far prevalere le proprie idee connesse alla pandemia su quelle dell'avversario, utilizzando quale strumento anche la contestazione dell'autorevolezza e della pertinenza del ruolo ricoperto rispetto ai temi del dibattito scientifico. Così, ad esempio, l'attore aveva enfatizzato nei confronti del convenuto, nel post del 15.5.2023, il suo ruolo di "Direttore" -al verosimile fine di sminuirne la posizione all'interno del dibattito scientifico- e gli aveva velatamente imputato di aver generato una lite tra gli ospiti del suo talk show al fine di provare a rivitalizzarne pagina 7 di 11 l'audience ("…So da Giovanardi, che in una delle sue ultime puntate, questa sera, nell'ultimo blocco, per tentare di rialzare l'audience, ha fatto creare una rissa tra il suo amico e "). Per_4 CP_2 Persona_5
Ciò posto, tenuto conto dell'oggetto del petitum e delle argomentazioni reciprocamente svolte dalle parti, il post per cui è causa (“Toh… il cavadenti (autodefinizione financo generosa, devo dire) mi ha bloccato.
Mettere insieme figure di palta una via l'altra deve essere insopportabile anche per chi ha tre dita di pelo (giallo?) sullo stomaco”) non può essere valutato come giuridicamente lesivo.
Le espressioni “cavadenti”, “figure di palta” e “tre dita di pelo (giallo?)”, pur essendo state utilizzate a fini sarcastici dal convenuto devono CP_1
valutarsi nel contesto del reciproco scambio di battute tra le parti all'epoca del commento.
Tali espressioni risultano scriminate in quanto pronunciate nell'esercizio del diritto di critica, il cui perimetro applicativo, nel caso di specie, può ragionevolmente ampliarsi tenuto conto del contesto di accesa conflittualità che si era venuto ad instaurare sia a livello sociale sul tema pandemia sia proprio tra le due parti.
Lette alla luce del descritto contesto, le espressioni utilizzate paiono potersi considerare come tollerabili, a maggior ragione da chi volontariamente si era esposto pubblicamente al confronto già in termini accesi.
Inoltre, va sottolineato che le espressioni utilizzate dal convenuto CP_1
non paiono esorbitare i limiti della continenza, a maggior ragione se si considera che l'espressione “cavadenti” risulta essere in realtà l'espressa citazione di una definizione che si era auto-attribuita pubblicamente lo stesso attore in alcuni post precedenti.
pagina 8 di 11 Ne segue che la domanda svolta nei confronti del convenuto non CP_1
può essere accolta e deve essere respinta.
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3. Per analoghe considerazioni, pur in difetto di espressa difesa, deve essere respinta anche la domanda risarcitoria formulata nei confronti del convenuto contumace CP_2
Anche con riferimento alle espressioni utilizzate da quest'ultimo, infatti, deve essere valutato il particolare contesto sociale di riferimento (come sopra ricostruito alla luce delle deduzioni delle parti costituite).
Pur non potendosi valutare il contesto relazionale fra attore e convenuto nell'ambito del quale le frasi sono state scritte (nella contumacia del convenuto e considerato che l'attore ha depositato in causa il testo dei soli messaggi inviati ed il video pubblicato su tik-tok), il contenuto delle frasi medesime rivela inequivocabilmente l'inerenza delle stesse al dibattito sociale relativo al contrasto alla pandemia ed al contrasto fra scienza ufficiale e non ufficiale (cfr. in questo senso pag. 2 dell'atto di citazione).
L'obiettiva lesività di alcune delle espressioni utilizzate, tuttavia, può ritenersi scriminata in ragione dell'avvenuto esercizio di una (accesa) critica, analogamente a quanto sopra considerato per il convenuto costituito, ed a maggior ragione valutato il ruolo professionale rivestito dal convenuto contumace (medico attivamente impegnato durante la pandemia, tanto da essere diventato il “volto dell'anti Covid”, come sostenuto in atto di citazione a pag. 8).
Le espressioni utilizzate possono essere valutate come mirate ad avvalorare la propria opinione e a criticare aspramente le opinioni sostenute dall'attore.
pagina 9 di 11 Nei post viene fatto riferimento a circostanze oggettive (la qualifica professionale dell'attore, l'avvenuta applicazione di una sanzione disciplinare dall'ordine di appartenenza, la partecipazione ad eventi pubblici) che corrispondono a verità, per come risulta dalle stesse deduzioni di parte attrice (ad esempio, per quanto concerne specificamente la sospensione disciplinare, misura la cui applicazione può essere interpretata quale conseguenza di un non consono esercizio della professione).
La critica -per sua stessa natura- è improntata ad un'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti, che ammette anche espressioni forti e colorite, iperboli, linguaggio figurato, toni di censura anche aspra e graffiante, rispetto alla normalità dei rapporti interpersonali e collettivi. Ne segue che espressioni le quali, se riferite a contesti di natura privata, potrebbero ritenersi offensive della dignità e del decoro dei destinatari, assumono invece carattere di liceità, allorché siano utilizzate in ambiti nei quali le coloriture polemiche e i toni particolarmente accesi siano giustificati dall'interesse pubblico che connota le tematiche in discussione e dalla conseguente maggiore esposizione del soggetto a veder sottoposte a critica il proprio operato.
L'utilizzo di espressioni particolarmente accese da parte del convenuto contumace non pare trascendere -nel delineato peculiare contesto- il limite della continenza, potendo essere ascritto, più che ad un gratuito attacco personale, alla contestazione di una corrente di pensiero scientifico (non ufficiale, per come definita dallo stesso attore), opposta rispetto a quella fatta propria dal convenuto, comunque funzionale al contesto della vicenda concreta. Contestazione che, in sé e correlata agli argomenti che la pagina 10 di 11 mantenevano viva, era di interesse conoscitivo di carattere generale, tenuto conto anche della data di pubblicazione dei post.
In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere respinta anche nei confronti del convenuto contumace, risultando la condotta di parte convenuta scriminata, nel complesso, dal legittimo esercizio del diritto di critica.
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4. Le esposte ragioni a sostegno dell'infondatezza delle domande giustificano non solo il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta, ma anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande. compensa le spese.
Genova, 4/4/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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