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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6831 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 25.09.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 16275/2024 R.G.
TRA
, , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rianna Parte_1 C.F._1
ed BE LI, elettivamente domiciliata presso lo studio legale degli stessi, in Napoli, alla
Via Giordano Bruno 169, come da procura allegata
-RICORRENTE-
E
– in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore
-RESISTENTE-
OGGETTO: riconoscimento diritto assegni familiari
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 11.07.2024 l'istante in epigrafe indicata ha dedotto: di essere titolare di pensione di reversibilità da lavoro dipendente del coniuge categoria SO dal 1.06.1996 e che, in data 1.02.2024, aveva inoltrato domanda all' volta al riconoscimento degli Assegni per il CP_1
Nucleo Familiare, rimasta priva di riscontro;
di non avere alcuna attitudine lavorativa psicofisica in quanto svolgente attività di “casalinga” ed in possesso di licenza elementare;
di
1 essere affetta da un complesso patologico tale da renderla inabile dal 28.7.2016, data di compimento del 65° anno d età. Tanto premesso, richiamato il quadro normativo di riferimento, concludeva affinchè fosse accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire gli Assegni per il
Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari composti solo da maggiorenni inabili” con decorrenza dal 1.2.2019, quinquennio antecedente la domanda amministrativa o, in ulteriore subordine, dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l' a corrispondere in proprio favore il relativo importo, vinte le spese legali, CP_1
con attribuzione.
Malgrado la rituale notifica del ricorso, l' convenuto non si costituiva in giudizio. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, veniva ammessa ed espletata consulenza medico – legale, la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 25.09.2025, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta ai sensi del disposto dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell' , cui il ricorso è stato CP_1
regolarmente notificato (cfr. ricevute di accettazione e consegna della pec del 5.11.2024, versate in atti).
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'art. 2 comma 8 l. 153/1988 prevede un'ipotesi particolare di titolarità del diritto alla corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare, per i nuclei familiari composti da una sola persona, qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. In proposito, la Cassazione ha chiarito che l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da
2 infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (Cass. sez. lav. 20.8.1996, n. 7668).
Inoltre, il d.p.r. 30.5.1955 n. 797, stabilisce, all'art. 11:
«Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare.
Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte».
Al fine di verificare la condizione di inabilità al proficuo lavoro per il periodo dedotto, è stata disposta una ctu medica.
Al riguardo ritiene il giudice, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13049/2013), che non sussista una presunzione assoluta di totale e permanente inabilità al proficuo lavoro al compimento del 65 anno di età, riscontrandosi nella realtà sociale tanti casi di lavoro proficuo, dignitoso e non usurante, che in diversi ambiti viene svolto dopo i 65 anni. L''inabilità al lavoro proficuo non deve essere valutata in astratto, con riferimento ai soli stati patologici del soggetto, ma avendo riguardo anche al grado d'istruzione, all'età, alle attitudini fisiche e psicologiche e all'ambiente socio-economico (Cass. sent.
1026/2001). L'impossibilità assoluta di svolgere una attività lavorativa deve cioè essere valutata avendo riguardo al possibile impiego delle residue energie lavorative in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, nel particolare contesto socio-economico e del mercato del lavoro. Tale verifica deve essere effettuata anche nel caso del mancato raggiungimento di una totale (100%) riduzione della capacità lavorativa (Cass. sent. 7212/2000
- sent. 3456/95).
Il CTU nominato, dott. esaminata la documentazione sanitaria ed all'esito Persona_1 dell'esame clinico della perizianda, ha ritenuto la stessa affetta dalle seguenti infermità: <
ARTROSI POLIDISTRETTUALI ASSOCIATA AD OSTEOPOROSI. CARDIOPATIA
IPERTENSIVA.>
Nelle considerazioni medico -legali ha osservato che: “- le suddette patologie erano presenti alla data della domanda amministrativa;
- le infermità in questione hanno necessariamente tutte carattere permanente;
- tenuto conto delle leggi richiamate nei quesiti, in base ai criteri di valutazione della metodologia medico-legale corrente e corretta, la GN , Parte_1
3 ha presentato un'invalidità che ha avuto la seguente evoluzione: - dal mese di agosto 2021 nella misura del 45% (quarantacinque per cento); - dal mese di luglio 2023, fino al compimento del sessantasettesimo anno di età, nella misura del 62% (sessantadue per cento); - dal compimento del sessantasettimo anno di età dev'essere considerata invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà lievi-moderate (34-66%) a compiere le funzioni e i compiti propri della sua età, corrispondenti ad invalidità del 62% (sessantadue per cento)”.
In seguito alle osservazioni critiche dei difensori della ricorrente l'Ausiliare ha precisato che
…”nell'anno 2005 la ricorrente fu operata di asportazione di un polipo alla corda vocale e nel
2013 fu operata per una perforazione addominale. Nell'un caso e nell'altro la ricorrente risulta perfettamente guarita senza documentati postumi che incidano sulla sua capacità di lavoro e sulla sua efficienza psico-fisica ..omissis… Le patologie documentate dal 2021 al
2024, vale a dire l'osteoporosi, la cardiopatia ipertensiva, inquadrabile in una prima classe funzionale YH (frequenza cardiaca 70 al m'; pressione arteriosa: massima 129, minima 83 mm di Hg) e la gonartrosi destra, non incidono sulla sua capacità di lavoro, generico e attitudinale. Certamente, come richiesto dal rappresentante legale, dal 2019 in poi la ricorrente è stata in grado di svolgere l'attività lavorativa riferita in anamnesi (collaboratrice familiare), che certamente non è particolarmente usurante, non richiede un particolare e gravoso impegno dell' apparato locomotore, né di quello cardiovascolare e può essere eseguita utilizzando elettrodomestici idonei alla pulizia degli ambienti e, infine, non è sicuramente più stressante di ogni altra normale occupazione”.
Il CTU ha dunque concluso che la ricorrente “non presenta un'invalidità in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative riferite, tenendo presente che il suo titolo di studio di licenza elementare non offre concrete possibilità di lavori alternativi.”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell' . CP_1
Viste altresì le condizioni reddituali della ricorrente come dichiarate, le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
4 -rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
-nulla per le spese.
Napoli, 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
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