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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
16/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15796/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. FANARA FABIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente Parte_1
nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.000,00
[...]
per gli a. s. 2023/2024 e 2024/2025;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna il , in persona del pro Controparte_2 CP_3
tempore, al pagamento spese processuali in favore della ricorrente che liquida in tal misura in € 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 30/10/2024 la ricorrente deduceva di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati – quale supplente annuale o fine al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non le era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00
annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107
del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd.
precari come la ricorrente;
lamentava che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE. In
conseguenza di ciò chiedeva che il Tribunale le riconoscesse il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui, e condannasse il ad operarne il relativo pagamento, con condanna al Controparte_2
pagamento delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto non si CP_2
costituiva in giudizio.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, la ricorrente veniva invitata a
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 16/06/2025 la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Le domande devono ritenersi parzialmente fondate sulla scorta della pronuncia n.
29961 del 27.10.2023 con la quale le Sezioni Uniti hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma
121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124
del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_2
quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo,
spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,
comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai
docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1,
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''.
Ora, applicati tutti i superiori principi alle fattispecie in esame, vanno adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della ricorrente per ciascuno degli anni scolastici indicati nei ricorsi con la sola esclusione dell'a. s. 2022/2023.
Premesso, infatti, che l'erogazione della carta anche ai docenti supplenti presuppone l'espletamento da parte di questi di una attività di insegnamento comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato in un'ottica che valorizza precipuamente la durata annuale della didattica degli uni rispetto agli altri, deve escludersi che possa ritenersi comparabile il servizio svolto dal docente a tempo indeterminato con quello svolto dal docente a tempo determinato mediante
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro supplenze brevi ed aventi una durata inferiore ai 180 giorni. A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che molteplici disposizioni del settore scolastico equiparano esplicitamente ad un insegnamento annuale quello che si è
comunque protratto oltre 180 giorni. Rileva in tal senso non solo la disposizione di cui alla legge n. 124/1999 all'art. 11, comma 14, dettata in tema di ricostruzione della carriera, ma soprattutto l'art. 4 della stessa legge n. 124/1999 il quale,
stabilendo che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia
possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e
semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo
personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale docente di ruolo. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31
dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il
conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si
provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non
concorrono a costituire cattedre o posti orario.”, in sostanza riconosce come annualità didattica quella che copre quantomeno il lasso temporale compreso tra il 31 dicembre ed il 30 giugno dell'ano successivo e, dunque, un periodo di 181
giorni.
E dalla documentazione versata in atti (contratto anno 2022/2023 Liceo Regina
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Margherita doc. n. 2 della produzione della ricorrente) si evince chiaramente che il contratto a tempo determinato di supplenza breve espletato per il periodo dal
16/01/2023 al 09/06/2023 ha avuto una durata complessiva di 145 giorni,
dunque inferiore ai 180 giorni: ciò che non consente di potere ritenere detto servizio comparabile a quello svolto da un lavoratore a tempo indeterminato.
Adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della parte ricorrente per ciascuno degli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi - con esclusione dell'anno scolastico 2022/2023 - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta
(senza attività istruttoria e senza significative deduzioni in corso di causa). Le
spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
Così deciso in Palermo, il 17/06/2025.
UU
AA MP
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
16/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15796/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. FANARA FABIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente Parte_1
nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 1.000,00
[...]
per gli a. s. 2023/2024 e 2024/2025;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna il , in persona del pro Controparte_2 CP_3
tempore, al pagamento spese processuali in favore della ricorrente che liquida in tal misura in € 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 30/10/2024 la ricorrente deduceva di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati – quale supplente annuale o fine al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non le era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00
annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107
del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd.
precari come la ricorrente;
lamentava che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE. In
conseguenza di ciò chiedeva che il Tribunale le riconoscesse il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui, e condannasse il ad operarne il relativo pagamento, con condanna al Controparte_2
pagamento delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto non si CP_2
costituiva in giudizio.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, la ricorrente veniva invitata a
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 16/06/2025 la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Le domande devono ritenersi parzialmente fondate sulla scorta della pronuncia n.
29961 del 27.10.2023 con la quale le Sezioni Uniti hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma
121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124
del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_2
quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo,
spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,
comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai
docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1,
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''.
Ora, applicati tutti i superiori principi alle fattispecie in esame, vanno adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della ricorrente per ciascuno degli anni scolastici indicati nei ricorsi con la sola esclusione dell'a. s. 2022/2023.
Premesso, infatti, che l'erogazione della carta anche ai docenti supplenti presuppone l'espletamento da parte di questi di una attività di insegnamento comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato in un'ottica che valorizza precipuamente la durata annuale della didattica degli uni rispetto agli altri, deve escludersi che possa ritenersi comparabile il servizio svolto dal docente a tempo indeterminato con quello svolto dal docente a tempo determinato mediante
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro supplenze brevi ed aventi una durata inferiore ai 180 giorni. A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che molteplici disposizioni del settore scolastico equiparano esplicitamente ad un insegnamento annuale quello che si è
comunque protratto oltre 180 giorni. Rileva in tal senso non solo la disposizione di cui alla legge n. 124/1999 all'art. 11, comma 14, dettata in tema di ricostruzione della carriera, ma soprattutto l'art. 4 della stessa legge n. 124/1999 il quale,
stabilendo che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia
possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e
semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo
personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale docente di ruolo. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31
dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il
conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si
provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non
concorrono a costituire cattedre o posti orario.”, in sostanza riconosce come annualità didattica quella che copre quantomeno il lasso temporale compreso tra il 31 dicembre ed il 30 giugno dell'ano successivo e, dunque, un periodo di 181
giorni.
E dalla documentazione versata in atti (contratto anno 2022/2023 Liceo Regina
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Margherita doc. n. 2 della produzione della ricorrente) si evince chiaramente che il contratto a tempo determinato di supplenza breve espletato per il periodo dal
16/01/2023 al 09/06/2023 ha avuto una durata complessiva di 145 giorni,
dunque inferiore ai 180 giorni: ciò che non consente di potere ritenere detto servizio comparabile a quello svolto da un lavoratore a tempo indeterminato.
Adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della parte ricorrente per ciascuno degli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi - con esclusione dell'anno scolastico 2022/2023 - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta
(senza attività istruttoria e senza significative deduzioni in corso di causa). Le
spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
Così deciso in Palermo, il 17/06/2025.
UU
AA MP
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro