TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 14318/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CIACCIO FLAMINIA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione del 16/01/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che si Controparte_1
liquidano in euro 3.232,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ciaccio Flaminia, dichiaratasi antistataria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 21.11.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il chiedendo, previo accertamento del diritto a percepire il TFS dal 01.05.2022, Controparte_1
oltre interessi, la condanna del convenuto al relativo pagamento. CP_1 Ritualmente instaurato il contraddittorio, il contestava la fondatezza Controparte_1
del ricorso, chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna il procuratore della parte ricorrente dichiarava che la controparte aveva provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale;
il procuratore del Fondo Convenuto, preso atto della liquidazione del TFS, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
***
Preso atto della circostanza che il convenuto ha riconosciuto le ragioni del ricorrente, CP_1
provvedendo alla liquidazione del TFS con la superiore decorrenza (01.05.2022), sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso (prot. 14753 del 13.5.2024), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
***
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del convenuto e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato CP_1
dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando la sostanziale unicità delle questioni affrontate, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), tenuto conto della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza), disponendone la distrazione in favore dell'avv. Ciaccio Flaminia, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 16/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 14318/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CIACCIO FLAMINIA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione del 16/01/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che si Controparte_1
liquidano in euro 3.232,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ciaccio Flaminia, dichiaratasi antistataria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 21.11.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il chiedendo, previo accertamento del diritto a percepire il TFS dal 01.05.2022, Controparte_1
oltre interessi, la condanna del convenuto al relativo pagamento. CP_1 Ritualmente instaurato il contraddittorio, il contestava la fondatezza Controparte_1
del ricorso, chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna il procuratore della parte ricorrente dichiarava che la controparte aveva provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale;
il procuratore del Fondo Convenuto, preso atto della liquidazione del TFS, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
***
Preso atto della circostanza che il convenuto ha riconosciuto le ragioni del ricorrente, CP_1
provvedendo alla liquidazione del TFS con la superiore decorrenza (01.05.2022), sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso (prot. 14753 del 13.5.2024), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
***
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del convenuto e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato CP_1
dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando la sostanziale unicità delle questioni affrontate, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), tenuto conto della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza), disponendone la distrazione in favore dell'avv. Ciaccio Flaminia, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 16/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno