Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3183 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati
Dott. Francesco Distefano Presidente Dott. Maria Teresa Brena Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREGO Parte_1 P.IVA_1
LUCA e dell'avv. CICALA CARLO ( ) VIA PROPERZIO, 5 C.F._1
00193 ROMA, con elezione di domicilio in CORSO MATTEOTTI 5/B 23900
LECCO, presso e nello studio dell'avv. PEREGO LUCA
-appellante- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CARUSO CP_1 P.IVA_2
GIUSEPPE e dell'avv. VISAGGI VALERIO ) VIALE DEI C.F._2
PARIOLI, 72 00197 ROMA , con elezione di domicilio in VIA IV NOVEMBRE 11/B 37126 VERONA presso e nello studio dell'avv. CARUSO GIUSEPPE;
-appellata- CONCLUSIONI : Parte_ PER Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, ogni contraria istanza disattesa, e previa ogni declaratoria di rito, così giudicare: In via preliminare: ai sensi e per gli effetti dell'art. 351 c.p.c. sospendere con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza n. 9332/2024, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 28.10.2024 e notificata in data 29.10.2024, ravvisandosi nel caso di specie le ipotesi di legge, fissando al contempo l'udienza ex art. 351 comma terzo c.p.c., ovvero, in via subordinata, comunque fissare l'udienza dinnanzi al Collegio per la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della richiamata sentenza, prima dell'udienza di comparizione. Nel merito in via principale: in totale riforma della sentenza n. 9332/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, giacché ingiusta, viziata e irrituale per tutti i motivi cui al presente atto di appello, in accoglimento dello
1
R.G. emesso in data 10.06.2022 dal Tribunale di Milano;
- condannare l'odierna appellata alla rifusione di quanto eventualmente medio tempore ricevuto in pagamento dall'odierna appellante in forza della sentenza n. 9332/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano. In ogni caso: con integrale rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si chiede vengano acquisiti agli atti tutti i documenti ritenuti utili o necessari al fine della presente decisione depostati e/o formati e contenuti nel fascicolo di primo grado dall'odierna appellante.
Si chiede altresì, se ritenuta opportuna, la remissione in istruttoria della controversia con accoglimento dell'istanza ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., insistendo affinchè l'Ill.ma Corte adita ordini, oltre che a anche all' e all' CP_1 CP_2 CP_3 territorialmente competenti l'esibizione dei pagamenti contributivi e dei premi assicurativi afferenti i dipendenti cui all'elenco depositato sub. doc. 7 del fascicolo di primo grado impiegati dal mese di giugno dell'anno 2021 per le pulizie presso gli Parte_ hotels di Si chiede, da ultimo, che venga ordinata l'esibizione di tutti i documenti prodotti da controparte durante il procedimento di primo grado.
PER CP_1
Nel merito, rigettare, per le motivazioni tutte su indicate, l'avverso atto di appello, poiché infondato in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare in tutte le sue statuizioni la sentenza n. 9332/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 28.10.2024 (REPERT. N. 8531/2024 DEL 28/10/2024) la cui efficacia esecutiva è stata sospesa con la richiamata ordinanza del 12.12.2024; In via istruttoria: si chiede, ove ritenuto opportuno, la rimessione in istruttoria della causa, In particolare, si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze tutte precedute dalla locuzione “Vero che”: 1. “in forza di contratti di appalto del 18.10.2019 e 18.11.2019 (come da doc. all. 2, 3, 4, 5, 6 del giudizio monitorio e doc. all. 2 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione), che si rammostrano al teste, la società Gruppo della
Frera Hotel s.r.l. commissionava alla (allora) poi Controparte_4 CP_1 la fornitura del servizio di riassetto camere da effettuarsi presso le strutture
[...]
2 alberghiere denominate: Double Tree by Hilton CI, Ibis Milano Fiera, Grand Hotel LA ET, VO CI 2; Hilton Garden Inn Milan North”; 2. “per la fornitura dei servizi di pulizia di cui al precedente punto 1. venivano emesse dalla le fatture come riportate nella “Situazione partite CP_1 sintetica per clienti” allegata al decreto ingiuntivo coma da doc. all. 25 e 26 – doc. 8 e 9. - della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione a d.i.) che si rammostrano al teste”; 3. “le ore di servizio di pulizia espletate dalla appaltatrice per il CP_1 tramite della subappaltatrice in forza dei contratti di appalto di cui al capitolo 1. che si rammostrano al teste (doc. all. 2, 3, 4, 5, 6 del giudizio monitorio e doc. all. 2 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione), venivano mensilmente riportate dal personale della subappaltatrice nei documenti sub allegati n. 28 che si rammostrano al teste;
4. “i documenti riportanti le camere pulite e le ore di pulizia effettuate dalla subappaltatrice (sub doc. 28 che si rammostrano al teste) venivano mensilmente consegnate e vistate dal personale della committente Gruppo della Frera Hotel s.r.l.;
5. “le fatture relative ai servizi resi dall'appaltatore nel corso del CP_1 rapporto contrattuale di cui ai contratti richiamati nel capitolo sub 1., riportano le camere ed ore di servizio espletate mensilmente dalle subappaltatrici della CP_1 come da doc. all. 28 che si rammostrano al teste;
[...]
6. “nel corso dello svolgimento dei rapporti contrattuali di cui al precedente punto 1., alcuna contestazione perveniva dalla Gruppo della Frera Hotel s.r.l. al Responsabile d'Area indicato dalla;
CP_1
7. “il Gruppo Della Frera Hotel srl aveva a disposizione durante i rapporti contrattali di cui ai contratti (come da doc. all. 2, 3, 4, 5, 6 del giudizio monitorio e doc. all. 2) che si rammostrano al teste il portale Hoida per l'accesso alla documentazione indicata nei contratti di appalto”; Si chiede C.T.U. tecnico contabile finalizzata a verificare la corrispondenza e congruità degli importi delle fatture prodotte dalla odierna deducente ed oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo opposto rispetto ai criteri di determinazione del corrispettivo indicati nei contratti di appalto prodotti e dei documenti di riepilogo mensile qui prodotti sub doc. all. 28 nonché sulla base della ulteriore documentazione prodotta (doc. all. 29, 30, 31). In ogni caso: con vittoria di compensi e spese anche di entrambi i gradi di giudizio e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre accessori, I.v.a. e C.p.a. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che ne hanno fatto personale anticipazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte_ In data 30.12.2020, quale committente, aderiva ( come nei quattro anni precedenti) a cinque contratti “standard” di durata annuale dall'1.1.2021 al 31.12.2021 aventi ad oggetto l'affidamento a dei servizi di pulizia dei suoi 5 CP_1 hotel a fronte di un corrispettivo mensilmente stabilito conteggiando le ore prestate
3 dai vari lavoratori. In tali contratti annuali, dal contenuto pressoché identico dal 2017 al 2021, l'appaltatrice si riservava inoltre la facoltà di subappaltare, in tutto o CP_1 in parte, i propri servizi, che venivano infatti subappaltati a varie società (RU, ER, DM).
, con riferimento a fatture del maggio-dicembre 2021 rimaste insolute CP_1 chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento dell'importo di € 409.386,05, quale asserito saldo dei corrispettivi relativi ai contratti di appalto per fornitura del servizio di riassetto camere presso le strutture Hilton CI, Ibis Milano fiera, Grand hotel LA ET , VO CI , Hilton Garden Inn Milan North di cui alle fatture predette.
si opponeva eccependo l'inadempimento di ex art 7 dei 5 Parte_1 CP_1 contratti di appalto per omessa trasmissione del RC e per aver omesso di corrispondere il trattamento retributivo contributivo e assicurativo del personale impiegato nei servizi di pulizia. In via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni per quanto dalla stessa versato ai lavoratori a tale titolo compensando tali somme con quanto eventualmente ancora dovuto.
Riferiva anche che l' le contestava la responsabilità solidale per € 393.696,28 a CP_2 causa del mancato versamento di contributi ( relativamente all'annualità del 2017 ) solo apparentemente versati dal “Gruppo Cagalin” ma, in realtà, evasi in forza del meccanismo delle compensazioni con crediti fiscali inesistenti generati da false fatturazioni . Aggiungeva che dalle indagini penali emergeva che fin dal 2013
non aveva mai pagato i contributi né i premi assicurativi ai propri 20 mila CP_1 lavoratori, tra cui la sessantina impiegata presso gli hotel dell' opponente.
