Cass. civ., sez. II, sentenza 05/12/1987, n. 9034
CASS
Sentenza 5 dicembre 1987

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Stante il carattere generale della previsione del contratto a favore di terzo ex art. 1411 cod. civ. è ammissibile la stipulazione di un contratto preliminare (di vendita di un bene immobile) a favore di un terzo, non ostandovi la mancata corrispondenza tra il soggetto che si impegna a comprare e quello che ha diritto di avvalersi dell'esecuzione ex art. 2932 cod. civ.. ne consegue che il terzo a cui favore è prevista la stipulazione acquistando l'autonomo diritto, consistente nella pretesa della stipulazione del contratto definitivo, in caso di inadempimento del promittente, può avvalersi della tutela di cui all'art. 2932 cod. civ. (ovvero in alternativa chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ.) sempre che abbia fornito la dimostrazione dell'adempimento dell'obbligazione di pagare (o di offrire) il prezzo, che resta a carico dello stipulante. ( V 4113/75, mass n 378474; ( V 967/74, mass n 368888; ( V 967/74, mass n 368889; ( V 2127/71, mass n 362858).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/12/1987, n. 9034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9034
    Data del deposito : 5 dicembre 1987

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