Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 819/2022 R.G.L., vertente TRA
(c.f. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo, CF , C.F._1
, dell'Avvocatura dell' , giusta procura Email_1 Pt_1 generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio rep. 80974/21569 Persona_1 del 21 luglio 2015, elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' , viale Calabria n. 82 Pt_1 appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato CP_1 CodiceFiscale_2 e difeso dall'Avv. Sebastiano Guido Strangio, CF , fax 0964/61430, C.F._3 pec Email_3 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 26.11.2019, iscritto al n. 3566/2019 R.G., esponeva di aver prestato attività lavorativa quale CP_1 bracciante agricolo presso l'azienda agricola ER NE, situata nel Comune di Brancaleone, per l'anno 2018, dal 26.06.2018 al 31.12.2018, per 102 giornate. Aveva lavorato sui fondi ubicati nel comune di Brancaleone, località Castellano e Ricchella, su terreni adiacenti ed estesi per oltre dieci ettari, seguendo le direttive del datore di lavoro. Si occupava di lavori agricoli vari, quali accudimento dell'uliveto, irrigazione e coltivazione del bergamotto, coltivazioni di ortaggi tra i filari del bergamotto ed era stata regolarmente retribuita dalla sig.ra ER come da buste paga, con una retribuzione giornaliera di € 40,00, lavorando dal lunedì al venerdì e talvolta il sabato per otto ore al giorno, con un'ora di pausa pranzo. Aveva diritto ad essere iscritto negli elenchi di lavoratori agricoli del comune di residenza, mentre l aveva provveduto alla cancellazione delle giornate svolte Pt_1 nell'anno 2018, mediante l'elenco di variazione pubblicato dal 15 giugno 2019 al 30 giugno 2019.
Chiedeva, dichiarare che aveva prestato attività lavorativa quale bracciante agricolo per l'anno 2018 e condannare l' all'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di Pt_1 AR per un numero di giornate lavorate pari a n. 102, fatta salva ogni conseguenza di legge, con rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario. Costituitosi, l chiedeva il rigetto dalle domanda, non avendo il ricorrente assolto Pt_1 all'onere di allegazione e probatorio sullo stesso gravante. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appariva necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indicasse, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile, i caratteri tipici del rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento di cui chiedeva l'accertamento. La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale. Con ricorso del 23.11.2020, depositato innanzi al Tribunale di Locri e iscritto al n. 3007/2020 R.G., esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa quale CP_1 bracciante agricolo presso l'azienda agricola ER NE, situata nel comune di Brancaleone nell'anno 2018 dal 26.06.2018 al 31.12.2018 per gg. ll. n. 102 e di essere stato regolarmente iscritto/a negli elenchi anagrafici del Comune di AR, per 102 giornate. Ricorrendo i presupposti, aveva presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo 12.01.19/22.02.19; 9.03.19/19.04.19; 27.04.2019/16.5.2019; 31.05.2019/19/06/2019, non avendo potuto svolgere la propria attività lavorativa per motivi di salute. Tale indennità non era stata corrisposta, in quanto l aveva provveduto alla Pt_1 cancellazione dagli elenchi agricoli, provvedimento già avversato con apposito ricorso innanzi al Tribunale di Locri. Chiedeva dichiarare che aveva svolto attività lavorativa in agricoltura nell'anno 2018, con diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di AR per n. 102 gg. e, conseguentemente, dichiarare il diritto all'indennità di malattia relativa al periodo in oggetto, condannando l al pagamento dell'indennità di malattia, con interessi sul capitale Pt_1 rivalutato secondo gli indici ISTAT dal 121° giorno della maturazione del diritto, con vittoria di spese. Costituitosi l eccepiva la decadenza dall'azione e chiedeva il rigetto del Pt_1 ricorso. Con altro ricorso depositato il 05/01/2021 ed iscritto al n. 9/2021 R.G. Trib. Locri, il medesimo ricorrente, illustrando i medesimi elementi di cui ai precedenti ricorsi, esponeva di aver presentato domanda di riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, non corrisposta, in quanto l aveva provveduto alla cancellazione dagli elenchi agricoli, Pt_1 provvedimento già avversato innanzi al Tribunale di Locri. Chiedeva, dunque, la condanna dell' al pagamento dell'indennità, con vittoria di Pt_1 spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l e chiedeva il rigetto del Pt_1 ricorso. I giudizi iscritti ai nn. 3007/2020 e 9/2021, venivano riuniti al giudizio iscritto al n. 3566/2019.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il 10.11.2022, il Tribunale di Locri così provvedeva: “Accoglie il ricorso per le argomentazioni espresse in parte motiva conseguentemente accerta il diritto dello stesso ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018 del comune di competenza, per un numero di giornate lavorative pari a 102 e condanna l'Istituto alla relativa iscrizione;
2) Condanna l al pagamento dell'indennità di disoccupazione per Pt_1
l'anno 2018 e dell'indennità di malattia per l'anno 2019 come meglio specificato in atti;
3) Condanna l al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in € 850,00 Pt_1 3
oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Questa è la motivazione della sentenza: “Non è meritevole d'accoglimento l'eccezione di decadenza sollevata dall' , occorre dunque entrare nel merito della questione. Pt_1 L'indennità di malattia spetta o per tutti i giorni coperti da idonea certificazione o purché il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura prestato nell'anno precedente o in alternativa, 51 giornate di lavoro in agricoltura effettuate nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia. Mentre per l'indennità di disoccupazione, la stessa è riconosciuta ai lavoratori impiegati in agricoltura e iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, la disoccupazione agricola spetta ai lavoratori:
operai a tempo determinato;
piccoli coloni;
compartecipanti familiari;
piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno. I lavoratori su menzionati devono trovarsi nelle seguenti situazioni:
devono essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
