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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9142/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 16/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9142/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Parte_1 C.F._1 MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Parte_2 C.F._2
MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVONE ANTONIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 GALATI GIULIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gorreta Filippo, sito in Monza, alla Via A. Manzoni, n. 20 (MB)
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza emise in data 4 ottobre 2023 il decreto ingiuntivo Controparte_1 n. 2795/2023 nei confronti di ed , quest'ultima quale garante, Parte_1 Parte_2 per il pagamento della somma di € 83.568,62 (limitatamente ad € 40.000,00 per la garante), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
ed proposero opposizione ed evidenziarono che, in data Parte_1 Parte_2 8.06.2007, Intesa San Paolo aveva affermato di aver concesso alla prima un finanziamento convenzionato, garantito da RE RD – LA (successivamente divenuta Italia Comfidi Scarl), dell'importo di € 40.000,00 e che contestualmente all'erogazione del suddetto finanziamento, era stata rilasciata da fideiussione personale in favore di , Parte_2 Parte_1 mediante contratto di fideiussione generica omnibus fino alla concorrenza di € 40.000,00. Precisò che, secondo la tesi prospettata dalla in data 22.09.2011, aveva stipulato, CP_2 Parte_1 sempre con Intesa San Paolo, filiale di Paderno Dugnano, il contratto di conto corrente ordinario residenti nr. 5368. Quest'ultima osservò che tale contratto era stato aperto in qualità di persona fisica, e non di titolare dell'omonima ditta individuale, che era stata già chiusa a decorrere dal mese di gennaio 2011 (ovvero 8 mesi prima rispetto all'apertura del conto corrente nr. 5368) e non era praticamente mai stato utilizzato, nonostante la vi avesse ingiustamente addebitato svariate CP_2 somme, non dovute. Lamentò, in proposito, che la pretesa avversaria comprendeva, a titolo di interessi, la somma di € 33.650,86 di gran lunga superiore rispetto al capitale di soli € 29.067,80, senza che fosse mai stato trasmesso alla correntista alcun estratto del conto corrente bancario nr. 5368. Aggiunsero che mai nessuna diffida di pagamento era stata inviata dalla banca in relazione al presunto debito corrispondente al conto corrente bancario nr. 5368, mentre, relativamente al contratto di finanziamento, l'unica diffida di pagamento consegnata a mani risaliva al 7.02.2013. In via preliminare, comunque, eccepirono la carenza di legittimazione attiva ad agire in capo a CP_1
non essendo stata fornita la prova che il credito azionato in sede monitoria le fosse stato
[...] effettivamente ceduto dalla , stante l'omessa produzione del contratto datato Controparte_3 10.12.2020 di cessione del credito, né la lista con l'elenco dei crediti ceduti. Eccepirono, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, essendo decorso il termine decennale dall'ultima rata del finanziamento scaduta nel giugno 2012, posto che l'azione monitoria era stata promossa soltanto il 18.05.2023, quasi un anno oltre il termine decennale di prescrizione, e l'unica diffida di pagamento relativa al presunto debito di cui al contratto di finanziamento era stata consegnata loro in data
7.02.2013. Al contrario, la diffida del 16.09.2014 non era mai pervenuta, essendo ritornata al mittente in data 23.09.2014, con la dicitura “destinatario sconosciuto”, per , ed in data Parte_1 25.09.2014, con la dicitura “civico inesistente”, per la destinataria . Contestarono, Parte_2 in ogni caso, l'ammontare del credito ingiunto, di natura usuraria, data la spropositata richiesta a titolo d'interessi per € 33.650,86, a fronte di un importo capitale di € 29.067,80, e l'applicazione di commissioni e spese non convenute, e/o mai regolarmente pattuite, e quindi non dovute. Sostennero, altresì, che la garanzia rilasciata da RE RD – LA (ora Italia Comfidi Scarl) era stata escussa da Intesa San Paolo, che aveva ricevuto, quindi, il pagamento del presunto debito di cui alle rate scadute del contratto di finanziamento. eccepì la nullità e/o l'inefficacia della Parte_2 fideiussione omnibus da ella rilasciata per contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a), della L. 287/1990, ed anche per l'indeterminatezza dell'oggetto. si costituì affermando di aver assolto l'onere della prova in ordine alla propria Controparte_1 legittimazione attraverso la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e gli elementi per l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto di cessione, oltre alla dichiarazione di cessione sottoscritta dalla Banca cedente e l'elenco dei crediti ceduti specificati con numero di rapporto ISP alla cessione e numero filiale, Rapp. ISP n. 600050721815/950100000533/ 951100000548 e n. filiale, rispettivamente, 0005 e 07564. In ordine alla prescrizione, affermò di aver inviato lettere il 29/12/2009, il 09/08/2011 ed il 16/09/2014 con cui aveva intimato, alla Sig.ra e alla garante, il Parte_1 pagamento di tutto quanto dovuto a titolo sia di scoperto di conto corrente che di rate scadute e pagina 2 di 5 impagate del finanziamento, pur riservandosi la produzione di ulteriore documentazione inerente la notifica. In ogni caso, affermò che il credito diventa esigibile nel momento in cui il conto corrente è stato chiuso per il passaggio a sofferenza del rapporto, nel caso di specie avvenuto in data 15.05.2015. Aggiunse che dall'esame della documentazione contrattuale e contabile in atti, risulta come tutti i tassi applicati, le commissioni e le spese, siano stati puntualmente pattuiti tra le parti, mentre in punto usurarietà, le doglianze appaiono generiche e prive di sostegno probatorio. Diede atto, invece, dell'avvenuta escussione della garanzia consortile e del pagamento, da parte del Confidi
– in data 29 settembre 2023 - dell'importo di € 1.697,00, con surroga di quest'ultimo nei diritti della banca per il recupero della somma versata, con conseguente riduzione della somma ingiunta, per differenza. Contestò che la fideiussione prestata dalla Sig.ra fosse il frutto di un'intesa Pt_2 anticoncorrenziale vietata, essendo stata stipulata nel 2013, quindi in un periodo di molto successivo rispetto a quello oggetto di indagine da parte dell'Autorità con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia. Negò, altresì, l'asserita indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione, essendo riportati in maniera chiara e specifica che la sig.ra in data 08.06.2007 si Parte_2 era costituita quale fideiussore di sino alla concorrenza dell'importo di € Parte_3 40.000,00, a fronte di un credito complessivo di € 83.568,62. Evidenziò, infine, che il contratto di conto corrente 5368 individua a pag. 4, come cliente e intestatario del contratto, la ditta
[...]
(p.iva ) e non la persona fisica. Parte_3 P.IVA_2 Non essendo necessaria attività istruttoria, esperita la procedura di mediazione, la causa venne rimessa per la decisione, in modalità cartolare, alla data del 3 aprile 2025, a norma dell'articolo 189 cod. civ..
***
ed contestano, preliminarmente, l'improcedibilità del giudizio Parte_1 Parte_2 per tardiva instaurazione della mediazione. Tuttavia, va rilevato che il termine di 15 giorni entro il quale introdurre la procedura di mediazione non è un termine perentorio e, nella specie, è pacifico che la procedura è stata svolta, cosicché non ricorre alcuna improcedibilità. Le opponenti contestano, altresì, la titolarità del credito sostenendo che l'opposta ha omesso di produrre in giudizio il presunto contratto di cessione del credito del 10.12.2020, unico e solo documento in grado di provare l'asserita titolarità del credito e che l'estratto della Gazzetta Ufficiale possa costituire prova dell'intervenuta cessione del credito riguardante le attrici opponenti, considerato che le indicazioni ivi contenute, sui crediti oggetto di cessione, non consentono di ritenere con ragionevole certezza che il credito sia stato effettivamente ceduto. Costituisce, effettivamente, assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione
- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
pagina 3 di 5 Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262).
In realtà, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si ricava che in forza di un contratto Controparte_1 di cessione di crediti concluso in data 10 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, aveva acquistato pro soluto da , “tutti i crediti (per capitale, Parte_4 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Parte_5 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente,
[...] insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020”. Pur nella vastità dei rapporti e del periodo temporale considerato, l'estratto della pubblicazione del contratto di cessione in Gazzetta Ufficiale consentiva l'identificazione specifica dei crediti rinviando al riferimento del sito internet www.intesasanpaolo.com che permetteva di estrarre il codice identificativo del credito, con la possibilità di chiederne conferma alla Banca da parte dell'interessato. In ogni caso, l'opposta ha prodotto in corso di causa l'elenco integrale dei crediti ceduti e identificati con numero di rapporto ISP alla cessione e numero filiale, indicato quale NDG 0393653278000. Inoltre, ha depositato la dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata in data 21 febbraio
2024 dalla cedente . Parte_4 Si deve, pertanto, ritenere provata la titolarità del credito oggetto di cessione. Nel merito, l'opposizione va accolta. L'eccezione di prescrizione ha carattere assorbente. il contratto di finanziamento n. 70005-00506600050721815 per l'importo di € 40.000,00 era stato concluso in data 8.06.2007 ed aveva durata quinquennale (60 mesi), con ultima rata scadente in data
8.06.2012.
afferma che la Banca cedente aveva inviato lettere il 29/12/2009, il 09/08/2011 ed il CP_1 16/09/2014 con cui aveva intimato, alla sig.ra ed alla garante, il pagamento di tutto quanto Parte_1 dovuto a titolo sia di scoperto di conto corrente che di rate scadute e impagate del finanziamento. Tuttavia, la lettera datata 29/12/2009 è una mera comunicazione di revoca di un affidamento per apertura di credito da € 5.000,00 sul conto corrente n. 4502, rapporto neppure oggetto della pretesa monitoria. La risoluzione del contratto di finanziamento è stata intimata, invece, con lettera raccomandata del 7 febbraio 2013, ricevuta in data 13 febbraio 2013, mentre la lettera del 9 agosto 2011 costituiva un mero sollecito, sempre relativo al finanziamento. La diffida di cui alla lettera raccomandata datata 16 settembre 2014, con la quale era stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine, riguardava sia l'esposizione debitoria relativa al conto corrente n. 4502, sia le rate residue del finanziamento;
tale comunicazione, tuttavia, non era mai pervenuta alle odierne opponenti, in quanto l'avviso di ricevimento era stato restituito al mittente in data 23.09.2014, con la dicitura “destinatario sconosciuto”, per , ed in data Parte_1 25.09.2014, con la dicitura “civico inesistente”, per . Parte_2 Dunque, il decorso della prescrizione non è stato validamente interrotto, cosicché il preteso credito era prescritto al momento del deposito del ricorso monitorio (18.05.2023). Con riguardo al contratto di conto corrente ordinario nr. 5368, l'opposta sostiene che la prescrizione del credito inizia a decorrere dal momento in cui il credito stesso diventa esigibile e che, nel caso di specie, tale momento va individuato nella chiusura del conto corrente per il passaggio a sofferenza del rapporto, avvenuta in data 15.05.2015, come desumibile dall'estratto ex art. 50 TUB. Tuttavia, il conto corrente nr. 5368, il cui contratto era stato sottoscritto da in data Parte_1 22.09.2011, non risulta essere mai stato utilizzato da quest'ultima, come dimostrato dagli estratti conto, che evidenziano come alla data del 13.05.2015 (ma anche già dal 31 marzo 2012) era riportato un saldo a zero, con conseguente inesistenza di alcuna posizione debitoria a carico della correntista.
pagina 4 di 5 D'altra parte, l'estratto ex art. 50 TUB, laddove riporta l'esistenza di un debito alla data del 15.05.2015, non fa riferimento al conto corrente nr. 5368, cioè al rapporto da cui sarebbe originato il preteso credito azionato nel procedimento monitorio. L'accoglimento dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da ed e revoca il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 2795/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 4 ottobre 2023;
2) condanna a rimborsare a ed , oltre ai costi Controparte_1 Parte_1 Parte_2 del procedimento di mediazione, le spese di lite che liquida in complessivi Euro 10.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Martinelli antistatario;
3) con sentenza esecutiva.
Monza, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 16/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9142/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Parte_1 C.F._1 MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Parte_2 C.F._2
MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVONE ANTONIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 GALATI GIULIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gorreta Filippo, sito in Monza, alla Via A. Manzoni, n. 20 (MB)
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza emise in data 4 ottobre 2023 il decreto ingiuntivo Controparte_1 n. 2795/2023 nei confronti di ed , quest'ultima quale garante, Parte_1 Parte_2 per il pagamento della somma di € 83.568,62 (limitatamente ad € 40.000,00 per la garante), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
ed proposero opposizione ed evidenziarono che, in data Parte_1 Parte_2 8.06.2007, Intesa San Paolo aveva affermato di aver concesso alla prima un finanziamento convenzionato, garantito da RE RD – LA (successivamente divenuta Italia Comfidi Scarl), dell'importo di € 40.000,00 e che contestualmente all'erogazione del suddetto finanziamento, era stata rilasciata da fideiussione personale in favore di , Parte_2 Parte_1 mediante contratto di fideiussione generica omnibus fino alla concorrenza di € 40.000,00. Precisò che, secondo la tesi prospettata dalla in data 22.09.2011, aveva stipulato, CP_2 Parte_1 sempre con Intesa San Paolo, filiale di Paderno Dugnano, il contratto di conto corrente ordinario residenti nr. 5368. Quest'ultima osservò che tale contratto era stato aperto in qualità di persona fisica, e non di titolare dell'omonima ditta individuale, che era stata già chiusa a decorrere dal mese di gennaio 2011 (ovvero 8 mesi prima rispetto all'apertura del conto corrente nr. 5368) e non era praticamente mai stato utilizzato, nonostante la vi avesse ingiustamente addebitato svariate CP_2 somme, non dovute. Lamentò, in proposito, che la pretesa avversaria comprendeva, a titolo di interessi, la somma di € 33.650,86 di gran lunga superiore rispetto al capitale di soli € 29.067,80, senza che fosse mai stato trasmesso alla correntista alcun estratto del conto corrente bancario nr. 5368. Aggiunsero che mai nessuna diffida di pagamento era stata inviata dalla banca in relazione al presunto debito corrispondente al conto corrente bancario nr. 5368, mentre, relativamente al contratto di finanziamento, l'unica diffida di pagamento consegnata a mani risaliva al 7.02.2013. In via preliminare, comunque, eccepirono la carenza di legittimazione attiva ad agire in capo a CP_1
non essendo stata fornita la prova che il credito azionato in sede monitoria le fosse stato
[...] effettivamente ceduto dalla , stante l'omessa produzione del contratto datato Controparte_3 10.12.2020 di cessione del credito, né la lista con l'elenco dei crediti ceduti. Eccepirono, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, essendo decorso il termine decennale dall'ultima rata del finanziamento scaduta nel giugno 2012, posto che l'azione monitoria era stata promossa soltanto il 18.05.2023, quasi un anno oltre il termine decennale di prescrizione, e l'unica diffida di pagamento relativa al presunto debito di cui al contratto di finanziamento era stata consegnata loro in data
7.02.2013. Al contrario, la diffida del 16.09.2014 non era mai pervenuta, essendo ritornata al mittente in data 23.09.2014, con la dicitura “destinatario sconosciuto”, per , ed in data Parte_1 25.09.2014, con la dicitura “civico inesistente”, per la destinataria . Contestarono, Parte_2 in ogni caso, l'ammontare del credito ingiunto, di natura usuraria, data la spropositata richiesta a titolo d'interessi per € 33.650,86, a fronte di un importo capitale di € 29.067,80, e l'applicazione di commissioni e spese non convenute, e/o mai regolarmente pattuite, e quindi non dovute. Sostennero, altresì, che la garanzia rilasciata da RE RD – LA (ora Italia Comfidi Scarl) era stata escussa da Intesa San Paolo, che aveva ricevuto, quindi, il pagamento del presunto debito di cui alle rate scadute del contratto di finanziamento. eccepì la nullità e/o l'inefficacia della Parte_2 fideiussione omnibus da ella rilasciata per contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a), della L. 287/1990, ed anche per l'indeterminatezza dell'oggetto. si costituì affermando di aver assolto l'onere della prova in ordine alla propria Controparte_1 legittimazione attraverso la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e gli elementi per l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto di cessione, oltre alla dichiarazione di cessione sottoscritta dalla Banca cedente e l'elenco dei crediti ceduti specificati con numero di rapporto ISP alla cessione e numero filiale, Rapp. ISP n. 600050721815/950100000533/ 951100000548 e n. filiale, rispettivamente, 0005 e 07564. In ordine alla prescrizione, affermò di aver inviato lettere il 29/12/2009, il 09/08/2011 ed il 16/09/2014 con cui aveva intimato, alla Sig.ra e alla garante, il Parte_1 pagamento di tutto quanto dovuto a titolo sia di scoperto di conto corrente che di rate scadute e pagina 2 di 5 impagate del finanziamento, pur riservandosi la produzione di ulteriore documentazione inerente la notifica. In ogni caso, affermò che il credito diventa esigibile nel momento in cui il conto corrente è stato chiuso per il passaggio a sofferenza del rapporto, nel caso di specie avvenuto in data 15.05.2015. Aggiunse che dall'esame della documentazione contrattuale e contabile in atti, risulta come tutti i tassi applicati, le commissioni e le spese, siano stati puntualmente pattuiti tra le parti, mentre in punto usurarietà, le doglianze appaiono generiche e prive di sostegno probatorio. Diede atto, invece, dell'avvenuta escussione della garanzia consortile e del pagamento, da parte del Confidi
– in data 29 settembre 2023 - dell'importo di € 1.697,00, con surroga di quest'ultimo nei diritti della banca per il recupero della somma versata, con conseguente riduzione della somma ingiunta, per differenza. Contestò che la fideiussione prestata dalla Sig.ra fosse il frutto di un'intesa Pt_2 anticoncorrenziale vietata, essendo stata stipulata nel 2013, quindi in un periodo di molto successivo rispetto a quello oggetto di indagine da parte dell'Autorità con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia. Negò, altresì, l'asserita indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione, essendo riportati in maniera chiara e specifica che la sig.ra in data 08.06.2007 si Parte_2 era costituita quale fideiussore di sino alla concorrenza dell'importo di € Parte_3 40.000,00, a fronte di un credito complessivo di € 83.568,62. Evidenziò, infine, che il contratto di conto corrente 5368 individua a pag. 4, come cliente e intestatario del contratto, la ditta
[...]
(p.iva ) e non la persona fisica. Parte_3 P.IVA_2 Non essendo necessaria attività istruttoria, esperita la procedura di mediazione, la causa venne rimessa per la decisione, in modalità cartolare, alla data del 3 aprile 2025, a norma dell'articolo 189 cod. civ..
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ed contestano, preliminarmente, l'improcedibilità del giudizio Parte_1 Parte_2 per tardiva instaurazione della mediazione. Tuttavia, va rilevato che il termine di 15 giorni entro il quale introdurre la procedura di mediazione non è un termine perentorio e, nella specie, è pacifico che la procedura è stata svolta, cosicché non ricorre alcuna improcedibilità. Le opponenti contestano, altresì, la titolarità del credito sostenendo che l'opposta ha omesso di produrre in giudizio il presunto contratto di cessione del credito del 10.12.2020, unico e solo documento in grado di provare l'asserita titolarità del credito e che l'estratto della Gazzetta Ufficiale possa costituire prova dell'intervenuta cessione del credito riguardante le attrici opponenti, considerato che le indicazioni ivi contenute, sui crediti oggetto di cessione, non consentono di ritenere con ragionevole certezza che il credito sia stato effettivamente ceduto. Costituisce, effettivamente, assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione
- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
pagina 3 di 5 Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262).
