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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 12261/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MORUZZI FRANCESCO e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MORUZZI FRANCESCO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 01/07/2024, con cui e Parte_1 CP_1
, unitisi in matrimonio a GO SA-BS in data 4.5.2013 (atto trascritto nei
[...] registri dello stato civile del Comune di GO SA-BS al numero 6, parte I, dell'anno 2013), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 8.7.2024;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con accordo di negoziazione assistita del 2.8.2023;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) la figlia , di anni 13, è affidata ad entrambi i genitori - in ossequio al principio dell'affido condiviso (legge Per_1
n.54/2006) – e terrà la propria residenza con la madre a Gussago (BS) in viale Italia numero 17, presso la quale avrà
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domiciliazione e collocazione prevalente;
i genitori eserciteranno la propria rispettiva potestà genitoriale sulla minore, per gli atti di ordinaria amministrazione (anche in via disgiunta fra loro) e congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione, impegnandosi reciprocamente alla massima vicendevole collaborazione sempre nell'interesse primario della minore, in special modo per la sua istruzione, educazione e salvaguardia delle condizioni di salute, considerando in via preliminare i suoi bisogni e necessità, le sue capacità, le sue attitudini ed inclinazioni preferenziali, sia per gli studi che per le attività extrascolastiche;
2) quanto al periodo di permanenza della figlia con l'uno e con l'altro genitore, viene disciplinato quanto segue: Per_1 starà settimane alterne con ciascuno dei due genitori – alternativamente - da lunedì all'uscita da scuola, presso la residenza dell'uno o dell'altro genitore, sino a lunedì mattina successivo all'uscita da scuola e/o dal centro diurno che sta attualmente frequentando post scuola - centro raggio di sole , sito in Brescia, quartiere Mario Bettinzoli numero 5 – sino a Pt_2 quando lo frequenterà;
3) i genitori si fanno carico di portare e ritirare la figlia a scuola e/o al centro diurno, così come di accompagnarla - ove necessario - alle varie attività extra scolastiche scelte e frequentate dalla figlia, nei periodi di rispettiva collocazione, come sopra;
4) con preavviso verbale e/o telefonico concordato fra essi genitori almeno con un giorno di anticipo, ciascuno dei genitori avrà la facoltà di vedere la figlia anche nel periodo settimanale loro non spettante, ciò compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative, nonché - in primis - compatibilmente con gli impegni di studio ed extrascolastici della minore è sentita la volontà della figlia stessa;
5) nel periodo delle vacanze estive il signor potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni non consecutivi, Pt_1 comunicando alla signora entro il mese di maggio il periodo da lui prescelto;
CP_1
6) resterà ad anni alterni con i genitori - in misura pari fra loro - nei periodi delle maggiori festività, in modo tale Per_1 da ricomprendere il giorno di Natale ovvero l'ultimo giorno dell'anno, andando a prelevare la minore presso la casa materna la mattina del 25 dicembre alle 10:00 e riportandola la mattina del 31 dicembre alle 10:00 un anno e l'anno successivo prelevandola presso la casa materna la mattina del 31 dicembre alle 10 e riportandola entro le 21:00 del 6 gennaio;
7) nel periodo delle vacanze pasquali starà con ciascun genitore tre giorni alternando un anno il giorno di Pasqua Per_1
e l'anno successivo il giorno del lunedì dell'angelo, sempre fatte salve diverse decisioni comunicate con congruo anticipo e rispettando il principio dell'alternanza;
8) trascorrerà con ciascun genitore il giorno della festa del compleanno di questi, nonché rispettivamente il giorno Per_1 della festa della mamma e del papà, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza anche per le ulteriori feste di calendario, previo accordo;
9) ciascun genitore si impegna a provvedere al mantenimento diretto della figlia per i periodi di permanenza - rispettivamente competenti - presso le rispettive abitazioni;
10) gli assegni familiari previsti dalla vigente normativa (sino a che saranno usufruibili ex lege, al momento attuale sino ai 21 anni di età della ragazza) dovuti a pro della figlia minore, verranno incamerati interamente dalla signora
, esclusa ogni pretesa riguardo da parte del signor salva la devoluzione integrale delle predette CP_1 Pt_1 contribuzioni a pro delle esigenze personali e del mantenimento della minore stessa;
le detrazioni fiscali previste dalla legge per la figlia spetteranno al 50% ciascuno al signor e alla signora , quale figlia carico paritario Pt_1 CP_1
(fiscalmente);
11) vengono posti a carico del signor in misura del 100% le spese straordinarie necessarie per la figlia, Pt_1 specificando il massimo impegno comunicativo per la preventiva condivisione - per le spese da pre-concordarsi - come
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previsto dal vigente protocollo del tribunale di Brescia di settore, che qui di seguito si riporta, che le parti si impegnano a rispettare:
Spese per la salute
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola o dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
- spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
- spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: documentate, corrisposte dal genitore che le anticipa (nel caso che ci occupa, solo dalla madre) entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta;
12) la signora dichiara di essere economicamente autosufficiente;
il signor dichiara parimenti di CP_1 Pt_1 essere economicamente autosufficiente, con reddito proprio derivante da attività imprenditoriale (socio di società di ristorazione), per cui nessun assegno divorzile verrà richiesto da una parte nei confronti dell'altra, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti e autosufficienti, ad eccezione di contributo che il signor si impegna a Pt_1 corrispondere - una tantum - alla signora per l'arredo ad oggi mancante nella sua casa di Gussago. CP_1
A tale proposito si specifica ulteriormente più analiticamente la situazione patrimoniale delle parti:
La signora è attualmente in cerca di occupazione;
sta frequentando un corso di formazione nel settore delle CP_1 arti.
La medesima vive ora in Gussago (BS) in viale Italia numero 17, unitamente alla figlia , per i periodi di Per_1 sospettando, o vi si impegna a trasferire la propria residenza e a riconsegnare allo le chiavi - e con esse il pieno Pt_1 possesso - dell'abitazione già a casa familiare di via Nikolajewka numero 49, in GO SA (BS), impegnandosi a liberare detta ultima unità nel più breve tempo possibile dalla mobilia e dagli effetti personali di sua proprietà ivi tuttora serbati;
sulle abitazioni di sua proprietà e prossima residenza non grava alcun peso né mutuo.
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Il patrimonio immobiliare della signora è costituito da un appartamento di 3,5 vani sito in Gussago, in viale CP_1
Italia numero 17, come da visura allegata (doc. 6), ove è prossima a trasferire la propria residenza, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto;
è titolare di conto corrente e titoli acceso c/o BPM Credito CO ove serba i propri risparmi e investimenti (doc.
7-9 e 7bis – 9 bis), mentre non possiede partecipazioni societarie;
si allegano le ultime tre dichiarazioni dei redditi per cui risulta reddito medio di circa euro 26.000,00, conforta e contrazione nell'anno di imposta 2022 (doc. 10-12); è intestataria dell'autovettura Fiat 500 targa GL179RA (doc. 13); l'assegno unico dovuto per la figlia sarà percepito al 100% dalla signora per espressa rinunzia del signor per quanto di Per_1 CP_1 Pt_1 sua eventuale spettanza;
la ha infine in uso gratuito - giusto comodato precario che si allega sub doc. 14 - un'autorimessa di proprietà CP_1 dello sita in Comune di Gussago, in viale Italia numero 17. Pt_1
Il signor svolge attività imprenditoriale in quanto socio (non amministratore) della Cicceria srl con sede in Pt_1
Gussago (BS) (doc. 15) ivi lavorando e collaborando alla gestione della società; si allegano le ultime tre dichiarazioni dei redditi per cui risulta reddito medio di circa euro 31.000,00, con forte contrazione nell'anno d'imposta 2022 (doc. 16- 18).
Lo vive nella propria proprietà sita in GO SA (BS), in vaia Nikolajewka 51, su cui pure non grava Pt_1 alcun peso né mutuo;
Il patrimonio immobiliare del signor è costituito dai seguenti immobili: Pt_1 appartamento di 1,5 vani sito in Comune di Montecatini Val di Cecina (PI) invia Marco Polo numero 3, in ragione del 25% in comproprietà con e come da visura allegata (doc. 19); Controparte_2 Parte_3
Appartamento di 7 vani sito in Comune di Firenze in Lungarno dei Pioppi numero 19/a, in ragione del 50% in comproprietà con , come da visura allegata (doc. 20); Parte_3
Appartamento di 3 vani sito in Comune di Gussago in viale Italia numero 17/l con annessa autorimessa di mq 15, come da visura allegata (doc. 21);
Appartamento di 7,5 vani sito in Comune di GO SA (BS) in via Nikolajewka numero 49-51, con annessa autorimessa di mq 37, come dalla predetta visura doc 21 e con quota parte (82.115/1.000.000) di terreno seminativo di are 2 e centiare 88;
Il patrimonio mobiliare reddituale del signor è costituito principalmente dalle entrate derivanti dai proventi del Pt_1 suo lavoro imprenditoriale;
egli percepisce il canone (euro 300,00 mensili - euro 3.600,00 annui) dell'immobile sito in Gussago sopraindicato e ivi locato a , come dal contratto che si allega (doc. 22) unitamente alla Persona_2
RLI di subentro, efficace dal 14/03/2024 (doc. 23), essendo divenuto proprietario esclusivo del detto immobile per donazione seguita da parte della della propria quota (50%) per atto notaio di Gussago del CP_1 Per_3
14/03/2024; ha taluni risparmi ed investimenti presso banco bpm Credito CO (doc. 24-27), nonché partecipazione societaria della Cicceria srl di cui al succitato doc 12. È intestatario dell'autovettura mini Cooper Countryman targa FH389BP (doc. 28).
La signora , come detto, percepirà il 100% dell'assegno unico per la figlia - incamerando anche CP_1 Per_1 quanto di eventuale spettanza del signor per espresso accordo fra le parti - specificandolo sin d'ora che lo stesso Pt_1 verrà interamente devoluto ed impiegato per le esigenze della figlia medesima;
13) i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o per il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o per altri documenti validi per l'espatrio, nonché per eventuale passaporto e/o documentazione equipollente per la figlia;
14) i signori e con la regolamentazione dei patti qui previsti nel presente atto - vedasi in particolare Pt_1 CP_1 il precedente punto 12) - se ed in quanto ritenuti congrui, o vi ha accolti ed omologati dall'Ill.mo tribunale adito,
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dichiarano di essere soddisfatti e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione e/o causa, avendo già regolamentato ogni altro rapporto fra di loro pendente.
15) le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate;
16) si rinuncia sin d'ora - ora per allora - all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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