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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5825/2020
All'udienza collegiale del giorno 25/02/2025 ore 12:25
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Miele Raffaele Pasquale Luca
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
N. 77/2019 Parte_1
Avv. DI CIOLLO FRANCESCO avv. Di Ciollo Giovanni in sost
DOVALUE SPA N Q DI MANDATARIA
Avv. STELLATO GIULIANA
Appellato/i
CP_1
Avv.
MOVITER SRL
Avv.
ZZ ST N Q DI GENITORE E SUCCESSORE
Avv.
DO VALUE S.P.A. PER ROMEO S.P.V. S.R.L.
Avv. STELLATO GIULIANA avv. Veroni in sost
N Q DI GENITORE E SUCCESSORE CP_2
Avv.
CAPORUSCIO CONSUELO N Q DI GENITORE E SUCCESSORE
Avv.
CO IA N Q DI GENITORE E SUCCESSORE
Avv.
ZZ ST Avv.
CO IA
Avv.
CP_2
Avv.
CAPORUSCIO CONSUELO
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 25 febbraio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5825 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
N. 77/2019 (P.I. ) - Tribunale di Latina G.D. dott.ssa Parte_2 P.IVA_1
Tinessa, in persona del Curatore Avv. Ioselita Susanna Trotta, con sede in B. go San Donato (LT) SS
148 Pontina Km. 82,00 Sabaudia, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Di Ciollo (CF.
PEC presso di lui elettivamente dom.to CodiceFiscale_1 Email_1 in Roma Viale Germanico n.172 c/o lo studio dell'Avv. Pierluigi Panici, giusta procura in atti;
- ATTORE IN RIASSUNZIONE – APPELLANTE -
e
MOVITER S.R.L.
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -APPELLATA CONTUMACE–
e
CAPORUSCIO CONSUELO n.q. di genitori esercenti la potestà Controparte_3 genitoriale sui figli minori e;
Persona_1 Persona_2
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE -APPELLATI CONTUMACI –
e
CO IA E ZZ ST n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_3 Persona_4
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE -APPELLATI CONTUMACI – e società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Viale Controparte_1 dell'Agricoltura n. 7, 37121 Verona, Italia, capitale sociale € 10.000,00= interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Verona n. , società costituita ai sensi della P.IVA_2
legge 30 aprile 1999, n. 130 avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, e per essa doValue S.p.a. (denominazione assunta da CP_4
giusta iscrizione del verbale di Assemblea Straordinaria presso la C.C.I.A.A. Verona in data 25 giugno 2019 per Notaio di Roma), quale mandataria, giusta procura a rogito del Persona_5
Notaio Dott.ssa di Milano, rilasciata in data 26.10.2016, Rep. 60341 – Racc. 10987, Persona_6
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato, codice fiscale e registrazione al Registro delle Imprese di Verona n. , Partita P.IVA_3
IVA n. , in persona della Dott.ssa nata a [...] il [...], P.IVA_4 CP_5
domiciliata in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, la quale interviene al presente atto nella qualifica di Quadro Direttivo, con poteri di firma per essa doValue S.p.a., già giusta procura CP_4
speciale del 19.10.2022 rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante, autenticata in data 19.10.2022 dal Notaio dott. di Roma con Persona_7
atto Rep. 77770 Racc. 29100, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuliana Stellato del Foro di Latina
(C.F.: – Pec: fax n. 0773/661598) ed CodiceFiscale_2 Email_2
elettivamente domiciliata in Roma Via Domenico Chelini n. 5 presso lo studio dell'Avv. Fabio
Veroni, giusta delega redatta su foglio a parte ed allegata al presente atto;
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE – APPELLANTE INCIDENTALE –
OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Prima Sezione Civile della
Corte di cassazione, con sentenza n. 13925/2020, della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
2546/2015, con la quale è stata riformata la sentenza del Tribunale di Latina n. 195172009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione regolarmente notificato, a seguito della Parte_2
sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 13925/2019, riassumeva il giudizio dinanzi la Corte di Appello di Roma nei confronti di IT SR, e SC Controparte_1 CP_2
CO, n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_1
e di CO KA e LO AN, n.q. di genitori esercenti la potestà Persona_2
genitoriale sui figli minori e Persona_3 Persona_4
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza della Corte di cassazione come qui di seguito viene riportato.
“La società IT SR, quale debitore principale e in proprio e la società Persona_1 quali fideiussori, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Latina, la Parte_1 [...]
per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dal predetto Tribunale, in favore di quest'ultima, CP_6 per il pagamento dell'importo di € 448.434,19, oltre interessi dall'insorgenza del credito al soddisfo, per debito nascente da una scopertura di conto corrente, giusta certificazione ex art. 50 TUB emessa dal predetto Istituto di credito.
A supporto delle proprie ragioni, gli ingiunti deducevano, per quanto ancora d'interesse nella presente controversia, l'inesistenza del credito vantato dalla banca e di cui al decreto ingiuntivo, posto che al rapporto bancario in esame erano stati applicati interessi non dovuti, con illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale anatocistica e con illegittimo conteggio delle commissioni di massimo scoperto. Deducevano, altresì, che la banca aveva ingiustificatamente revocato gli affidamenti e chiedevano, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni conseguenti.
Nella resistenza della banca, il Tribunale di Latina accoglieva parzialmente l'opposizione, escludendo la capitalizzazione trimestrale - sostituita dalla capitalizzazione annuale -degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto (ritenendo irrilevante che tale illegittimità non fosse stata contestata nel corso del rapporto). Respingeva, inoltre, la domanda riconvenzionale, proposta dagli opponenti, di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima revoca degli affidamenti, ritenendo legittimo e corretto il recesso della banca. Gli opponenti proponevano appello, lamentando l'omessa valutazione delle prove documentali prodotte, afferenti all'inadempimento contrattuale della banca,
e deducevano l'inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado senza disporne la rinnovazione, e prospettando la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibili, per quanto ancora d'interesse, tutti i quattro motivi dell'appello principale delle parti debitrici. Quanto al primo motivo la Corte ha osservato che a doglianza concernente la mancata considerazione di documentazione prodotta, poiché non rinvenuta nel fascicolo di parte, mancava di qualsiasi specifico riferimento al contenuto dei documenti che il tribunale non avrebbe considerato e alle ricadute che la loro retta considerazione avrebbe prodotto sull'esito del giudizio;
dunque, la censura non presentava il requisito della specificità, ex art. 342 c.p.c. Né l'assunto secondo cui dalla non meglio identificata documentazione sarebbe emerso l'inadempimento della banca, nella revoca dell'affidamento, era idoneo a scardinare la motivazione della decisione di primo grado, secondo cui
- premessa la legittimità del recesso della banca, ove pattiziamente concordato come nella specie, con il solo limite della buona fede avuto riguardo al grado di solvibilità del cliente - nella specie appunto l'esposizione debitoria della debitrice principale era grave e la banca aveva chiesto al cliente, senza esito, di presentare un piano di rientro. Nell'atto di appello, infatti, non era neppure posta in discussione la sussistenza di tale grave esposizione debitoria e la mancata risposta alla richiesta di un piano di rientro, ma ci si limitava ad evidenziare l'ampiezza delle garanzie offerte, confondendo dunque la solvibilità con la garanzia, quasi che alla banca sia dunque inibito il recesso da un affidamento sol che questo sia garantito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che parte appellante lamentava che il tribunale non avesse esteso l'indagine tecnica ad altri conti correnti, diversi da quelli il cui saldo era preteso in giudizio, accesi presso la banca appellata;
e tuttavia, l'atto di appello non indicava neppure quali fossero tali conti, né per quale ragione gli interessati non li avessero prodotti e ne avessero invece chiesto l'acquisizione al tribunale, sicché la richiesta si risolveva nella sollecitazione di una indagine puramente esplorativa. Quanto al terzo motivo di appello, la Corte ha escluso la sussistenza del presupposto della soccombenza dell'appellante sul capo oggetto di censura, con la quale veniva riproposta la tesi della illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale, che invece era stata accolta dal tribunale. Questo infatti, aveva appunto dichiarato illegittima la capitalizzazione trimestrale, determinando gli interessi non dovuti, per tale ragione, in € 76.871,66, € 1.004,17 ed € 6.807,86 per ciascuno dei conti correnti oggetto di causa. Quanto al quarto motivo d'appello, la Corte ha escluso che gli opponenti si fossero doluti, davanti al tribunale, dell'applicazione della commissione di massimo scoperto nel calcolo della capitalizzazione, era inammissibile per mancanza di soccombenza;
nella parte in cui, invece, si sosteneva la nullità della clausola recante la commissione di massimo scoperto, si trattava di questione nuova, con conseguente applicazione, almeno in linea di principio, dell'art. 345 c.p.c.
È pur vero, poi, che la nullità è rilevabile anche d'ufficio; senonché la tesi della nullità della clausola in questione per difetto di causa è destituita di fondamento, ove si consideri che l'art. 2 bis d.l. 29 gennaio 2008, n. 185, conv. con modif. in legge 28 gennaio 2009, n. 2, ancorché applicabile solo ai fatti successivi, riconosce la validità della clausola a condizione che essa sia convenientemente circoscritta e precisata. Né sarebbe possibile, in concreto, un rilievo officioso della nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo dedotti i fatti a base ditale indeterminatezza ed apparendo viceversa la clausola sufficientemente determinata, tanto è vero che il CTU non ha avuto difficoltà a scorporare dall'importo a debito di IT quanto derivante dalla capitalizzazione trimestrale di detta commissione. La società IT SR, quale debitrice principale, e in proprio Persona_1
e la società quali fideiussori, ricorrono ora per cassazione, sulla base di cinque Parte_1 motivi, illustrati da memoria, mentre la banca resiste con controricorso, anch'esso illustrato da memoria.”
§ 3. — La Corte di cassazione così decideva: “Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e secondo e dichiarato inammissibile il quarto con assorbimento del quinto. la sentenza CP_7 impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla corte d'Appello di Roma, in diversa composizione”.
§ 4. — Con l'atto di riassunzione il n. 77/2019 ha chiesto di accogliersi Parte_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed in ragione della sentenza della Corte di Cassazione n 13925.20 che ha cassato la Sentenza
n. 2546/2015 della Corte di Appello di Roma 1) in via preliminare dichiarare la nullità assoluta della sentenza appellata per omessa considerazione che è stato disperso parte del fascicolo di parte con i documenti ivi indicati, rilevanti per la valutazione della domanda riconvenzionale, e per l'effetto autorizzarsi la ricostruzione del fascicolo di parte. 2) nel merito accertare e dichiarare la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale degli interessi - rilevabile anche ex officio –
e pertanto la nullità della pattuizione dell'anatocismo concordata nel contratto, che conseguentemente deve ritenersi sin dall'origine privo di qualsiasi accordo negoziale di capitalizzazione degli interessi;
3) conseguentemente accertare e dichiarare l'impossibilità e/o in operatività dell'applicazione automatica di clausole che prevedano capitalizzazione degli interessi debitori con una diversa periodicità, ritenendo legittimante applicabile soltanto il metodo di calcolo legale previsto dagli artt. 820 e 821 c.c. 4) accertare e dichiarare altresì la nullità della clausola di previsione della commissione di massimo scoperto per difetto di causa, nonché il divieto di anatocismo per detto onere accessorio, e per l'effetto dichiarare illegittima l'applicazione degli interessi che si cumulano ogni trimestre al capitale sulle somme maturate per ogni precedente trimestre a titolo di commissione di massimo scoperto, costituendo le somme addebitate trimestralmente a titolo di commissione di massimo scoperto un'ipotesi di capitalizzazione vietata e/o non giustificata dalla natura intrinseca dell'accessorio ovvero da un uso normativo;
5) conseguentemente – previa rinnovazione della CTU sui c/c nn°10249.05; 11359.96; 10230.55;
11467.93, 10230.55; 10229.97, 10293.55, intrattenuti dagli appellanti presso la Roma - CP_6
ricalcolare gli interessi mediante capitalizzazione semplice attraverso il calcolo proporzionale degli interessi in rapporto al capitale, al tasso ed al tempo di durata del rapporto;
6) per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'illiceità degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto chiesti e/o percepiti dalla da parte degli odierni appellanti su tutti i c/c presso la CP_6
tessa intrattenuti ed a far data dal mese di marzo 1991; 7) per l'effetto e previa determinazione dell'ammontare delle somme, condannare la alla loro restituzione a seguito di ricalcalo delle CP_6
somme a mezzo di nuova espletanda CTU in risposta alle questioni sollevate nella parte motiva del presente atto;
8) sempre nel merito ed in riforma della sentenza appellata accertare e dichiarare che la ha violato i principi sanciti dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. e per l'effetto CP_6
dichiarare che il recesso operato dalla con la richiesta di rientro immediato al cliente CP_6 nell'ambito di un rapporto ultraventennale integri l'ipotesi della violazione del principio di correttezza e buona fede, anche in violazione dell'art. 2 Cost. ; 9) altresì accertare e dichiarare che l'operato della integra l'ipotesi scolastica del grave inadempimento contrattuale CP_6
valutabile anche sotto il profilo della responsabilità ex art.2043 c.c., con ogni consequenziale pronuncia risarcitoria di tutti i danni patiti e patendi dagli odierni appellanti per le ragioni tutte sopra illustrate 10) per l'effetto condannare la , quale conseguenza della unilaterale CP_6
risoluzione del rapporto - sotto il duplice profilo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli appellanti come quantificati in premessa, ovvero nella diversa misura che sarà accertata nel corso del giudizio o determinata dall'Ill.ma Corte di Appello adita anche in via equitativa. 11) accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme così come pretese da parte convenuta in via extragiudiziale nei confronti degli odierni attori;
12) Con vittoria di spese competenze ed onorari relativi alle tre fasi del giudizio, in esecuzione della richiamata sentenza della Corte di Cassazione n 13925.20, nella parte in cui ha accolto il sopra riportato v° motivo di ricorso. In via istruttoria si reitera la richiesta di CTU contabile al fine di rideterminare le somme richieste e riscosse dalla già a far data dal mese CP_8 CP_6 di marzo 1991”.
§ 5. — L' appellata ostituitasi con comparsa di risposta Controparte_9 CP_1 depositata in data 04.03.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, - Preliminarmente riunire al presente giudizio quello rubricato con RG 6120/2020 avente ad oggetto la riassunzione del giudizio definito con sentenza n. 13925/2020 della Suprema Corte di Cassazione, entrambi pendenti innanzi la Corte territoriale adita. - Dichiarare inammissibile l'appello in riassunzione proposto, nella parte in cui vengono riproposte domande già coperte dal giudicato della sentenza n. 13925/2020 della Suprema
Corte di Cassazione. - Nel merito, condannare gli opponenti al pagamento della minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche alla luce della espletanda CTU contabile che in via istruttoria si richiede di disporre. - Con vittoria di spese e compensi di tutti i precedenti gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di Cassazione, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. - In subordine, compensare parzialmente le spese, valutando la parziale soccombenza di parte appellata, ponendo il residuo a carico di parte appellante in riassunzione”.
§ 6. — Veniva, inoltre, proposto autonomo atto di citazione in riassunzione, in data
25/11/2020, da he rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello Controparte_1 di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della menzionata sentenza di secondo grado resa dalla Corte di Appello di Roma n. 2546/2015, pubblicata in pari data,
e conformemente al principio enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13925/2020, accogliere il presente appello, con tutte le relative statuizioni condannando gli opponenti al pagamento della minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi come dovuti, previa disponenda CTU contabile Con vittoria di spese e funzioni di tutti i precedenti gradi di giudizio, ivi incluso quello dinanzi la Suprema Corte, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge”.
§ 7. — All'udienza del 23/03/2021 è stata dichiarata la contumacia di IT S.r.l., CP_2
e SC CO, n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori
[...] Per_1
e , CO KA e LO AN, n.q. di genitori esercenti la potestà
[...] Persona_2
genitoriale sui figli minori e Persona_3 Persona_4
§ 8. — All'udienza del 24.03.2021 i due giudizi venivano riuniti.
§ 9. — Veniva disposta una CTU contabile con nomina, quale CTU, del dott. . Persona_8
§ 10. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 11. — Deve preliminarmente osservarsi che:
- il Tribunale di Latina, con sentenza n. 88/2019, ha dichiarato il fallimento della nominando Curatore la dott.ssa Ioselita Trotta;
Parte_2
- è deceduto in data 07.08.2016 lasciando eredi i figli e Persona_1 CP_2
CO KA, i quali hanno rinunciato all'eredità con atto per Notaio dott. Persona_9
di Latina del 02.05.2017 Rep.
1.437 Racc. n. 798 (allegato);
- venivano quindi evocati in giudizio gli eredi di questi ultimi.
Osserva la Corte che “Nell'ipotesi di morte della parte sopraggiunta prima della notificazione ad essa dell'atto di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, trova applicazione il disposto di cui all'art. 328, comma 3, c.p.c., a mente del quale ove, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, si sia verificato taluno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine per l'impugnazione è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento; non trova invece applicazione il meccanismo dell'interruzione del processo, di cui all'art. 299 c.p.c., presupponendo tale norma una situazione di vera e propria pendenza del giudizio, caratterizzata dalla notifica dell'atto introduttivo,
e non apparendo conforme al principio della ragionevole durata del processo un arresto del procedimento che si attui poco dopo la pronuncia della sentenza di cassazione, quando la parte dispone ancora di un ampio lasso di tempo per riassumere il giudizio” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n.
1469 del 25/01/2021 - Rv. 660427 - 01)
Il giudizio veniva quindi correttamente riassunto nei confronti del e di Parte_1
e SC CO, n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori CP_2
e e di CO KA e LO AN, n.q. di genitori Persona_1 Persona_2
esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_3 Persona_4 § 12. — Deve quindi circoscriversi l'oggetto del giudizio di rinvio.
Invero il giudizio di rinvio, quale processo chiuso, deve essere limitato ai punti oggetto di annullamento e a quelli consequenziali, dovendosi ritenere formato il giudicato interno a ciascun capo di decisione relativamente alle questioni che sono state oggetto dei motivi di ricorso non accolti, per le quali la decisione è stata ritenuta esente da vizi logico-giuridici, poiché su di esse si è avuto sia il giudizio di merito che quello esclusivo di legittimità.
Nel caso di specie la Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso argomentando come segue
: “Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano il vizio di violazione di legge, in ordine al principio di legittimazione ad impugnare e per soccombenza pratica, in relazione all'art. 350 primo comma n. 3
c.p.c., e ciò, censurando la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo di appello, essi osservano, infatti, che la Corte d'appello non ha colto che, mentre il tribunale aveva escluso la capitalizzazione trimestrale applicando però quella annuale, con predetto motivo d'appello era stata chiesta l'eliminazione, altresì, della capitalizzazione annuale degli interessi, parimenti nulla secondo la giurisprudenza prevalente. Il motivo è fondato, perché effettivamente dal testo del motivo di appello, riprodotto nel ricorso risulta che la questione dell'esclusione della capitalizzazione annuale e di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi era stata posta, sicché non poteva dirsi che difettasse il requisito della soccombenza sulla domanda relativa all'anatocismo, considerata l'ampiezza delle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione in punto d'interessi ("dichiarare l'illegittimità e/o illiceità degli interessi fino ad ora percepiti dalla ") e la rilevabilità CP_6
d'ufficio, del resto, della nullità contrattuale”.
L'oggetto del presente giudizio è quindi limitato all'applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi o meno.
“In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17150 del
17/08/2016, Rv. 641046 - 01).
Quindi il Tribunale di Latina, una volta “rilevata la nullità della clausola inserita nei contratti di conto corrente per cui è causa, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione del divieto di anatocismo contenuto nell'art. 1283 c.c.” non avrebbe dovuto applicare
“il tasso di interesse passivo nella misura annuale”.
Veniva quindi disposta da questa Corte una CTU contabile ponendo al Consulente il seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa, tenuto conto della relazione peritale depositata in data
11.9.2003, quantifichi il consulente l'ammontare del saldo dovuto, in relazione ai rapporti di c/c nn.
11467.09, 11359.09, 10230.05 calcolando gli interessi al tasso convenzionale senza operare alcuna capitalizzazione”.
Il Consulente rispondeva affermando che “l'ammontare del saldo dovuto alla data dell'11/11/2002 in relazione ai tre conti oggetto di consulenza tecnica è pari ad € -367.685,24, con una differenza (positiva) di € 124.032,80 rispetto al saldo bancario (in pari data) di € -491.718,04.
Il saldo bancario indicato nel D.I., calcolato alla data del 30/09/2001 è pari ad € -453.867,32”.
Dunque, il saldo ricalcolato è pari ad € 367.685,24,
Si legge nelle memorie della che “a pag. 12 dell'elaborato del CTU si fa riferimento CP_6 alle sentenze rese rispettivamente all'esito del giudizio RG 3894/2003 e del giudizio RG 1468/2002, le quali risultano però essere riferibili ad altro decreto ingiuntivo dal quale è originato un diverso ed autonomo contenzioso rispetto a quello oggetto della presente controversia”.
Sul punto il CTU ha precisato che “è stato necessario analizzare tutta la documentazione depositata, e di tale analisi è necessario dar conto all'interno della consulenza;
pertanto, non è possibile eliminare tali riferimenti. Si comprende però la preoccupazione relativa a possibili fraintendimenti, pertanto nei titoli dei paragrafi relativi alle sentenze relative ad altri giudizi è stata aggiunta la dicitura “Riferita ad altro D.I. diverso ed autonomo rispetto al contenzioso oggetto della presente consulenza tecnica”.
L'appello deve pertanto essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che si conferma per il resto, la IT SR, il in solido tra loro, devono essere Parte_1
condannati a pagare alla (quale cessionaria del credito in oggetto già di spettanza CP_1 della la somma di complessivi € 367.685,24 oltre gli interessi legali dall'11.11.2002 CP_6
sino al saldo.
Debbono invece essere respinte le domande proposte nei confronti di e CP_2
SC CO, n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Per_1
e e CO KA e LO AN, n.q. di genitori esercenti la potestà
[...] Persona_2
genitoriale sui figli minori e Persona_3 Persona_4
Invero “In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Cass. Sez. L., 30/08/2018, n. 21436, Rv. 650214 - 01).
Nella fattispecie non vi è prova che i minori abbiano accettato l'eredità atto che presupporrebbe l'autorizzazione del giudice tutelare e che, comunque, sarebbe potuto avvenire solo con il beneficio d'inventario.
§ 13. — Quanto alle spese si legge ancora nella sentenza della Corte di Cassazione che: “Il quinto motivo riguarda le spese processuali ed è perciò assorbito per effetto dell'accoglimento del terzo motivo”.
Occorre quindi quantificare le spese di giudizio.
“In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024 - Rv. 672654 - 01).
Il giudice del rinvio deve quindi applicare il principio della soccombenza in considerazione dell'esito globale del giudizio che ha visto sostanzialmente vittoriosa la che è risultata essere CP_6
creditrice seppure in misura minore rispetto a quella richiesta.
Deve osservarsi in proposito che nel giudizio di appello la proponeva appello incidentale CP_6
che veniva dichiarato inefficace perché tardivo mentre nel giudizio di Cassazione proponeva controricorso.
Dunque, stante la soccombenza reciproca possono compensarsi interamente tra le parti le spese di questi due gradi di giudizio.
Le spese processuali del grado riguardo alle posizioni di IT e Parte_1
[... seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 260.001 ad € 520.000), tabella 12, VI° scaglione, nel modo seguente:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Nulla sulle spese riguardo alle posizioni di e SC CO, n.q. di genitori CP_2
esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e e CO Persona_1 Persona_2
KA e LO AN, n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Per_3
e
[...] Persona_4
§ 14. — Per analoghe ragioni le spese della CTU svolta nel presente grado - liquidate come da separato decreto - vanno poste definitivamente a carico della IT SR e del
[...]
in solido tra loro. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da IT SR, ed Persona_1 nei confronti di in nome e per conto di Parte_1 Controparte_10 [...] avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Latina n. 1951/2009, così Parte_3 provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma :
a. condanna IT SR ed il in solido tra loro, a pagare Parte_1
alla (quale cessionaria del credito in oggetto già di spettanza della CP_1
la somma di complessivi € 367.685,24 oltre gli interessi legali CP_6 dall'11.11.2002 sino al saldo;
b. respinge le domande proposte nei confronti di e SC CP_2
CO, n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Per_1
e e CO KA e LO AN, n.q. di genitori
[...] Persona_2
esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_3 Per_4
[...]
2. condanna IT SR ed il in solido tra loro, a rifondere Parte_1
alla le spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi CP_1
€ 20.119,00 per compensi oltre accessori di legge;
3. pone definitivamente le spese della CTU svolta nel presente grado - liquidate come da separato decreto – a carico di IT SR e del in solido Parte_1
tra loro.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2025.
Il Presidente estensore Antonio Perinelli