Sentenza breve 14 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 14/11/2023, n. 16997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16997 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2023
N. 16997/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12289/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12289 del 2023, proposto da
Società Gestione Mercato (S.G.M.) S.C.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Asiago, 8;
contro
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – AL S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Carbonetti, Francesco Carbonetti, Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Verona Mercato S.p.A.;
Centro agroalimentare Bologna S.p.A.;
Centro agro-alimentare di Napoli S.C.P.A.;
Comune di Camaiore;
Filiera ortofrutticola romagnola S.p.A.;
Mercato agro-alimentare di Padova, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Creuso, Dario Gubiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Padova, via San Marco, 11/C;
Centro agroalimentare Roma C.A.R. S.C.P.A, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla società AL S.p.A. in data 17.7.2023, con cui è stato parzialmente negato l’accesso agli atti amministrativi avente ad oggetto “ PNRR – Misura M2C1 – Investimento 2.1 «sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” - decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022 (ora Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e avviso recante i termini e le modalità di presentazione delle domande del 19 ottobre 2022 ”; del provvedimento emesso in data 11.9.2023, con cui è stato ammesso l’accesso limitatamente alle società AP e CAR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AL S.p.A., di Mercato agro-alimentare di Padova, di Centro agroalimentare Roma C.A.R. S.C.P.A., del Ministero dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società Gestione Mercato s.c.p.a. ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dalla società AL S.p.A. in data 17.7.2023, con cui è stato parzialmente negato l’accesso agli atti amministrativi avente ad oggetto “ PNRR – misura M2C1 – Investimento 2.1 «sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” - Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022 (ora Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e avviso recante i termini e le modalità di presentazione delle domande del 19 ottobre 2022 ”, oggetto di istanza presentata in data 28.6.2023; del provvedimento emesso in data 11.9.2023, con cui è stato ammesso l’accesso limitatamente alle società AP e CAR.
In sintesi è accaduto: che la società ricorrente ha partecipato alla procedura sopra indicata, finalizzata al sostegno finanziario alla realizzazione di progetti di investimento – e di conseguenti agevolazioni finanziarie – volti all’ammodernamento di mercati agroalimentari all’ingrosso operanti nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura (ittico), silvicoltura, floricoltura e vivaismo; che in esito alla valutazione delle domande pervenute è stato emesso il decreto del 22.12.2022, con cui è stata approvata la graduatoria finale, nella quale la ricorrente è stata collocata al 15° a fronte con 83 punti; che a seguito di istanza di revisione presentata da uno dei partecipanti alla procedura, il Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, in data 27.2.2023, ha proceduto alla pubblicazione di una versione “ consolidata ” della graduatoria finale, nella quale la valutazione della ricorrente non ha subìto variazioni di punteggio, quanto, piuttosto, di peggiore collocazione in graduatoria (16° posto); che con istanza del 27.6.2023 la ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti della procedura controversa, e ciò “ relativamente ad alcune delle domande presentate da altri operati economici che la precedono in graduatoria e più precisamente di: Verona Mercato s.p.a. (prima in graduatoria per 10 milioni di euro); CAAB s.c.p.a. (seconda in graduatoria per 10 milioni di euro); AA (sesta in graduatoria per 6.493.291,00 €); Comune di Camaiore (ottava in graduatoria per 6 milioni di euro); AP (tredicesima in graduatoria per 4.505.972,55 €); CAR s.c.p.a. (quattordicesima in graduatoria per 10 milioni di euro); AT (quindicesima in graduatoria per 10 milioni di euro) ”, mentre, “ con riferimento a FOR S.p.A. GM ha domandato copia dello sconosciuto provvedimento n. 012259 dell’11.01.23 concernente all’ammissione della stessa a seguito della sua iniziale esclusione dalla graduatoria ” (cfr. pag. 8); che tale istanza è stata presentata “ in vista dell'eventuale difesa in giudizio degli interessi della GM, in relazione alla procedura di valutazione in oggetto ”, precisandosi che “ la conoscenza e l'acquisizione di copia dei documenti indicati è essenziale per verificare la legittimità dell'iter seguito dall'Agenzia e, più in generale, alle modalità di attribuzione dei punteggi tecnici e alla verifica della completezza della documentazione presentata dagli altri concorrenti e per l'eventuale tutela delle proprie posizioni giuridiche in sede giurisdizionale ”; che in data 14.7.2023 la società AL S.p.A., in qualità di soggetto in house del Ministero e responsabile della gestione della procedura, ha comunicato alla ricorrente la “ sospensione delle attività istruttorie relative alla domanda in oggetto, per insufficienza di risorse finanziarie ”; che in data 17.7.2023 la stessa AL ha comunicato che in relazione ai concorrenti collocatisi al 1°, 2°, 6° e 8° posto la domanda di accesso “ non può essere accolta, poiché la vostra società è posizionata al sedicesimo posto nella graduatoria finale approvata con decreto direttoriale prot. n. 657897 del 22 dicembre 2022, per l'accesso alle agevolazioni di cui alla predetta misura di finanziamento e, pertanto, non si ritiene che sussista in capo alla medesima un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato alle ragioni esposte a sostegno dell'istanza, che consenta di ritenere che l'ostensione dei documenti afferenti a soggetti proponenti posizionatisi al primo, secondo, sesto e ottavo posto nella medesima graduatoria sia idonea a spiegare effetti diretti nei confronti della Vostra società”, prospettandosi che la ricorrente avrebbe inteso “esercitare un mero controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione ”; mentre, in relazione alla documentazione riguardante i restanti concorrenti, collocatisi al 13°, 14° e 15° posto, l’istanza è stata accolta; che, da ultimo, con provvedimento di AL del 11.9.2023 è stato comunicato alla ricorrente che “ le società AP e CAR, interpellate in qualità di soggetti controinteressati, hanno motivatamente comunicato la loro opposizione all’accesso ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e ss.m.ii. Ciò posto, vi comunichiamo, pertanto, il diniego all’accesso ai documenti dei due predetti soggetti ”, mentre “ poiché la società AT non ha, invece, manifestato alcuna opposizione all’accesso da voi richiesto, vi inviamo in allegato alla presente la documentazione afferente alla predetta società ”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) violazione dell’art. 3, dell’art. 22, comma 1, lett. b), dell’art. 22, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto dei presupposti e per travisamento dei fatti.
Con tale motivo la ricorrente ha sottolineato la contraddittorietà insita nel riconoscimento del diritto di accesso nei confronti soltanto di alcuni concorrenti, lamentando che “ è irrilevante che si tratti del primo e del secondo concorrente piuttosto che del quattordicesimo e del quindicesimo, poiché l’effetto utile che GM conseguirebbe sarebbe pur sempre lo stesso: risultare aggiudicataria del finanziamento pubblico ” (cfr. pag. 14), e ciò, poiché l’ostensione degli atti sarebbe funzionale ad accertare se “ l’attività istruttoria condotta da AL sia stata correttamente espletata oppure se, invece, la graduatoria dovrebbe scorrere a proprio vantaggio ” (cfr. pag. 15).
2°) Sotto altro profilo, violazione dell’art. 3, dell’art. 22, comma 1, lett. b), dell’art. 22, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto dei presupposti e per travisamento dei fatti.
In linea con le censure sviluppare nel precedente motivo, la ricorrente ha soggiunto che “ la sussistenza dell’interesse differenziato e personale di GM all’accesso della documentazione relativa a tre operatori economici, inevitabilmente rende perplessa, irrimediabilmente illogica e contraddittoria la motivazione in merito al rigetto parziale degli ulteriori quattro operatori ” (cfr. pag. 16).
3°) Violazione dell’art. 3 e dell’art. 9 del DPR 184/2006; dell’art. 25, comma 3 e dell’art. 24, comma 7 della legge 241/1990.
Con riguardo alla legittimità del provvedimento dell’11.9.2023, la ricorrente ha stigmatizzato “ che non sia stata effettuata alcuna valutazione riguardo al bilanciamento dell’interesse all’ostensione di GM rispetto a quelle sottostanti all’opposizione di AP e CAR ” (cfr. pag. 18).
Si sono costituiti in giudizio il Centro agroalimentare Roma CAR (20.9.2023), la società AL S.p.A. (6.10.2023), la società Mercato agro-alimentare di Padova (11.10.2023) e, congiuntamente, il Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (13.10.2023).
In vista dell’udienza in Camera di Consiglio dell’8 novembre 2023, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.
In particolare:
- nella memoria depositata il 19.10.2023 la società Centro agroalimentare Roma CAR ha premesso di essersi posizionata “ tredicesima nella graduatoria finale del 22.12.2022 e quattordicesima nella graduatoria consolidata del 27.2.2023 ” (cfr. pag. 2); ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse per decorso del termine per impugnare la graduatoria; nel merito ha opposto che la ricorrente non avrebbe spiegato “ come sia stata effettuata la scelta dei suddetti sette operatori economici, rispetto agli altri partecipanti classificati. Non avendo rilevato vizi del procedimento e, quindi, motivi di contestazione della graduatoria consolidata, il ricorrente tenta, artatamente, di accedere alla documentazione, trovare vizi ed invalidità in sette progetti, selezionati “a campione” senza poter più impugnare la procedura ” (cfr. pag. 8);
- nella memoria depositata il 23.10.2023 la società Mercato agro-alimentare di Padova ha eccepito che in considerazione della definitività delle graduatorie “ nessuna contestazione potrà più essere utilmente effettuata da GM avverso gli esiti del procedimento, né in riferimento alla utile collocazione in graduatoria di altri soggetti, né in riferimento al proprio posizionamento, né, infine, alla possibilità di classificare diversamente i partecipanti nelle ripartizioni geografiche del territorio italiano previste dal Ministero ” (cfr. pag. 4); e che, in ogni caso, l’istanza di accesso sarebbe generica;
- nella memoria depositata il 23.10.2023 la società AL S.p.A. ha opposto che, sulla scorta degli accadimenti registrati nell’ambito delle fasi successive alla valutazione delle domande, “ la GM ha ritenuto, evidentemente ritenendo corretta la valutazione effettuata da AL, di non impugnare né la prima graduatoria, che già non la collocava in posizione utile per il finanziamento ” (cfr. pag. 8); che “ l’istanza, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, è finalizzata a effettuare un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, per cercare di individuare qualche appiglio per poter contestare la graduatoria (ormai consolidata) ” (cfr. pag. 16), sottolineando che “ se l’istanza fosse stata presentata per impugnare la graduatoria, l’istante avrebbe avuto un interesse soltanto rispetto ai soggetti che hanno ottenuto un punteggio più vicino al suo, a meno di non essere il ricorrente, cosa che evidentemente non è, a conoscenza di elementi specifici rispetto ad altri soggetti partecipanti ” (cfr. pag. 20);
- nella memoria di replica depositata il 27.10.2023 la ricorrente ha rimarcato che prima della scadenza dei 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, previsti dal DM 5.8.2022 ai fini delle eventuali verifiche sui concorrenti, “ la graduatoria era fisiologicamente soggetta a variazioni (ai sensi del citato comma 11, infatti, i provvedimenti di concessioni dei finanziamenti seguono l’attività istruttoria da concludersi nei 120 giorni) e, pertanto, un accesso agli atti che fosse stato effettuato anteriormente all’istruttoria che AL avrebbe dovuto compiere, sarebbe stato presumibilmente precoce e conseguentemente ben avrebbe potuto legittimare una sospensione del procedimento di accesso fino allo scadere dei 120 giorni o comunque fino al compimento della fase procedimentale prescritta dal decreto ministeriale ” (cfr. pagg. 7 – 8); ha ribadito, quindi, di avere “ diritto a conoscere la documentazione di tutte le imprese che sono posizionate prima di essa anche per verificare il corretto espletamento dell’istruttoria che AL avrebbe dovuto condurre ai sensi dell’art. 10, comma 10 del d.m. 5.8.2022 e ciò proprio in ragione della circostanza che l’esclusione o lo slittamento in posizione deteriore rispetto a quella di GM di qualsivoglia tra gli operatori economici attualmente ubicati nei primi quindici posti, libererebbe fondi che diventerebbero potenzialmente fruibili per quest’ultima ” (cfr. pag. 11).
Nessuna, sostanziale, novità è emersa dalle altre memorie di replica e, all’udienza in Camera di Consiglio dell’8 novembre 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.
In accoglimento delle eccezioni preliminari opposte dalle parti resistenti e controinteressate, il ricorso è inammissibile per acquiescenza, nei sensi di seguito precisati.
La regolamentazione della procedura è definita:
a) dall’art. 5, comma 4 del DM 5.8.2022, secondo cui “ ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento GBER, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, in tutti i casi di gestione del mercato da parte di un terzo in virtù di concessione o altro atto di conferimento, il soggetto proponente, alla data della presentazione della domanda, deve dimostrare, altresì, che l’assegnazione è avvenuta o avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme in materia di appalti, ove applicabili ”: il GBER è il regolamento n. 651 del 17.6.2014 della Commissione dell’Unione Europea che disciplina gli aiuti di stato che non necessitano di preventiva autorizzazione della stessa Commissione Europea; l’art. 56, paragrafo 4, prevede che “ qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti ”;
b) dall’art. 5 dell’avviso pubblico del 19.10.2022, di indizione della stessa procedura, preordinata alla formazione della “ graduatoria prevista dall’articolo 10, comma 6, lettera c), del decreto 5 agosto 2022 ”: il che comporta che la società AL, ossia “ l’Agenzia, ricevuta la domanda di ammissione alle agevolazioni, procede allo svolgimento delle seguenti attività: a) verifica la completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità previsti dal presente decreto; b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a), ne dà comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, e al Ministero per i provvedimenti conseguenti; c) esegue una prima valutazione delle domande risultate ammissibili ai sensi della lettera a) che tiene conto del possesso dei requisiti di cui al comma 7, determinando una graduatoria ”.
Non vi è dubbio, pertanto, che si trattasse di una procedura di carattere selettivo, come tale suscettibile di applicazione analogica delle disposizioni che regolano gli appalti.
Tanto premesso, occorre rilevare che la società ricorrente ha presentato una domanda di accesso “ ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, precisando che tale richiesta ai sensi dell'art. 25, comma 2 viene formulata in vista dell'eventuale difesa in giudizio degli interessi della GM, in relazione alla procedura di valutazione in oggetto ”.
Non ha quindi, espressamente presentato una domanda di accesso ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis ): una disposizione speciale e, soprattutto, funzionale alla difesa in giudizio degli interessi connessi alla gara d’appalto e con l’avallo della giurisprudenza secondo cui prevarrebbe l’interesse all’ostensione anche con riguardo alle informazioni fornite nell'ambito di un’offerta o a giustificazione della stessa, che costituiscano segreti tecnici o commerciali.
Ha, però, precisato, nella predetta istanza del 28.6.2023, che “ la conoscenza e l'acquisizione di copia dei documenti indicati è essenziale per verificare la legittimità dell'iter seguito dall'Agenzia e, più in generale, alle modalità di attribuzione dei punteggi tecnici e alla verifica della completezza della documentazione presentata dagli altri concorrenti e per l'eventuale tutela delle proprie posizioni giuridiche in sede giurisdizionale ”; un intendimento specificato nel ricorso, nel quale ha prospettato che “ in caso di esclusione o di una valutazione peggiorativa (sufficiente a farle collocare alle spalle di GM) di almeno due domande di finanziamento che precedono l’attuale posizione di GM, quest’ultima risulterebbe assegnataria del finanziamento pubblico ” (cfr. pag. 22); ha, pertanto, ribadito che non possa “ qualificarsi come un controllo generalizzato dell’operato di AL la richiesta di ostensione della documentazione di alcuni tra gli operatori economici che sono posizionati in graduatoria prima di GM, poiché quest’ultima ha interesse a conoscere e, sussistendone i presupposti, successivamente a contestare la collocazione di qualsiasi degli stessi cioè dal primo al quindicesimo, conseguendo un effetto favorevole dall’eventuale esclusione di almeno due di loro ” (cfr. pag. 15).
Ciò precisato, vanno evidenziate le statuizioni dell’adunanza plenaria in materia di accesso c.d. difensivo.
A tal proposito, è stata affermata la necessaria strumentalità fra accessibilità dei documenti amministrativi e esigenze di tutela, la quale “ si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l'onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi ” (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 25 settembre 2020, n. 19).
Sulla base di questi principi, l’Adunanza plenaria ha tratto i seguenti corollari:
- “ la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica 'finale', nel senso che l'ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite - in questo senso strumentale - per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica 'finale' controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta sull'astratta pertinenza della documentazione rispetto all'oggetto della res controversa ”;
- “ la corrispondenza e il collegamento fondano, invece, l'interesse legittimante, che scaturisce dalla sussistenza, concreta e attuale, di una crisi di cooperazione, quanto meno da pretesa contestata (in ipotesi suscettibile di sfociare in un'azione di accertamento), che renda la situazione soggettiva 'finale', direttamente riferibile al richiedente, concretamente e obiettivamente incerta e controversa tra le parti, non essendo sufficiente un'incertezza meramente ipotetica e subiettiva ”;
- “ questa esigenza è soddisfatta, sul piano procedimentale, dal successivo art. 25, comma 2, l. n. 241/1990, ai sensi del quale la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. La volontà del legislatore è di esigere che le finalità dell'accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione (ad es. scambi di corrispondenza; diffide stragiudiziali; in caso di causa già pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova; ecc.), onde permettere all'amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione 'finale' controversa. In questa prospettiva, pertanto, va escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando ”.
Tali statuizioni sono state, in seguito, compendiate nella sottolineatura che per supportare in modo adeguato l’accesso difensivo, non può ritenersi sufficiente “ un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie difensive (…) poiché l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l’appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa ” (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 18 marzo 2021, n. 4).
Alla luce di quanto illustrato, si deve concludere che l’accesso strettamente legato alla sola esigenza di difesa in giudizio, nei termini chiaramente espressi dalla ricorrente, implica una tutela più restrittiva di quella dell’art. 24, comma 7 della legge 241/1990: una norma che allude ad una violazione dedotta soltanto in occasione del giudizio (e non, invece, in sede procedimentale), e ciò per la palese ragione che tale disposizione contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso, ove necessario, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6121).
Ma nella specie è stata dichiarata apertamente la finalità dell’accesso, ossia per contestare la legittimità della graduatoria in conseguenza della ritenuta illegittimità dei punteggi attribuiti ad alcuni concorrenti (quelli collocatisi al 1°, 2°, 6°, 8°, 13°, 14° e 15° posto): sarebbe, quindi, questa, e nessun’altra, anche ai sensi dell’art. 24, comma 7 della legge 241/1990, la finalità di “ curare o (…) difendere i propri interessi giuridici ”.
Tale prerogativa, sulla quale si fonda il richiesto accesso, è però da ritenere preclusa in ragione del fatto che è scaduto il termine per impugnare la (prima) graduatoria del 22.12.2022 e la (seconda, consolidata) graduatoria del 27.2.2023, dovendosi rilevare che il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso innanzi al Presidente della Repubblica è scaduto il 28.6.2023, vale a dire lo stesso giorno in cui è stata proposta la domanda di accesso.
Ne deriva che la teorica possibilità di impugnare gli esiti della procedura sarebbe da correlare all’eventualità futura, e ad oggi incerta, che la società AL S.p.A. proceda alla pubblicazione di una nuova graduatoria, come, ad esempio, nel caso di sopravvenienze suscettibili di determinare l’esercizio del potere di autotutela: un potere che, peraltro, la ricorrente non ha mai sollecitato presso l’amministrazione procedente, il che depone a fortiori per l’acquiescenza alle risultanze della graduatoria della procedura controversa.
Non è, infine, persuasivo il richiamo alla disciplina di cui all’art. 10, comma 10 del DM 5.8.2022, ove è previsto che “ l’Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 9, esegue l’istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, valutando: a) la capacità realizzativa del soggetto proponente, intesa come affidabilità tecnica e organizzativa, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del medesimo soggetto e dei contenuti del progetto proposto; b) la sostenibilità finanziaria del progetto, con riferimento alla capacità dei proponenti di sostenere la quota parte dei costi previsti dal progetto non coperti da aiuto pubblico; c) la cantierabilità del progetto di investimento, valutata sulla base del possesso delle autorizzazioni necessarie ai sensi della vigente normativa o della idoneità dell’iniziativa a conseguire le predette autorizzazioni entro i termini di erogazione previsti dall’Avviso di cui al comma 2; d) la pertinenza e la coerenza complessiva del programma di spesa ”.
Come è espressamente precisato nel preambolo del provvedimento di approvazione della graduatoria consolidata, quest’ultima costituisce specificazione della “ graduatoria finale ai sensi dell’articolo 10, comma 6, lettera c), e comma 9, del decreto Ministeriale del 5 agosto 2022, già approvata con il sopra richiamato decreto direttoriale prot. n. 657897 del 22 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 10, comma 6, lettera c), e comma 9, del decreto Ministeriale del 5 agosto 2022, tenuto conto degli adempimenti amministrativi richiesti ai sensi della normativa nazionale, adeguandola ai provvedimenti di ammissione adottati all’esito delle attività di soccorso istruttorio ex art.10-bis della legge n. 241/1990, nonché alle risultanze da ultimo comunicate da AL S.p.A. con nota protocollata in ingresso il 27 febbraio 2023 al n. 0126793, di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, unitamente ai provvedimenti di diniego elencati nell’allegato 2 allo stesso provvedimento ”.
Pertanto, la verifica di cui al predetto art. 10, comma 10 del DM 5.8.2022 non può essere nuovamente invocata anche per la graduatoria “ consolidata ”.
Soprattutto, la previsione di controlli posteriori ad una graduatoria pubblicata (e conosciuta dalla ricorrente: circostanza non contestata ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a.) non può affatto comportare la deroga al regime decadenziale che disciplina il termine di impugnazione previsto dall’art. 29 c.p.a. o dall’art. 9, comma 1 del DPR 1199/1971.
Divenuta inoppugnabile la graduatoria, l’interesse della ricorrente non può, allora, più definirsi come concreto e diretto, risolvendosi, giocoforza, in una domanda di accesso generalizzato.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Si ravvisano i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO