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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/06/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3944/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Tomasino;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Francesco Bove;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.7.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI- 001628994, Protocollo CP_1
7202.28/01/2019.0015625, OI- 001616767, Protocollo Inps
7202.28/01/2019.0015624, OI- 001633621, Protocollo Inps
7202.21/01/2019.0018579 notificate dall' il 20.6.2024 e il 10.7.2024 e ne CP_1
chiedeva l'annullamento per i motivi dedotti in ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che dava atto della CP_1 archiviazione in autotutela delle ordinanze ingiunzione oggetto di causa, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente con note scritte chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite, da distrarsi.
Indi in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del
6.6.2025.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-
1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie la documentata archiviazione da parte dell' in autotutela delle ordinanze ingiunzione oggetto di CP_1
causa determina (così come richiesto dalle parti) la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale: nella specie, tenuto conto che l' mediante l'archiviazione in autotutela degli atti a carico del CP_1
ricorrente (provvedimenti del 13.5.2025, in atti) ha espressamente riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni poste da quest'ultimo alla base della richiesta di annullamento della ordinanza ingiunzione e tenuto altresì conto che il predetto provvedimento è intervenuto dopo la data di deposito e notifica del ricorso, le spese di lite -rapportate al valore della causa-, sono poste a carico dell' e distratte in CP_1
favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento, delle spese di lite che liquida in € 426,00 oltre CP_1
spese generali al 15%, spese contributo unificato, IVA se dovuta e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Chiara Tomasino.
Salerno, 7.6.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3944/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Tomasino;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Francesco Bove;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.7.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI- 001628994, Protocollo CP_1
7202.28/01/2019.0015625, OI- 001616767, Protocollo Inps
7202.28/01/2019.0015624, OI- 001633621, Protocollo Inps
7202.21/01/2019.0018579 notificate dall' il 20.6.2024 e il 10.7.2024 e ne CP_1
chiedeva l'annullamento per i motivi dedotti in ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che dava atto della CP_1 archiviazione in autotutela delle ordinanze ingiunzione oggetto di causa, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente con note scritte chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite, da distrarsi.
Indi in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del
6.6.2025.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-
1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie la documentata archiviazione da parte dell' in autotutela delle ordinanze ingiunzione oggetto di CP_1
causa determina (così come richiesto dalle parti) la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale: nella specie, tenuto conto che l' mediante l'archiviazione in autotutela degli atti a carico del CP_1
ricorrente (provvedimenti del 13.5.2025, in atti) ha espressamente riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni poste da quest'ultimo alla base della richiesta di annullamento della ordinanza ingiunzione e tenuto altresì conto che il predetto provvedimento è intervenuto dopo la data di deposito e notifica del ricorso, le spese di lite -rapportate al valore della causa-, sono poste a carico dell' e distratte in CP_1
favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento, delle spese di lite che liquida in € 426,00 oltre CP_1
spese generali al 15%, spese contributo unificato, IVA se dovuta e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Chiara Tomasino.
Salerno, 7.6.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio