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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Peloso Fabio Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massara Federico e domiciliato presso il suo studio in Rovereto via Fucine n.1, giusta delega a margine del ricorso
E
, nata a [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomelli Francesca e domiciliata presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.30, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 28.05.2016 in Isera nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 12.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. il figlio rimarrà affidato a entrambi i genitori in regime Persona_1
di affido condiviso, con residenza prevalente posta presso l'appartamento in cui risiede la madre, sino a quando il figlio non sarà diventato economicamente autosufficiente;
3. ferma la residenza di presso la madre, il calendario di visita dei Per_1
genitori sarà modulato in modo paritario, al fine di assicurare che ogni genitore possa trascorrere il medesimo tempo con il figlio.
La scansione temporale delle visite tra i due genitori, scansione di massima che potrà consensualmente essere modificata di volta in volta, in virtù degli impegni scolastici del figlio e/o lavorativi dei genitori, sarà quella riportata nel seguente piano genitoriale, nel totale rispetto del principio di bigenitorialità:
a) durante l'anno scolastico: la madre potrà vedere e tenere il minore con sé dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì all'uscita di scuola, il padre andrà a prenderlo al mercoledì all'uscita di scuola e lo avrà sotto la propria responsabilità fino al venerdì all'uscita di scuola, quando verrà ripreso dalla madre, che lo pag. 2 di 7 terrà con sé l'intero fine settimana, avendolo sotto la propria responsabilità sino alla fine della scuola del lunedì.
La settimana seguente, tale scansione temporale sarà invertita e, pertanto, sarà il padre ad andarlo a prendere all'uscita di scuola del lunedì, per poi averlo sotto la propria responsabilità sino all'uscita di scuola del mercoledì, la madre lo andrà a riprendere il mercoledì all'uscita di scuola, tenendolo sotto la propria responsabilità sino al all'uscita di scuola del venerdì, quando il padre lo andrà nuovamente a riprendere a scuola, trascorrendovi il fine settimana e tenendolo sotto la propria responsabilità sino all'uscita di scuola del lunedì.
Il ciclo ricomincerà poi a parti invertite.
b) durante i periodi di vacanza estivi:
Quanto previsto al punto a) si applicherà anche durante il periodo estivo, eccetto per quanto riguarda l'orario di presa in carico del minore che avverrà entro le ore 9.00 (e non alle ore 16.00 per non spezzare la giornata), sostituendo il punto di incontro solitamente tenuto a scuola, con quello della propria residenza o delle residenze dei rispettivi nonni come si dirà di seguito.
Entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio due settimane di ferie, anche consecutive, comunicando il luogo ove verrà trascorsa l'eventuale villeggiatura all'altro coniuge con un preavviso di almeno quindici giorni.
La data della partenza, il luogo delle ferie e la durata delle stesse fuori città ed il recapito telefonico a cui reperire il minore (eventualmente indicando anche una congrua fascia oraria), andranno comunicati all'altro genitore con Sms o Mail entro il 30 giugno di ciascun anno. Se i periodi scelti coincidessero, ciascuno manterrà diritto a ½ del periodo scelto;
pag. 3 di 7 c) durante le vacanze natalizie e pasquali:
- il giorno di Natale, quello della Vigilia, l'ultimo dell'anno ed il
Capodanno saranno trascorsi dal minore con ciascuno dei genitori ad anni alterni (ad esempio Natale con il padre e la Vigilia con la madre, 31 con il padre e Capodanno con la madre) e così anche il giorno di Pasqua e la
Pasquetta verranno trascorsi un anno con la madre ed il successivo con il padre (ad esempio Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre);
- durante le vacanze natalizie e pasquali il minore passerà la metà del periodo con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore;
d) compleanni:
- ogni genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con il figlio;
- il compleanno del minore verrà invece festeggiato ad anni alterni con la madre e con il padre;
e) possibili variazioni: le parti, previo accordo scritto tra loro, sono libere derogare alla scansione temporale delle visite come sopra esposta;
f) modalità di presa in carico del minore:
➢ oltre a poterlo andare a prendere di persona, i genitori potranno incaricare di andare a prendere il figlio anche i rispettivi nonni o, previa comunicazione all'altro, un altro soggetto di fiducia;
➢ quando la presa in carico del minore non si effettuerà a scuola, la stessa dovrà avvenire presso le rispettive residenze abituali dei genitori o, al limite, presso le abitazioni dei rispettivi nonni, previa comunicazione all'altro genitore, con la precisazione che chi lo ha con sé avrà
l'incombente di portarlo presso la residenza dell'altro genitore o dei relativi nonni, salvo diversi accordi;
pag. 4 di 7 4. quanto al contributo economico per il mantenimento del figlio, entro il
15 del mese, iniziando già dal mese di sottoscrizione del presente ricorso il padre verserà alla madre un contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio di € 300,00, somma rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat.
Le spese straordinarie, individuate secondo le vigenti linee guida del CNF, verranno sostenuto al 50% da entrambi i genitori, prevedendo espressamente che quelle di importo superiore ad € 150,00 siano previamente concordate, ad eccezione di quelle mediche urgenti.
Il rimborso delle suddette spese dovrà pervenire nel termine di 15 giorni successivi all'esibizione della relativa documentazione che avverrà con cadenza trimestrale.
Le parti acconsentono sin d'ora, autorizzandosi reciprocamente, ad avviare un percorso psicologico al minore qualora ritenuto opportuno e necessario.
5. Assegno Unico ed Universale INPS ed APAPI, altri aiuti nazionali e provinciali per i figli a carico, ausili pubblici e privati alle famiglie, andranno goduti in via esclusiva dalla madre, quale soggetto ove la prole è collocata in maniera prevalente;
6. le detrazioni per le spese sostenute per , non assorbite Per_1
dall'assegno unico, saranno godute al 50% da ciascun genitore;
7.
considerato che
entrambe le parti sono economicamente autosufficienti non viene previsto alcun assegno di mantenimento reciproco né in sede di separazione, né in sede di divorzio;
8. la casa coniugale, di esclusiva proprietà della signora , rimarrà CP_1
nella sua esclusiva disponibilità;
pag. 5 di 7 9. quanto al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti del figlio, nonché di entrambe le parti, i genitori acconsentono sin d'ora al rilascio degli stessi;
10. l'auto e la moto del signor - targate rispettivamente EF30923 e Pt_1
FV859RH - rimarranno di esclusiva proprietà dello stesso, così come l'auto della signora - targata FT043PH - poiché tutti tali beni sono stati CP_1
acquistati rispettivamente dai rispettivi intestatari in regime di separazione dei beni;
11. con il presente atto, la signora dichiara di non aver CP_1
volontariamente presentato istanza di opposizione all'archiviazione in merito al procedimento RGNR 1624/2024, né di volerla presentare in futuro, dichiarando altresì che qualora l'avesse fatto o dovesse farlo, provvederà poi comunque a rinunciarvi e, in ogni caso, rimetterà la querela rinunciando a costituirsi parte civile, dichiarando da ultimo di non aver nulla da pretendere dal signor in merito a supposte poste risarcitorie Pt_1
connesse ai fatti di cui al menzionato procedimento penale.
12. in virtù di quanto stabilito con il presente atto, le parti danno atto di avere già diviso ogni loro bene, immobile, mobile, mobili registrati, depositi di denaro, titoli e quant'altro, rinunciando quindi a qualsiasi reciproca rivendica o contestazione per tali pregresse divisioni, rinunciando altresì ad ogni reciproca istanza o richiesta che possa derivare dalla puntuale esecuzione del presente atto.
Allo stesso tempo dichiarano di aver definito ogni pendenza correlata – direttamente e/o indirettamente – al rapporto di coniugio e di aver definito tutte le questioni patrimoniali sorte in conseguenza del loro matrimonio, ad eccezione delle somme che perverranno alla signora a titolo di CP_1
pag. 6 di 7 utenze domestiche riferite al 2024 e ancora dovute dal sig. (acqua, Pt_1
rifiuti, spese condominiali calcolate in proporzione ai dieci mesi di convivenza); tali spese dovranno essere corrisposte nella misura del 50% dal signor entro 10 giorni dalla richiesta correlata di documenti Pt_1
giustificativi;
13. le spese del presente procedimento sono compensate, poichè che ciascun coniuge pagherà gli onorari e le competenze della propria difesa ed assistenza tecnica.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Peloso Fabio Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massara Federico e domiciliato presso il suo studio in Rovereto via Fucine n.1, giusta delega a margine del ricorso
E
, nata a [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomelli Francesca e domiciliata presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.30, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 28.05.2016 in Isera nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 12.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. il figlio rimarrà affidato a entrambi i genitori in regime Persona_1
di affido condiviso, con residenza prevalente posta presso l'appartamento in cui risiede la madre, sino a quando il figlio non sarà diventato economicamente autosufficiente;
3. ferma la residenza di presso la madre, il calendario di visita dei Per_1
genitori sarà modulato in modo paritario, al fine di assicurare che ogni genitore possa trascorrere il medesimo tempo con il figlio.
La scansione temporale delle visite tra i due genitori, scansione di massima che potrà consensualmente essere modificata di volta in volta, in virtù degli impegni scolastici del figlio e/o lavorativi dei genitori, sarà quella riportata nel seguente piano genitoriale, nel totale rispetto del principio di bigenitorialità:
a) durante l'anno scolastico: la madre potrà vedere e tenere il minore con sé dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì all'uscita di scuola, il padre andrà a prenderlo al mercoledì all'uscita di scuola e lo avrà sotto la propria responsabilità fino al venerdì all'uscita di scuola, quando verrà ripreso dalla madre, che lo pag. 2 di 7 terrà con sé l'intero fine settimana, avendolo sotto la propria responsabilità sino alla fine della scuola del lunedì.
La settimana seguente, tale scansione temporale sarà invertita e, pertanto, sarà il padre ad andarlo a prendere all'uscita di scuola del lunedì, per poi averlo sotto la propria responsabilità sino all'uscita di scuola del mercoledì, la madre lo andrà a riprendere il mercoledì all'uscita di scuola, tenendolo sotto la propria responsabilità sino al all'uscita di scuola del venerdì, quando il padre lo andrà nuovamente a riprendere a scuola, trascorrendovi il fine settimana e tenendolo sotto la propria responsabilità sino all'uscita di scuola del lunedì.
Il ciclo ricomincerà poi a parti invertite.
b) durante i periodi di vacanza estivi:
Quanto previsto al punto a) si applicherà anche durante il periodo estivo, eccetto per quanto riguarda l'orario di presa in carico del minore che avverrà entro le ore 9.00 (e non alle ore 16.00 per non spezzare la giornata), sostituendo il punto di incontro solitamente tenuto a scuola, con quello della propria residenza o delle residenze dei rispettivi nonni come si dirà di seguito.
Entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio due settimane di ferie, anche consecutive, comunicando il luogo ove verrà trascorsa l'eventuale villeggiatura all'altro coniuge con un preavviso di almeno quindici giorni.
La data della partenza, il luogo delle ferie e la durata delle stesse fuori città ed il recapito telefonico a cui reperire il minore (eventualmente indicando anche una congrua fascia oraria), andranno comunicati all'altro genitore con Sms o Mail entro il 30 giugno di ciascun anno. Se i periodi scelti coincidessero, ciascuno manterrà diritto a ½ del periodo scelto;
pag. 3 di 7 c) durante le vacanze natalizie e pasquali:
- il giorno di Natale, quello della Vigilia, l'ultimo dell'anno ed il
Capodanno saranno trascorsi dal minore con ciascuno dei genitori ad anni alterni (ad esempio Natale con il padre e la Vigilia con la madre, 31 con il padre e Capodanno con la madre) e così anche il giorno di Pasqua e la
Pasquetta verranno trascorsi un anno con la madre ed il successivo con il padre (ad esempio Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre);
- durante le vacanze natalizie e pasquali il minore passerà la metà del periodo con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore;
d) compleanni:
- ogni genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con il figlio;
- il compleanno del minore verrà invece festeggiato ad anni alterni con la madre e con il padre;
e) possibili variazioni: le parti, previo accordo scritto tra loro, sono libere derogare alla scansione temporale delle visite come sopra esposta;
f) modalità di presa in carico del minore:
➢ oltre a poterlo andare a prendere di persona, i genitori potranno incaricare di andare a prendere il figlio anche i rispettivi nonni o, previa comunicazione all'altro, un altro soggetto di fiducia;
➢ quando la presa in carico del minore non si effettuerà a scuola, la stessa dovrà avvenire presso le rispettive residenze abituali dei genitori o, al limite, presso le abitazioni dei rispettivi nonni, previa comunicazione all'altro genitore, con la precisazione che chi lo ha con sé avrà
l'incombente di portarlo presso la residenza dell'altro genitore o dei relativi nonni, salvo diversi accordi;
pag. 4 di 7 4. quanto al contributo economico per il mantenimento del figlio, entro il
15 del mese, iniziando già dal mese di sottoscrizione del presente ricorso il padre verserà alla madre un contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio di € 300,00, somma rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat.
