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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/10/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2017/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE GR, all'esito dell'udienza del
16.10.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2017/2021 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Lillo Di Carlo, Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Merate (LC), viale Verdi n. 88/A;
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
CP_ Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1;
CONVENUTO
Oggetto: ripetizione di indebito assistenziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 30.11.2021 e ritualmente CP_ notificato, ha agito in giudizio nei confronti di innanzi all'intestato Controparte_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accertarsi l'irripetibilità dell'indebito relativo all'indennità di accompagnamento maturato nel periodo tra il 1.11.2018 ed il
31.5.2021 per complessivi € 16.100,76.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto quanto segue:
CP_
- di aver conseguito il riconoscimento da parte dell' in data 2.11.2016, della pensione n. 07201478 categoria INVCIV, con decorrenza dal 5.9.2016, all'esito di visita della commissione medica quale invalido totale e con indennità di accompagnamento
Pagina 1 di 6 ai sensi della legge 18/1980, in quanto con permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- di essere stato riconosciuto dalla commissione medica, all'esito di visita di revisione del
24.10.2018, invalido con totale e permanente inabilità lavorativa in misura del 100% ai sensi degli artt. 2 e 12 l. 118/1971, senza il requisito dell'impossibilità di svolgere gli atti della vita quotidiana e, pertanto, con esclusione della indennità di accompagnamento;
CP_
- a seguito della suddetta revisione l' non ha sospeso o revocato la prestazione assistenziale, che è sempre stata corrisposta sin dal 2016; CP_
- con provvedimento del 11.5.2021 l' ha provveduto a ricalcolare la prestazione, revocando l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 novembre 2018 e contestando un conseguente indebito di € 16.100,76 per il periodo tra il 1.11.2018 ed il 31.5.2021;
- di aver presentato ricorso amministrativo protocollato al n. CP_ 4901.27/05/2021.0222480 in data 27.05.2021 avverso tale provvedimento, che è stato rigettato dal Comitato con delibera n. 212889 del 26.10.2021. Controparte_3
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le allegazioni attoree chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. In particolare, ha dedotto che la disciplina invocata dal ricorrente (art. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/1991) non si applica ai trattamenti assistenziali, ma solo a quelli previdenziali e che per le prestazioni assistenziali vale il principio generale dell'art. 2033 c.c. (ripetizione dell'indebito).
Istruita la causa su base meramente documentale, e disposta poi la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'odierna udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.
Preliminarmente, si dà atto dell'orientamento da ultimo condiviso dalla Corte di
Appello di Milano sulla fattispecie oggetto di causa (cfr. sentenze r.g.a. n. 204/2024, 209/2024,
722/2023, 511/2024) alle cui motivazioni ci si riporta, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
A tale stregua, «nella decisione inerente la ripetibilità o meno delle somme indebitamente percepite, [deve] essere valutato attentamente lo stato di affidamento e di buona fede del beneficiario della prestazione. La Corte di Cassazione, anche in recenti pronunce in cui era in discussione l'insussistenza del requisito sanitario necessario ai fini della corresponsione della prestazione, ha infatti chiarito: "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia
Pagina 2 di 6 con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033
c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte"
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e
31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (così testualmente in motivazione Cass. Sez. VI- Lav. ord. 4 Agosto 2022 n. 24180)”. Tenuto conto di tali principi, ritiene il Collegio che nella fattispecie da un lato debba essere esclusa l'addebitabilità a dell'erogazione indebita e dall'altro debba essere affermata la sussistenza in Controparte_4 concreto di una situazione idonea a generare un affidamento incolpevole. L'appellato non ha violato alcun dovere di correttezza, né ha contribuito ad ingenerare l'errore, che è da imputare
CP_ interamente all' ed involge l'apprezzamento giuridico del requisito sanitario accertato dalla commissione medica. In proposito la Corte di Cassazione ha chiarito, esaminando una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento, che “la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002,
537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)” (così in motivazione
