Articolo 33 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 32Articolo 34
Versione
24 novembre 1966
Art. 33. (Agevolazioni fiscali per i terreni rimboschiti)

Ai terreni rimboschiti ed ai boschi ricostituiti e migliorati ai sensi della presente legge sono estese le esenzioni previste dal primo comma dell'articolo 59 del testo Unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 . Per l'applicazione di tale esenzione Valgono le norme di cui al primo comma dell'articolo 60 del testo Unico stesso.
Al rimboschimento effettuati a totale carico dello Stato e per i quali viene corrisposta l'inidennita' di occupazione dei terreni, l'esenizione di cui al primo comma si applica detraendo il periodo durante il quale l'avente diritto ha percepito l'indennita' di occupazione.
L'esenzione cessa nei casi di cui all'articolo 82 del regolamento per l'attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , approvato con il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 .
Le successioni fra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla imposta di donazione le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.
Entrata in vigore il 24 novembre 1966