Le spese straordinarie, individuate secondo le vigenti linee guida del CNF, verranno sostenuto al 50% da entrambi i genitori, prevedendo espressamente che quelle di importo superiore ad € 150,00 siano previamente concordate, ad eccezione di quelle mediche urgenti.
Il rimborso delle suddette spese dovrà pervenire nel termine di 15 giorni successivi all'esibizione della relativa documentazione che avverrà con cadenza trimestrale.
Le parti acconsentono sin d'ora, autorizzandosi reciprocamente, ad avviare un percorso psicologico al minore qualora ritenuto opportuno e necessario.
5. Assegno Unico ed Universale INPS ed APAPI, altri aiuti nazionali e provinciali per i figli a carico, ausili pubblici e privati alle famiglie, andranno goduti in via esclusiva dalla madre, quale soggetto ove la prole è collocata in maniera prevalente;
6. le detrazioni per le spese sostenute per , non assorbite Per_1
dall'assegno unico, saranno godute al 50% da ciascun genitore;
7.
considerato che
entrambe le parti sono economicamente autosufficienti non viene previsto alcun assegno di mantenimento reciproco né in sede di separazione, né in sede di divorzio;
8. la casa coniugale, di esclusiva proprietà della signora , rimarrà CP_1
nella sua esclusiva disponibilità;
pag. 5 di 7 9. quanto al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti del figlio, nonché di entrambe le parti, i genitori acconsentono sin d'ora al rilascio degli stessi;
10. l'auto e la moto del signor - targate rispettivamente EF30923 e Pt_1
FV859RH - rimarranno di esclusiva proprietà dello stesso, così come l'auto della signora - targata FT043PH - poiché tutti tali beni sono stati CP_1
acquistati rispettivamente dai rispettivi intestatari in regime di separazione dei beni;
11. con il presente atto, la signora dichiara di non aver CP_1
volontariamente presentato istanza di opposizione all'archiviazione in merito al procedimento RGNR 1624/2024, né di volerla presentare in futuro, dichiarando altresì che qualora l'avesse fatto o dovesse farlo, provvederà poi comunque a rinunciarvi e, in ogni caso, rimetterà la querela rinunciando a costituirsi parte civile, dichiarando da ultimo di non aver nulla da pretendere dal signor in merito a supposte poste risarcitorie Pt_1
connesse ai fatti di cui al menzionato procedimento penale.
12. in virtù di quanto stabilito con il presente atto, le parti danno atto di avere già diviso ogni loro bene, immobile, mobile, mobili registrati, depositi di denaro, titoli e quant'altro, rinunciando quindi a qualsiasi reciproca rivendica o contestazione per tali pregresse divisioni, rinunciando altresì ad ogni reciproca istanza o richiesta che possa derivare dalla puntuale esecuzione del presente atto.
Allo stesso tempo dichiarano di aver definito ogni pendenza correlata – direttamente e/o indirettamente – al rapporto di coniugio e di aver definito tutte le questioni patrimoniali sorte in conseguenza del loro matrimonio, ad eccezione delle somme che perverranno alla signora a titolo di CP_1
pag. 6 di 7 utenze domestiche riferite al 2024 e ancora dovute dal sig. (acqua, Pt_1
rifiuti, spese condominiali calcolate in proporzione ai dieci mesi di convivenza); tali spese dovranno essere corrisposte nella misura del 50% dal signor entro 10 giorni dalla richiesta correlata di documenti Pt_1
giustificativi;
13. le spese del presente procedimento sono compensate, poichè che ciascun coniuge pagherà gli onorari e le competenze della propria difesa ed assistenza tecnica.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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