Cass. Sez. Lav.4668/2021). Va poi considerato che nel caso in esame la prestazione indebita risulta erogata per due anni, ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca CP_ della stessa da parte dell L non ha infatti provveduto secondo le regole della L. n. CP_5
448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La perdurante corresponsione della prestazione nel tempo ha quindi, ad avviso del collegio, generato nel beneficiario la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Nello
Pagina 3 di 6 stesso senso va anche evidenziata la natura qualificata e la competenza professionale del soggetto erogatore della prestazione: si tratta di circostanze anch'esse in grado di generare nell'accipiens – persona fisica una fiducia circa la spettanza dell'erogazione. Ai fini della sussistenza della buona fede e del legittimo affidamento dell'appellato, occorre ancora considerare che nella fattispecie il verbale di accertamento medico ha confermato, per l'appellato, la sussistenza di una Invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, senza però espressamente escludere la sussistenza dei requisiti necessari per la indennità di accompagnamento ed in precedenza riconosciuti fin dall'8 marzo 2017. Lo stesso dicasi per il verbale di accertamento medico del 02.07.2021, dove il viene comunque CP_4 riconosciuto invalido al 75%. In tale contesto il ha allora continuato a percepire CP_4 somme di entità analoga a quelle a lui corrisposte per oltre due anni: non si tratta quindi di somme manifestamente prive di titolo e di cui, per la parte correlata non alla pensione ma sola alla indennità di accompagnamento, avrebbe potuto agevolmente rilevare il CP_4
carattere indebito. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8/2023 “in sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation. Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti […]. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione - titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto -, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi.
In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione. (…) Nel caso in esame, si
Pagina 4 di 6 è dunque configurata, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione CP_ da parte dell affidamento riposto da una persona comunque invalida al 100% prima e al
75% successivamente. Nè tale affidamento - ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo
CP_ mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell - potrebbe essere escluso per il solo fatto che l'assistito conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica
(vedi, ex plurimis, Cass., 5/11/2018, n. 29419 e Cass., 10/08/2022, n. 24180)».
Le suesposte coordinate ermeneutiche risultano applicabili al caso di specie: l'indebito per cui è causa esita, infatti, dall'accertamento della sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento da parte della commissione medica all'esito di visita di revisione del 24.10.2018 e non da una condotta contraria a buone fede del ricorrente che, in precedenza con verbale del 2.11.20216, era stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, mentre in seguito alla indicata visita di revisione del 2018 è stato nuovamente riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% (cfr. docc. 1 e 2 fasc. ric.). In particolare, il verbale del
24.10.2018 si limita a confermare che trattasi di invalido con totale e permanente incapacità lavorativa nella misura del 100% ex artt. 2 e 12 l. 118/1971 senza menzionare anche la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani. Tale CP_ omissione, tuttavia, non legittima l'indebito per cui è causa atteso che non ha espressamente comunicato al ricorrente, percettore sia della pensione di invalidità civile che dell'indennità di accompagnamento dal 2016, la revoca della misura all'esito della visita di revisione del 24.10.2018 ma, all'opposto, ha continuato ad erogare la medesima prestazione riconosciuta sino al maggio 2021, dunque per un notevole lasso temporale, protrattosi ben
CP_ oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della stessa da parte di ex art. 37, comma 8, L. 448/1998, come puntualizzato dall'arresto giurisprudenziale dianzi citato e, quindi, tale da ingenerare nel pensionato un affidamento legittimo sulla spettanza del trattamento, tenuto conto altresì della sua condizione di invalidità, che si è protratta dal 2016,
e della natura pubblicistica dell'ente erogatore
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e della definizione della controversia su mera base documentale, senza svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito relativo all'indennità di accompagnamento corrisposta a favore di nel Controparte_1
periodo tra il 1.11.2018 ed il 31.5.2021 per complessivi € 16.100,76;
CP_
- Condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in complessivi Controparte_1
€ 1.865,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 20 ottobre 2025
Il Giudice LE GR
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE GR, all'esito dell'udienza del
16.10.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2017/2021 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Lillo Di Carlo, Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Merate (LC), viale Verdi n. 88/A;
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
CP_ Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1;
CONVENUTO
Oggetto: ripetizione di indebito assistenziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 30.11.2021 e ritualmente CP_ notificato, ha agito in giudizio nei confronti di innanzi all'intestato Controparte_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accertarsi l'irripetibilità dell'indebito relativo all'indennità di accompagnamento maturato nel periodo tra il 1.11.2018 ed il
31.5.2021 per complessivi € 16.100,76.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto quanto segue:
CP_
- di aver conseguito il riconoscimento da parte dell' in data 2.11.2016, della pensione n. 07201478 categoria INVCIV, con decorrenza dal 5.9.2016, all'esito di visita della commissione medica quale invalido totale e con indennità di accompagnamento
Pagina 1 di 6 ai sensi della legge 18/1980, in quanto con permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- di essere stato riconosciuto dalla commissione medica, all'esito di visita di revisione del
24.10.2018, invalido con totale e permanente inabilità lavorativa in misura del 100% ai sensi degli artt. 2 e 12 l. 118/1971, senza il requisito dell'impossibilità di svolgere gli atti della vita quotidiana e, pertanto, con esclusione della indennità di accompagnamento;
CP_
- a seguito della suddetta revisione l' non ha sospeso o revocato la prestazione assistenziale, che è sempre stata corrisposta sin dal 2016; CP_
- con provvedimento del 11.5.2021 l' ha provveduto a ricalcolare la prestazione, revocando l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 novembre 2018 e contestando un conseguente indebito di € 16.100,76 per il periodo tra il 1.11.2018 ed il 31.5.2021;
- di aver presentato ricorso amministrativo protocollato al n. CP_ 4901.27/05/2021.0222480 in data 27.05.2021 avverso tale provvedimento, che è stato rigettato dal Comitato con delibera n. 212889 del 26.10.2021. Controparte_3
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le allegazioni attoree chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. In particolare, ha dedotto che la disciplina invocata dal ricorrente (art. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/1991) non si applica ai trattamenti assistenziali, ma solo a quelli previdenziali e che per le prestazioni assistenziali vale il principio generale dell'art. 2033 c.c. (ripetizione dell'indebito).
Istruita la causa su base meramente documentale, e disposta poi la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'odierna udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.
Preliminarmente, si dà atto dell'orientamento da ultimo condiviso dalla Corte di
Appello di Milano sulla fattispecie oggetto di causa (cfr. sentenze r.g.a. n. 204/2024, 209/2024,
722/2023, 511/2024) alle cui motivazioni ci si riporta, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
A tale stregua, «nella decisione inerente la ripetibilità o meno delle somme indebitamente percepite, [deve] essere valutato attentamente lo stato di affidamento e di buona fede del beneficiario della prestazione. La Corte di Cassazione, anche in recenti pronunce in cui era in discussione l'insussistenza del requisito sanitario necessario ai fini della corresponsione della prestazione, ha infatti chiarito: "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia
Pagina 2 di 6 con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033
c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte"
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e
31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (così testualmente in motivazione Cass. Sez. VI- Lav. ord. 4 Agosto 2022 n. 24180)”. Tenuto conto di tali principi, ritiene il Collegio che nella fattispecie da un lato debba essere esclusa l'addebitabilità a dell'erogazione indebita e dall'altro debba essere affermata la sussistenza in Controparte_4 concreto di una situazione idonea a generare un affidamento incolpevole. L'appellato non ha violato alcun dovere di correttezza, né ha contribuito ad ingenerare l'errore, che è da imputare
CP_ interamente all' ed involge l'apprezzamento giuridico del requisito sanitario accertato dalla commissione medica. In proposito la Corte di Cassazione ha chiarito, esaminando una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento, che “la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002,
537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)” (così in motivazione
Cass. Sez. Lav.4668/2021). Va poi considerato che nel caso in esame la prestazione indebita risulta erogata per due anni, ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca CP_ della stessa da parte dell L non ha infatti provveduto secondo le regole della L. n. CP_5
448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La perdurante corresponsione della prestazione nel tempo ha quindi, ad avviso del collegio, generato nel beneficiario la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Nello
Pagina 3 di 6 stesso senso va anche evidenziata la natura qualificata e la competenza professionale del soggetto erogatore della prestazione: si tratta di circostanze anch'esse in grado di generare nell'accipiens – persona fisica una fiducia circa la spettanza dell'erogazione. Ai fini della sussistenza della buona fede e del legittimo affidamento dell'appellato, occorre ancora considerare che nella fattispecie il verbale di accertamento medico ha confermato, per l'appellato, la sussistenza di una Invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, senza però espressamente escludere la sussistenza dei requisiti necessari per la indennità di accompagnamento ed in precedenza riconosciuti fin dall'8 marzo 2017. Lo stesso dicasi per il verbale di accertamento medico del 02.07.2021, dove il viene comunque CP_4 riconosciuto invalido al 75%. In tale contesto il ha allora continuato a percepire CP_4 somme di entità analoga a quelle a lui corrisposte per oltre due anni: non si tratta quindi di somme manifestamente prive di titolo e di cui, per la parte correlata non alla pensione ma sola alla indennità di accompagnamento, avrebbe potuto agevolmente rilevare il CP_4
carattere indebito. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8/2023 “in sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation. Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti […]. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione - titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto -, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi.
In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione. (…) Nel caso in esame, si
Pagina 4 di 6 è dunque configurata, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione CP_ da parte dell affidamento riposto da una persona comunque invalida al 100% prima e al
75% successivamente. Nè tale affidamento - ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo
CP_ mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell - potrebbe essere escluso per il solo fatto che l'assistito conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica
(vedi, ex plurimis, Cass., 5/11/2018, n. 29419 e Cass., 10/08/2022, n. 24180)».
Le suesposte coordinate ermeneutiche risultano applicabili al caso di specie: l'indebito per cui è causa esita, infatti, dall'accertamento della sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento da parte della commissione medica all'esito di visita di revisione del 24.10.2018 e non da una condotta contraria a buone fede del ricorrente che, in precedenza con verbale del 2.11.20216, era stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, mentre in seguito alla indicata visita di revisione del 2018 è stato nuovamente riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% (cfr. docc. 1 e 2 fasc. ric.). In particolare, il verbale del
24.10.2018 si limita a confermare che trattasi di invalido con totale e permanente incapacità lavorativa nella misura del 100% ex artt. 2 e 12 l. 118/1971 senza menzionare anche la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani. Tale CP_ omissione, tuttavia, non legittima l'indebito per cui è causa atteso che non ha espressamente comunicato al ricorrente, percettore sia della pensione di invalidità civile che dell'indennità di accompagnamento dal 2016, la revoca della misura all'esito della visita di revisione del 24.10.2018 ma, all'opposto, ha continuato ad erogare la medesima prestazione riconosciuta sino al maggio 2021, dunque per un notevole lasso temporale, protrattosi ben
CP_ oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della stessa da parte di ex art. 37, comma 8, L. 448/1998, come puntualizzato dall'arresto giurisprudenziale dianzi citato e, quindi, tale da ingenerare nel pensionato un affidamento legittimo sulla spettanza del trattamento, tenuto conto altresì della sua condizione di invalidità, che si è protratta dal 2016,
e della natura pubblicistica dell'ente erogatore
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e della definizione della controversia su mera base documentale, senza svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito relativo all'indennità di accompagnamento corrisposta a favore di nel Controparte_1
periodo tra il 1.11.2018 ed il 31.5.2021 per complessivi € 16.100,76;
CP_
- Condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in complessivi Controparte_1
€ 1.865,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 20 ottobre 2025
Il Giudice LE GR
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