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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 12/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei
Magistrati
1) Dott. Pietro Genoviva Presedente
2) D.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.152 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 17.01.2025
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Cianci;
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 P.IVA_1 per essa, quale mandataria, , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Controparte_2
Rossi;
APPELLATA
Conclusioni della parte appellante: “dichiarare nullo e/o annullare, revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
con vittoria di spese, compenso ed accessori inerenti al doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatari”.
Conclusioni della parte appellata: “Dichiarare inammissibile l'appello proposto per le ragioni esposte nel presente atto;
nel merito: Rigettare ogni domanda dell'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, la quale ha rigettato l'opposizione proposta avverso il D.I. 786/2020 dichiarandolo definitivamente esecutivo, in ogni caso che è creditrice nei confronti dell'appellante della somma di €36.589,27 (ovvero di Controparte_1 quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora come da domanda fino al soddisfo, con condanna al pagamento;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n.786/2020 il Tribunale di Taranto, su istanza della Controparte_1 ingiungeva a di pagare la somma di €36.589,27, oltre interessi di mora al tasso Parte_1 contrattualmente previsto dalla data della domanda e rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e successive occorrende. La pretesa creditoria traeva origine da n.3 contratti: contratto di finanziamento n.4226422, stipulato con MPS CONSUM.IT; contratto di finanziamento n.3895840 – stipulato con SAVA FG Capital Spa contratto di finanziamento n.11905524 – stipulato con COMPASS Finanziamenti, tutti ceduti successivamente ad Controparte_1
Avverso il richiamato decreto ingiuntivo, proponeva opposizione, Parte_1 eccependo l'inesistenza del credito per:
- nullità dei contratti per difetto di forma scritta, rappresentando che i moduli contrattuali versati in sede monitoria fossero “mere proposte contrattuali, da sottoporre al vaglio dell'intermediario ed all'eventuale accettazione di questo”, essendo privi della sottoscrizione dei rappresentanti di
SAVA S.P.A. e COMPASS S.P.A. e, quindi, di formale accettazione in forma Parte_2 scritta della proposta e che, in ogni caso, all'atto della stipula, alcuna copia dei ridetti contratti fosse stata consegnata all'opponente;
- nullità dei contratti per violazione dell'obbligo di trasparenza, con riferimento al rapporto contrattuale instaurato con SAVA, nel quale erano state poste in essere una serie di violazioni della normativa di settore in materia di trasparenza e informazione;
- inidoneità della documentazione versata in atti a fondamento dell'azione monitoria spiegata, in violazione dell'art.50 t.u.b.;
- difetto di liquidità della creditoria e non debenza degli interessi in misura eccedente quella legale.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, il primo giudice demandava il procedimento di mediazione obbligatoria, che veniva instaurato dalla opposta.
In sede di memoria conclusionale, l'opponente eccepiva la mancanza di titolarità dell'azione, in capo alla società opposta, perché la medesima, in violazione dell'art.58 t.u.b., non aveva dato notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale”, mancando pertanto prova della titolarità del credito. Eccepiva, altresì, la mancata formazione della condizione di procedibilità, perché la notizia di avvio del procedimento non era stata ricevuta dalla parte personalmente, ma dal difensore costituito in giudizio.
Con Sentenza n.2654/2022 il Tribunale, ritenuta la legittimazione attiva della Controparte_1 rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite;
evidenziava, il primo giudice, che aveva fornito adeguata Controparte_1 prova della avvenuta cessione dei crediti in proprio favore, che la misura del credito era provata e che la condizione di procedibilità si era formata.
Con atto di citazione in appello del 20.04.2023 il proponeva appello avverso la Parte_1 richiamata sentenza sollevando i seguenti motivi di appello:
1) Vizio della sentenza per error in iudicando sulla questione relativa alla titolarità del diritto in capo ad per non aver il Tribunale correttamente valutato la documentazione versata in Controparte_1 giudizio dalla società opposta, inidonea a fornire sufficiente prova dell'avvenuta cessione dei crediti e della legittimazione attiva della società ad agire per il recupero coattivo degli stessi;
2) Vizio della sentenza per error in iudicando sulla questione relativa alla procedibilità dell'azione, avendo il Giudice a quo ritenuto validamente esperito, l'obbligatorio tentativo di mediazione, nonostante l'avvio del procedimento non fosse stato notificato alla parte personalmente, come previsto dal d.l.vo n. 28/2010
3) Vizio della sentenza per error in iudicando e violazione e falsa applicazione dell'art.117, I comma,
t.u.b., per non aver il Giudicante di prima istanza rilevato che i tre contratti posti a base del credito intimato non avevano la forma scritta prescritta dall'art.117, I comma, del t.u.b e fossero da considerarsi, invece, “mere proposte contrattuali”, prive di successiva approvazione in forma scritta e, pertanto, nulle;
4) Vizio della sentenza per error in iudicando sulla questione relativa alla certezza e liquidità del credito, non avendo il tribunale superato l'incertezza del d.i. opposto, il quale ingiungeva il pagamento della somma di euro 36.589,27, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dalla data della domanda, da calcolarsi sul solo capitale, sino al soddisfo, senza specificare in sentenza la misura del tasso moratorio, previsto in modo differente nei tre contratti sulla misura.
Instava, quindi, l'appellante, per la riforma della sentenza impugnata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 10.11.2023 si costituiva in giudizio la società appellata eccependo, in primis, l'inammissibilità dell'appello ex art.348 c.p.c., essendo la sentenza impugnata conforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità; ribadita la propria titolarità del credito, insisteva per il rigetto dell'appello, vinte le spese.
All'udienza del 15.11.23 le parti chiedevano i termini di cui all'art. 352 c.p.c., che venivano concessi con rinvio all'udienza del 17.01.2025, per la rimessione della causa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la richiesta e concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non è stata più coltivata dalla parte appellata, e quindi è stata superata.
L'appello non merita accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di appello, si condivide la valutazione del primo giudice, il quale ha ritenuto che la società opposta avesse sufficientemente provato la titolarità del proprio diritto, ossia di essere cessionaria dei crediti pretesi nei confronti del , avendo prodotto i tre contratti Parte_1 stipulati e sottoscritti dal (nella sua disponibilità materiale e giuridica, proprio perché Parte_1 cessionaria), i tre atti di cessione stipulati, le raccomandate a/r. inviate al recanti la Parte_1 comunicazione delle cessioni e la relativa ricevuta di ritorno, debitamente sottoscritta da quest'ultimo, ed infine, all'atto della costituzione nel giudizio di appello, gli estratti degli elenchi nominativi dei crediti ceduti, relativi a ciascuna delle tre cessioni contestate, elenchi costituenti parte integrante dei contratti di cessione, e negli stessi richiamati;
questi ultimi elenchi sono ammissibili, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, in questa sede, in quanto elementi di prova relativi alla questione della CP_ legittimazione attiva della (rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo), e, comunque, contestata dall'opponente solo con la memoria conclusionale e non con l'atto di opposizione.
In particolare, si evidenzia che, con riferimento al credito ceduto dalla SAVA S.p.a., la parte opposta, odierna appellata, ha prodotto il contratto n.3895840 sottoscritto dal , il Parte_1 contratto di cessione del 23.02.2016, nonché l'Allegato A1 (quest'ultimo prodotto in questo giudizio), contenente l'indicazione nominativa del contratto, del debitore e dell'importo da pagare, ed ancora la comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore, ricevuta dal medesimo, ed in cui vi è indicazione del codice identificativo del contratto, corrispondente a quello riportato nel contratto, nonché infine un estratto conto contenente l'indicazione delle rate scadute e del capitale residuo, nonché degli interessi dovuti.
Anche con riferimento al credito derivante dal contratto stipulato con MPS e non COMPASS, vi
è analoga documentazione.
Ritiene la Corte, condividendo la valutazione del primo giudice, che tutti tali documenti, insieme, comprovino l'avvenuta cessione dei crediti in favore di a nulla rilevando l'omessa CP_3 produzione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della cessione, in quanto, la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti previsti in via generale dall'art. 1964 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche con l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore, ovvero nel corso del giudizio (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 20495/2020)
Anche il secondo motivo di appello appare destituito di rilevanza;
l'appellante lamenta l'improcedibilità dell'azione spiegata in primo grado per violazione dell'art.5, comma 2, del D.Lgs. n.28/10, per non aver la società opposta dato comunicazione alla parte personalmente dell'avvio del procedimento di mediazione.
Va premesso che nella fattispecie in esame il Giudice Istruttore, rilevato il mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione su istanza esplicitata dal procuratore di parte convenuta all'udienza del 21.01.2021, con decreto del 29.01.2021 assegnava alle parti, ovvero a quella più diligente, CP_ il termine per promuovere il procedimento di mediazione, che veniva introdotto dalla .
Ai sensi dell'art.7 D.lgs. 28/2010 “La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”; non vi è dubbio, pertanto, che sia onere dell'organismo la comunicazione alle parti della data dell'incontro, ferma la facoltà dell'istante di attivarsi per notiziare l'altra parte dell'avvio del procedimento. Di guisa che, una volta verificato che nel verbale del primo incontro il mediatore abbia dato atto della regolarità della procedura, quest'ultima deve ritenersi ritualmente esperita.
Peraltro, venendo alla fattispecie in esame, non essendo prevista dalla legge una disciplina ad hoc per ciò che concerne la comunicazione della mediazione demandata dal Giudice in corso di causa, che apre, a dire del Supremo Collegio, “una parentesi non giurisdizionale all'interno del processo” (Cass.
Civile Sez. II 14.12.2021 n.40035), certamente deve essere ritenuta legittima la comunicazione fatta al procuratore costituito in giudizio di parte opponente, presente all'udienza in cui il G.I. diffidava le parti ad introdurre il procedimento di mediazione e presente, altresì, alla successiva udienza del 18.03.2021 nel quale il procuratore di parte opposta dava atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione.
La norma non specifica le modalità con le quali l'organismo di mediazione deve comunicare alla parte invitata luogo e data dell'incontro, e si ritiene che l'avviso al procuratore costituito in giudizio, nelle ipotesi di mediazione demandata dal giudice, sia modalità idonea a rendere la parte edotta dell'avvio del procedimento, rientrando negli obblighi legali e deontologici del procuratore informare il cliente dell'avvio del procedimento di mediazione e della data e sede dell'incontro.
Con l'atto di appello, l'appellante lamenta altresì che nel verbale di mediazione, con riferimento alla controversia pendente, si fa riferimento ad una opposizione a d.i., pendente dinanzi ad altro ufficio,
e che, pertanto, non vi è prova che il procedimento di mediazione sia stato correttamente espletato. La censura è tardiva, avendo lo stesso difensore dato atto nel giudizio di primo grado di essere stato avvisato dell'incontro di mediazione, ovviamene con riferimento alla controversia in esame, e lamentandone, infatti, esclusivamente le modalità di comunicazione, ritenute non valide.
Anche il terzo motivo di appello deve essere rigettato;
l'appellante ha eccepito la nullità dei contratti stipulati per violazione dell'art.117 T.U.B., qualificando gli stessi quali “mere proposte contrattuali, da sottoporre al vaglio dell'intermediario ed all'eventuale accettazione di questo”, essendo mancante la firma dei rappresentanti delle società finanziarie e quindi la formale accettazione in forma scritta della proposta, ritenuta necessaria ai fini del perfezionamento dei rispettivi contratti di finanziamento. Sul punto deve condividersi quanto rettamente affermato dal Giudicante di prima istanza sulla base del costante orientamento dei Supremi Giudici, secondo i quali il requisito della forma scritta del contratto, posto a pena di nullità dall'art.117 TUB e dall'art.23 TUF, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma e deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella della banca;
in tema di
“contratto monofirma”, si è formato un orientamento ormai univoco e condiviso da questa corte, a partire dalla pronuncia delle sezioni unite della Cassazione del 16-11-2018, n. 898, in materia di intermediazione finanziaria, poi recepito anche in riferimento ai contratti bancari (cfr. Cass. civ. sez. I, ord. n. 16070/2018; Cass. civ. sent. n. 14243 e 14646 del 2018; Cass. 2019, nn. 22385 e 22640 del 2019).
Anche la doglianza di omessa consegna di copia dei contratti all'appellante è destituita di fondamento come attestato da dichiarazione all'atto della sottoscrizione da parte del : Parte_1
contratto di finanziamento n.4226422: “Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto contestualmente una copia integralmente compilata di questo modulo contrattuale comprensivo del documento denominato “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (cfr allegato n.2 fascicolo di parte opposta primo grado, pag.2)
contratto di finanziamento n.3895840: “(…) dichiara, sotto la propria responsabilità…di aver ricevuto copia della richiesta stessa integralmente compilata che include il documento di sintesi” (cfr allegato n.7 fascicolo di parte opposta primo grado, pag.1)
contratto di finanziamento n.11905524 - COMPASS Finanziamenti (allegato n. 7 pag. 1:; allegato n. 13 pag. 4), in cui si da atto: “(…) di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Le eccezioni di nullità devono, pertanto, essere respinte al pari della lamentata nullità del contratto di finanziamento n. 3895840 (allegato n. 7 al ricorso per decreto ingiuntivo) per violazione degli obblighi di trasparenza, atteso l'effettivo ricevimento da parte del cliente della copia del documento di sintesi contenente le condizioni economiche e contrattuali.
Anche l'ultimo motivo di appello è infondato, essendo specificato nel ricorso per decreto ingiuntivo, che sulle somme richieste per ciascuno dei tre rapporti, verranno richiesti, dalla data della domanda (ossia dalla notifica del d.i.) e sino al soddisfo gli interessi moratori, sul solo capitale residuo, nella misura prevista in ciascun contratto, e precisamente nella misura del 15,96% per il finanziamento stipulato con CONSUM.IT, nella misura del TEGM, per il finanziamento stipulato con SAVA, e nella misura dell'1% mensile sulla quota capitale dell'intero debito residuo, per il finanziamento stipulato con COMPASS S.p.a.
Pertanto, la specifica pattuizione di interessi ultralegali, a titolo di interesse moratori, è prevista in ciascun contratto, e ad ognuno di tali contratti, il decreto ingiuntivo si riporta, per relationem, nell'indicare la misura degli interessi moratori riconosciuti, dal momento della notifica del d.i.
L'appello deve essere rigettato, con conferma della statuizione impugnata.
L'esito della lite giustifica, in base al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che tenuto conto del valore della controversia e della sua media complessità, vengono liquidate in €5.500,00 per compenso, liquidato in misura intermedia tra i parametri minimi e quelli medi di cui al D. M. al 147/22), oltre accessori di tariffa e di legge.
Al rigetto dell'impugnazione consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art.13 comma 1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la Sentenza n. 2654/2022 del Tribunale di Taranto, proposto da Parte_1
, nel contraddittorio di , in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t., e di , in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_2 sua mandataria, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata.
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 5.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
3) Dà atto della sussistenza, ai sensi del dell'art. 13, co. 1 quater, D.p.r. 30 maggio 2002 n.115, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Claudia Calabrese) (dr. Pietro Genoviva)