Inammissibile
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/05/2025, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04000/2025REG.PROV.COLL.
N. 07090/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7090 del 2024, proposto da Sif s.p.a. e Soico s.r.l. - Società Italiana Costruzioni s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Riccardo Ludogoroff, Paolo Migliaccio e Alberto Ferrero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Moncalieri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Città metropolitana di Torino, non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, del 16 febbraio 2024, n. 1571, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in epigrafe, le società ricorrenti hanno chiesto la revocazione per errore di fatto della sentenza di questo Consiglio di Stato, sezione quarta, del 16 febbraio 2024, n. 1571, sulla base di due motivi di ricorso: a) omessa pronuncia in merito all’eccezione di decadenza del piano particolareggiato e alla conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere (pag. 6-11 del ricorso per revocazione); b) errato rigetto del quarto motivo di appello (punto 6.1 della sentenza) relativo alla irragionevolezza delle previsioni del piano particolareggiato (pag. 11-13 del ricorso per revocazione).
2. – Con apposita memoria, si è costituito il Comune di Moncalieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso, oltre ad eccepirne l’inammissibilità.
3. – All’udienza del 30 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. – Il ricorso per revocazione è inammissibile.
5. – Preliminarmente, il Collegio ritiene necessario ricostruire brevemente le coordinate normative e giurisprudenziali in materia di vizio revocatorio.
5.1. – L’art. 106 del c.p.a. prevede che, “ salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile ”.
A sua volta, l’art. 395 c.p.c. prevede, tra i casi di revocazione, quello in cui “ la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ” (n. 4).
5.2. – La giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di Cassazione hanno univocamente individuato le caratteristiche dell’errore di fatto revocatorio, che, ai sensi delle suindicate disposizioni, può consentire di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza.
A tal riguardo è stato più volte ribadito che l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi delle citate disposizioni normative deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
5.3. – L’errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi (Cons. Stato, sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 1 dicembre 2010, n. 8385).
5.4. – Pertanto, mentre l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4), c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053), esso non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento, Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5212; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1725; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 15 maggio 2012, n. 2781; 16 settembre 2011, n. 5162; Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488).
5.5. – Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 14/06/2018, n. 3671; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018 n. 406).
6. – Ciò posto, deve ritenersi innanzitutto inammissibile il primo motivo di ricorso.
Invero, carattere dirimente assume la considerazione per cui la questione della decadenza del piano particolareggiato costituiva un punto controverso tra le parti del giudizio, con la conseguenza di dover ritenere insussistente il presupposto dell’errore di fatto revocatorio che implica, invece, che la svista cada su di un “punto non controverso” tra le parti.
Peraltro, l’eccezione di decadenza non attiene ad un motivo contenuto nell’atto di appello, ma ad una eccezione contenuta solo nella memoria ex art. 73 c.p.a. del 20 novembre 2023, con la quale viene chiesta la cessazione della materia del contendere, senza però che tale eccezione sia corredata da sufficienti allegazioni volte a dimostrare la piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente quale presupposto per l’adozione di una pronuncia di merito, idonea al giudicato, quale è quella di cessata materia del contendere.
Il motivo, pertanto, deve ritenersi inammissibile.
7. – Il secondo motivo di revocazione è manifestamente inammissibile.
Con tale motivo, infatti, la parte ricorrente non ha inteso censurare un errore di fatto bensì un errore di giudizio, in quanto viene contestata la valutazione del giudice in ordine alla documentazione prodotta e non già un mero errore di percezione alla stregua di una svista.
Infatti, l’asserita impossibilità di attuare il piano particolareggiato costituisce il frutto di una attività di valutazione della documentazione in atti e non già di mera percezione di un dato immediatamente ricavabile dalla stessa.
Infine, occorre evidenziare come anche in questo caso si tratti di un punto controverso tra le parti in causa sul quale la sentenza si è pronunciata, per cui va ribadito il principio di diritto sopra richiamato secondo cui l’insufficienza di motivazione non è motivo di revocazione.
8. – In conclusione, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 8.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
Martina Arrivi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO