Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/12/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02100/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00916/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2025, proposto da
Italy Appalti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B63E2DBE6E, rappresentata e difesa dall'avvocata Elisabetta De Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, non costituito in giudizio;
Arcidiocesi metropolitana di Cosenza – Bisignano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alfano e Giuseppe De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UC GO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano D'Ippolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Appalti Lavori s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Notti e Ivan Carino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina n. 37 del 17 giugno 25 avente ad oggetto l'aggiudicazione della gara d'appalto dei lavori di interventi di sicurezza sismica della chiesa di S. Maria delle Grazie, Domanico (CS) - CUP F46J22000060006, pubblicata in data 19.07.2025 e non comunicata, disposta in favore della ditta Consorzio Appalti Lavori s.r.l.;
- dei verbali di gara nella parte in cui ammettono il Consorzio Appalti Lavori s.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto;
- di tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara (bando, disciplinare e capitolato speciale), ove interpretati in senso sfavorevole alla posizione della società ricorrente;
per la condanna della p.a. ad annullare il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore del Consorzio Appalti Lavori s.r.l. e disporre l'aggiudicazione in favore dell'impresa ricorrente;
nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato;
in via subordinata, per la condanna al ristoro del danno subito dalla ricorrente per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza – Bisignano, UC GO e Consorzio Appalti Lavori s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. CO TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è insorta avverso gli atti della gara d’appalto dei lavori di interventi di sicurezza sismica della chiesa di S. Maria delle Grazie, Domanico (CS) e, in particolare, dell’aggiudicazione alla Consorzio Appalti Lavori s.r.l., controinteressata.
2. A sostegno del ricorso ha dedotto i motivi così rubricati:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art.100 comma 4 e allegato II.12. d.lgs. 36/2023 e s.m.i. ”;
2.2. “ Violazione e falsa applicazione degli artt.67 e 94 del d.lgs. 36/2023 ”;
2.3. “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illegittimità manifesta ”;
2.4. “ Violazione dei principi di par conditio e buon andamento ex art.97 Cost. ”.
3. Si sono costituiti in giudizio l’Arcidiocesi metropolitana di Cosenza – Bisignano, la CUC GO nonché la società controinteressata, resistendo al ricorso.
In particolare, la Centrale unica di committenza ha, preliminarmente, eccepito la nullità della procura speciale rilasciata dalla ricorrente per la promozione del giudizio.
4. Con ordinanza cautelare n.397 del 24 luglio 2025, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 23 luglio 2025, è stata respinta l’istanza cautelare formulata con il ricorso.
5. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tutto quanto sin qui premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6.1. Come già riferito, la CUC GO ha sollevato eccezione di nullità della procura formulata dalla resistente centrale di committenza, rilevando che essa:
a) è priva di data e non è firmata in modo autografo dal legale, il quale si è limitato ad appore firma digitale;
b) non può ritenersi procura speciale alle liti, essendo priva dei requisiti essenziali perché possa qualificarsi tale;
c) non contiene il riferimento al nominativo del legale rappresentate della società ricorrente e risulta sottoscritta in modo illeggibile.
6.2. A fronte di tale eccezione, la ricorrente, in data 22 luglio 2025, ha prodotto nuova procura speciale, ai fini della sanatoria del vizio ai sensi dell’art.182 c.p.c., e, in ogni caso, con memoria del 16 ottobre 2025, ha dedotto, a monte, la infondatezza della eccezione.
6.3. Ciò detto, deve, in primo luogo, ritenersi fondata l’eccezione formulata dalla resistente, nella parte in cui, in particolare, rileva che quella depositata non possa qualificarsi procura speciale.
Come noto, ai sensi dell’art.40, co.1, lett. g), c.p.a., per la proposizione di ricorso dinanzi al giudice amministrativo è necessario il conferimento al difensore di una procura speciale.
In base al successivo art. 44, comma 1, lett. a), dello stesso Codice, l’assenza di procura speciale, nei casi in cui è richiesta (ricorso sottoscritto dal difensore) rende l’impugnazione inammissibile (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 4 ottobre 2021, n.6606).
La procura speciale si caratterizza per conferire al difensore il potere rappresentativo della parte per una singola lite (per questo è anche detta procura “ alla lite ”), mentre la procura generale (che, per questo, è chiamata anche procura “ alle liti ”) per una serie indefinita di liti (Cons. Stato, VI, 5 aprile 2018, n. 2121; V, 15 luglio 2013, n. 3809).
La qualificazione di una procura come generale o speciale è dunque una questione di interpretazione della volontà del conferente la procura che la giurisprudenza civile e amministrativa risolve alla luce del suo contenuto: vi è procura speciale qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ed il provvedimento da impugnare, ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l’autorità giudiziaria da adire (Cass. civ., VI L., 9 febbraio 2015, n. 2460; III, 9 aprile 2009, n. 8708; Cons. Stato, VI, 5 ottobre 2018, n. 5723), e, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2385).
Nel caso di specie, la procura rilasciata al difensore da parte della ricorrente ha il seguente contenuto: “ Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l’avv. […]. Il presente mandato è espressamente conferito anche per il grado di appello e di cassazione del presente giudizio, nonché al suo procedimento di esecuzione, ed altresì, a quelli cautelari e incidentali ”.
La procura in esame manca all’evidenza degli indispensabili, specifici elementi identificativi della controversia, quali l’indicazione delle parti, dell’oggetto del giudizio, del giudice adito, sicché risulta l’assenza dei requisiti che, per giurisprudenza condivisa, sono indispensabili ai fini della sua qualificazione quale procura speciale.
6.4. Riconosciuta la fondatezza dell’eccezione, occorre verificare se il vizio possa sanarsi per mezzo dell’applicazione, al processo amministrativo, dell’art.182 c.p.c., per il tramite del rinvio operato dall’art.39 c.p.a.
La questione è stata recentemente e definitivamente affrontata dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n.11 del 2 ottobre 2025, la quale ha espresso i seguenti principi: “ i) la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene alcuna lacuna da colmare mediante l’applicazione del codice di procedura civile”; ii) la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo ”.
6.5. Applicati gli anzidetti principi, che il Collegio condivide, deve quindi escludersi che il deposito in corso di giudizio di una nuova procura speciale, effettuato da parte ricorrente il 22 luglio 2025, sia idoneo a sanare il rilevato vizio originario della sottoscrizione del ricorso.
7. Per le esposte ragioni, deve dichiararsi la nullità della procura e, conseguentemente, la inammissibilità del ricorso.
8. Le spese possono compensarsi, in ragione della esistenza, sul punto, di un contrasto giurisprudenziale solo recentemente risolto dall’intervento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER RE, Presidente
CO TE, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO TE | ER RE |
IL SEGRETARIO