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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/07/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3322/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, E , Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliate in Cosenza, Via Cesare Gabriele 43, presso lo studio dall'Avv.
Giovanni Carlo Tenuta che le rappresenta e difende unitamente all'Avv. Cristina Tenuta
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, elettivamente domiciliate in Corigliano-Rossano, Via Galeno n. Controparte_2
27/D, presso lo studio dell'Avv. Francesco M. Cornicello che la rappresenta e difende
- resistenti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
elettivamente domiciliato in Corigliano-Rossano, Via L. Minnicelli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Minnicelli che lo rappresenta e difende - resistente
E
1 , elettivamente domiciliato in Casali del Manco, loc. Spezzano Piccolo, CP_4
Via A. Gramsci n. 151, presso lo studio dell'Avv. Patricia Biagina Polillo che lo rappresenta e difende - resistente
E
, elettivamente domiciliato in Cariati, Via Fischia n. 3, presso lo Controparte_5
studio dell'Avv. Cristina De Nardo che lo rappresenta e difende - resistente
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - in via principale, accertato e dichiarato per i fatti di cui in
narrativa la contrattuale responsabilità della società resistente, ovvero che l'inadempimento, o
l'inesatto adempimento alle obbligazioni poste a suo carico quale datrice di lavoro e di cui agli artt.
2087, 1218 c.c., in relazione anche agli artt. 2049, 2050, 2051 c.c., agli artt. 32 e 41 Cost., ha
determinato l'infortunio lavorativo subito l'8.05.2013 dal sig. a seguito del quale Persona_1
è deceduto il 19.08.2019, accertata e dichiarata, altresì, per i fatti di cui trattasi, per le causali e gli
eventi dannosi descritti in narrativa, la concorrente responsabilità extracontrattuale degli altri
convenuti, anche sotto il profilo della violazione degli artt. 32, 41 e 97 Cost. e del D. Lgs. 81/2008
e/o della loro inadempienza alle obbligazioni configurate nel dedotto contratto di appalto e negli altri
atti sopra menzionati, nell'ambito dei quali, ex D. Lgs. 81/2008 avevano assunto, nei confronti dei
lavoratori, tutti gli obblighi di protezione normativamente previsti, condannare, per l'effetto, i
convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, ovvero per I.T.T. e I.T.P., per
il danno terminale o catastrofale, per danno da premorienza, patiti in vita dal sig. Persona_1
e dovuti, jure hereditatis, alle ricorrenti, nella misura di € 314.998,50, ovvero di € 104.999,50
ciascuna o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o che sarà
determinata in corso di causa, oltre interessi moratori ex D. lgs. 21/2002 dall'8.05.2013 fino al
soddisfo, ovvero oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dall'8.5.2013 fino al soddisfo, altresì,
condannare, per tutte le causali di cui al ricorso, i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni
non patrimoniali, patiti jure proprio da ciascuna delle istanti, nella misura di € 336.500,00 e
2 subordinatamente di € 168.250,00, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta
di giustizia o dimostrata in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali
dal'19.8.2013 fino al soddisfo, - condannare, inoltre, i convenuti in solido e per le causali di cui al
ricorso, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, compreso quello pensionistico, per perdita di
chance, derivati alle attrici nella misura di € 216.000,00 o di quell'altra maggiore o minore somma
che sarà ritenuta di giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi moratori o legali, - in via
subordinata ed alternativa (fermo rimanendo la contrattuale responsabilità della società datoriale alle
obbligazioni poste a suo carico, ovvero fermo rimanendo l'inadempimento contrattuale agli obblighi
previsti dagli artt. 2087 e 1218 c.c., 32 e 41 Cost. ed alle altre norme antinfortunistiche generali e di
settore, compreso il D. Lgs. 81/2008 e fermo rimanendo la condanna della Controparte_1
al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale nella misura sopra indicata), accertata e
dichiarata la concorrente responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del Controparte_3
del sig. della sig.ra e del geometra nella CP_4 Controparte_2 Controparte_5
causazione del dedotto infortunio lavorativo, dal quale è derivata la morte del suddetto lavoratore,
condannarli, in solido e per l'effetto, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali che, nel periodo
ricompreso tra l'8.5.2013 ed il 19.8.2013, sono stati patiti dal sig. quando era Persona_1
ancora in vita, da corrispondere, jure hereditatis, alle ricorrenti, nella misura di € 104.999,50
ciascuna, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o sarà
dimostrata in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal 19.08.2013 fino al
soddisfo, altresì, condannare, per le causali di cui al ricorso, i convenuti, in solido, al risarcimento di
tutti i danni non patrimoniali patiti jure proprio, dalle attrici nella misura di € 336.500,00 ciascuna
e subordinatamente di € 168.250,00, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta
di giustizia o che sarà determinata in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali
dal 19.8.2013 fino al soddisfo, - in via ancor più gradata e con riserva di gravame, nell'ipotesi in cui
la morte del sig. sia sopravvenuta per una causa esclusiva esterna ed Persona_1
indipendente dalle lesioni subite con l'infortunio lavorativo dell'8.5.2013 e di cui trattasi, accertata
e dichiarata, per tutte le causali di cui in ricorso la concorrente responsabilità, contrattuale o extra
3 contrattuale, dei convenuti-resistenti, condannarli, in solido, al risarcimento di tutti i danni non
patrimoniali patiti dal sig. nel periodo ricompreso tra l'8.5.2013 ed il decesso, Persona_1
avvenuto il 19.8.2013, compreso il c.d. danno biologico intermittente o danno patrimoniale derivante
da lesione del bene alla salute definito da premorienza, nonché dei danni per per sofferenze Pt_4
soggettive patite, soggettata da liquidare, jure heresitatis e jure proprio, in favore di ciascuna delle
ricorrenti nella misura di € 62.442,00 ovvero, di quell'altra maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di giustizia o dimostrata in corso di causa, il tutto oltre interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002, ovvero oltre svalutazione monetaria ed interessi legali del dovuto fino al soddisfo, -
condannare, infine, i resistenti al pagamento delle spese e degli onorari di causa, con rimborso spese
forfettarie, CPA ed IVA, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari, gli Avv.ti
Giovanni Carlo Tenuta e Cristina Tenuta, il tutto con clausola di provvisoria esecuzione …”.
Conclusioni di e : “… 1. In preliminare ed in Controparte_1 Controparte_2
rito, dichiarare la litispendenza e/o la continenza e/o la connessione tra la presente procedura e quella
n. 2421/2019 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Castrovillari Sezione Lavoro per le ragioni di
cui in narrativa, con ogni statuizione conseguente;
2. All'esito ed in via ulteriormente preliminare,
dichiarare la prescrizione e/o la decadenza delle domande risarcitorie tutte spinte dalle ricorrenti;
3.
In ogni caso e nel merito, rigettarle in toto ed in singulis perché assolutamente destituite di
fondamento fattuale e logico-giuridico e, in ogni caso, non provate sia nell'an che nel quantum
debeatur;
4. Sempre con vittoria delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del
sottoscritto difensore antistatario …”.
Conclusioni del “… 1) - preliminarmente dichiarare la sussistenza di Controparte_3
ipotesi di litispendenza/continenza ex art. 39 c.p.c., di questo procedimento recante il n. 3322/2022
R.G. con l'altro n. 2421/2019 R.G. per le ragioni di cui in narrativa, con ogni statuizione
conseguente, ovvero, alternativamente, che venga disposta la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
del presente procedimento, in attesa della definizione del procedimento precedentemente incardinato
su Castrovillari, con ogni conseguente statuizione;
2) - sempre in via preliminare, dichiarare la
nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c., per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
3) -
4 ancora, in via preliminare, dichiarare la prescrizione delle domande risarcitorie formulate dalle
ricorrenti per decorso dei termini di legge, giusto quanto dedotto in proposito nel presente atto;
4) -
nel merito, rigettare il ricorso proposto da , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
perché totalmente infondato in fatto ed in diritto e per nulla provato;
5) - condannare le ricorrenti al
pagamento delle spese e competenze di lite …”.
Conclusioni di : “… 1. Rigettare il proposto ricorso in toto ed in singulis perché CP_4
assolutamente destituito di fondamento in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e,
in ogni caso, non provato;
2. Sempre con vittoria delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in
favore del sottoscritto difensore antistatario …”.
Conclusioni di : “… 1. Preliminarmente, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o Controparte_5
la prescrizione dell'azione e del diritto al risarcimento del danno nei confronti del Geom.
[...]
ex art. 2947 c.c., per le motivazioni sopra ampiamente esposte e, per l'effetto, estrometterlo CP_5
dal presente giudizio;
2. nel merito, dichiarare il Geom. esente da ogni Controparte_5
responsabilità in relazione all'occorso e, conseguentemente, rigettare le domande tutte proposte in
ricorso nei suoi confronti perché improcedibili, inammissibili, destituite di fondamento tanto in fatto
quanto in diritto e non provate;
3. Sempre con vittoria delle spese e competenze di giudizio, da
distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le ricorrenti - la Sig.ra era la moglie e le Sigg.re le figlie di Pt_5 Per_1 Per_1
- hanno agito in giudizio assumendo che il Sig. aveva subito
[...] Persona_1
un infortunio sul lavoro in data 8.5.2013 mentre era intento all'effettuazione della prestazione lavorativa di operaio presso il cimitero comunale di alle dipendenze CP_3
della appaltatrice dei lavori per la costruzione dei loculi cimiteriali;
che, in Controparte_1
conseguenza dell'infortunio, aveva subito importanti danni al torace, all'addome e celebrali;
che era stato mantenuto in coma farmacologico per dieci giorni;
che dopo le cure in ospedale, aveva trascorso un periodo di convalescenza casalingo;
che si era verificato un
5 peggioramento delle condizioni sanitarie che lo aveva portato al decesso in data 19.8.2013;
che era configurabile la responsabilità dei convenuti. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni e ad affermando principalmente e complessivamente che pendeva procedimento contro l' CP_6
per il medesimo evento, sicché vi era stata la riproposizione della medesima domanda e,
comunque, doveva dichiararsi la litispendenza o continenza;
che la domanda era nulla;
che si era verificata la prescrizione del diritto;
che la domanda doveva essere limitata al danno differenziale;
che non sussistevano elementi di responsabilità dei resistenti e, comunque,
mancava il nesso di causalità tra infortunio e decesso;
che il quantum richiesto era eccessivo.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'1.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. Non sussiste litispendenza o continenza con il procedimento n. 2421/2019 R.G. pendente presso il Tribunale di Castrovillari, attesa la diversità oggettiva e soggettiva tra le cause. In
particolare, la causa contro l' è stata proposta per ottenere la rendita e le spese funerarie CP_6
conseguenti all'affermato decesso per causa di lavoro, sicché in quella sede viene in rilievo unicamente la circostanza per cui il decesso è avvenuto nel corso dell'attività lavorativa,
mentre la chiamata in causa del terzo datore di lavoro da parte dell acquista un CP_6
carattere conseguenziale rispetto al primo accertamento.
3. Non sussiste la prescrizione del diritto azionato, richiamandosi anche l'art. 2947, comma
3, c.c., oltre che il principio affermato tra le ultime da Cass. 31919/2022 secondo cui, laddove
6 si esercita l'azione contrattuale per violazione degli obblighi del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione è decennale.
4. Passando all'esame del merito, sono state espletate 3 c.t.u. al fine di stabilire il nesso di causalità tra l'infortunio sul lavoro del Sig. ed il suo decesso nei procedimenti Per_1
originati dagli eventi oggetto anche del presente giudizio.
La prima è stata espletata dalla dott.ssa nel procedimento penale n. Persona_2
1216/2013 R.G.N.R. per conto della Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari.
La dott.ssa , all'esito di una analisi compiuta e ben argomentata, ha concluso Per_2
affermando che, con alta probabilità logico-scientifica, il decesso del Sig. era Per_1
conseguente a shock cardiogeno da ischemia miocardica massiva con concomitante scompenso polmonare da processo broncopneumonico bilaterale e versamento terminale;
che si trattava di patologia naturale e spontanea e che non sussistevano elementi di correlazione fisiopatologica e causale tra le lesioni traumatiche riportate nel grave infortunio sul lavoro, in conseguenza del quale il Sig. aveva subito un complesso Per_1
quadro politraumatico, ed il decesso.
La seconda consulenza è stata espletata dal dott. nell'ambito del Persona_3
procedimento n. 2421/2019 R.G. tra la parte ricorrente e l' CP_6
Il dott. - ancora con argomentazioni compiute, anche con analitica risposta alle Per_3
osservazioni della parte ricorrente - afferma che il trauma toracico subito a seguito dell'infortunio sul lavoro non può essere messo in correlazione causale con il decesso del
Sig. , determinato da causa cardiaca e sepsi polmonare, escludendo con assoluta Per_1
certezza che l'aumento del versamento pleurico conseguente al trauma abbia causato la sindrome ischemica cardiogena.
Nel procedimento n. 2421/2019 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Castrovillari è stata espletata altra c.t.u. con il dott. il quale, ancora all'esito di una compiuta ed Persona_4
argomentata disamina medico-legale - anche in compiuta risposta alle osservazioni della
7 parte ricorrente, con chiara infondatezza dell'eccezione di nullità formulata da parte ricorrente (la c.t.u., si specifica, è stata depositata in data 11.6.2025 presso il Tribunale di
Castrovillari in causa in cui i ricorrenti sono parte processuale ed è stata allegata nel presente giudizio in data 12.6.2025 dalle parti resistenti e Controparte_1
, sicché vi è stata ogni possibilità di esame da parte ricorrente) - afferma Controparte_2
che il decesso del Sig. è stato causato da “Shock cardiogeno da ischemia Per_1
miocardica (infarto N-Stemi) con concomitante scompenso polmonare”
indipendentemente dai danni fisici patiti in occasione dell'infortunio sul lavoro dell'8.5.2013.
In merito a tali consulenze, vanno richiamati i principi per cui: “In assenza di espressi divieti,
nel giudizio civile nulla osta a che il giudice del merito ponga alla base del proprio convincimento un
atto formato in altro procedimento potendo assegnare ad esso non soltanto il valore di indizio ma
altresì quello di prova, anche prova esclusiva. Ciò vale anche per le CTU anche se il procedimento si
estinse e anche se le parti non erano le stesse” (Cass. 9950/2021) e, in tali casi, come in ogni caso di prova atipica, non è configurabile alcuna violazione del principio di cui ex art. 101 c.p.c.
(che pare sollevato da parte ricorrente con il richiamo alla circostanza per cui il mancato espletamento della c.t.u. nel presente procedimento comporterebbe una lesione insuperabile del diritto di difesa con violazione di norme e principi costituzionali e sovranazionali) “… dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro
formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di
valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale …” (Cass. 2947/2023).
Nel caso in esame, le tre consulenze disposte d'ufficio hanno compiutamente ed analiticamente analizzato il decorso causale che ha portato al decesso, sono argomentate in maniera del tutto convincente e sono concordi nelle conclusioni raggiunte, sicché non sussistevano i presupposti per disporre altra consulenza tecnica per stabilire il nesso di causalità tra infortunio e decesso del Sig. , che deve escludersi. Per_1
8 Tale argomentazione assorbe ogni altra sui profili di responsabilità a vario titolo attribuita alle parti resistenti, richiamati i principi (tra le altre in merito Cass. Sez. Lav. 3786/2009;
Cass, Sez. Lav. 2038/2013; Cass. Sez. Lav. 24742/2018; Cass, Sez. Lav. 34968/2022) per cui la responsabilità ex art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva,
spettando al lavoratore l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra evento e condotta colpevole del datore di lavoro, mentre la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. opera sul distinto piano della colpa del datore di lavoro soltanto dopo che il lavoratore ha dato dimostrazione degli altri elementi della responsabilità datoriale, tra cui l'indicato nesso di causalità, per il quale non può dirsi operante alcuna presunzione.
In misura ancora maggiore, si evidenzia, è necessaria la dimostrazione del nesso di causalità
da parte del danneggiato in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, apparendo opportuno il richiamo anche ai principi affermati da Cass. Sez. Lav. 2/2020, secondo cui:
“La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta
"iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la
morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il
dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.,
sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la
circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo
del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti,
sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.”.
La domanda deve dunque rigettarsi.
5. La parte ricorrente, al punto n. 42 del ricorso, afferma che, anche nell'ipotesi in cui la morte non fosse riconducibile all'infortunio lavorativo, spettava, in aggiunta agli importi indicati al punto n. 40, il danno non patrimoniale derivante da lesione del bene della salute,
definito da premorienza, come previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Tale domanda presenta profili insuperabili di incertezza e non si mostra accoglibile.
9 Il punto n. 40 pare far riferimento al danno differenziale, occorrendo dunque evidenziare che l' e il datore di lavoro sono debitori della sola prestazione posta dalla legge a carico CP_6
di ciascuno di essi, senza alcuna solidarietà e con esclusione della possibilità per il lavoratore di richiedere l'integrale risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro,
anche nel caso di mancata liquidazione dell'indennizzo CP_6
L'art. 10 D.P.R. 1124/1965 sdoppia, infatti, la tutela del danneggiato in due obbligazioni divisibili e non solidali, con l'esonero parziale del datore di lavoro che, anche in caso di esclusiva responsabilità, non può essere condannato a pagare l'intero danno, ma solo il differenziale costituito dalle somme eccedenti quelle indennizzate o indennizzabili da parte dell' potendo dunque il lavoratore agire nei confronti del datore di lavoro per quelle CP_6
voci di danno non coperte dall'indennizzo ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 [in merito, si CP_6
richiama Cass. Sez. Lav. 13819/2017: “In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve
procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della
rendita , anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, CP_6
trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del
d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando,
quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai
fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il
datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di
responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all' , che può CP_6
agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe
essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia
lasciato prescrivere l'azione” (Cfr. Cass. 23529/2021 e Cass. Sez. Lav. 22021/2022)].
Su tali premesse, deve evidenziarsi che non viene indicato compiutamente il danno per cui si agisce in giudizio, mancando di fatto ogni elemento per il calcolo del danno differenziale,
10 specie a fronte della stessa documentazione allegata dalla parte ricorrente, dalla quale pare emergere il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro da parte dell CP_6
Egualmente, per la domanda formulata dal punto n. 42, pare farsi riferimento al danno da premorienza e, tuttavia, ancora mancano i riferimenti ad una eventuale differenza rispetto a somme eventualmente chieste e percepite dall' anche per l'applicazione del principio CP_6
della compensatio lucri cum damno.
Si aggiunge che la parte ricorrente richiama unicamente le tabelle di Milano che la Suprema
Corte, per il particolare aspetto in esame, ha ritenuto non applicabili anche sul principio per cui l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto (cfr. Cass. 679/2016; Cass. 41933/2021 e Cass.
8481/2025, così massimata: “In tema di danno biologico patito da persona deceduta, prima della
conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza
dell'illecito, le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le quali il pregiudizio
è maggiore in prossimità dell'evento, per poi diminuire progressivamente - non costituiscono un
valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante "iure successionis" agli eredi sia sul
piano logico, non essendo ipotizzabile che un danno definito permanente possa decrescere, sia sul
piano giuridico, non corrispondendo ad equità che il pregiudizio già sopportato per un tempo certo
possa essere liquidato meno di quello che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico
arco temporale”), dovendosi ulteriormente evidenziare, in merito, che la domanda è stata proposta nel 2022 per un evento del 2013, sicché in maniera ancora maggiore occorreva la compiuta indicazione dei profili di danno risarcibili.
Manca, dunque, per i profili di incertezza indicati, ogni parametro per procedere al riconoscimento del diritto azionato anche, si aggiunge da ultimo, per i profili di responsabilità extracontrattuale che vengono prospettati.
11 6. La domanda, dunque, deve complessivamente rigettarsi per le motivazioni indicate,
rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
La peculiarità delle questioni affrontate - non potendosi non considerare la qualità delle parti e l'evento oggetto di causa - e le ragioni della decisione, basata anche sul margine di incertezza nelle argomentazioni di parte come indicate, oltre che sulla circostanza per cui le c.t.u. presso il Tribunale di Castrovillari sono intervenute nel corso del giudizio,
costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 26.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3322/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, E , Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliate in Cosenza, Via Cesare Gabriele 43, presso lo studio dall'Avv.
Giovanni Carlo Tenuta che le rappresenta e difende unitamente all'Avv. Cristina Tenuta
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, elettivamente domiciliate in Corigliano-Rossano, Via Galeno n. Controparte_2
27/D, presso lo studio dell'Avv. Francesco M. Cornicello che la rappresenta e difende
- resistenti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
elettivamente domiciliato in Corigliano-Rossano, Via L. Minnicelli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Minnicelli che lo rappresenta e difende - resistente
E
1 , elettivamente domiciliato in Casali del Manco, loc. Spezzano Piccolo, CP_4
Via A. Gramsci n. 151, presso lo studio dell'Avv. Patricia Biagina Polillo che lo rappresenta e difende - resistente
E
, elettivamente domiciliato in Cariati, Via Fischia n. 3, presso lo Controparte_5
studio dell'Avv. Cristina De Nardo che lo rappresenta e difende - resistente
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - in via principale, accertato e dichiarato per i fatti di cui in
narrativa la contrattuale responsabilità della società resistente, ovvero che l'inadempimento, o
l'inesatto adempimento alle obbligazioni poste a suo carico quale datrice di lavoro e di cui agli artt.
2087, 1218 c.c., in relazione anche agli artt. 2049, 2050, 2051 c.c., agli artt. 32 e 41 Cost., ha
determinato l'infortunio lavorativo subito l'8.05.2013 dal sig. a seguito del quale Persona_1
è deceduto il 19.08.2019, accertata e dichiarata, altresì, per i fatti di cui trattasi, per le causali e gli
eventi dannosi descritti in narrativa, la concorrente responsabilità extracontrattuale degli altri
convenuti, anche sotto il profilo della violazione degli artt. 32, 41 e 97 Cost. e del D. Lgs. 81/2008
e/o della loro inadempienza alle obbligazioni configurate nel dedotto contratto di appalto e negli altri
atti sopra menzionati, nell'ambito dei quali, ex D. Lgs. 81/2008 avevano assunto, nei confronti dei
lavoratori, tutti gli obblighi di protezione normativamente previsti, condannare, per l'effetto, i
convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, ovvero per I.T.T. e I.T.P., per
il danno terminale o catastrofale, per danno da premorienza, patiti in vita dal sig. Persona_1
e dovuti, jure hereditatis, alle ricorrenti, nella misura di € 314.998,50, ovvero di € 104.999,50
ciascuna o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o che sarà
determinata in corso di causa, oltre interessi moratori ex D. lgs. 21/2002 dall'8.05.2013 fino al
soddisfo, ovvero oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dall'8.5.2013 fino al soddisfo, altresì,
condannare, per tutte le causali di cui al ricorso, i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni
non patrimoniali, patiti jure proprio da ciascuna delle istanti, nella misura di € 336.500,00 e
2 subordinatamente di € 168.250,00, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta
di giustizia o dimostrata in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali
dal'19.8.2013 fino al soddisfo, - condannare, inoltre, i convenuti in solido e per le causali di cui al
ricorso, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, compreso quello pensionistico, per perdita di
chance, derivati alle attrici nella misura di € 216.000,00 o di quell'altra maggiore o minore somma
che sarà ritenuta di giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi moratori o legali, - in via
subordinata ed alternativa (fermo rimanendo la contrattuale responsabilità della società datoriale alle
obbligazioni poste a suo carico, ovvero fermo rimanendo l'inadempimento contrattuale agli obblighi
previsti dagli artt. 2087 e 1218 c.c., 32 e 41 Cost. ed alle altre norme antinfortunistiche generali e di
settore, compreso il D. Lgs. 81/2008 e fermo rimanendo la condanna della Controparte_1
al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale nella misura sopra indicata), accertata e
dichiarata la concorrente responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del Controparte_3
del sig. della sig.ra e del geometra nella CP_4 Controparte_2 Controparte_5
causazione del dedotto infortunio lavorativo, dal quale è derivata la morte del suddetto lavoratore,
condannarli, in solido e per l'effetto, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali che, nel periodo
ricompreso tra l'8.5.2013 ed il 19.8.2013, sono stati patiti dal sig. quando era Persona_1
ancora in vita, da corrispondere, jure hereditatis, alle ricorrenti, nella misura di € 104.999,50
ciascuna, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o sarà
dimostrata in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal 19.08.2013 fino al
soddisfo, altresì, condannare, per le causali di cui al ricorso, i convenuti, in solido, al risarcimento di
tutti i danni non patrimoniali patiti jure proprio, dalle attrici nella misura di € 336.500,00 ciascuna
e subordinatamente di € 168.250,00, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta
di giustizia o che sarà determinata in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali
dal 19.8.2013 fino al soddisfo, - in via ancor più gradata e con riserva di gravame, nell'ipotesi in cui
la morte del sig. sia sopravvenuta per una causa esclusiva esterna ed Persona_1
indipendente dalle lesioni subite con l'infortunio lavorativo dell'8.5.2013 e di cui trattasi, accertata
e dichiarata, per tutte le causali di cui in ricorso la concorrente responsabilità, contrattuale o extra
3 contrattuale, dei convenuti-resistenti, condannarli, in solido, al risarcimento di tutti i danni non
patrimoniali patiti dal sig. nel periodo ricompreso tra l'8.5.2013 ed il decesso, Persona_1
avvenuto il 19.8.2013, compreso il c.d. danno biologico intermittente o danno patrimoniale derivante
da lesione del bene alla salute definito da premorienza, nonché dei danni per per sofferenze Pt_4
soggettive patite, soggettata da liquidare, jure heresitatis e jure proprio, in favore di ciascuna delle
ricorrenti nella misura di € 62.442,00 ovvero, di quell'altra maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di giustizia o dimostrata in corso di causa, il tutto oltre interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002, ovvero oltre svalutazione monetaria ed interessi legali del dovuto fino al soddisfo, -
condannare, infine, i resistenti al pagamento delle spese e degli onorari di causa, con rimborso spese
forfettarie, CPA ed IVA, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari, gli Avv.ti
Giovanni Carlo Tenuta e Cristina Tenuta, il tutto con clausola di provvisoria esecuzione …”.
Conclusioni di e : “… 1. In preliminare ed in Controparte_1 Controparte_2
rito, dichiarare la litispendenza e/o la continenza e/o la connessione tra la presente procedura e quella
n. 2421/2019 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Castrovillari Sezione Lavoro per le ragioni di
cui in narrativa, con ogni statuizione conseguente;
2. All'esito ed in via ulteriormente preliminare,
dichiarare la prescrizione e/o la decadenza delle domande risarcitorie tutte spinte dalle ricorrenti;
3.
In ogni caso e nel merito, rigettarle in toto ed in singulis perché assolutamente destituite di
fondamento fattuale e logico-giuridico e, in ogni caso, non provate sia nell'an che nel quantum
debeatur;
4. Sempre con vittoria delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del
sottoscritto difensore antistatario …”.
Conclusioni del “… 1) - preliminarmente dichiarare la sussistenza di Controparte_3
ipotesi di litispendenza/continenza ex art. 39 c.p.c., di questo procedimento recante il n. 3322/2022
R.G. con l'altro n. 2421/2019 R.G. per le ragioni di cui in narrativa, con ogni statuizione
conseguente, ovvero, alternativamente, che venga disposta la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
del presente procedimento, in attesa della definizione del procedimento precedentemente incardinato
su Castrovillari, con ogni conseguente statuizione;
2) - sempre in via preliminare, dichiarare la
nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c., per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
3) -
4 ancora, in via preliminare, dichiarare la prescrizione delle domande risarcitorie formulate dalle
ricorrenti per decorso dei termini di legge, giusto quanto dedotto in proposito nel presente atto;
4) -
nel merito, rigettare il ricorso proposto da , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
perché totalmente infondato in fatto ed in diritto e per nulla provato;
5) - condannare le ricorrenti al
pagamento delle spese e competenze di lite …”.
Conclusioni di : “… 1. Rigettare il proposto ricorso in toto ed in singulis perché CP_4
assolutamente destituito di fondamento in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e,
in ogni caso, non provato;
2. Sempre con vittoria delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in
favore del sottoscritto difensore antistatario …”.
Conclusioni di : “… 1. Preliminarmente, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o Controparte_5
la prescrizione dell'azione e del diritto al risarcimento del danno nei confronti del Geom.
[...]
ex art. 2947 c.c., per le motivazioni sopra ampiamente esposte e, per l'effetto, estrometterlo CP_5
dal presente giudizio;
2. nel merito, dichiarare il Geom. esente da ogni Controparte_5
responsabilità in relazione all'occorso e, conseguentemente, rigettare le domande tutte proposte in
ricorso nei suoi confronti perché improcedibili, inammissibili, destituite di fondamento tanto in fatto
quanto in diritto e non provate;
3. Sempre con vittoria delle spese e competenze di giudizio, da
distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le ricorrenti - la Sig.ra era la moglie e le Sigg.re le figlie di Pt_5 Per_1 Per_1
- hanno agito in giudizio assumendo che il Sig. aveva subito
[...] Persona_1
un infortunio sul lavoro in data 8.5.2013 mentre era intento all'effettuazione della prestazione lavorativa di operaio presso il cimitero comunale di alle dipendenze CP_3
della appaltatrice dei lavori per la costruzione dei loculi cimiteriali;
che, in Controparte_1
conseguenza dell'infortunio, aveva subito importanti danni al torace, all'addome e celebrali;
che era stato mantenuto in coma farmacologico per dieci giorni;
che dopo le cure in ospedale, aveva trascorso un periodo di convalescenza casalingo;
che si era verificato un
5 peggioramento delle condizioni sanitarie che lo aveva portato al decesso in data 19.8.2013;
che era configurabile la responsabilità dei convenuti. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni e ad affermando principalmente e complessivamente che pendeva procedimento contro l' CP_6
per il medesimo evento, sicché vi era stata la riproposizione della medesima domanda e,
comunque, doveva dichiararsi la litispendenza o continenza;
che la domanda era nulla;
che si era verificata la prescrizione del diritto;
che la domanda doveva essere limitata al danno differenziale;
che non sussistevano elementi di responsabilità dei resistenti e, comunque,
mancava il nesso di causalità tra infortunio e decesso;
che il quantum richiesto era eccessivo.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'1.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. Non sussiste litispendenza o continenza con il procedimento n. 2421/2019 R.G. pendente presso il Tribunale di Castrovillari, attesa la diversità oggettiva e soggettiva tra le cause. In
particolare, la causa contro l' è stata proposta per ottenere la rendita e le spese funerarie CP_6
conseguenti all'affermato decesso per causa di lavoro, sicché in quella sede viene in rilievo unicamente la circostanza per cui il decesso è avvenuto nel corso dell'attività lavorativa,
mentre la chiamata in causa del terzo datore di lavoro da parte dell acquista un CP_6
carattere conseguenziale rispetto al primo accertamento.
3. Non sussiste la prescrizione del diritto azionato, richiamandosi anche l'art. 2947, comma
3, c.c., oltre che il principio affermato tra le ultime da Cass. 31919/2022 secondo cui, laddove
6 si esercita l'azione contrattuale per violazione degli obblighi del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione è decennale.
4. Passando all'esame del merito, sono state espletate 3 c.t.u. al fine di stabilire il nesso di causalità tra l'infortunio sul lavoro del Sig. ed il suo decesso nei procedimenti Per_1
originati dagli eventi oggetto anche del presente giudizio.
La prima è stata espletata dalla dott.ssa nel procedimento penale n. Persona_2
1216/2013 R.G.N.R. per conto della Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari.
La dott.ssa , all'esito di una analisi compiuta e ben argomentata, ha concluso Per_2
affermando che, con alta probabilità logico-scientifica, il decesso del Sig. era Per_1
conseguente a shock cardiogeno da ischemia miocardica massiva con concomitante scompenso polmonare da processo broncopneumonico bilaterale e versamento terminale;
che si trattava di patologia naturale e spontanea e che non sussistevano elementi di correlazione fisiopatologica e causale tra le lesioni traumatiche riportate nel grave infortunio sul lavoro, in conseguenza del quale il Sig. aveva subito un complesso Per_1
quadro politraumatico, ed il decesso.
La seconda consulenza è stata espletata dal dott. nell'ambito del Persona_3
procedimento n. 2421/2019 R.G. tra la parte ricorrente e l' CP_6
Il dott. - ancora con argomentazioni compiute, anche con analitica risposta alle Per_3
osservazioni della parte ricorrente - afferma che il trauma toracico subito a seguito dell'infortunio sul lavoro non può essere messo in correlazione causale con il decesso del
Sig. , determinato da causa cardiaca e sepsi polmonare, escludendo con assoluta Per_1
certezza che l'aumento del versamento pleurico conseguente al trauma abbia causato la sindrome ischemica cardiogena.
Nel procedimento n. 2421/2019 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Castrovillari è stata espletata altra c.t.u. con il dott. il quale, ancora all'esito di una compiuta ed Persona_4
argomentata disamina medico-legale - anche in compiuta risposta alle osservazioni della
7 parte ricorrente, con chiara infondatezza dell'eccezione di nullità formulata da parte ricorrente (la c.t.u., si specifica, è stata depositata in data 11.6.2025 presso il Tribunale di
Castrovillari in causa in cui i ricorrenti sono parte processuale ed è stata allegata nel presente giudizio in data 12.6.2025 dalle parti resistenti e Controparte_1
, sicché vi è stata ogni possibilità di esame da parte ricorrente) - afferma Controparte_2
che il decesso del Sig. è stato causato da “Shock cardiogeno da ischemia Per_1
miocardica (infarto N-Stemi) con concomitante scompenso polmonare”
indipendentemente dai danni fisici patiti in occasione dell'infortunio sul lavoro dell'8.5.2013.
In merito a tali consulenze, vanno richiamati i principi per cui: “In assenza di espressi divieti,
nel giudizio civile nulla osta a che il giudice del merito ponga alla base del proprio convincimento un
atto formato in altro procedimento potendo assegnare ad esso non soltanto il valore di indizio ma
altresì quello di prova, anche prova esclusiva. Ciò vale anche per le CTU anche se il procedimento si
estinse e anche se le parti non erano le stesse” (Cass. 9950/2021) e, in tali casi, come in ogni caso di prova atipica, non è configurabile alcuna violazione del principio di cui ex art. 101 c.p.c.
(che pare sollevato da parte ricorrente con il richiamo alla circostanza per cui il mancato espletamento della c.t.u. nel presente procedimento comporterebbe una lesione insuperabile del diritto di difesa con violazione di norme e principi costituzionali e sovranazionali) “… dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro
formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di
valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale …” (Cass. 2947/2023).
Nel caso in esame, le tre consulenze disposte d'ufficio hanno compiutamente ed analiticamente analizzato il decorso causale che ha portato al decesso, sono argomentate in maniera del tutto convincente e sono concordi nelle conclusioni raggiunte, sicché non sussistevano i presupposti per disporre altra consulenza tecnica per stabilire il nesso di causalità tra infortunio e decesso del Sig. , che deve escludersi. Per_1
8 Tale argomentazione assorbe ogni altra sui profili di responsabilità a vario titolo attribuita alle parti resistenti, richiamati i principi (tra le altre in merito Cass. Sez. Lav. 3786/2009;
Cass, Sez. Lav. 2038/2013; Cass. Sez. Lav. 24742/2018; Cass, Sez. Lav. 34968/2022) per cui la responsabilità ex art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva,
spettando al lavoratore l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra evento e condotta colpevole del datore di lavoro, mentre la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. opera sul distinto piano della colpa del datore di lavoro soltanto dopo che il lavoratore ha dato dimostrazione degli altri elementi della responsabilità datoriale, tra cui l'indicato nesso di causalità, per il quale non può dirsi operante alcuna presunzione.
In misura ancora maggiore, si evidenzia, è necessaria la dimostrazione del nesso di causalità
da parte del danneggiato in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, apparendo opportuno il richiamo anche ai principi affermati da Cass. Sez. Lav. 2/2020, secondo cui:
“La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta
"iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la
morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il
dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.,
sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la
circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo
del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti,
sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.”.
La domanda deve dunque rigettarsi.
5. La parte ricorrente, al punto n. 42 del ricorso, afferma che, anche nell'ipotesi in cui la morte non fosse riconducibile all'infortunio lavorativo, spettava, in aggiunta agli importi indicati al punto n. 40, il danno non patrimoniale derivante da lesione del bene della salute,
definito da premorienza, come previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Tale domanda presenta profili insuperabili di incertezza e non si mostra accoglibile.
9 Il punto n. 40 pare far riferimento al danno differenziale, occorrendo dunque evidenziare che l' e il datore di lavoro sono debitori della sola prestazione posta dalla legge a carico CP_6
di ciascuno di essi, senza alcuna solidarietà e con esclusione della possibilità per il lavoratore di richiedere l'integrale risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro,
anche nel caso di mancata liquidazione dell'indennizzo CP_6
L'art. 10 D.P.R. 1124/1965 sdoppia, infatti, la tutela del danneggiato in due obbligazioni divisibili e non solidali, con l'esonero parziale del datore di lavoro che, anche in caso di esclusiva responsabilità, non può essere condannato a pagare l'intero danno, ma solo il differenziale costituito dalle somme eccedenti quelle indennizzate o indennizzabili da parte dell' potendo dunque il lavoratore agire nei confronti del datore di lavoro per quelle CP_6
voci di danno non coperte dall'indennizzo ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 [in merito, si CP_6
richiama Cass. Sez. Lav. 13819/2017: “In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve
procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della
rendita , anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, CP_6
trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del
d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando,
quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai
fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il
datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di
responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all' , che può CP_6
agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe
essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia
lasciato prescrivere l'azione” (Cfr. Cass. 23529/2021 e Cass. Sez. Lav. 22021/2022)].
Su tali premesse, deve evidenziarsi che non viene indicato compiutamente il danno per cui si agisce in giudizio, mancando di fatto ogni elemento per il calcolo del danno differenziale,
10 specie a fronte della stessa documentazione allegata dalla parte ricorrente, dalla quale pare emergere il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro da parte dell CP_6
Egualmente, per la domanda formulata dal punto n. 42, pare farsi riferimento al danno da premorienza e, tuttavia, ancora mancano i riferimenti ad una eventuale differenza rispetto a somme eventualmente chieste e percepite dall' anche per l'applicazione del principio CP_6
della compensatio lucri cum damno.
Si aggiunge che la parte ricorrente richiama unicamente le tabelle di Milano che la Suprema
Corte, per il particolare aspetto in esame, ha ritenuto non applicabili anche sul principio per cui l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto (cfr. Cass. 679/2016; Cass. 41933/2021 e Cass.
8481/2025, così massimata: “In tema di danno biologico patito da persona deceduta, prima della
conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza
dell'illecito, le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le quali il pregiudizio
è maggiore in prossimità dell'evento, per poi diminuire progressivamente - non costituiscono un
valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante "iure successionis" agli eredi sia sul
piano logico, non essendo ipotizzabile che un danno definito permanente possa decrescere, sia sul
piano giuridico, non corrispondendo ad equità che il pregiudizio già sopportato per un tempo certo
possa essere liquidato meno di quello che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico
arco temporale”), dovendosi ulteriormente evidenziare, in merito, che la domanda è stata proposta nel 2022 per un evento del 2013, sicché in maniera ancora maggiore occorreva la compiuta indicazione dei profili di danno risarcibili.
Manca, dunque, per i profili di incertezza indicati, ogni parametro per procedere al riconoscimento del diritto azionato anche, si aggiunge da ultimo, per i profili di responsabilità extracontrattuale che vengono prospettati.
11 6. La domanda, dunque, deve complessivamente rigettarsi per le motivazioni indicate,
rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
La peculiarità delle questioni affrontate - non potendosi non considerare la qualità delle parti e l'evento oggetto di causa - e le ragioni della decisione, basata anche sul margine di incertezza nelle argomentazioni di parte come indicate, oltre che sulla circostanza per cui le c.t.u. presso il Tribunale di Castrovillari sono intervenute nel corso del giudizio,
costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 26.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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