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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/09/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.V.G. n. 828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. HE Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 828/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. E_ C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Tiziana Masolini ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale (già pronunciata) e divorzio congiunto pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti private, sul divorzio, hanno concluso congiuntamente affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga le seguenti condizioni: “1) Pronuncia della domanda cumulativa di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi e per l'effetto degli artt. 473bis.49; 473bis.51 c.p.c, con ordine alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza relativa alla Separazione personale, munita del passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 2) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 3) Affidare i figli ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di proprietà della di lei madre signora posto in Prato 59100 (PO) via Del Pantano n.10- Parte_3
Lettera N. 4) Disporre che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei due figli minori HE ed . 5) Per_1
Prevedere che la casa familiare rimanga assegnata alla IG.ra mentre il E_
IG. reperirà una diversa abitazione idonea all'accoglimento dei figli Parte_2 minori, così da poter prevedere una maggiore frequentazione degli stessi con il padre anche per il pernotto. 6) Prevedere che il padre IG. corrisponderà, a Parte_2 favore del genitore collocatario, IG.ra , per i figli minori HE ed E_
, un assegno di mantenimento pari alla somma di € 300,00 mensili (€150,00 per Per_1 ciascuno) ed €100,00 per la figlia maggiorenne ma disoccupata , ogni 15 del mese Per_2 che verranno versate con bonifico bancario sulle coordinate bancarie della signora
. 7) Relativamente alle spese straordinarie utili e necessarie per i minori e E_ per (la figlia è economicamente indipendente), prevedere che i genitori Per_2 Per_3 contribuiranno in ragione del 50% ciascuno, rimandando espressamente i coniugi in merito alla individuazione delle stesse ed alla relativa disciplina, anche in ordine alla preventiva condivisione ed al successivo rimborso, a quanto previsto e dettagliato nell'art. 6 del Protocollo di Intesa intercorso tra l'Intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato in data 01/10/2018, da intendersi qui integralmente richiamato e comunque tuzioristicamente offerto in comunicazione in estratto. 8) Prevedere, in merito al pagina 2 di 6 diritto di visita dei figli minori HE ed , ferma la loro collocazione prevalente Per_1 presso la madre, che il padre, IG. , terrà i figli HE ed Parte_2 Per_1 secondo la calendarizzazione così predisposta fin tanto che non avrà reperito un suo alloggio indipendente che possa ospitare adeguatamente i figli: - Il padre terrà con sé
HE ed a settimane alternate due pomeriggi il martedì ed il giovedì dalle ore Per_1
16,30 alle ore 20,30 nel periodo scolastico prelevandoli da scuola e riportandoli alla madre 20,30, nel periodo estivo i minori verranno prelevati da casa della madre alle ore
16,00 e riportati alla stessa alle ore 21,00. Nelle altre due settimane il padre terrà con sé i figli minori il mercoledì ed il sabato e/o la domenica con i medesimi orari. - Quando il padre avrà trovato una collocazione abitativa indipendente potrà tenere con sé i figli minori e HE nei due week-end alternati al mese prelevandoli da casa della Per_1 madre il sabato pomeriggio alle ore 17,00 e li riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera alle ore 21,00. - Le feste seguiranno la regola dell'alternanza annuale tra i genitori;
- Il giorno del compleanno di HE ed i genitori condivideranno Per_1 insieme ai figli come festeggiare;
- Le vacanze estive saranno trascorse dai figli HE ed
15 giorni consecutivi con il padre compatibilmente con le ferie dello stesso che Per_1 comunicherà entro la fine del mese di giugno. 9) Ai fini della indicazione del c.d. “Piano
Genitoriale” di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c., le Parti fanno presente che i figli minori ad oggi non svolgono attività extra-scolastiche o sportive ma da settembre svolgeranno, le seguenti attività scolastiche, extrascolastiche e sportive: - Scuola di Casale Lunedì 8.30 –
16.30 Martedì 8.30 – 16.30 Mercoledì 8.30 – 16.30 Giovedì 8.30 – 16.30 Venerdì 8.30 –
12,30 HE ed vengono accompagnati a scuola e ripresi, a seconda dei turni Per_1 della madre, dalla stessa, o dalla nonna materna signora o dalla zia signora;
- Pt_3 Per_4
Il venerdì frequentano il catechismo c/o la Chiesa di Casale dalle ore 17,00 alle ore 18,00
e vengono accompagnati e ripresi o dalla madre o dalla nonna o dalla zia. - Dal prossimo settembre frequenterà danza o piscina, mentre HE calcio, i genitori si Per_1 impegnano a conciliare con i propri impegni lavorativi fin da ora tali attività extra- scolastiche degli stessi. 10) Le Parti prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori. 11) Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti godendo di risorse personali e familiari e che, avendone i mezzi, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento. 12) I
pagina 3 di 6 IG.ri e dichiarano altresì di avere regolato ogni altra E_ Parte_2 questione patrimoniale prima e fuori del presente atto e di non avere nient'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro. 13) I IG.ri e E_ Parte_2 chiedono che il Tribunale adito pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25 giugno 2016 con rito cattolico nella Chiesa di San Biagio a Casale
Prato (PO), atto n.47 parte 2 serie A – anno 20216, atto regolarmente trascritto nei
Registri di Stato civile del medesimo comune il 28.06.2016, trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia in punto di separazione personale. 14)
Le Parti sono concordi a che il divorzio venga pronunciato sulla base delle condizioni già formulate in modo congiunto per la separazione personale. 15) Le Parti chiedono altresì che il Tribunale adito Voglia sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L.
898/70.”
Il Pubblico Ministero: visto del 29.07.2025.
Ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_2 E_ separazione personale, nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di aver contratto matrimonio in Prato, il 25.06.2016.
Con sentenza non definitiva n. 113 del 2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo, con separata ordinanza, gli atti al giudice relatore e disponendo la sospensione del processo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Divenuta procedibile la domanda di divorzio, le parti hanno domandato di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni sopra riportate. Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi. Il
Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
pagina 4 di 6 Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato, sostituita dal deposito di note scritte, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può, pertanto, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori HE e nati il 16.03.2016, al loro collocamento e mantenimento, rileva il Per_1
Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere, pertanto, omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei minori, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e , sposati a Prato, il 25.06.2016, con atto trascritto nel Parte_2 E_ registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 47, parte II, serie A, anno 2016;
2) omologa le condizioni relative all'accordo raggiunto dalle parti sopra trascritte dai n. 1 a 9, 11, da 13 a 15;
3) prende, altresì, atto delle condizioni riportate ai nn. 10 e 12;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
pagina 5 di 6 5) nulla sulle spese.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 17 settembre 2025, su relazione della dott.ssa Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. HE Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 828/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. E_ C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Tiziana Masolini ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale (già pronunciata) e divorzio congiunto pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti private, sul divorzio, hanno concluso congiuntamente affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga le seguenti condizioni: “1) Pronuncia della domanda cumulativa di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi e per l'effetto degli artt. 473bis.49; 473bis.51 c.p.c, con ordine alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza relativa alla Separazione personale, munita del passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 2) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 3) Affidare i figli ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di proprietà della di lei madre signora posto in Prato 59100 (PO) via Del Pantano n.10- Parte_3
Lettera N. 4) Disporre che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei due figli minori HE ed . 5) Per_1
Prevedere che la casa familiare rimanga assegnata alla IG.ra mentre il E_
IG. reperirà una diversa abitazione idonea all'accoglimento dei figli Parte_2 minori, così da poter prevedere una maggiore frequentazione degli stessi con il padre anche per il pernotto. 6) Prevedere che il padre IG. corrisponderà, a Parte_2 favore del genitore collocatario, IG.ra , per i figli minori HE ed E_
, un assegno di mantenimento pari alla somma di € 300,00 mensili (€150,00 per Per_1 ciascuno) ed €100,00 per la figlia maggiorenne ma disoccupata , ogni 15 del mese Per_2 che verranno versate con bonifico bancario sulle coordinate bancarie della signora
. 7) Relativamente alle spese straordinarie utili e necessarie per i minori e E_ per (la figlia è economicamente indipendente), prevedere che i genitori Per_2 Per_3 contribuiranno in ragione del 50% ciascuno, rimandando espressamente i coniugi in merito alla individuazione delle stesse ed alla relativa disciplina, anche in ordine alla preventiva condivisione ed al successivo rimborso, a quanto previsto e dettagliato nell'art. 6 del Protocollo di Intesa intercorso tra l'Intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato in data 01/10/2018, da intendersi qui integralmente richiamato e comunque tuzioristicamente offerto in comunicazione in estratto. 8) Prevedere, in merito al pagina 2 di 6 diritto di visita dei figli minori HE ed , ferma la loro collocazione prevalente Per_1 presso la madre, che il padre, IG. , terrà i figli HE ed Parte_2 Per_1 secondo la calendarizzazione così predisposta fin tanto che non avrà reperito un suo alloggio indipendente che possa ospitare adeguatamente i figli: - Il padre terrà con sé
HE ed a settimane alternate due pomeriggi il martedì ed il giovedì dalle ore Per_1
16,30 alle ore 20,30 nel periodo scolastico prelevandoli da scuola e riportandoli alla madre 20,30, nel periodo estivo i minori verranno prelevati da casa della madre alle ore
16,00 e riportati alla stessa alle ore 21,00. Nelle altre due settimane il padre terrà con sé i figli minori il mercoledì ed il sabato e/o la domenica con i medesimi orari. - Quando il padre avrà trovato una collocazione abitativa indipendente potrà tenere con sé i figli minori e HE nei due week-end alternati al mese prelevandoli da casa della Per_1 madre il sabato pomeriggio alle ore 17,00 e li riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera alle ore 21,00. - Le feste seguiranno la regola dell'alternanza annuale tra i genitori;
- Il giorno del compleanno di HE ed i genitori condivideranno Per_1 insieme ai figli come festeggiare;
- Le vacanze estive saranno trascorse dai figli HE ed
15 giorni consecutivi con il padre compatibilmente con le ferie dello stesso che Per_1 comunicherà entro la fine del mese di giugno. 9) Ai fini della indicazione del c.d. “Piano
Genitoriale” di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c., le Parti fanno presente che i figli minori ad oggi non svolgono attività extra-scolastiche o sportive ma da settembre svolgeranno, le seguenti attività scolastiche, extrascolastiche e sportive: - Scuola di Casale Lunedì 8.30 –
16.30 Martedì 8.30 – 16.30 Mercoledì 8.30 – 16.30 Giovedì 8.30 – 16.30 Venerdì 8.30 –
12,30 HE ed vengono accompagnati a scuola e ripresi, a seconda dei turni Per_1 della madre, dalla stessa, o dalla nonna materna signora o dalla zia signora;
- Pt_3 Per_4
Il venerdì frequentano il catechismo c/o la Chiesa di Casale dalle ore 17,00 alle ore 18,00
e vengono accompagnati e ripresi o dalla madre o dalla nonna o dalla zia. - Dal prossimo settembre frequenterà danza o piscina, mentre HE calcio, i genitori si Per_1 impegnano a conciliare con i propri impegni lavorativi fin da ora tali attività extra- scolastiche degli stessi. 10) Le Parti prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori. 11) Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti godendo di risorse personali e familiari e che, avendone i mezzi, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento. 12) I
pagina 3 di 6 IG.ri e dichiarano altresì di avere regolato ogni altra E_ Parte_2 questione patrimoniale prima e fuori del presente atto e di non avere nient'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro. 13) I IG.ri e E_ Parte_2 chiedono che il Tribunale adito pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25 giugno 2016 con rito cattolico nella Chiesa di San Biagio a Casale
Prato (PO), atto n.47 parte 2 serie A – anno 20216, atto regolarmente trascritto nei
Registri di Stato civile del medesimo comune il 28.06.2016, trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia in punto di separazione personale. 14)
Le Parti sono concordi a che il divorzio venga pronunciato sulla base delle condizioni già formulate in modo congiunto per la separazione personale. 15) Le Parti chiedono altresì che il Tribunale adito Voglia sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L.
898/70.”
Il Pubblico Ministero: visto del 29.07.2025.
Ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_2 E_ separazione personale, nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di aver contratto matrimonio in Prato, il 25.06.2016.
Con sentenza non definitiva n. 113 del 2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo, con separata ordinanza, gli atti al giudice relatore e disponendo la sospensione del processo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Divenuta procedibile la domanda di divorzio, le parti hanno domandato di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni sopra riportate. Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi. Il
Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
pagina 4 di 6 Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato, sostituita dal deposito di note scritte, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può, pertanto, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori HE e nati il 16.03.2016, al loro collocamento e mantenimento, rileva il Per_1
Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere, pertanto, omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei minori, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e , sposati a Prato, il 25.06.2016, con atto trascritto nel Parte_2 E_ registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 47, parte II, serie A, anno 2016;
2) omologa le condizioni relative all'accordo raggiunto dalle parti sopra trascritte dai n. 1 a 9, 11, da 13 a 15;
3) prende, altresì, atto delle condizioni riportate ai nn. 10 e 12;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
pagina 5 di 6 5) nulla sulle spese.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 17 settembre 2025, su relazione della dott.ssa Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
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