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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/09/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 2937/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.16 sono presenti l'avv. Giaisi Angela per parte ricorrente nonché l'avv. Cassina
Enrico in sostituzione l'avv. Delia Cernigliaro per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2937 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
Guglielmo n. 28, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Angela Giaisi, per C.F._1
mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande CP_1
n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/09/2025.
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
-Dichiara l'illegittimità del provvedimento di recupero di indebito del 21/09/2023;
- Condanna l' a restituire al ricorrente l'importo delle trattenute mensili operate a tale titolo, CP_1
oltre interessi legali, come per legge;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio. - Pone a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, come liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.2.2025, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
chiedendo di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero di indebito del 21/09/2023, con il quale l' le comunicava che per il periodo 01/10/2018-31/03/2021 sulla pensione cat. CP_2
INVICIV n. 07137913, era stata corrisposta la somma di €. 15.569,27, non spettante per i seguenti motivi: “cambio fascia: da fascia 33 a fascia 30 da 10 2018… Tale importo sarà recuperato sulla
sua pensione INVICIV n. 07137913 attraverso una trattenuta di 140,00 mensili, a partire dalla prima
rata utile”, chiedendo altresì la condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo.
A sostegno del ricorso deduceva l'intervenuta decadenza dall'azione di recupero, ai sensi dell'art. 13,
co. 2, L. 412/1991 atteso che il provvedimento era stato notificato oltre il termine di un anno dall'asserita percezione indebita;
deduceva altresì la carenza/insufficienza di motivazione e mancanza di prova, l'illegittimità delle trattenute perché incidenti sotto il minimo vitale;
l'assenza di dolo dell'accipiens, con conseguente irripetibilità/limitazione dell'indebito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso, CP_1
chiedendone il rigetto per carenza di prova dei requisiti di legge per la fruizione della prestazione.
Precisava che “L'utente beneficiava della prestazione 044-550007137913, in qualità di invalida
civile totale con diritto all'indennità di accompagnamento (v.all. codici fascia). A seguito di visita
medica del 27/09/2018, veniva rilasciato il verbale sanitario n. 3930786102840, che riconosceva
l'utente “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”,
posto che il competente CML non riconosceva la permanenza del requisito sanitario richiesto per
beneficiare dell'indennità di accompagnamento, consistente, come noto, in una necessità di
assistenza continua (v. verbale all.). ...Con ricostituzione per cambio fascia definita in data
26.02.2021, l'Istituto accertava e contestava l'indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento, nel periodo compreso tra ottobre 2018 e marzo 2021. ….”
La causa, senza alcuna istruttoria, alla odierna udienza viene decisa.
La domanda merita accoglimento nei limiti che seguono.
Preliminarmente, non merita condivisione la doglianza inerente l'illegittimità del provvedimento impugnato per vizio di motivazione, vertendosi, nel caso di specie, in materia di accertamento negativo di un indebito e, dunque, in un giudizio sul rapporto e sui connessi diritti e obblighi e non già sull'atto adottato dall'amministrazione, al quale è dunque estranea ogni valutazione in merito ad eventuali irregolarità nella sequenza procedimentale, rilevanti nei meri giudizi impugnatori.
Ancora in via preliminare va osservato che nel caso in esame, l'asserito indebito afferisce a prestazione erogata agli invalidi civili, pertanto esplicitamente assoggettata alla disciplina propria dell'indebito assistenziale e non pensionistico. Ne consegue che è inapplicabile al caso de quo la disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e dall' art.13
Legge 412/91, per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato e nel rispetto del termine decadenziale di verifica.
Infatti, il richiamato art. 52 fa riferimento alle «pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni
obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori,
delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché
la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153», senza possibilità di applicazione analogica né estensiva ad altre ipotesi (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Cass. civ. Sez. lavoro
Sent. dell'1/10/2015, n. 19638; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. Del 1 6-04-2019, n. 10642).
Ciò posto, giova rilevare che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato,
un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema,
che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.( in tal senso Cass. 2020
n. 13223).
Ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali,
di quelli sanitari, di quelli soci economici o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cassazione civile, sent.
Sez. Lavoro n. 29419 anno 2018).
In particolare, nelle fattispecie, come quella che ci occupa, di ripetizione di indebito assistenziale in conseguenza del venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, la Suprema Corte
ha chiarito che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito
sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal
provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo
affidamento” (Cass. n. 24180/2022).
Sul punto si è recentemente pronunciata anche la locale Corte d'Appello con la sentenza n. 568/2024
(pubbl. il 23/07/2024) nella quale così si esprime: «[..] La carenza del requisito sanitario rende
indebita la prestazione fin dalla data della revisione che sia sfavorevole al pensionato (art. 37 c. 8
L. 448/1998). Il diritto alle prestazioni assistenziali, infatti, nasce dalla legge, quando si realizzino
le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura
di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento;
parallelamente il diritto alla prestazione viene
meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la
corresponsione della prestazione;
pertanto le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento
della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) sanitari non sono sottratte alla regola
generale dell'art. 2033 cod. civ. purché il pensionato sia consapevole della cessazione del fatto
costitutivo del suo diritto, valendo, in caso contrario, i principi di settore che impongono la tutela
dell'affidamento legittimo sulla debenza della prestazione ricevuta. A tale riguardo, tuttavia, non rileva l'eventuale mancato rispetto dell'iter procedimentale per la revoca della prestazione,
concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio.
Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali
indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione
dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta
risalire al momento dell'accertamento amministrativo, il cui esito sia noto al pensionato, del venir
meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni. Orbene, nella specie, come
correttamente evidenziato dal Tribunale, l' non ha seguito l'iter procedimentale indicato CP_1
dall'art. 37 c. 8 L. 448/1998, il quale prevede l'adozione di un provvedimento di immediata
sospensione dell'erogazione del beneficio, prima dell'emanazione del definitivo provvedimento di
revoca. Tuttavia, tale irregolarità procedimentale non è idonea ad escludere la consapevolezza del
pensionato della natura indebita delle prestazioni perché egli era a conoscenza dell'esito delle visite
di revisione cui era stato sottoposto [..] e pertanto sotto nessun profilo poteva intendere come
adempimento i pagamenti che l' continuava ad eseguire in suo favore. Infatti, [..]L' ha CP_1 CP_1
prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata [..], ricevuta dall'appellante [..] Vi è poi, con
effetto troncante, che [..] ha espressamente affermato la conoscenza degli esiti delle revisioni che lo
hanno riguardato [..] Pertanto non sussiste, nella specie, nessun affidamento legittimo sulla debenza
delle prestazioni che ne giustifichi la ritenzione da parte dell'appellante. [..]».
Ora, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, emerge che a seguito della visita di revisione del 27/09/2018, con il verbale sanitario n. 3930786102840, il ricorrente veniva riconosciuto
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa del 100%” perdendo il diritto all'indennità di accompagnamento di cui era titolare, risulta altresì che l'esito di detto accertamento veniva notificato alla parte ricorrente con racc. ar. del 9.10.2018.
Alla luce delle superiori considerazioni, posto che l'affidamento del percettore non può coincidere con la stessa erogazione della prestazione, la circostanza che l'esito della visita, sfavorevole alla protrazione del beneficio assistenziale era perfettamente conosciuta dall'interessato (cfr. comunicazione allegata al ricorso) risulta idonea ad escludere un legittimo affidamento del ricorrente.
Inoltre, l'asserito legittimo affidamento va escluso anche alla luce della circostanza per cui la ricorrente, dopo avere appreso il venir meno del requisito sanitario introduceva avanti questo
Tribunale, nel novembre 2018, ricorso per ATP volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, giudizio conclusosi negativamente (decreto di omologa novembre 2019).
Non può esservi, quindi, dubbio circa la sussistenza dell'indebito, tuttavia, la ricorrente ha contestato il diritto dell' al recupero dell'importo mediante trattenuta mensile (di € 140,00 da dicembre CP_1
2023 a settembre 2024 e ridotta ad € 69,00 da ottobre 2024 a seguito di intervenuto ulteriore giudizio medico legale per cui veniva riconosciuta invalida parziale con diritto all'assegno mensile di assistenza) in quanto incidendo sul trattamento pensionistico, rispettivamente ai suindicati periodi,
di € 700,00 e di € 346,33 non garantirebbe la salvaguardia del minimo vitale, operando in tema di recuperi su trattamenti in godimento, il duplice limite del quinto e del minimo vitale.
L'istituto in merito ha sostenuto che la previsione dell'art. l'art. 69 della legge n. 153/1969, [“Le
pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5
novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro
ammontare, per debiti verso l' derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di
previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme
dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della
assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo riguarda unicamente i trattamenti pensionistici previdenziali)” riguarda unicamente i trattamenti pensionistici previdenziali, pertanto allorché il piano di recupero afferisca a prestazioni assistenziali, l non sarebbe fisiologicamente tenuto al rispetto del limite della CP_2
salvaguardia del trattamento minimo, trattandosi di prestazioni per loro natura inferiori ad esso.
Com'è ben noto per minimo vitale s'intende quella parte di pensione impignorabile in quanto necessaria a garantire al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita, personale e familiare. Nel caso di specie, pur non essendo direttamente applicabile l'art 69 L 153/69, che disciplina il recupero delle prestazioni previdenziali e non anche assistenziali, operando in tal caso il regime proprio della compensazione, deve tuttavia darsi atto del principio di matrice costituzionale che mira ad assicurare il rispetto del minimo vitale in tutte le ipotesi di recupero di prestazioni indebitamente erogate, principio come tale applicabile anche alle trattenute da operare su prestazioni assistenziali.
Ora dal 22 settembre 2022, il c.d. minimo vitale (limite impignorabilità) è passato da una volta e mezza a due volte l'importo dell'assegno sociale, pari da gennaio ad € 503,27 euro mensili, sicché,
dall'anno 2023, risultano impignorabili le pensioni sino all'importo mensile di € 1.007,00.
Pertanto, considerato che detratto il detto importo rateale previsto per le trattenute a scalare dalla pensione goduta dal ricorrente, la somma residua sarebbe comunque inferiore al minimo vitale, ne consegue che risulta illegittima la trattenuta operata dall' . CP_1
In conclusione, all'esito del giudizio va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di recupero indebito del 21/09/2023, con condanna dell' alla restituzione delle somme già trattenute a tale CP_1
titolo.
La fondatezza di un solo profilo del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
Vanno poste a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 19.9.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile