Articolo 4 della Legge 8 luglio 1980, n. 342
Articolo 3
Versione
3 agosto 1980
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi, si provvede con le disponibilita' del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Entrata in vigore il 3 agosto 1980