Sentenza 10 settembre 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2004, n. 18238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18238 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA O. DA GOBBIO 213, presso lo studio MARCELLI, rappresentato e difeso dall'Avvocato NARDI MICHELE giusta delega a margine dal ricorso;
- ricorrente -
contro
CC LA, CC CI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 934/00 del Tribunale di LATINA, depositata il 11/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2004 dal Consigliare Dott. Gianfranco GILARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 dicembre 1991 CC IL e CC IC proponevano appello avverso la sentenza 18 marco 1991 con la quale il Pretore di Latina - Sezione distaccata di Sezze aveva rigettato la domanda con la quale le signore CC avevano chiesto la determinazione dell'esatta linea di confine di un terreno di loro proprietà sito in Sezze, località Sagliula con la proprietà di CA IO il quale, secondo le attrici, aveva arbitrariamente spostato i confine tra i due fondi e possedeva indebitamente una parta del terreno delle CC.
Nell'atto di appello veniva dedotto che il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione sulle prove testimoniali, negando ogni valore ai dati tecnici dell'espletata C.T.U. ed ai titoli di proprietà, ed assumeva che le spese del giudizio avrebbero dovuto essere compensate.
L'appello veniva accolto dal Tribunale di Latina con sentenza del 18 luglio - 11 settembre 2000. Contro la sentenza del Tribunale di Latina ha proposto ricorso il CA sulla base di tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c. in quanto con l'atto di citazione in appello era stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163 bis c.p.c., con conseguente nullità della citazione medesima peraltro non sanata in quanto l'appellato non si era costituito.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto che l'atto di appello in rinnovazione, in quanto notificato oltre l'anno, avrebbe dovuto essere notificato alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, terzo comma c.p.c.. Con il terzo motivo, infine, egli ha dedotto che il tribunale - dovendo rilevare l'irrituale e, quindi, omessa rinnovazione dell'atto di appello per contrasto con l'art. 330, terzo comma c.p.c. - avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del procedimento d'appello.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Nel sistema processuale vigente prima delle modifiche introdotte con la novella del 1990 (le cui norme continuano ad applicarsi ai giudizi in grado d'appello relativi a procedimenti instaurati prima dal 30 aprile 1995) non ara prevista la possibilità di rinnovazione dall'atto di citazione nullo a causa dell'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge;
ad anche per coloro i quali sostenevano la possibilità di rinnovazione, l'effetto di questa era quello di una sanatoria con effetti ex nunc (diversamente da quanto ora previsto col novellato art. 164, secondo coma c.p.c.). La costituzione del convenuto (o, nel caso del giudizio d'appello, dell'appellato) valeva si a sanare la nullità della citazione, ma scopre con effetti ex nunc e non già ex tunc (cfr., tra le altre, Cass. 15 giugno 1999, n. 5941: 1 ottobre 1994, n. 7994). Nella specie e certo che con l'atto di appello venne assegnato un termine a comparire inferiore a quello di legge;
che l'appellato non ebbe a costituirsi, e che la rinnovazione dell'atto di appello venne disposta quando ornai era decorso anche il termine lungo per impugnare.
Ciò comporta che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri due motivi, la cassazione della sentenza impugnata e la declaratoria ex art. 384, secondo comma c.p.c. dell'inammissibilità dell'appello proposto da CC IL e CC IC.
Queste ultime debbono essere condannate, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura complessiva di euro 1000, di cui euro 900 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
dichiara inammissibile l'appello proposto da CC IL e CC IC;
condanna solidalmente le ricorrenti al pagamento della spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura complessiva di euro 1000, di cui euro 900 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2004