Con sentenza il giudice ha ritenuto che:
- 1. il credito vantato da dovesse ritenersi certo e liquido in difetto di precise CP_1 Parte_ contestazioni da parte di sulle somme esposte in fattura dalla propria appaltatrice risultando altresì provato che le somme versate dall'odierna appellante in favore delle maestranze adibite nell'appalto fossero già state decurtate dai corrispettivi monitoriamente azionati;
-2. dovesse invece ritenersi infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Parte_ svolta da non solo in assenza del requisito di corrispettività tra l'eccepita mancata consegna della documentazione rispetto al pagamento dei corrispettivi dell'appalto, ma anche e soprattutto essendo decorsi due anni dalla conclusione Parte_ dell'appalto senza che fosse stata fornita prova da parte di di aver effettuato pagamenti in favore dell' in forza dei quali avrebbe sì potuto legittimamente CP_2 sollevare l'eccezione di inadempimento, nonché poi agire in regresso nei confronti dell'appaltatrice;
-3. in ogni caso le subappaltatrici avrebbero prodotto i UR attestanti la loro regolarità contributiva e previdenziale(doc 17 e 18) ; il Verbale di accertamento
4 Parte_ notificato a il 23.06.2023 afferisce al periodo dall'01.01.2017 al 31.01.2017 e quindi non inserisce ai contratti per cui è causa e non può incidere conseguentemente sulla esigibilità dei relativi crediti;
lo stesso vale per il verbale notificato alla parte opponente in data 18.01.2024 che riguarda il periodo 01.01.2018 al 31.05.2019 non rientrante nell'anno di efficacia dei contratti per cui è causa.
Avverso detta sentenza ha proposto appello solo con riferimento al Parte_1 rigetto dell'eccezione di inadempimento che secondo l'appellante avrebbe dovuto essere accolta;
l'appellata, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello.
La corte sulle conclusioni precisate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello GDF censura la sentenza del primo giudice ritenendo che, contrariamente a quanto deciso, sussista corrispettività e proporzionalità tra la sospensione dei corrispettivi e le prestazioni inadempiute di e che il termine CP_1 Parte_ di prescrizione non sia di 2 ma di 5 anni : dunque, non solo è assoggettata all'obbligo solidale di pagamento verso le casse previdenziali e assicurative per i 5 anni successivi al termine del contratto ma, entro tale termine, pure riceveva i Verbali Unici di accertamento, uno per € 30.723,75 e l'altro per € 393.696,28 relativi ai contratti precedenti, e quindi attendeva suo malgrado la notifica delle contestazioni per il periodo giugno 2019/dicembre 2021.
Ritiene la corte che il motivo di appello sia fondato. Infatti sul punto la giurisprudenza ( Cass, Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022) ha affermato che a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (RC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 2761.
Tale rischio, peraltro non è contenuto nell'ambito del solo termine biennale , atteso che (Cassazione n. 18004/2019, n. 22110/2019, n. 4079/2022 ) la decadenza biennale si deve riferire unicamente al trattamento retributivo e non ai contributi per i quali vige il termine ordinario, prescrizionale, di 5 anni.
Parte_ Con il secondo motivo di appello contesta quanto statuito dal primo giudice e cioè che le subappaltatrici abbiano attestato la loro regolarità contributiva e previdenziale producendo i UR (doc 17 e 18), atteso che i documenti versati in atti da ( durc delle subappaltatrici) sono incompleti, riguardando solo alcune CP_1 delle società subappaltatrici o comunque riportano genericamente il pagamento di importi in relazione ai quali non è dato comprendere né l'esatto ammontare, né è possibile risalire con esattezza al periodo/mensilità cui si riferiscono. Quanto ai modelli F24 prodotti da rileva l'appellante, come gli stessi, oltre che CP_1 incompleti e privi di documentazione contabile volta a comprovarne la correttezza, neppure risultano quietanzati.
Ritiene la corte che il motivo di appello sia fondato. In via generale si osserva che Il RC certifica la situazione contributiva alla data del rilascio. Non ha efficacia retroattiva né permanente: attesta solo la regolarità alla data specifica indicata nel documento, la validità temporale serve a garantire l'attualità del documento, ma non implica che l'impresa sia stata sempre in regola prima o dopo.
