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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2024, n. 6340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6340 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
N. 28798/2021 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28798/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
04/12/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
e vertente
TRA
, c.f.: elett.te dom.to in in Napoli, alla Via Parte_1 C.F._1
Giordano Bruno, n. 156, presso lo studio dell'Avv. DI GENNARO GIUSEPPE, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- ATTORE
E
, in persona del Presidente p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia Controparte_1
n. 81, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo (CF: P.IVA_1
dell'Avvocatura regionale, giusta procura generale ad lites per notaio C.F._3 Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata Persona_1
in Napoli alla via S. Lucia 81.
- CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ad ingiunzione fiscale
Conclusioni: all'udienza del 04/12/2023 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, il signor ha Parte_1
inteso impugnare l'ingiunzione di pagamento di cui alla nota prot. n. n. 12810/288/Reg.
Ing. del 7/10/21, notificata in data 20 ottobre 2021, per la somma di euro 38.267,34 oltre interessi, emessa ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 639/1910, con la quale il Direttore
Generale Risorse Umane – Finanziarie e Strumentali del Controparte_2
ha ingiunto all'opponente “di pagare alla , entro e non oltre
[...] Controparte_1
30 giorni dalla notifica della presente ingiunzione” il predetto importo
A tal fine ha chiarito che la predetta ingiunzione di pagamento ha ad oggetto la pretesa del di ottenere la ripetizione delle somme percepite dal Controparte_2
ricorrente a titolo di trattamento accessorio, erogate, per il periodo 2009 – 2019, ai sensi dell'art. 2 della L.R.C. n. 20/2002.
Tale iniziativa è scaturita:
➢ dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, con cui è stata dichiarata
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. n. 20/2002, nella CP_2
parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58 della legge reg. n. 10 del CP_2
2001; e dell'art. 1, comma 1, della lege reg. Campania n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il comma 4 al citato art. 58”;
➢ dalla decisione resa dalla Corte dei Conti della – Sez. Controllo n. Controparte_1
- 2 - decisone del Giudice delle Leggi, non ha parificato, limitatamente al solo rendiconto
2016, le poste passive inerenti i trasferimenti al Consiglio regionale in relazione alle somme previste dalle previsioni normative dichiarate incostituzionali.
In fatto, parte opponente ha dedotto quanto segue:“il sig. è stato Parte_1
dipendente della Astir S.p.A. dal 2004, come si evince dalle buste paga (doc. 21). Dal gennaio 2009, lo stesso è stato comandato dal proprio datore di lavoro a prestare servizio, temporaneamente, presso il della , restando tutti gli Controparte_2 CP_2
emolumenti da corrispondere a carico della società cedente.
Il sig. , infatti, dal gennaio 2009, è stato comandato dalle società presso cui era Pt_1
assunto, ossia Astir S.p.A, poi e, successivamente, Controparte_3 [...]
presso il sino al maggio 2013 Controparte_4 Controparte_2
(doc. 22), svolgendo anche mansioni di coordinatore responsabile della segreteria particolare del Questore alle finanze dal 30.07.2010 al 31.05.2011 e dall'aprile 2012 al maggio 2013 (doc. 23), percependo indennità accessorie ex art. 16 della Legge Regionale
n. 11/1991, come meglio precisato nelle due sentenze che alla presente si allegano (doc.
24)
Ha, quindi, svolto una serie di doglianze, che verranno esaminate in parte motiva, volte a rimarcare la illegittimità della pretesa azionata, concludendo per l'affermazione di inesistenza dei diritti azionati dalla . Controparte_1
Quest'ultima si è costituita contrastando le ragioni addotte da controparte.
Sospesa l'esecutorietà dell'ingiunzione impugnata, in assenza di istruttoria la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini per scritti conclusionali di cui all'art.190 c.p.c..
****
1§ Eccezione di prescrizione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore.
- 3 - In citazione si legge che “la pretesa azionata incontra un invalicabile ostacolo nella intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei retributivi, trattandosi di crediti presunti che soggiacciono alla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4 c.c. Infatti l'unico atto interruttivo della prescrizione è la stessa ingiunzione notificata nel novembre
2021. Secondo l'opinione dominante, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, i crediti di retribuzione corrisposti dal datore al prestatore di lavoro, data la particolare modalità di soddisfazione del credito del lavoratore, ossia la periodicità annuale o infra-annuale, si prescrivono, secondo il disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c., nel termine di cinque anni. La prescrizione ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 c.c., assume invece una rilevanza applicativa secondaria, svolgendo un ruolo solamente residuale…In subordine e in ogni caso, l'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale delle pretese restitutorie relativamente agli emolumenti erogati fino al novembre 2011. Infatti l'ingiunzione di pagamento gli è stata notificata nel novembre 2021, mentre la lettera prot. n. 0015688 del 12.11.2021 è stata notificata all'indirizzo di posta non riferibile minimamente Email_1
all'opponente”.
L'assunto relativo all'operatività del termine di prescrizione quinquennale non è condivisibile, atteso che l'art. 2948 c.c., che costituisce norma a fattispecie esclusiva, non può trovare applicazione a casi non espressamente ivi indicati, vale a dire il mancato pagamento della retribuzione al dipendente;
in particolare non può trovare applicazione per l'ipotesi di ripetizione di somme che a questo siano state illegittimamente corrisposte.
In materia di ripetizione dell'indebito oggettivo, invero, vale la prescrizione decennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c..
Sul punto possono richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Roma, sez. II, 02 settembre 2015, n. 10998 e Tar Catania, sez. II, 3
- 4 - marzo 2014, n. 685) e dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti
a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali” (in tal senso Cass. Sez. L - , Sentenza n. 28436 del
05/11/2019).
Sul punto va, anche, condiviso l'orientamento secondo cui “il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale (o della contrarietà all'ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935
c.c.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità (cfr. tra le altre Cass. 08/10/2010,
n. 20863).
A questo punto va esaminato, in base alla ricostruzione contabile prodotta dalla
, quale sia in concreto il periodo durante il quale sia stato erogato il Controparte_1
trattamento accessorio oggetto della contestata ripetizione.
Ciò tenendo in considerazione, in mancanza di altri atti interruttivi, la data della notifica dell'ordinanza ingiunzione (30.10.2021, dieci giorni dall'inoltro dell'avviso ex art.140 c.p.c.), primo e unico atto – opposto in questa sede, con il quale per la prima
- 5 - volta la ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente Controparte_1
versate.
Ebbene, con la riduzione del 48,64%, dalla è stata richiesta in Controparte_1
restituzione al ricorrente la somma di € 38.267,84 maturata a partire da gennaio 2009
e calcolata sino a maggio 2013.
Trovando applicazione la prescrizione decennale per la fattispecie disciplinata dall'art. 2033 cc., sono prescritti eventuali importi pretesi in restituzione erogati fino all'ottobre 2011 compreso;
e l'indebito va pertanto rideterminato sottraendo dalla cifra sopra indicata , quella di euro 10.574,14, ovvero quella relativa alla somma degli importi da gennaio 2009 a ottobre 2011 (vedi prospetto all. 4 Regione), addivenendosi al minor importo di euro 27.693,70.
3§ Sul limite dei cd. “diritti quesiti”.
Parte attrice invoca il principio secondo cui le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo…”.
In particolare, con specifico riferimento proprio ai rapporti di lavoro, a dire di parte attrice, la giurisprudenza sarebbe univoca nel ritenere che sono da considerarsi diritti quesiti tutti quei diritti “già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita”
(cfr. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 6116/1988).
Sulla base di tali considerazioni, ritiene che l'invocata declaratoria di incostituzionalità incontri anche nel caso di specie il limite dei c.d. diritti quesiti
- 6 - ovvero quelli che sono definitivamente entrati a far parte del patrimonio giuridico di un soggetto.
Anche tale doglianza non appare condivisibile alla luce dei principi giurisprudenziali puntualmente richiamati dalla in sede di Controparte_1
costituzione in giudizio e più volte riaffermati dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità” (in tal senso Cass. Civ. Sez. Lav.
7.7.2020 n. 14085; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. III 6.5.2010 n. 10958 secondo cui
“le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere « esauriti » i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”).
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontroversa che, in relazione alla fattispecie in esame, non sia mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né, al netto della decurtazione già operata al precedente capo, che sia maturato il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero.
- 7 - Parte attrice assume che la pronunzia di incostituzionalità (sent. 146/2019) è giunta a valle del giudizio intrapreso dalla Corte dei Conti - sez. regionale di controllo della di non parificazione della sola spesa sostenuta per il Controparte_1
personale del , limitatamente all'esercizio Controparte_2
finanziario 2016, poi definito dall'organo contabile con la già menzionata decisione n.
172/2019.
Ciò, secondo parte attrice, determinerebbe l'intangibilità dei precedenti esercizi finanziari del bilancio del – nei quali parimenti Controparte_2
figurava la voce di spesa per il personale dipendente, relativamente alle indennità disciplinate con i fondi di cui alle L.R. 20/2002 e 25/2003 – che avevano da tempo, superato il vaglio positivo di parificazione da parte della sez. regionale di controllo della Corte dei Conti, oramai divenuto inoppugnabile.
L'assunto non è condivisibile per l'evidente ragione che il giudizio di parificazione della sezione regionale di controllo non vale ad integrare una delle fattispecie cui la giurisprudenza sopra richiamata correla il consolidamento dei cd. diritti quesiti.
§ Sulla violazione del principio dell'affidamento e della certezza giuridica
Parte attrice assume che l'eventuale applicazione retroattiva della decisione costituzionale si porrebbe in aperta violazione anche del principio dell'affidamento e della certezza giuridica. In particolare, una sconfinata efficacia retroattiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali scrutinate dalla
Consulta nella sentenza n. 146/2019, sino a travolgere tutti gli emolumenti erogati ai ricorrenti a fronte di prestazioni già rese, significherebbe travolgere non solo l'affidamento nella sicurezza giuridica, ma anche il legittimo affidamento ingenerato dall'esistenza, al tempo delle attività espletate, di norme pienamente valide ed efficaci.
- 8 - Risulterebbe, altresì, violato anche il principio di buona fede dei lavoratori che, muovendo dalla consapevolezza della legittimità del quadro normativo di riferimento, hanno prestato la propria attività lavorativa, ciò tanto più ove si consideri che detta attività lavorativa sarebbe stata eseguita al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.
Le indennità percepite, cioè, costituirebbero, a dire dell'attore, il corrispettivo di attività effettivamente prestate.
Orbene la questione è stata già diffusamente affrontata da questo Tribunale nell'ambito degli analoghi contenziosi avviati innanzi al Giudice di Lavoro e delle cui statuizioni fornisce ampio resoconto la in occasione del deposito Controparte_1
della comparsa conclusionale, avvenuto in data 30 gennaio 2024.
Dall'esame di tali pronunce emerge un univoco indirizzo giurisprudenziale volto a ritenere insussistenti, nel caso di specie, le prefigurate violazioni, valorizzando, a tal fine, i principi affermati di recente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.8 del
2023 secondo cui “nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz.
CEDU (“«[o]gni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte
EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»),
l'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato”.
Inoltre, la Consulta, in merito al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure della Corte EDU, ha osservato che “la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare
- 9 - che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda…. In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva”.
La Corte costituzionale ha riscontrato che “l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto….” e, avuto riguardo a materie esclusivamente retributive, ha osservato che “si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva”, giungendo ad affermare che “11.- Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in termini di affidamento legittimo, la Consulta ha affermato che “gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation…..conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese
- 10 - che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete… Similmente la giurisprudenza della
Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo,
l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha osservato che “un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni
- 11 - in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre
2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto”.
In conclusione, la Consulta ha enunciato il principio che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede
- 12 - oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
Orbene questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni unanimemente raggiunte dai giudici del lavoro del Tribunale di Napoli nell'ambito delle richiamate pronunzie.
Si condivide l'assunto secondo cui l'operato della che ha Controparte_1
salvaguardato il legittimo affidamento e la buona fede dei percipiendi, attraverso la riduzione percentuale del debito, limitato alla sola sorta capitale e attraverso la rateizzazione dell'intero importo, decisa ben prima della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta conforme ai principi elaborati dalla Consulta e non residua in favore dei ricorrenti alcuna possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di irripetibilità di quanto percepito.
Va, inoltre, rimarcato come l'importo richiesto in restituzione sia il frutto di una riduzione, sul lordo erogato, di una percentuale pari al 48,64%.
Sul punto, va rammentato che la Consulta ha precisato che le condizioni personali del debitore, “ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto” e con specifico richiamo ad alcune pronunce del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n.
2899) abbia rimarcato che va evitata una modalità della ripetizione ( e non la ripetizione stessa) che sia tale da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza.
In altri termini, solo “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può
- 13 - condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipies, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto nella sua totalità.
Neanche conduce a risultati utili a parte attrice, l'art. 2126 c.c. a mente del quale
“la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste
a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
La Consulta nella sentenza n. 8/2023 afferma che “…si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva.
Il fondamento di tale speciale disciplina si rinviene, questa volta, nella causa dell'attribuzione, costituita da una attività lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. La peculiare protezione di simile causa attributiva, che si pone in termini sinallagmatici rispetto alla retribuzione indebita, giustifica, pertanto, sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia, qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del medesimo, a dispetto della nullità o dell'annullamento (totale o parziale) del contratto di lavoro e persino in presenza di una illiceità dell'oggetto o della causa, ove siano state violate norme poste a tutela del lavoratore”.
Invero anche nella presente controversia, i fatti da cui dovrebbe desumersi la sussistenza dei menzionati presupposti della norma civilistica non sono stati adeguatamente allegati, essendosi parte attrice genericamente limitata ad affermare che le indennità percepite costituirebbero il corrispettivo di attività effettivamente prestate al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.
- 14 - Invero, come chiarito dal Giudice delle leggi nella sentenza n.8/2023 “l'art. 2126 cod. civ. costituisce, dunque, un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre
2021, n. 36358). Per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del
2021)”.
Il principio enunciato dalla Consulta -attraverso il riferimento alla qualifica dirigenziale- è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, in relazione ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Avuto riguardo al caso in esame, la circostanza -dedotta genericamente- che si è trattato di attività di assistenza agli organi consiliari svolte dal personale comandato presso il , le quali sono state, negli anni, Controparte_2
regolarmente svolte in modalità extraorario, quindi, al di fuori dell'orario normale di ufficio, trattandosi di attività extraistituzionali, non solo non risulta adeguatamente
- 15 - dedotta e provata, ma risulta finanche inidonea ad individuare e a caratterizzare i compiti svolti, in termini radicalmente diversi -quantomeno sul piano qualitativo- rispetto alla mansione stabilmente ed ordinariamente disimpegnata dall'attrice - peraltro neanche allegata.
Gli argomenti vanno, pertanto, rigettati.
Tali conclusioni consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A..
È possibile, da tale ricostruzione, addivenire alla conclusione che la CP_1
ha effettuato una sufficiente valorizzazione del legittimo affidamento dei
[...]
percipienti nel senso voluto dalla Corte Costituzionale (a mezzo della riduzione del debito, dell'omessa richiesta di interessi e della rateizzazione del recupero), per cui deve affermarsi la legittimità dell'atto emesso dalla a fini di recupero CP_1
dell'indebito per cui è causa.
5§ Governo delle spese di lite.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti, in considerazione della parziale reciproca soccombenza e della novità delle questioni dedotte in giudizio, del carattere vincolato dell'attività della P.A. a seguito di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2 commi 2 e 4 della Legge Regionale della Campania n. 20/2002 e della sopravvenienza, in corso di causa, della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- 16 - ➢ accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta da Pt_1
avverso l'ingiunzione di pagamento di cui alla nota prot. n. n.
[...]
12810/288/Reg. Ing. del 7/10/21, notificata in data 20 ottobre 2021, emessa ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 639/1910, e, per l'effetto, ridetermina in euro 27.693,70 l'importo dovuto in restituzione;
➢ compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 19/06/2024.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 17 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
172 del 30.07.2019, con la quale il Giudice contabile, preso atto della succitata
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28798/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
04/12/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
e vertente
TRA
, c.f.: elett.te dom.to in in Napoli, alla Via Parte_1 C.F._1
Giordano Bruno, n. 156, presso lo studio dell'Avv. DI GENNARO GIUSEPPE, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- ATTORE
E
, in persona del Presidente p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia Controparte_1
n. 81, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo (CF: P.IVA_1
dell'Avvocatura regionale, giusta procura generale ad lites per notaio C.F._3 Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata Persona_1
in Napoli alla via S. Lucia 81.
- CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ad ingiunzione fiscale
Conclusioni: all'udienza del 04/12/2023 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, il signor ha Parte_1
inteso impugnare l'ingiunzione di pagamento di cui alla nota prot. n. n. 12810/288/Reg.
Ing. del 7/10/21, notificata in data 20 ottobre 2021, per la somma di euro 38.267,34 oltre interessi, emessa ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 639/1910, con la quale il Direttore
Generale Risorse Umane – Finanziarie e Strumentali del Controparte_2
ha ingiunto all'opponente “di pagare alla , entro e non oltre
[...] Controparte_1
30 giorni dalla notifica della presente ingiunzione” il predetto importo
A tal fine ha chiarito che la predetta ingiunzione di pagamento ha ad oggetto la pretesa del di ottenere la ripetizione delle somme percepite dal Controparte_2
ricorrente a titolo di trattamento accessorio, erogate, per il periodo 2009 – 2019, ai sensi dell'art. 2 della L.R.C. n. 20/2002.
Tale iniziativa è scaturita:
➢ dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, con cui è stata dichiarata
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. n. 20/2002, nella CP_2
parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58 della legge reg. n. 10 del CP_2
2001; e dell'art. 1, comma 1, della lege reg. Campania n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il comma 4 al citato art. 58”;
➢ dalla decisione resa dalla Corte dei Conti della – Sez. Controllo n. Controparte_1
- 2 - decisone del Giudice delle Leggi, non ha parificato, limitatamente al solo rendiconto
2016, le poste passive inerenti i trasferimenti al Consiglio regionale in relazione alle somme previste dalle previsioni normative dichiarate incostituzionali.
In fatto, parte opponente ha dedotto quanto segue:“il sig. è stato Parte_1
dipendente della Astir S.p.A. dal 2004, come si evince dalle buste paga (doc. 21). Dal gennaio 2009, lo stesso è stato comandato dal proprio datore di lavoro a prestare servizio, temporaneamente, presso il della , restando tutti gli Controparte_2 CP_2
emolumenti da corrispondere a carico della società cedente.
Il sig. , infatti, dal gennaio 2009, è stato comandato dalle società presso cui era Pt_1
assunto, ossia Astir S.p.A, poi e, successivamente, Controparte_3 [...]
presso il sino al maggio 2013 Controparte_4 Controparte_2
(doc. 22), svolgendo anche mansioni di coordinatore responsabile della segreteria particolare del Questore alle finanze dal 30.07.2010 al 31.05.2011 e dall'aprile 2012 al maggio 2013 (doc. 23), percependo indennità accessorie ex art. 16 della Legge Regionale
n. 11/1991, come meglio precisato nelle due sentenze che alla presente si allegano (doc.
24)
Ha, quindi, svolto una serie di doglianze, che verranno esaminate in parte motiva, volte a rimarcare la illegittimità della pretesa azionata, concludendo per l'affermazione di inesistenza dei diritti azionati dalla . Controparte_1
Quest'ultima si è costituita contrastando le ragioni addotte da controparte.
Sospesa l'esecutorietà dell'ingiunzione impugnata, in assenza di istruttoria la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini per scritti conclusionali di cui all'art.190 c.p.c..
****
1§ Eccezione di prescrizione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore.
- 3 - In citazione si legge che “la pretesa azionata incontra un invalicabile ostacolo nella intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei retributivi, trattandosi di crediti presunti che soggiacciono alla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4 c.c. Infatti l'unico atto interruttivo della prescrizione è la stessa ingiunzione notificata nel novembre
2021. Secondo l'opinione dominante, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, i crediti di retribuzione corrisposti dal datore al prestatore di lavoro, data la particolare modalità di soddisfazione del credito del lavoratore, ossia la periodicità annuale o infra-annuale, si prescrivono, secondo il disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c., nel termine di cinque anni. La prescrizione ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 c.c., assume invece una rilevanza applicativa secondaria, svolgendo un ruolo solamente residuale…In subordine e in ogni caso, l'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale delle pretese restitutorie relativamente agli emolumenti erogati fino al novembre 2011. Infatti l'ingiunzione di pagamento gli è stata notificata nel novembre 2021, mentre la lettera prot. n. 0015688 del 12.11.2021 è stata notificata all'indirizzo di posta non riferibile minimamente Email_1
all'opponente”.
L'assunto relativo all'operatività del termine di prescrizione quinquennale non è condivisibile, atteso che l'art. 2948 c.c., che costituisce norma a fattispecie esclusiva, non può trovare applicazione a casi non espressamente ivi indicati, vale a dire il mancato pagamento della retribuzione al dipendente;
in particolare non può trovare applicazione per l'ipotesi di ripetizione di somme che a questo siano state illegittimamente corrisposte.
In materia di ripetizione dell'indebito oggettivo, invero, vale la prescrizione decennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c..
Sul punto possono richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Roma, sez. II, 02 settembre 2015, n. 10998 e Tar Catania, sez. II, 3
- 4 - marzo 2014, n. 685) e dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti
a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali” (in tal senso Cass. Sez. L - , Sentenza n. 28436 del
05/11/2019).
Sul punto va, anche, condiviso l'orientamento secondo cui “il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale (o della contrarietà all'ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935
c.c.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità (cfr. tra le altre Cass. 08/10/2010,
n. 20863).
A questo punto va esaminato, in base alla ricostruzione contabile prodotta dalla
, quale sia in concreto il periodo durante il quale sia stato erogato il Controparte_1
trattamento accessorio oggetto della contestata ripetizione.
Ciò tenendo in considerazione, in mancanza di altri atti interruttivi, la data della notifica dell'ordinanza ingiunzione (30.10.2021, dieci giorni dall'inoltro dell'avviso ex art.140 c.p.c.), primo e unico atto – opposto in questa sede, con il quale per la prima
- 5 - volta la ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente Controparte_1
versate.
Ebbene, con la riduzione del 48,64%, dalla è stata richiesta in Controparte_1
restituzione al ricorrente la somma di € 38.267,84 maturata a partire da gennaio 2009
e calcolata sino a maggio 2013.
Trovando applicazione la prescrizione decennale per la fattispecie disciplinata dall'art. 2033 cc., sono prescritti eventuali importi pretesi in restituzione erogati fino all'ottobre 2011 compreso;
e l'indebito va pertanto rideterminato sottraendo dalla cifra sopra indicata , quella di euro 10.574,14, ovvero quella relativa alla somma degli importi da gennaio 2009 a ottobre 2011 (vedi prospetto all. 4 Regione), addivenendosi al minor importo di euro 27.693,70.
3§ Sul limite dei cd. “diritti quesiti”.
Parte attrice invoca il principio secondo cui le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo…”.
In particolare, con specifico riferimento proprio ai rapporti di lavoro, a dire di parte attrice, la giurisprudenza sarebbe univoca nel ritenere che sono da considerarsi diritti quesiti tutti quei diritti “già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita”
(cfr. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 6116/1988).
Sulla base di tali considerazioni, ritiene che l'invocata declaratoria di incostituzionalità incontri anche nel caso di specie il limite dei c.d. diritti quesiti
- 6 - ovvero quelli che sono definitivamente entrati a far parte del patrimonio giuridico di un soggetto.
Anche tale doglianza non appare condivisibile alla luce dei principi giurisprudenziali puntualmente richiamati dalla in sede di Controparte_1
costituzione in giudizio e più volte riaffermati dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità” (in tal senso Cass. Civ. Sez. Lav.
7.7.2020 n. 14085; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. III 6.5.2010 n. 10958 secondo cui
“le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere « esauriti » i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”).
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontroversa che, in relazione alla fattispecie in esame, non sia mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né, al netto della decurtazione già operata al precedente capo, che sia maturato il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero.
- 7 - Parte attrice assume che la pronunzia di incostituzionalità (sent. 146/2019) è giunta a valle del giudizio intrapreso dalla Corte dei Conti - sez. regionale di controllo della di non parificazione della sola spesa sostenuta per il Controparte_1
personale del , limitatamente all'esercizio Controparte_2
finanziario 2016, poi definito dall'organo contabile con la già menzionata decisione n.
172/2019.
Ciò, secondo parte attrice, determinerebbe l'intangibilità dei precedenti esercizi finanziari del bilancio del – nei quali parimenti Controparte_2
figurava la voce di spesa per il personale dipendente, relativamente alle indennità disciplinate con i fondi di cui alle L.R. 20/2002 e 25/2003 – che avevano da tempo, superato il vaglio positivo di parificazione da parte della sez. regionale di controllo della Corte dei Conti, oramai divenuto inoppugnabile.
L'assunto non è condivisibile per l'evidente ragione che il giudizio di parificazione della sezione regionale di controllo non vale ad integrare una delle fattispecie cui la giurisprudenza sopra richiamata correla il consolidamento dei cd. diritti quesiti.
§ Sulla violazione del principio dell'affidamento e della certezza giuridica
Parte attrice assume che l'eventuale applicazione retroattiva della decisione costituzionale si porrebbe in aperta violazione anche del principio dell'affidamento e della certezza giuridica. In particolare, una sconfinata efficacia retroattiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali scrutinate dalla
Consulta nella sentenza n. 146/2019, sino a travolgere tutti gli emolumenti erogati ai ricorrenti a fronte di prestazioni già rese, significherebbe travolgere non solo l'affidamento nella sicurezza giuridica, ma anche il legittimo affidamento ingenerato dall'esistenza, al tempo delle attività espletate, di norme pienamente valide ed efficaci.
- 8 - Risulterebbe, altresì, violato anche il principio di buona fede dei lavoratori che, muovendo dalla consapevolezza della legittimità del quadro normativo di riferimento, hanno prestato la propria attività lavorativa, ciò tanto più ove si consideri che detta attività lavorativa sarebbe stata eseguita al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.
Le indennità percepite, cioè, costituirebbero, a dire dell'attore, il corrispettivo di attività effettivamente prestate.
Orbene la questione è stata già diffusamente affrontata da questo Tribunale nell'ambito degli analoghi contenziosi avviati innanzi al Giudice di Lavoro e delle cui statuizioni fornisce ampio resoconto la in occasione del deposito Controparte_1
della comparsa conclusionale, avvenuto in data 30 gennaio 2024.
Dall'esame di tali pronunce emerge un univoco indirizzo giurisprudenziale volto a ritenere insussistenti, nel caso di specie, le prefigurate violazioni, valorizzando, a tal fine, i principi affermati di recente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.8 del
2023 secondo cui “nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz.
CEDU (“«[o]gni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte
EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»),
l'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato”.
Inoltre, la Consulta, in merito al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure della Corte EDU, ha osservato che “la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare
- 9 - che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda…. In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva”.
La Corte costituzionale ha riscontrato che “l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto….” e, avuto riguardo a materie esclusivamente retributive, ha osservato che “si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva”, giungendo ad affermare che “11.- Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in termini di affidamento legittimo, la Consulta ha affermato che “gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation…..conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese
- 10 - che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete… Similmente la giurisprudenza della
Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo,
l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha osservato che “un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni
- 11 - in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre
2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto”.
In conclusione, la Consulta ha enunciato il principio che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede
- 12 - oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
Orbene questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni unanimemente raggiunte dai giudici del lavoro del Tribunale di Napoli nell'ambito delle richiamate pronunzie.
Si condivide l'assunto secondo cui l'operato della che ha Controparte_1
salvaguardato il legittimo affidamento e la buona fede dei percipiendi, attraverso la riduzione percentuale del debito, limitato alla sola sorta capitale e attraverso la rateizzazione dell'intero importo, decisa ben prima della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta conforme ai principi elaborati dalla Consulta e non residua in favore dei ricorrenti alcuna possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di irripetibilità di quanto percepito.
