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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/10/2024 al n. 2234/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. BUGADA Parte_1 C.F._1
ADA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. BUGADA ADA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LEORATI ALEX, elettivamente domiciliato in VIA POSTUMIA 13 46040
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI presso lo studio dell'avv. LEORATI ALEX
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
10/04/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento per i figli di euro 500 (250+250) mensili rivalutabili agli indici
ISTAT annualmente. Assegno unico a favore della madre al 100%. Affido
condiviso con collocamento presso la madre nella casa familiare che viene
assegnata alla madre. Diritto di visita del genitore non collocatario a week end
alterni dal sabato dopo scuola fino alla domenica sera alle 21.30. Durante la
settimana, due pomeriggi infrasettimanali il martedì e giovedì dalle 19.30-21.30
cena compresa. Spese straordinarie come da Protocollo 2024. L'autovettura
Fiat Cubo verrà sistemata a spese del dal punto di vista meccanico se CP_1
vi sono riparazioni da fare e poi verrà ceduta alla ricorrente con spese di
passaggio di proprietà a suo carico. Spese compensate”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, inizialmente giudiziale, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Castel Goffredo in data 08/10/2021 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 16, parte 1,
anno 2021) formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del pagina 2 di 3 relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Goffredo, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 16, parte
1, anno 2021);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 10/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/10/2024 al n. 2234/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. BUGADA Parte_1 C.F._1
ADA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. BUGADA ADA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LEORATI ALEX, elettivamente domiciliato in VIA POSTUMIA 13 46040
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI presso lo studio dell'avv. LEORATI ALEX
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
10/04/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento per i figli di euro 500 (250+250) mensili rivalutabili agli indici
ISTAT annualmente. Assegno unico a favore della madre al 100%. Affido
condiviso con collocamento presso la madre nella casa familiare che viene
assegnata alla madre. Diritto di visita del genitore non collocatario a week end
alterni dal sabato dopo scuola fino alla domenica sera alle 21.30. Durante la
settimana, due pomeriggi infrasettimanali il martedì e giovedì dalle 19.30-21.30
cena compresa. Spese straordinarie come da Protocollo 2024. L'autovettura
Fiat Cubo verrà sistemata a spese del dal punto di vista meccanico se CP_1
vi sono riparazioni da fare e poi verrà ceduta alla ricorrente con spese di
passaggio di proprietà a suo carico. Spese compensate”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, inizialmente giudiziale, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Castel Goffredo in data 08/10/2021 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 16, parte 1,
anno 2021) formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del pagina 2 di 3 relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Goffredo, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 16, parte
1, anno 2021);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 10/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3