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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/09/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1749/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/04/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SCARAZZATI ENRICO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRUGNANO PEPPINO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova per vedere accolte le seguenti conclusioni: 1) disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, Per_1
ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle
[...] decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre,
in Comune di Sermide e Felonica (MN), Via Controparte_1 Enrico De Nicola, 6; mentre, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio a Parte_1 fine settimana alterni, dal sabato mattina alle 10,00 fino alla domenica sera alle ore 21,30, durante la settimana uno o due giorni, da concordare di volta in volta con la madre, dalle ore 18,00 alle ore 21,30. Potrà tenerlo 8 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o Capodanno, tre/quattro giorni durante le vacanze pasquali. Potrà trascorrere con il figlio due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro la fine di maggio;
3) il Sig. si impegna al pagamento a favore della Parte_1 Sig.ra mediante bonifico bancario – IBAN Controparte_1 [...], entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025, della somma mensile di €. 300,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio somma da rivalutarsi annualmente secondo Per_1 indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non a carico del SSN, e di quelle sportive e scolastiche, debitamente documentate, da ritenersi non incluse nell'assegno periodico, così come di seguito stabilito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testi e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo
2 accordo, il genitore anticipatorio dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni;
per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso;
4) il Sig. si farà interamente carico del Parte_1 pagamento della rata mensile del finanziamento , Parte_2 mantenendo il percepimento dell'assegno unico universale del figlio corrisposto dall'INPS;
5) Le parti concedono, sin da ora, il consenso al rilascio e/o rinnovo sia del rispettivo passaporto che per quello del minore. Spese legali interamente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 25.09.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
3 Giorgio Bertola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1749/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/04/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SCARAZZATI ENRICO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRUGNANO PEPPINO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova per vedere accolte le seguenti conclusioni: 1) disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, Per_1
ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle
[...] decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre,
in Comune di Sermide e Felonica (MN), Via Controparte_1 Enrico De Nicola, 6; mentre, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio a Parte_1 fine settimana alterni, dal sabato mattina alle 10,00 fino alla domenica sera alle ore 21,30, durante la settimana uno o due giorni, da concordare di volta in volta con la madre, dalle ore 18,00 alle ore 21,30. Potrà tenerlo 8 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o Capodanno, tre/quattro giorni durante le vacanze pasquali. Potrà trascorrere con il figlio due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro la fine di maggio;
3) il Sig. si impegna al pagamento a favore della Parte_1 Sig.ra mediante bonifico bancario – IBAN Controparte_1 [...], entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025, della somma mensile di €. 300,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio somma da rivalutarsi annualmente secondo Per_1 indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non a carico del SSN, e di quelle sportive e scolastiche, debitamente documentate, da ritenersi non incluse nell'assegno periodico, così come di seguito stabilito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testi e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo
2 accordo, il genitore anticipatorio dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni;
per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso;
4) il Sig. si farà interamente carico del Parte_1 pagamento della rata mensile del finanziamento , Parte_2 mantenendo il percepimento dell'assegno unico universale del figlio corrisposto dall'INPS;
5) Le parti concedono, sin da ora, il consenso al rilascio e/o rinnovo sia del rispettivo passaporto che per quello del minore. Spese legali interamente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 25.09.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
3 Giorgio Bertola
4