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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 13490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13490/2024 R.G.
TRA nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. AVINO ANNA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.12.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 16/12/2019.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 07/02/2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le doglianze del ricorrente sono incentrate in gran parte sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui lo stesso sarebbe affetto.
In particolare, parte ricorrente assumeva di essere affetta da: infarto dl mio cardio acuto, cardiopatia ipertensiva, osteoartrosi generalizzata.
Tali patologie sono state indicate da sempre, e soprattutto manifestate in un loro peggioramento, nel corso del procedimento di ATPO e successive alla data delle operazioni peritali del 10.06.24, pertanto suscettibili ai fini di una ulteriore valutazione.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 21.1.2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
2 Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato il ricorrente è affetto da Esiti di TIA (12/2021) con residua emiparesi di grado lieve sinistra in paziente con vaculoapatia cerebrale cronica con iniziale decadimento cognitivo, artrosi polidistrettuale a modesto impegno funzionale, cardiopatia schemicoipertensiva”..
Difatti, il CTU concludeva: “Pertanto si può riconoscere il signor Parte_1
invalido al 100% con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita in autonomia. Per quanto attiene la decorrenza del suddetto beneficio si fa necessariamente riferimento alla visita effettuata dalla specialista geriatra dell 23/10/2024, alla quale andrà comunque applicata una retrodatazione di almeno due mesi, data della presumibile insorgenza degli aggravamenti documentati, in quanto un siffatto decadimento delle funzionalità locomotorie, ma anche cognitive, non può certamente essere insorto ex abrupto alla data del riscontro specialistico ma, trattandosi di patologie croniche e non acute, sicuramente dopo lenta e progressiva instaurazione. Quindi da agosto 2024.”
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
L'accertamento dello stato invalidante, dunque, non risale né alla data della domanda amministrativa, né alla data in cui fu effettuata la visita dalla Commissione Medica e neppure alla data in cui fu effettuata la visita da c.t.u. nella fase di a.t.p.
Per tali motivi, sebbene l'art. 149 disp. att. c.p.c. preveda la valutazione di eventuali aggravamenti in corso di causa, data la specificità della materia previdenziale e date le ragioni di economia processuale, si osserva che le valutazioni medico-legali al momento della domanda amministrativa nonché al momento della ctu espletata in sede di a.t.p. erano immuni da vizi;
per tali motivi si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di NA OR , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di agosto 2024;
b. spese di lite compensate;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 25/03/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13490/2024 R.G.
TRA nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. AVINO ANNA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.12.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 16/12/2019.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 07/02/2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le doglianze del ricorrente sono incentrate in gran parte sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui lo stesso sarebbe affetto.
In particolare, parte ricorrente assumeva di essere affetta da: infarto dl mio cardio acuto, cardiopatia ipertensiva, osteoartrosi generalizzata.
Tali patologie sono state indicate da sempre, e soprattutto manifestate in un loro peggioramento, nel corso del procedimento di ATPO e successive alla data delle operazioni peritali del 10.06.24, pertanto suscettibili ai fini di una ulteriore valutazione.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 21.1.2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
2 Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato il ricorrente è affetto da Esiti di TIA (12/2021) con residua emiparesi di grado lieve sinistra in paziente con vaculoapatia cerebrale cronica con iniziale decadimento cognitivo, artrosi polidistrettuale a modesto impegno funzionale, cardiopatia schemicoipertensiva”..
Difatti, il CTU concludeva: “Pertanto si può riconoscere il signor Parte_1
invalido al 100% con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita in autonomia. Per quanto attiene la decorrenza del suddetto beneficio si fa necessariamente riferimento alla visita effettuata dalla specialista geriatra dell 23/10/2024, alla quale andrà comunque applicata una retrodatazione di almeno due mesi, data della presumibile insorgenza degli aggravamenti documentati, in quanto un siffatto decadimento delle funzionalità locomotorie, ma anche cognitive, non può certamente essere insorto ex abrupto alla data del riscontro specialistico ma, trattandosi di patologie croniche e non acute, sicuramente dopo lenta e progressiva instaurazione. Quindi da agosto 2024.”
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
L'accertamento dello stato invalidante, dunque, non risale né alla data della domanda amministrativa, né alla data in cui fu effettuata la visita dalla Commissione Medica e neppure alla data in cui fu effettuata la visita da c.t.u. nella fase di a.t.p.
Per tali motivi, sebbene l'art. 149 disp. att. c.p.c. preveda la valutazione di eventuali aggravamenti in corso di causa, data la specificità della materia previdenziale e date le ragioni di economia processuale, si osserva che le valutazioni medico-legali al momento della domanda amministrativa nonché al momento della ctu espletata in sede di a.t.p. erano immuni da vizi;
per tali motivi si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di NA OR , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di agosto 2024;
b. spese di lite compensate;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 25/03/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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