Decreto cautelare 6 novembre 2021
Sentenza 12 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 12/09/2023, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/09/2023
N. 00516/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Caforio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole, 8;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Perugia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
del Decreto emesso dal Questore della Provincia di Perugia in data -OMISSIS- e notificato dal Commissariato Pubblica Sicurezza di Assisi Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la sospensione dell’autorizzazione a carattere permanente all’esercizio dell’attività di pubblici spettacoli e trattenimenti ed allo svolgimento di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal comune di Bastia Umbra in data 27 luglio 2020, rispettivamente con prot. -OMISSIS- e -OMISSIS- per il locale denominato “-OMISSIS-”, per la durata di giorni 30 a decorrere dalla data di notifica del provvedimento;
- per quanto possa occorrere, della nota del Commissariato di P.S. di Assisi, trasmessa alla Questura di Perugia in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto e /o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Perugia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2023 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del decreto del Questore della Provincia di Perugia del -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sospensione, per la durata di 30 giorni, dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di pubblici spettacoli e trattenimenti e pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande rilasciata alla ricorrente.
Con decreto monocratico-OMISSIS- del 6 novembre 2021 è stata respinta l’istanza ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.
Si è costituito per resistere in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con dichiarazione depositata in data 9 novembre 2021, la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
Con atto depositato in data 1° giugno 2023, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso non avendo più interesse alla decisione, essendo ormai decorso il termine di durata del provvedimento di sospensione.
La difesa erariale ha preso atto della rinuncia attorea ed ha chiesto la liquidazione delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 27 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’art. 84, primo comma, cod. proc. amm. dispone che la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; ai sensi del successivo terzo comma, la rinuncia deve essere notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Nel caso in esame la dichiarazione di rinuncia, sottoscritta personalmente dalla parte, non è stata notificata alla controparte nei termini di legge; per tale ragione, alla rinuncia non può conseguire il suo effetto tipico, che è quello dell'estinzione del giudizio.
Nondimeno, che tale rinuncia si palesa idonea a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il processo, ai sensi del quarto comma del citato art. 84 cod. proc. amm., per cui «[ a]nche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ».
Ritiene, pertanto, il Collegio di poter desumere dalle dichiarazioni di parte ricorrente il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa e di dover, di conseguenza, dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, quarto comma, e art. 35, primo comma, lettera c), cod. proc. amm. (T.A.R. Umbria, 8 luglio 2020, n. 294; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 16 dicembre 2019, n. 1981; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 16 giugno 2011, n. 640).
Visto il secondo comma dell’art. 84 cod. proc. amm., le spese sono poste a carico della parte ricorrente, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, in misura di complessivi 1.000,00 (mille//00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.