In realtà, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si ricava che in forza di un contratto Controparte_1 di cessione di crediti concluso in data 10 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, aveva acquistato pro soluto da , “tutti i crediti (per capitale, Parte_4 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Parte_5 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente,
[...] insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020”. Pur nella vastità dei rapporti e del periodo temporale considerato, l'estratto della pubblicazione del contratto di cessione in Gazzetta Ufficiale consentiva l'identificazione specifica dei crediti rinviando al riferimento del sito internet www.intesasanpaolo.com che permetteva di estrarre il codice identificativo del credito, con la possibilità di chiederne conferma alla Banca da parte dell'interessato. In ogni caso, l'opposta ha prodotto in corso di causa l'elenco integrale dei crediti ceduti e identificati con numero di rapporto ISP alla cessione e numero filiale, indicato quale NDG 0393653278000. Inoltre, ha depositato la dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata in data 21 febbraio
2024 dalla cedente . Parte_4 Si deve, pertanto, ritenere provata la titolarità del credito oggetto di cessione. Nel merito, l'opposizione va accolta. L'eccezione di prescrizione ha carattere assorbente. il contratto di finanziamento n. 70005-00506600050721815 per l'importo di € 40.000,00 era stato concluso in data 8.06.2007 ed aveva durata quinquennale (60 mesi), con ultima rata scadente in data
8.06.2012.
afferma che la Banca cedente aveva inviato lettere il 29/12/2009, il 09/08/2011 ed il CP_1 16/09/2014 con cui aveva intimato, alla sig.ra ed alla garante, il pagamento di tutto quanto Parte_1 dovuto a titolo sia di scoperto di conto corrente che di rate scadute e impagate del finanziamento. Tuttavia, la lettera datata 29/12/2009 è una mera comunicazione di revoca di un affidamento per apertura di credito da € 5.000,00 sul conto corrente n. 4502, rapporto neppure oggetto della pretesa monitoria. La risoluzione del contratto di finanziamento è stata intimata, invece, con lettera raccomandata del 7 febbraio 2013, ricevuta in data 13 febbraio 2013, mentre la lettera del 9 agosto 2011 costituiva un mero sollecito, sempre relativo al finanziamento. La diffida di cui alla lettera raccomandata datata 16 settembre 2014, con la quale era stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine, riguardava sia l'esposizione debitoria relativa al conto corrente n. 4502, sia le rate residue del finanziamento;
tale comunicazione, tuttavia, non era mai pervenuta alle odierne opponenti, in quanto l'avviso di ricevimento era stato restituito al mittente in data 23.09.2014, con la dicitura “destinatario sconosciuto”, per , ed in data Parte_1 25.09.2014, con la dicitura “civico inesistente”, per . Parte_2 Dunque, il decorso della prescrizione non è stato validamente interrotto, cosicché il preteso credito era prescritto al momento del deposito del ricorso monitorio (18.05.2023). Con riguardo al contratto di conto corrente ordinario nr. 5368, l'opposta sostiene che la prescrizione del credito inizia a decorrere dal momento in cui il credito stesso diventa esigibile e che, nel caso di specie, tale momento va individuato nella chiusura del conto corrente per il passaggio a sofferenza del rapporto, avvenuta in data 15.05.2015, come desumibile dall'estratto ex art. 50 TUB. Tuttavia, il conto corrente nr. 5368, il cui contratto era stato sottoscritto da in data Parte_1 22.09.2011, non risulta essere mai stato utilizzato da quest'ultima, come dimostrato dagli estratti conto, che evidenziano come alla data del 13.05.2015 (ma anche già dal 31 marzo 2012) era riportato un saldo a zero, con conseguente inesistenza di alcuna posizione debitoria a carico della correntista.
pagina 4 di 5 D'altra parte, l'estratto ex art. 50 TUB, laddove riporta l'esistenza di un debito alla data del 15.05.2015, non fa riferimento al conto corrente nr. 5368, cioè al rapporto da cui sarebbe originato il preteso credito azionato nel procedimento monitorio. L'accoglimento dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da ed e revoca il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 2795/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 4 ottobre 2023;
2) condanna a rimborsare a ed , oltre ai costi Controparte_1 Parte_1 Parte_2 del procedimento di mediazione, le spese di lite che liquida in complessivi Euro 10.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Martinelli antistatario;
3) con sentenza esecutiva.
Monza, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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