devono aver maturato almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento). Per raggiungere i 102 contributi figurativi possono essere calcolati anche quelli relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile. Nel caso in esame, dalle allegazioni in atti , nonché dalla prova testi raccolta nel contraddittorio tra le parti, è emerso che il sig ha lavorato alle dipendenze CP_1 dell' Azienda nell'anno 2018 per un numero di giornate pari a Controparte_2 102,conseguentemnte poi è stata versata in atti altresì prova documentale che il ricorrente ha i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2018 e dell'indennità di malattia per l'anno 2019. Pertanto, la domanda del ricorrente è meritevole d'accoglimento”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' . Pt_1 Affermava che la sentenza era meritevole di integrale riforma in quanto erronea, supportata da motivazione lacunosa e comunque incongrua e non conforme al diritto per violazione dell'art. 2094 c.c., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 c.p.c., non potendosi ritenere che – alla luce dell'istruttoria testimoniale espletata e della documentazione versata in atti – fosse stata raggiunta la prova richiesta. Il Tribunale aveva del tutto ignorato le circostanze fattuali esposte ed accertate dagli ispettori con il verbale ispettivo, che non risultava neppure vagliato dal giudice, il quale Pt_1 aveva fondato la sua decisione esclusivamente sulle deposizioni, sostanzialmente quasi identiche, rese dai testi escussi. Eccepiva che il teste non era “indifferente” ma era il fratello di ER Testimone_1
NE e comunque– e ciò anche con riferimento alla deposizione di (che Testimone_2 aveva affermato, sotto giuramento, di aver visto, dal suo terreno, il ricorrente lavorare) – che 4
i terreni nell'anno in questione (2018), utilizzati per la fittizia assunzione di braccianti, risultavano coltivati a bergamotto, quindi certamente non produttivi, piantagione che era stata comunque curata da impresa esterna che aveva altresì predisposto il relativo impianto di irrigazione (come si evinceva dalle fatture esibite in corso di ispezione e riportate nei verbali ispettivi). Infine, ER NE era dipendente pubblica e quindi non poteva essere presente sui terreni nelle giornate e negli orari indicati dal ricorrente e dai testi. In ogni caso tali deposizioni non erano idonee a scalfire le risultanze precise e documentate negli accertamenti ispettivi condotti. A fronte delle risultanze contenute nel verbale ispettivo, incombeva sul ricorrente l'onere di provare in modo rigoroso la sussistenza del rapporto e dell'effettiva prestazione della attività dedotta. Ferma l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi, il Tribunale, nella valutazione del materiale probatorio, aveva errato e violato il disposto di cui agli artt. 115 e 116 del c.p.c., non riconoscendo al verbale ispettivo e i fatti accertati ed appresi direttamente dagli ispettori
, il giusto valore di prova legale che escludeva ogni possibile valutazione da parte del Pt_1 decidente. Concludeva chiedendo riformare la sentenza e disponendo, nel merito, il rigetto del ricorso e di tutte le domande proposte da in quanto infondate ed erronee in CP_1 diritto e comunque sfornite di compiuta allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte;
- con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi, resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_1
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che l aveva riproposto le medesime eccezioni già dedotte in primo Pt_1 grado. Nel merito affermava che le circostanze fattuali esposte ed accertate dagli ispettori
, non erano state mai esposte in comparsa, mentre le deposizioni dei testi escussi Pt_1 erano concordanti, anche se non identiche. I documenti prodotti avevano provato l'attività lavorativa svolta presso l'azienda agricola ER NE per l'anno 2018, circostanza confermata in giudizio dai testi
[...]
e . Tes_1 Testimone_2 Sui documenti prodotti: agli atti vi era pure perizia di parte a firma del dott. agronomo del 10.03.2019 mai contestata dall' , che valutava la reale Persona_2 Pt_1 consistenza dell'azienda ER NE ed il relativo fabbisogno di giornate agricole per l'anno 2018. Il verbale ispettivo redatto dai funzionari il 15.02.2019, esso era in parte smentito Pt_1 quanto ai dati tecnici, dalla perizia di parte del 10 marzo 2019 a firma del dott. agr. Per_2 già in atti e da quelle prodotte in giudizi analoghi a firma del dott.
[...] Persona_3
.
[...] Le denunce aziendali erano state rilasciate ed approvate dallo stesso a partire Pt_1 dal 2011 in poi e l'azienda ER NE nel 2018, anno del controllo ispettivo, era composta da tutti i terreni di proprietà dei coniugi ubicati nel comune di Brancaleone località
“Castellano” di circa cinque ettari (tutte le p.lle denunciate del foglio 13) e località “Ricchella” di circa cinque ettari (corrispondente a tutte le p.lle denunciate del foglio 12). Nel 2016, l'azienda, per poter ottenere un contributo regionale, era stata unificata a favore della sola moglie. Gli Ispettori avevano dichiarato di non aver mai visto alcun bracciante sul posto di lavoro, omettendo però di specificare su quale dei due corpi dell'azienda (adiacenti ma non confinati e distanti tra loro circa un chilometro) si fossero recati, dato che dal 2016 in poi l'azienda era stata unificata, e, per come aveva riferito il teste in altre cause Testimone_1 5
analoghe, solo al momento dell'accesso avvenuto assieme allo stesso in data 01.02.2019, gli ispettori erano andati su entrambi i corpi dell'azienda, mentre prima, per come riferito dagli stessi nella descrizione dei luoghi, sembravano essersi recati solo dove c'erano i bergamotti piantati a seguito del contributo regionale, cioè località Ricchella”. Era comunque strano che gli ispettori non avessero visto sui terreni dei coniugi Pt_1 ER un uliveto composto da circa 60 alberi di oltre trent'anni. Sugli accessi degli ispettori “c.d. a sorpresa” che sarebbero avvenuti verso la Pt_1 fine di ottobre del 2018 nell'azienda ER NE, nei numerosi giudizi in corso di svolgimento al Tribunale di Locri nei quali era stato prodotto il verbale ispettivo, era stata data prova, tra l'altro, che i terreni di entrambi i due corpi che componevano l'azienda erano recintati e muniti di cancello, non erano percorribili lungo il perimetro e non erano visibili dall'esterno se non in minima parte dalla pubblica via. Il verbale ispettivo aveva omesso di rilevare che i lavori fatturati ai coniugi , Persona_4 si riferivano principalmente al nuovo appezzamento di terreno acquistato dopo il 2011 (loc.
“Ricchella”), mentre sul vecchio appezzamento (loc. “Castellano”) erano stati fatturati solo lavori di modesta entità svolti solamente nel 2014 e fatturati al marito e non alla ER NE, questo perché il medesimo fondo di località “Castellano” acquistato già nel 2011, era stato bonificato prima del 2014 con il lavoro degli operai assunti dal marito In R_ ogni caso, quasi tutte le fatture emesse a favore della ER, si riferivano a lavori che si erano resi ulteriormente necessari rispetto a quelli già fatti dagli operai assunti, poiché finalizzati e/o derivanti dalla pratica di finanziamento regionale comunque ottenuto Sulle coltivazioni praticate dai coniugi a parte la perizia già prodotta nel Persona_6 presente giudizio riferita all'anno 2018 a firma del dott. vi erano altre perizie di parte Per_2
a firma del dott. agr. di Sant'Agata del Bianco, già versate nei Persona_3 vari giudizi accessi da altri lavoratori per gli anni dal 2011 fino al 2020, dalle quali emergeva l'effettiva natura e consistenza dei terreni utilizzati dai coniugi Persona_6 Quanto alle dichiarazione della sig.ra ER NE, non vi erano contraddizioni, essendo stata indicata la misura della retribuzione, il cui pagamento qualche volta avveniva in contanti;
aveva fatto i nomi dei lavoratori assunti e, pur svolgendo attività di dipendente, assieme al marito si recava tutti i giorni sul fondo, verso sera per controllare il lavoro dei dipendenti, di cui comunque si fidava ed aveva ricostruito puntualmente la storia aziendale. Una nuova azienda agricola aveva bisogno di almeno cinque anni prima di produrre reddito (da intendersi sempre reddito agrario) e vendere prodotti, cosa che stava avvenendo anche nel caso dell'azienda ER, anche se l aveva cercato di bloccare le assunzioni Pt_1 a seguito del controllo ispettivo qui avversato. A tal fine, venivano allegate fatture di vendita di ortaggi del mese di dicembre 2020 per circa €. 12.000,00 assieme al DURC, documenti già allegati nei giudizi che si stavano svolgendo a Locri sempre per confutare il verbale ispettivo, aggiungendosi che la sig.ra ER beneficiava di contributi regionali, grazie pure ai quali fronteggiava le spese per la conduzione della propria azienda, assunzioni comprese. Continuando ancora sull'inattendibilità del verbale ispettivo, erano stati estratti dal fascicolo del procedimento penale n. 1080 del 2020, iscritto presso la Procura della Repubblica di Locri a carico della ricorrente ed altri braccianti e poi concluso con archiviazione del 15.12.2021, tutta una serie di documenti che avrebbero dovuto essere allegati in giudizio da controparte, in quanto richiamati proprio dagli ispettori in verbale. Pt_1 Il riferimento era alla documentazione fiscale non riportata in verbale se non in parte;
alle foto relative ai presunti sopralluoghi effettuati a “sorpresa” e quelle effettuate in data 01.02.2019 alla presenza del sig. ; alla dichiarazione del resa Testimone_1 CP_1 durante l'ispezione. Tutti questi documenti deponevano per l'esistenza ed operatività dell'azienda ER NE per tutti gli anni oggetto dell'ispezione, anno 2018 compreso. 6
Gli ispettori verbalizzanti avevano omesso di indicare i documenti richiesti al datore di lavoro;
le vendite e gli acquisti avvenuti negli anni erano riportati nei registi fatture attive e passive che gli ispettori avevano visionato, ma che non avevano allegato al fascicolo ispettivo. Tutte le fatture regolarmente registrate relative ai costi erano state ignorate. Il carburante acquistato negli anni variava da 2.000 a 3.000 litri per ogni anno e serviva per i mezzi agricoli risultanti nel registro beni ammortizzabili. Anche le fatture per fertilizzanti e piantine erano riportate nei predetti registri. Emblematico era il caso della fattura n. 6 dell'11.6.2018 (anche tale fattura era stata consegnata agli Ispettori), regolarmente registrata il 1° ottobre 2018 al numero 41 del registro acquisti, e riguardava proprio l'acquisto di semiere per ortaggi vari. Singolare era l'omissione dell'esame di tutte le fatture che riguardavano spese per molitura olive e quelle per vendita olio. Ultima segnalazione meritava la ricostruzione ispettiva sulle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori e da una semplice lettura risultava, per quanto riguardava il rapporto di lavoro intercorso con la sig.ra ER NE, nessuna contraddizione vi fosse. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Priva di pregio è l'eccezione, proposta dall'appellato, di inammissibilità dell'appello, posto che il gravame individua in maniera sufficiente le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma. La Suprema Corte, SS.UU. 16.11.2017 n. 27199, ha affermato: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ha chiarito che quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta e censurando le ragioni della decisione. È necessario, perché l'appello sia ammissibile, che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di 7
gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
4.1. Sempre in via preliminare, va ammessa la documentazione prodotta dall'appellato, giacché nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile, oltre che nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi, anche nel caso in cui la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui. Va, invero, considerato che l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393 del 2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti (v. Cass. n. 20055 del 2016; n. 11994 del 2018; n. 28439 del 2019). Il principio è costantemente affermato dal giudice di legittimità: “Nel rito del lavoro la produzione di documenti dopo il deposito degli atti introduttivi è consentita se i documenti sono stati formati o acquisiti dopo i termini preclusivi o se sono necessari per rispondere a nuove difese emerse. Inoltre, il giudice può ordinare d'ufficio l'acquisizione di documenti ritenuti indispensabili per la decisione del caso, al fine di completare l'insieme delle prove necessarie a stabilire la verità di un fatto rilevante per il giudizio”. (Cass. civ. sez. lav., 07/03/2024, n. 6201); “Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo”. (Cass. civ. sez. lav., 18/07/2024, n.19829). Va poi richiamato, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, che esso è a carico della parte ricorrente e ciò in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui
“la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l , a seguito di un controllo, disconosca Pt_1
l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000). E' stato ulteriormente precisato che “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente . valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da 8
pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L., Sent. 26816 del 07/11/2008). Da ultimo, deve essere osservato che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese e “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità). Così individuata la valenza probatoria da attribuire alle risultanze ispettive e evidenziato che non sono assistite da fede privilegiata le conclusioni cui gli ispettori sono pervenuti, essendo frutto di un processo logico deduttivo, necessita verificare se queste ultime siano state vinte dalle prove documentali e orali offerte dal ricorrente/appellato. È questa l'indagine cui è chiamata questa Corte in relazione all'anno 2018, unico anno in cui il ha affermato aver svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda ER CP_1 NE.
