CASS
Sentenza 23 settembre 2020
Sentenza 23 settembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/09/2020, n. 19938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19938 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 13416-2017 proposto da: DI IO RG, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GEROLAMO BELLONI, 4, presso lo studio dell'avvocato NICOLA POLISINI, rappresentato e difeso dall'avvocato RG CICCARELLI;
- ricorrente -
2019 contro 2427 EDILALBA DI SHYTI A & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato MARIO VINCOLATO, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO BUDINI;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19938 Anno 2020 Presidente: MANNA FELICE Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 23/09/2020
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 215/2017 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 29/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2019 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato BI CO con delega depositata in udienza dall'avvocato SE Ciccarelli, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
R.G. 13416/2017 FATTI DI CAUSA 1. Su domanda di Edilalba s.n.c. di YT A. & C., il Giudice di pace di Chieti ingiungeva con decreto n. 372/2013 a Tecnomontaggi di LU RI s.a.s. il pagamento della somma di euro 3.827,94. Con atto di citazione del 28 settembre 2013 Tecnomontaggi di SE Di LA proponeva opposizione avverso il decreto, deducendo la nullità del decreto e della sua notificazione (il che giustificava il mancato rispetto del termine di cui al primo comma dell'art. 641 c.p.c.), nonché l'insussistenza del credito;
la controparte si costituiva, contestando la tempestività dell'opposizione e la sua fondatezza. Il Giudice di pace, ritenuta tempestiva la proposizione dell'opposizione, con sentenza n. 431/2014 la accoglieva nel merito e revocava il decreto ingiuntivo opposto 2. Edilalba s.n.c. ha impugnato la sentenza. Con sentenza 29 marzo 2017, n. 215 il Tribunale di Chieti, in accoglimento del motivo d'appello, dichiarava "inammissibile perché tardiva" l'opposizione al decreto e conseguentemente annullava la sentenza impugnata, confermando il decreto ingiuntivo opposto. 3. Contro la sentenza ricorre per cassazione SE Di LA, già titolare della cessata ditta individuale Tecnomontaggi. Resiste con controricorso la società Edilalba s.n.c. di YT A. & C. Questa Corte, con ordinanza n. 20758/2018, ha rimesso la causa alla pubblica udienza. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio": il Tribunale avrebbe accolto l'appello seguendo un "processo logico viziato, disapplicando le norme di diritto sostanziale e processuale ed ignorando elementi di fatto pacifici e incontrovertibili"; il giudice d'appello, nel dichiarare la non tempestività dell'opposizione, non ha considerato che la notificazione del decreto ingiuntivo è sì stata effettuata, il 22 maggio 2013, prima della cancellazione della società Tecnomontaggi di LU RI s.a.s. (avvenuta il 31 maggio 2013), ma dopo che l'accomandataria RI LU, con atto ricevuto da notaio, aveva ceduto, il 10 novembre 2012, la propria quota a SE Di LA, con la conseguenza che RI LU - presso la cui residenza l'atto è stato notificato - non aveva più alcuna legittimazione a riceverlo non avendo "più alcun legame" con la società Tecnomontaggi. Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente non considera che, "ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione" (così, ex multis, Cass. 20850/2018). Il profilo è del tutto omesso nello svolgimento del motivo (v. la conclusione a p. 8 del ricorso: "la notifica, effettuata nei confronti di un soggetto estraneo alla compagine sociale al momento della notifica e in luogo estraneo alla società, non poteva non considerarsi nulla", l'opposizione, quindi, "non può, per l'effetto, ritenersi tardiva e, conseguentemente va dichiarata ammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c."), con un unico generico riferimento, nel "fatto", alla circostanza per cui il ricorrente è venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo "successivamente" (v. p. 2 del ricorso). 2. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 4 Il Consigliere estensore Il (Chiar. Besso Marcheis) (F o Naie versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, in data 13 novembre 2019.
- ricorrente -
2019 contro 2427 EDILALBA DI SHYTI A & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato MARIO VINCOLATO, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO BUDINI;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19938 Anno 2020 Presidente: MANNA FELICE Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 23/09/2020
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 215/2017 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 29/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2019 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato BI CO con delega depositata in udienza dall'avvocato SE Ciccarelli, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
R.G. 13416/2017 FATTI DI CAUSA 1. Su domanda di Edilalba s.n.c. di YT A. & C., il Giudice di pace di Chieti ingiungeva con decreto n. 372/2013 a Tecnomontaggi di LU RI s.a.s. il pagamento della somma di euro 3.827,94. Con atto di citazione del 28 settembre 2013 Tecnomontaggi di SE Di LA proponeva opposizione avverso il decreto, deducendo la nullità del decreto e della sua notificazione (il che giustificava il mancato rispetto del termine di cui al primo comma dell'art. 641 c.p.c.), nonché l'insussistenza del credito;
la controparte si costituiva, contestando la tempestività dell'opposizione e la sua fondatezza. Il Giudice di pace, ritenuta tempestiva la proposizione dell'opposizione, con sentenza n. 431/2014 la accoglieva nel merito e revocava il decreto ingiuntivo opposto 2. Edilalba s.n.c. ha impugnato la sentenza. Con sentenza 29 marzo 2017, n. 215 il Tribunale di Chieti, in accoglimento del motivo d'appello, dichiarava "inammissibile perché tardiva" l'opposizione al decreto e conseguentemente annullava la sentenza impugnata, confermando il decreto ingiuntivo opposto. 3. Contro la sentenza ricorre per cassazione SE Di LA, già titolare della cessata ditta individuale Tecnomontaggi. Resiste con controricorso la società Edilalba s.n.c. di YT A. & C. Questa Corte, con ordinanza n. 20758/2018, ha rimesso la causa alla pubblica udienza. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio": il Tribunale avrebbe accolto l'appello seguendo un "processo logico viziato, disapplicando le norme di diritto sostanziale e processuale ed ignorando elementi di fatto pacifici e incontrovertibili"; il giudice d'appello, nel dichiarare la non tempestività dell'opposizione, non ha considerato che la notificazione del decreto ingiuntivo è sì stata effettuata, il 22 maggio 2013, prima della cancellazione della società Tecnomontaggi di LU RI s.a.s. (avvenuta il 31 maggio 2013), ma dopo che l'accomandataria RI LU, con atto ricevuto da notaio, aveva ceduto, il 10 novembre 2012, la propria quota a SE Di LA, con la conseguenza che RI LU - presso la cui residenza l'atto è stato notificato - non aveva più alcuna legittimazione a riceverlo non avendo "più alcun legame" con la società Tecnomontaggi. Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente non considera che, "ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione" (così, ex multis, Cass. 20850/2018). Il profilo è del tutto omesso nello svolgimento del motivo (v. la conclusione a p. 8 del ricorso: "la notifica, effettuata nei confronti di un soggetto estraneo alla compagine sociale al momento della notifica e in luogo estraneo alla società, non poteva non considerarsi nulla", l'opposizione, quindi, "non può, per l'effetto, ritenersi tardiva e, conseguentemente va dichiarata ammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c."), con un unico generico riferimento, nel "fatto", alla circostanza per cui il ricorrente è venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo "successivamente" (v. p. 2 del ricorso). 2. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 4 Il Consigliere estensore Il (Chiar. Besso Marcheis) (F o Naie versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, in data 13 novembre 2019.