Nella specie, le fatture azionate riguardano l'arco temporale 31-5-21/31-12-21. E' pacifico che non ha consegnato i documenti attestanti l'esatta CP_1 corresponsione degli oneri gravanti sul datore di lavoro, stante il loro omesso Parte_ deposito sulla banca dati Hoida, e che le relative richieste da parte di sono rimaste inevase. Nel corso del giudizio ha depositato alcuni UR delle CP_1 subappaltatrici al fine di provare la propria regolarità contributiva. A questo proposito si osserva tuttavia che il durc on line della subappaltatrice ER abbraccia un arco temporale che va dal 16-2-21 al 14-10-21; quello della subappaltatrice RU va dal 5-1-21 al 2-9-21. Per quanto riguarda la subappaltatrice DM, i durc abbracciano il periodo più ampio dal 5-1-21 all' 1-2-22: risulta, però, che in data 1-10-21 è stata accolta una domanda di rateizzazione di DM che vantava un debito per contributi di euro 66.850,00.
Tanto premesso si osserva che la certificazione UR ha valore di presunzione legale semplice, ovvero fa prova della regolarità contributiva fino a prova contraria : infatti il mero possesso del RC ha natura ricognitiva e non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva ( Cass. n. 30788/24).
Nella fattispecie sub iudice, da un lato la certificazione in atti non risulta completa con riferimento alle due subappaltatrici ER e RU, dall'altro l'irregolarità contributiva di DM è provata dall'istanza di rateizzazione accordata ad DM
6 dall'agenzia delle entrate in 24 rate e rispetto alla quale non vi è prova che siano state pagate tutte le rate con conseguente estinzione dell'obbligazione solidale di
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Pt_1
Conseguentemente, del tutto legittimamente l'opponente ha eccepito l'inadempimento di e sospeso i pagamenti ancora dovuti atteso che non solo CP_1 non vi è prova in relazione al periodo oggetto dei contratti azionati che e le CP_1 subappaltatrici fossero in regola con i versamenti contributivi ma anzi vi è prova granitica del contrario.
Infatti dai verbali di accertamento del 22-6-23 e dell' 1-4-24 dell' che ha CP_3 accertato debiti contributivi di per oltre 393.690,00 con responsabilità CP_1 solidale di in relazione agli anni 2018 e 2019 con riferimento alle Parte_1 prestazioni effettuate dalle subappaltatrici negli hotel predetti, è emerso che “le società subappaltatrici si sono rivelate delle vere e proprie cartiere, prive di struttura aziendale e caratterizzate da un ciclo di vita molto breve. Infatti, sono state appositamente costituite per figurare titolari dei rapporti di lavoro con i dipendenti utilizzati nella pulizia degli alberghi al fine di consolidare sulle stesse i debiti di natura contributiva, previdenziale: tali debiti sono stati poi sistematicamente abbattuti mediante compensazioni con crediti di Imposta inesistenti.”
Alla luce di quanto sopra , sebbene l'accertamento dell'inail dell'1-4-24 riguardi gli anni 2018 e 2019, deve ritenersi, in assenza di diverse evidenze, che il modus operandi di e delle “subappaltatrici” sia rimasto immutato anche per gli anni CP_1 Parte_ 2020 , 2021, 2022 con conseguente esposizione di a responsabilità solidale per omissioni contributive anche per quegli anni. Parte_ Infatti, il verbale del 2024, addebita a in qualità di obbligata in solido CP_2 con , il mancato pagamento contributivo per il periodo febbraio 2018/maggio CP_1
2019, ma dà anche atto che il meccanismo elusivo posto in essere dal Gruppo
veniva riscontrato fino al 2021. (cfr.: pag.8 del Verbale Unico), CP_1
Del resto è la stessa che assume che in data 24.10.2024, ha provveduto a CP_1 depositare proposta di Transazione fiscale e contributiva ai sensi dell'art.63 CCII (doc. all. 5), presentata nel contesto di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 del CCII. Da tale documentazione emerge che i crediti di spettanza all'agenzia delle entrate sono di circa euro 118.328.000,01, i crediti di spettanza dell ammontano a circa CP_2 euro 3.300.000,00 e quelli dell' circa 500.000,00. CP_3
Nella predetta proposta di transazione fiscale, poi ammette che “ la gestione CP_1 del Gruppo Cegalin, infatti, è stata per anni caratterizzata dal mancato versamento di contribuiti e imposte attraverso l'istituzione di schemi di cooperative, contratti di subappalto e di fatturazione di costi, fattispecie ritenute dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano del tutto fittizie o cosiddette "di comodo":
7 tali condotte hanno portato all'apertura di un procedimento penale a carico degli ex amministratori delle Società. In particolare, la gestione dei servizi di pulizia e facchinaggio presso le strutture alberghiere clienti è stata caratterizzata dall'utilizzo di contratti di subappalto stipulati dalle società operative del Gruppo Cegalin (i. e. , HVR e HVM), CP_1 assegnatarie di appalti per servizi. Più nel dettaglio, le società del Gruppo Cegalin ottenevano appalti da importanti catene alberghiere per servizi di pulizia, riassetto camere, facchinaggio e altri servizi correlati. Le società del Gruppo Cegalin subappaltavano questi incarichi a società "cartiere" (di seguito "Cartiere" o «Subappaltatrici»), prevalentemente cooperative, prive di una reale struttura aziendale e nullatenenti, caratterizzate da una vita breve, le quali si occupavano di reperire personale senza offrir loro alcuna tutela in termini di stabilità del posto di lavoro, e facendo sottoscrivere contratti di lavoro simulati, fungendo, di fatto, da "serbatoi di persone" al solo fine di eludere le proprie obbligazioni fiscali e contributive. Le Cartiere si alternavano tra loro con una continua migrazione del personale dipendente, pur mantenendo formalmente i rapporti di lavoro, che, nella pratica, erano gestiti dai vertici del Gruppo Cegalin, direttamente o tramite i loro responsabili operativi. Nel caso in questione, le Cartiere venivano utilizzate per eludere il versamento di contributi e imposte, spesso compensazioni con crediti fittizi. In pratica, erano interposte artificialmente nella filiera commerciale, con il compito di evitare il pagamento dell'Erario e dell' CP_2
Le Cartiere emettevano fattura con IVA verso le società del Gruppo Cegalin, le quali la detraevano regolarmente. Tuttavia, le Cartiere non solo non versavano l'IVA dovuta, ma compensavano anche i debiti fiscali e contributivi/previdenziali utilizzando crediti inesistenti. Questo sistema permetteva di accumulare liquidità nelle Cartiere e di ridurre i costi del lavoro, consentendo al Gruppo Cegalin di offrire tariffe particolarmente competitive alle catene alberghiere, violando così le norme sulla concorrenza. La liquidità accumulata nelle Cartiere veniva successivamente prelevata attraverso operazioni in contanti o trasferita tramite bonifici a ulteriori società cartiere (c.d. "cartiere di secondo livello") anch'esse caratterizzate da brevi cicli di vita e dall'uso di crediti d'imposta inesistenti per compensare debiti fiscali e contributivi. Resasi conto del massivo mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, l' ha effettuato accertamenti, a seguito dei quali, è stata attivata CP_2 la responsabilità solidale - così come previsto dall'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - per i debiti contribuitivi tra le Società del Gruppo, le Subappaltatrici e le società alberghiere committenti. L'attivazione di tale coobbligazione - che ha comportato la ricezione da parte dei clienti/alberghi di innumerevoli cartelle/avvisi di pagamento - ha causato, come immediata reazione da parte delle strutture alberghiere, l'interruzione dei pagamenti per i servizi resi dalle società del Gruppo Cegalin, pertanto, quest'ultime, non hanno più incassato
8 alcunché dai propri clienti e nei loro bilanci, quindi, sono maturati crediti commerciali incagliati, ad oggi ancora inesigibili.”
In conclusione, alla luce di quanto sopra, l'appello proposto da deve Parte_1 essere accolto stante l'inadempimento di e pertanto la relativa eccezione è CP_1 stata utilmente formulata da attenendo temporalmente e logicamente Parte_1 alla prestazione di riferimento rispetto alla controprestazione richiesta all'eccipiente (cfr.Cass. 9644/18 Cass.Sez. 3, Sentenza n. 7550 del 2012) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 9660/22 emesso in data 10.06.2022 dal tribunale di Milano e condanna dell'appellata alla rifusione di quanto eventualmente medio tempore ricevuto in pagamento dall' appellante in esecuzione dell'appellata sentenza. L'appellata è tenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da e , in riforma della sentenza del Parte_1 tribunale di Milano n. 9332/24 del 28-10-24 , revoca il decreto ingiuntivo n. 9660/22 emesso in data 10.06.2022 dal tribunale di Milano a favore di;
CP_1 condanna alla rifusione di quanto eventualmente medio tempore ricevuto CP_1 in pagamento dall' appellante in esecuzione dell'appellata sentenza . Condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese dei due CP_1 gradi di giudizio che liquida in euro 22.000,00 per il primo grado e in euro 14.000,00 per il secondo grado oltre spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Milano, 9/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Francesco Distefano
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 29, secondo comma, D.lgs. 276/2003, prevede che: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
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