Va, inoltre, rimarcato come l'importo richiesto in restituzione sia il frutto di una riduzione, sul lordo erogato, di una percentuale pari al 48,64%.
Sul punto, va rammentato che la Consulta ha precisato che le condizioni personali del debitore, “ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto” e con specifico richiamo ad alcune pronunce del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n.
2899) abbia rimarcato che va evitata una modalità della ripetizione ( e non la ripetizione stessa) che sia tale da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza.
In altri termini, solo “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può
- 13 - condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipies, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto nella sua totalità.
Neanche conduce a risultati utili a parte attrice, l'art. 2126 c.c. a mente del quale
“la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste
a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
La Consulta nella sentenza n. 8/2023 afferma che “…si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva.
Il fondamento di tale speciale disciplina si rinviene, questa volta, nella causa dell'attribuzione, costituita da una attività lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. La peculiare protezione di simile causa attributiva, che si pone in termini sinallagmatici rispetto alla retribuzione indebita, giustifica, pertanto, sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia, qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del medesimo, a dispetto della nullità o dell'annullamento (totale o parziale) del contratto di lavoro e persino in presenza di una illiceità dell'oggetto o della causa, ove siano state violate norme poste a tutela del lavoratore”.
Invero anche nella presente controversia, i fatti da cui dovrebbe desumersi la sussistenza dei menzionati presupposti della norma civilistica non sono stati adeguatamente allegati, essendosi parte attrice genericamente limitata ad affermare che le indennità percepite costituirebbero il corrispettivo di attività effettivamente prestate al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.
- 14 - Invero, come chiarito dal Giudice delle leggi nella sentenza n.8/2023 “l'art. 2126 cod. civ. costituisce, dunque, un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre
2021, n. 36358). Per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del
2021)”.
Il principio enunciato dalla Consulta -attraverso il riferimento alla qualifica dirigenziale- è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, in relazione ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Avuto riguardo al caso in esame, la circostanza -dedotta genericamente- che si è trattato di attività di assistenza agli organi consiliari svolte dal personale comandato presso il , le quali sono state, negli anni, Controparte_2
regolarmente svolte in modalità extraorario, quindi, al di fuori dell'orario normale di ufficio, trattandosi di attività extraistituzionali, non solo non risulta adeguatamente
- 15 - dedotta e provata, ma risulta finanche inidonea ad individuare e a caratterizzare i compiti svolti, in termini radicalmente diversi -quantomeno sul piano qualitativo- rispetto alla mansione stabilmente ed ordinariamente disimpegnata dall'attrice - peraltro neanche allegata.
Gli argomenti vanno, pertanto, rigettati.
Tali conclusioni consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A..
È possibile, da tale ricostruzione, addivenire alla conclusione che la CP_1
ha effettuato una sufficiente valorizzazione del legittimo affidamento dei
[...]
percipienti nel senso voluto dalla Corte Costituzionale (a mezzo della riduzione del debito, dell'omessa richiesta di interessi e della rateizzazione del recupero), per cui deve affermarsi la legittimità dell'atto emesso dalla a fini di recupero CP_1
dell'indebito per cui è causa.
5§ Governo delle spese di lite.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti, in considerazione della parziale reciproca soccombenza e della novità delle questioni dedotte in giudizio, del carattere vincolato dell'attività della P.A. a seguito di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2 commi 2 e 4 della Legge Regionale della Campania n. 20/2002 e della sopravvenienza, in corso di causa, della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- 16 - ➢ accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta da Pt_1
avverso l'ingiunzione di pagamento di cui alla nota prot. n. n.
[...]
12810/288/Reg. Ing. del 7/10/21, notificata in data 20 ottobre 2021, emessa ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 639/1910, e, per l'effetto, ridetermina in euro 27.693,70 l'importo dovuto in restituzione;
➢ compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 19/06/2024.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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172 del 30.07.2019, con la quale il Giudice contabile, preso atto della succitata