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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. VG. 4616/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.4.2025 da
1) Parte_1 Parte_2
Nata a Oscar (Svezia)
Cittadina Svedese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Castellani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a Torino (TO)
Cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Ferrario presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Stoccolma (Svezia) il 7.7.2018 trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Torino al n.
199 SC P 2 Uff. 3 (anno 2025 atto n. 199 reg. parte II serie C) con il seguente figlio: di , nato a [...] il [...], cittadino Parte_4 Parte_3 italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore sarà affidato, in via condivisa a entrambi i genitori, con Parte_4 collocamento prevalente presso la madre a Milano. Trascorrerà con il padre tre fine settimana mensili, a partire dal venerdì dall'uscita di scuola in coincidenza con la prima uscita disponibile e fino alla domenica sera allorché verrà riaccompagnato a casa della madre, ovvero compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali del padre, fino al lunedì mattina, quando verrà riaccompagnato a scuola nonché, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, un pomeriggio infrasettimanale fino alla mattina successiva, nella settimana in cui non avrà trascorso il week end con il padre;
il minore, fatti salvi migliori accordi nel suo interesse e tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori, trascorrerà il periodo delle ferie scolastiche estive, alternandosi pariteticamente tra il padre e la madre, secondo il calendario che verrà stabilito dai genitori e che dovrà essere concordato entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento, ciò nel corso di periodi non inferiori ad una e non superiori a tre settimane per ciascun genitore, da computarsi a partire dall'ultimo giorno in cui il minore sarà rimasto collocato presso l'altro genitore.
2) Per le vacanze natalizie starà con la madre la settimana di Natale e con il padre la Parte_4 settimana di Capodanno. Starà con il padre una settimana durante i mesi invernali per la settimana bianca e trascorrerà le vacanze pasquali con la madre. Saranno, in ogni caso, fatti salvi eventuali diversi accordi, nel rispetto dell'interesse del minore. Degli spostamenti del bambino da e per Milano si occuperà il IG. di nei limiti del Parte_3 Parte_3 possibile e compatibilmente con i propri impegni personali e lavorativi. Previ accordi fra le parti vi provvederà la IG.ra . In presenza di seri Parte_5
e comprovati impedimenti della madre o del padre nel corso dei giorni fissati per il collocamento presso di lei o di lui del minore, come sopra disciplinati, potrà all'occorrenza e ove gli sia possibile, previ accordi tra le parti, subentrare l'altro genitore;
si intende che anche in tale eventualità rimarrà in ogni caso del tutto immutato il calendario di visita e collocamento ordinario come determinato al punto precedente
3) Si dà atto che la residenza, sita in Savigliano (CN), Strada Morrè 7, in precedenza abitata in via permanente dalla sola madre e dal minore, è stata da entrambi definitivamente rilasciata e dunque tornerà e permarrà nel pieno possesso e disponibilità del proprietario, sig. Pt_3 di;
Parte_3
4) Il padre IG. di verserà alla moglie, a titolo di contributo al Parte_3 Parte_3 mantenimento del figlio l'importo di € 2.000,00 (duemila/00) mensili da erogarsi Parte_4 entro il giorno primo di ogni mese.
5) Il padre IG. di terrà a proprio carico la totalità delle spese extra Parte_3 Parte_3 assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti
dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da
enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 6) La sig.ra , ferma la disposizione di cui ai punti precedenti in favore del figlio Parte_2
minore, dichiara di non richiedere assegno di mantenimento a titolo proprio disponendo di mezzi adeguati ed essendo economicamente autosufficiente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c., hanno altresì confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_5
di che hanno contratto matrimonio in Stoccolma (Svezia) il Parte_3 Parte_3
7.7.2018.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la emissione della causa sul ruolo del giudice delegato Dr Laura Maria Cosmai
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.4.2025 da
1) Parte_1 Parte_2
Nata a Oscar (Svezia)
Cittadina Svedese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Castellani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a Torino (TO)
Cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Ferrario presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Stoccolma (Svezia) il 7.7.2018 trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Torino al n.
199 SC P 2 Uff. 3 (anno 2025 atto n. 199 reg. parte II serie C) con il seguente figlio: di , nato a [...] il [...], cittadino Parte_4 Parte_3 italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore sarà affidato, in via condivisa a entrambi i genitori, con Parte_4 collocamento prevalente presso la madre a Milano. Trascorrerà con il padre tre fine settimana mensili, a partire dal venerdì dall'uscita di scuola in coincidenza con la prima uscita disponibile e fino alla domenica sera allorché verrà riaccompagnato a casa della madre, ovvero compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali del padre, fino al lunedì mattina, quando verrà riaccompagnato a scuola nonché, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, un pomeriggio infrasettimanale fino alla mattina successiva, nella settimana in cui non avrà trascorso il week end con il padre;
il minore, fatti salvi migliori accordi nel suo interesse e tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori, trascorrerà il periodo delle ferie scolastiche estive, alternandosi pariteticamente tra il padre e la madre, secondo il calendario che verrà stabilito dai genitori e che dovrà essere concordato entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento, ciò nel corso di periodi non inferiori ad una e non superiori a tre settimane per ciascun genitore, da computarsi a partire dall'ultimo giorno in cui il minore sarà rimasto collocato presso l'altro genitore.
2) Per le vacanze natalizie starà con la madre la settimana di Natale e con il padre la Parte_4 settimana di Capodanno. Starà con il padre una settimana durante i mesi invernali per la settimana bianca e trascorrerà le vacanze pasquali con la madre. Saranno, in ogni caso, fatti salvi eventuali diversi accordi, nel rispetto dell'interesse del minore. Degli spostamenti del bambino da e per Milano si occuperà il IG. di nei limiti del Parte_3 Parte_3 possibile e compatibilmente con i propri impegni personali e lavorativi. Previ accordi fra le parti vi provvederà la IG.ra . In presenza di seri Parte_5
e comprovati impedimenti della madre o del padre nel corso dei giorni fissati per il collocamento presso di lei o di lui del minore, come sopra disciplinati, potrà all'occorrenza e ove gli sia possibile, previ accordi tra le parti, subentrare l'altro genitore;
si intende che anche in tale eventualità rimarrà in ogni caso del tutto immutato il calendario di visita e collocamento ordinario come determinato al punto precedente
3) Si dà atto che la residenza, sita in Savigliano (CN), Strada Morrè 7, in precedenza abitata in via permanente dalla sola madre e dal minore, è stata da entrambi definitivamente rilasciata e dunque tornerà e permarrà nel pieno possesso e disponibilità del proprietario, sig. Pt_3 di;
Parte_3
4) Il padre IG. di verserà alla moglie, a titolo di contributo al Parte_3 Parte_3 mantenimento del figlio l'importo di € 2.000,00 (duemila/00) mensili da erogarsi Parte_4 entro il giorno primo di ogni mese.
5) Il padre IG. di terrà a proprio carico la totalità delle spese extra Parte_3 Parte_3 assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti
dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da
enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 6) La sig.ra , ferma la disposizione di cui ai punti precedenti in favore del figlio Parte_2
minore, dichiara di non richiedere assegno di mantenimento a titolo proprio disponendo di mezzi adeguati ed essendo economicamente autosufficiente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c., hanno altresì confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_5
di che hanno contratto matrimonio in Stoccolma (Svezia) il Parte_3 Parte_3
7.7.2018.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la emissione della causa sul ruolo del giudice delegato Dr Laura Maria Cosmai
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG