Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/07/2025, n. 14147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14147 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14147/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11683/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11683 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lisa Pettenuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n.-OMISSIS- di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, emesso il -OMISSIS- e notificato all'interessato a mezzo di messo comunale il successivo 9.8.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 luglio 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.11.2021 e ritualmente notificato l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato che ha respinto la domanda dell’interessato ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza.
In particolare, a fondamento del diniego ha posto i seguenti due pregiudizi penali a carico dell’istante: “…il richiedente ha a proprio carico una notizia di reato del -OMISSIS- da parte della Polizia Municipale di -OMISSIS- per la violazione di cui agli artt.189 comma 6 del D.L.vo 285/1992 e 590 bis comma 3 del c.p. con conseguente ritiro della patente di guida ex art. 148 commi 12-16 del CdS.”.
Ha rilevato inoltre che, a fronte del preavviso di diniego, il richiedente non ha fatto pervenire alcuna osservazione.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, articolando i seguenti quattro motivi di diritto:
1) Annullabilità del provvedimento di rigetto, illegittimo per mancato invio della comunicazione ex art. 10-bis L. 241/90;
2) violazione di legge, ed in particolare, violazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 91 del 1992, che elencano le cause ostative alla concessione della cittadinanza: non riscontrabili nella fattispecie;
Vizio di violazione di legge per carenza di istruttoria con riguardo alla valutazione dell’effettiva integrazione del ricorrente nella comunità nazionale.
Vizio di eccesso di potere e di violazione di legge riscontrabile nella figura sintomatica del difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
A fondamento della impugnazione l’istante deduce il difetto di istruttoria e l'insufficienza dei precedenti menzionati, sotto il profilo della motivazione. Assume che il diniego impugnato avrebbe dovuto approfondire il giudizio circa la complessiva condotta tenuta nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale. Egli si sarebbe ormai integrato nel tessuto economico e sociale italiano.
Adduce, con riferimento alla contestata omissione di soccorso in incidente stradale con lesioni, che non avrebbe carichi pendenti né avrebbe riportato condanne penali, essendo stato prosciolto per esito positivo della messa alla prova - previa sospensione del processo ex art. 464-quater c.p.p. - dal reato di lesioni stradali (art. 590-bis commi 1 e 5 n. 3, 590-ter e 583 comma 2 n. 3 c.p.), fattispecie colposa che non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi ostative di cui all'art. 6, comma 1, della L. n. 92 del 1991, con conseguente necessità di una valutazione in concreto del fatto di reato.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando la documentazione inerente al procedimento comprensiva di relazione.
All’udienza straordinaria del 4 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento 23 giugno 2021 con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera f), L. 91/1992 presentata in data 15 novembre 2016.
Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., sul principi ex multis, Cons. St. n.798 del 1999).
Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
2. In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità e di osservare l’ordine e la sicurezza nazionale (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
3. Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione motivato il rigetto della domanda in considerazione di una pluralità di elementi e, in particolare, la denuncia all’A.G. per violazione dell’art. 189 co. 6 e 7, Codice della Strada e 590 bis 8 c.p. (omissione di soccorso in seguito ad incidente stradale e lesioni personali colpose) per fatti accaduti il -OMISSIS-
A nulla rileva che il 4.2.2019 l’istante sia stato autorizzato alla messa alla prova dal Tribunale di Vicenza per una durata complessiva di 6 mesi, a fronte di un massimo di 2 anni (art. 464-quater, comma 5, c.p.p.).
All’amministrazione, infatti, è riconosciuto il potere di valutare – anche a prescindere dall’esito del procedimento penale eventualmente instaurato – la gravità e il disvalore della condotta posta in essere dal richiedente nell’esercizio della propria attività amministrativa discrezionale.
4. Ciò premesso le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono, invero, su di un piano del tutto diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo; da ciò deriva la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali (cfr. Tar Lazio, sez. seconda quater, n. 7723 del 2012).
Invero, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale (Tar Lazio, sez. seconda quater, n. 12568 del 2009).
Nel caso di specie, la violazione degli artt. 189 co. 6 e 7, Codice della Strada e 590 bis c.p. assume un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato italiano, perché le norme sopra indicate sono poste a presidio della sicurezza pubblica.
Inoltre, tale valutazione non può che rientrare nel potere discrezionale della Amministrazione circa il completo inserimento dello straniero nella comunità nazionale, rispetto al quale il controllo demandato al giudice, che ha natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della esistenza di un sufficiente supporto istruttorio e della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione (cfr. Cons. Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, sez. seconda quater, 19 giugno 2012, n. 5665).
Nella vicenda in esame la valutazione svolta dall’Amministrazione non si rivela illogica, né irragionevole; peraltro, dal diniego impugnato non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, non avendo potuto vantare una condotta irreprensibile, bensì fonte di allarme sociale quale è la ripetuta e grave violazione di norme poste a presidio della sicurezza.
La difesa dell’interessato non contesta la sussistenza dei fatti oggetto di condanna, ma il lasso di tempo trascorso, il fatto di risiedere in Italia da più di 20 anni e di prestare regolare attività lavorativa come cuoco, proponendo una valutazione in termini di ammissibilità al rilascio della cittadinanza che, però, non appare idonea a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
La giurisprudenza condivisa dal Collegio ha a tale riguardo affermato che “Il grado d’assimilazione e d’integrazione che uno straniero deve dimostrare per acquisire lo stato di cittadino non può non essere desunto anche dal rispetto delle norme di diritto penale, allo scopo di evitare che dalla concessione della cittadinanza possa derivare danno o nocumento alla società nazionale” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere n. 2601/2015).
5. Del pari non fondata è il primo motivo con cui si lamenta il mancato invio della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis, l. 241/1990 o meglio l’impossibilità di accedere al preavviso, che non gli sarebbe stato comunicato.
A tal riguardo si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non sussiste alcuna violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, qualora l’Amministrazione provveda ad effettuare la comunicazione del preavviso di rigetto per via telematica con l’inserimento sulla piattaforma online in cui vanno necessariamente inserite le domande di cittadinanza e mediante la quale sono gestiti i relativi procedimenti.
Ciò perché tale adempimento deve ritenersi rispettato ove effettuato mediante la comunicazione del preavviso di rigetto in via telematica con inserimento nell’area riservata del portale del Ministero dell’Interno – istituito, ai sensi dell’art. 33, comma 2-bis del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 - che, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. n. 82/2005, art. 3-bis, rappresenta una modalità ordinaria di comunicazione delle pubbliche amministrazioni con il privato, quindi valida da un punto di vista giuridico.
La valutazione, così espressa, tiene conto che il procedimento di cittadinanza è ormai totalmente digitalizzato e che il fascicolo informatico di ciascuna istanza è costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'immediata conoscibilità, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento.
Pertanto, a fronte dell’esistenza del domicilio digitale e del riconoscimento normativo delle comunicazioni in via telematica ai sensi rispettivamente dell’artt. 3-bis e 41 del d. lgs. n. 82/2005, sussiste l’onere e l’interesse, del soggetto richiedente di consultare e mantenere le credenziali necessarie per accedere al portale al fine di verificare lo stato di avanzamento della pratica, nonché l’obbligo di monitorare e leggere in tempo reale le notifiche di recapito di corrispondenza sulla mail associata al portale on line (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 2914/2022).
6. Alla luce di quanto sopra richiamato, la procedura adottata costituisce idonea misura amministrativa, che si aggiunge a quelle già introdotte con l’intento realizzare una migliore efficienza della funzione esercitata, favorevolmente valutate, peraltro, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2322/2022 del 29.3.2022 in cui è stato osservato che “Nel caso di specie, risulta condivisibile la prospettazione delle amministrazioni appellanti, secondo la quale tale equivalenza funzionale è stata disposta dall’art. 3- bis (inserito dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), comma 4, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (recante “Codice dell’amministrazione digitale), per il quale, “A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario…”.
7. Nel caso di specie, quindi, non risulta dimostrato che il ricorrente non sia stato messo in condizione di conoscere il preavviso di diniego, che l’amministrazione eccepisce di aver inviato per via telematica. In tale quadro, la comunicazione di cui all’art. 10-bis del preavviso di rigetto era nella sfera di conoscibilità di parte ricorrente che -come anticipato- aveva l’onere di monitorare il sistema informatico periodicamente per verificare la presenza di comunicazioni da parte dell’Amministrazione.
8. Per le motivazioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto.
9. Tuttavia vanno ravvisate ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra tutte le parti delle spese di causa, attesa la limitata attività difensiva svolta dall’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2024 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.