CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 976/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVI..RETTIFICA n. 04898002284 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato in data 9.9.25 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, la società ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 13.6.2025, con cui all'esito del controllo ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/73, della dichiarazione dei redditi 2022-SC per l'anno
2021 l'Ufficio aveva richiesto la maggiore imposta Ires per l'importo di € 10.000,00, sanzioni ed interessi.
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) mancanza del presupposto impositivo, attesa la completezza della documentazione fornita all'Ufficio a seguito dell'invito notificato dai funzionari dell'Ufficio controlli di Ariano Ipino;
-2) violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697
c.c. e 41 bis Dpr 600/73; -3) illegittimità del disconoscimento delle detrazioni per spese sostenute per interventi di risparmio energetico, atteso che non era necessaria la comunicazione all'EA: tale omissione non comportava la decadenza dal beneficio fiscale c.d. ecobonus .
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso ed alla domanda di annullamento dell'atto impugnato, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va chiarito che il ricorso sarà deciso sulla scorta del principio giurisprudenziale della c.d. ragione più liquida, secondo cui il giudice può decidere la causa sulla base di una motivazione che dia conto della fondatezza di un unico motivo di merito e/o di rito, anche se proposto in via subordinata rispetto ad altri di merito e/o di rito (cfr. per tutte Cass. 202079309; Cass. 2020/20555).
Orbene, in via totalmente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione, si sottolinea l'infondatezza del ricosro nel merito per i motivi che si passano ad illustrare.
Va chiarito che la questione controversa tra le parti impone alla Corte di delibare se, ai fini del godimento del beneficio fiscale c.d. ecobonus per interventi di risparmio energetico la comunicazione all'EA, entro il termine di 90 gg. dalla fine dei lavori, sia o meno un presupposto indispensabile, la cui mancanza determina automaticamente la decadenza dal beneficio in esame.
Le parti hanno assunto su tale questione posizioni contrapposte sulla base di pronunce recenti della Corte di Cassazione, che in contrasto tra loro, hanno a volte affermato ed a volte negato il carattere indispensabile della comunicazione all'EA.
Orbene, ad avviso della Corte, ha pregio la tesi e la difesa dell'Agenzia delle Entrate, che ha sottolineato come tale comunicazione sia obbligatoria, come si evince dal tenore letterale del D.M. 19.2.2007, con conseguente venir meno del beneficio in caso di omissione.
Tale tesi è suffragata dalle seguenti pronunce della Corte di Cassazione: ordinanza n. 34151/2022 e ordinanza n. 15178/2024).
Anche la tesi sostenuta dalla ricorrente è corroborata da pronunce della Corte di Cassazione: ordinanze del
2025 n.ri 12426 e 12422, ordinanza n. 7657 del 2024.
Ad avviso della Corte, la tesi dell'Ufficio va condivisa per le seguenti due ragioni.
In primo luogo, va considerato che, nel caso in esame, la ricorrente non si è limitata al tardivo invio della comunicazione all'EA (oltre il termine di 90 gg. dalla fine dei lavori), ma ha totalmente omesso l'invio di tale comunicazione.
Poi, va rilevato che, alla luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni qualvolta che, come nel caso in esame, la normativa tributaria prevede un beneficio fiscale, la dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di volersene avvalere, la comunicazione della sussistenza dei presupposti per il godimento del beneficio stesso sono considerate indispensabili perché l'AF possa attivare i propri poteri di controllo.
Viene richiesta al contribuente una diligenza adeguata al caso concreto nell'invio di dichiarazioni, comunicazioni e in generale della documentazione idonea a consentire l'attività di controllo dell'AdE (cfr.
Cass. 28392/2022; Cass. ord. 716/2025; cfr. Cass. 2261/2014).
Dunque, sulla scia di tale consolitato orientamento giurisprudenziale, la comunicazione all'Enea deve , nel acso in esame, ritenersi indispensabile per consentire all'A.F. di effettuare l'attività di controllo sull'effettiva spettanza dell'agevolazione al fine di impedire eventuali frodi. Inoltre, tale comunicazionenon costituisce un adempimento particolarmente oneroso per il contribuente, essendo richiesta un'ordinaria diligenza che non incide sul principio della libertà dell'iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite, atteso il contrasto di orientamenti della giurisprudenza di legittimità segnalato in motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 976/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVI..RETTIFICA n. 04898002284 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato in data 9.9.25 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, la società ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 13.6.2025, con cui all'esito del controllo ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/73, della dichiarazione dei redditi 2022-SC per l'anno
2021 l'Ufficio aveva richiesto la maggiore imposta Ires per l'importo di € 10.000,00, sanzioni ed interessi.
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) mancanza del presupposto impositivo, attesa la completezza della documentazione fornita all'Ufficio a seguito dell'invito notificato dai funzionari dell'Ufficio controlli di Ariano Ipino;
-2) violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697
c.c. e 41 bis Dpr 600/73; -3) illegittimità del disconoscimento delle detrazioni per spese sostenute per interventi di risparmio energetico, atteso che non era necessaria la comunicazione all'EA: tale omissione non comportava la decadenza dal beneficio fiscale c.d. ecobonus .
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso ed alla domanda di annullamento dell'atto impugnato, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va chiarito che il ricorso sarà deciso sulla scorta del principio giurisprudenziale della c.d. ragione più liquida, secondo cui il giudice può decidere la causa sulla base di una motivazione che dia conto della fondatezza di un unico motivo di merito e/o di rito, anche se proposto in via subordinata rispetto ad altri di merito e/o di rito (cfr. per tutte Cass. 202079309; Cass. 2020/20555).
Orbene, in via totalmente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione, si sottolinea l'infondatezza del ricosro nel merito per i motivi che si passano ad illustrare.
Va chiarito che la questione controversa tra le parti impone alla Corte di delibare se, ai fini del godimento del beneficio fiscale c.d. ecobonus per interventi di risparmio energetico la comunicazione all'EA, entro il termine di 90 gg. dalla fine dei lavori, sia o meno un presupposto indispensabile, la cui mancanza determina automaticamente la decadenza dal beneficio in esame.
Le parti hanno assunto su tale questione posizioni contrapposte sulla base di pronunce recenti della Corte di Cassazione, che in contrasto tra loro, hanno a volte affermato ed a volte negato il carattere indispensabile della comunicazione all'EA.
Orbene, ad avviso della Corte, ha pregio la tesi e la difesa dell'Agenzia delle Entrate, che ha sottolineato come tale comunicazione sia obbligatoria, come si evince dal tenore letterale del D.M. 19.2.2007, con conseguente venir meno del beneficio in caso di omissione.
Tale tesi è suffragata dalle seguenti pronunce della Corte di Cassazione: ordinanza n. 34151/2022 e ordinanza n. 15178/2024).
Anche la tesi sostenuta dalla ricorrente è corroborata da pronunce della Corte di Cassazione: ordinanze del
2025 n.ri 12426 e 12422, ordinanza n. 7657 del 2024.
Ad avviso della Corte, la tesi dell'Ufficio va condivisa per le seguenti due ragioni.
In primo luogo, va considerato che, nel caso in esame, la ricorrente non si è limitata al tardivo invio della comunicazione all'EA (oltre il termine di 90 gg. dalla fine dei lavori), ma ha totalmente omesso l'invio di tale comunicazione.
Poi, va rilevato che, alla luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni qualvolta che, come nel caso in esame, la normativa tributaria prevede un beneficio fiscale, la dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di volersene avvalere, la comunicazione della sussistenza dei presupposti per il godimento del beneficio stesso sono considerate indispensabili perché l'AF possa attivare i propri poteri di controllo.
Viene richiesta al contribuente una diligenza adeguata al caso concreto nell'invio di dichiarazioni, comunicazioni e in generale della documentazione idonea a consentire l'attività di controllo dell'AdE (cfr.
Cass. 28392/2022; Cass. ord. 716/2025; cfr. Cass. 2261/2014).
Dunque, sulla scia di tale consolitato orientamento giurisprudenziale, la comunicazione all'Enea deve , nel acso in esame, ritenersi indispensabile per consentire all'A.F. di effettuare l'attività di controllo sull'effettiva spettanza dell'agevolazione al fine di impedire eventuali frodi. Inoltre, tale comunicazionenon costituisce un adempimento particolarmente oneroso per il contribuente, essendo richiesta un'ordinaria diligenza che non incide sul principio della libertà dell'iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite, atteso il contrasto di orientamenti della giurisprudenza di legittimità segnalato in motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.