Articolo 7 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 gennaio 1976
Art. 7.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 4493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976