Art. 21.
L'ordine di collocamento nelle singole qualifiche conseguente agli inquadramenti e ai trasferimenti di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 20 e' determinato dalla data del decreto di nomina o di promozione alla qualifica rivestita e, a parita' di tale data, dai diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso e negli scrutini per merito comparativo.
L'ordine di collocamento nelle singole qualifiche conseguente agli inquadramenti e ai trasferimenti di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 20 e' determinato dalla data del decreto di nomina o di promozione alla qualifica rivestita e, a parita' di tale data, dai diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso e negli scrutini per merito comparativo.