Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 337/2023 RGA avverso la sentenza n. 419/2022 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa il 14.11.2022 e pubblicata il 03/01/2023, non notificata;
avente ad oggetto: sanzioni disciplinari conservative;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/03/2025; promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marco Lisei e Matteo Nanni del Foro, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Bologna (BO) alla Via
Frassinago n. 6;
APPELLANTE contro
(C.F. , di seguito Controparte_1 P.IVA_1 Cont indicato anche come ”, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Sandro, con Controparte_3 elezione di domicilio presso il suo studio sito in Bologna (BO), alla Piazza Galileo n. 4;
APPELLATO udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) Con
1
dinanzi al Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, in Controparte_1 funzione di Giudice del Lavoro.
Affermava di essere dipendente a tempo indeterminato dell' convenuto, e di CP_1 rivestire, dal 2019, Funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché di RSU e di essere al contempo Segretario di Sezione Aziendale per l'organizzazione sindacale FESMED.
Affermava poi che in data 13-01-2021, l gli aveva Controparte_4 contestato disciplinarmente una serie di condotte, segnalate dalla Direttrice ICT con atto del 22-12-2020 protocollato al N°17639, con cui la stessa Direttrice aveva richiesto l'attivazione di procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente. Precisava che la contestazione disciplinare in questione che rimandava nel dettaglio all'atto della
Direttrice ICT con atto del 22-12-2020 protocollato al N°17639, imputava al ricorrente:
1) il mancato adempimento delle disposizioni interne inerenti l'espletamento dello smart working;
2) il mancato rispetto delle regole per lo svolgimento del lavoro in sicurezza;
3) la circostanza che la mattina del 16-12-2020, il personale afferente all'ITC non aveva potuto accedere ai locali poiché la chiave non si trovava più nel mazzo depositato in segreteria, poiché era stata prelevata dallo stesso Ing. senza darne Pt_1 comunicazione;
4) il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina;
5) un comportamento offensivo nei confronti della Direttrice ICT, posto in essere con e mail indirizzata a diversi soggetti, con cui invitava sarcasticamente la Direttrice ICT “ a curare la sua igiene per il bene altrui”. Precisava altresì che con la medesima lettera di contestazione disciplinare, gli era stata contestata la recidiva biennale, in ordine a precedente .. contestazione disciplinare, sanzionata con la multa pari ad un'ora di servizio. Precisava infine che all'esito del relativo procedimento disciplinare, gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per gg.
15.
Proseguiva affermando che successivamente, in data 14-04-2021, la Direttrice della
Struttura ICT, con atto protocollato al N°5909/2021, aveva nuovamente segnalato all ulteriori comportamenti posti in essere dall'Ing. Controparte_4
Urbano, in contrasto con norme comportamentali e regolamenti aziendali ed in data 11-
05-2021, l'Ufficio Disciplinari gli aveva contestato disciplinarmente una CP_4 serie di condotte: A) Indisponibilità al lavoro agile ed insubordinazione reiterata ad ordini di servizio in materia di lavoro agile e prevenzione pandemica;
B) l'improprio utilizzo di strumentazione di lavoro, ed in particolare l'avere smontato in autonomia un hard disk montato sul proprio pc di ufficio, ed averlo smaltito senza conferirlo ai tecnici dell'ufficio stesso;
C) una serie di comportamenti ostativi posti in essere nei confronti della struttura aziendale, in relazione alla fornitura di nuovo pc aziendale e nuovo cellulare di servizio;
D) una serie di comportamenti abnormi inerenti il mancato
2 assolvimento delle proprie mansioni inerenti la rilevazione dei flussi SDO, nonché i rapporti con i colleghi, nonché nuovamente comportamenti offensivi nei confronti della
Dirigente dott.ssa E) una serie di condotte inadempienti alla rilevazione Per_1 automatica delle presenze e di condotte denigratorie delle funzioni istituzionali dell'Ente e dei beni aziendali, realizzata mediante e-mail inviate a colleghi e medici dell' ; CP_1
F) una serie di condotte in violazione degli obblighi di sicurezza, l'inottemperanza agli ordini di servizio.
Precisava che all'esito del relativo procedimento disciplinare, l' Controparte_1 gli aveva comminato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla
[...] retribuzione (n.d.r. per 6 mesi).
Eccepiva la mancanza di specificità delle contestazioni disciplinari e tardività delle contestazioni disciplinari, per i motivi indicati in ricorso. Nel merito affermava l'infondatezza delle contestazioni disciplinari, per le ragioni indicate in ricorso. Chiedeva che il Tribunale di Bologna accertasse e dichiarasse la violazione da parte dello Cont
delle disposizioni in materia di Procedimento disciplinare e l'insussistenza dei fatti oggetto di contestazione, e per l'effetto annullasse le sanzioni disciplinari irrogate con atto del 29-04-2021 protocollato al N°6555 e con atto del 07-09-2021 protocollato al
N°1351. In subordine chiedeva la riduzione dell'entità delle sanzioni. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Cont Si costituiva in giudizio lo , affermando l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.
In particolare … relativamente alle eccezioni decadenza dell'istituto convenuto per violazione dell'art. 19 comma 1° del Regolamento aziendale, rilevava che la materia era stata regolata dal D.lgs. N°75/2017, cui l' si era adeguato con deliberazione DG CP_1
N°153 del 03-07-2017, ed in conseguenza di ciò risultava applicabile l'art. 55 bis comma
4° del D.lgs. N°165/2001.
Nello specifico affermava che con riferimento al primo procedimento disciplinare,
l' ricevuta in data 22-12-2020, la segnalazione del Controparte_4
Responsabile, in data 13-01-2021 ha proceduto alla contestazione disciplinare, ed in data
29-04-2021, ha proceduto alla irrogazione della sanzione, con integrale rispetto dei termini di 30 e 120 giorni, previsti dalla norma sopra indicata.
Analogamente con riferimento al secondo procedimento disciplinare, affermava che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ricevuta in data 14-04-2021, la segnalazione del
Responsabile, in data 11-05-2021 ha proceduto alla contestazione disciplinare, ed in data
07-09-202,1 ha proceduto alla irrogazione della sanzione, con integrale rispetto dei termini di 30 e 120 giorni, previsti dalla norma sopra indicata.
In relazione alla contestazione di mancata specificità degli addebiti, rilevava che in relazione al primo procedimento disciplinare, la contestazione disciplinare faceva esplicito riferimento alla comunicazione del Responsabile ed alla documentazione ad essa
3 unita, il tutto allegato alla contestazione disciplinare, con conseguente adeguata specificazione per relationem, degli addebiti contestati.
In relazione alla seconda contestazione disciplinare ne rilevava la assoluta specificità e completezza, come emersa documentalmente.
Nel merito rilevava che la documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta, provava con ampiezza la sussistenza e gravità delle condotte contestate al ricorrente, sostanziatesi in plurimi atti di insubordinazione grave nei confronti di
, in plurimi atti di inosservanza degli ordini di servizio ricevuti, dei Parte_2 compiti di ufficio ed in plurime violazioni della normativa di sicurezza, svolte e declinate con arroganza e comunicazione ed ostentazione delle stesse nei confronti di altri soggetti e lavoratori appartenenti all' , con conseguente aumento esponenziale della CP_1 valenza lesiva e trasgressiva. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte ricorrente, con vittoria di spese di giudizio.
Il processo si svolgeva alle udienza del 14-03-2022 e 14-11-2022. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
Medio tempore, con ricorso ex art. 700 in corso di causa, depositato in data 12-10-2021,
riproponeva in via cautelare le medesime domande. Parte_1 Cont Si costituiva nel giudizio cautelare lo , affermando l'insussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio cautelare. Il processo cautelare si svolgeva all'udienza del 26-11- 2021. Con Ordinanza del 01-12-2021, il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del
Lavoro, respingeva il ricorso cautelare, per assenza sia del periculum in mora che del fumus boni iuris.
Con reclamo ex art. 669 terdecies cpc, depositato in data 15-12-2021, Parte_1 reclamava l'ordinanza cautelare in questione, chiedendone la riforma. Si costituiva nel Con giudizio di reclamo lo chiedendo la conferma del decreto reclamato. Con decreto del
15-02-2022, il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, respingeva il reclamo.
(…)”. Il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza sopra descritta con la sentenza n. 419/2022
R.S., così statuendo: “(…) respinge le domande proposte da
contro
Parte_1
l' con il ricorso depositato in data 06-10-2021. Controparte_1
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore di parte convenuta, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. (…)”.
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza: a) ha ritenuto tempestive le contestazioni disciplinari per cui è causa, risultando a suo avviso rispettati i termini di cui all'art. 55 bis comma 4° del D.lgs. N°165/2001; b) ha giudicato specifiche le contestazioni disciplinari de quibus per come testualmente formulate;
c) ha ritenuto provati i singoli fatti addebitati all'Ing. alla stregua della documentazione versata in atti, non Parte_1
4 oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte del lavoratore.
Con ricorso depositato telematicamente in data 23/06/2023, l'Ing. ha Parte_1 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le domande da lui già proposte in prime cure.
Nello spiegato atto di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di tre distinti motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “I - SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA TARDIVITÀ DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
DI CARENZA DI SPECIFICITÀ DELL'ADDEBITO - GRAVE VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO”; “II – SULLA INSUSSISTENZA DELLE CONDOTTE ADDEBITATE AL
LAVORATORE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - GRAVE ERRORE DI
VALUTAZIONE, OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO E OMESSO ESAME
DI RISULTANZE ISTRUTTORIE, GRAVE VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO”; “III
– SULLA OMESSA MOTIVAZIONE IN PUNTO ALLA CONTESTAZIONE DI ALCUNE CONDOTTE ED OMESSA MOTIVAZIONE IN PUNTO ALLA SPROPORZIONALITÀ
DELLE SANZIONI - OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO E OMESSO
ESAME DI RISULTANZE ISTRUTTORIE, GRAVE VIOLAZIONE DI NORME DI
DIRITTO”. Con gli spiegati motivi di gravame, in estrema sintesi, l'appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza gravata le prospettazioni da lui già svolte nel giudizio a quo.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente Controparte_1 contestato i motivi di gravame ex adverso formulati sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio di prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…)
In via principale RESPINGERE il ricorso in appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per gli effetti confermare la sentenza del Tribunale di Bologna,
Sezione Lavoro, n. 419/2022, pubblicata il 03/01/2023 (…). In subordine Rideterminare le sanzioni impugnate ex art. 63 comma 2 bis d.lgs 165/2001.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014, Spese Generali, IVA e CPA come per legge. (…)”.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dall'Ing. non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso Parte_1 indicate.
Con il primo motivo di gravame, rubricato «sul mancato riconoscimento della tardività del procedimento disciplinare e di carenza di specificità dell'addebito - grave violazione di norme di diritto», l'odierno appellante ha ribadito in questa sede le eccezioni di ordine formale e procedurale già motivatamente respinte dal Giudice di prime cure (ed ancora
5 prima, invero, anche dal Collegio del Tribunale di Bologna in sede cautelare).
L'argomento viene sviluppato alle pagine 15-22 dell'appello con riferimento a solo alcuni degli addebiti, e per di più solo ad alcune “date” indicate all'interno delle diverse contestazioni.
L'eccezione di parte appellante, tuttavia, non risulta cogliere nel segno sia perché, ovviamente, il fatto che, in un determinato capo di addebito, si indichino le date in cui si collocano alcuni fatti, non significa affatto che essi siano stati singolarmente conosciuti de die in die significa semplicemente che essi sono stati correttamente ricostruiti a ritroso, nei vari passaggi cronologici, al momento dell'invio della segnalazione disciplinare all'UPD da parte del Responsabile della Struttura. Per non parlare del fatto che determinate condotte sono ovviamente a formazione progressiva, nel senso che una isolata condotta può anche risultare scusabile, mentre se ripetuta nel tempo sfocia in inadempimento tanto evidente quanto conclamato.
Peraltro, anche a voler prescindere da queste logiche considerazioni, l'assunto di parte appellante è infondato sotto il profilo giuridico: esso, infatti, si esaurisce nel pretendere che il termine endoprocedimentale di 10 giorni entro i quali il Responsabile di Struttura, avuta notizia di condotte di rilievo disciplinare, deve procedere con l'invio della Parte segnalazione all' sia un termine perentorio che comporta decadenza per l'Amministrazione dall'azione disciplinare.
In realtà per giurisprudenza consolidata detto termine (in passato come noto di giorni 5) è pacificamente ordinatorio e, da ultimo, il legislatore della c.d. Riforma Madia, lo ha esplicitamente riconosciuto.
Come noto, la materia è stata riformata dal d. lgs. 75/2017 (c.d. Riforma Madia) cui l' si è adeguato con deliberazione DG n. 153 del 03.07.2017 Controparte_1
«Applicazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 in materia di esercizio del potere disciplinare a partire dal 22/06/2017. Provvedimenti conseguenti» (doc. 11 fasc. di primo grado di parte appellata) deliberando appunto: «Di dare applicazione al Decreto
Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 Capo VII dando atto che il potere disciplinare viene esercitato nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore dal 22/06/2017, come nelle premesse indicato e che le norme procedurali di fonte inferiore, di regolamentazione interna, di cui alle delibere n. 49 del 30 gennaio 2014 e n.13 del 31.01.2017 sono automaticamente aggiornate/emendate. Di dare atto che in attesa di effettuare opera di revisione della normativa regolamentare interna, il procedimento disciplinare è regolato dalle norme di legge in vigore, di cui agli artt. 55 e 55 bis- septies, così come modificate dal capo VII del D.lgs. “Madia” citato nonché in base ai contratti collettivi (v. Allegati 1-2-3-4 al presente atto)».
Ai sensi dell'art. 55 bis comma 4 del d. lgs. 165/2001: «L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia
6 altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa/…./ L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito ».
Chiarisce il successivo comma 9 ter della disposizione che «sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento»; restando invece ordinatori i termini endoprocedimentali, come chiarito dalla medesima disposizione.
Tale conclusione, come si diceva, è assolutamente pacifica nella giurisprudenza di legittimità che sul punto ha osservato: «i termini “endoprocedimentali” hanno carattere ordinatorio ancorché debbano essere applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, sicché l'inosservanza del termine previsto dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 4, per la trasmissione degli atti all'ufficio designato per i procedimenti disciplinari ad opera del capo della struttura di appartenenza del dipendente, che ravvisi fatti non rientranti nella propria competenza (...), non determinano la decadenza dall'azione disciplinare» se non allorquando risulti che venga in concreto pregiudicato il diritto di difesa del lavoratore incolpato (Cassazione civile sez. lav., 08 novembre 2019,
n. 28928; Cassazione civile 10 sez. lav.. 14 giugno 2016, n. 12213).
Ebbene, perché mai nel caso de quo dovrebbe ritenersi in concreto pregiudicato il diritto di difesa ed in relazione a che cosa, a nessuno è dato sapere, nulla allegando e nulla provando sul punto l'Ing. . Pt_1
Ciò posto in punto di diritto, ritiene la Corte che il Giudice a quo nel disattendere l'eccezione di decadenza dello IOR dal potere disciplinare, a fronte di un attento e meditato esame degli atti e dei documenti di causa, abbia correttamente osservato: “Ciò posto, osserva il Tribunale che dalla documentazione depositata e non oggetto di contestazione, emerge, con riferimento al primo procedimento disciplinare, che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ha ricevuto in data 22-12-2020, la segnalazione del
Responsabile, ed in data 13-01-2021 ha proceduto alla contestazione disciplinare, ed infine, in data 29-04-2021, ha proceduto alla irrogazione della sanzione, con integrale rispetto dei termini di 30 e 120 giorni, previsti dalla norma sopra indicata.
Analogamente, emerge con riferimento al secondo procedimento disciplinare, che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ha ricevuto in data 14-04-2021, la segnalazione del
Responsabile, ed in data 11-05-2021 ha proceduto alla contestazione disciplinare, ed infine, in data 07-09-2021 ha proceduto alla irrogazione della sanzione, con integrale rispetto dei termini di 30 e 120 giorni, previsti dalla norma sopra indicata.
Ne consegue che l'eccezione è infondata e deve essere respinta. (…)”.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di una corretta applicazione al caso di specie delle norme di legge regolanti la materia, nella
7 condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate. a confutazione delle censure di parte appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Quanto, poi, alla doglianza relativa al difetto di specificità delle contestazioni, la stessa, ad avviso della Corte, si risolve in una mera formula di stile, non essendo dato comprendere come possa sostenersi un vulnus al diritto di difesa del lavoratore (vista, del resto, la puntigliosità con cui l'allora ricorrente si è sempre difeso sia in sede di procedimento disciplinare che in giudizio).
Invero, ancor prima che infondato, il motivo di appello in esame in punto di genericità delle contestazioni, appare innanzitutto inammissibile, non essendovi nell'atto di gravame alcuna reale censura alla motivazione del Giudice di prime cure;
il rilievo dell'appellante, infatti, si esaurisce nell'inciso di pagina 14 secondo cui «la motivazione del Tribunale sul punto è estremamente generica ed apodittica», senza ulteriori specificazioni.
Per contro il provvedimento impugnato risulta ampiamente e logicamente motivato (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza), essendovi ivi scritto che: «In relazione alla eccezione di parte ricorrente, inerente un'asserita mancanza di specificità degli addebiti contestati, osserva il Tribunale che in relazione al primo procedimento disciplinare, la contestazione disciplinare ha fatto esplicito riferimento alla comunicazione del Responsabile ed alla documentazione ad essa unita, ed il tutto è stato allegato alla contestazione disciplinare, con la conseguenza che, come emerge dall'esame dei suddetti documenti, depositati e non contestati, vi è stata non solo un'adeguata specificazione delle condotte contestate, per relationem, ma tale contestazione può definirsi minuziosa e dettagliatamente indicata.
In relazione poi alla seconda contestazione disciplinare, osserva il Tribunale che dall'esame della documentazione depositata, è emersa la assoluta specificità, minuziosità
e completezza della contestazione disciplinare in questione».
Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo di appello proposto dall'Ing.
va respinto. Parte_1
Per quanto concerne il secondo ed il terzo motivo di gravame, gli stessi, in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente.
Alle pagine da n. 23 a n. 37, l'odierno appellante ha riproposto alcune delle doglianze coltivate nel primo grado del giudizio e disattese dal Tribunale che, sia pure sinteticamente, ha motivato con riferimento alle singole condotte, richiamando per ciascuna di esse la documentazione dalla quale risultava la fondatezza degli addebiti.
Certo, il Tribunale non ha analizzato prima una contestazione e poi l'altra; ha evidentemente preferito analizzare tutte le condotte contestate;
il che è comprensibile anche perché alcune di esse, su tutte l'insubordinazione alla Direttrice ed il rifiuto del lavoro agile, ricorrono in entrambe le contestazioni (ovviamente con riferimento a periodi diversi).
Una volta analizzati tutti gli addebiti il Tribunale ha concluso per la legittimità di entrambe
8 le sanzioni, sicché non si vede davvero quale violazione della «logica giuridica» vi sarebbe nell'iter argomentativo.
In ogni caso, ad avviso della Corte, le condotte addebitate all'odierno appellante sono tutte sussistenti e davvero gravi, e conseguentemente le sanzioni adottate dall' CP_1 risultano proporzionate.
Tanto preliminarmente chiarito, si osserva che la prima sospensione disciplinare è stata adottata: in ragione del mancato adempimento da parte dell'Ing. Urbano delle disposizioni datoriali inerenti lo smart working nei mesi di novembre e dicembre 2020; in ragione del contegno lesivo tenuto nei confronti della Direttrice del servizio ITC (presso il quale il ricorrente era applicato); in ragione della condotta negligente nella tenuta delle chiavi di accesso ai locali aziendali ed al mancato rispetto dell'obbligo di utilizzo – all'epoca dei fatti - della mascherina protettiva.
Accadeva infatti che con note prot. 15912/2020 e 15925/2020 (allegati 1 e 1 bis alla contestazione e doc. 12 fasc. di primo grado di parte appellata) la Direttrice ICT predisponesse la programmazione del servizio con lavoro agile in linea con il D.M. del 19 ottobre 2020 (di prevenzione pandemica nelle PA tramite il lavoro agile) con un piano che comprendeva tutti gli operatori della struttura a decorrere dal 23/11/2020. L'Ing. Pt_1 veniva inserito al pari degli altri operatori nel programma di lavoro agile, prevedendo la sua presenza in sede il lunedì, martedì e mercoledì, e lo smart working (lavoro agile) il giovedì ed il venerdì, secondo una logica di avvicendamento con i colleghi che svolgono analoghe attività lavorative e che condividono con lui l'ufficio. La Direttrice comunicava, quindi, all'allora ricorrente (e.mail del 19/11/2020, allegata sub. 2 alla contestazione e doc. 13 fasc. di primo grado di parte appellata) che doveva ritirare il computer portatile messo a disposizione a questo scopo, in linea al comportamento comunemente tenuto per altri dipendenti in Istituto, ricordandogli che in sede è sempre obbligatorio l'uso della mascherina, oltre alle altre regole che riguardano l'igiene delle mani già ampiamente diffuse. Questo il testo della e-mail: «Ciao , Parte_1 ti ho inserito al pari degli altri nel programma di lavoro agile a decorrere dal lunedì 23 novembre, prevedendo la tua presenza il lunedì, martedì e mercoledì, secondo una logica di avvicendamento con i colleghi che svolgono analoghe attività lavorative. Devi quindi ritirare il computer portatile che ti ho messo a disposizione accordandoti con . Pt_4
Con l'occasione ti ricordo che quando sei in sede è obbligatorio l'uso della mascherina, oltre alle altre regole che riguardano l'igiene delle mani già ampiamente diffuse».
A tale comunicazione l'odierno appellante ha ritenuto di rispondere con i toni e con il greve sarcasmo di cui all'e-mail del 20/11/2020 (allegato 3 della contestazione riprodotta e doc. 14 fasc. di primo grado di parte appellata) peraltro inviata a decine di destinatari, compresa la la Controparte_5 [...]
e la dell'Istituto: Controparte_6 Controparte_7
«Buongiorno, le ricordo che quando desidera inserirmi in qualche “programma” deve
9 tenere conto e concordare con il sottoscritto qualsiasi azione. Difatti il sottoscritto è nell'ordine [segue elencazione delle cariche sindacali e richiamo al ruolo di RLS] con degli impegni scanditi da riunioni, verifiche programmabili e non programmabili, non praticabili in regime di smart work. Inoltre mi permetto di rammentarle che non funziona che chi chiede di accedere allo smart work resti escluso, da lei, e chi invece vuole e deve restare sul luogo di lavoro, per il ruolo che occupa, venga inserito a forza nel programma smart work. Pertanto, visto che la sua comunicazione si configura, e mi corregga che sbaglio, come ORDINE DI SERVIZIO, questo deve avvenire in forma scritta e firmato di Parte suo pugno e consegnato al sottoscritto altrimenti non ha alcun valore. In qualità di chiedo l'intervento immediato del datore di lavoro, il Direttore Generale Dr. Per_2 che ci legge per conoscenza, così come ci leggono RSU e gli RLS. Quindi le ricordo che la logica di avvicendamento non è un criterio né legittimo né sufficiente né necessario per turnare lo smart work. Infine le rammento che sono stato il promotore e primo artefice Parte dell'uso diffuso delle mascherine e le consiglio caldamente in qualità di per il bene altrui di curare in modo particolare la sua igiene». Inciso, quello finale, davvero gratuito ed offensivo nei confronti della Direttrice dott.ssa come si dirà anche nel Per_3 prosieguo. La Direttrice, prendeva atto della replica riservatale e, dal momento che l'Ing.
in spregio alla programmazione si presentava all anche il giovedì e il Pt_1 CP_1 venerdì, in cui avrebbe dovuto lavorare in modalità agile, con nota prot. 16626 del
2/12/2020 (allegato 4 alla contestazione e doc. 15 fasc. di primo grado di parte appellata) trasmetteva all'Ing. la seguente disposizione di servizio: «Confermo che la Pt_1 disposizione inviata con prot. 15912 deve essere eseguita dai destinatari della stessa senza necessità di ulteriori provvedimenti. Mi aspetto quindi l'adempimento».
In data 10/12/2020 l'odierno appellante segnalava presunti problemi tecnici nella videoconferenza a cui stava partecipando (email del 10/12/2020, allegato 5 della contestazione disciplinare e doc. 16 fasc. di primo grado di parte appellata), anche in questo caso con toni ostili e polemici: «CVD la connessione messa a disposizione dall'ICT è ridicola. Oggi ho la trattante medici dalle 13 alle 15 per di più con un portatile con i tasti che non funzionano. Io oggi sono al rizzoli dalle 12:30 e fino a fine servizio. Credo
l'esperienza smart work per me finisca qui. Se non le è chiaro sono molto impegnato sindacalmente e si vada a rivedere l'art. 28».
La Direttrice ancora una volta non raccoglieva inutili spunti polemici e, con fare costruttivo e conciliante replicava con un semplice «se ci sono problemi tecnici si risolvono, a condizione che tu sia disponibile a collaborare» (doc. 16 fasc. di primo grado di parte appellata).
Per tutta risposta l'Ing. restituiva portatile e cellulare senza darne comunicazione Pt_1 alcuna alla Direttrice, la quale ne veniva informata a posteriori dal dipendente Dott. CP_8 che ha anche verificato le condizioni del portatile (scambio di email dal 14 e 16 dicembre
2020, allegato 7 alla contestazione e doc. 17 fasc. di primo grado di parte appellata) e da
10 del SPAT (scambio di email dal 3/12/2020 al 11/12/2020, allegato 8 alla Tes_1 contestazione e doc. 18 fasc. di primo grado di parte appellata).
Insomma, come si evince dalla corrispondenza citata tanto il computer quanto il cellulare da usare come hotspot erano stati consegnati all'allora ricorrente il 9 dicembre 2020 ed egli il giorno successivo, 10 dicembre 2020, li ha restituiti all'insaputa della Direttrice. I tecnici del servizio hanno poi confermato che tanto il computer portatile quanto il cellulare erano perfettamente funzionanti. Il sig. Assistente Tecnico Telefonia Rete Tes_1
Dati, scriveva in proposito: «…si tratta di un telefono Samsung A50 già assegnato a numerosi (circa 150 – 200 dipendenti). Lo stesso modello e marca e con lo stesso profilo dati viene utilizzato normalmente e con continuità dagli smart workers/…./ non è stata fatta richiesta di assistenza ma l'apparecchio è stato restituito il giorno successivo all'assegnazione» (doc. 19 fasc. di primo grado di parte appellata). Tale comunicazione
è, poi, riscontrata da quella di collaboratore tecnico informatico, ove si Testimone_2 ha modo di leggere: «dovendo utilizzare il vecchio SIR, non abbiamo potuto mettere a disposizione un notebook nuovo. Ho comunque verificato il notebook ed è correttamente funzionante. Alla luce di ciò, vista la poca disponibilità di portatili è possibile assegnarlo a qualcun altro» (doc. 17 fasc. di primo grado di parte appellata).
Successivamente alla restituzione degli strumenti, come si può agevolmente constatare dai cartellini dei mesi di novembre e dicembre (allegati 9 e 10 alla contestazione e doc. 20 fasc. di primo grado di parte appellata) l'allora ricorrente ha continuato a recarsi quotidianamente presso l'Istituto, rifiutando lo smart working e considerando tamquam non essent sia la programmazione del lavoro predisposta dalla Direttrice che l'ordine di servizio ricevuto.
Insomma, gli inadempimenti sono conclamati e documentali, trovando smentita nelle predette dichiarazioni dei tecnici preposti anche le nuove e inammissibili doglianze, stante il divieto di nova in appello di cui all'art. 325 c.p.c., ribadito con specifico riferimento al rito del lavoro dall'art. 437 c.p.c., relative ad una presunta inidoneità della strumentazione a consentire il lavoro da remoto.
Si osserva, infatti, che a pagina 24 dell'atto di appello compare per la prima volta (e quindi inammissibilmente) uno stralcio di un articolo divulgativo, estratto – se ben si capisce – dal sito di fastweb magazine che illustra le limitazioni della velocità di navigazione tramite le connessioni VPN.
Invero, come illustrato dalla difesa dello IOR, le VPN aziendali sono nominative e strettamente personali, realizzate attraverso sistemi basati su OpenVPN mediante utilizzo di certificati ssl per la crittografia del traffico rete;
per gli utenti che non dispongono di un collegamento Internet proprio l'Azienda fornisce degli smartphone dotati del sistema hot spot. Ed infatti, come affermato dal tecnico Dott. lo stesso sistema veniva Tes_1 normalmente utilizzato da circa 150 – 200 dipendenti con continuità e senza problemi, restando dunque il richiamo di parte appellante del tutto inconferente al caso di specie.
11 Anche in sede di appello viene riproposta la doglianza secondo la quale lo smart working Parte ostava allo svolgimento del ruolo di altro non era che una personalissima opinione dell'allora ricorrente, priva di alcun fondamento normativo. Vero è, invece, che lo svolgimento di alcune giornate lavorative in modalità agile al fine di ottemperare all'obbligo del datore di lavoro di adottare misure di prevenzione della diffusione del virus, era perfettamente compatibile con il regolare svolgimento della funzione di RLS.
Infatti, rispetto alla fruizione dei permessi specifici (ma in effetti anche per la fruizione di altro tipo di permessi) nulla cambiava: dovevano solo essere programmati/rendicontati, sia se riferiti a giornate di lavoro presso la sede e sia “ da remoto”.
Tutte le attribuzioni di cui all'art. 50 Dlgs 81/2008 non incontravano alcun ostacolo nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità smart working, atteso che esse si svolgevano usufruendo dei relativi permessi.
Per di più con delibera 44 del 5 febbraio 2010 (doc. 21 fasc. di primo grado di parte Parte appellata) è stato approvato l'Accordo per la designazione dei e modalità di espletamento delle funzioni. In base a tale accordo (e successiva integrazione del 2016) i
RLS sono oggi presenti in nel numero di 7 non essendovi alcuna perdita di punti CP_1 di riferimento per i lavoratori.
Corrette, dunque, risultano le motivazioni di cui al provvedimento disciplinare anche in parte qua: « si osserva che il lavoro agile non è che una forma alternativa di svolgimento della prestazione lavorativa, dunque di adempimento del facere da parte del lavoratore e la stessa, per le modalità indicate nel caso di specie, non impedisce affatto alla S.V. di svolgere le attività di Rappresentate per la sicurezza e sindacale ed i compiti istituzionali ad esse attinenti».
Il secondo addebito era relativo al contegno lesivo della dignità della Direttrice del
Servizio dott.ssa ed anch'esso è risultato documentalmente acquisito. Parte_6
E' documentale infatti che l'allora ricorrente abbia concluso la propria comunicazione alla Parte dott.ssa con l'inciso «le consiglio caldamente in qualità di per il bene Per_3 altrui di curare in modo particolare la sua igiene»; peraltro inviando l'e-mail, senza motivo alcuno, a decine di destinatari.
Corretta, dunque, risulta la motivazione della sanzione: «In risposta alla comunicazione della responsabile del servizio, che – oltre a confermare la modalità di lavoro agile – doverosamente ricordava, a mente dei contenuti dei Protocolli di sicurezza condivisi adottati in Istituto, le norme comportamentali da seguire durante la presenza in sede
(mascherina e igiene della mani), la S.V. rispondeva con toni irrispettosi ed irridenti, affermando fatti inesatti e svolgendo affermazioni che non rispondono alla realtà. Invero la comunicazione del 20 novembre 2020, si risolve in uno sprezzante comunicato che, tra l'altro, si chiude con un richiamo alla igiene personale della destinataria (la Dirigente del servizio). La formulazione della frase (ben distante dal neutro e oggettivo richiamo alle norme comportamentali effettuato dalla Responsabile) è offensiva, lesiva della
12 dignità personale della destinataria, per di più operata nell'ambito di un messaggio inviato a diversi soggetti in copia conoscenza. Tale condotta realizza aperta violazione dei precetti di cui al vigente CCNL (art. 64, c. 3, lett. f) ed assume quindi precisa rilevanza disciplinare>>.
Il terzo addebito è relativo all'episodio che ha visto l'Ing. togliere dal mazzo delle Pt_1 chiavi del servizio ICT quella di accesso ai locali stessi, creando disagi ai colleghi.
L'odierno appellante ha ammesso la circostanza (cioè di aver tolto la chiave) e ha asserito di essersi semplicemente scordato di reinserirla nel mazzo. E' insomma pacifico che in data 15.12.2021 l'Ing. , senza alcuna oggettiva ed apprezzabile ragione, abbia Pt_1 deciso di togliere dal mazzo delle chiavi quella di accesso ai locali ICT e l'abbia portata con sé. E' pacifico, poi, che il giorno successivo 16.12.2021 i colleghi dell'allora ricorrente siano tutti rimasti fuori dai locali nel corridoio in attesa (cfr. doc. 23 fasc. di primo grado di parte appellata); ed è altresì pacifico che avendo perso per un giorno il tracciamento della chiave di accesso ai locali ICT l si sia visto costretto a far CP_1 sostituire l'intera serratura (cfr. doc. 22 fasc. di primo grado di parte appellata).
La condotta dunque – anche a volersi ammettere l'assenza di dolo – denotava negligenza
(come correttamente si evidenzia in sanzione «denota quanto meno trascuratezza e scarsa consapevolezza nella gestione delle chiavi di accesso») e quindi aveva rilievo disciplinare tanto più che aveva creato disservizio e danno all'Amministrazione. L'Ing. alle pagine 37 e 38 dell'appello si duole del fatto che su questa mancanza Pt_1 il Giudice a quo non abbia preso espressa posizione nella sentenza;
ma con ogni evidenza si tratta di doglianza “improduttiva”, in quanto il Tribunale di Bologna ha fatto espresso riferimento agli illeciti che di per sé giustificavano la sanzione disciplinare, la quale– a tutto voler concedere al rilievo di parte appellante- è stata evidentemente ritenuta proporzionata anche a prescindere da questo addebito e tale valutazione è pienamente condivisa da questa Corte, tenuto conto della palese gravità delle condotte già analizzate.
L'ultimo addebito era relativo al mancato utilizzo da parte dell'allora ricorrente in più occasioni della mascherina protettiva e risulta confermato dalle segnalazioni pervenute allo IOR (si veda ad esempio il doc. 56 fasc. di primo grado di parte appellata).
Ciò detto in merito al primo procedimento disciplinare per cui è causa, va poi osservato che nonostante lo stesso fosse ancora in corso l'Ing. Urbano non avvertiva minimamente la necessità - ed invero nemmeno l'opportunità - di adeguare la propria condotta alle disposizioni aziendali;
ed anzi perseverava nella medesima insubordinazione continuando a rifiutare lo smart working e ponendo altresì in essere ulteriori illeciti di rilievo disciplinare oggetto della contestazione d'addebito dell'11.05.2021 (cfr. doc. 7 fasc. di primo grado di parte appellata). Tale contestazione ha avuto ad oggetto, come da rubriche dei singoli capi di addebito: «1) Indisponibilità al lavoro agile. Insubordinazione reiterata ad ordini di servizio in materia di lavoro agile e prevenzione pandemica»; 2) «Utilizzo degli strumenti di lavoro – guasto hard disk»; «3) Assegnazione e utilizzo degli strumenti
13 di lavoro - dispositivi mobili»; «4) Assolvimento dei compiti sul flusso SDO e rapporti con i colleghi»; «5) Inadempimenti inerenti alla rilevazione automatica delle presenze»; «6)
Comportamenti estranei alle funzioni istituzionali e uso dei beni e locali aziendali»; «7)
Ulteriori fatti inerenti la violazione di prescrizioni in materia di sicurezza, la logistica gli obblighi formativi.».
Quanto al primo di tali addebiti, nella lettera di contestazione disciplinare dell'11.05.2021 si ha modo di leggere: «La S.V., già inserita nella programmazione e già destinataria di una prima disposizione di servizio per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, ha ricevuto una ulteriore nota via mail (in copia alla Direzione Generale) del 29.3.2021 da parte della Direttrice del Servizio di afferenza con richiesta di svolgere parte del suo lavoro con modalità “agile”, anche in conseguenza di una recrudescenza del fenomeno pandemico, sì come segnalato dal servizio SUMAP prot. n. 30119/2021. La
Direttrice ICT comunica infatti che “… In relazione al perdurare della situazione di emergenza è necessario che nell'ambito del servizio ICT si svolga almeno il 50% dell'attività con la modalità agile. Si tratta di un obbligo a cui anche tu ti devi adeguare contribuendo a questa percentuale complessiva. Ti ricordo che le giornate previste in smartwork per te sono il giovedì e il venerdì...”
- Con due comunicazioni e-mail trasmesse in data 30.3.2021, inviate anche all'indirizzo esterno corrispondente allo (la prima di Email_1 Controparte_9 queste viene inviata anche alla casella ), la S.V. – reiterando la Email_2 condotta per la quale era già stata sanzionata per grave insubordinazione con nota prot.
6555 del 29.4.2021 - rispondeva a tale disposizione rifiutando di adempiere alla disposizione di servizio doverosamente resa dal Dirigente secondo la programmazione del lavoro agile adottata per l'area di riferimento, in ragione e a conferma dell'aggravarsi della situazione epidemiologica.
A giustificazione della condotta inadempiente, ancora una volta la S.V., nel testo che si riporta di seguito, risponde con evidenti toni non adeguati alla relazione con il superiore gerarchico e persino minacciosi e diffamatori poiché trasmessi anche a terze persone.
Tale invio (che si ripete per molte delle comunicazioni di cui in seguito) integra altresì una violazione del Codice di Comportamento e delle norme sul segreto d'ufficio, rendendo note a soggetti esterni vicende e fatti interni all'Ente.
Nella risposta, la S.V. avanzava impedimenti di ordine sindacale e/o collegati a presunte Parte incombenze derivanti dal ruolo ricoperto di si dice, nelle comunicazioni e-mail trasmesse dalla S.V., “ ….Ripeto, compatibilmente con le funzioni di RSU e RLS e non tollero soprusi di alcun genere. Non so se Lei legge le comunicazioni delle Relazioni
Sindacali tramite email: giovedì 1 aprile sono in trattante sindacale e io non faccio avanti e indietro dalla mia abitazione per la sua mancanza di organizzazione ..Anche lei, volente o nolente, si deve adeguare alla legislazione italiana/europea Ps la presente è inviata per conoscenza anche all'Avv. Matteo Nanni ...” Come si diceva poc'anzi.................. l'8 aprile
14 è un giovedì, dica lei come vuole procedere..... ad maiora”.
Dando seguito al proposito espresso la S.V., come si desume dai cartellini mensili, si è recata al lavoro in presenza nelle giornate del giovedì e venerdì, per le quali era invece stata disposta nei suoi confronti, a rotazione con i Colleghi di Ufficio, la modalità agile di lavoro.
Ancora una volta, pertanto, l contesta alla S.V. la sopra nominata condotta CP_1 inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla legge (art. 2104 c.c.), dal contratto collettivo (specie art. 64, c. 1, 3, lett. a), e), h), m), CCNL Sanità 21.5.2018) e dal Codice di Comportamento (DPR 62/2013, art. 3, c. 1 e 4; art. 11). In altri termini, essendo il lavoro agile stato disposto nell'ambito delle misure di prevenzione sanitaria atte a contenere la diffusione del contagio secondo quanto prescritto da plurime disposizioni normative, il suo comportamento integra inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro, così rendendo particolarmente grave e rilevante la condotta sotto il profilo disciplinare. Ai fini di cui alla presente contestazione ed agli effetti di cui all'art. 66 del 19 CCNL Sanità 21.5.2018, le si contesta altresì recidiva specifica per i fatti già sanzionati con nota Prot. n. 6555 del 29.4.2021».
Sul punto il Tribunale di Bologna nella sentenza qui gravata, a seguito di un attento e meditato esame della documentazione versata in atti, ha correttamente affermato che:
“(…) Il ricorrente ha rifiutato, più volte, reiteratamente gli ordini gerarchici impartiti dalla Direttrice, rifiutandosi sic et simpliciter in via di fatto, di ottemperarvi, ha accompagnato tale reiterato rifiuto, con e-mail astiose e gravemente irrispettose, che integrano la fattispecie dell'insubordinazione grave, ed ha continuato in via di fatto a recarsi al lavoro in presenza, anche nelle giornate di smart working, disattendendo in tale maniera gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, cui le direttive ricevute davano adempimento.
Tali circostanze sono documentalmente provate sulla base dei documenti N° 12, 34, 35,
36, e 37 di parte convenuta.
Non sussisteva poi alcuna necessità di essere presente fisicamente in azienda, per asseriti impegni sindacali, posto che gli stessi, si svolgevano fuori dai locali aziendali, come dimostrato dal documento N°38 di parte convenuta. (…)”.
Queste esaustive e convincenti considerazioni non sono inficiate da quanto dedotto sul punto dall'Ing. nello spiegato atto di gravame, ove a pagina 28 si ha modo di Pt_1 leggere che: «le motivazioni che hanno indotto il ricorrente a non dar seguito a quanto richiesto dal Responsabile dell'Ufficio sono inquadrabili in due fattispecie: i. L'assoluta immodificabilità del rischio ai fini del contenimento dell'evento pandemico (era da solo in ufficio);
ii. L'assoluta impossibilità a partecipare al Tavolo Trattante Sindacale IOR in qualità di
RSU».
La prima di tali allegazioni, ad avviso di questa Corte, è significativa ancora una volta
15 non solo della conclamata indisponibilità dell'Ing. Urbano ad adeguarsi alle direttive della
Responsabile della Struttura, ma anche della pervicace determinazione dell'allora ricorrente a non avvedersi del fatto, già evidenziatogli a più riprese, che le disposizioni riguardante il lavoro agile sono state dettate nell'ambito delle misure prevenzionistiche atte a contenere la diffusione del contagio secondo quanto prescritto da plurime disposizioni normative;
tale condotta integra anche inosservanza agli obblighi in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro, così rendendo particolarmente rilevante la condotta.
Si segnala, peraltro, che gli stessi protocolli sindacali «Per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19», sottoscritti dal
Ministro per la Funzione pubblica con le OO.SS. in piena pandemia il 3-8 aprile e il 24 luglio 2020, che come noto realizzano nel loro rispetto l'obbligo datoriale di prevenzione ex art. 2087 c.c. per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, prevedevano «al fine di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi e i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano» che «le attività delle pubbliche amministrazioni sono ordinariamente svolte con modalità di lavoro agile;
le amministrazioni prevedono piani di turnazione o rotazione dei dipendenti che non incidano sugli aspetti retributivi» (cfr. doc. 62 fasc. di primo grado di parte appellata).
La seconda allegazione come si è visto e provato è del tutto pretestuosa perché le riunioni per le c.d. trattanti erano convocate con modalità da remoto, quindi, l'allora ricorrente poteva tranquillamente parteciparvi senza recarsi fisicamente in sede.
L'Ing. a pagina 28 dell'appello propone un elenco di impegni per cui, di volta in Pt_1 volta, a suo dire, egli non avrebbe potuto rispettare le disposizioni sullo smart working nelle giornate di giovedì e venerdì. In pratica, secondo l'odierno appellante, in tutte, ma proprio in tutte le giornate destinate al lavoro agile il giovedì ed il venerdì, da giovedì 26 novembre 2020 a venerdì 7 maggio 2021, egli avrebbe sempre avuto qualche impegno in presenza per non rispettare le disposizioni della Direttrice sul lavoro agile.
Tale circostanza, sempre radicalmente contestata dall' appellato, oltre ad apparire CP_1 già da un punto di vista logico del tutto inverosimile, risulta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio. Peraltro, l'elencazione dei presunti impegni (id est: “Assemblea sindacale 1; Trattante Sindacale 12; Sopralluogo RLS 6; Incontro tecnico DS 1; Vaccino
2; incontro flusso informativi in Regione 1”) risulta essere di tale genericità da non consentire qualsivoglia approfondimento istruttorio al riguardo.
Con riferimento al secondo addebito “2) Utilizzo degli strumenti di lavoro – guasto hard disk”, nella lettera di contestazione disciplinare dell'11.05.2021 si ha modo di leggere: «In data 30/3/2021 la S.V. si è presentata direttamente all'helpdesk con un hard disk già smontato, dichiarandolo appartenente al “suo” pc (ovvero al PC a Lei assegnato secondo
16 regolamentazione aziendale) e lamentando un malfunzionamento. Soltanto dopo,
l'intervento è stato inserito nel sistema di ticketing. Le prove tecniche portavano a dichiararlo non più utilizzabile. Successivamente il tecnico accedeva al Suo ufficio per lo smaltimento dell'apparecchiatura, ma l'hard disk non era presente e dunque risultava impossibile acquisirlo per lo smaltimento e/o la destinazione di cui alla regolamentazione di . CP_1
Con mail del 1 aprile 2021 inviata anche al direttore generale avente ad oggetto ” a scanso di equivoci” , dopo aver affermato di aver verificato con il fornitore GIPI che l'Hard Disk in Sua dotazione non era più funzionante, aggiungeva, del tutto indebitamente, come si trattasse di bene non di proprietà aziendale ma appartenente alla
S.V., che l'hard disk dalla S.V. asportato veniva dalla stessa trattenuto, dichiarando “che l'hard disk non più funzionante resti in mio possesso o venga smaltito con evidenza che nessun altro possa in qualche modo tentarne il recupero”. Con mail del 6/4/2021 Lei dichiarava che “l'hard disk è dove deve stare”, cioè, si doveva intendere, nel suo ufficio e nel cassetto della sua scrivania. Questa email veniva inviata anche alla casella Email_3
La condotta di cui sopra, che le si contesta costituisce ed integra violazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari aziendali di riferimento, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 64, c. 3, lett. h) e j) del CCNL Sanità 21.5.2018, nonché del
Regolamento aziendale ICT disponibile sul http://intranet.internal.ior.it/documentazione/manuali/regolamento-ict. ».
Al riguardo, il Giudice a quo, a fronte di una corretta lettura della documentazione versata in atti, ha osservato: «Il ricorrente ha arbitrariamente smontato l'hard disk dal PC assegnato, e ne ha rifiutato la consegna al personale incaricato dello smaltimento, come se tale materiale non fosse materiale aziendale, bensì bene di proprietà del ricorrente stesso.
Tale condotta è provata documentalmente (Doc. N°39, 40, 41, 42, 43, 44, 44bis di parte convenuta)».
Rispetto a tale addebito, l'odierno appellante non ha formulato alcuna precisa censura, limitandosi (pagine 29 e 30 dell'appello) ad assumere pretestuosamente – ma non Parte provandolo affatto – che in esso fossero contenuti dati riservati relativi all'attività di
Tale circostanza oltre ad essere contestata ed indimostrata, disvelerebbe comunque un ulteriore inadempimento del lavoratore, in quanto alle sigle sindacali ed ai RLS era stata fornita l'attrezzatura informatica all'interno dei locali a loro rispettivamente riservati, per cui l'Ing. non avrebbe nemmeno in ipotesi dovuto salvare dati nel pc assegnatogli Pt_1 presso il servizio ITC.
Del tutto inconferente, in ogni caso, l'allegazione secondo la quale «l'Hard disk si è rotto per consunzione». Il punto, ovviamente, non è per quale ragione, in ipotesi, si fosse rotto l'hard disk, ma il fatto che l'Ing. lo abbia arbitrariamente asportato dal laptop Pt_1
17 aziendale e ne abbia rifiutato la riconsegna, come perfettamente colto dal Tribunale di
Bologna nella gravata sentenza (pagina 5 della sentenza, lett. b):
In relazione al terzo addebito «3) Assegnazione e utilizzo degli strumenti di lavoro - dispositivi mobili»; nella lettera di contestazione disciplinare dell'11.05.2021 si ha modo di leggere: «A seguito dell'assegnazione di un nuovo PC (in sostituzione del fisso), in data 30/3/2021 la S.V. scriveva che “Alla luce del nuovo strumento (Portatile) si chiedono le eventuali istruzioni per la conservazione” ed alla risposta della Responsabile di fare riferimento al Regolamento per l'utilizzo conservazione dei sistemi informatici dell'Istituto, in data 31/3/2021 la S.V. replicava che: “Il riferimento, ripeto fino alla nausea, è la legge italiana” inviando anche all'indirizzo esterno Email_1 corrispondente allo e alla casella Controparte_9 Email_3
In data 6/4/2021, in merito alla consegna del telefono cellulare aziendale utilizzabile anche per il lavoro agile, la S.V. scriveva al tecnico dell'helpdesk che “deve essere garantito il ristoro dell'energia necessaria a mantenerlo in efficienza” e che in
“mancanza di manleva aziendale e impegno al ristoro energetico il cellulare in questione non sarà da me ritirato”. In data 7/4/2021 il tecnico dell'helpdesk svolgeva l'attività di configurazione del pc portatile per l'utilizzo del cellulare per il collegamento dati in automatico (hotspot). Il tecnico riferiva inoltre che “Finito il tutto prendo notebook, cellulare e modulo per la firma in consegna del cellulare e mi avvio per la consegna di tutto nell'ufficio di Pt_1
Quando entro è seduto e mi dice che non ha intenzione di prendere in consegna Pt_1 il cellulare con relativo modulo fino a quando la non gli invierà una email di Per_3 manleva.”».
Su questo specifico addebito, il Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, ben interpretando il compendio probatorio in atti,ha evidenziato “ … c) Il ricorrente ha arbitrariamente rifiutato l'assegnazione e l'utilizzo dei dispositivi mobili assegnatigli Cont dallo , con affermazioni pretestuose e provocatorie, che sono espressione di un comportamento improntato all'insubordinazione ed alla provocazione dei referenti aziendali. Tale condotta è provata documentalmente (Doc. N°45, 46 e 47 di parte convenuta)”.
Anche in parte qua, le considerazioni espresse dal Giudice di prime cure, trovando solido conforto nella documentazione versata in atti dalla parte appellata, sono condivise da questa Corte.
Rispetto a questo specifico addebito, nell'atto di appello, non si rinvengono precise censure, limitandosi il lavoratore (pagina 30) ad allegare che «Il ricorrente non ha rifiutato di prendere in consegna i dispositivi mobili per un suo puntiglio personale, ha obiettato semplicemente che serviva una manleva in merito a rotture accidentali e/o furto, e al ristoro dell'energia necessaria al loro corretto mantenimento». Senonché, così argomentando, la stessa parte appellante riconosce la sussistenza dell'addebito e cioè il
18 fatto che l'Ing. Urbano abbia arbitrariamente rifiutato l'assegnazione e l'utilizzo dei dispositivi mobili forniti dell'Istituto con richieste ed affermazioni pretestuose e provocatorie (esattamente come riconosciuto nella sentenza gravata, cfr. pagina 5 lett. c).
Sul quarto addebito «4) Assolvimento dei compiti sul flusso SDO e rapporti con i colleghi», nella lettera di contestazione disciplinare dell'11.05.2021 si ha modo di leggere:
« In data 14 gennaio 2021 la Dirigente di riferimento (ing. Testimone_3 chiedeva alla SV di concludere in giornata l'attività di estrazione dei dati e di simulazione, che fa parte delle attività ripetitive della preparazione del flusso SDO;
reiterata la richiesta nel giorno successivo (ultimo possibile), la SV rispondeva che non aveva effettuato l'attività motivando con impegni di quella giornata stessa;
alla puntualizzazione per cui l'attività doveva essere fatta il giorno precedente, rispondeva con le parole “Impara l'educazione e impara a programmarti per tempo. Stai aspettando perché il sito va spesso in crash. Ripeto impara la corretta educazione.”. Durante l'incontro formativo Plenaria ICT del 5 febbraio 2021 Testimone_3 illustrava come richiesto la scheda delle sue attività in corso Importanti/Urgenti e – relativamente ai compiti assegnati alla SV - segnalava le sue difficoltà riportando “che per il flusso SDO, a differenza degli altri flussi, è costretta a solleciti ripetuti per ottenere le estrazioni e le simulazioni“. Riguardo all'attività lavorativa della SV, il sunto della riunione riporta che la SV “si limita all'estrazione e simulazione sul portale regionale e all'invio del risultato senza alcun commento o indicazione per la sua correzione” cosicché la dirigente si trova costretta a effettuarli di persona.
In data 18 febbraio 2021 la SV scriveva a (la quale, come referente Persona_4
ICT della formazione, aveva inviato la sintesi della riunione plenaria ICT del 3 e 5 febbraio) che “I contenuti della sintesi riguardanti il sottoscritto sono assolutamente falsi e si rimandano al mittente/autore. Prenderò tutte le cautele e iniziative per tutelare la mia persona da simili attacchi.” Questa email viene inviata anche all'indirizzo esterno corrispondente allo A tale proposito l'Ing. Email_1 Controparte_9 segnala il disagio nonché il timore – personale e della collega verbalizzante – Per_1 per tale reazione. In data 25 febbraio 2021– il giorno lavorativo precedente alla scadenza del primo invio 2021 del flusso SDO – la SV scrive a che i file Testimone_3 precedentemente inviati da lui all'applicativo regionale del Portale dei Flussi (SISEPS) per la simulazione “risultavano cancellati”, senza ulteriori specificazioni di quali file si trattasse e lasciando intendere che vi fossero problemi riconducibili al portale regionale o comunque sconosciuti, creando di conseguenza un allarme sul corretto funzionamento del portale SISEPS proprio in prossimità della scadenza dell'invio del flusso SDO. Conseguentemente l'Ing. scriveva subito all'Assistenza ICT Sanità della Per_1
Regione Emilia Romagna che “il collaboratore utenza Parte_1 urbano. , segnala che in data odierna i file inviati precedentemente da lui in Parte_1
SISEPS (SDO) risultano cancellati.” e chiedeva una verifica immediata in vista della
19 scadenza del giorno dopo.
In data 26 febbraio 2021 dalla casella Email_4 perveniva la risposta per cui da verifica effettuata risultava vero che i file erano stati cancellati, specificando che “L'Utente nel corso del Primo Invio 2021 Parte_1 ha effettuato varie cancellazioni” aggiungendo data e orario di tre cancellazioni.
Messo a conoscenza di tale riscontro e richiamato (da parte della Direttrice del Servizio)
a non tenere più “condotte di questo genere che creano allarme immotivato sul corretto funzionamento del portale SISEPS proprio in prossimità della scadenza dell'invio dei flussi e che arrecano un pregiudizio non da poco al corretto svolgimento delle attività della struttura ICT“, la SV rispondeva ignorando le cancellazioni dalla SV effettuate il
15/2/2021 e il 17/2/2021 e riferendosi esclusivamente alla cancellazione effettuata il
18/2/2021, inviava email (anche alla Direzione) con diffida a cercare di gettare discredito
… e inoltro al citato studio legale “ per tutelare la mia persona e la mia professionalità in ogni sede”. In data 29 marzo 2021 l'Ing. a seguito dell'incontro Plenaria ICT Testimone_3 del 22 marzo 2021 scriveva alla Direttrice del Servizio ICT informando che nel corso della videoconferenza del gruppo di lavoro “Flussi”, la S.V. aveva “nuovamente distratto i colleghi che parlavano inquadrando con la sua web cam solo la sua pancia con sopra un foglio scritto in giapponese”. Non è questa la prima volta che, mentre le colleghe parlano, lui distoglie l'attenzione degli altri… mette doppiamente in difficoltà il collega che sta riferendo in quel momento perché vede gli altri distratti e per rimanere concentrato su quello che sta dicendo” e precisa tra l'altro che ha preferito evitare di parlarne in riunione per timore di attacchi a lei e a da parte della S.V. Persona_4
In data 1 aprile 2021 - in risposta alla richiesta del 31.3.2021 della dirigente Per_1 di effettuare una attività di verifica sulle SDO – la SV (sempre in copia anche la Direzione
Aziendale) non svolgeva quanto a Lei richiesto ma si rivolgeva alla Dirigente con modi offensivi e lesivi della dignità professionale della Collega superiore gerarchico “come pensa che io debba fare il controllo?….. Mi sta chiedendo di tornare al Medioevo in quanto la sua conoscenza dei db Oracle e affini è modesta? … Chiederò al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri cosa è possibile fare per questa situazione ai confini della realtà».
Rispetto a questa analitica contestazione disciplinare, nella sentenza gravata, il Giudice a quo ha avuto modo di osservare che: “(…) d) Il ricorrente non ha provveduto all'assolvimento dei compiti assegnatigli dal superiore gerarchico, inerenti il flusso SDO ed ha perseverato nella condotta di insubordinazione nei confronti della Dirigente, rivolgendosi alla stessa con email a contenuto offensivo e lesivo della dignità personale professionale, tenendo gli stessi comportamenti alla presenza di colleghi e/o comunicandoli agli stessi.
Anche tale condotta è provata documentalmente ( Doc. N°48, 49, 50, 51, 52, e 53 di parte
20 convenuta). (…)”.
Anche in parte qua la sentenza gravata è meritevole di conferma in quanto frutto di un attento esame della documentazione versata in atti ed immune da vizi logico-giuridici.
Anche rispetto al questo addebito l'odierno appellante non spiega alcuna argomentazione a sostegno della presunta erroneità della sentenza gravata, limitandosi, a pagina 32 dell'appello, ad una invettiva nei confronti della Dirigente Ing. , a suo dire, CP_10 di aver avanzato «una richiesta illegittima effettuata con toni lesivi della professionalità dell'Ing. non mancando, anche in questo caso di riservare l'ennesima e gratuita Pt_1 invettiva nei confronti della Direttrice dott.ssa la quale avrebbe Per_3
«progressivamente ed inesorabilmente svuotato la figura professionale dell'Ing.
. Affermazioni, queste, che non solo non vengono accompagnate da un qualche Pt_1 tipo di supporto probatorio ma che addirittura non vengono nemmeno approfondite per chiarire a che cosa si intenderebbe fare riferimento.
Corretta, dunque, anche in questo caso, la motivazione della sentenza gravata (pagina 5, sub lett. d).
Riguardo al quinto addebito, «Inadempimenti inerenti alla rilevazione automatica delle presenze», nella lettera di contestazione disciplinare dell'11.05.2021 si ha modo di leggere: «Nel corso del 2020 la SV ha effettuato ben 51 timbrature manuali, di cui solo
12 causalizzate. La Direttrice del Servizio segnala come abbia inviato alla SV numerose comunicazioni via mail per sollecitare ad un maggior rispetto delle regole;
sin dal 2018 ed ancora sino a comunicazione del 23.02.2021.
Si tratta nella maggioranza dei casi di validare assenze che non hanno avuto da parte della S.V. il percorso autorizzativo corretto e non sono state preventivamente inserite nel flusso, o necessitano comunque di approfondimenti cosicché, onde non ostacolare i passaggi successivi, il Responsabile è costretto ad una attività che si traduce in una presa visione postuma di quanto tardivamente dichiarato a giustificazione dell'assenza. Secondo regolamentazione aziendale, la richiesta di permessi, ferie ecc. deve essere preventivamente inserita a sistema con immediata indicazione del giustificativo di assenza, proprio al fine di consentire una corretta gestione delle assenze dal servizio ed una verifica tempestiva sulle motivazione di assenza, nei termini di legge e contratto collettivo.
Le anomalie sono oggetto di osservazione e segnalazione al dirigente e al dipendente da parte del servizio Unificato del Personale (da ultimo con mail del 10.3.2021 e 21.04.2021, per regolarizzazione di assenza per permesso sindacale 21 luglio 2020, fatta tramite portale in febbraio 2021 e mancante di preventiva richiesta cartacea, assenza non regolarizzata del 21 settembre 2020, alcune altre omissioni di timbratura del mese di settembre 2020 nonché il periodo di assenza, presumibile per ferie dal 31/8 al 4/9».
Su questo specifico addebito, il Tribunale di Bologna nella sentenza gravata ha rilevato che: “e) Il ricorrente ha ripetutamente violato le disposizioni aziendali inerenti la
21 rilevazione automatica delle presenze.
Anche tale condotta è provata documentalmente ( Doc. N°54, 55, 55 bis e ter di parte convenuta).”.
Anche in questo caso si tratta di considerazioni logicamente ineccepibili e suffragate dalla documentazione versata in atti, puntualmente richiamata dal Giudice a quo che, in quanto tali, non possono che essere condivise da questa Corte.
Alcuna censura alla motivazione della sentenza impugnata è stata avanzata in appello su questo specifico punto: l'Ing. si è sempre limitato a proporre una rilettura dei dati Pt_1 soffermandosi su un arco temporale diverso da quello oggetto di contestazione ed oltretutto senza offrire alcuna prova documentale contraria.
Incomprensibile in ogni caso il riferimento a pagina 33 dell'appello all'inciso estratto da una pronuncia della Suprema Corte dell'anno 2016 secondo il quale «la tolleranza sui ripetuti ritardi del lavoratore può rendere nullo il licenziamento» Se ne prende atto, ma non si vede che cosa abbia a che vedere con il caso di specie, in cui si discute di violazione delle disposizioni aziendali sul rilevamento automatico delle presenze che, a più riprese,
l'Ing. era stato richiamato e sollecitato a rispettare. Pt_1
In relazione al sesto addebito: «6) Comportamenti estranei alle funzioni istituzionali e uso dei beni e locali aziendali», nella lettera di contestazione disciplinare dell'11.05.2021 si ha modo di leggere: «• In data 16 marzo e 17 marzo 2021 – in concomitanza con la partenza del nuovo sistema informativo ospedaliero – la S.V. invitava tutti i medici a fargli pervenire sulla casella di posta istituzionale (cosa che non rientra nelle competenze della
S.V.) “ogni anomalia.. blocco..” e riportando l'esito di tale “sondaggio” inviando stralci di frasi di sconosciuta provenienza, persino sgrammaticate e sostanzialmente dando enfasi e risonanza a pure e semplici segnalazioni anonime, prive di contesto e riferimenti concreti .. E' uno schifo .. è un fallimento totale e porterà un sacco di denunce. Programma per fabbrica di lavatrici.... …
• Tale condotta è del tutto estranea alla sua funzione, tanto più che a presidio dei sistemi informativi sanitari esiste una rete di referenti (rappresentanti delle aree professionali coinvolte) con scambio costante in merito alle attività in corso ai progetti e ai fabbisogni e ogni utente ha sul PC un riquadro con i riferimenti dell'help desk per la postazione di lavoro e uno specifico riferimento per l'assistenza per SIR 2020 con numero di telefono, mail (oltre a n. telefonico per notte e festivi) e pertanto il Suo comportamento costituisce violazione delle prescrizioni contrattuali di cui all'art. 64, c. 3 lett. f), k) CCNL 21.5.2018 nonché del DPR 62/2013, art. 3, c. 1 e 4; art. 11».
Anche questo specifico addebito è stato ritenuto sussistente dal Tribunale di Bologna nella sentenza gravata, osservando al riguardo che: «f) Il ricorrente ha tenuto comportamenti estranei alle proprie funzioni istituzionali ed ha usato i beni ed i locali aziendali per fini estranei alle proprie funzioni ed al servizio svolto, ed in particolare ha invitato tutti i medici a fargli pervenire sulla propria casella di posta istituzionale, ogni anomalia o
22 blocco del sistema, ed ha riportato l'esito di tale sondaggio, riportando frasi anonime del tipo “è uno schifo, è un fallimento, è un programma per fabbrica di lavatrici”, raccogliendo in tal modo in modo improprio, anonimo e suggestivo, lamentele o segnalazioni per le quali era stato approntato in azienda un apposito servizio che aveva il compito di risolvere in modo ordinato e proficuo, problematiche legate al nuovo sistema informatico, e non quello di gettare un discredito anonimo e gratuito sull'azienda. Anche tale condotta è provata documentalmente ( Doc. N°21, 28 e 29 di parte convenuta)».
Anche in parte qua la sentenza gravata è meritevole di conferma in quanto frutto di un attento esame della documentazione versata in atti ed immune da vizi logico-giuridici.
A conforto di questa valutazione, va, poi, osservato che da tale addebito è scaturito contenzioso per presunta condotta antisindacale promosso da in Parte_7 persona del medesimo Ing. . Detto ricorso (RG n. 1062/2021) veniva Parte_1 immediatamente dichiarato inammissibile dal Tribunale di Bologna (doc. 27 fasc. di primo grado di parte appellata): esso, infatti, in spregio alla consolidata giurisprudenza del CP_1 lavoro, era stato promosso dalla non per il tramite dell'“organismo locale”, ma in persona del Segretario Aziendale Ing. per chiedere testualmente di Parte_1
«dichiarare l'illegittimità della contestazione disciplinare prot. 7260 del 11/05/2021 nei confronti del Delegato di Sezione Aziendale della Federazione CIMO-FESMED». CP_1 Con un secondo ricorso ex art. 28 St. Lav., la medesima riproponeva la doglianza
(questa volta in persona del soggetto legittimato) ed il ricorso (RG n. 2231/2021) veniva rigettato nel merito dal Tribunale di Bologna con decreto 210/2022 del 14/01/2022 (doc.
66 fasc. di primo grado di parte appellata), ove si ha modo di leggere: «Osserva il
Tribunale, esaminati i documenti di causa, che le contestazioni mosse al sindacalista riguardano episodi reiterati di insubordinazione commessi anche con l'utilizzo di Pt_1 beni aziendali per finalità estranee alla propria funzione: in particolare, per ciò che riguarda il presente giudizio, ci si riferisce all'iniziativa dell di invitare i medici Pt_1
a comunicargli, via mail aziendale, tutti i rilievi relativi al sistema informatico e al fatto, imputato sempre all'Urbano, di avere dato pubblicità dell'esito del sondaggio di frasi anonime di carattere ingiurioso, così screditando l'azienda sanitaria (quale le frasi, a titolo esemplificativo: “è uno schifo… è un programma per lavatrici”).
Osserva, inoltre, il Tribunale che la ricorrente non ha allegato, né si è messa in prova sul punto, che la contestazione abbia la finalità di limitare o ostacolare l'attività sindacale».
Successivamente, in sede di prima udienza del giudizio di opposizione al decreto di rigetto del ricorso ex art. 28 St. Lav., il Giudice ha proposto alla O.S. ricorrente di rinunciare all'opposizione, chiedendo la mera disponibilità dello IOR a soprassedere sul recupero delle spese legali liquidate in suo favore nel primo provvedimento (cfr. doc. 68 fasc. di Cont primo grado di parte appellata). Onde non appesantire inutilmente la vicenda lo ha raccolto l'invito del Giudice (cfr. doc. 69 fasc. di primo grado di parte appellata) con la
23 conseguenza che è divenuto definitivo il provvedimento che afferma non esservi prova alcuna del fatto che la contestazione abbia mai avuto alcuna finalità di limitare o ostacolare l'attività sindacale.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, peraltro, nella già citata ordinanza del
15 febbraio 2022 aveva sottolineato quanto segue: «… i comportamenti contestati al reclamante risultano provati e sono gravi.
Il reclamante, tra l'altro, non dimostra in alcun modo, né altrimenti risulta, che le sospensioni siano da ricondursi alla volontà dell'Istituto di ostacolarlo nello svolgimento dei propri compiti di RLS o di Dirigente Sindacale».
Vero è, molto semplicemente, che anche in questo caso si è trattata di una precisa responsabilità dell'Ing. che con la sua condotta ha violato le prescrizioni Pt_1 contrattuali di cui all'art. 64, c. 3 lett. f), k) CCNL 21.5.2018 nonché del DPR 62/2013, art. 3, c. 1 e 4; art. 11.
Sul settimo addebito, «Ulteriori fatti inerenti la violazione di prescrizioni in materia di sicurezza, la logistica gli obblighi formativi», nella lettera di contestazione disciplinare dell'11.05.2021 si ha modo di leggere: «(a) In data 24 dicembre 2020 Tes_3 segnalava “che oggi quando sono andata da per parlargli degli
[...] Parte_1 scarti del flusso SDO l'ho trovato nell'ufficio con la mascherina completamente abbassata, in compagnia però di quel collega che vedo spesso con lui, lo stesso che l'altro giorno mi ha detto quando gli ho aperto la porta che era venuto da per la Parte_1 trattante. Quest'ultimo però aveva la mascherina correttamente indossata” esprimendo quindi la propria preoccupazione.
In data 29 dicembre 2020 la responsabile segnalava alla SV che “nel corso della riunione richiesta dagli operatori del servizio (appartenenti al comparto), sono emersi comportamenti che non sono coerenti con le norme di sicurezza e nello specifico attengono al mancato uso della mascherina e a un flusso di persone - da e per l'ufficio che attualmente occupi - non motivata da ragioni di lavoro.”
La Direttrice aggiungeva che ancora in data 7 aprile 2021, in mattinata, “ho trovato nell'ufficio con la mascherina completamente abbassata, senza Parte_1 rispetto del distanziamento di sicurezza, in compagnia di un collega che non conosco.
Situazione analoga si è verificata in data 8 aprile 2021, verso le ore 13, nel corridoio monumentale antistante i locali ICT , dove ho incrociato il dipendente che camminava con la mascherina abbassata.” /…/ (b) In data 16 dicembre 2020 la S.V. scriveva una email all'oggetto: “Comunicazione DA_ Pensavamo di aver superato il limite ma ci sbagliavamo” relativa alla nuova porta d'accesso installata all'ingresso dei locali ICT (ed al meccanismo di apertura a richiesta con dispositivo elettrico e maniglione antipanico) indirizzata alla Direzione Generale e in copia per conoscenza ai colleghi ICT, ai fornitori presenti in presidio tecnico e ai componenti della rappresentanza sindacale unitaria, in cui vi sono espressioni – riferite alla Direttrice – quali “.. Oggi è necessario
24 coniare un nuovo termine: il Vicereame dell'ICT alias la corte di AD . Per_5
La comunicazione termina asserendo di rappresentare anche operatori della ditta esterna che invece si è dichiarata completamente estranea alla vicenda ed alle parole indirizzate dalla S.V. nei confronti della Dirigente di riferimento /…/ (c) Infine, quanto alla formazione professionale, la Direttrice segnala che la SV tuttora e volontariamente non partecipa agli incontri definiti “ riunioni plenarie” della Struttura ICT, che sono veri e propri eventi formativi, riconosciuti ed inseriti nel Piano Formativo Aziendale.
A tali incontri la SV non partecipa dal 2019, pur presente in servizio e senza motivazione.
Gli incontri hanno una funzione di formazione e informazione reciproca e di partecipazione al percorso delle decisioni tecniche che vengono prese».
In relazione a questo specifico addebito, il Giudice di prime cure ha avuto modo di osservare nella gravata sentenza: “g) Il ricorrente ha violato le disposizioni e le prescrizioni in materia di sicurezza, ed in particolare sull'uso della mascherina nei locali aziendali, ha omesso di partecipare senza giustificazione agli incontri programmati di formazione della struttura ICT, ed ha continuato a scrivere e mail indirizzate alla
Direzione Generale e per conoscenza a colleghi della struttura, a fornitori ed a componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria, contenenti espressioni di dileggio ed irrispettose, nei confronti della Direttrice.
Anche tale condotta è provata documentalmente ( Doc. N°56, 57, 58 59 e 60 di parte convenuta). (…)”.
Anche in questo caso si tratta di considerazioni logicamente ineccepibili e suffragate dalla documentazione versata in atti, puntualmente richiamata dal Giudice a quo che, in quanto tali, non possono che essere condivise da questa Corte.
Va, infine, osservato che alle pagine 38 – 40 dell'atto di appello il lavoratore, odierno appellante, ha articolato alcune generiche considerazioni in punto di proporzionalità delle sanzioni a lui irrogate, da lui contestata.
Tali censure non trovano la condivisione di questa Corte. Ed invero, quanto alla prima sanzione disciplinare, della sospensione di 15 giorni – poi richiamata in recidiva nella sospensione di 6 mesi - le condotte descritte, relative all'insubordinazione, al mancato rispetto delle regole per lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza, all'assunzione di contegno lesivo della dignità della Direttrice, all'appropriazione della chiave di accesso al servizio con disservizio per i colleghi ed al non corretto utilizzo della mascherina - come sottolineato nel provvedimento sanzionatorio integrano, tenuto anche conto della precedente recidiva disciplinare, sicura violazione delle previsioni di cui all'art. 64, c. 1, 3, lett. a), e), h), m) del CCNL Sanità 21.5.2018 (doc. 25 fasc. di primo grado di parte appellata), nonché del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(DPR 62/2013, art. 3, c. 1 e 4; art. 11); le affermazioni rivolte alla Dott.ssa Per_3 poi, integrano anche gli estremi della previsione di cui all'art. 64, c. 3, lett. f.
La serie di disposizioni violate, dunque, è tale da non poter davvero far dubitare della
25 legittimità e della proporzionalità (nello spazio di legge e di contratto tra 11 giorni e 6 mesi) della sanzione disciplinare applicata all'allora ricorrente di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 15.
Quanto, poi, alla proporzionalità della seconda sanzione, è sufficiente ribadire che l'Ing.
ha pervicacemente continuato, anche dopo l'apertura del primo procedimento - e Pt_1 quindi dopo la prima contestazione - a rifiutare lo smart working continuando a presentarsi in sede in spregio a quanto stabilito della Direttrice del servizio, compiendo così aperta insubordinazione. Così come non bisogna dimenticare che l'Ing. ha continuato Pt_1 anche a tenere atteggiamento per nulla collaborativo e gravemente irrispettoso nei confronti della Direttrice e dei Colleghi, oltre a rendersi responsabile delle ulteriori condotte su cui ci si è ampiamente soffermati.
Ciò è tanto vero che il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, nell'ordinanza con cui è stato rigettato il reclamo (cfr. doc. 65 cit.) si era espresso nei seguenti termini
«Si concorda pienamente con l'affermazione finale del reclamato per cui “pare doversi apprezzare la scelta ponderata ed ancora costruttiva dell che pur a fronte di CP_1 condotte, aggravate da recidiva anche specifica, che ben avrebbero potuto compromettere definitivamente l'elemento fiduciario del rapporto, ha comunque optato per la sua salvezza e per il tentativo di recupero della relazione con il dipendente”» e condivisibilmente anche la sentenza impugnata non ha potuto fare altro che rilevare la
«sussistenza ed estrema gravità delle condotte tenute dal ricorrente» (pagina 5 della sentenza).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall'Ing. va respinto, con conseguente integrale conferma della Parte_1 pronuncia gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014
e successive modiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e degli altri criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere nell'interesse dell'odierno appellato). In ragione dell'autocertificata condizione reddituale dell'odierno appellante, non trova applicazione alla fattispecie il disposto dell'art. 13, co.
1-quater, del DPR n. 115/ 2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dall'Ing. , con conseguente integrale Parte_1 conferma della pronuncia gravata;
26 - condanna l'Ing. a rifondere all Parte_1 Controparte_1 le spese del grado che si liquidano in € 3.473,00 a titolo di compenso
[...] professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27.03.2025
Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
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