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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26/2025 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. BERRUTI MARIO
RICORRENTE
Contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: retribuzione
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Brescia, sez. Lavoro, dolendosi del mancato pagamento di una somma
[...] lorda complessivamente pari a euro 4.835,23 a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte per i mesi di giugno, luglio e agosto 2024, ratei ferie, festività, rol, 13esima e 14esima, TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo.
Nel dettaglio, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 10 maggio 2024 sino alla data di intervento licenziamento del 31 agosto 2024, per mancato superamento del periodo di prova, svolgendo mansioni di giornalista, inquadrata al liv. G CCNL Giornalisti ed Emittenti locali.
pur ritualmente evocata in causa, ha omesso di costituirsi in giudizio, venendo CP_1 dichiarata contumace.
pagina 1 di 3 All'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da separata sentenza di cui è stata data contestuale lettura, assenti le parti, della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto a sostegno della decisione.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Dalla documentazione allegata in atti (cfr. docc. 1, 2 e 3) risulta provato che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta, dal 10 maggio 2024 al 31 agosto 2024, svolgendo
G, ed Emittenti locali. Controparte_2 CP_3
Risulta altresì dimostrato che il rapporto di lavoro si sia interrotto in data 31 agosto 2024 in seguito all'intimato licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Ciò premesso, quanto al mancato pagamento in favore del ricorrente della retribuzione per il periodo in contestazione, oltre a ratei e competenze di fine rapporto e TFR, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass., sez. lav., sent. 13.4.1992, n. 4512 in terminis
Cass., sez. lav., 14/11/2018, n. 29367).
La prova, nel caso di specie, è del tutto mancata, in quanto ha omesso di CP_1 costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Pertanto, ritenuta la correttezza dei conteggi allegati in ricorso, del tutto coerenti con i parametri del CCNL applicato e alle mancate difese e produzioni documentali di cui pure era onerata parte convenuta, le domande formulate dalla ricorrente devono trovare integrale accoglimento.
Per l'effetto, viene condannata a corrispondere alla ricorrente la complessiva CP_1 somma lorda di euro 4.835,23, a titolo di differenze retributive per il mancato pagamento delle retribuzioni per il periodo dal 10 maggio 2024 al 31 agosto 2024, oltre a ratei e competenze di fine rapporto e TFR, come esposto nei conteggi allegati in ricorso.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo effettivo.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del D.M.
55/2014 e, in particolare, avuto riguardo al valore della causa, al corrispondente scaglione per le controversie in materia di lavoro, all'assenza di attività istruttoria, secondo una quantificazione pagina 2 di 3 prossima ai minimi, per un importo pari a euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- per l'effetto, condanna pagare in favore di la CP_1 Parte_1 somma lorda di euro 4.835,23, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo effettivo;
- condanna, altresì, alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 CP_1 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Brescia, il 15/04/2024
La Giudice
Natalia PALA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26/2025 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. BERRUTI MARIO
RICORRENTE
Contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: retribuzione
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Brescia, sez. Lavoro, dolendosi del mancato pagamento di una somma
[...] lorda complessivamente pari a euro 4.835,23 a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte per i mesi di giugno, luglio e agosto 2024, ratei ferie, festività, rol, 13esima e 14esima, TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo.
Nel dettaglio, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 10 maggio 2024 sino alla data di intervento licenziamento del 31 agosto 2024, per mancato superamento del periodo di prova, svolgendo mansioni di giornalista, inquadrata al liv. G CCNL Giornalisti ed Emittenti locali.
pur ritualmente evocata in causa, ha omesso di costituirsi in giudizio, venendo CP_1 dichiarata contumace.
pagina 1 di 3 All'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da separata sentenza di cui è stata data contestuale lettura, assenti le parti, della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto a sostegno della decisione.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Dalla documentazione allegata in atti (cfr. docc. 1, 2 e 3) risulta provato che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta, dal 10 maggio 2024 al 31 agosto 2024, svolgendo
G, ed Emittenti locali. Controparte_2 CP_3
Risulta altresì dimostrato che il rapporto di lavoro si sia interrotto in data 31 agosto 2024 in seguito all'intimato licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Ciò premesso, quanto al mancato pagamento in favore del ricorrente della retribuzione per il periodo in contestazione, oltre a ratei e competenze di fine rapporto e TFR, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass., sez. lav., sent. 13.4.1992, n. 4512 in terminis
Cass., sez. lav., 14/11/2018, n. 29367).
La prova, nel caso di specie, è del tutto mancata, in quanto ha omesso di CP_1 costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Pertanto, ritenuta la correttezza dei conteggi allegati in ricorso, del tutto coerenti con i parametri del CCNL applicato e alle mancate difese e produzioni documentali di cui pure era onerata parte convenuta, le domande formulate dalla ricorrente devono trovare integrale accoglimento.
Per l'effetto, viene condannata a corrispondere alla ricorrente la complessiva CP_1 somma lorda di euro 4.835,23, a titolo di differenze retributive per il mancato pagamento delle retribuzioni per il periodo dal 10 maggio 2024 al 31 agosto 2024, oltre a ratei e competenze di fine rapporto e TFR, come esposto nei conteggi allegati in ricorso.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo effettivo.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del D.M.
55/2014 e, in particolare, avuto riguardo al valore della causa, al corrispondente scaglione per le controversie in materia di lavoro, all'assenza di attività istruttoria, secondo una quantificazione pagina 2 di 3 prossima ai minimi, per un importo pari a euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- per l'effetto, condanna pagare in favore di la CP_1 Parte_1 somma lorda di euro 4.835,23, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo effettivo;
- condanna, altresì, alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 CP_1 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Brescia, il 15/04/2024
La Giudice
Natalia PALA
pagina 3 di 3