Articolo 21 della Legge 16 agosto 1962, n. 1291
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 settembre 1962
Art. 21.
L'ordine di collocamento nelle singole qualifiche conseguente agli inquadramenti e ai trasferimenti di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 20 e' determinato dalla data del decreto di nomina o di promozione alla qualifica rivestita e, a parita' di tale data, dai diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso e negli scrutini per merito comparativo.
Entrata in vigore il 1 settembre 1962