TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 10587/2019
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ,assistiti e difesi Parte_2 CodiceFiscale_2
dagli avvocati MASIELLO FABIO e ROSALBA SASSO attori e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FERRECCHIA GENNARO e MASSIMILIANO SILVESTRI convenuto
CONCLUSIONI: come in atti del procedimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale. Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo. Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa è infondato e va integralmente rigettato per le ragioni di seguito evidenziate. Va premesso che il giudizio ha avuto la sua genesi con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.. 2285/19 del 09.10.2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I sezione civile dott. ALCIDI notificato il
18.10.2019 formulato dalla e Parte_2 Parte_1
[...]
Questi ultimi hanno agito in giudizio chiedendo l'accertamento negativo del loro debito nei confronti della società convenuta e la revoca del DI opposto, nell'atto di opposizione si contesta la esistenza del credito in primo luogo impugnando la genuinità della documentazione contrattuale depositata in fase monitoria.
pag. 2/6 Seguono poi una serie di contestazioni sulla illegittimità dei tassi applicati, degli interessi moratori e quant'altro come specificato dell'opposizione a Cont
Il decreto ingiuntivo opposto veniva concesso in virtù della apertura di una linea di credito della in favore di n. Parte_3 Parte_2
0516101359 con affidamento per euro 2600,00 in data 09.02.2015 e del contratto di finanziamento sempre con del 08.06.2015 Parte_4 per euro 32241,7; finanziamento avente PRS n. 05689644.per l'acquisto di un camper usato, in ordine al quale si segnalava nel ricorso per DI che gli opponenti non avevano provveduto al rimborso di parte dell'importo finanziato. Al ricorso per DI erano allegati documenti contrattuali per entrambe le posizioni sopra indicate, estratti conto, comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, piano di ammortamento. In corso di giudizio si è costituita chiedendo il rigetto Parte_3 della opposizione a decreto ingiuntivo. Venivano depositati in corso di giudizio, e custoditi in cassaforte, gli originali del contratti di finanziamento. In corso di giudizio, è stato esperito negativamente il tentativo di mediazione giusto verbale negativo depositato agli atti di causa all'udienza del 12.07.2022 e raccolte le istanze ex art. 183 VI comma cpc la causa è stata ritenuta dal Giudice con provvedimento a verbale del 23.01.2024 matura per la decisione. Sempre in corso di causa è stata concessa la provvisoria esecuzione del DI opposto dal momento che il Giudice ha ritenuto la opposizione non fondata su prova scritta e di facile assunzione e tenuto conto di quanto provato da parte convenuta e visto il parziale pagamento di ratei del prestito da parte della e del . Parte_1 Parte_2
È risultato provato e documentato in atti che gli opponenti ebbero a sottoscrivere i contratti per cui è causa con la , il solo Parte_3
la linea di credito n. 0516101359 con affidamento Parte_2 per euro 2600,00 in data 09.02.2015 entrambi il contratto di finanziamento sempre con del 08.06.2015 per euro 32241,7; Parte_4 finanziamento avente PRS n. 05689644. Negli atti di causa, fin dalla fase monitoria, risultano prodotti i contratti stipulati con in ordine ai quali vi è stata una generica Parte_3 contestazione di genuinità da parte degli opponenti in quanto prodotti in copia.
pag. 3/6 Sul punto va segnalato come in relazione alla contestazione mossa dagli opponenti di disconoscimento dei contratti in quanto esibiti in copia (a prescindere dal deposito poi avvenuto dei medesimi in originale custoditi in cassaforte) la giurisprudenza ha delineato specifici criteri in merito al disconoscimento ex art 2719 c.c. delle fotocopie rese in giudizio ribadendo che “il disconoscimento formale debba avvenire, pena l'inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale. Nel caso in questione non è stata evidenziata alcuna differenza fra gli originali e le copie presentate da parte appellata. Non sono nemmeno stati rilevati segni (es.: cancellature.) che potessero generare dubbi sulla conformità delle seconde ai primi. (cfr Cassazione sentenza n. 24634/2021.) Di contro, gli opponenti hanno in concreto dimostrato di riconoscere i contratti per averne dato spontaneamente, sia pure parzialmente, adesione. Il Giudice dunque non ha ritenuto di dovere concedere la verificazione richiesta così come non ha accolto le richieste di CTU sul contenuto del contratto ritenendo all'udienza del 23.01.2024 la causa matura per la decisione avendo evidentemente ritenuto meramente esplorativa la CTU richiesta in quanto non sostenuta da alcuna valida motivazione o elemento di prova. Peraltro, va evidenziato come le parti opponenti non abbiano adeguatamente insistito nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie dal momento che in comparsa conclusionale non hanno reiterato dette istanze. Viceversa, in sede di precisazione delle conclusioni gli opponenti non hanno reiterato le istanze istruttorie limitandosi ad un generico richiamo al contenuto di pregressi atti difensivi così non essendosi delineato il tema sottoposto al Giudice ed essendosi ancora impedito alla controparte di prendere posizione in ordine alle richieste istruttorie . In mancanza di esplicita riproposizione in sede di conclusioni delle richieste di prova da parte degli opponenti, le stesse devono ritenersi rinunciate. Quanto agli altri punti nodali della opposizione, si deve segnalare come la eccezione avente ad oggetto la applicazione del tasso cd. alla francese al finanziamento per cui è causa ha trovato definitiva chiarificazione a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, del pag. 4/6 29.05.2024 n. 15130, che ha affermato che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
In buona sostanza, la costruzione del regolamento contrattuale secondo una metodologia di calcolo degli interessi con il sistema di ammortamento alla francese (anche non esplicitato in contratto) non determina la nullità parziale della clausola determinativa degli interessi, non verificandosi alcun fenomeno anatocistico. Anche la eccezione di parte opponente sulla eccessività del tasso moratorio è rimasta non sostenuta da alcuna prova in corso di giudizio. Tornando alla opposizione, va sottolineato che gli opponenti contestino la esistenza stessa del loro obbligo contrattuale ma vi è prova in atti del parziale adempimento da parte dei medesimi attraverso il pagamento di alcune rate del finanziamento in ciò sostanziandosi un implicito riconoscimento del relativo obbligo. Non è stato provato ed in realtà neanche adeguatamente sostenuto o provato in giudizio che le firme al contratto di finanziamento siano false o frutto di una illecita o dolosa captazione della volontà e che dunque possa essere invocabile un qualsivoglia vizio di consenso. È dunque adeguatamente provata in atti la genesi del rapporto contrattuale al pari della esposizione debitoria degli opponenti la cui sussistenza ha giustificato la emissione del DI poi opposto.
Anche la eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali è stata sollevata da parte opponente come mera petizione di principio ma non è stata sostenuta da alcun argomento o prova e per tali ragioni va disattesa al pari di tutte le altre richieste ed eccezioni. Sulle spese di lite . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato in citazione e facendo applicazione dei valori minimi delle tabelle professionali in vigore di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti e della ridotta attività svolta in sede istruttoria. Tanto premesso;
pag. 5/6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.O.P. dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 11587/2019 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO pendente tra Parte_1
(C.F. ), e (C.F. C.F._1 Parte_2 [...]
) ,assistiti e difesi dagli avvocati MASIELLO FABIO e C.F._2
ROSALBA SASSO
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. FERRECCHIA GENNARO e MASSIMILIANO SILVESTRI ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
P.Q.M.
Cont rigetta l'opposizione a e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2285/19 emesso il 09.10,2019 dal Tribunale di S. Maria C.V. G.U. della I sezione civile dott. ALCIDI richiesto giudizialmente da e notificato Parte_5 agli opponenti in data 18.10.2029. Per l'effetto condanna le parti attrici opponenti Parte_1
(C.F. ), e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
) ,assistiti e difesi dagli avvocati MASIELLO CodiceFiscale_2
FABIO e ROSALBA SASSO, al pagamento in favore di
[...]
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t. Parte_5 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. FERRECCHIA GENNARO e MASSIMILIANO SILVESTRI, convenuta, opposta, delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. n. 55/2014 e ss aggiornamenti, e ridotte al 50% le spese per la fase istruttoria per le ragioni di cui in narrativa, in complessivi
€ 3300,00 oltre il 15% rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 06.06.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 10587/2019
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ,assistiti e difesi Parte_2 CodiceFiscale_2
dagli avvocati MASIELLO FABIO e ROSALBA SASSO attori e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FERRECCHIA GENNARO e MASSIMILIANO SILVESTRI convenuto
CONCLUSIONI: come in atti del procedimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale. Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo. Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa è infondato e va integralmente rigettato per le ragioni di seguito evidenziate. Va premesso che il giudizio ha avuto la sua genesi con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.. 2285/19 del 09.10.2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I sezione civile dott. ALCIDI notificato il
18.10.2019 formulato dalla e Parte_2 Parte_1
[...]
Questi ultimi hanno agito in giudizio chiedendo l'accertamento negativo del loro debito nei confronti della società convenuta e la revoca del DI opposto, nell'atto di opposizione si contesta la esistenza del credito in primo luogo impugnando la genuinità della documentazione contrattuale depositata in fase monitoria.
pag. 2/6 Seguono poi una serie di contestazioni sulla illegittimità dei tassi applicati, degli interessi moratori e quant'altro come specificato dell'opposizione a Cont
Il decreto ingiuntivo opposto veniva concesso in virtù della apertura di una linea di credito della in favore di n. Parte_3 Parte_2
0516101359 con affidamento per euro 2600,00 in data 09.02.2015 e del contratto di finanziamento sempre con del 08.06.2015 Parte_4 per euro 32241,7; finanziamento avente PRS n. 05689644.per l'acquisto di un camper usato, in ordine al quale si segnalava nel ricorso per DI che gli opponenti non avevano provveduto al rimborso di parte dell'importo finanziato. Al ricorso per DI erano allegati documenti contrattuali per entrambe le posizioni sopra indicate, estratti conto, comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, piano di ammortamento. In corso di giudizio si è costituita chiedendo il rigetto Parte_3 della opposizione a decreto ingiuntivo. Venivano depositati in corso di giudizio, e custoditi in cassaforte, gli originali del contratti di finanziamento. In corso di giudizio, è stato esperito negativamente il tentativo di mediazione giusto verbale negativo depositato agli atti di causa all'udienza del 12.07.2022 e raccolte le istanze ex art. 183 VI comma cpc la causa è stata ritenuta dal Giudice con provvedimento a verbale del 23.01.2024 matura per la decisione. Sempre in corso di causa è stata concessa la provvisoria esecuzione del DI opposto dal momento che il Giudice ha ritenuto la opposizione non fondata su prova scritta e di facile assunzione e tenuto conto di quanto provato da parte convenuta e visto il parziale pagamento di ratei del prestito da parte della e del . Parte_1 Parte_2
È risultato provato e documentato in atti che gli opponenti ebbero a sottoscrivere i contratti per cui è causa con la , il solo Parte_3
la linea di credito n. 0516101359 con affidamento Parte_2 per euro 2600,00 in data 09.02.2015 entrambi il contratto di finanziamento sempre con del 08.06.2015 per euro 32241,7; Parte_4 finanziamento avente PRS n. 05689644. Negli atti di causa, fin dalla fase monitoria, risultano prodotti i contratti stipulati con in ordine ai quali vi è stata una generica Parte_3 contestazione di genuinità da parte degli opponenti in quanto prodotti in copia.
pag. 3/6 Sul punto va segnalato come in relazione alla contestazione mossa dagli opponenti di disconoscimento dei contratti in quanto esibiti in copia (a prescindere dal deposito poi avvenuto dei medesimi in originale custoditi in cassaforte) la giurisprudenza ha delineato specifici criteri in merito al disconoscimento ex art 2719 c.c. delle fotocopie rese in giudizio ribadendo che “il disconoscimento formale debba avvenire, pena l'inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale. Nel caso in questione non è stata evidenziata alcuna differenza fra gli originali e le copie presentate da parte appellata. Non sono nemmeno stati rilevati segni (es.: cancellature.) che potessero generare dubbi sulla conformità delle seconde ai primi. (cfr Cassazione sentenza n. 24634/2021.) Di contro, gli opponenti hanno in concreto dimostrato di riconoscere i contratti per averne dato spontaneamente, sia pure parzialmente, adesione. Il Giudice dunque non ha ritenuto di dovere concedere la verificazione richiesta così come non ha accolto le richieste di CTU sul contenuto del contratto ritenendo all'udienza del 23.01.2024 la causa matura per la decisione avendo evidentemente ritenuto meramente esplorativa la CTU richiesta in quanto non sostenuta da alcuna valida motivazione o elemento di prova. Peraltro, va evidenziato come le parti opponenti non abbiano adeguatamente insistito nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie dal momento che in comparsa conclusionale non hanno reiterato dette istanze. Viceversa, in sede di precisazione delle conclusioni gli opponenti non hanno reiterato le istanze istruttorie limitandosi ad un generico richiamo al contenuto di pregressi atti difensivi così non essendosi delineato il tema sottoposto al Giudice ed essendosi ancora impedito alla controparte di prendere posizione in ordine alle richieste istruttorie . In mancanza di esplicita riproposizione in sede di conclusioni delle richieste di prova da parte degli opponenti, le stesse devono ritenersi rinunciate. Quanto agli altri punti nodali della opposizione, si deve segnalare come la eccezione avente ad oggetto la applicazione del tasso cd. alla francese al finanziamento per cui è causa ha trovato definitiva chiarificazione a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, del pag. 4/6 29.05.2024 n. 15130, che ha affermato che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
In buona sostanza, la costruzione del regolamento contrattuale secondo una metodologia di calcolo degli interessi con il sistema di ammortamento alla francese (anche non esplicitato in contratto) non determina la nullità parziale della clausola determinativa degli interessi, non verificandosi alcun fenomeno anatocistico. Anche la eccezione di parte opponente sulla eccessività del tasso moratorio è rimasta non sostenuta da alcuna prova in corso di giudizio. Tornando alla opposizione, va sottolineato che gli opponenti contestino la esistenza stessa del loro obbligo contrattuale ma vi è prova in atti del parziale adempimento da parte dei medesimi attraverso il pagamento di alcune rate del finanziamento in ciò sostanziandosi un implicito riconoscimento del relativo obbligo. Non è stato provato ed in realtà neanche adeguatamente sostenuto o provato in giudizio che le firme al contratto di finanziamento siano false o frutto di una illecita o dolosa captazione della volontà e che dunque possa essere invocabile un qualsivoglia vizio di consenso. È dunque adeguatamente provata in atti la genesi del rapporto contrattuale al pari della esposizione debitoria degli opponenti la cui sussistenza ha giustificato la emissione del DI poi opposto.
Anche la eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali è stata sollevata da parte opponente come mera petizione di principio ma non è stata sostenuta da alcun argomento o prova e per tali ragioni va disattesa al pari di tutte le altre richieste ed eccezioni. Sulle spese di lite . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato in citazione e facendo applicazione dei valori minimi delle tabelle professionali in vigore di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti e della ridotta attività svolta in sede istruttoria. Tanto premesso;
pag. 5/6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.O.P. dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 11587/2019 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO pendente tra Parte_1
(C.F. ), e (C.F. C.F._1 Parte_2 [...]
) ,assistiti e difesi dagli avvocati MASIELLO FABIO e C.F._2
ROSALBA SASSO
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. FERRECCHIA GENNARO e MASSIMILIANO SILVESTRI ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
P.Q.M.
Cont rigetta l'opposizione a e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2285/19 emesso il 09.10,2019 dal Tribunale di S. Maria C.V. G.U. della I sezione civile dott. ALCIDI richiesto giudizialmente da e notificato Parte_5 agli opponenti in data 18.10.2029. Per l'effetto condanna le parti attrici opponenti Parte_1
(C.F. ), e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
) ,assistiti e difesi dagli avvocati MASIELLO CodiceFiscale_2
FABIO e ROSALBA SASSO, al pagamento in favore di
[...]
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t. Parte_5 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. FERRECCHIA GENNARO e MASSIMILIANO SILVESTRI, convenuta, opposta, delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. n. 55/2014 e ss aggiornamenti, e ridotte al 50% le spese per la fase istruttoria per le ragioni di cui in narrativa, in complessivi
€ 3300,00 oltre il 15% rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 06.06.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 6/6