5. Dal verbale ispettivo, riferito al periodo dal 01.01.2018 al 31/12/2018, risulta che nella denuncia aziendale trasmessa il 20.07.2012 venivano indicati, non più i terreni indicati nella precedenti denunce, bensì particelle dl terreno ricadenti in agro di Brancaleone, di proprietà d e l l ' I s t i t u t o per il Sostentamento Parte_2 del , in virtù di contratto di affitto dal 01/05/2012 al 30/04/2027. Pt_3
In sede di verifica ispettiva e r a s t a t o rilevato che i terreni oggetto dell'attività dichiarata dalla ditta ER NE e r a n o stati acquistati, con atto notarile del 14.04.2O14 reg. a Locri Il 09.06. 2014 da ER NE in comproprietà con il marito , senza che nella denuncia aziendale f o s s e stata Persona_7 dichiarata la variazione del tipo di possesso. Tutti e due i fondi che dal 2012 al 2015 erano stati denunciati separatamente all' , Pt_1 l'uno da parte della ditta ER e l'altro dalla ditta erano stati oggetto di richiesta di R_ finanziamento alla Regione Calabria da parte della ditta ER NE. In particolare, erano stati chiesti due finanziamenti: il primo avente ad oggetto "interventi strutturali nelle aziende ad indirizzo bergamotticolo” come da avviso pubblico n. 2278 del 04.03.2013; il secondo, anche questo nell'ambito del PSR 2007-2013, per la realizzazione di un agriturismo mediante ristrutturazione di un fabbricato rurale ubicato su una particella di terreno dichiarato nella denuncia aziendale della ditta IN. Le due aziende, sebbene formalmente autonome, di fatto costituivano un unico centro aziendale e come tale veniva considerato ai fini della verifica. I f unzionari ispettivi, i n d a t a 24.10.2018, dopo i nfruttuosi tentativi di accesso effettuati presso i terreni dichiarati nella denuncia aziendale, avevano convocato il Consulente Aziendale presso la Sede di Locri. In tale occasione Pt_1 era stato redatto il verbale di primo accesso ispettivo n. 2018008204/DDL del 24.10.2018 che , nella sua qualità di consulente, a v e v a Persona_8
a c c e t t a t o di ricevere. Con tale verbale era stato richiesto che la titolare si presentasse presso l' di Locri ed esibisse la documentazione necessaria: ultimo verbale Pt_1 ispettivo rilasciato dagli organi dl vigilanza;
Libro Unico del Lavoro;
Copia delle comunicazioni 9
obbligatorie di instaurazione del rapporti di lavoro consegnate ai lavoratori;
Prospetti di paga sottoscritti;
Ricevute di versamento dei contributi mod. F24; Denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata;
Contratti di lavoro stipulati;
Visure catastali aggiornate;
Titoli di proprietà dei terreni;
Fatture fornitori e clienti;
Registri fatture attive e passive;
Registro beni ammortizzabili;
Libretto carburante agevolato;
Eventuale documentazione relativa ad agevolazioni comunitarie. La sig.ra ER, presentatasi presso l' di Locri in data 13.11.2018 aveva esibito la Pt_1 documentazione richiesta ed aveva rilasciato la seguente dichiarazione: "Io e mio marito Per_7
abbiamo iniziato ad acquisire terreni agricoli nel 2011 per costituire un'attività
[...] che poi potesse restare ai nostri figli. inizialmente abbiamo acquistato un terreno in località Castellano di proprietà del ORi B e l l i t t i . I l t e r r e n o era completamente disastrato e su di esso c'era qualche albero da frutta ma per Io più era inaccessibile. Piano piano abbiamo cercato di pulire il terreno per ripristinarlo. Abbiamo via via pulito dall'erba alta e piantato piccolissimi pezzi di terreno ad orto. Poi nel 2012 abbiamo affittato un terreno dell'istituto c h e s i t r o v a v a vicino all'altro terreno. Questo terreno Parte_2 Io abbiamo acquistato nel 2014. In prevalenza tale terreno era vuoto da coltivazioni e abbiamo presentato un progetto per richiedere un finanziamento per piantare bergamotti. Mi riservo di presentare tutta la documentazione riguardante tale finanziamento. Tra gli alberi di bergamotto abbiamo piantato anche un po' di orto. In questi giorni sono piantati finocchi e cavolfiori. Prima abbiamo coltivato melanzane, zucchine, pomodori e altri ortaggi. Tutti gli anni abbiamo piantato un po' di orto in mezzo agli alberi. I bergamotti l i a b b i a m o piantati tre o quattro anni addietro e qualche albero è già in produzione. Attualmente sono assunti i sig n o ri e il marito , che ha finito ad ottobre, la Controparte_3 CP_1 Per_9 RA , , . Al momento sono 10 o 11 gli operai assunti, ma ricordo Per_10 Per_11 Per_12 solo questi. Anzi, ricordo anche con il marito di cui non ricordo i cognomi. Io Per_13 CP_1 in genere non sono presente in azienda in quanto sono insegnante. Anche mio marito è impegnato col suo lavoro al Comune dl Brancaleone e quindi in genere passiamo dal terreno la sera. Quindi gli operai normalmente si gestiscono da soli e noi ci fidiamo di loro. L'orario di lavoro è dalle 7,30 a/le 16,00. La paga giornaliera non so quanto possa essere. comunque, le buste paga sono dl circa 600/700 € al mese per operaio. Li ho pagati sempre in contanti. Anche adesso sto pagando i dipendenti in contanti. Non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che ho pagato gli operai anche perché mi aiuta mio marito a svolgere questi adempimenti. In genere i soldi li do sul luogo di lavoro. Da quest'anno abbiamo iniziato a vendere ortaggi, mentre bergamotti li abbiamo venduti solo al minuto come pure gli ortaggi fino allo scorso anno. I m i e i operai prevalentemente in questi anni sono stati adibiti alla pulizia del terreni, alla recinzione degli stessi, alla messa in sicurezza dei terreni, alla gestione dell'orto. Per l ' i m p i a n t o del ho chiamato una ditta specializzata che ha Parte_4 costruito l'impianto di irrigazione e ha provveduto a piantare i bergamotti. Gli anni scorsi ho assunto alcuni d i p endenti di AR e RI come nomi , ma altri Per_14 CP_3 mi sfuggono. RI solo quelli di quest'anno. Non ho mai fatto il conto di quanto ho speso per pagare gli operai né in totale né anno per anno. … “. Illustrando i sopralluoghi eseguiti, gli ispettori hanno riferito che avevano effettuato due accessi presso i terreni della ditta: in data 10.09.2016 e 02.10.2018. In entrambe le occasioni, i cancelli d'ingresso e r a n o stati trovati chiusi. Altri due sopralluoghi e r a n o stati effettuati i l 10.12.2018 e i l 16.01.2019 ed anche questa volta i cancelli di ingresso erano stati trovati chiusi con catena e lucchetto. La recinzione del terreno, tuttavia, non era così alta da impedire la vista d e l l ' i n t e r n o e d era stato possibile visionare i terreni percorrendone il perimetro. E r a risultata evidente la presenza di una coltivazione di bergamotti giovani e tra questi alberi nulla risultava piantato. Erano state scattate alcune 10
foto, attestanti quanto riportato, allegate in f ormato digitale al fascicolo d'ufficio. In data 01.02.2019 era stato effettuato un ulteriore sopralluogo sui fondi, accompagnati da , fratello della titolare, ed e r a s t a t o Testimone_1 rilevato, dall'interno, quanto già era risultato evidente d a l l ' e s t e r n o i n occasione dei precedenti accessi, v a l e a d i r e l ' assenza di coltivazioni di ortaggi, tranne un unico filare di fagiolini per un totale di qualche decina di piantine molto giovani. L'unica coltivazione presente sul terreno era quella dei bergamotti che però e r a n o ancora troppo giovani per essere in produzione. Gli ispettori segnalavano che dall'esame del LUL esibito dalla ditta e r a n o state rilevate registrazioni non veritiere:
• In data 10 settembre 2018, era stato effettuato un sopralluogo e non era stato trovato alcun lavoratore sul terreno che risultava a chiuso con un lucchetto dall'esterno. A LUL tutti e 14 I soggetti in forza alla ditta risultavano presenti al lavoro in quella giornata.
• Il OR , presentatosi il 21.12.2018, presso l di Locri, aveva CP_1 Pt_1 Cont dichiarato di essere andato a lavorare il giorno precedente;
invece, a era registrata la sua presenza proprio il 21 dicembre e l'assenza il giorno precedente.
• La RA , presentatasi il 14.12.2018 presso l di Locri Persona_15 Pt_1 aveva affermato di essere andata a lavorare quella settimana "tutti i giorni tranne oggi e Cont lunedì”, ed invece a risultava presente al lavoro proprio venerdì 14 dicembre e assente martedì 11 e giovedì 13.
• La RA , presentatasi il 07.12.2018 presso l di Locri Persona_16 Pt_1 aveva dichiarato di non essere andata a lavorare neanche il giorno precedente, ed invece a Cont risultava presente al lavoro sia il 6 sia il 7 dicembre.
• La RA , presentatasi il 13.11.2018, presso l di Locri, Persona_17 Pt_1 Cont a risultava presente al lavoro quello stesso giorno.
• Il OR , presentatosi il 13.12.2018, presso l di Locri, a Persona_18 Pt_1 Cont risultava presente al lavoro quello stesso giorno. Gli ispettori segnalavano anomalie sul pagamento della retribuzione, posto che la ER, per il tramite del suo consulente, aveva fatto pervenire in data 14.02.2019, le copie in suo possesso delle disposizioni di bonifico a favore dei suoi presunti dipendenti. Tutti i bonifici riportavano come causale solo il pagamento della retribuzione del mese di agosto 201B; i bonifici risultavano effettuati: a favore del OR in data 20.12.2018, a favore della RA CP_1 CP_5
in data 28.12.2018 e a favore dei restanti soggetti tra il 27.01.20 19 e
[...] I'01.02.20 19. A favore della RA non risultava effettuato alcun Persona_15 accredito. Nessun bonifico risultava a tutt'oggi disposto per il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi successivi ad agosto 2018. Dalle dichiarazioni rese dai coniugi il 13.11.2018 e dalle Persona_6 aerofotogrammetrie storiche, consultabili dai portali SIAN e GOOGLE HEARTH, emergeva che i terreni, al momento del loro acquisto, erano in stato di abbandono. In particolare, il terreno individuato catastalmente al fg. 13, varie particelle, era inaccessibile e pieno di rovi, mentre il terreno individuato catastalmente al fg. 12 era vuoto da coltivazioni. In merito al primo terreno la stessa RA ER aveva sostenuto: “Inizialmente abbiamo acquistato un terreno in località Castellano di proprietà dei ORi Il terreno CP_6 era completamente disastrato e su di esso c'era qualche albero da frutta, ma per lo più era inaccessibile. Piano piano abbiamo cercato di pulire il terreno per ripristinarlo;
il IN aveva affermato: "Nei quattro anni in cui ho gestito io i terreni ho svolto prevalentemente lavori di pulizia del terreno stesso. In pratica quando tali terreni sono stati acquistati di fatto erano inaccessibili e completamente coperti da erba alta e arbusti vari anche di natura spinosa”. 11
In merito al secondo terreno la RA ER aveva dichiarato: “In prevalenza tale terreno era vuoto da coltivazioni e abbiamo presentato un progetto per richiedere un finanziamento per piantare bergamotti”. Veniva segnalata l'assenza nella documentazione fiscale di fatture riferibili all'acquisto di piantine, fertilizzanti, anticrittogamici o qualsiasi altro acquisto riconducibile a coltivazioni diverse dal bergamotto, nonché la mancanza di fatture di vendita di prodotti agricoli. Ciò dimostrava che nulla era stato coltivato su tali terreni e che tutta l'attività su di essi prestata era da ricondurre alla realizzazione delle opere per cui la RA ER NE aveva richiesto e in parte ottenuto i finanziamenti dalla Regione Calabria. Tali opere erano state realizzate da soggetti terzi che avevano regolarmente fatturato i loro servizi alla RA ER ed al OR R_ La stessa sig.ra ER NE il 24.10.2018 aveva dichiarato:” Per l'impianto del bergamotto ho chiamato una ditta specializzata che ha costruito l'impianto di irrigazione e ha provveduto a piantare i bergamotti”. Dalle fatture esibite risultava che, negli anni dal 2014 al 2016, anche le attività di pulizia terreno, aratura, estirpazione, deceppamento, decespugliamento, scasso, livellamento, squadratura, messa a dimora delle piante, acquisto e messa a dimora delle piante di erano state eseguite da soggetti terzi che avevano fatturato le prestazioni. Parte_4
Dalla consultazione dell'Archivio dell'Anagrafe Tributaria era risultato che la ditta, dal 2011 al 2017, aveva dichiarato volumi d'affari praticamente nulli. Negli stessi anni, tuttavia, risultavano erogate retribuzioni a favore dei presunti dipendenti e relativi contributi da pagare all per circa 450 mila euro e acquisti per ulteriori Pt_1 380 mila euro per un totale di spese che superava gli 800 mila euro, a fronte di un volume totale di affari dal 2011 al 2018 di € 10.292,00 (peraltro relativi al solo anno 2014) di appena 10.292,00 e ingiustificate erano le denunce trimestrali di manodopera agricola dipendente (DNAG), trasmesse a all' per l'azienda intestata a ER NE: Pt_1 Si era proceduto, al fine di tutelare le posizioni assicurative/previdenziali dei lavoratori denunciati, a convocare, a mezzo raccomandata A/R, presso la sede di Locri o Reggio Pt_1
Calabria, tutti I soggetti assunti dall'azienda ispezionata. Su 51 soggetti convocati si e r a n o presentati in 38 per fornire informazioni in merito alla presunta attività prestata. Le dichiarazioni rese da coloro che si erano presentati, non permettevano di convalidare i rapporti di lavoro denunciati a loro favore a causa delle evidenti contraddizioni, sia con quanto dichiarato dal datore di lavoro, sia con la natura stessa dei terreni, sia con quanto registrato a LUL. In esito a tutte le incongruenze riscontrate ed alle contraddittorietà delle dichiarazioni veniva disposta la cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda.
6. Le risultanze del verbale ispettivo risultano resistite dalle allegazioni offerte dal ricorrente/appellato. Invero, dalla perizia di parte a firma del dott. , in data Persona_3 D02.03.2020, nella descrizione dell'azienda al 13/07/2011 facendo riferimento alla prima denuncia aziendale regolarmente approvata, si riferiva che l'azienda, così come specificato dalla denuncia, era costituita da diverse particelle site in agro del Comune di Brancaleone per una superficie catastale di ha 5.45.72. Dalle indagini sia catastali che orto- fotogrammetriche era emerso che le particelle erano raggruppate in un unico corpo fondiario poco distante dal centro abitato. Nel periodo considerato sull'appezzamento non insistevano colture agrarie specializzate in quanto il terreno era da molti anni abbandonato e privo di qualsiasi lavorazione ordinaria;
era di difficile accesso in quanto anche le strade interpoderali risultavano inagibili. 12
Sulle stesse insistevano, oltre che ad erbe infestanti, diversi smottamenti in considerazione della difficile orografia presente;
il fondo, inoltre, era privo di recinzione aziendale e di qualsiasi manufatto atto a delimitare l'aerea. Il perito procedeva al calcolo manodopera aziendale dal 13/07/2011 al 20/07/2012 per lavori di decespugliatura meccanica e manuale sull'intero fondo;
Lavori di ripristino manuale di diversi smottamenti presenti in azienda;
lavori di pulizia straordinaria della sede stradale di accesso al fondo;
Lavori di pulizia straordinaria della sede stradale di stradelle interpoderali, addivenendo alla stima di un fabbisogno di manodopera pari a 700- 800 gg lavorative. Riferiva che la redditività aziendale era negativa in quanto la ditta aveva provveduto ad apportare all'azienda miglioramenti fondiari subendo innumerevoli costi non compensati dalla vendita di prodotto. Le medesime risultanze erano confermate nella perizia, sempre del dott. per Per_3 gli anni 2012 – 2015: “L'azienda agricola ER ha realizzato nel periodo considerato un investimento in ambito agricolo capitalizzando in un terreno incolto da molti anni. L'intento è stato quello di rendere produttivo un appezzamento di terreno che non apportava alcun reddito in quanto, come più volte ribadito le colture agrarie presenti (colture vitivinicole) non apportavano alcun ricavo. Per fare tutto ciò la ditta unitamente ai lavori in economia, e contando sugli aiuti comunitari, ha partecipato all'avviso pubblico n. 3278 del 04/03/2013 per la concessione di un finanziamento per le aziende bergamotticole. Per effettuare tutte le operazioni colturali e migliorative del terreno (circa 5 ha) si è stimato in questa sede un fabbisogno di manodopera pari a circa 1000-1100 gg di lavoro annuo”. Dall'altra perizia, sempre a firma del dott. , relativa agli anni 2015 – 2020, Per_3 risulta: “Dalle dichiarazione di parte e dalle risultanze delle indagini orto – fotogrammetriche si evince chiaramente che i fondi allo stato attuale risultano ben coltivati. Sull'appezzamento del foglio di mappa 13, in particolare, è presente un impianto di bergamotto realizzato da circa 3-4 anni con impianto di irrigazione ben funzionante. Le porzioni aziendali in cui non insistono coltivazioni arboree specializzate risultano ugualmente ben pulite da erbe infestanti di qualsiasi natura. Le strade interpoderali risultano ben veicolabili e raggiungono tutto l'appezzamento. Il fondo risulta ben delimitato da recinzione”. “Sull'appezzamento del foglio di mappa 12, invece, è presente quasi tutta la sua estensione di un impianto di bergamotto con sesto 5x5 anch'esso realizzato da circa 3-4 anni con impianto di irrigazione ben funzionante. Le piante risultano in ottimo stato vegetativo ma ancora non produttive. Le porzioni aziendali in cui non insistono coltivazioni arboree specializzate (lato nord del lotto) risulta ugualmente ben pulito da erbe infestanti di qualsiasi natura. Il fondo risulta ben delimitato da recinzione”. “I lavori svolti dal 2015 al 2016 (anno dell'impianto nuovo bergamotto in tutte e due gli appezzamenti) sono rappresentati esclusivamente da attività straordinaria di ripristino aziendale che hanno compreso: Lavori di decespugliatura manuale sull'intero fondo;
Lavori di scasso, livellamento superficiale, squadratura, messa a dimora del bergamotto;
Lavori di realizzazione impianto di irrigazione;
Lavori di ripristino recinzione aziendale”. Per l'esecuzione di tali lavori stimava il fabbisogno di manodopera nel periodo considerato pari a 1500 gg. lavorative e rassegnava le seguenti conclusioni: “L'azienda agricola ER ha realizzato, nel periodo considerato, un investimento in ambito agricolo capitalizzando in un terreno una nuova coltura. L'intento è stato quello di rendere produttivo un appezzamento di terreno che non apportava alcun reddito in quanto, come più volte ribadito le colture agrarie presenti non apportavano alcun ricavo. Per fare tutto ciò la ditta unitamente ai lavori in economia, e contando sugli aiuti comunitari, ha partecipato all'avviso pubblico n. 3278 del 04/03/2013 per la concessione di un finanziamento per le aziende bergamotticole”. 13
Tale apporto conoscitivo è coincidente con quanto risultante dal verbale ispettivo e dalle dichiarazioni della sig.ra ER, che ha descritto agli ispettori lo stato di abbandono del fondo e la relativa inaccessibilità: “Piano piano abbiamo cercato di pulire il terreno per ripristinarlo”; “In prevalenza tale terreno era vuoto da coltivazioni e abbiamo presentato un progetto per richiedere un finanziamento per piantare bergamotti”. “Per l'impianto del bergamotto ho chiamato una ditta specializzata che ha costruito l'impianto di irrigazione e ha provveduto a piantare i . Parte_5 Il sig. marito della ER, aveva affermato: "Nei quattro anni ¡n cui ho gestito io i R_ terreni ho svolto prevalentemente lavori di pulizia del terreno stesso. In pratica quando tali terreni sono stati acquistati di fatto erano inaccessibili e completamente coperti da erba alta e arbusti vari anche di natura spinosa”. Si registra, dunque, la convergenza fra le dichiarazioni rese dagli stessi intestatari del terreno e le fatture esibite. Ciò, tuttavia, non è decisivo ai fini ora in esame, posto che i lavori eseguiti da terzi e da questi fatturati risalgono agli anni fino al 2016, cioè annualità antecedenti a quella per cui è causa: anno 2018. In allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stata depositata la perizia a firma del dott. in data 1° marzo 2019: in essa si dava atto di un impianto Persona_2 ortivo in campo. L'appellato ha richiamato e depositato la fattura n. 6 dell'11.6.2018, registrata il 1°ottobre 2018 al numero 41 del registro acquisti, che documentava l'acquisto di seminiere per ortaggi vari. In effetti, la fattura riporta, in data 11.06.2018, l'acquisto da parte di ER NE di 100 pz seminiere zucchine;
70, pz seminiere melanzana;
50 pz seminiere tondo liscio;
30 pz seminiere lattuga romana;
70 pz seminiere peperone reggiano;
90 pz seminiere cetrioli. È questo un indice dimostrativo dell'impianto di ortaggi nell'anno 2018. Dal registro delle vendite dell' , mentre non risultano operazioni fino a Parte_6 settembre 2018, dal 01.10.2018 al 31.10.2018 risultano vendite a OP Fruit per un importo complessivo di € 25.550,20; 30.11.2018 fattura vendita a OP Fruit per € 16.504,80; 20.12.2018 fattura vendita a per € 1.103,96; 27.12.2018 fattura vendita a Persona_19
per € 1.010,88; 31.12.2018 fattura vendita a OP Fruit per € 15.558,40. Persona_20 Dal registro acquisiti risulta la fattura dell'11.06.2018 presso la Fruit Soc. Coop a r.l. per € 1.968,12: si tratta dell'acquisto delle seminiere di cui prima si è detto;
in data 31.10.2018 è registrato l'acquisto di concime da Canale Paolo s.n.c. per € 299,52; a novembre 2018 sono registrate spese per molitura. La menzione è ovviamente limitata alle voci desumibili dalla diciture riportate e che appaiono immediatamente riferibili all'attività di coltivazione per l'anno 2018. Il verbale ispettivo, per l'anno 2018 non riferisce alcun dato, riportando l'annotazione: dati non rilevati. I dati acquisiti in giudizio ora esaminati contrastano la conclusione ispettiva secondo cui l'assenza di fatture riferibili all'acquisto di piantine, fertilizzanti, anticrittogamici o qualsiasi altro acquisto riconducibile a coltivazioni diverse dal bergamotto, nonché la mancanza di fatture di vendita di prodotti agricoli, avrebbe dimostrato che nulla sarebbe stato coltivato su tali terreni e che tutta l'attività sarebbe da ricondurre alla realizzazione delle opere per cui ER NE aveva richiesto, e in parte ottenuto, i finanziamenti dalla Regione Calabria. Così non è: sono state esaminate le risultanze documentali che, attestando l'acquisto di seminiere di prodotti ortalizi, di concime e la vendita del prodotto, contrastano le conclusioni ispettive. Va, infine, osservato che le fotografie accluse alla perizia del dott. del Per_3
01.02.2023, rendono plausibile che la visione esterna - quale quella avuta dagli ispettori in data 10.09.2018, 02.10.2018 e 10.12.2018 poiché i cancelli di ingresso al terreno erano 14
chiusi - potesse offrire una visibilità incompleta dell'intero fondo, inidonea alla constatazione dell'esistenza o meno di impianto ortivo in campo. L'unico sopralluogo all'interno del fondo è stato quello eseguito in data 01.02.2019, in cui gli ispettori erano stati accompagnati da , fratello della titolare, ed era Testimone_1 stata rilevata l'assenza di coltivazioni di ortaggi, tranne un unico filare di fagiolini per un totale di qualche decina di piantine molto giovani. Anche in tal caso è possibile ritenere che le seminiere di cui alla fattura di acquisto del 11.06.2018 avessero esaurito il proprio ciclo vegetativo e di esse non fosse rimasta traccia. Per conseguenza, deve essere revocata in dubbio la conclusione cui sono pervenuti gli ispettori, che sull'assunto - non più univoco per le ragioni prima esposte - che sul fondo non venissero praticate colture ortalizie, avevano ritenuto non veridiche le dichiarazioni rese dai 13 soggetti che, fra i 14 assunti nell'anno 2018, si erano presentati e avevano affermato che sul terreno della RA ER erano stati coltivati ortaggi sia durante il periodo estivo sia nel periodo autunnale e che tali colture erano state piantate tra gli alberi di bergamotto.
7. Posto quanto sopra, vanno ora esaminate le risultanze della prova testimoniale. Il teste ha dichiarato: “Conosco perché abita ad AR Testimone_1 CP_1 e perché ha lavorato per mia sorella ER NE. Ha lavorato per lei nel 2018, dall'inizio dell'estate, mi sembra a giugno, fino a fine anno, il 31 dicembre. Ha svolto l'attività in Brancaleone, in contrada Ricchella e Castellano. Le direttive di lavoro gli venivano date da mia sorella il giorno precedente, sono a conoscenza di questo perché frequento l'azienda 2/3 volte la settimana, consiglio mia sorella vista l'esperienza che ho nel settore dell'agricoltura in quanto imprenditore agricolo. Il ricorrente svolgeva varie attività, si occupava delle macchine agricole, dei loro spostamenti e della manutenzione, era una persona a cui mia sorella affidava compiti di responsabilità. RI che una volta gli ho portato dei ricambi per i mezzi agricoli da portare in azienda. Si occupava anche della spietratura del terreno, attività che serve per i drenaggi, per evitare che si danneggino le piante di bergamotto. Usava varie attrezzature agricole. Sollevava i sacchi del concime. È stato retribuito sulla base delle buste paga circa 41/43 euro al giorno. Ero io che personalmente consegnavo le buste paga. Una volta sono stato presente al pagamento in contanti da parte di mia sorella, non so dire esattamente quando, a fine anno. La circostanza mi è stata riferita dallo stesso . Sono a conoscenza del fatto che ha fatto 102 CP_1 CP_1 giornate lavorative, mi ricordo in particolare che un giorno mi ha raccontato di essere a 95 giornate lavorative e che gli mancavano 7 giornate, era il periodo della raccolta del bergamotto. Il ricorrente lavorava circa 7/8 ore al giorno, faceva la pausa pranzo se faceva 8 ore. Lavorava durante la settimana in modo variabile, a seconda delle necessità che c'erano in quel momento. Svolgeva l'attività lavorativa con altre persone, una decina di lavoranti”. Il teste ha dichiarato: “Ho conosciuto il ricorrente tramite la RA Testimone_2 ER NE, lo vedevo lavorare da lei, nel terreno di Ricchella. Ha lavorato per la ER nel 2018, da giugno a dicembre. Si occupava delle attrezzature agricole, usava il trattore, il decespugliatore, la motosega. Eseguiva dei drenaggi sul terreno. Raccoglieva le cassette, si occupava dei lavori più pesanti. So che percepiva più o meno 40 euro al giorno, ho chiesto personalmente alla RA ER, perché ho visto che era bravo nell'utilizzo delle attrezzature e potevo averne bisogno anch'io. Non so dire come venisse pagato. Lavorava dal lunedì al venerdì e a volte anche il sabato, 7/8 ore al giorno. Sono a conoscenza di ciò perché mi recavo sul mio terreno 2/3 volte giorno e lo vedevo. Il pomeriggio era presente la ER che diceva al cosa fare, ne sono a conoscenza perché lo vedevo, mi trovavo CP_1 nei pressi. Il OR ritengo che abbia circa 40 anni”. CP_1
Orbene, le dichiarazioni testimoniali non sono affette dalle insufficienze addebitate dall'appellante. 15
Esse offrono conoscenze cadute sotto la diretta percezione dei testimoni ed entrambe affermano il concreto svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente ed il pagamento della restribuzione. Non si riscontrano divergenze fra il contenuto delle loro deposizioni e la altre risultanze istruttorie, sì che correttamente il giudice a quo, con decisione che questa Corte conferma, le ha poste a fondamento del compendio decisorio. Priva di pregio a fini decisori è l'indicazione offerta dall'appellante, secondo cui il teste ER non era indifferente, essendo fratello della titolare della ditta ER NE. Se è vero che nella generalizzazione, il ER è stato erroneamente indicato come indifferente, è correlativamente vero che egli stesso, nella sua deposizione, reiteratamente affermato il rapporto di parentela: “Conosco perché abita ad AR e perché CP_1 ha lavorato per mia sorella ER NE”; “Le direttive di lavoro gli venivano date da mia sorella il giorno precedente, sono a conoscenza di questo perché frequento l'azienda 2/3 volte la settimana, consiglio mia sorella”; “Una volta sono stato presente al pagamento in contanti da parte di mia sorella”. Dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 247 c.p.c., l'erronea generalizzazione del teste come indifferente, non compromette in alcun modo la sua deposizione, dettagliata e precisa. Ancora, non decisivo è il rilievo dell'appellante, secondo cui ER NE era pubblica dipendente: il ER ha riferito che la sorella impartiva le direttive al il giorno CP_1 precedente e il teste : Il pomeriggio era presente la ER che diceva al cosa Tes_2 CP_1 fare. Non consta, né lo ha allegato l'appellante, che l'orario lavorativo della ER, quale pubblica dipendente, le impedisse, nel pomeriggio di recarsi sul fondo e di impartire al CP_1 le direttive per i lavori da svolgere il giorno successivo. La stessa ER aveva riferito agli ispettori: “Io in genere non sono presente in azienda in quanto sono insegnante. Anche mio marito è impegnato col suo lavoro al Comune dl Brancaleone e quindi in genere passiamo dal terreno la sera. Quindi gli operai normalmente si gestiscono da soli e noi ci fidiamo di loro”. In esito a tutte le considerazioni esposte, l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna al pagamento in favore del difensore distrattario dell'appellato, le spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di avverso la sentenza CP_1 emessa dal Tribunale di Locri in data 10.11.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, Pt_1 delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti 16